MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario
Direzione generale della Programmazione sanitaria
MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO SANITARIO
E
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Gara per l'affidamento di servizi professionali a supporto dell’evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e dello sviluppo di metodologie nell’ambito del Sistema nazionale di Verifica e controllo dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS)
SCHEMA DI CONTRATTO
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Schema di contratto
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N° ……. di Repertorio
CON LA PRESENTE SCRITTURA,
L’anno ….., il giorno …….. del mese di ……….. in Roma, nella sede del Ministero della salute ubicata in 00000 Xxxx, viale Xxxxxxx Xxxxxxx, n. 5, innanzi a me, Dott. …….., Ufficiale Rogante del Ministero stesso, nominato con ,
registrato al n…………… del R.V.S. tenuto dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, senza l’assistenza di testimoni per avervi le parti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi e si sono costituiti i seguenti signori, della cui identità personale sono certo:
- Dott………
…. in qualità di …….. del Ministero della salute (di seguito anche indicato come “Amministrazione”), Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario;
- Dott………
…. in qualità di …….. del Ministero della salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria;
- ……………
….. .
PREMESSO CHE
a) ai fini del presente atto viene attribuito ai termini che seguono il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- Amministrazione, il Ministero della salute e, nell’ambito dello stesso, le seguenti Direzioni Generali: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, e Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico
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Sanitario;
- Appaltatore, il soggetto aggiudicatario dell’appalto, come in epigrafe;
- Servizio, i servizi professionali a supporto dell’evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e dello sviluppo di metodologie nell’ambito del Sistema nazionale di Verifica e controllo dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS), come da specifiche e modalità contenute nel Capitolato Tecnico;
- capitolato, il Capitolato Tecnico;
- disciplinare, il Disciplinare di gara;
- contratto, il presente schema di contratto;
b) per l'affidamento della fornitura del servizio è stata indetta una procedura aperta mediante bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea …………(tipo di documento: avviso di gara), e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ……. n. del
…………………... . A detta gara ha partecipato la ,
che è risultata aggiudicataria ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
c) l’Appaltatore dichiara di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico e coerentemente con il Piano di Qualità della fornitura definito;
d) l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per l’esatta valutazione dello stesso e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per assicurarne l’esecuzione a regola d’arte;
e) l’Appaltatore conferma di essere a conoscenza delle condizioni con cui il servizio dovrà essere eseguito;
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f) l’Appaltatore ha prestato garanzia definitiva sotto forma di
……………………………… per un importo di € …………………
(………………………………………………………/00);
g) l’Amministrazione ha verificato che l’Appaltatore è in possesso dei requisiti di ordine generale per la stipulazione, di cui dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
h) in data……………………. l’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la documentazione di cui all’articolo 14 del disciplinare;
i) ……………………………………………………………………. .
Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati – Norme Regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Il Servizio dovrà essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
- dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso e secondo le modalità definite nel Piano di Qualità della fornitura;
- dalla relazione tecnica presentata dell’Appaltatore;
- dalla dichiarazione di offerta economica presentata dall’Appaltatore;
- dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
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- dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, X.X. 00 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- dal codice civile per tutto quanto non regolato dalle precedenti disposizioni.
Articolo 2 Oggetto del contratto
1. Il contratto ha per oggetto la prestazione da parte dell’Appaltatore dei seguenti servizi:
a) servizi professionali e program management per la realizzazione del NSIS;
b) servizi professionali a supporto dello sviluppo di metodologie nell’ambito del Sistema nazionale di Verifica e controllo dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS).
2. Le attività di cui sopra risultano meglio specificate e descritte nel Capitolato Tecnico e nella relazione tecnica presentata dall’Appaltatore e dovranno essere svolte secondo le indicazioni, le modalità e i termini riportati nel medesimo Capitolato Tecnico, nella citata relazione tecnica, secondo le modalità definite nel Piano di Qualità della fornitura e nel rispetto della pianificazione concordata con l’Amministrazione.
3. L’Appaltatore prende atto che, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto comporta, in funzione delle caratteristiche delle singole attività, la consegna di documenti tecnici e/o di progetto.
Articolo 3
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Modifica delle prestazioni contrattuali
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente contratto; in particolare, all’Appaltatore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare le attività contrattuali fino a concorrenza del limite di cui all’art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.
Articolo 4 Durata
1. Il presente contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi solari dal gg/mm/aaaa.
2. Tutte le attività di progetto e servizio pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del presente contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del contratto medesimo, salvo diverso espresso accordo tra le parti.
3. Il contratto, mentre è immediatamente efficace per l’Appaltatore, per l’Amministrazione acquista efficacia con effetto retroattivo dalla data della sua registrazione presso i coesistenti organi di controllo, data che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r. o tramite PEC, dal Ministero della salute all’Appaltatore.
