CONVENZIONE
CONVENZIONE
TRA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con sede legale in Roma, Via Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 8 (C.A.P. 00193), cod. fiscale n. 80027390584, qui di seguito denominata "Cassa Forense", nella persona del Presidente, Avv. Xxxxxx Xxxxxxx
E
……………………..con sede sociale e direzione generale in ………, …………., codice fiscale e partita IVA ……………………., aderente al …………………, di seguito denominata “Società proponente” - nella persona ……………………, nella sua qualità di , che agisce in
virtù dei poteri conferitegli
Art. 1 - Definizioni
Sono definiti:
“Cassa Forense” la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense; “Società proponente” la società che propone la convenzione alla Cassa Forense; “Parti”, Cassa Forense e la Società proponente;
“Convenzione” l’insieme dei benefici riservati agli iscritti alla Cassa Forense da parte della Società proponente;
“Beneficiari/Beneficiario”: gli iscritti alla Cassa Forense, i dipendenti della Cassa Forense, i dipendenti degli Ordini Forensi, con possibilità di estensione dei benefici ai componenti del nucleo familiare delle categorie menzionate (eccetto che per i servizi bancari).
Art. 2 - Tipologia dell'accordo
Xxxxx Xxxxxxx e la Società proponente convengono di stabilire un rapporto di collaborazione che non comporti oneri economici di alcun genere, né diretti né indiretti, per la Cassa Forense e che consenta ai beneficiari di fruire di condizioni di particolare favore relativamente alle esigenze sia personali che professionali, anche ai fini della puntuale attuazione di quanto specificamente previsto nel Nuovo Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza, approvato dai Ministeri vigilanti con nota
interministeriale del 25 settembre 2015, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2015.
Cassa Forense intende far fruire i beneficiari delle migliori opportunità riguardanti beni e/o servizi, con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nel presente accordo e/o nei documenti allegati.
Art. 3 – Caratteristiche organizzative della Società proponente
La Società proponente dovrà essere una azienda leader o, comunque, di livello primario nel settore di riferimento ed una capacità di presenza quanto più ampia possibile sul territorio Nazionale, fatte salve specifiche esigenze qualora la natura dei beni e/o dei servizi proposti renda necessario o conveniente pattuire diversamente, anche nel solo ambito locale.
Art. 4 - Clausola miglior offerta
Cassa Forense potrà richiedere alla Società proponente di adeguare per i propri iscritti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle della presente Convenzione riconosciute ad altre categorie di liberi professionisti, qualora tali migliori condizioni siano effettivamente applicabili in relazione alle specificità dell’attività forense. Qualora la Società proponente dovesse opporre rifiuto in difetto di alcuna motivazione o di motivazione non condivisa, Cassa Forense avrà diritto di recedere dalla Convenzione.
Art. 5 - Eventuali modifiche
Nel corso della durata dell'accordo, le Parti possono rispettivamente richiedere di apportare modifiche alle condizioni della Convenzione. In caso di mancato accordo sulle proposte di modifica, ciascuna parte avrà facoltà di recedere dall’accordo ferma restando la vigenza delle condizioni contrattuali fino alla scadenza naturale del contratto.
Art. 6 – Modalità di adesione all’offerta
Per fruire dell’offerta, i Beneficiari dovranno sottoscrivere il relativo contratto previa presentazione:
- dell’apposita Carta Servizi, per gli avvocati iscritti alla Cassa, scaricabile dall’interessato mediante accesso alla posizione personale tramite il sito istituzionale di Cassa Forense;
- del badge, per i dipendenti della Cassa e degli Ordini.
Nei casi in cui la natura dell’accordo stipulato con i Beneficiari in base alla Convenzione comporti una durata del vincolo contrattuale maggiore rispetto alla durata della Convenzione stessa,
resteranno valide ed efficaci fra la Società proponente ed il Beneficiario le originarie condizioni contrattuali, fatte salve le eventuali modifiche successivamente ma consensualmente pattuite fra i contraenti.
Art. 7 – Facoltà della Società proponente
Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla convenzione, alla Società proponente è concessa facoltà di:
- fornire, riguardo all’oggetto del presente accordo, assistenza di customer care a Cassa Forense ed ai Beneficiari;
- effettuare, a propria cura e spese, attività di promozione e comunicazione delle offerte e dei servizi a favore dei Beneficiari.
Art. 8 - Impegni di Cassa Forense
Per la realizzazione dell'attività prevista nel presente accordo, Cassa Forense, senza alcun obbligo economico, si impegna a:
• collaborare alla diffusione dell'iniziativa presso gli Ordini, le Associazioni e gli iscritti, mediante pubblicazione della convenzione sul proprio sito istituzionale (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx), nonché tramite la newsletter CFNews e la rivista “La Previdenza Forense”;
• consentire alla Società proponente, se lo richiede, di partecipare a manifestazioni, convegni e/o congressi organizzati da Cassa Forense per la presentazione dei beni e/o servizi oggetto del presente accordo. La partecipazione è subordinata a contribuzione nella misura che dovrà essere di volta in volta concordata e senza possibilità di ottenere diritto di esclusiva.
