Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.
Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e xx.xx.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 39/20 del 10/07/2020
Oggetto: CONTRATTO DI ACQUISTO DI COSA FUTURA IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UNA PORZIONE DELL’EDIFICIO “CAMPUS FIRENZE”, IN FASE DI REALIZZAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ BIRILLO 2007 S.C. A R.L. – AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DEL C.D.A. ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ATTO RICOGNITIVO-INTEGRATIVO-MODIFICATIVO TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE E BIRILLO 2007 S.C. A R.L. E ALLA SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE CON XXXXXXX 2007 S.C. A R.L. DELL’ATTO RICOGNITIVO DI CUI ALL’ART. 11 DEL CONTRATTO.
Servizio proponente: 7.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI - LAVORI E PATRIMONIO
Presidente:Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx:Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Presenti: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx
Assenti: Xxxxxxx Xxxxxxx
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l’articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall’articolo 2 della
L.R. n. 26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
• Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;
• Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
• Richiamato il contratto stipulato in data 6 ottobre 2009, rep. 72130/11868, a rogito Notaio Xxxxxxx Xxxxxxx, tra la società Birillo S.c. a r.l. e l’Azienda, relativo all’acquisto di cosa futura in diritto di superficie per 75 anni di una porzione dell’edificio denominata “Campus Firenze”, per complessivi 121 posti letto, da realizzarsi in un’area di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze ubicata in Xxxxx Xxxxxxxx, all’interno di una concessione di finanza di progetto tra l’Università degli Studi di Firenze e la società Maire Engineering S.p.A., poi Tecnimont S.p.A., stipulata in data 19 luglio 2006 e integrata con atto aggiuntivo del 16 novembre 2009;
• Dato atto che per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, di importo complessivo pari a € 7.500.000,00 oltre Iva, l’Azienda si avvale dei cofinanziamenti statali previsti delle Leggi n. 338/2000 e n. 388/2000, per l’accesso ai quali ha stipulato in data 12 maggio 2010 apposita convenzione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
• Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 60 del 24 settembre 2015 recante “Contratto di acquisto di cosa futura in diritto di superficie di una porzione dell'edificio "Campus Firenze" stipulato in data 6 ottobre 2009 con Birillo 2007 S.c. a r.l.: autorizzazione alla definizione transattiva dei contenziosi promossi dall'Azienda”;
• Dato atto che in esecuzione del sopra richiamato atto deliberativo, in data 17 novembre 2015 è stata sottoscritta tra l’Azienda e la Società Birillo S.c. a r.l. una scrittura privata recante la definizione transattiva dei contenziosi insorti tra le parti;
• Dato altresì atto che, così come previsto dall’articolo 7 della scrittura privata di cui sopra, si è provveduto ad integrare il contratto di vendita di cosa futura del 6 ottobre 2009, rep. 72130/11868, attraverso un accordo integrativo che introducesse nelle pattuizioni statuite in origine le clausole contenute nella suddetta scrittura privata, da rendersi nella stessa forma dell’atto pubblico dell’atto originario;
• Preso atto che in data 23 febbraio 2016 l’Azienda e la Società Birillo S.c. a r.l. hanno sottoscritto l’accordo di cui trattasi, Repertorio n. 84764 e Fascicolo n. 14794, a rogito Notaio Xxxxxxx Xxxxxxx di Firenze;
• Vista la garanzia presentata dalla Birillo 2007 S.c. a r.l. prevista dall’articolo 4 del contratto, d’importo corrispondente al prezzo di acquisto pattuito (€ 7.500.000,00), nella forma di fideiussione rilasciata dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., del tipo “a prima richiesta”, che reca validità fino al 30 giugno 2020 e con possibilità di estenderne gli effetti entro il 30 luglio 2020;
• Richiamata altresì la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 16 del 1 aprile 2016, con la quale si stabilisce di aderire alla proposta di definizione transattiva delle controversie insorte fra l’Università degli Studi di Firenze e la società Birillo 2007 S.c. a r.l. in sede di esecuzione della concessione di project financing avente ad oggetto la realizzazione degli edifici in oggetto;
