MultiBasics
Presenta il
Diritto Contrattuale in inglese – Parte VI
“La Risoluzione del Contratto”
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INDICE
9. LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
9. TERMINATING A CONTRACT
9.1. LA RISOLUZIONE CONSENSUALE
9.1. CONSENSUAL TERMINATION
9.2. LA RISOLUZIONE GIUDIZIALE DEL CONTRATTO
9.2. JUDICIAL TERMINATION OF A CONTRACT
9.2.1. LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
9.2.1. TERMINATION DUE TO BREACH
9.2.2. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
9.2.2. TERMINATION OF A CONTRACT DUE TO SUPERVENING IMPOSSIBILITY OF PERFORMANCE
9.2.3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA
9.2.3. TERMINATION OF A CONTRACT FOR SUPERVENING EXCESSIVE ONEROUSNESS
9.3. LA RISOLUZIONE LEGALE DEL CONTRATTO
9.3. LEGAL TERMINATION OF A CONTRACT
DIRITTO CONTRATTUALE IN INGLESE PARTE VI “LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO” 9. LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9.1. LA RISOLUZIONE CONSENSUALE Secondo l’art. 1372 c.c. “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.(…)”. La norma appena richiamata chiarisce, dunque, che lo strumento contrattuale è un accordo che vale esclusivamente tra le parti che l’hanno concluso e tra di esse assume efficacia vincolante al pari di una qualsiasi legge. La predetta norma è alla base della disciplina della negoziazione privata, in quanto concede ai contraenti il potere di contrarre e di accordarsi in totale autonomia, pur nel rispetto delle norme imperative (ovvero i principi cardini dell’ordinamento) della legge e del buon costume. Con la medesima autonomia, dunque, i contraenti possono consensualmente decidere di sciogliere il contratto, facendo decadere le reciproche obbligazioni che si erano impegnati a rispettare al momento della sottoscrizione del negozio giuridico. | CONTRACT LAW IN ENGLISH PART VI “TERMINATING A CONTRACT” 9. TERMINATING A CONTRACT 9.1. CONSENSUAL TERMINATION According to Art. 1372 Italian Civil Code, “A contract is legally binding between the parties. It can only be dissolved by mutual consent or for causes permitted by the law.(...)”. The aforementioned rule thus clarifies that a contractual instrument is an agreement that is valid exclusively between the parties who have concluded it and between whom it becomes binding in the same way as any law. The aforementioned rule is the basis of the regulation of private negotiation, in that it grants the contracting parties the power to contract and agree with complete autonomy, while complying with mandatory rules (namely the fundamental principles of the legal system) of the law and morality. With that same autonomy, therefore, the contracting parties may consensually decide to dissolve the contract, thus revoking the reciprocal obligations they had undertaken to fulfil upon signing the contract. |
Quando le parti giungono entrambe alla determinazione di sciogliere il contratto, in quanto non lo ritengono più conveniente, allora si parla di risoluzione consensuale, o, secondo altra denominazione comunemente usata, risoluzione per mutuo consenso (o ancora, per mutuo dissenso). Solitamente, viene distinto il caso in cui la decisione di sciogliere il contratto si concretizzi prima che le parti abbiano iniziato ad adempiere alle rispettive obbligazioni, rispetto al caso in cui la determinazione di risolvere l’accordo intervenga in un secondo momento, quando cioè sia già iniziata la sua esecuzione. La dottrina ritiene che solo nel primo caso si possa realmente parlare di risoluzione consensuale, mentre nel secondo caso, per sciogliere il contratto non sarebbe sufficiente il solo consenso reciproco, ma andrebbe sottoscritto un “atto contrario”, con cui le parti dichiarino di voler annullare le precedenti pattuizioni. La maggior parte della dottrina individua una simile necessità soprattutto in relazione ai contratti con effetti reali, in cui vi è anche il passaggio di proprietà del bene oggetto del contratto o l’istituzione di un diritto su di esso (ad esempio una servitù o un diritto di superficie). A titolo esemplificativo, per meglio comprendere tale soluzione risolutoria | When both parties arrive at the decision to dissolve a contract, insofar as they no longer deem it suitable, it is commonly referred to either as consensual termination or termination by mutual consent (or alternatively, by mutual assent). Usually, distinction is made between cases where the decision to dissolve the contract is taken before the parties have started to fulfil their respective obligations, and cases where that decision occurs subsequently, namely when execution of the contract has already commenced. Legal doctrine holds that only in the former case can one actually refer to consensual termination, while in the latter, reciprocal consent alone would not be sufficient to dissolve the contract but a “contrary deed” would have to be signed, within which the parties would declare their desire to annul their previous agreements. Most legal doctrine identifies such a requirement, particularly in relation to contracts involving property, which also entail the transfer of ownership of the subject of the contract or the establishment of a right over it (e.g., an easement or a surface right). For example, to better understand this resolutory solution, if the contracting |
