DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO TREVISO
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO TREVISO
AGCI VENETO |
OSSERVATORIO PERMANENTE PROVINCIALE PER IL LAVORO IN COOPERATIVA
LINEE GUIDA PER LA STIPULAZIONE
DEI CONTRATTI DI APPALTO
Treviso, 28 maggio 2014
INDICE
Presentazione | Pag. 3 |
Premessa | Pag. 4 |
Appalti privati | Pag. 5 |
Check-list | Pag. 7 |
Appalti pubblici | Pag. 8 |
Elementi dei Capitolati e delle Convenzioni | Pag. 10 |
Principali riferimenti legislativi e contrattuali | Pag. 11 |
Decreto di determinazione delle tariffe di facchinaggio anno 2013 | Pag. 31 |
PRESENTAZIONE
Come previsto dal protocollo Nazionale del 10.10.2007, siglato dai Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico, dalle parti datoriali e dai sindacati maggiormente rappresentativi, anche nella Provincia di Treviso è stato costituito l’Osservatorio Provinciale sulla Cooperazione.
L’organismo ha lo scopo di monitorare costantemente le problematiche del settore e la corretta applicazione delle normative contrattuali e di legge, per contrastare l’attività delle cooperative che non rispettano la normativa, non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro, utilizzano impropriamente rapporti di lavoro atipici, disattendono le norme sul divieto di intermediazione di manodopera. A tal fine l’Osservatorio funge da impulso all’attività ispettiva, anche per contrastare il fenomeno delle cosiddette “cooperative spurie”.
L’Osservatorio svolge altresì il compito di orientare gli operatori del settore (appaltanti e appaltatori) verso una più diffusa cultura della legalità.
In questa ottica, particolare attenzione è rivolta alla responsabilità dei committenti privati e pubblici nella definizione delle modalità delle gare d’appalto e nella verifica della piena regolarità dello svolgimento dei contratti.
L’Osservatorio ha pertanto ritenuto utile elaborare il presente contributo che potrà essere utilizzato dagli operatori che intendono rispettare le disposizioni in materia di appalti.
La partecipazione al tavolo della rappresentanza degli Enti e delle parti sociali, ha reso possibile una proficua condivisione di intenti e di specificità.
L’esperienza maturata in altri ambiti territoriali della nostra Regione ha dettato lo schema del presente lavoro nell’intento di rendere il più possibile uniforme l’intervento sul territorio.
Per comodità di consultazione, le “linee guida” si dividono in tre sezioni:
1. Appalti nel settore privato, con allegata check-list per una veloce verifica della legalità del contratto di appalto;
2. Appalti nel settore pubblico, con l’individuazione dei criteri per l’effettuazione delle gare d’appalto;
3. Sintesi del quadro normativo di riferimento e delle principali Circolari Ministeriali emanate in materia.
Completano il quadro il Decreto direttoriale di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Treviso anno 2013 e le tabelle del costo del lavoro di alcune categorie.
PREMESSA
Il ricorso al decentramento produttivo e alla esternalizzazione dei servizi interessa in modo preminente le società cooperative, con particolare riferimento a quelle operanti nel settore della logistica, del facchinaggio, dei multi-servizi, dei servizi alla persona.
Nell’attuale contesto socio-economico, caratterizzato da una fase recessiva con effetti perduranti e problematici sul mercato del lavoro, tali ambiti si prestano più di altri a fenomeni simulatori quali la somministrazione illecita, gli appalti illeciti, i distacchi non genuini.
Il rispetto della legalità, il contrasto al fenomeno della concorrenza sleale tra le imprese, il recupero delle risorse finanziarie evase e soprattutto la tutela dei diritti economici e delle condizioni di lavoro del personale occupato, comportano una sinergia di interventi ed un costante monitoraggio da parte di tutti gli operatori del settore.
(Si veda DGAI, Div. I - Documento di Programmazione dell’Attività di Vigilanza per l’anno 2014).
Questo lavoro, frutto del contributo di tutti gli aderenti all’Osservatorio Provinciale Cooperative di Treviso, delinea criteri ed orientamenti da seguire nelle procedure di assegnazione di appalti privati e pubblici e fornisce un contributo informativo per gli addetti al settore.