• Visto a tale proposito l’atto di transazione rep. n. 308, prot. 56000 stipulato in data 15 aprile 2016 dall’Azienda con l’Università degli Studi di Firenze e la società Birillo 2007
S.c. a r.l. nel quale, fra l’altro, vengono recepite in forma esplicita le clausole a tutela dell’Azienda contenute nella scrittura privata del 17 novembre 2015;
• Rilevato che, a seguito degli atti transattivi sopra richiamati, si è pervenuti alla definizione delle controversie pendenti fra le parti e in data 29 luglio 2016 è stato dato avvio ai lavori di realizzazione degli immobili in oggetto, mediante sottoscrizione di apposito verbale;
• Preso atto che con nota prot. T174-GBM-LE-293-19 del 24 ottobre 2019 Birillo 2007
S.c. a r.l. trasmetteva all’Azienda, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 del contratto di acquisto di cosa futura del 6.10.2009, il verbale di ultimazione dei lavori di costruzione dell’edificio oggetto di compravendita recante data 21 ottobre 2019 e attestante quale data di fine lavori il 15 ottobre 2019, corredato della relativa certificazione rilasciata dal Direttore dei lavori dell’opera;
• Dato atto che con nota prot. 39843/19 del 28/11/2019 l’Azienda comunicava a Birillo 2007 S.c. a r.l. la data del 5 dicembre 2019 quale termine di avvio delle operazioni di verifica e collaudo previste dall’art. 8 del contratto di acquisto di cosa futura;
• Preso atto che in data 20 dicembre 2019 la società Birillo 2007 S.c. a r.l. depositava presso la Direzione Urbanistica del Comune di Firenze attestazione asseverata di agibilità ai sensi dell'art. 149 L.R. Toscana 65/2016 dei due edifici costruiti dalla stessa;
• Rilevato che in data 10 giugno 2020 la Commissione di Collaudo nominata dall’Università degli Studi di Firenze emetteva il Certificato del Collaudo Tecnico- Amministrativo degli edifici in parola;
• Considerato che il contrato sottoscritto dall’Azienda nel 2009 e lo stipulando atto ricognitivo di cui all’articolo 11 dello stesso rivestono natura derivativa della concessione di finanza di progetto tra l’Università degli Studi di Firenze e la società Maire Engineering S.p.A., poi Tecnimont S.p.A., stipulata in data 19 luglio 2006 e integrata con atto aggiuntivo del 16 novembre 2009;
• Preso atto che la predetta convenzione di finanza di progetto prevede che, una volta intervenuta l’ultimazione dei lavori e la conseguente presentazione dell’attestazione di agibilità, le parti stipulino uno specifico atto ricognitivo per:
a) identificare in maniera precisa anche catastalmente i beni edificati, stabilendo la decorrenza e la durata del diritto di superficie costituito dall’Università degli Studi di Firenze a favore di Birillo 2007 S.c. a r.l. con atto del 6.10.2009 rep. 72127/11866;
b) adeguare l’originaria convenzione di project del 19/7/2006 per recepire le sostanziali modifiche progettuali e realizzative poste in essere da Birillo 2007 S.c. a r.l., nonché
recepire, confermare e ratificare tutti gli accordi transattivi intercorsi con la partecipazione anche di ARDSU, di cui all’atto del 15 aprile 2016;
• Accertato che l’atto di cui al punto precedente costituisce presupposto necessario per la stipula dell’atto ricognitivo di cui all’articolo 11 del contratto di acquisto di cosa futura sottoscritto dall’Azienda, stante la sua natura derivativa già evidenziata rispetto alla convenzione di project del 2006;
• Considerato che l’Azienda, per quanto non sia parte della convenzione di project tra Ateneo e società concessionaria, è comunque portatrice del medesimo interesse alla compiuta definizione degli atti conseguenti alla realizzazione dell’opera in parola che grava sull’Università degli Studi di Firenze, in ragione del rapporto di consequenzialità con l’atto di propria pertinenza che, per come è congegnato, è destinato a risentire dei termini e delle disposizioni recate nell’atto principale;
• Rilevata, pertanto, la necessità che l’Azienda presenzi al rogito dell’atto ricognitivo- integrativo-modificativo del contratto del 6.10.2009 rep. 72127/11866 che Università degli Studi di Firenze e società Birillo 2007 S.c. a r.l. andranno a sottoscrivere, autorizzando in tal senso il Presidente del C.d.A., ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 3, lett. a) e 5, comma 1 del Regolamento organizzativo aziendale;
• Visto, al riguardo, lo schema di atto ricognitivo – integrativo - modificativo, elaborato in accordo tra le parti, che in numero 24 (ventiquattro) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato n. 1);
• Dato atto che, a seguito della stipula dell’atto di cui al punto precedente, sarà possibile procedere con la sottoscrizione dell’atto ricognitivo tra Azienda e Birillo 2007 S.c. a r.l. a definizione della compravendita di cosa futura del 6.10.2009;
