CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA,
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA,
IN CONTO DEPOSITO, DI “STENT CORONARICI A RILASCIO DI FARMACO” PER LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL
P.O. DI PESCARA.
INDICE
TITOLO I : SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA E SPECIFICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE
Art. 1 specifiche tecniche della fornitura e specifiche oggetto di valutazione
TITOLO 2 : DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 deposito cauzionale definitivo
Art. 2: durata del contratto, proroga, revisione prezzi e quinto d’obbligo Art. 3: impossibilita sopravvenuta ed eccessiva onerosità
Art. 4: modalità di fornitura e di consegna Art. 5 : cessione del contratto e subappalto Art. 6: fatturazione e pagamento
Art. 7: norme di sicurezza, responsabilità, rischi
TITOLO IlI: CONTENZIOSO
Art. 1: contestazioni e penalità relative alla fornitura di beni Art. 2: inadempimento e risoluzione del contratto
Art. 3: foro competente
TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 1: antimafia
Art. 2: stipulazione del contratto e documenti che fanno parte del contratto Art. 3: spese contrattuali
Art. 4: applicazione legge 196/2003 Art. 5: diritto di accesso agli atti Art. 6: cessione del credito
Art. 7: forza maggiore
Art. 8 clausola anticorruzione Art. 9: norme generali e di rinvio
TITOLO I: SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA ED ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE
ART. 1. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
La fornitura oggetto di gara ha le seguenti caratteristiche tecniche richieste a pena d’esclusione:
ART. 1. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA ed ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE
La fornitura oggetto di gara ha le seguenti caratteristiche tecniche richieste a pena d’esclusione:
LOTTO 1:
STENT CORONARICO, CON POLIMERO BIODEGRADABILE A RILASCIO DI FARMACO DELLA FAMIGLIA DEI LIMUS VERSO LA PARETE VASALE.
PUNTEGGIO DI QUALITA’:
• DIAMETRI DA 2.25 A 4.0 mm CON QUARTI DI MISURA, LUNGHEZZE DA 8 A CIRCA 38 mm. PUNTI 10
Il prodotto con il maggior numero di misure, nell’ambito di quelle indicate, otterrà il massimo del punteggio.
• RIDOTTI TEMPI DI DOPPIA ANTIAGGREGAZIONE PUNTI 25
Il prodotto che darà l’indicazione scritta, riportata nelle IFU, al minor tempo di doppia antiaggregazione riceverà il maggior punteggio.
• TEMPO DI ASSORBIMENTO POLIMERO PUNTI 15
I prodotti con il minor tempo di assorbimento del polimero otterranno il massimo punteggio.
• SOVRAESPANDIBILITA’ DELLO STENT PUNTI 10
I prodotti che permettono, da scheda tecnica, la maggiore espandibilita’ dello stent avranno il punteggio maggiore
LOTTO 2:
STENT PREMONTATO IN LEGA DI CROMO COBALTO A RILASCIO DI FARMACO DELLA
FAMIGLIA DEI LIMUS SIA ABLUMINALE CHE ENDOLUMINALE, ALTAMENTE FLESSIBILE, A BASSISSIMO SPESSORE DI PARETE, DIAMETRI DA 2,25 A 4.0 mm, LUNGHEZZZE FINO A 40 mm ALMENO.
PUNTEGGIO DI QUALITA’:
• PRESENZA DI DESIGN DELLA MAGLIA DIFFERENZIATO FRA PICCOLI VASI E VASI STANDARD PUNTI 20
Il design differenziato fra piccoli vasi e vasi standard , a garanzia di migliore scaffolding, costituirà elemento preferenziale per l’assegnazione del punteggio
• BASSO PROFILO DEGLI STRUTS PUNTI 20
Il prodotto che avrà mostrato di avere tale requisito, con prodotto di confronto di alta qualità, otterrà il massimo del punteggio.
• PRESENZA SULLO STENT DI RIVESTIMENTO PASSIVO PER AUMENTARNE LA BIOCOMPATIBILITA’ PUNTI 20
La presenza di rivestimento atto a ridurre il rilascio di ioni metallici costituisce elemento preferenziale per l’assegnazione del punteggio.
LOTTO 3:
STENT CORONARICO NON SLOTTED TUBE IN LEGA CROMO COBALTO A RILASCIO DI FARMACO DELLA FAMIGLIA DEI LIMUS, PER ANATOMIE DIFFICILI, CON RIDOTTA DURATA DI DOPPIA ANTIAGGREGAZIONE
DIAMETRI DA 2.0 A 4.0 mm CON QUARTI DI MISURA. LUNGHEZZE DA 8 A CIRCA 38 mm.
PUNTEGGIO DI QUALITA’:
• FLESSIBILITA’ PUNTI 25
Il prodotto che mostrerà alla prova pratica la massima flessibilità otterrà il maggior punteggio.