dell’accordo, nel caso in cui i contraenti volessero sciogliere un contratto di compravendita in cui fosse già avvenuto lo scambio delle prestazioni (trasferimento del bene – pagamento del prezzo), la dottrina ritiene che dovrebbe essere sottoscritto un contratto di “retrovendita” nel quale ciascuna parte si impegni ad una prestazione contraria a quella oggetto del contratto iniziale (il venditore, pertanto, si impegnerà a restituire il prezzo, mentre il compratore dovrà obbligarsi alla restituzione del bene). Secondo la dottrina, la volontà di risolvere il contratto consensualmente deve essere manifestata nelle stesse forme che sono previste per la validità del contratto che va sciolto. Pertanto, in caso di scioglimento di un contratto ad effetti reali, l’accordo solutorio andrà redatto in forma scritta, a pena di nullità. In altri casi, la forma scritta verrà richiesta solo ai fini probatori. Ancora, nei casi in cui non vi è il vincolo della forma scritta, la risoluzione potrà essere accertata anche “per facta concludentia”, quindi sulla base delle condotte delle parti rispetto all’accordo iniziale: se il contratto consisteva nell’acquisto di un quaderno con il pagamento di € 1, e l’acquirente restituisce il quaderno mentre il commerciante restituisce il prezzo, detto scambio, contrario alla pattuizione iniziale, dimostra che il contratto è stato risolto. | parties wish to dissolve a contract of sale in which reciprocal performance has already occurred (transfer of the property - payment of the price), doctrine maintains that a “reverse sale” contract must be concluded, within which the parties agree to a performance contrary to that which was the subject of the initial contract (the seller therefore undertakes to return the payment received, while the buyer must undertake to return the property). Doctrine states that the mutual desire to terminate the contract must be demonstrated in the same manner that is stipulated for the validity of the contract that is to be dissolved. Therefore, where a contract involving property is to be dissolved, the resolutory agreement must be in writing, failing which it shall be null and void. In other cases, the written form shall only be required for evidentiary purposes. Also, in cases where there is no binding written requirement, termination may also be determined “per facta concludentia” [by conclusive fact]; thus, on the basis of the parties’ conduct under the initial agreement. If the contract involved the purchase of a notebook priced at €1, the purchaser returns the notebook and the shopkeeper refunds the price, then that exchange, contrary to the original agreement, demonstrates that the contract has been terminated. |
La volontà comune di risolvere il contratto potrebbe anche essere desunta: è il caso in cui nessuno dei contraenti, per un significativo periodo di tempo successivo alla sottoscrizione del contratto, provveda a dare esecuzione agli accordi presi e/o a sollecitare l’altra parte ad adempiere alle rispettive obbligazioni. In una simile ipotesi, le parti hanno dimostrato, tacitamente, l’intento di risolvere consensualmente il negozio. In tal caso, la prova della risoluzione può essere fornita anche per presunzioni. L’effetto della risoluzione consensuale è che nessuno dei contraenti, una volta sciolto il contratto, è più obbligato ad adempiere alla prestazione che si era inizialmente assunto con la sottoscrizione del negozio. Se non vi è un accordo risolutorio che preveda anche la gestione delle prestazioni eseguite prima dello scioglimento del contratto, non vi è neppure l’obbligo di effettuare eventuali restituzioni di quanto era già stato effettuato. Se interviene un accordo risolutorio in contratti a prestazioni periodiche, solitamente gli effetti della risoluzione si verificano ex nunc, quindi dal momento della sottoscrizione del nuovo negozio, e le prestazioni già eseguite non vengono prese in considerazione. È il caso, ad esempio, di un accordo con un negoziante che settimanalmente rifornisce una cassetta di frutta ad un | The mutual desire to terminate a contract may also be inferred: this is when neither party, for a significant period of time subsequent to signing the contract, proceeds to execute the agreements made or exhort the other party to fulfil their respective obligations thereunder. In such a situation, the parties have tacitly demonstrated their intent to terminate the agreement by mutual consent. In this case, proof of the termination of the contract may also be provided by presumption. The effect of mutual termination is that the parties, once the contract is dissolved, are no longer obliged to perform the provisions that had been originally agreed when signing the contract. Where there is no resolutory agreement that also stipulates the management of obligations performed prior to the contract’s dissolution, neither is there any obligation to make any restitution of what had already been performed. Where there is a resolutory agreement in a periodic performance contract, the effects of the termination usually occur ex nunc, namely from the moment the new agreement is signed, and performances already undertaken are not taken into consideration. This would be the case, for example, of a shopkeeper who supplies a weekly box of fruit to a customer at a certain price. |
