CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l’Università degli Studi di Milano
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI “IN SERVICE” PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOCHIMICA PER I LABORATORI ANALISI DELL’A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO PER UN PERIODO DI 60 MESI
CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG. 51097689F0
I N D I C E
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
............................................................3
Art. 1 - Oggetto della fornitura 3
Art. 2 - Tipologie e requisiti di fornitura 4
Art. 3 – Valore complessivo dell’appalto, costi della sicurezza e prezzi offerti 5
Art. 4 - Quantitativi presunti della fornitura 6
Art. 5 - Durata della fornitura e periodo di prova 6
Art. 6 - Ordini e termini di consegne 7
Art. 7 - Formazione del personale 10
Art. 8 - Installazione e aggiornamento tecnologico 10
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Art. 9 – Servizio di assistenza tecnica 11
..................................................13
Art. 10 – Referenti dell’appalto 13
Art. 11 – Variazioni 14
Art. 12 – Clausola di salvaguardia 14
Art. 13 – Responsabilità civile, copertura assicurativa 15
Art. 14 - Deposito cauzionale 15
Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto occulto 16
Art. 16 – Interruzione della fornitura da parte del contraente 18
Art. 17 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario 18
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive 20
Art. 19 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 21
Art. 20 – Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti 21
Art. 21 - Scioperi e causa di forza maggiore 22
Art. 22 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti 22
Art. 23 – Revisione prezzi 23
Art. 24 – Penalità e risoluzione del contratto 24
Art. 25 – Diritto di recesso 26
Art. 26 - Clausola risolutiva espressa 28
Art. 27 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore 31
Art. 28 – Clausola di adesione 31
Art. 29 - Spese contrattuali 32
Art. 30 – Controversie 32
Art. 31 - Rinvio altre norme 33
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto della fornitura
Il presente Capitolato disciplina la fornitura di sistemi diagnostici “in service” per l’esecuzione di esami di Chimica Clinica e Immunochimica, comprendente:
⮚ la strumentazioni in noleggio, di cui all’art. 2, lett. A, e relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria;
⮚ corsi di addestramento;
⮚ interfacciamento con il sistema gestionale dei Laboratori Analisi, aggiornamento hardware e software e tutte le attrezzature necessarie e complementari all’esecuzione del servizio;
⮚ la fornitura, di cui all’art. 2, lett. B, dei reagenti, di materiale di consumo, di calibratori e di controlli di qualità interno di società terza alla società aggiudicatrice;
necessari per l’esecuzione di esami di Chimica Clinica e Immunochimica di routine ed esami eseguibili in Urgenza occorrenti all’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento per i Laboratori Analisi:
1) del Presidio Ospedaliero “Xxxxxxx Xxxxx”
2) del Presidio Ospedaliero “ Xxxxxx Xxxxxxx”, a cui afferiscono gli esami di Chimica Clinica e Immunochimica dei Presidi Ospedalieri CTO e del Presidio Ospedaliero “Città di Sesto San Xxxxxxxx”.
La strumentazione dovrà essere conforme alla normativa vigente in campo nazionale e comunitario in materia, oltre alle norme internazionali riconosciute sulla sicurezza elettrica in ambiente medicale.
Il numero e l’elenco delle strutture potrà subire variazioni in caso di sopravvenute diverse esigenze organizzative dell’Ente, eventualmente derivanti da provvedimenti adottati da Regione Lombardia in materia di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12 del presente Capitolato.
Nel corso del periodo di vigenza del contratto, la Società aggiudicataria dovrà erogare la fornitura rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto.
Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi. Sarà compito dell’erogatore gestire la fornitura e rendere disponibile tutto quanto necessario allo svolgimento della stessa in relazione alle finalità da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in contratto. La Società dichiara, a tal fine, di possedere l’organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per l’erogazione della fornitura
alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale e previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 2 - Tipologie e requisiti di fornitura
A. FORNITURA IN NOLEGGIO di sistemi diagnostici completi le cui caratteristiche devono rispondere alle esigenze dei Laboratori Analisi come di seguito elencato:
1) Per l’Ospedale “Xxxxxxx Xxxxx” di Milano:
a) Uno strumento di preanalitica front end.
b) Un sistema integrato Chimica Clinica e Immunochimica composto di almeno 2 analizzatori integrati identici ad accesso random nuovi e di ultima generazione, cioè l’ultimo modello messo in commercio dalla società partecipante, in grado di gestire in completa automazione dosaggi di chimica clinica ed Immunochimica e garantire completo back-up per tutti gli analiti richiesti.
c) Un sistema middleware dotato di PC, stampante barcode, lettore barcode, stampante per referti per la gestione informatica della soluzione proposta.
2) Per l’Ospedale “Xxxxxx Xxxxxxx” di Cinisello Balsamo:
a) Uno strumento di preanalitica front end.
b) Un sistema integrato Chimica Clinica e Immunochimica composto di almeno 2 analizzatori integrati identici ad accesso random nuovi e di ultima generazione, cioè l’ultimo modello messo in commercio dalla società partecipante, in grado di gestire in completa automazione dosaggi di chimica clinica ed Immunochimica e garantire completo back-up per tutti gli analiti richiesti.
c) Un sistema middleware dotato di PC, stampante barcode, lettore barcode stampante per referti per la gestione informatica della soluzione proposta.
Le apparecchiature dovranno essere nuove e di ultima generazione, cioè l’ultimo modello messo in commercio dalla società partecipante, di comprovata qualità, corredate di tutti gli accessori necessari al loro buon funzionamento, compresi i materiali di consumo eventualmente necessari, gli idonei supporti ed i gruppi elettrici di continuità, che dovranno essere conformi alle norme di sicurezza in vigore all’atto dell’installazione e con eventuali successivi aggiornamenti per tutto il periodo contrattuale.
Tutti i sistemi offerti devono poter utilizzare gli stessi reagenti, calibratori e controlli al fine di ottimizzare la gestione del magazzino, l’allineamento delle metodiche e dei valori di riferimento.
Sarà a carico della società fornitrice:
• L’eventuale fornitura di stabilizzatore di corrente per ogni apparecchiatura fornita;
• Trasporto e installazione;
• Tutti gli eventuali lavori impiantistici, informatici e strutturali;
• L’interfacciamento bidirezionale con l’host computer dei Laboratori Analisi;
• Manutenzione preventiva e di emergenza, inclusi i pezzi di ricambio, escluse le manutenzioni di routine giornaliera da effettuarsi da parte dell’utente, come previsto dai manuali d’uso;
• Aggiornamenti e nuove versioni del programma, ivi compresi gli adeguamenti e la conformità dei prodotti forniti rispetto all’evoluzione normativa che dovesse verificarsi nel periodo di vigenza del contratto;
• Corsi di addestramento per il personale che sarà preposto all’utilizzazione del sistema fornitura dei manuali per l’uso e la manutenzione giornaliera del sistema, redatti in lingua italiana.