• RIDOTTI TEMPI DI DOPPIA ANTIAGGREGAZIONE PUNTI 30
Il prodotto che darà l’indicazione scritta, riportata nelle IFU, al minor tempo di doppia antiaggregazione riceverà il
maggior punteggio.
• VARIETA’ E QUALITA’ DI STUDI CLINICI PUNTI 5
Il prodotto che avrà mostrato di essere stato valutato in studi clinici ampi, pubblicati su riviste ad alto impact factor, con lungo follow up, con prodotto di confronto di alta qualità, otterrà il massimo del punteggio
Diametri da 2.25 a 4.0 mm con quarti di misura; lunghezze da 8 mm. a circa 38 mm.
Specifiche tecniche comuni
Caratteristiche generali:
1 I prodotti offerti devono essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative relative all’autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione e possedere marcatura CE; la non osservanza di tale requisito comporterà l’esclusione dalla gara.
2 I prodotti aggiudicati dovranno esser regolarmente iscritti nel repertorio nazionale dei dispositivi medici
Garanzie di produzione
Tutti i prodotti offerti dovranno essere realizzati in idonei impianti produttivi atti ad assicurare un livello qualitativo idoneo e costante, relativamente alla destinazione d’uso del prodotto.
In particolare gli impianti, il processo produttivo e distributivo dovranno essere conformi alle norme ISO 9000.
Confezionamento
Tutti i prodotti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi, dal singolo prodotto all’imballaggio più esterno, tali che le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il periodo indicato.
Il materiale di confezionamento deve essere resistente e di facile stoccaggio.
Sull’imballaggio esterno, sulla singola confezione minima indivisibile e sull’etichetta del singolo prodotto devono essere riportate tutte le informazioni previste dalle normative vigenti e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura (anche mediante simboli), con particolare riferimento a:
Y Denominazione del prodotto e misure
Y Numero di codice del prodotto rilasciato dal fornitore e marchio CE Y Lotto e scadenza espressa in gg/mm/aa
Y Dicitura monouso, sterile e metodo di sterilizzazione e latex free Y Nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore
Y Destinazione d’uso e modalità di impiego, avvertenze particolari per la conservazione del prodotto e la gestione del rischio.
Sia sull’imballaggio commerciale che sulla singola confezione deve esser messo in evidenza il numero di pezzi contenuto.
Nella singola confezione o sopra la stessa dovranno esser presenti le istruzioni d’uso in lingua italiana. Ogni singolo prodotto deve avere un’etichetta conforme alla normativa vigente.
In ogni confezione dovrà essere presente una serie di etichette adesive (almeno 5) recanti sia il codice del
prodotto che la denominazione.
I prodotti offerti devono esser rispondenti alle vigenti disposizioni legislative relative alla autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione dei DM impiantabili.
I prodotti offerti devono corrispondere a quanto espressamente richiesto in termini di composizione, confezionamento unitario e destinazione d’uso, qualora le specifiche tecniche indicate contenessero riferimenti
tali da creare un involontario monopolio, è ammessa l’offerta di prodotto “equivalente” purchè appropriatamente comprovata. (art.68 comma 3 e comma 4 del D.Lgs 163/2006).
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
1 Ai sensi dell’art. 113 del codice dei contratti e dell’art 123 del Regolamento, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva, pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 € inferiori, dell’importo contrattuale della fornitura/servizio (IVA esclusa) la ASL si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dal deposito cauzionale qualora l’importo della cauzione da prestare sia pari od inferiore ad € 5.000,00.
2 In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 , comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
3 In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
4 La fidejussione o la polizza, intestata alla ASL dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 3 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
5 In caso di proroga/ripetizione della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione.
6 La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione.
7 La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all’art. 75, comma 3 del Codice dei contratti
8 Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale (salva comunque la risarcibilità del maggio danno), dell’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
9 E’ in facoltà della ASL di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza
degli obblighi contrattuali e per tutto quanto previsto al precedente punto 8, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
10 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 1, non è data facoltà alla ditta aggiudicataria di prescindere dal deposito di cui sopra, né in quanto ditta di notoria solidità, né in seguito a miglioramento del prezzo di fornitura.
11 La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art 113, comma 3 del Codice dei contratti.
12 La cauzione dovrà necessariamente riportare la seguente appendice: “Il Fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 1944 del C.C., né della eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C.. La fideiussione sarà operativa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”.
Art. 2: DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA, REVISIONE PREZZI E QUINTO D’OBBLIGO
3 La durata del contratto, comprensiva dell’eventuale proroga contrattuale ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti, è stabilita dai documenti di gara.
4 Il Contratto non è tacitamente rinnovabile e, pertanto, si intende disdetto alla naturale scadenza, salvo quanto di seguito previsto.
5 Al fine di garantire la continuità della fornitura, nelle more delle procedure di aggiudicazione e stipulazione di un nuovo contratto, la ditta aggiudicataria avrà comunque l’obbligo di continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza naturale del Contratto, in presenza di espressa richiesta dell’Amministrazione.