Per il perseguimento dei fini sopra esposti, l’Osservatorio ritiene inoltre utile raccomandare il ricorso alla certificazione dei contratti di appalto da parte della Commissione di certificazione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro ai sensi degli artt. 75 e ss. D.Lgs. 276/03 e successive modifiche.
APPALTI PRIVATI
Elementi essenziali
1. Oggetto del contratto di appalto è il compimento di un’opera o di un servizio, in un arco di tempo determinato, che non può consistere nella mera fornitura di manodopera.
2. Il rischio di impresa e l’organizzazione dei mezzi necessari, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, sono in capo all’appaltatore.
Criteri per distinguere un appalto genuino
1. Il valore dell’appalto deve essere riferito all’opera o al servizio e non alle ore di lavoro in quanto la valutazione del numero dei lavoratori da impiegare e delle ore di lavoro necessarie per l’esecuzione dell’appalto sono di esclusiva pertinenza dell’appaltatore. I dipendenti dell’appaltatore devono essere organizzati e diretti dall’appaltatore stesso, la cui organizzazione aziendale deve, peraltro, risultare dall’iscrizione al registro delle imprese, con particolare riguardo alla data di costituzione, all’oggetto sociale, nonché al capitale sociale;
2. L’impresa appaltatrice deve autocertificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale per svolgere l’opera o il servizio oggetto del contratto d’appalto;
3. Il contratto di appalto deve esplicitamente prevedere che il rischio d’impresa, riferito all’esecuzione delle opere o dei servizi dedotti in contratto, sia a totale carico dell’appaltatore;
4. Nel caso in cui vengano messi a disposizione macchinari o attrezzature da parte del committente, deve essere evidenziato che il rischio relativo all’utilizzo di tali strumenti è a completo carico dell’appaltatore;
5. Il valore dell’appalto deve comprendere gli oneri della sicurezza;
6. Il committente deve nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) di cantiere.
7. Gli specifici costi per la salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento ai rischi interferenti per i quali occorre redigere il D.U.V.R.I., devono essere esplicitamente e analiticamente indicati e devono essere congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’opera o del servizio dedotti in appalto;
8. I lavoratori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le proprie generalità e l’indicazione del datore di lavoro. Ai sensi dell’art. 5 Legge 136/2010, la tessera di riconoscimento deve altresì contenere la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. La tessera dei lavoratori autonomi deve contenere anche l'indicazione del committente.
9. Con riguardo all’utilizzo di lavoratori autonomi e parasubordinati (es. xx.xx.xxx.), si vedano la Circolare Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - DGAI n. 29 del 11 dicembre 2012 e la Circolare MLPS n. 35 del 29 agosto 2013, come meglio specificate nella sezione Riferimenti legislativi, normativi e contrattuali del presente lavoro.
10. L’appaltatore è tenuto ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei CCNL ovvero, se migliorative, nei contratti territoriali e/o aziendali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel settore di riferimento. Nel capitolato andrà fatta espressa menzione del CCNL di riferimento.
11. Il committente - che avrà cura di richiedere all’appaltatore società cooperativa il documento di revisione biennale - deve verificare il rispetto delle disposizioni di legge e delle normative contrattuali da parte dell’appaltatore e degli eventuali sub-appaltatori e definire le eventuali modalità di rivalsa;
12. Il committente si impegna ad acquisire il DURC1 in fase di stipulazione del contratto di appalto e di verificarne la perdurante validità;
13. Negli appalti per lo svolgimento di servizi di facchinaggio, potrà utilmente farsi riferimento, in mancanza di contrattualistica collettiva migliorativa, alle tariffe di facchinaggio periodicamente aggiornate quali indicatori di congruità dei vari costi e nel rispetto dei limiti e degli obblighi contenuti nel Decreto del Ministero delle attività produttive n. 221 del 30 giugno 2003;
14. E’ vietato il sub-appalto del contratto o di parte di esso senza l’autorizzazione del committente;
1 Per richiedere il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva sono necessari il Codice Fiscale e una Password.
La Password nel caso di Aziende o Lavoratori Autonomi, viene rilasciata dall'INAIL, mentre L'INPS rilascia le Password per le stazioni appaltanti.
Attraverso le due chiavi di accesso, si può entrare nel portale dello Sportello Unico Previdenziale, dove all'interno vi sono tutte le informazioni e le modalità operative per inoltrare una richiesta di DURC. Ulteriori informazioni sono presenti nel sito internet dell’INPS all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx.
