Sezione Mediazione Familiare
“REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI VARESE”
Sezione Mediazione Familiare
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento è applicabile alla mediazione familiare come procedura per il raggiungimento di accordi tra coniugi, genitori, figli, parenti e conviventi, finalizzati alla riorganizzazione dei legami familiari.
Le parti partecipano al procedimento senza il ministero di un avvocato anche se lo stesso procedimento prevede un incontro iniziale ed uno finale cui partecipano gli avvocati.
Potranno tenersi altri incontri congiunti alla presenza degli avvocati qualora il mediatore o i difensori lo ritengano opportuno.
ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda, anche congiunta, presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM).
La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Varese), sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo:
- dati identificativi delle parti;
- dati identificativi dei professionisti che eventualmente le assistono;
- eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell’elenco dell’ODM.
Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento.
ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA
La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione familiare, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
La Segreteria designa il mediatore, salvo che le parti non lo abbiano già scelto di comune accordo, fissa il primo incontro informativo con le parti ed, eventualmente i loro difensori, annota la domanda nell’apposito registro e comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
a) alla parte istante: la data e il luogo dell'incontro di mediazione,
b) all'altra parte: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione; la data e il luogo dell'incontro di mediazione, l'invito a comunicare la propria adesione.
ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE
Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione del conflitto familiare.
Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.
Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento (art 9), è designato dall’ODM – sezione Mediazione Familiare – tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco di Mediatori Familiari – secondo criteri inderogabili di turnazione predeterminati, salvo indicazione congiunta delle parti.
E’ facoltà dell’Organismo nominare due mediatori, uno con competenze legali ed uno con competenze psicosociali, salva sempre l’ indicazione delle parti che restano libere di scegliere di comune accordo i mediatori.
I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'ODM.
Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento di mediazione.
La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all’accettazione dell’incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'ODM.
Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore. L'ODM provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’ODM.
In ogni caso il mediatore non può astenersi dall’incarico ricevuto senza motivazione pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco.
ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE
L’ODM fissa il primo incontro tra le parti ed i loro avvocati con un mediatore che fornirà l’informativa sul procedimento di mediazione e comunicherà i costi di ciascun incontro.
Qualora le parti accettino di proseguire nel percorso di mediazione, condivideranno con il mediatore oggetti ed agenda della loro attività e verranno fissati successivi incontri per la trattazione di tutti gli argomenti. A i successivi incontri non parteciperanno gli avvocati che avranno comunque la possibilità di richiedere la fissazione di incontro, a cui partecipare quando necessario. La partecipazione degli avvocati può essere richiesta anche dal mediatore quando opportuno.
Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM. I mediatori conducono l'incontro senza formalità di procedura.
ARTICOLO 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO
Al termine del procedimento, qualora sia emersa un’ipotesi di accordo amichevole, il mediatore fisserà un ultimo incontro a cui saranno invitati a partecipare i difensori delle parti per la redazione della scrittura di mediazione.
In ogni caso, le parti si impegnano a sottoporre la scrittura alla valutazione di un avvocato prima di dar inizio a procedure giudiziarie, ancorchè di volontaria giurisdizione.
L’originale del verbale redatto durante l’incontro è depositato presso la segreteria dell’ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.
Ove l’incontro non abbia avuto luogo perché una o entrambe le parti non compaiono verrà redatto dal
mediatore verbale di mancata partecipazione delle parti.
ARTICOLO 7 - INDENNITA'
Per le spese di segreteria e di avvio del procedimento é dovuto, da ciascuna parte,un importo di Euro 15,00 IVA compresa che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento
dell’adesione.
Le spese per ogni incontro di mediazione sono pari ad Euro 50,00 IVA compresa – comprensive dell’onorario dei mediatori - per ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Il servizio è prestato gratuitamente per coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio.
ARTICOLO 8 - RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.
A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.
Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODM e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
ARTICOLO 9 - REQUISITI PER ISCRIZIONE NELL’ELENCO MEDIATORI NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI
Requisito necessario per l'iscrizione all'Elenco predetto è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione a ciò qualificante.
In ogni caso l’iscrizione è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall’ODM.
I mediatori iscritti nell’elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'ODM, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento.
La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall’elenco dei mediatori.
L’ODM può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dell’ODM.
I mediatori devono avere un’anzianità d'iscrizione all’Albo degli Avvocati o a quello degli Ordini delle facoltà psicosociali della Lombardia e di effettivo esercizio della professione non inferiore a tre anni, nonché per tutti si richiede specifica formazione in mediazione familiare secondo gli standard già definiti dal Forum Europeo di mediazione familiare e cioè avere conseguito un attestato di abilitazione alla mediazione familiare dopo un periodo di formazione alla mediazione familiare di durata almeno biennale articolato su non meno di 240 ore delle quali: almeno 180 di formazione di base ed almeno 40 di supervisione dell’attività di mediazione dell’allievo.
Il mediatore e i suoi ausiliari non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. E’ fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.
Al mediatore è fatto obbligo di:
a) sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
b) informare immediatamente le parti e l’ODM delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
d) deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti , in seduta separata, non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
e) deve assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
f) deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza;
g) non deve esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall’influenzarle;
h) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’ODM;
l) gli incontri di mediazione dovranno essere tenuti presso la sede dell’ODM;
m) l’inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del mediatore comporta l’immediata segnalazione della violazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’eventuale sospensione dall’incarico di mediatore e/o per altri eventuali provvedimenti.