6 In corso di esecuzione del contratto, l’Amministrazione, per il tramite del Responsabile del procedimento, può disporre la sospensione del contratto nei casi di cui all’art. 158, commi 2, 7 e 9, 159, commi 1 e 2, del Regolamento, può disporre la sospensione dell’esecuzione, in tutto o in parte, e il conseguente differimento dei termini contrattuali ai sensi dell’art. 159, commi 6 e 7 del Regolamento.
7 Per quanto concerne la disciplina dei prezzi, le parti si atterranno alle seguenti disposizioni:
A Se non diversamente previsto dal Capitolato Speciale, i prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. In mancanza dei dati della sezione centrale dell’Osservatorio dei contratti pubblici previsti dall’art. 7, comma 4, lett.c del Codice dei Contratti, o di altri obiettivi strumenti che consentano di valutare l’andamento dello specifico mercato cui è legata la fornitura in questione, i prezzi saranno ancorati all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato nel Bollettino mensile dell’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).
B L’indice iniziale sarà quello del mese nel quale comincerà effettivamente la fornitura.
C Alla scadenza del l° anno, se si sarà verificata una variazione in più od in meno eccedente il 3% rispetto all’indice iniziale, nell’anno successivo i prezzi saranno aumentati o ridotti di
un importo pari alla percentuale di variazione.
D Alla scadenza del 2° anno, se si sarà verificata una variazione in più od in meno eccedente il 5% rispetto all’indice iniziale, nell’anno successivo prezzi saranno aumentati o ridotti di un importo pari alla percentuale di scostamento tra l’indice registrato alla scadenza del 1° anno e l’indice registrato alla scadenza del 2° anno.
E Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e l’appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/1999 (CONSIP) , comprendesse anche beni e servizi oggetto del contratto, in caso di prezzi superiori rispetto alle Convenzioni, le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà della ASL appaltante di recedere dal contratto senza l’applicazione di penalità, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni a quelli delle convenzioni Consip.
8. Nel caso in cui , nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 311 , commi 2 e 3, del Regolamento, si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell’importo iniziale del contratto, alle stesse condizioni economiche e contrattuali. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario può richiedere la rinegoziazione delle condizioni da applicare alla parte eccedentaria del contratto. In caso di disaccordo non si farà luogo all’estensione contrattuale. In ogni caso, la ditta aggiudicataria non vanta alcun diritto all’estensione contrattuale, anche all’interno del quinto contrattuale.
9. Al termine di ciascun anno contrattuale, la ASL effettuerà, per ciascun lotto di gara, un rilancio competitivo per tutti i prodotti facenti parte dell’accordo quadro, riservato alle aziende sottoscrittrici dell’accordo quadro, aggiudicatarie dei singoli lotti. La procedura di rilancio sarà finalizzata ad ottenere una riduzione dei prezzi di aggiudicazione.
La procedura di rilancio avverrà in due fasi:
1. prima fase: richiesta di offerta. I prezzi saranno resi palesi a tutte le Ditte offerenti;
2. seconda ed ultima fase fase: richiesta di miglioramento del prezzo proposto in prima fase. I prezzi così ottenuti costituiranno i nuovi prezzi contrattuali.
ART. 3: IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA ED ECCESSIVA ONEROSITA’
Si richiamano espressamente gli articoli 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del Codice Civile.
ART. 4: MODALITA' DI ORDINAZIONE E DI CONSEGNA DEL MATERIALE IMPIANTABILE E DEGLI STRUMENTARI/AUSILI
1. Il materiale impiantabile dovrà corrispondere per qualità, quantità e confezioni, a quanto offerto e dovrà risultare inoltre conforme a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti.
2. Il suddetto materiale dovrà essere consegnato all’ Azienda USL con frequenza idonea a garantire la
continuità dell’attività e nel pieno rispetto degli schemi organizzativi dell’Unità Operativa utilizzatrice.
3. In accordo con il Responsabile del Reparto di Cardiologia del P.O. di Pescara sarà possibile gestire il “Set di Base”come segue:
A) Consegna in conto deposito (contratto estimatorio), in numero da concordare preventivamente con la Farmacia Ospedaliera, su indicazione del Responsabile del Reparto di Cardiologia del P.O. di Pescara.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda al contratto estimatorio allegato.
B) Laddove il numero di impianti previsti sia limitato, la Ditta potrà, previo accordo con il Responsabile del Reparto di UOC CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA del P.O. di Pescara, evitare di mettere a disposizione l’intera serie disponibile e fornire al bisogno tale materiale. Le richieste del suddetto materiale saranno effettuate telefonicamente a cura del personale del Reparto di UOC CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA del P.O. di Pescara e dovranno essere evase dal fornitore entro 48 ore dalla richiesta.