Durante il periodo contrattuale la società aggiudicataria sarà tenuta a mantenere in costante efficienza le apparecchiature fornite.
Il sistema nel suo insieme deve essere rispondente e conforme ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche minime espressamente indicate nelle relative e allegate schede tecniche (Allegato Tecnico N.1), in quanto le caratteristiche indicate costituiscono caratteristiche tecniche essenziali. La Società aggiudicataria è tenuta a comunicare e se richiesto a fornire, tutti gli aggiornamenti tecnici di programma e di apparecchiatura eventualmente immessi sul mercato, successivamente all’affidamento della fornitura.
B. FORNITURA DI REAGENTI, DI MATERIALE DI CONSUMO, DI CALIBRATORI E DI CONTROLLI DI QUALITÀ INTERNO DI SOCIETÀ TERZA ALLA SOCIETÀ AGGIUDICATRICE necessari per l’esecuzione degli esami in argomento come da specifiche tecniche definite nella Scheda Tecnica (Allegato Tecnico N.1).
La descrizione dei prodotti richiesti, le loro caratteristiche tecniche minime, la tipologia delle apparecchiature previste in noleggio, il numero annuale di determinazioni previste, necessari per l’esecuzione degli esami in argomento come specificato all’art. 4 - sono indicati nell’Allegato Tecnico N.1, che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
Art. 3 – Valore complessivo dell’appalto, costi della sicurezza e prezzi offerti
L’importo complessivo della fornitura “in service” di cui all’art. 2, per il periodo di 60 mesi, (comprensivo dei costi di noleggio, assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria, corsi di addestramento, interfacciamento del sistema, aggiornamento hardware e software e adeguamento tecnologico, nonché la fornitura dei reagenti, di materiale di consumo, di calibratori, di controlli di qualità interno di società terza alla società aggiudicatrice e tutti gli oneri a carico del fornitore del presente Capitolato) è stimato in € 4.250.000,00 (Iva esclusa) di cui € 6.489,00 quali oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza propri della Stazione appaltante, così ripartito:
• € 2.000.000,00 per il P.O. Buzzi, di cui € 3.244,50 oneri quinquennali per la sicurezza per i rischi da interferenza;
• € 2.250.000,00 per il P.O. Bassini/Sesto/CTO, di cui € 3.244,50 oneri quinquennali per la sicurezza per i rischi da interferenza.
Importo annuo presunto: € 850.000,00 (Iva esclusa) così suddiviso:
• € 400.000,00 per il P.O. Buzzi, di cui € 648,90 oneri annui per la sicurezza per i rischi da interferenza;
• € 450.000,00 per il P.O. Bassini/Sesto/CTO, di cui € 648,90 oneri annui per la sicurezza per i rischi da interferenza.
Prezzi offerti
I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e nel loro complesso, remunerativi.
La Stazione Appaltante si riserva di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.
Art. 4 - Quantitativi presunti della fornitura
Il numero e la tipologia degli esami che si presume effettuare in un anno sono indicati
nell’Allegato Tecnico N.1, in calce al presente Capitolato.
I quantitativi di determinazioni sono puramente indicativi, essendo gli stessi non perfettamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e a cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività sanitaria, nonché a variazioni nell’assetto strutturale dell’Azienda Ospedaliera, intervenute in conseguenza di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale.
I dati riportati non costituiscono, perciò, impegno o promessa, ovvero obbligo dell’Azienda Ospedaliera la quale non garantisce lo stesso ammontare di attività/volumi per gli atti di vigenza del contratto. La società sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente la quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione, pretesa o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle indicate nel presente capitolato. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per i quantitativi minori che per quantitativi maggiori.
Art. 5 - Durata della fornitura e periodo di prova DURATA DELLA FORNITURA
Il contratto avrà durata di 60 mesi (cinque anni), a decorrere dalla data di avvenuto collaudo, con previsione della facoltà di recesso prevista al successivo art. 25.
L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di prorogare il contratto medesimo successivamente alla scadenza dello stesso, per un periodo massimo di 6 mesi o per il periodo strettamente necessario per l’espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario – alle medesime condizioni contrattuali in essere – senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L’aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura del servizio dietro semplice richiesta scritta dell’A.O. con un preavviso di 30 giorni rispetto la scadenza naturale del contratto.
PERIODO DI PROVA
L’Azienda Ospedaliera si riserva di sottoporre la fornitura oggetto della presente gara ad un periodo di prova, di 3 MESI, decorrenti dalla data del collaudo, nel corso del quale verrà verificata la piena idoneità delle apparecchiature e dei reagenti offerti, a giudizio insindacabile dell’Azienda Ospedaliera.
In caso di esito negativo del periodo di prova, Il DEC, predisporrà apposita relazione nella quale saranno evidenziate le ragioni e gli elementi comprovanti la non accettabilità della fornitura resa, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell’inadeguatezza della fornitura offerta. Detta relazione deve essere trasmessa formalmente dal DEC al RUP (Responsabile della S.C. Provveditorato Economato), a seguito della quale, si provvederà a comunicare tale circostanza alla società con un preavviso non inferiore a 20 giorni dalla data di scadenza del periodo di prova/di avvio del servizio o fornitura e il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell’art. 1456 cc..
Alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà al mero pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.
Art. 6 - Ordini e termini di consegne
a) Consegna delle strumentazioni e collaudo
La consegna della strumentazione dovrà essere effettuata a cura e a carico della società aggiudicataria presso il Laboratorio Analisi del P.O. “X. Xxxxx”, e presso il Laboratorio Analisi del
P.O. “Bassini” nel termine perentorio di 40 (quaranta) giorni, decorrente dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva ed il relativo collaudo dovrà avvenire nei successivi 10 (dieci) giorni dalla installazione. L’Azienda Ospedaliera si riserva un congruo periodo di prova, non inferiore a 3 mesi, per verificare la rispondenza dei sistemi offerti alle caratteristiche dichiarate ed in caso di esito negativo potrà disporre la risoluzione del contratto, così come esposto al precedente art. 5. È a carico della società la fornitura del materiale necessario a testare i sistemi diagnostici fino al positivo collaudo degli stessi ed in ogni caso fino alla loro messa a punto definitiva. Le date per i lavori di installazione e di collaudo dovranno essere programmate in accordo con i Responsabili del Laboratorio Analisi e con il Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica. Il collaudo sarà considerato regolarmente eseguito solamente ad avvenuta accettazione dell’apposito verbale da parte del Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica e dei Responsabili di Laboratorio.