cliente ad un determinato prezzo. Se le parti si accordano per interrompere tale negozio, allora il cliente non dovrà restituire, ovviamente, le merci sino a quel momento ricevute, così come, allo stesso modo, il negoziante non sarà obbligato a restituire le somme già in passato guadagnate per il servizio reso. 9.2. LA RISOLUZIONE GIUDIZIALE DEL CONTRATTO La risoluzione consensuale, in cui quindi entrambi i contraenti concordano nello sciogliere gli accordi già raggiunti, si distingue dalla risoluzione giudiziale, che invece si verifica quando, a causa dell’inadempimento di una parte, rispetto alle obbligazioni assunte nel contratto, l’altra parte agisca giudizialmente, instaurando quindi una vera e propria causa, per ottenere dal Giudice la pronuncia di scioglimento del contratto per responsabilità della parte inadempiente. La cosiddetta azione di risoluzione del contratto può essere esercitata sia in caso di inadempimento di una delle prestazioni oggetto dell’accordo negoziale, sia nel caso in cui l’esecuzione della prestazione sia divenuta impossibile, ovvero eccessivamente onerosa. Solitamente, insieme all’azione di risoluzione viene formulata anche la domanda di risarcimento del danno subito dal contraente che non ha potuto godere della prestazione pattuita. Sarà | Should the parties agree to interrupt that agreement, then obviously the customer would not have to return the fruit received up until that point, just as the shopkeeper would not be obliged to refund the sums already received for the fruit he had supplied. 9.2. JUDICIAL TERMINATION OF A CONTRACT Consensual termination, in which both parties agree to dissolve the previously agreed terms, is however not the same as judicial termination, which occurs when, upon default by one party with respect to the obligations they assumed under the contract, the other party takes legal action, thus instituting actual legal proceedings, to obtain a court order for the dissolution of the contract, due to the liability of the defaulting party. This action for termination of a contract may be brought both in the case of non-performance of one of the contractual provisions, and where performance of the provision has become either impossible or excessively onerous. Usually, a claim for the damages suffered by the contracting party who has been unable to benefit from the agreed provision, is also made alongside the action for termination. It shall be the |
cura dell’istante dimostrare la sussistenza e l’entità dei danni lamentati. 9.2.1. LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO Nella maggior parte dei casi l’accordo contrattuale non si scioglie consensualmente tra le parti, ma a causa di una anomalia nel rapporto tra le prestazioni di ciascuna parte tale da non rendere più possibile la prosecuzione del rapporto negoziale. Secondo l’art. 1453 primo comma c.c., “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. Conseguentemente, nel caso in cui, rispetto alle prestazioni che le parti si sono assunte al momento della sottoscrizione del negozio, uno dei contraenti non provveda ad adempiere ai suoi obblighi, l’altro contraente, danneggiato dalla sua condotta inadempiente, può chiedere la risoluzione del contratto. Si parla, dunque, in questo caso, di risoluzione per inadempimento del contratto. | responsibility of the claimant to prove the existence and extent of the damages claimed. 9.2.1. TERMINATION DUE TO BREACH In the majority of cases a contractual agreement is not dissolved by mutual consent of the parties thereto, but due to an anomaly in the relationship between the performance obligations of each party, such as to render it impossible to continue the contractual relationship. Under Art. 1453 point I, Italian Civil Code, “in bilateral contracts, when one of the contracting parties does not fulfil their obligations, the other may at their discretion demand performance or termination of the contract, subject in each case, to compensation for damages”. Consequently, if one of the contracting parties fails to perform their obligations in respect of performance provisions assumed by the parties upon signing the agreement, the other contracting party, aggrieved by this default, may request termination of the contract. In this case therefore, one refers to termination for breach. |