• Preso atto a tal riguardo dell’esito delle operazioni di verifica e collaudo sull’edificio oggetto di compravendita eseguite degli addetti dell’Azienda alla presenza e in contraddittorio con gli incaricati della società Birillo 2007 S.c. a r.l., quale scaturisce dalla Relazione trasmessa dal Responsabile del procedimento, Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, conservata in atti;
• Rilevato che, sulla scorta delle risultanze del procedimento di verifica e collaudo di cui sopra, è possibile procedere alla sottoscrizione dell’atto previsto dall’articolo 11 del contratto di acquisto di cosa futura e finalizzato a:
a) fare ricognizione del predetto di vendita di cosa futura, individuare esattamente con consistenza, superficie, confini e dati catastali gli immobili venduti e venuti ad esistente, stabilire la decorrenza e quindi la durata del diritto di superficie, precisare esattamente il prezzo finale e definito della vendita e le modalità di pagamento dello stesso;
b) fare ricognizione e individuare correttamente anche catastalmente tutte le parti comuni e/o condominiali del complesso edilizio "Campus Firenze", costituendo il condominio ed approvandone il relativo regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del citato atto di vendita di cosa futura;
• Visto, al riguardo, lo schema di atto ricognitivo, elaborato in accordo tra le parti, che in numero 23 (ventitré) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato n. 2);
• Preso atto che in data 17 giugno 2020 si è tenuto presso il complesso "Campus Firenze" sopralluogo ad opera del Comando Provinciale di Firenze dei Vigili del Fuoco nell’ambito del procedimento di accertamento di conformità del suddetto complesso rispetto alle
vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 e che alla data odierna non è stato ancora emesso il verbale di cui al citato D.P.R. 151/2011 a definizione del predetto procedimento di verifica;
• Considerato che in sede di verbale l’autorità competente potrebbe disporre misure prescrittive con il conseguente obbligo di intervenire entro un termine perentorio per rimuovere quelle anomalie e/o difformità che determinano un contrasto con le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi;
• Rilevata, pertanto, la necessità che nello stipulando atto sia previsto un adeguato sistema di garanzia a tutela degli interessi e delle prerogative dell’Azienda rispetto alla questione espressa al punto precedente, che assicuri che gli eventuali interventi di adeguamento siano eseguiti tempestivamente dalla parte venditrice, senza alcun aggravio per l’Azienda;
• Ritenuto quindi di incidere sulla quota residua del prezzo (€ 750.000,00) che l’Azienda dovrà corrispondere alla controparte alla firma dell’atto ricognitivo, trattenendo una quota di tale importo a garanzia della corretta esecuzione da parte del venditore delle eventuali opere di adeguamento;
• Considerato come la clausola di cui trattasi, inserita al terzo punto del dispositivo, costituisca una opzione attivabile solo nell’ipotesi che alla data di stipula dell’atto non sia ancora pervenuto il verbale da parte dei Vigili del Fuoco o che, a seguito di verbale con prescrizioni, non siano stati ancora completati i necessari interventi imposti dall’autorità competente, cosicché qualora alla firma dell’atto ricognitivo dovesse giungere il verbale in parola senza alcuna prescrizione, l’Azienda potrà procedere al pagamento integrale della rata di saldo del prezzo di vendita;
• Rilevato, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Responsabile del procedimento, che anche in caso di prescrizioni emanate dal Comando Provinciale di Firenze dei Vigili del Fuoco, le difformità a cui si riferiscono non sono tali da pregiudicare la funzionalità dell’edificio in questione e il suo utilizzo per il fine contrattualmente convenuto e che, pertanto, è possibile procedere con la stipula dell’atto ricognitivo in esame, pur con le specifiche garanzie sopra indicate;
• Considerato altresì che l’argomentazione esposta al punto precedente consente di procedere allo svincolo della polizza costituita da Birillo 2007 S.c. a r.l. a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte reca, che risulta scaduta il 30 giugno 2020 e i cui effetti possono essere protratti entro il 30 luglio 2020;
• Dato atto infine che in sede di atto ricognitivo di cui all’allegato 2 si andrà anche a formalizzare la costituzione del condominio che dovrà curare la gestione delle parti comuni del Complesso edilizio in parola, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12 del menzionato contratto di acquisto di cosa futura del 6.10.2009;