La società sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione dell'installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente.
Alla scadenza del contratto le apparecchiature messe a disposizione per il service dovranno essere ritirate a cura e spese dell'aggiudicataria.
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Il collaudo, da effettuarsi presso l’Azienda Ospedaliera competente con spese a carico della società aggiudicataria, risulterà ufficialmente concluso con la firma dell’apposito verbale predisposto dall’Amministrazione della A.O., sottoscritto dal DEC (Direttore del Laboratorio Analisi
del P.O. Xxxxx), dal tecnico o dal responsabile della società fornitrice, dal Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato.
La messa in uso dell’apparecchiatura/sistema diagnostico avverrà presso l’A.O., alla presenza delle persone suindicate e sarà onere della società aggiudicataria fornire evidenza di tutto quanto sotto specificato:
1. verifica dell’integrità e completezza di ogni apparecchiatura, dispositivo e accessorio;
2. verifica della corretta e completa fornitura di tutto quanto richiesto e offerto;
3. verifica della conformità alle direttive e alle norme vigenti (e corrispondenza con quanto dichiarato dalla società in sede di offerta) in base all’apparecchiatura ed alla destinazione d’uso;
4. presenza di marchi, certificati e delle schede tecniche delle apparecchiature, dispositivi, accessori, correttamente identificate;
5. presenza e verifica del Manuale d’uso in duplice copia e lingua italiana e del Manuale Tecnico di manutenzione (preferibilmente in formato elettronico), completo di:
5.1. istruzioni per l’utilizzo sicuro, efficace ed appropriato di ogni apparecchiatura, dispositivo ed accessorio;
5.2. protocolli di manutenzione preventiva e controlli qualità su base annua a cura della assistenza tecnica;
5.3. protocolli di manutenzione ordinaria (giornaliere, settimanali, ...) a cura del personale utilizzatore;
5.4. relazione sui rischi all’utilizzo e sui metodi adottati per la prevenzione e la protezione dagli stessi;
5.5. relazione sui rischi residui ed allarmi correlati;
6. Dichiarazione e/o certificazione di conformità alla Direttiva 98/79CEE e s.m.i. per le apparecchiature;
7. Effettuazione di test funzionali;
8. Effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica sulle correnti di dispersione e sulla resistenza del conduttore di protezione (ove applicabile e dipendentemente dal tipo di dispositivo e dalla destinazione d’uso), per ogni dispositivo installato e l’insieme dei dispositivi (accessori inclusi);
9. Formazione del personale utilizzatore dell’Azienda Ospedaliera circa l’utilizzo sicuro, efficace, appropriato ed economico di ogni dispositivo ed accessorio (inclusi i protocolli delle verifiche periodiche) tramite acquisizione di apposita certificazione;
10. Consegna, al Servizio Ingegneria Clinica e ai Direttori di Laboratorio, del piano delle attività di manutenzione programmate.
La incompleta o non conforme esecuzione di una delle suddette operazioni comporta la sospensione della messa in uso fino alla successiva integrazione.
Resta inteso che, fino all’atto del collaudo svolto con esito positivo e certificato dal verbale, redatto come sopra indicato, la ditta aggiudicataria resta l’unica responsabile di tutto quanto all’interno installato .
b) Modalità di ordinazione e consegna di reagenti, controlli, consumabili
L’aggiudicatario si impegna a fornire, a seguito dell’aggiudicazione della fornitura, l’elenco dettagliato del materiale consumabile in formato elettronico, comprensivo della descrizione tecnica, del confezionamento, dei prezzi unitari e delle eventuali schede tecniche e di sicurezza.
I reagenti, calibratori, controlli ed altri materiali di consumo saranno ordinati periodicamente con frequenza tale da garantire la continuità dell’attività, utilizzando i codici ed i prezzi delle confezioni indicate in offerta.
La società effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura. L’accettazione della merce non solleva la società dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all’atto della consegna.
I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla società, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.
La consegna dei reagenti, controlli, consumabili, etc., deve avvenire a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto da parte della S.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera e pervenire in porto franco presso la sede di consegna indicata nell’ordine.
Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità pari ad almeno 2/3 della validità complessiva del prodotto.
I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:
⮚ luogo di consegna della merce;
⮚ data e numero di ordine;
⮚ numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.
La società deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti.
Con la presentazione dell’offerta la società si impegna a consegnare qualunque quantitativo richiesto, anche minimo.
La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine, che potrà essere trasmesso anche via fax. In casi eccezionali di urgenza, la consegna deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine, anche telefonico. Qualora ciò non sia possibile la società deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.
Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le 8,30 e le 12,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Per consegne al di fuori di tali orari dovrà essere contattata telefonicamente la S.C. Farmacia.
È tassativamente esclusa l’imposizione di minimi d’ordine.
Il controllo quantitativo della merce sarà effettuato all’atto della consegna relativamente ai colli recapitati. Per la quantità di confezioni in essi contenute, il Laboratorio Analisi si riserva di segnalare eventuali non rispondenze nelle 72 ore successive. La quantità sarà quella accertata presso le sedi di consegna indicate negli ordinativi e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all’accettazione l’Azienda Ospedaliera che si riserva di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
I prodotti che presentano difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della società e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e la società stessa deve provvedere alla sostituzione, entro 5 giorni, con materiale idoneo.
In ogni momento, a cura del competente servizio, potrà essere verificata la corrispondenza, delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla società. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della società qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte e, anche in questo caso, la società deve sostituire i prodotti entro 5 giorni con altri aventi i requisiti.
L’Azienda Ospedaliera non assume comunque la responsabilità della merce respinta ma non ritirata dalla società.
Art. 7 - Formazione del personale
La società deve provvedere con propri tecnici di provata preparazione e competenza ad addestrare il personale dell’Azienda Ospedaliera all’uso della strumentazione fornita.
Art. 8 - Installazione e aggiornamento tecnologico
È posto a totale carico della società ogni onere (fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi: assistenza tecnica, prodotti diagnostici, consumabili ecc.) connesso alla definitiva messa a punto delle metodiche sulla strumentazione fornita, nonché l’ottimizzazione dell’attività analitica in relazione all’organizzazione del lavoro.