Tale istituto si distingue rispetto ai casi dell’annullamento e/o della nullità in quanto, nel caso della risoluzione, l’accordo era valido ed efficace e non presentava alcuna anomalia tale da giustificarne lo scioglimento. Malgrado ciò, il vincolo viene comunque a cessare a causa del fatto che uno dei contraenti si è reso responsabile di una condotta contraria agli accordi assunti, ovvero del mancato adempimento della prestazione che si era impegnato a svolgere al momento della sottoscrizione del contratto. La risoluzione si distingue anche dal caso della rescissione, in quanto, a differenza di quanto avviene nelle ipotesi previste da tale istituto, in questo caso i contraenti avevano raggiunto l’accordo senza che vi fosse alcun vizio nella formazione del loro consenso. L’art. 1455 c.c. precisa che, affinché l’inadempimento del contraente possa giustificare una misura grave quale, appunto, la risoluzione del contratto, esso non deve avere scarsa importanza. A titolo esemplificativo: se nell’ambito di un contratto di locazione, il conduttore, anziché pagare l’importo di € 1000 previsto a titolo di canone mensile, corrisponda al locatore € 950, la differenza di appena € 50 non può essere invocata dal locatore stesso a giustificazione di una richiesta di risoluzione del contratto. | This instrument differs from cases of annulment and/or nullity insofar as, in case of termination, the agreement was valid and effective and did not present any anomaly justifying its termination. Notwithstanding this, the obligatory relationship nevertheless ceases because one of the contracting parties has become guilty of conduct contrary to the agreements concluded, namely breach of the contractual obligations they had undertaken to perform upon signing the contract. Termination also differs from rescissione [cancellation], in that, unlike the hypotheses envisaged under this instrument, the contracting parties in this case had reached agreement without there being any defect in the formation of their consent. Art. 1455 Italian Civil Code states that, in order for the non-performance of the contracting party to justify such a serious measure, specifically, termination of the contract, it should be of some considerable importance. For example: in a property lease contract, if a tenant, instead of paying the €1000 due as monthly payment, pays the landlord €950, the difference of just €50 may not be invoked by the landlord as justification for a request to terminate the contract. |
Secondo l’art. 1453 c.c. il contraente che è rimasto danneggiato dall’inadempimento dell’altra parte, non ha solo la facoltà di agire per la risoluzione del contratto, ma potrebbe anche scegliere di imporre alla parte inadempiente di adempiere comunque all’obbligazione a suo carico. Si tratta di due rimedi distinti che non possono essere richiesti unitamente, ma vanno esperiti, in alternativa, a scelta della parte danneggiata, mediante l’introduzione della relativa, specifica azione giudiziaria (dunque in un caso il contraente agirà con l’azione di risoluzione e, nell’altro caso, con l’azione di adempimento). Prima di procedere con l’azione giudiziale, in ogni caso, il contraente danneggiato ha la facoltà di diffidare la parte inadempiente (mediante la costituzione in mora ex art. 1219 c.c.) a provvedere all’adempimento entro un dato termine, di almeno 15 giorni, avvertendolo in ogni caso che, una volta trascorso inutilmente il periodo concesso per l’adempimento, allora procederà direttamente con il relativo giudizio. La risoluzione per inadempimento interviene con effetti retroattivi, ad eccezione del caso dei contratti ad esecuzione continuata o periodica. In tali ipotesi, infatti, la risoluzione non può riguardare tutte le prestazioni che siano già state effettuate tra le parti. | Under Art. 1453 Italian Civil Code, the contracting party damaged by the default of the other party, not only has the right to terminate the contract, but may also choose to compel the defaulting party to perform their contractual obligations anyway. This consists of two different remedies that may not be sought together, but are to be exercised alternatively, at the option of the aggrieved party, by bringing the relative, specific legal action (thus in one case the contracting party will bring an action for termination and in the other, an action for specific performance). Before proceeding to legal action, in every case, the aggrieved contracting party has the right to warn the defaulting party (by means of the notice of default under Article 1219 Italian Civil Code) to fulfil their contractual obligations within a given period, of at least 15 days, giving notice in any case, that once the period granted for performance has elapsed to no avail, then they will proceed directly to bring the relevant legal action. Termination for breach, has a retroactive effect, except in the case of contracts with continuous or periodic performance obligations. In such cases, termination cannot in fact cover all the contractual obligations that have already been performed between the parties. |