Si rammenta che l’art. 4 c. 14 bis L. 106/2011 e l’art. 31 c. 1 bis L. 98/2013 escludono l’obbligo della richiesta del DURC rispettivamente nei seguenti casi:
- Contratti di forniture e servizi fino ad € 20.000 stipulati con la pubblica amministrazione;
- Lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell’immobile.
Check-list per la verifica della genuinità dell’appalto
• Opera o servizio oggetto dell’appalto _
• Luogo di svolgimento lavori durata
• Indicare le risorse strumentali necessarie alla realizzazione dell’appalto
• Indicare chi mette a disposizione le risorse strumentali: committente □ appaltatore □
• Indicare le risorse umane (numero) che l’appaltatore prevede di utilizzare e le relative qualifiche:
n. n. _ n. _ n.
• Indicare la tipologia contrattuale con la quale sono stati assunti i lavoratori:
• Indicare se la direzione dei lavoratori è svolta dal titolare o da un suo preposto _
• Verificare se il committente ha nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione si □ no □
• Verificare se il committente ha acquisito l’autocertificazione (e la visura camerale) in merito al possesso, da parte dell’appaltatore della capacità tecnica per svolgere in autonomia i lavori in quanto esercita professionalmente l’attività già per diversi committenti si □ no □
• Verificare se il committente ha acquisito il DURC dell’appaltatore si □ no □
• Indicare se negli appalti per lo svolgimento dei lavori di facchinaggio sono stati osservati i limiti e rispettati gli obblighi contenuti nel Decreto del Ministero delle attività produttive n. 221 del 30 giugno 2003 si □ no □
APPALTI PUBBLICI
1. Sono punti fermi ineludibili, con riguardo alla procedura di affidamento di contratti pubblici, l’integrale rispetto di quanto previsto dall’art. 38 (Requisiti di ordine generale) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (come interpretato dalla Determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti) ed il rispetto delle previsioni normative in materia di regolarità contributiva e della relativa documentazione unica (DURC);
2. Nell’ipotesi di appalto di lavori o servizi, qualora le stazioni appaltanti si avvalgano del criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, previa espressa indicazione nei rispettivi bandi, dovrebbero adottare il metodo dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 D.Lgs.
n. 163/2006, in attuazione alle previsioni indicate dall’art.122, comma 9 del medesimo decreto;
3. Xxxxxxxx, comunque, privilegiato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che consente una maggiore valorizzazione dell’elemento qualitativo - tecnico e tende a contrastare la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e le altre tutele previste a favore dei lavoratori;
4. Le “basi d’asta” devono assicurare la copertura del costo del lavoro, degli oneri specifici connessi alla salute e sicurezza sul lavoro, degli oneri derivanti dalla organizzazione e gestione aziendale, di un margine congruo di utile economico per l’impresa. Ai fini dell’accertamento della congruità e della valutazione di possibili anomalie delle offerte presentate, occorrerebbe determinare che:
le offerte anomale sul piano retributivo possono essere conseguenti soltanto a benefici economici previsti da norme di legge o a specifici accordi sindacali;
le giustificazioni presentate a supporto di offerte anomale devono essere documentate con elementi oggettivi e verificabili e non possono risolversi in affermazioni generiche e prive di riscontro; non possono inoltre riportare mere previsioni di possibili utili economici;
la previsione del subappalto non può costituire motivo di giustificazione;
5. I costi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento ai rischi interferenti per i quali occorre redigere il D.U.V.R.l., devono essere indicati in maniera analitica, essere congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche tecniche dei lavori, servizi e forniture e non possono essere soggetti a ribasso d’asta;
6. Le stazioni appaltanti devono adempiere agli impegni economici assunti nei confronti degli operatori economici, rispettando le scadenze di pagamento, salva verifica del puntuale rispetto da parte di questi ultimi degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali derivanti dalle norme di legge e dal contratto collettivo;
7. Con riferimento all’art 118 (Subappalto) del D.Lgs. n 163/2006, nel bando di gara e nel contratto di appalto, andrebbe previsto che qualora l’appaltatore non comprovi l’avvenuto pagamento del subappaltatore, mediante l’invio alla stazione appaltante entro 20 giorni dal pagamento di copia delle relative fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, la stazione appaltante possa sospendere il successivo pagamento a favore dell’appaltatore e provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite sulla base della comunicazione effettuata dall’appaltatore alla stazione appaltante circa la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
8. In caso di appalto di forniture per l’approvvigionamento di beni e prodotti occorrere tenere in debita considerazione, per l’ammissione del concorrente alla gara, la valorizzazione dell’impresa con particolare riferimento:
capacita economico - finanziaria;
qualificazione professionale dei lavoratori impiegati nell’appalto;
corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
9. Si raccomanda il puntuale adempimento della procedura delineata nel Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 123 del 28/05/2013, il quale stabilisce che le amministrazioni appaltanti già registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sono tenute ad acquisire sul sito dell'Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. Le stazioni appaltanti dovranno comunicare il nominativo del responsabile che provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.