In qualunque momento, durante la vigenza del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione e/o l’affiancamento dei prodotti e/o della strumentazione concessa in noleggio o prodotti più aggiornati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- non peggiorino le condizioni tecniche, operative ed economiche previste nel contratto;
- non sia necessario un maggior numero di operatori per assicurare il corretto funzionamento della strumentazione;
- non si verifichino disguidi nell’erogazione della fornitura.
È fatto obbligo per la società, per l’intera durata contrattuale, ivi incluse eventuali proroghe, di provvedere a garantire l’aggiornamento tecnologico della strumentazione installata e delle relative metodiche. Detto aggiornamento è compreso nei corrispettivi contrattualmente definiti, senza che nulla altro possa essere preteso dalla società.
Qualora i prodotti aggiudicati vengano sostituiti dalla società con altri più recenti, è facoltà dell’Azienda Ospedaliera acquisire i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo offerto in gara. L’Azienda Ospedaliera potrà rifiutare i nuovi prodotti allorché li ritenga non perfettamente rispondenti alle proprie necessità organizzative ed alle specifiche esigenze degli utilizzatori.
L’Azienda committente si riserva la facoltà, nel corso di validità del contratto di fornitura, di sospendere o stralciare quei prodotti che non risultassero più idonei per cambio di metodica, o a seguito di sostituzione, eliminazione o nuova acquisizione di apparecchiature e attrezzature, oppure per riassetto organizzativo dei Laboratori, o qualora subentrassero nuovi processi organizzativi aziendali.
Di conseguenza nelle ipotesi sopra menzionate, la società aggiudicataria sarà tenuta alla fornitura, anche, di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate
esigenze, in aggiunta o in sostituzione di quelli specificamente richiesti, alle medesime condizioni economiche e normative del contratto in essere, come sopra indicato.
Art. 9 – Servizio di assistenza tecnica
Dovrà essere garantita assistenza full risk comprendente interventi di manutenzione preventiva in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e un numero illimitato di interventi di emergenza, al fine di garantire la piena funzionalità dei sistemi stessi.
Sono escluse le manutenzioni giornaliere della strumentazione, da effettuarsi da parte dell’utente, conformemente a quanto indicato nei manuali d’uso in italiano che il fornitore s’impegna a fornire in dotazione.
L’assistenza deve intendersi riferita a tutti gli elementi compresi nella presente fornitura.
Si precisa che ognuna delle voci di seguito indicate deve ritenersi ricompresa nel servizio di assistenza:
1. pezzi di ricambio necessari per il costante e perfetto funzionamento delle apparecchiature, compresi eventuali materiali/parti il cui consumo è legato all’utilizzo;
2. reagenti e materiale di consumo necessari per l’avviamento/collaudo e per la ripetizione delle sedute analitiche, in caso di malfunzionamento degli strumenti e/o dei kit;
3. spese di viaggio, diaria e manodopera del personale manutentore;
4. ogni eventuale aggiornamento o nuove versioni di programma;
5. addestramento all’utilizzo della strumentazione per il personale addetto del Laboratorio.
La società è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica - per l’intero periodo di durata contrattuale, ivi compresa l’eventuale proroga - rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento di seguito prescritti:
1. in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al sabato compreso, dalle ore 8.00 alle 17.00), l’intervento tecnico deve essere garantito al massimo il giorno successivo non festivo;
2. in caso di chiamata il sabato o prefestivi l’intervento tecnico deve essere assicurato entro il primo giorno successivo non festivo.
Il tempo massimo di risoluzione del guasto non deve essere superiore alle 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto/ del malfunzionamento.
La società deve garantire la continuità di funzionamento degli apparecchi, ossia dell’esecuzione di tutte le prestazioni diagnostiche cui l’apparecchiatura è destinata. La società è tenuta all’esecuzione di illimitati interventi su chiamata.
Qualora il malfunzionamento dell’apparecchiatura dovesse comportare un fermo oltre le otto ore lavorative, è fatto obbligo all’Aggiudicatario di provvedere a interventi al fine di garantire la prosecuzione degli esami.
Tipologia di manutenzione che deve essere garantita:
o Manutenzione preventiva della strumentazione secondo periodicità previste dalle Case costruttrici.
o Manutenzione correttiva della strumentazione i cui costi saranno a totale carico della società aggiudicataria. La società si impegna alla sostituzione delle apparecchiature in caso di guasti e/o vizi non riparabili. Gli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle apparecchiature dovranno essere garantiti con la massima celerità, nel rispetto dei termini e condizioni sopra esposte.
o Verifiche di Sicurezza delle apparecchiature secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento. Il ripristino di eventuali non conformità riscontrate dovrà avvenire a totale carico della società aggiudicataria e secondo la tempistica della manutenzione correttiva.
Alla fine di ogni intervento dovrà essere rilasciato rapporto di lavoro.
La società aggiudicataria dovrà fornire, in fase di collaudo, al Servizio Ingegneria Clinica e ai Direttori di Laboratorio il piano delle attività programmate. Per i successivi 5 anni di durata contrattuale, tale prospetto dovrà essere consegnato entro il termine perentorio del 31/01 di ciascun anno.
La società aggiudicataria avrà inoltre l’obbligo di effettuare, a propria cura e spese, una visita presso i presidi ospedalieri ove sono installate le strumentazioni con cadenza almeno quadrimestrale - per l’intera durata contrattuale - ai fini dell’ottimizzazione dei sistemi e per garantire la formazione continua degli utilizzatori. A tale scopo la società aggiudicataria, in occasione del collaudo, dovrà fornire al Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica e ai Direttori di Laboratorio un prospetto cronologico con la pianificazione di tali visite per il primo anno di durata della fornitura. Per i successivi 5 anni di durata contrattuale, tale prospetto dovrà essere consegnato entro il termine perentorio del 31/01 di ciascun anno.
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Art. 10 – Referenti dell’appalto
Per l’A.O. ICP:
Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell’appalto (DEC): è individuato dall’A.O. e ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell’appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari e tecnico-organizzativi, la Direzione Sanitaria o la S.C. Direzione medica di Presidio; con riferimento alle problematiche tecniche collegate alle apparecchiature ed alla strumentazione parte della fornitura, al Servizio di Ingegneria Clinica; relativamente alle problematiche specifiche di erogazione della fornitura in ordine ai consumabili, alla S.C. Farmacia ed ai referenti di laboratorio; per le procedure per la qualità, la S.C. Controllo di Gestione, Programmazione, Qualità e Risk Management; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione e per quanto invece concerne gli adempimenti contrattuali di tipo amministrativo la S.C. Provveditorato Economato .