9.2.2. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE Secondo l’art. 1463 c.c., “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”. Il Codice, in tal modo, disciplina un altro caso di risoluzione giudiziale del contratto nei negozi a prestazioni corrispettive denominata comunemente “per impossibilità sopravvenuta della prestazione”. In pratica, nel caso in cui la prestazione di uno dei due contraenti sia divenuta improvvisamente impossibile, allora egli può agire in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto, ma non potrà pretendere, a sua volta, l’adempimento dell’altra parte. Ciò in quanto l’altro contraente non ha mai ricevuto la controprestazione e, dunque, non è tenuto a sua volta all’adempimento, in quanto, in caso contrario, si verificherebbe un palese squilibrio del sinallagma (ovvero dell’equilibrio) contrattuale. È il caso, ad esempio, del contadino che aveva contrattato la vendita del suo raccolto ma che, a causa di un fulmine, vede incendiarsi il magazzino ove è | 9.2.2. TERMINATION OF A CONTRACT DUE TO SUPERVENING IMPOSSIBILITY OF PERFORMANCE Under Art. 1463 Italian Civil Code, “In bilateral contracts, the party released due to the supervening impossibility to perform their obligations may not claim counter-performance, and must return that which they have already received, in accordance with the rules on the recovery of undue payment”. The Italian Civil Code thus regulates another instance for judicial termination of a contract, in those involving pecuniary interest, commonly referred to as “for supervening impossibility of performance”. In practice, when performance by one of the two contracting parties has unexpectedly become impossible, that party may bring legal action for termination of the contract, but may not, in turn, demand performance from the other party. This is because the other contracting party never received the counter-performance and therefore is not bound in turn to perform, since, otherwise, there would be a clear imbalance in the bilateral (synallagmatic) nature of the contract. An example would be a farmer, who contracts to sell his harvest but, due to lightening, the storehouse containing his goods goes up in flames and |
conservata la merce e, conseguentemente, è impossibilitato, non per sua colpa ma per un evento fortuito, a consegnarla. A quel punto, egli non può neppure pretendere, ovviamente, che l’altro contraente provveda a pagargli il prezzo della merce mai consegnata. Ovviamente, perché si verifichi una simile ipotesi, l’impossibilità di fornire la prestazione richiesta dal contratto deve essere totale. Se, invece, la prestazione è solo parzialmente impossibile da eseguire (tornando all’esempio già compiuto, se il contadino non ha perso l’intero raccolto ma è riuscito a salvare parte di esso), allora l’altro contraente, a scelta, potrà decidere se ottenere una riduzione della sua prestazione proporzionalmente al reale valore del bene effettivamente consegnato rispetto alla misura pattuita, oppure recedere comunque dal contratto. tale ultima ipotesi si verificherà nel caso in cui tale ultimo contraente dimostri di non essere interessato ad ottenere solo parzialmente la prestazione a lui dovuta (ad esempio, il contraente aveva bisogno di un determinato quantitativo di merce e non avrebbe interesse ad ottenerne una misura inferiore). È quanto disciplinato dall’art. 1464 c.c., relativo, appunto, all’ipotesi di impossibilità parziale della prestazione. Una volta dichiarata la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della | consequently, he is unable or it is impossible for him to deliver, due to no fault of his own, rather an unforeseen, chance event. At that point he cannot expect, obviously, that the other contracting party shall pay the price of the undelivered goods. Obviously, the impossibility of rendering the performance required under the contract, must be total, for such an eventuality to occur. If, by contrast, performance is only partially impossible (returning to the aforementioned example, if the farmer had not lost his entire harvest but was able to save some of it), then the other contracting party may, at their discretion, decide whether to obtain a reduction in the performance obligation, proportionate to the actual value of the goods effectively delivered compared to the amount agreed, or to withdraw from the contract. This situation would occur if the latter contracting party demonstrates that they are not interested in obtaining only partial performance of what is due to them (for example, the contracting party needed a particular amount of the goods and a lesser amount would not suffice). This is governed by Art. 1464 Italian Civil Code, relating precisely to the hypothesis of partial impossibility of performance. Once termination due to supervening impossibility to perform has been |