Elementi dei capitolati e delle convenzioni
Nei capitolati d’appalto e nelle convenzioni andrebbero esplicitati per ogni singola tipologia di servizio affidato all’esterno i seguenti elementi:
1. La richiesta di iscrizione nel registro delle imprese e della consistenza patrimoniale e organizzativa degli operatori economici, in caso di ATI, sia dell’impresa capofila, che delle imprese associate, nonché la dichiarazione, in sede di aggiudicazione, delle imprese associate che effettueranno il servizio;
2. La richiesta, per le imprese cooperative, dell’attestazione di revisione di cui al D.Lgs. n 220/2002, o di autocertificazione di cui all’art 6 dello stesso decreto; per quest’ultima, in caso di aggiudicazione dell’appalto, dovrà essere prevista la sostituzione entro i successivi tre mesi con l’attestazione di avvenuta revisione;
3. L’adozione, nell’espletamento delle gare di appalto, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo, in xxx xxxxxxxxxxxxx, xx corrispettivo non oltre il 30% dei punti, ovvero il 20% per i sevizi socio- assistenziali, in quanto più adeguata per garantire una maggiore qualità del servizio erogato;
4. Una congrua durata dei contratti per garantire la necessaria continuità, in considerazione della natura dell’appalto e, in via preferenziale, quando possibile, non inferiore al triennio nelle ipotesi di cura alla persona;
5. Gli obiettivi che si intendono raggiungere;
6. Le linee strategiche ed organizzative del servizio erogato;
7. L’assunzione esplicita del costo del lavoro, derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuali accordi integrativi, come incomprimibile e quale parametro per una valutazione complessiva della qualità del servizio erogato;
8. La garanzia sull’effettiva applicazione delle vigenti clausole inerenti la revisione dei prezzi, per tutti i contratti di durata superiore ad un anno;
9. La garanzia sull’adeguamento al costo dei nuovi tariffari dei CCNL ed integrativi di ogni livello, a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore, al netto della revisione dei prezzi;
10. La espressa previsione della corrispondenza professionale degli addetti alle attività previste con i relativi livelli di inquadramento, nonché la garanzia dell’espletamento di attività di aggiornamento e formazione, le ore lavorative ed il numero totale degli addetti;
11. L’indicazione dell’obbligo di rispettare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore oggetto dell’appalto, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, differenziato per categoria se I’appalto comprende più settori, ed eventuali accordi integrativi vigenti, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, che dei soci delle cooperative, nonché l’integrale applicazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E CONTRATTUALI IN TEMA DI COOPERAZIONE E DI APPALTI
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Art. 36.
Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
LEGGE 3 aprile 2001, n. 142 - Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.
Art. 1
Soci lavoratori di cooperativa
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i
relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
Art. 3
Trattamento economico del socio lavoratore
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6.
Art. 4.
Disposizioni in materia previdenziale
1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.
2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 6 Regolamento interno
1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'articolo 3, comma 2- bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola e' nulla.
2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta.
Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. - Convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.
Art. 7.
Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società Cooperative, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico- sinfoniche
comma 4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n.142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
LEGGE 28 dicembre 1995, n. 549 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Art. 2.
25. L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e' quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338 - Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati. - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla LEGGE 07 dicembre 1989, n. 389.
Art. 1.
Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (Testo coordinato con le ultime modifiche apportate dalla LEGGE 28 giugno 2012, n. 92)
Art.4 Agenzie per il lavoro
i. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione,intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.
(…)
ii. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rilascia entro 60 giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all’art.5, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività per le quali viene fatta la richiesta, provvedendo contestualmente all’iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta.
Art. 18 Sanzioni
1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui
all'articolo 4, comma 1,lettera c), e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna, e' disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma
3 del medesimo articolo 21, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
3-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23,comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonché di cui all'articolo 24,comma 4, lettere a) e b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e' punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.
4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più gravi, l'autorità competente procede alla sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.
5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la
pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.
Art. 28.
Somministrazione fraudolenta
Ferme restando le sanzioni di cui all’art.18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di Somministrazione.
Art. 29 Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli
obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali .
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Xxxxx restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.
Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)
Art. 1655
Nozione di Appalto
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 1676
Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Art. 38
Requisiti di ordine generale
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ,salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA..
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario , limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita'
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h),fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente
allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo,
per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita' competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
Art. 86
Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità' delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
Art. 118
Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro
(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116.
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, e' definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota e' riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 percento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo e' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Art. 122
Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 e' pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a
500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei soggetti invitati ed e’ trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo 65, comma 1.
8. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito e’ rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
9. Per lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non e’ esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.
DECRETO 30 giugno 2003, n. 221 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio
Art. 5.
Requisiti di capacità economico-finanziaria
1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all'articolo 2, sono requisiti di capacità economico-finanziaria:
a) una comprovata affidabilità attestata da istituto bancario.
Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività;
b) il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente. L'impresa ha facoltà di assumere nuovi contratti, salvo l'obbligo dell'adeguamento del patrimonio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio;
c) l'inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative;
d) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.
Art. 6.
Requisiti di capacita' tecnico-organizzativa
1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all'articolo 2, i requisiti di capacità tecnica e organizzativa si intendono posseduti dal dipendente, o dal familiare collaboratore, o dal socio lavoratore, o dal titolare d'impresa, o dal preposto alla gestione tecnica, che risulti dotato dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.
2. I requisiti tecnico-professionali sono:
a) aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti;
b) aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.
Art. 7.
Requisiti di onorabilità
1. I requisiti di onorabilità sono:
a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le societa' cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilita' di cui al comma 1:
a) il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
b) tutti i soci per le societa' in nome collettivo, i soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative.
3. Alle imprese di facchinaggio e' consentito richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei requisiti suddetti.
LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
Art. 5.
Identificazione degli addetti nei cantieri
1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 -Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla LEGGE 4 agosto 2006, n. 248 e dal D.L. n.76/2013 conv. Da L. n. 99/2013)
Art. 35
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ((dovute)) dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 -Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 26.
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonche' ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
CIRCOLARI MINISTERIALI
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5, 11 febbraio 2011 – Quadro giuridico degli appalti
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29, 11 dicembre 2012 – L. n. 92/2012 (cd. riforma lavoro) - collaborazione coordinata e continuativa a progetto- indicazioni operative per il personale ispettivo
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35, 29 agosto 2013 – D.L. n. 76/2013 (conv. da L. 99/2013) recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (Iva) e altre misure finanziarie urgenti” – indicazioni operative per il personale ispettivo.