Il DEC, qualora necessario, individuerà uno o più Assistenti /Coordinatori /Supervisori Aziendali del DEC, a seconda delle esigenze, che avrà/avranno il compito di garantire il necessario raccordo tecnico-professionale e gestionale con il Responsabile della commessa della società aggiudicataria al fine di ottimizzare l’organizzazione e gestione del servizio.
Per l’Appaltatore:
Responsabile della commessa: nominato dall’appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell’appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione della fornitura e di controllare e far osservare gli adempimenti previsti dal presente capitolato. A lui faranno capo l’organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l’applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto.
Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.
L’appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.
❖❖❖❖❖
Tavolo Tecnico, al fine di garantire tutte le attività di gestione conseguenti al presente capitolato, nonché valutare eventuali protocolli aggiuntivi e nuovi progetti sperimentali, è prevista l’istituzione di un tavolo tecnico cui, in rappresentanza dell’appaltatore dovrà partecipare almeno il responsabile della commessa; mentre per l’A.O. parteciperanno: il responsabile aziendale dell’appalto, un rappresentante della Direzione Sanitaria e le figure professionali di volta in volta individuate a seconda della problematica trattata. Tale organismo dovrà:
• Monitorare l’andamento dell’appalto;
• Produrre trimestralmente un verbale riguardante l’andamento della fornitura e le eventuali disfunzioni rilevate e discusse durante il/i Tavolo/i tecnico/i;
• Individuare le soluzioni che l’appaltatore dovrà attivare per garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 11 – Variazioni
La fornitura oggetto del presente Capitolato si compone dei prodotti e dei servizi descritti nei paragrafi precedenti.
L’oggetto della fornitura potrà subire variazioni per quantitativi in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito all’Allegato Tecnico N.1, in calce al presente Capitolato.
L’A.O. ICP potrà richiedere alla società aggiudicataria le necessarie variazioni di quantitativi, sulla base delle condizioni economiche offerte in sede di gara e dell’entità dei quantitativi oggetto di variazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato - disposizione non abrogata dal D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., e conseguentemente tuttora vigente) secondo cui: “Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l’appaltatore è obbligato ad assorgettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto…”.
Tutte le variazioni, in ogni caso, saranno oggetto di formale comunicazione tra i soggetti contraenti.
Art. 12 – Clausola di salvaguardia
Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla società, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a PEC e/o fax entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.
L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O., fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA.
Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis) Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla
base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di
rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.”
L’Azienda Ospedaliera si riserva, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.
Art. 13 – Responsabilità civile, copertura assicurativa
La società appaltatrice risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all’Azienda Ospedaliera ed a terzi nell’espletamento della fornitura, anche in relazione all’operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La società appaltatrice dovrà contrarre apposita polizza d’assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00 per sinistro.
Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all’A.O. ICP a semplice richiesta. L’Azienda Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l’appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell’A.O. ICP, in particolare, in conseguenza di furti.
Art. 14 - Deposito cauzionale
1. Ai sensi dell’art.113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell’importo contrattuale (iva esclusa).
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;
- la operatività della garanzia entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera.
2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. A richiesta dell’aggiudicatario, la S.C. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte dell’Azienda Appaltante, opportunamente comunicati all’aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della contestazione.
4. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. ICP delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione del servizio, in confronto all’effettivo credito del fornitore.
5. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
6. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto occulto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.
La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.
L’aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante.
Quanto sopra alle seguenti condizioni:
• l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006);
• l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso
l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
o della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
o dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
o insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx.
Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).
L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).
L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio della fornitura la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva.
L’A.O. ICP provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario della fornitura. È fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006).
L’A.O. provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o
fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 22 del presente Capitolato.
La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.
L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).
Art. 16 – Interruzione della fornitura da parte del contraente
In considerazione della specifica finalità della fornitura, destinata a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, la società aggiudicataria s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall’avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, ivi compreso il caso di sciopero. In tal ultimo caso dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto i nominativi degli operatori sostituti.
Qualora l’arbitraria sospensione della fornitura da parte del contraente dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre giorni, l’Azienda Appaltante potrà ritenere risolto il contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento del maggior danno da parte del contraente inadempiente.
Nel caso di sospensione/interruzione della fornitura la Stazione Appaltante ha piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire la fornitura nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all’appaltatore la relativa spesa, fatta salva ogni altra azione.
Art. 17 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario
L’Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.
Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).
Il contraente aggiudicatario si impegna a svolgere la fornitura/il servizio, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all’organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l’espletamento del servizio devono intendersi a completo carico dell’aggiudicatario.
In particolare e fatto obbligo all’aggiudicatario di:
- rendere operativi la fornitura e i servizi correlati secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nella documentazione di gara, tutta, e nel progetto tecnico-organizzativo di cui all’offerta;
- eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, applicabili ai servizi in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dell’A.O. in conseguenza dell’inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, da parte di soggetti terzi esecutori dei servizi oggetto dell’affidamento;
- considerare inclusi nella percentuale di sconto offerta o comunque nel prezzo complessivo offerto anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l’esecuzione della fornitura prevista dalla documentazione di gara;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative relative all’assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità, la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire nel corso dell’affidamento;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi impiegati nell’esecuzione dei servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L’aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l’Azienda Ospedaliera che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l’erogazione del servizio, per colpa o negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi;
- liberare l’A.O. ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi per titoli di cui al precedente punto;
- mantenere sul luogo di lavoro una severa disciplina da parte del suo personale, con l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite, consentendo al Responsabile del procedimento dell’A.O. o suo delegato di chiedere l’allontanamento di quegli operatori o incaricati che non fossero graditi all’A.O. medesima per qualsiasi motivata ragione;
- segnalare alla Direzione sanitaria di presidio, nonché alla S.C. Provveditorato Economato eventuali disguidi, riscontrati durante l’espletamento della fornitura e dei servizi annessi, tali da pregiudicare l’esito della fornitura stessa nonché la sicurezza degli operatori addetti alo svolgimento dei servizi annessi alla fornitura in oggetto;
- dotare il proprio personale di divise idonee, di tesserino di riconoscimento e distintivi, così come disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- provvedere a tutte le spese ed ulteriori oneri, connessi al personale dipendente impiegato nell’appalto;
- predisporre le modalità di comunicazione con e tra il personale dipendente impiegato nell’appalto;
- risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento del servizio a persone e/o cose, con particolare riferimento alle infrastrutture aziendali per le quali l’A.O. è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull’importo mensile dovuto all’impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all’espletamento della fornitura e dei servizi correlati;
- consentire, in qualsiasi momento l’effettuazione di controlli da parte dell’A.O. ICP, rendendo accessibile la documentazione relativa al personale impiegato ed all’espletamento dell’appalto;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi ad assicurare ai lavoratori dipendenti impiegati le condizioni economiche risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria oppure quelle proposte in sede di offerta se migliorative;
- provvedere e sostenere le spese per la formazione ed assistenza del proprio personale;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti la fornitura in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare erogazione della fornitura richiesta.