prestazione, il contraente che non è stato in grado di eseguire la sua prestazione dovrà restituire la controprestazione all’altra parte. 9.2.3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA L’Art. 1467 c.c. comma I prevede che: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458”. La norma appena richiamata disciplina, dunque, un’ulteriore ipotesi di risoluzione del contratto, che si verifica nel caso in cui, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita, la prestazione di una dei contraenti divenga troppo onerosa. In tal caso, la parte onerata da tale prestazione può agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto. Si pensi al caso in cui, nell’ambito di un contratto di somministrazione di merce, il contraente onerato della consegna subisca, a causa di un terremoto, la distruzione della sua fabbrica. A quel punto, egli diviene, per un fatto improvviso e imprevedibile, incapace di | declared, the contracting party who was not able to undertake the performance required, must return the counter- performance to the other contracting party. 9.2.3. TERMINATION OF A CONTRACT FOR SUPERVENING EXCESSIVE ONEROUSNESS Art. 1467, point I, Italian Civil Code, states that: “In contracts with continuous or periodic performance, or deferred performance, if the performance of one of the parties has become excessively onerous due to extraordinary and unforeseeable occurrences, the party obliged to such performance may request termination of the contract, with the effects established by Article 1458”. The aforementioned rule thus governs a further hypothesis for terminating a contract, which occurs when, in contracts with continuous or periodic, or deferred performance, fulfillment of the contractual obligations by one of the parties becomes too onerous. In such a case, the party burdened by such performance may take legal action to obtain termination of the contract. Take the case where, in the context of a contract for the supply of goods, the contracting party responsible for delivery sees their factory destroyed as the result of an earthquake. At this point, due to a sudden, unforeseeable event, they become incapable of |
continuare la prestazione oggetto del negozio. Ad ogni modo, il Legislatore ha previsto che a sua volta, l’altro contraente, per evitare la risoluzione, può offrirsi di modificare il contratto in modo tale da riequilibrare le due prestazioni. Tale facoltà è una delle varie espressioni, presenti nel codice civile, dell’autonomia contrattuale: il Legislatore concede, cioè, direttamente alle parti nell’ambito della libera contrattazione privata la facoltà di riequilibrare autonomamente le prestazioni contrattuali, che erano divenute sproporzionate a causa dell’avvenimento imprevisto e straordinario. Il Legislatore ha specificato comunque che, affinché si verifichi tale ipotesi, la prestazione deve essere divenuta eccessivamente onerosa a causa di un avvenimento imprevedibile e straordinario, tant’è che non possono essere sottoposti a risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta i contratti in cui il rischio di aggravamento di una delle prestazioni faccia parte della normale alea contrattuale, caratteristica della sua specifica fattispecie. Ovviamente, le prestazioni che sino a quel momento erano state rese non devono essere restituite, in quanto l’eventuale risoluzione viene concessa | continuing to perform the service agreed under the contract. However, the legislature has provided that in turn, the other contracting party, to avoid termination, may offer to modify the contract so as to rebalance the two stipulated performances. This right is one of the various expressions within the Italian Civil Code, of contractual autonomy: the legislature thus directly grants the parties, in the context of free private bargaining, the power to independently rebalance contractual performances, which had become disproportionate due to a sudden, unforeseen, extraordinary event. The legislature has specified however, that in order for this hypothesis to apply, performance must have become excessively onerous due to an unforeseeable and extraordinary event, so much so, that in a contract in which the risk of aggravation of one of the performance obligations is part of the normal contractual contingency and a feature of its specific nature, it cannot be subject to termination due to supervening excessive onerousness. Obviously, performance obligations that up until that moment had been fulfilled do not have to be returned, as any termination is conceded at the time of |
dal momento della richiesta, e non opera retroattivamente. 9.3. LA RISOLUZIONE LEGALE DEL CONTRATTO Diversi dall’ipotesi della risoluzione consensuale e della risoluzione giudiziale sono i casi in cui la risoluzione del contratto intervenga di diritto. In tali casi, espressamente previsti dal codice civile nel numero di tre, il contratto si scioglie automaticamente al verificarsi di una determinata condizione, senza necessità di agire in giudizio per ottenere una relativa pronuncia in tal senso. Si dice infatti che la risoluzione avviene ipso iure. Il tipico caso di risoluzione di diritto è quello, previsto dall’art. 1457 c.c., del mancato rispetto di un termine essenziale per una delle parti (si pensi, ad esempio, al sarto che debba consegnare l’abito da sposa per il giorno del matrimonio: il mancato rispetto di tale termine essenziale renderebbe inutile il tardivo adempimento della prestazione per la parte creditrice). In questo caso il contratto è risolto di diritto, senza bisogno di alcuna dichiarazione da parte della parte non inadempiente. Quest’ultima potrà, invero, decidere di mantenere in vita il contratto, mediante una dichiarazione indirizzata alla parte inadempiente con la quale accetti l’adempimento tardivo entro tre giorni dalla scadenza del temine rimasto inosservato. | its request, and does not operate retroactively. 