Art. 9 - Utilizzo del logo
Cassa Forense e la Società proponente potranno concedersi reciproca autorizzazione all'utilizzo dei rispettivi loghi per finalità divulgativa dei beni e/o servizi oggetto dell’accordo.
In tal caso, nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto.
Art. 10 – Verifiche
Cassa Forense e la Società proponente concordano di istituire dei momenti di verifica dei dati relativi alle adesioni alle soluzioni relative all’offerta, al fine di consentire un monitoraggio costante del favore incontrato dal presente accordo.
Al fine di meglio individuare in prospettiva l'offerta dei prodotti, servizi e soluzioni offerti, le Parti si impegnano a pianificare incontri dove condividere informazioni e know how necessari a segmentare e sviluppare l'offerta.
Art. 11 - Clausola di risoluzione
È espressamente convenuto tra le Parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione delle disposizioni contenute agli artt. 3, 4, 5, 7, 9 e 10 sopra descritti, comporti la possibilità di richiedere la risoluzione della Convenzione.
La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva. Cassa Forense si riserva il diritto di comunicare ai Beneficiari, oltre che l’intervenuta risoluzione, anche le cause che l’hanno determinata.
Art. 12 – Recesso, durata ed esclusiva
II presente accordo ha decorrenza immediata dalla firma ed avrà validità sino al 31 dicembre successivo. Esso si rinnoverà automaticamente anche per i successivi anni con decorrenza dal 1° gennaio, salvo formale disdetta che ciascuna parte potrà dare all'altra mediante lettera raccomandata o Pec entro e non oltre tre mesi prima della scadenza. Cassa Forense è libera, a proprio insindacabile giudizio, essendo il presente accordo senza diritto alcuno di esclusiva, di stipulare convenzioni con altre Società dello stesso settore senza che nulla possa opporre la Società proponente.
Art. 13 Riservatezza
Ad eccezione di quanto qui di seguito enunciato o previsto dalla legge e salva l'ipotesi di tutela in sede giudiziaria e/o amministrativa dei propri diritti e interessi, salvo consenso espresso per iscritto di entrambe le Parti, nessuna di Esse (compreso il proprio personale ed il personale di Ditte da essi incaricate), nel periodo di validità della presente accordo e per un ulteriore anno dalla cessazione della convenzione, rivelerà ad altre persone, enti od organismi (che non siano dipendenti, agenti, appaltatori indipendenti che hanno necessità di venire a conoscenza di tali informazioni) il
contenuto del presente protocollo, nonché ogni informazione e/o dato di cui le Parti vengano a conoscenza durante o in relazione a ogni attività inerente all'esecuzione del presente protocollo.
Nessuna Parte sarà responsabile della divulgazione e dell'uso di informazioni riservate che:
a) siano o diventino pubbliche, ma non per violazione del presente protocollo;
b) la Parte ricevente abbia ottenuto in via non riservata da un terzo che le possegga legittimamente e sia legittimamente autorizzato a renderle pubbliche;
c) la Parte ricevente conoscesse precedentemente;
d) la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di una qualsiasi Autorità, a condizione che in tal caso la Parte che abbia ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla parte proprietaria delle suddette informazioni riservate, affinché quest'ultima possa richiedere un eventuale provvedimento a tutela dei propri interessi od altro rimedio adeguato;
e) la parte ricevente abbia ottenuto previa autorizzazione scritta dalla Parte che le ha trasmesse. Nessuna delle due Parti rilascerà al pubblico comunicati stampa od altri annunci relativi all'esecuzione o al contenuto del presente Protocollo senza il consenso dell'altra Parte;
Le Parti saranno in ogni caso responsabili, ciascuna per proprio conto, dei contenuti delle informazioni diffuse al pubblico sollevando e tenendo l'altra Parte indenne da ogni azione, richiesta, pretesa avanzata da terzi per il risarcimento del danno.
Art. 14 – Obblighi di riservatezza e segretezza
La Società proponente si obbliga espressamente a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento del presente accordo, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti della Cassa anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale.
Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile a partire dal 25 maggio 2018 (di seguito, “il regolamento europeo sulla protezione dei dati”), nonché il D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal successivo D.Lgs. n. 101/18, ovvero ad adempiere agli ulteriori obblighi in materia di riservatezza derivanti dalle modifiche normative che interverranno nel corso del presente contratto.
Art. 15 - Arbitrato
Le Parti tenteranno di risolvere in forma amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere in ragione o in relazione al presente accordo entro un termine massimo di 30 giorni dall’eventuale conflitto insorto. Se il predetto tentativo risultasse vano, l'eventuale controversia, di qualsiasi genere e natura insorta tra le parti, in relazione al presente accordo, relativa all'interpretazione, esecuzione ed eventuale risoluzione dello stesso sarà demandata all'esame di un collegio arbitrale composto da tre Arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Art. 16 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente accordo dovranno essere effettuate sotto scambio di corrispondenza commerciale, domiciliata come segue:
per Cassa Forense: Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 5 -
c.a.p. 00000 Xxxx, anche all’indirizzo Pec: xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
per la Società proponente: (indicare anche la Pec): ……………….......................................................
Data:
Cassa Nazionale di Previdenza e ………………..…………………..
Assistenza Forense
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