REPUBBLICA ITALIANA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Pubblicato il 10/04/2018
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE XXXXXX XXXXXXX
COMMISSARIO STRAORDINARIO OPCM 3925/2011 – DL 91/2014 XXX XXXXX XXXXX 0 - XX
C.F. 91336280374
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Reg. n. 4/2018/PRIV del 12/03/2018
CONTRATTO D’APPALTO
per l’esecuzione dei lavori di: “Legge 191/2009 – Terzo accordo di pro- gramma – cod. 1ER1126 Comune di Ventasso (RE) - Lavori di consoli- damento e messa in sicurezza del settore Ovest del dissesto idrogeologico che coinvolge l’abitato di Taviano com. Ventasso (RE)”
CUP: E64H16001240002 CIG 72348345E2.
Lavori a base d’asta | € 347.001,48 | |
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, | non | € 2.968,00 |
soggetti a ribasso | ||
Totale lavori in appalto | € 349.969,48 | |
Importo di aggiudicazione (comprensivo degli | one- | € 293.016,13 |
ri della sicurezza) |
I signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall’art. 32 del X.X.xx N. 50:
- Xxxx.Xxx. Francesco Capuano, nato ad OMISSIS il OMISSIS C.F.
OMISSIS , Responsabile del Servizio Area Affluenti Po dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (sede di Reggo Emilia - Via Xxxxxx X. Xxxxxxx n.25), che dichiara di interveni-
re in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Re- gione Xxxxxx-Romagna, Commissario straordinario OPCM 3925/2011 – DL 91/2014 - Via della Fiera 8 - BO - C.F. 91336280374, autorizzato alla stipula- zione dei contratti come previsto dall’art. 6, comma 4, L.R. n. 7/2016, dalla
L.R. 25/2016, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 712/2016, dalla determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 8518/2016 e dai DCS 1/2011 - DCS 1/2017, di seguito nel presente atto de- nominata semplicemente “stazione appaltante”;
e
- Sig. Xxxx Xxxx, C.F. XXXXXXX , nato a OMISSIS
il OMISSIS , in qualità di legale rappresentante del Consorzio CORMA con sede legale a Xxxxxxxxxx xx Xxxxx (XX) xx xxx X. Xxxxxxxxxx, x. 0 iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Xxxxxx con n. 154123, codice fiscale e partita IVA n. 00697560357, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appal- tatore";
PREMESSO
- che con determinazione dirigenziale n.13715 del 30/08/2017 si è provvedu- to ad approvare il progetto esecutivo dell’intervento sopracitato, autorizzando l’avvio della procedura di affidamento dei lavori in epigrafe indicati e fissan- do la procedura negoziata quale metodo di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii. mediante il criterio del prezzo più basso, per un importo dei lavori da affidare pari a € 349.969,48, di cui € 2.968,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con medesima determinazione dirigenziale n. 13715/2017 si dà atto che
l’onere relativo alla realizzazione dell’intervento trova copertura finanziaria sulla contabilità speciale n. 5578, intestata a “Commissario Straordinario OPCM 3925/2011” aperta presso la Banca d’Italia sezione di Tesoreria pro- vinciale dello Stato di Bologna;
- che in seguito a procedura negoziata, con verbale di gara di proposta di ag- giudicazione del 27/10/2017 e con determinazione dirigenziale di aggiudica- zione n. 4101 del 11/12/2017, i lavori sono stati aggiudicati al sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo (IVA esclusa) di Euro 293.016,13 (duecentonovantatremilazerosedicivirgolatredici) comprensivo di Euro 2.968,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al 16,413%;
- che il Consorzio CORMA in sede di gara ha designato quali imprese ese- cutrici le seguenti consorziate: Eurocostruzioni srl avente sede legale in Ca- stelnovo né Monti (RE) Via Prampolini 5, C.F./P.IVA 01856280357 iscritta al registro imprese di Reggio Emilia n. 229640, capitale sociale di Euro 12.000,00 interamente versato e Ricò srl avente sede legale in Xxxxxxxx (XX) Xxx Xxxx 00 loc. Taviano, C.F./P.IVA 02206700359 iscritta al registro impre- se di Reggio Emilia n. 260972, capitale sociale di Euro 40.000,00 interamente versato e Ricò srl avente sede legale in Xxxxxxxx (XX) Xxx Xxxx 00 loc. Ta- viano C.F./P.IVA 02206700359 iscritta al registro imprese di Reggio Emilia
n. 260972, capitale sociale di Euro 40.000,00 interamente versato;
- che con nota prot. n. PC.2017.0058009 del 28/12/2017 il Consorzio CORMA ha comunicato a questa stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs n. 81/2008, l’assegnazione dei lavori in oggetto individuando come impresa affidataria la citata ditta consorziata Ricò srl;
- che con determinazione dirigenziale n. 987 del 30/01/2018 è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione approvata con la suddetta determinazione n. 4101 del 11/12/2017;
- il Consorzio CORMA è iscritto nella white list pubblicata sul sito istituzio- nale della Prefettura di Reggio Xxxxxx (prot. n. 1615/14 del 12/01/2015), che entro la data di scadenza dell'iscrizione alla white list ha richiesto il rinnovo;
- per il Consorzio CORMA è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 159/11 s.m.i., prot. n. PR_REUTG_Ingresso_0015113_20171128 del 28/11/2017, collegandosi al
sito della Prefettura di Reggio Xxxxxx, alla sezione Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) – Accesso tramite SI.CE.ANT;
- dalla suddetta consultazione della BDNA (nostra richiesta prot n.