• Visto al riguardo il Regolamento di condominio, elaborato in accordo tra le parti, che in numero 13 (tredici) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato n. 3);
A voti unanimi
DELIBERA
1. Di prendere atto dell’ultimazione dei lavori di realizzazione della porzione del complesso edilizio denominato “Campus Firenze”, oggetto del contratto stipulato in data 6 ottobre 2009, rep. 72130/11861 tra la società Birillo S.c. a r.l. e l’Azienda e relativo all’acquisto di cosa futura in diritto di superficie per 75 anni di una porzione dell’edificio in parola, per complessivi 121 posti letto, realizzati in un’area di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze ubicata in Xxxxx Xxxxxxxx, all’interno di una concessione di finanza di progetto tra l’Università degli Studi di Firenze e la società Maire Engineering S.p.A., poi Tecnimont S.p.A., stipulata in data 19 luglio 2006 e integrata con atto aggiuntivo del 16 novembre 2009;
2. Di prendere atto dell’esito delle operazioni di verifica e collaudo sull’edificio oggetto di compravendita eseguite degli addetti dell’Azienda alla presenza e in contraddittorio con gli incaricati della società Birillo 2007 S.c. a r.l., quale scaturisce dalla Relazione trasmessa dal Responsabile del procedimento, Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, conservata in atti;
3. Di prendere altresì atto dell’emissione in data 10 giugno 2020 del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell’opera di cui fa parte la porzione di edificio di cui al punto precedente, a cura dell’apposita Commissione nominata dall’Università degli Studi di Firenze in qualità di parte concedente della convenzione di finanza di progetto sopra richiamata;
4. Di autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Presidente del C.d.A. ad intervenire alla stipulazione dell’atto ricognitivo-integrativo-modificativo dell’atto del 6.10.2009 rep. 72127/11866 che Università degli Studi di Firenze e società Birillo 2007
S.c. a r.l. andranno a sottoscrivere in applicazione di quanto previsto dalla convenzione di finanza di progetto del 19.7.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
5. Di approvare, al riguardo, lo schema di atto ricognitivo – integrativo - modificativo, elaborato in accordo tra le parti, che in numero 24 (ventiquattro) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato n. 1), stabilendo che lo stesso Presidente potrà apportare, ove si rendano necessarie, direttamente modifiche non sostanziali allo stesso atto ricognitivo di cui all’allegato 1 senza necessità di un ulteriore esame/approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
6. Di autorizzare altresì il Presidente del C.d.A. a sottoscrivere con Xxxxxxx 2007 S.c. a r.l. l’atto ricognitivo previsto dall’articolo 11 del contratto di acquisto di cosa futura del 6.10.2009, rep. 72130/11868;
7. Di approvare al riguardo, lo schema di atto ricognitivo, elaborato in accordo tra le parti, che in numero 23 (ventitré), costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato n. 2) stabilendo che lo stesso Presidente potrà apportare, ove si rendano necessarie, direttamente modifiche non sostanziali allo stesso atto ricognitivo di cui all’allegato 2 senza necessità di un ulteriore esame/approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
8. Di autorizzare, nell’ambito della stipula dell’atto di cui al punto 6), la costituzione del condominio che dovrà curare la gestione delle parti comuni del Complesso edilizio in parola;
9. Di approvare al riguardo il Regolamento di condominio, elaborato in accordo tra le parti, che in numero 13 (tredici) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato n. 3);
10. Di autorizzare lo svincolo della fideiussione bancaria presentata dalla società Birillo 2007
S.c. a r.l. a garanzia della corretta esecuzione dell’opera oggetto di compravendita che risulta scaduta il 30 giugno 2020 e i cui effetti si protraggono al 30 luglio 2020;
11. Di dare mandato alla Direzione di porre in essere gli atti necessari per dare attuazione alla presente Deliberazione, attraverso comunicazione formale alla società Birillo 2007
S.c a r.l. e i conseguenti adempimenti che si imporranno.
12. Di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante affissione all’Albo online dell’Azienda.
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IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente* Firmato digitalmente*