Il contraente aggiudicatario non potrà eccepire, durante l’erogazione del servizio, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l’aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando l’A.O. ICP, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse allo svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l’aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. All’Aggiudicatario non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti, in virtù dello sconto unico percentuale offerto.
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.
Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.
Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al
contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
La società aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'A.O. contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.
Art. 19 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell’appaltatore, in allegato alla documentazione di gara, e più precisamente al Disciplinare di gara (di cui costituisce l’Allegato n. 7), viene posto l’Opuscolo Informativo “rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’Azienda Ospedaliera ICP e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 04”, redatto dall’A.O. nel mese di luglio 2011.
Inoltre, si allega, sempre al succitato Disciplinare di gara (all’Allegato n. 4), il modello di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che i partecipanti alla gara dovranno unire alla propria offerta compilato nelle parti relative:
• all’anagrafica del/i appaltatore/i;
• ai rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene eseguita la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi (vedasi parte III del DUVRI “programma di cooperazione e coordinamento”.
All’atto della formalizzazione dell’incarico, l’Azienda Appaltante e l’Aggiudicatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell’Azienda Appaltante.
Art. 20 – Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti
La società, nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e pubblicato sul sito xxx.xxx.xx.xx.
La società aggiudicataria s’impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Codice etico degli appalti regionali”, approvato con DGR Regione Lombardia 4 maggio 2011, n. IX/1644.
La società è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Codice etico degli appalti regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Art. 21 - Scioperi e causa di forza maggiore
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
L’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture interessate dalla fornitura e dai relativi servizi dell’Azienda Ospedaliera.
Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Azienda Ospedaliera tramite il DEC, i suoi coordinatori/assistenti/supervisori aziendali, della fornitura/servizio, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna.
L’Azienda Ospedaliera, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.
Art. 22 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti
La società aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dall’Azienda Ospedaliera con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura e della richiesta di approvvigionamento/numero di ordinativo cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 51097689F0.
Con riferimento al canone di noleggio, la società aggiudicataria provvederà ad emettere fattura annuale posticipata comprensiva dell’importo annuale relativo agli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza.
Tutte le fatture emesse dalla società aggiudicataria dovranno essere intestate a:
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
Sede Legale: xxx X. Xxxxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx Cod. Fiscale 80031750153 – P. Iva 04408300152
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge.
Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto in ordine alla corretta esecuzione della fornitura.
La data di ricevimento della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera.
La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 18); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi sarà determinato nella misura pari all’interesse legale di mora ai sensi della normativa vigente.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione della fornitura da parte della società aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.
Art. 23 – Revisione prezzi
Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L’imposta sul valore aggiunto è a carico dell’Azienda Ospedaliera. La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi dodici mesi, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall’ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese dopo la data di ricezione
della richiesta revisionale da parte dell’Azienda Ospedaliera, a tal scopo farà fede il timbro di ricevimento posto dall’ufficio protocollo dell’A.O. ICP. Sarà, pertanto, onere dell’appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di Disciplinare Allegato_ e pubblicati – ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 – dall’ “Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui all’art. 7 del citato Decreto, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.
In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanante nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell’esecuzione della fornitura.
Art. 24 – Penalità e risoluzione del contratto
Durante il periodo di vigenza del contratto la società dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e dei servizi annessi ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.
A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite PEC o FAX) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione
Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:
• in caso ritardo nella consegna delle strumentazioni, e nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 6, lett. a) verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
• in caso di ritardo nella consegna dei reagenti, controlli, consumabili etc. - ivi comprese le ipotesi di ritardo negli ordinativi effettuati in via di eccezionale urgenza - rispetto ai termini di consegna prescritti nell'art. 6 lett. b) del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
• in caso di ritardo nella sostituzione dei materiali difettosi o discordanti rispetto alle specifiche tecniche prescritte e/o proposte in sede di gara, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo;
• per ciascun giorno di ritardo nell’intervento di assistenza tecnica (dalla chiamata) rispetto ai termini prescritti nell'art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo;
• per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento di risoluzione del guasto, rispetto ai termini prescritti nell’art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale pari a € 20,00;
• per ogni, eventuali ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati, l’ A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento contestato.
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Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
Questa Azienda Ospedaliera, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.
Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo).
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.
Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito.
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Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.
Art. 25 – Diritto di recesso
E’ prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell’Azienda committente, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.12.2011 e successiva DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012, in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.
In tali casi l’Azienda Ospedaliera si riserva, tuttavia, la facoltà di:
o procedere, con la/e Società aggiudicataria/e dei Lotti di cui alla presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette,
o in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, inoltrato tramite posta certificata PEC o a mezzo fax.
L’Azienda Ospedaliera ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte della società, del Codice Etico, approvato dall’Azienda committente e pubblicato sul sito dell’ente medesimo.
c) in caso di innovazioni medico scientifiche che riconducano ad un necessario cambio di metodica;
d) per un diverso assetto organizzativo dell’Azienda Ospedaliera ICP che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell’Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.
e) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l’A.O. sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.
Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità del servizio/della fornitura - sino all’individuazione del nuovo contraente e/o all’avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all’Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l’erogazione dei servizi sanitari in favore dell’utenza.
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. Tutte le riserve che la società aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda committente e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue
riserve nei modi e nei termini sopra indicati la società appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
L’impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Azienda Ospedaliera da qualsiasi molestia.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell’art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..