PR_REUTG_Ingresso_0015113_20171128 del 28/11/2017) sono decorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs 159/11 e pertanto codesto Servizio è legittimato a procedere alla stipula del contratto;
- la ditta esecutrice Ricò srl è iscritta nella white list pubblicata sul sito istituzionale della Prefettura di Reggio Xxxxxx (prot. n. 122/15 del 29/01/2016), che entro la data di scadenza dell'iscrizione alla white list ha richiesto il rinnovo;
- per la ditta esecutrice Ricò srl è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 159/11 s.m.i., prot. n. PR_REUTG_Ingresso_0015114_20171128 del 28/11/2017, collegandosi al sito della Prefettura di Reggio Xxxxxx, alla sezione Banca dati nazionale unica
per la documentazione antimafia (BDNA) – Accesso tramite SI.CE.ANT;
- dalla suddetta consultazione della BDNA (nostra richiesta prot n.
- PR_REUTG_Ingresso_0015114_20171128 del 28/11/2017) sono decorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs 159/11 e pertanto codesto Servizio è legittimato a procedere alla conclusione del procedimento;
- che dalla consultazione del DURC on-line prot. INAIL_10571175, risulta che il Consorzio CORMA è in regola con i versamenti dei contributi previ- denziali ed assistenziali;
- che dalla consultazione del DURC on-line prot. INAIL_10734625, risulta che l’impresa Ricò srl è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l’impresa ha prodotto la dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art.53 del D.Lgs n. 165/2001 (28.11.2012);
- che l’impresa ha sottoscritto, all’atto dell’offerta, il “Patto di Integrità in ma- teria di contratti pubblici regionali” in applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 966 del 30 giugno 2014 e s.m.;
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e sti- pulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del contratto.
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva al- cuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in questo ri- chiamati.
Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, in- derogabile e inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, obbli- ghi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno par- te del presente contratto, come meglio specificati all’art. 22 del presente con- tratto.
2. Ai sensi dell'art. 1346 c.c., i documenti di cui al comma 1, pur se non for- malmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del pro- cedimento, concorrono a determinare il contenuto del contratto di appalto e le parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che essi for- mano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce ob- bligazione per le parti firmatarie.
Articolo 3 Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a € 293.016,13.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A..
3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi della lett. eeeee) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. 50/16, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi in- tegrante il progetto, con l’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prez- zi unitari contrattuali.
Articolo 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, ri- chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’ art. 106 del decreto legi- slativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sul-
la base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuo- vi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5 Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori verranno consegnati ed iniziati entro 45 giorni dalla stipula del con- tratto.
2. Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore predispone e consegna alla dire- zione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto pre- scritto dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto;
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 240 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Articolo 6 Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei la- vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale e le disposizioni indi- cate nell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto.
Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e xx.xx.. Articolo 8 Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato spe- ciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere
e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di leg- ge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa affida- taria o da altro tecnico abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire, incaricato formalmente dall’impresa.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e as- sistenza dei lavoratori.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 24 del pre- sente contratto.
Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e al capitolato speciale di appalto.
Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo quanto previsto
dall'apposito Capo 4 del Capitolato speciale di Appalto.
2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. Ai sensi dell’articolo n. 1, commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, mediante inserimento dell’articolo n. 17- ter, con il quale, nel discipli- nare il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA, denominato “split pay- ment”, ha stabilito che in sede di emissione del titolo di pagamento a saldo di fattura intestata alla Pubblica Amministrazione, l’IVA sia versata direttamente all’Erario e non più al fornitore.
4. Le attività concernenti la realizzazione di piani di protezione civile, gestite mediante l’utilizzo di risorse finanziarie statali accreditate sulle contabilità speciali, sono soggette alla procedura dello “Split payment”.
5. L’Agenzia Regionale di Protezione Civile si avvarrà delle preposte strutture regionali per gli adempimenti fiscali e, in particolare, per il versamento dell'IVA con la “scissione dei pagamenti”, per conto del Commissario Dele- gato o Soggetto Responsabile.
Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli ob- blighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la
P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto verrà comunicato dalla sta- zione appaltante all’impresa.
Articolo 12 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approva- zione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve esse- re emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, uni- tamente agli atti di contabilità finale.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore ri- sponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltan- te richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne for- mano oggetto, cessa l’obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.
Articolo 13 Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/16.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art.3, comma
9 bis, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in caso di mancato uti- lizzo degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 14 Controversie.
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e moti- vate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposi- zioni dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono de- voluta al Giudice ordinario competente territorialmente, avendo a riferimento il luogo dove il contratto è stato stipulato.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può co- munque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini im- partiti dalla Stazione appaltante.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 15 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenu- te nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l’articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri-
butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di so- lidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con par- ticolare riguardo a quanto previsto dall’art. 30, commi, 3, 4, 5, e 6 e dall'arti-
colo 105, comma 9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 .
3. In particolare l’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti ri- guardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs. n.50/16 l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'ini- zio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.
4. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei con- fronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il su- bappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazio- ne appaltante.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuffi- cienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Articolo 16 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre prima dell'inizio dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e il
piano operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dalla normativa vigente.
2. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicu- rezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
3. Il piano di cui al precedente punto forma parte integrante del presente con- tratto d'appalto.
4. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano sen- za nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ov- vero i processi lavorativi utilizzati.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pre- via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 17 Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016 i lavori o le parti di opere che l'appaltatore ha indi- cato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. In materia di responsabilità si rimanda all’art.31 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltato- ri, che resta quindi a carico dell’appaltatore, se non nei casi previsti dall’ art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.
Articolo 18 Garanzia definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiusso- ria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. 390032/DE del 08/02/2018 , rilasciata da CBL Insurance Europe DAC, per l'importo di € 19.238,00, nel rispetto di quanto fissato all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante ab- bia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contrat- to.
3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidet- ti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato nei termini e con le modalità prescritte al comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/16.
4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emis- sione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo prov-
visorio.
5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedi- mento potrà richiedere all’appaltatore l’adeguamento della data di scadenza della garanzia.
6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti aggiuntivi, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante ha facoltà di non richiedere l’integrazione quando l’aumento dell’importo contrattuale è complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Articolo 19 Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa do- vesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza numero 374481/CA in data 19/12/2017, rilasciata da CBL Insurance Europe DAC. Tale polizza, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare ese- cuzione o collaudo, prevede i seguenti massimali: Euro 333.317,74 per danni all’opera appaltata, Euro 700.000,00 per danni ad impianti ed opere preesi- stenti ed Euro 1.000.000,00 per danni di responsabilità civile verso terzi. Articolo 20 Tracciabilità dei flussi finanziari.
1. L’impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 0000, x. 000, xx- xx la nullità assoluta del presente contratto.
2. L’appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i su- bappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi- nanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. L'appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione Con- traente e la Prefettura territoriale competente.
6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub- contraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorial- mente competente.
7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
Articolo 21 Dichiarazione sull’assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.
1. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessa- zione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:
- Capitolato speciale d’appalto, che si allega sotto la lettera A);
- Elenco prezzi unitari, che si allega sotto la lettera B), da ribassare del 16,413% offerto in sede di gara;
2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le obbli- gazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma de- positati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- Il capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile
- 2000, n. 145, nelle parti non abrogate;
- Elaborati grafici progettuali;
- Cronoprogramma;
- Documento di valutazione dei rischi;
- Relazione tecnica generale;
- Relazione geologica e geotecnica;
- Relazione di calcolo strutturale;
- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Piano Operativo Sicurezza (POS);
- Polizze di garanzia;
- Patto d’integrità, approvato dalla Regione Xxxxxx-Romagna con delibe- razione di Giunta Regionale n.966 del 30/06/2014.
Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e xx.xx., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell’art. 217, comma 1, lett. u) e il D.Lgs. n.81 /2008 e s.m. e le disposizioni del Capitolato gene- rale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore.
Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell’art.62 del R.D. 827/1924.
2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia regi-
strabile solo in caso d’uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente
a carico della stazione appaltante, ai sensi dell’art.5 del D.P.R.131/1986.
3. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc- correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della da- ta di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di col- laudo provvisorio.
4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
5. L’imposta di bollo è stata assolta mediante modello F23.
Articolo 25. Efficacia del contratto.
1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione.
Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di ac- cettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
Per la Regione Xxxxxx Xxxxxxx Il Responsabile del Servizio (Dott. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx) documento firmato digitalmente per l’appaltatore
Consorzio CORMA (Sig. Xxxx Xxxx)
documento firmato digitalmente