DECRETO DIRETTORIALE DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE MINIME DI FACCHINAGGIO PER LA PROVINCIA DI TREVISO – ANNO 2013
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
TREVISO
Via Fonderia, n. 55 – Tel. 0422/695111
DECRETO DIRETTORIALE N. 940 / 2013
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 22.07.1961, n. 628 recante modifiche all’ordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, oggi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTO l’art. 4 del D.P.R. 342/1994 che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali della disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell’art. 8 del citato D.P.R.;
VISTO il D.M. 7.11.1996, n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro nella Direzione Provinciale del Lavoro, attribuendo i compiti già svolti dall’U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;
VISTO l’art. 86, co. 3 bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, come sostituito dall’art. 8, co. 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123;
VISTA la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Div. V n. 25157/70/DOC del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
VISTA la Circolare n. 39/1997 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Div. V n. 5/25620/70/FAC del 18 marzo 1997 inerente i compiti delle Direzioni Provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all’art. 4 D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342;
VISTO il precedente Decreto Direttoriale n. 899/2011 di questa Direzione sulle tariffe minime in materia di operazioni di facchinaggio;
VISTO il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi;
SENTITE le Organizzazione sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le Associazioni del movimento cooperativo rappresentate anche nell’Osservatorio Provinciale sulle attività di facchinaggio costituito presso questo Ufficio il 30/10/2007;
CONSIDERATO che, nell’ambito del tavolo di consultazione tenutosi con le stesse Organizzazioni e Associazioni, è emersa l’opportunità di rapportare la tariffa base al V livello contrattuale, corrispondente ad “operaio comune”, livello maggiormente diffuso nell’ambito territoriale della provincia di Treviso;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare alla Provincia di Treviso;
CONSIDERATO il definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese;
CONSIDERATI gli incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria rinnovato in data 26/01/2011, nonché i successivi adeguamenti;
DECRETA
La tariffa minima oraria inderogabile per le operazioni di facchinaggio, in economia, anno 2013, per la provincia di Treviso, è determinata in € 18,30.
Sono previste le seguenti maggiorazioni:
- 30% per lavoro notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- 50% per lavoro festivo;
- 60% per lavoro notturno festivo;
- 30% per lavoro straordinario.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili.
L’applicazione delle suddette tariffe decorre dalla data di pubblicazione del presente Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Treviso, 17 aprile 2013.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx
Elenco dei Decreti di determinazione del costo medio del lavoro emanati nell’anno 2013 e nel primo quadrimestre del 2014
Elenco dei Decreti emanati – Anno 2013
determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, per il settore pubblico e il settore privato a valere dai mesi di luglio e ottobre 2013
Tabella aziende municipalizzate Tabella aziende private
Determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale
integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l’attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di giugno 2013 Tabella
Determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, a decorrere dai mesi di maggio, novembre e dicembre 2013
Determinazione del costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative sociali
Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto “aziende alberghiere” – riferito al mese di aprile 2013
Tabella – Costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo
Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da aziende del settore turismo – Comparto ristorazione collettiva, riferito al mese di aprile 2013.
Tabella – Comparto pubblici esercizi ristorazione collettiva – Nazionale Tabella – Comparto pubblici esercizi ristorazione collettiva – Province
Determinazione del costo medio del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multi servizi a decorrere dal mese di aprile 2013.
Tabella impiegati Tabella operai Tabella nazionale
Concernente la determinazione del costo orario del lavoro del personale dipendente da strutture associative ANFFAS ONLUS, con decorrenza ottobre 2012 e giugno 2013.
Concernente l’aggiornamento dell’indennità spettante, per l’anno 2013, ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico
Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza marzo 2013
Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, con decorrenza 1 gennaio 2013
Determinazione, a livello nazionale, distintamente per gli operai e gli impiegati, del costo orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, per il settore pubblico – a valere dal mese di ottobre 2012 -, per il settore privato – a valere dai mesi di aprile, settembre e ottobre 2012
Tabella aziende municipalizzate Tabella aziende private
Elenco dei Decreti emanati – Anno 2014
Costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti con decorrenza gennaio 2014
Tabella operai
Costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/ ulti servizi, a decorrere dal mese di luglio 2013
Tabella impiegati Tabella operai nazionale Tabella operai
I decreti e le tabelle di costo sono consultabili al seguente link del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Area Lavoro > Rapporti di lavoro> Analisi economiche e costo del lavoro
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/XxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxx/xxxxxxxXxxxxx/Xxxxx/xxxxxxx.xxxx
IL PRESIDENTE dell’Osservatorio
Ministero del Lavoro e delle Pol. Sociali - Xxxxxxx Xxxxxxxx
Per gli Istituti Previdenziali INPS - Xxxxxxx Xxxxxxxx INAIL - Xxxxxxx Xxxxxxx
Per le Centrali Cooperative CONFCOOPERATIVE - Xxxxxxx Xxxxx LEGACOOP - Xxxxxx Xxxxxxxxx AGCI - Xxxxxxxx Xxxxxx
Per le Organizzazioni Sindacali CGIL - Xxxxx Xxxxxxxxx
CISL - Xxxxxx Xxxxx UIL - Xxxx Xxxxxxx
Treviso 28 maggio 2014