C) Il fornitore si obbliga, entro e non oltre cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare “in conto deposito” i prodotti, ovvero, una scorta dei materiali di consumo oggetto della fornitura nelle quantità e qualità che saranno specificamente individuate dal reparto ospedaliero;
D) l’Impresa si obbliga a mantenere invariato il materiale previsto come scorta “in conto deposito”, sia rispetto alle quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità; pertanto si impegna, a seguito dell’avvenuta utilizzazione di materiale, a reintegrarlo entro il termine di sette giorni dalla richiesta avanzata dal reparto ospedaliero. A tale scopo l’Impresa dovrà inoltre effettuare verifiche periodiche e provvedere alle opportune sostituzioni ed integrazioni.
E) la ASL si impegna a custodire il materiale consegnato con la diligenza del buon padre di famiglia; la responsabilità della custodia è affidata ai responsabili delle suddette UU.OO. o a loro delegati.
F) Qualora i prodotti risultassero non conformi all’uso convenuto, la ASL ha diritto di respingerli e l’aggiudicataria ha l’obbligo di ritirare i medesimi, nonché di sostituirli con altri corrispondenti alla qualità stabilita, entro il termine massimo di giorni 3 dall’avvenuta conoscenza della contestazione; se i beni rifiutati non verranno ritirati, cesserà l’obbligo di custodia di cui all’articolo che precede.
G) L’avvenuta utilizzazione dei materiali sarà comunicata all’Impresa per la reintegrazione ed al Servizio Farmaceutico, il quale, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta medesima, redige l’ordine d’acquisto.
H) La ASL si obbliga a corrispondere il prezzo dei prodotti effettivamente utilizzati, previa fatturazione cumulativa mensile;
I) per prezzo è da ritenersi quello indicato nell’atto di aggiudicazione; il pagamento avverrà entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello del ricevimento della fattura, attestato del timbro apposto dal protocollo generale della ASL.
J) Entro 60 giorni dalla data di scadenza del contratto, la Asl restituirà in condizioni di integrità e funzionalità i prodotti non utilizzati all’impresa che redigerà verbale attestante il buono stato degli stessi.
K) Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico dell’impresa accreditata.
4. Nell’eventualità di prodotti posti in sospensiva da parte del Ministero delle Sanità, oppure su disposizione dell’’Autorità Giudiziaria, la ditta dovrà:
✓ attivarsi e rendersi disponibile al ritiro, senza ulteriori addebiti economici, del materiale giacente preso il Reparto di UOC CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA del P.O. di Pescara;
✓ per il materiale già impiantato provvedere al rimborso delle spese sostenute a seguito della suddetta sospensiva.
5. Le consegne di quanto ordinato, dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo, trasporto, consegna, installazione,collaudo, doganali ed ogni altro onere accessorio) nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi. Pertanto, ogni onere collaterale e complementare é a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell’IVA, che per Legge, è a carico dell’acquirente.
Il fornitore deve curare l’imballo in modo tale che le merci non subiscano danni o deterioramenti durante il trasporto.
6. Il luogo abituale di consegna è il Reparto di UOC CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA del P.O. di Pescara
Nel corso del rapporto contrattuale, l’Azienda si riserva la facoltà di variare/aggiungere i luoghi di consegna, senza che l’Aggiudicatario possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura.
7. Il trasporto dei prodotti a temperatura determinata dovrà essere effettuato mediante mezzi di trasporto appositi ed idonei in maniera tale che non venga interrotta la corretta conservazione.
8. Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto descrittivo in duplice copia: una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore. Il documento di trasporto deve riportare il numero dell’ordine impartito dall’Azienda.
9. I prodotti soggetti a scadenza, all’atto della consegna devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. La ditta si assume l’obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l’Azienda, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato.
10. Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole scientifiche ed in base alle prescrizioni eventualmente dettate dall’Azienda, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato.
11. La ditta si assume l’impegno di provvedere, con oneri a proprio carico, al ritiro dei prodotti scaduti o prossimi alla scadenza. Ciò non comporta obbligo di sostituzione della merce scaduta qualora il mancato utilizzo non sia addebitabile a colpa dell’Aggiudicatario.
12. La ditta dovrà rendersi disponibile al ritiro senza spese e con emissione di note di accredito dei prodotti eventualmente posti in sospensiva da parte del Ministro della Sanità, o su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
13. Il peso massimo delle confezioni fornite dovrà essere conforme alle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
14. La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell’Azienda e
non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell’Amministrazione. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna. L’eventuale utilizzo dei mezzi
aziendali da parte del personale dell’aggiudicatario, dei suoi incaricati e dei corrieri, avviene sotto l’esclusiva responsabilità di chi utilizza tali mezzi. Il fornitore, con la sottoscrizione del Capitolato Speciale e del Disciplinare di gara dichiara di aver informato di tale responsabilità i potenziali utilizzatori dei mezzi aziendali ed esonera il Committente da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il totale/parziale deterioramento della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto presso i luoghi di stoccaggio. Qualora, a fini collaborativi, l’operazione di scarico avvenga a cura del personale dell’Azienda, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il deterioramento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio.