Art. 26 - Clausola risolutiva espressa
L’Azienda committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’aggiudicatario con lettera trasmessa tramite a mezzo PEC o fax, nei seguenti casi:
1. inottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010
n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell’Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura e del servizio;
4. interruzione non giustificata della fornitura;
5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento della fornitura;
6. reiterati e/o abituali ritardi nell’esecuzione e consegne delle forniture rispetto ai termini prescritti nel presente Capitolato;
7. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso prodotto;
8. disservizio pari o superiore a 8 ore per ciascun fermo macchina;
9. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione;
10. verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto;
11. esito negativo del periodo di prova, fissato dall’art. 5 del presente Capitolato;
12. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
13. subappalto totale o parziale non autorizzato;
14. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
15. ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;
16. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
17. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e xx.xx, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
18. rinuncia della società offerente.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’Azienda committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Società aggiudicataria.
Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra società.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l’A.O. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
In caso di risoluzione, l'Azienda Ospedaliera affiderà ad altra società la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
L’Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora la Società aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda Ospedaliera tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra società, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione
In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla società per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
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Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell’A.O. ICP - la violazione da parte del contraente dei seguenti obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali:
⮚ Art. 4: divieto di chiedere, sollecitare, accettare regali, compensi e altre utilità per sé e/o per altri; divieto di offrire direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato; divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'incarico assunto;
⮚ Art. 6: corretta informativa sui rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, anche con riferimento ad interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
⮚ Art. 7 divieto di partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
⮚ Art. 11 segreto d'ufficio;
⮚ Art. 13 diffusione di notizie non corrispondenti al vero;
⮚ Art. 14 divieto di ricorrere a mediazione di terzi, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi; divieto di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione e/o facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione di contratti e/o negozi a/o accordi in genere; divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile; astensione dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio, nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il
dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
La tolleranza da parte dell’A.O. ICP di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.
E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall’A.O. ICP in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.
Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l’A.O. ICP avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.
Il Contrante dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.
Art. 27 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore
Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l’A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.
In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l’A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.
In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l’A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.
Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.
Art. 28 – Clausola di adesione
Le AA.OO. appaltanti, coerentemente con le direttive regionali, hanno aderito all’ “Accordo Interaziendale di Milano e Provincia”, pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedersi, alle Imprese aggiudicatarie di garantire la fornitura, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente capitolato speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito all’Accordo, che ne facciano espressa richiesta entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto e fino ad un massimo del 100% dell’importo di aggiudicazione complessivo dell’appalto.
L’adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.
Qualora l’impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all’Allegato 1 – Istanza di partecipazione - del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica n. 1, relativa alla doc. amministrativa. Qualora detta dichiarazione, della quale sarà data pubblica lettura nel corso della prima seduta relativa all’apertura della busta telematica relativa alla documentazione amministrativa, non venga espressa, sarà considerata accettata dall’Impresa la possibilità di successiva adesione sopra illustrata.
Le Aziende che hanno aderito all’“Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia” sono:
- A.O. "FATEBENEFRATELLI" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" - GARBAGNATE
- A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO XXXXXXX XXXX - MILANO
- A.O. "X. XXXXX" - MILANO
- A.O. "OSP. NIGUARDA CA'GRANDA"- MILANO
- A.O. "X. XXXXX XXXXXXXX" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" – MONZA
- A.O. “S. PAOLO” – MILANO
- A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
- A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO XXXXX XXXXX DI MILANO
- AREU “AZIENDA REGIONALE EMEREGENZA URGENZA”
- FONDAZIONE IRCSS POLICLINICO SAN XXXXXX DI PAVIA
- FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.
Art. 29 - Spese contrattuali
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l’IVA che è a carico dell’Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La società aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della S.C. Provveditorato-Economato.
Le spese per la pubblicazione degli atti di gara - ai sensi di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 - è a carico dell’aggiudicatario e dovrà avvenire mediante rimborso alla Staziona Appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Art. 30 – Controversie
Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell’art. 244
del D.Lgs 163/06.
Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..