9.3. LEGAL TERMINATION OF A CONTRACT Cases in which termination of a contract occurs as of lawful right, are different from consensual and judicial termination. There are three cases, expressly provided for by the Italian Civil Code, in which a contract is automatically dissolved upon the occurrence of a certain condition, without the necessity to take legal action to obtain such a judgement. It is stated, in fact, that the termination occurs ipso jure. A typical case of termination by right of law, as provided for in Art. 1457 of the Italian Civil Code, is the failure by one of the parties to observe an essential term (for example, a dressmaker who must deliver a wedding dress before the actual wedding day: failure to deliver would render the object of the late performance useless for the aggrieved party; namely the dress). In this case the contract is terminated as of right, without the need for any declaration by the aggrieved party, who may indeed choose to keep the contract alive by a declaration addressed to the non- compliant party accepting late performance within three days after the expiry of the original time limit. |
Seconda ipotesi di risoluzione di diritto è quella in cui si verifichi la situazione prevista dalla clausola risolutiva espressa (di cui all’art. 1456 c.c.). Con l’inserimento di detta clausola nel contratto, sostanzialmente, le parti prevedono il diritto di risolvere il contratto in favore della parte non inadempiente all’avverarsi di una determinata circostanza “patologica” nell’ambito dell’esecuzione degli accordi. Tale clausola non opera però immediatamente, in quanto sarà necessaria una dichiarazione con la quale la parte non inadempiente comunichi all’altra parte la propria decisione di avvalersi del diritto potestativo contrattualmente previsto, senza che sia neppure necessario dimostrare l’importanza dell’inadempimento, in quanto sono state le parti stesse ad aver operato tale valutazione ex ante, determinando le situazioni sufficientemente gravi da comportare risoluzione. Infine, terzo caso di risoluzione di diritto – che riportiamo in ultimo solo ai fini del discorso – è quello previsto dall’articolo 1454 c.c., rubricato “Diffida ad adempiere” e che occorre tenere ben distinto dalla diffida cui si è fatto cenno poc’anzi al paragrafo 9.2.1. con riferimento alla risoluzione giudiziale del contratto. In siffatta ipotesi infatti, pur se le parti non abbiano inserito nel contratto una clausola risolutiva espressa, la parte non inadempiente | A second hypothesis for termination by lawful right occurs when there is an express termination clause (under Art 1456 Italian Civil Code). By inserting this clause within a contract, the parties stipulate in advance for the right to terminate the contract in favour of the non-breaching party upon the occurrence of certain “pathological” circumstances that may occur during execution of the agreed terms. This clause does not, however, operate immediately, since the non-breaching party shall be required make a declaration informing the other party of its decision to avail of its contractual right, without even the necessity to prove the significance of said breach, as it was the parties themselves who made this evaluation ex ante, deeming the circumstances sufficiently serious to lead to termination Finally, the third case of termination by lawful right - which we mention here finally only for the purposes of the subject at hand - is provided for in Art. 1454 of the Italian Civil Code, entitled “Notice to comply” and should be held as distinct from the warning mentioned above in section 9.2.1. with reference to the judicial termination of a contract. In such a case, even if the parties have not inserted an express termination clause in the contract, the non-breaching party |
può ottenere che la risoluzione operi ipso iure mediante una diffida ad adempiere, ossia indirizzando all’altra parte una dichiarazione scritta con la quale le intima di adempiere entro un congruo temine (generalmente non inferiore a 15 giorni, come da secondo comma dell’art. 1454 c.c.), con espressa avvertenza che l’inutile decorso del termine indicato comporterà la risoluzione del contratto a far data da quello stesso termine. | may obtain termination ipso jure by means of a notice to comply, namely by sending the other party a written declaration requiring it to comply within a reasonable time (generally not less than 15 days, as provided by Art.1454 Italian Civil Code), with express warning that should the deadline pass unobserved, the contract shall be terminated with effect from the date of said deadline. |