15. La qualità dei prodotti forniti dovrà essere sempre identica a quella dei rispettivi campioni presentati dall'Aggiudicatario separatamente in sede di offerta. In ogni caso i campioni, così come i prodotti forniti e il relativo confezionamento, dovranno essere conformi alle eventuali prescrizioni comunitarie e nazionali vigenti.
16. L’etichettatura della merce deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi Medici”, attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana così come stabilito dall’art.5 comma IV° del D.lgs.46/97 e successivi aggiornamenti.
CONFEZIONAMENTO (sia per i prodotti sterili che per i non sterili): Per tutti i prodotti richiesti, sarà preferito un confezionamento ridotto per numero pezzi e per ingombro, per consentire l'immagazzinamento in spazi limitati (su scaffali e in armadi) presso il Reparto Ospedaliero destinatario della fornitura.
Tutti i prodotti sterili dovranno essere confezionati in idoneo materiale, che consenta il mantenimento della sterilità del prodotto nel tempo e garantisca una efficace barriera contro polvere ed umidità, come da normativa di riferimento UNI EN ISO 11607-1 (edizione aprile 2006), apertura peel-open con invito all’apertura.
La confezione secondaria deve riportare le informazioni della confezione primaria in italiano.
Il numero delle confezioni singole contenute in quelle secondarie deve essere costante nel corso della fornitura e dichiarato nella documentazione.
La confezione secondaria deve essere di volume ridotto, tale da consentire un facile stoccaggio per sovrapposizione ed una agevole gestione dei prodotti da parte degli operatori.
L’imballaggio di trasporto deve garantire che le caratteristiche e prestazioni dei prodotti contenuti non vengano alterate durante il trasporto ed immagazzinamento per il periodo di tempo indicato. Gli imballaggi dovranno rispettare le normative vigenti anche in materia di tutela dell’ambiente. La confezione dovrà essere tale da garantire una efficace barriera contro polveri ed umidità.
17. La consegna dovrà essere effettuata di norma dalle ore 8,00 alle 12,30 dei giorni feriali (sabato escluso) presso il reparto ospedaliero o il Magazzino Richiedente relativo alla Azienda Sanitaria, di volta in volta precisato nell'ordinativo di acquisto o comunque secondo quanto concordato con l’Azienda interessata. Le
Aziende non si riterranno responsabili di eventuali smarrimenti della merce per consegne avvenute in deroga alle condizioni sopraindicate e/o effettuate presso altre strutture pur sempre della Azienda sanitaria di Pescara.
È facoltà dell’ Azienda inviare ordini a consegna programmata, nei quali saranno indicate le date tassative di consegna periodica delle merci.
Eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del Magazzino Richiedente e/o altro incaricato delle Aziende emittenti l’ordine.
Eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del Magazzino e/o altro incaricato designato dal responsabile stesso.
L'Aggiudicatario si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori di imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danni evidenti o occulti che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello stato di magazzinaggio precedente, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sui prodotti delle condizioni ambientali e meteorologiche, dello stato chimico- fisico delle materie, di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le operazioni predette, di imballaggi scarsi o inadatti.
L’accettazione da parte della Asl della merce consegnata non solleva l’ Aggiudicatario dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevati all’atto della consegna.
Gli eventuali oneri sono a carico dell'Aggiudicatario; lo stesso garantisce che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di Legge per le categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto:
- delle prescrizioni del presente capitolato e del contratto;
- delle norme sulla produzione e sul commercio nonché di tutte le norme di settore specifiche applicabili. Solo il personale dipendente, in servizio presso il reparto ospedaliero o il Magazzino ospedaliero e/o altro incaricato della Asl di Pescara indicato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma per ricevuta dei Documenti di Trasporto.
Qualora il personale di cui al precedente comma rifiuti la merce reputandola inaccettabile, l'Aggiudicatario sarà tenuto a ritirarla immediatamente ed a sostituirla con altra accettabile entro 48 ore dal momento della contestazione.
Nel caso che l'Aggiudicatario non provveda nei termini indicati, l’ Azienda non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza impropria degli stessi.
La non conformità dei prodotti forniti per qualità e stato obiettivo alle condizioni di capitolato può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna o in sede di utilizzo.
Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni contenute negli artt. 1490 e seguenti del c.c. in materia di garanzia per i vizi del bene venduto, l'Aggiudicatario non acquisisce il diritto al pagamento dei beni qualora i vizi vengano contestati nel termine di 8 giorni dalla scoperta del vizio.
La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli ritirati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Aggiudicatario.
L'aver messo in condizioni il Magazzino della ASl a respingere, anche parzialmente, una fornitura, costituisce inadempienza contrattuale.
Gli ordini saranno trasmessi tramite fax all’indirizzo dell’Aggiudicatario.
La Asl non si riterrà responsabile di ordinativi non confermati da comunicazione scritta della competente Struttura preposta.