Art. 31 - Rinvio altre norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d’appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Luogo, data)
Firma per accettazione
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 28, 29, 30.
(Luogo, data)
Firma per accettazione
Allegato Tecnico N.1
DETERMINAZIONI ANNO ESEGUITE IN ROUTINE/URGENZA C/O:
DESCRIZIONE | P.O. BUZZI (A) | PP.OO. BASSINI/ SESTO /CTO (B) | |
1 | ACIDI BILIARI TOTALI | 500 | 120 |
2 | ACIDO FOLICO | 4300 | 4140 |
3 | ACIDO URICO S/U | 32003 | 20680 |
4 | ACIDO VALPROICO | 497 | 305 |
5 | ALBUMINA | 997 | 5456 |
6 | ALFAFETOPROTEINA | 3011 | 3191 |
7 | Alfa-1-GLICOPROTEINA ACIDA | 998 | 328 |
8 | AMILASI PANCREATICA | 492 | 464 |
9 | AMILASI S/U | 6512 | 24575 |
10 | AMMONIEMIA | 489 | 1486 |
11 | ANTIC. ANTI-PEROSSIDASI | 2304 | 1488 |
12 | ANTIC. ANTI-TIREOGLOBULINA | 2304 | 1415 |
13 | ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) | 15992 | 9959 |
14 | ANTIGENE PROS. SPEC..LIBERO (PSA/FREE) | 6994 | 3945 |
15 | AZOTEMIA S/U | 57021 | 69877 |
16 | BETA 2 MICROGLOBULINA | 1041 | 1144 |
17 | Beta HCG | 2524 | 2782 |
18 | BILIRUBINA DIRETTA | 21991 | 32045 |
19 | BILIRUBINA TOTALE | 25011 | 47114 |
20 | C3 | 1498 | 877 |
21 | C4 | 1497 | 872 |
22 | CA 125 o EQUIVALENTE | 3010 | 2441 |
23 | CA 15.3 o EQUIVALENTE | 2506 | 2822 |
24 | CA 19.9 o EQUIVALENTE | 3496 | 5072 |
25 | CALCEMIA S/U | 14485 | 39249 |
26 | CARBAMAZEPINA | 498 | 166 |
27 | CEA | 6012 | 6877 |
28 | CLORO S/U | 26994 | 12146 |
29 | COLESTEROLO | 60007 | 40476 |
30 | COLESTEROLO HDL | 52995 | 32230 |
31 | CORTISOLO | 801 | 514 |
32 | CPK | 21991 | 42704 |
33 | CPK - MB MASSA | 504 | 4778 |
34 | CREATININEMIA S/U (ENZIMATICA) | 84987 | 109359 |
35 | DHEAS | 504 | 191 |
36 | DIGOSSINA | 506 | 1052 |
37 | ESTRADIOLO | 2103 | 1085 |
38 | FENOBARBITALE | 498 | 21 |
39 | FERRITINA SERICA | 13507 | 9804 |
40 | FOLLITROPINA (FSH) | 3001 | 1488 |
41 | FOSFATASI ALCALINA | 14002 | 15520 |
42 | FOSFORO S/U | 5998 | 6389 |
43 | FRUTTOSAMINA | 270 | 320 |
44 | FT 4 | 22992 | 15333 |
45 | FT3 | 17012 | 10141 |
46 | ♑ GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI ( ♑ GT) | 43998 | 27726 |
47 | GLICEMIA S/U | 114997 | 101193 |
48 | GOT/AST | 77004 | 68213 |
49 | GPT/ALT | 76997 | 86132 |
50 | IgA | 3805 | 1822 |
51 | IgG | 2595 | 1633 |
52 | IgM | 2804 | 1692 |
53 | INSULINEMIA | 1215 | 654 |
54 | LATTATO DEIDROGENASI ( LDH ) | 10985 | 7457 |
55 | LIPASI | 997 | 571 |
56 | LITIEMIA | 499 | 179 |
57 | LUTEOTROPINA (LH) | 2511 | 1339 |
58 | MAGNESIO S/U | 4989 | 2912 |
59 | MICRO-ALBUMINURIA | 7998 | 7432 |
60 | Omocisteina Totale plasmatica | 2872 | 875 |
61 | PARATORMONE | 2101 | 2784 |
62 | POTASSIO S/U | 51985 | 89728 |
63 | PROGESTERONE | 1204 | 601 |
64 | PROLATTINA | 2798 | 1551 |
65 | PROTEINA C REATTIVA | 37012 | 56285 |
66 | PROTEINE TOTALI | 40015 | 21402 |
67 | PROTEINE URINARIE | 6985 | 1431 |
68 | PSEUDOCOLINESTERASI | 8985 | 18190 |
69 | RAME | 504 | 105 |
70 | REUMA TEST | 2985 | 1895 |
71 | SIDEREMIA | 20989 | 13928 |
72 | SODIO S/U | 45012 | 83792 |
73 | TESTOSTERONE | 1187 | 584 |
74 | TIREOGLOBULINA | 498 | 332 |
75 | TITOLO ANTISTREPTOLISINICO | 3021 | 1228 |
76 | TRANSFERRINA | 3011 | 4086 |
77 | TRIGLICERIDI | 56985 | 38959 |
78 | TROPONINA | 101 | 13564 |
79 | TSH | 32011 | 21020 |
80 | VITAMINA B 12 | 4112 | 4108 |
Totale determinazioni | 1.222.422 | 1.277.844 | |
DETERMINAZIONI COMPLESSIVE ANNUE (A+B) | |||
2.500.266 |
CARATTERISTICHE RICHIESTE MINIME INDISPENSABILI DEGLI ANALIZZATORI IN GARA:
• Apparecchiature nuove e di ultima generazione, cioè l’ultimo modello messo in commercio dalla società partecipante, di comprovata qualità, corredate di tutti gli accessori necessari al loro buon funzionamento, compresi i materiali di consumo eventualmente necessari, gli idonei supporti ed i gruppi elettrici di continuità, che dovranno essere conformi alle norme di sicurezza in vigore all’atto dell’installazione e con eventuali successivi aggiornamenti per tutto il periodo contrattuale;
• Operare in modalità Random, Bach, STAT;
• Possibilità di utilizzare provette 13x75 e/o 13x100 e provette “Pediatriche”;
• Accesso random e continuo per l’esecuzione di analisi su siero, plasma, urine e liquor;
• Unico punto di carico del campione e gestione da provetta unica per tutte le metodiche;
• Prevedere l’utilizzo della provetta madre con l’identificazione mediante “ bar code”;
• Dovrà essere dotato di sensore di livello e di controllo della presenza di coagulo oltre ai sensori di livello per tutti i liquidi di sistema;
• Lo strumento dovrà essere fornito di tutte le componenti e gli accessori per il collegamento bidirezionale al fine di consentire i dati identificativi anagrafici e i test associati al paziente dal sistema informatico di laboratorio allo strumento, sia di trasferire i dati analitici ottenuti dallo strumento al sistema gestionale di laboratorio;
• Lo strumento dovrà essere fornito con software e manuali d’uso in italiano;
• Caricamento in continuo dei rack campioni, anche durante il processo analitico;
• Riconoscimento dei controlli di qualità tramite bar code;
• L’area dei reagenti ed il loro alloggiamento deve essere a T° controllata;
• Lo strumento dovrà essere in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
• Tutti i sistemi offerti devono poter utilizzare gli stessi reagenti, calibratori e controlli al fine di ottimizzare la gestione del magazzino, l’allineamento delle metodiche e dei valori di riferimento.
CARATTERISTICHE RICHIESTE MINIME INDISPENSABILI DEGLI STRUMENTI DI PREANALITICA FRONT END DI CUI ALL’ART. 2, LETTERA A:
• Riconoscere il campione biologico tramite lettura del codice a barre (ID campione) e check- in di tutti i campioni in arrivo in Laboratorio inclusi quelli inviati in urgenza e/o emergenza;
• Caricare provette di diverse dimensioni;
• Avere una produttività di almeno 400 provette / ora in sorting;
• Stappare selettivamente provette di diverse dimensioni con tappi a pressione e a vite;
• Eseguire il sorting automatico dei campioni biologici in rack generici e/o dedicati agli analizzatori per le diverse aree analitiche del laboratorio in base al profilo esame del paziente;
• Possedere l’area d’ingresso campioni e l’area di smistamento personalizzabile.
CARATTERISTICHE RICHIESTE MINIME INDISPENSABILI DEI SISTEMI INTEGRATI DI CUI ALL’ART. 2, LETTERA A:
• Un sistema integrato Chimica Clinica ed Immunochimica composto da almeno 2 analizzatori integrati identici ad accesso random nuovi e di ultima generazione, cioè l’ultimo modello messo in commercio dalla società partecipante, in grado di gestire in completa automazione dosaggi di chimica clinica ed Immunochimica;
• Tutti i reagenti di chimica clinica con metodica liquida;
• Sistema di rivelazione del segnale in chemiluminescenza per immunochimica;
• Unico punto di carico in continuo dei campioni di biochimica e immunochimica;
• Cadenza analitica minima del sistema di almeno 1600 tests/ora per chimica clinica (ISE esclusi) e 600 tests/ora per immunochimica;
• Almeno 60 metodiche in linea per i dosaggi di chimica clinica e 24 per i dosaggi di immunochimica per ogni modulo analitico offerto.