Le consegne, salvo diverso termine indicato nell'ordine, dovranno essere effettuate entro sette (7) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine stesso, fatta eccezione per i casi di dichiarata urgenza, per i quali l'Aggiudicatario è tenuto alla consegna nel termine di 48 ore.
Ordini diversi non possono essere cumulati in un unico collo, è necessario evadere ciascun ordine come singolo collo e con singolo DDT ,visibile alla consegna se pur in unica spedizione.
All'atto di ogni consegna l'Aggiudicatario dovrà presentare all'addetto al Magazzino relativo DDT, in almeno tre copie nella quale risultino, dettagliatamente indicate, specie, qualità, quantità, lotto di fabbricazione e scadenza dei singoli beni forniti. Uno dei documenti, dai quali deve risultare in modo leggibile e chiaro la firma per esteso del ricevente, sarà restituito all'Aggiudicatario o all'incaricato della consegna.
I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale.
Il Fornitore riconoscerà alla ASL il valore nominale dei prodotti in scadenza se la comunicazione da parte del reparto ospedaliero avviene entro il 3° mese di vita residua dei prodotti. Il Fornitore Provvederà a emettere nota di credito o procedere alla sostituzione dei prodotti stessi. In caso di mancato ritiro da parte del Fornitore lo smaltimento avverrà a cura della ASL con addebito dei relativi costi.
I prodotti oggetto di revoche/ritiri ministeriali devono essere ritirati dal Fornitore entro 15 giorni dalla comunicazione della reparto ospedalòiero, a decorrere dal 16° giorno, sarà applicata la penale prevista dal presente capitolato : I costi di un eventuale smaltimento a cura della ASl saranno addebitati al Fornitore. In ogni caso il Fornitore riconoscerà alla ASL il valore nominale dei prodotti oggetto di ritiro con emissione di nota di credito o sostituzione dei prodotti stessi. Il Fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della presente contrattazione, oltre a essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme vigenti. Il fornitore garantisce altresì la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della fornitura ai sensi dell’art. 1495 del C.C.
Qualora le merci non venissero comunque consegnate entro i termini stabiliti e nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o l'Aggiudicatario, invitato a sostituirle, non vi procedesse entro il termine predetto, la ASl avrà il diritto di provvedere direttamente altrove, qualunque ne sia il prezzo, a rischio e spese dell'Aggiudicatario il quale sarà tenuto a rimborsare alla ASL il maggiore prezzo pagato e le spese sostenute salvo sempre il risarcimento di tutti gli altri eventuali oneri, spese e pregiudizi che per tali fatti ne potessero derivare.
Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi alle obbligazioni derivanti da contratto, si applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, fermo restando che il termine previsto ex art. 1454 co.II del Codice Civile dovrà intendersi stabilito in giorni dieci.
Fermo restando quanto precisato all’art. 1, il contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 297 e ss. del DPR 207/2010 sotto la cura del Direttore della Esecuzione in coordinamento con il Responsabile del
procedimento.
Art. 5 : CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
A. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione;
B. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti della fornitura che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
C. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
D. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
E. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
F. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui all’art.7 comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.lgs. n. 494/1996 .
G. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore.
H. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte
dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
I. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
J. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
K. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
L. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore.
5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
Art. 6: FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara.
2. Le fatture dovranno indicare con precisione il numero e la data dell’ordine, tipo e quantità del prodotto consegnato e, ove esistente, il numero del documento di trasporto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) e l’eventuale CUP (Codice Unico di Progetto) indicati sul contratto o sull’ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
4. Ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l’appaltatore, a mezzo mandato emesso
dalla ASL.
5. Per individuare la data di decorrenza del pagamento si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture.
6. Ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o in quella diversa eventualmente concordata tra le parti.
7. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà
essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
Art. 7: NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA’, RISCHI
1. Con la formulazione dell’offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
2. LA ASL è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.
3. L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati alla ASL od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L’ASL è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all’atto della consegna o della resa del servizio;
4. L’aggiudicatario è obbligato:
a) a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto,
b) a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di aggiornare le misure di prevenzione e protezione già prescritte nel Documento Unico di valutazione dei Rischi finalizzato ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva,
Con la sottoscrizione del contratto o con la firma per accettazione delle condizioni di fornitura egli dichiara di aver ottemperato a tali obblighi.
TITOLO IIl: CONTENZIOSO
Art. 1: CONTESTAZIONI E PENALITA’ RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI
Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta
sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Qualora le contestazioni di cui al precedente punto A abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà recedere dal contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità:
• 3 contestazioni nel corso del 1° anno;
• 5 contestazioni nell’arco di un biennio;
Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni consegna difettosa o non rispondente ai requisiti eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata, a discrezione della ASL, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto a quella prevista nel precedente punto A.
C. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche
alla natura ed alla tipologia del prodotto interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, ovvero, qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
D. Qualora le contestazioni di cui al precedente punto C abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà recedere dal contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita:
• 3 contestazioni nel corso del 1° anno;
• 5 contestazioni nell’arco di un biennio;
Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni consegna ritardata eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata, a discrezione della ASL, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto a quella prevista nel precedente punto C.
E. Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, se non concordato con l’ufficio ordinante si configura come mancata consegna, con l’applicazione delle penalità sopra riportate.
2. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
• maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
• oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecc.);
• danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
• minori introiti.
3. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
4. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.
5. Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.
6. L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
7. In caso di interruzione della fornitura per oltre 10 giorni di calendario, la ASL, oltre ad applicare le
penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto e potrà assegnare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell’eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.
8. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato, si applica l’art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà della ASL di risolvere il contratto.
9. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per forniture analoghe per un biennio.
10.
ART. 2. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.
2. La risoluzione del contratto avverrà:
X. Xx sensi dell’art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
C. Mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile;
D. Ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
X. Xx sensi dell’art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
F. Ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
G. G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
H. Frode e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
I. Ai sensi dell’art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione
J. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato.
K. Nel caso in cui, dopo che la ASL sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
L. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
M. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.lgs. 163/2006;
X. Xxxxxxxxxx non autorizzato;
O. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
P. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
Q. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
R. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando la ASL non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
X. Xxxxxxx emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, D.lgs. 08/08/1994 n. 490);
T. Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
U. Forza maggiore,
V. Nei casi di violazione degli obblighi di correttezza e di comunicazione di cui al successivo articolo 15.
3. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario, l’Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dalla ASL per un biennio.
4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la ASL:
A. si riserva di aggiudicare la fornitura, mediante interpello sino al quinto migliore offerente (escluso l’originario affidatario), alla ditta migliore offerente ritenuta congrua dall’amministrazione (art. 140, D.lgs. 163/2006);
B. provvederà ad incamerare la cauzione dell’inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell’eventuale maggior onere conseguente all’affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.
5. L’ASL si riserva, in ogni momento, di esercitare il diritto di recesso ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:
A. giusta causa,
B. mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare la tipologia del servizio;
Si conviene che con l’espressione “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:
• qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;
• qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento dell’appalto;
• qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura o servizio
6. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ASL.
In caso di recesso per motivi indicati alle lettere A. e B. la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
6. La fornitura potrebbe essere interrotta nei seguenti casi:
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa;
- qualora decisioni motivate da parte della stazione appaltante in relazione al concreto dispiegarsi
dell’attività gestionale portino alla totale esclusione ovvero al parziale utilizzo dei prodotti oggetto della gara.
- QUALORA I PREZZI DI MERCATO DEI DISPOSITICI SUBISSERO UN RIDUZIONE DI MISURA PARI O
SUPERIORE AL 10% E LA/E DITTE AGGIUDICATARIE NON ACCETTASSERO DI APPLICARE ANALOGA E CORRISPONDENTE RIDUZIONE. PER PREZZI DI MERCATO SI INTENDO I PREZZI PRATICATI A:
- UNA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE
- ALMENO DUE AZIENDE SANITARIE SINGOLE COMMITTENTI.
Art. 3: FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Pescara.
2. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.
TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 1: ANTIMAFIA
Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Libro II, capi I, II, III e IV del D.lgs. 159/2011, si applicano le seguenti.
1. L’efficacia dell'aggiudicazione della fornitura / servizio è subordinata all’accertamento, da parte degli organi competenti, dell’insussistenza di cause ostative in capo alla ditta aggiudicataria in materia antimafia, come previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui dall’accertamento risulti l’esistenza di cause ostative, la ASL provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione ed all’addebito degli eventuali maggiori oneri, come meglio specificati agli artt. 12, 13 e 14.
3. Qualora l’importo della fornitura sia superiore ad € 51.600,00, IVA inclusa, l’Aggiudicatario dovrà restituire modello GAP, debitamente compilato per la parte di propria competenza.
4. Qualora l’importo della fornitura sia inferiore ad € 155.000,00, IVA esclusa, ad eccezione dell’incombenza prevista dal precedente punto 3 (mod GAP), non sarà attivata alcuna procedura, così come disposto dal D.P.R. 252/1998, art. 1, comma 2, lett. E.
5. Qualora l’importo della fornitura, al netto dell’IVA, sia compreso tra € 155.000,00 e la “soglia comunitaria” la ASL acquisirà, nelle forme previste dalla normativa vigente nel tempo, il certificato
C.C.I.A.A. riportante la cosiddetta “dicitura antimafia”.
6. Qualora l’importo della fornitura, al netto dell’IVA, sia superiore alla “soglia comunitaria”, la ASL acquisirà, nelle forme previste dalla normativa vigente nel tempo, l’Informazione Prefettizia di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/1998.
7. In caso di modifiche normative, gli importi di cui ai punti precedenti si intendono automaticamente aggiornati.
Art. 2: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. La stipulazione del contratto avviene secondo quanto stabilito dalla Legge in materia, entro sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante.
2. Fanno parte del contratto:
• Il Capitolato Generale;
• Il Capitolato Speciale con relativi allegati;
• L’offerta della ditta.
Art. 3: SPESE CONTRATTUALI
1. Ogni spesa inerente e conseguente il Contratto è posta a carico della ditta aggiudicataria.
2. Per aggiudicazioni di importo inferiore alla soglia comunitaria la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà a mezzo di comunicazione da inviarsi per posta (raccomandata A.R.) o per telefax, in applicazione dei principi generali di diritto comune, ex art. 1326 e segg. del Codice Civile. In quest’ultimo caso, essa non comporta alcun onere economico a carico dell’Aggiudicatario.
3. L’ASL si riserva, in ogni caso, la facoltà di stipulare formale contratto anche per importi di valore inferiore alla soglia comunitaria.
4. In caso di attuazione della c.d. “forma digitale”, la ASL si riserva di applicare la relativa procedura.
Art. 4: APPLICAZIONE LEGGE 196/2003
1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della ASL esclusivamente per le pratiche inerenti e conseguenti l’offerta presentata;
2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
3. I dati non verranno comunicati a terzi;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
5. La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità a partecipare alla procedura per la quale il soggetto è invitato;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della struttura deputata all’acquisto;
7. E’ possibile, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall’art. 13 della legge 196/2003, rivolgendosi al Dirigente responsabile della struttura deputata all’acquisto.
8. L’aggiudicatario deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti il contratto come private e riservate e non divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto senza l’autorizzazione preliminare scritta del committente, salvo se necessario ai fini dell’esecuzione dell’appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione del committente si intende inappellabile.
9. I concorrenti devono segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali motivate ragioni che impediscono la diffusione dei dati forniti, specificando quali.
Art. 5: DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
1. Sono temporaneamente sottratti all’accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:
A) L’elenco dei soggetti che hanno richiesto il bando di gara e/o il Capitolato Speciale nel caso di procedura aperta;
B) L’elenco dei soggetti che hanno inoltrato alla ASL richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedure ristrette;
C) L’elenco dei soggetti invitati nel caso di procedura negoziata;
D) L’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di procedure aperte, ristrette e negoziate, fatto salvo per quanto riguarda quest’ultima fattispecie la previsione del successivo punto 2A.
2. Sono temporaneamente sottratti all’accesso fino al Decreto di aggiudicazione:
A. L’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di procedure concorsuali qualora sia previsto il rilancio
B. Gli atti nei quali sono riportate le condizioni economiche ed organizzative in vigore relative ai prodotti/servizi in gara.
3. Sono esclusi dal diritto di accesso:
A. I documenti allegati alle domande di partecipazione consistenti in certificazioni, attestazioni e dichiarazioni formate dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti privati comprovanti qualità morali e professionali, capacità economiche, finanziarie e commerciali dei candidati. Non rientrano in tale fattispecie le autocertificazioni attestanti tali qualità e capacità;
B. Documentazione a carattere tecnico riguardante le soluzioni tecniche e/o progettuali proposte, solo quando la loro conoscenza possa ledere il diritto di esclusiva che su di esse può vantare il candidato. In particolare:
• Abbiano il carattere della originalità;
• Abbiano il carattere della unicità, oppure siano prototipi;
• Siano stati messi a punto in modo esclusivo per la gara in oggetto.
In questa fattispecie non rientrano le comuni schede tecniche rese disponibili dalle Imprese in via generale in quanto relative a prodotti/servizi che sono da esse commercializzate in via ordinaria. Lo stesso dicasi quando tali schede tecniche siano riprodotte, totalmente o parzialmente, su fac-simile previsto dalla ASL nella lettera d’invito o nel Capitolato Speciale;
C. Documentazione nella quale sia individuata la composizione societaria delle imprese partecipanti.
ART. 6: CESSIONE DEL CREDITO
1. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASL copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L’ASL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
2. Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione
elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta
ricezione ditale comunicazione.
3. La cessione del credito è efficace qualora la ASL non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
In materia si applica l’art.117 del Codice degli Appalti.
ART. 7: FORZA MAGGIORE
1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l’assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all’altra parte fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Xxxxx istruzioni contrarie scritte della ASL, l’aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.
3. Previa autorizzazione della ASL, l’aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.
4. Qualora l’aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l’importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà aggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.
5. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall’obbligo di eseguire il contratto.
ART. 8 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A
tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non
esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
B. artt. 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
D. art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);
- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione;
- commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
ART. 9: NORME GENERALI E DI RINVIO
1. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto dell’appalto. L’Aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competenti Autorità internazionali in qualsiasi forma ed n qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).
2. L’accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all’art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al Capitolato Speciale od alla lettera - invito che le richiama espressamente.