Articolo 5
Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al successivo articolo 10, comma 1, ogni onere, spesa e remunerazione del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasferta.
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2. L’Appaltatore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
5. Relativamente a tutte le attività contrattuali, l’Appaltatore si obbliga a trasferire il know-how a personale indicato dall’Amministrazione secondo un piano concordato di iniziative da definirsi entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni solari dalla stipula del presente contratto.
6. L’Amministrazione provvederà dopo la stipula del presente contratto, a nominare il responsabile del contratto dandone comunicazione all’Appaltatore.
Articolo 6
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti, e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nei documenti indicati in Premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
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2. A tal fine, l’Appaltatore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. Il personale preposto alla esecuzione di attività da svolgersi nei locali dell’Amministrazione ed eventualmente di Amministrazioni regionali o locali del SSN in virtù del presente contratto, potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso e di sicurezza.
4. L’Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente agli stessi di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
Articolo 7 Gruppo di lavoro
1. L’Appaltatore si obbliga ad impiegare, per lo svolgimento delle attività contrattuali, un Gruppo di lavoro composto secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nella relazione tecnica.
2. L’Appaltatore garantisce che le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto rispondano alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.
3. Secondo quanto previsto all’articolo 10 del Disciplinare, nel caso in cui si rendesse necessario sostituire uno o più componenti del Gruppo di lavoro
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durante la vigenza contrattuale, l'Appaltatore si impegna ad effettuare la sostituzione con profili equivalenti ed a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione fornendo adeguate motivazioni. In ogni caso, l’eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro richiede, in capo ai sostituti, gli stessi requisiti professionali dei soggetti sostituendi individuati in sede di gara. L’Amministrazione si riserva di valutare la sussistenza di detti requisiti professionali nonché l’adeguatezza delle motivazioni fornite. Le sostituzioni non possono contemporaneamente riguardare un numero di componenti del Gruppo di Lavoro superiore al 20% dello stesso.
Articolo 8 Pianificazione e gestione delle attività
1. L’Appaltatore, entro il termine di 3 (tre) giorni solari dalla stipula del presente contratto, formalizzerà all’Amministrazione il nominativo del Capo Progetto.
2. Il Capo Progetto è il responsabile del contratto a cui l’Amministrazione stessa, nella persona del proprio responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali e, pertanto, rappresenterà ad ogni effetto l’Appaltatore.
3. Le attività del presente contratto verranno pianificate in accordo tra le parti e formalizzate nel “Piano per lo svolgimento delle attività”; a tal fine l’Appaltatore dovrà redigere e consegnare al responsabile del contratto dell’Amministrazione, per l’approvazione, una proposta di piano, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla stipula del presente contratto. In caso di mancata approvazione, il responsabile del contratto dell’Amministrazione ne comunicherà i motivi e indicherà le relative parti del “Piano per lo svolgimento delle attività” interessate che dovranno essere sollecitamente modificate e revisionate dall’Appaltatore.
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4. Il “Piano per lo svolgimento delle attività” ed ogni suo eventuale aggiornamento, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne saranno parte integrante e sostanziale.
Articolo 9
Consegna e accettazione dei prodotti
1. Tutti i prodotti previsti quali output delle attività svolte dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard metodologici previsti nel Capitolato Tecnico e nel Piano di Qualità della fornitura definito ovvero altre fattispecie altrimenti previamente concordate con il responsabile del contratto dell’Amministrazione, consegnati entro i termini previsti dal “Piano per lo svolgimento delle attività” e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico o altrimenti previamente concordate tra le parti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. Tali prodotti saranno sottoposti ad accettazione da parte del responsabile del contratto dell’Amministrazione, nei termini previsti dal Capitolato Tecnico.
3. In caso di mancata accettazione dei prodotti previsti quali output delle attività svolte, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, l’Appaltatore si impegna a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione e nei termini stabiliti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 10 Corrispettivi
1. Il corrispettivo totale per la prestazione dell’oggetto contrattuale è pari ad €
………………………………… (…………………………………………………..…………/00) IVA esclusa, così ripartiti per l’intera durata contrattuale:
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VOCE di COSTO | gg-mm / 31-12 2014 | 1-01 / 31-12 2015 | 1-01 / 31-12 2016 | 1-01 / gg- mm 2017 | Totale Period o 2014- 2017 |
Servizio | |||||
I.V.A. 22% | |||||
TOT. GEN. |
In particolare, il predetto corrispettivo è determinato dal prodotto dei gg/persona per figura professionale di cui al Capitolato Tecnico e dalle tariffe giornaliere di seguito stabilite, comprensive di ogni onere, spesa e remunerazione del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasferta.
Figura professionale | Corrispettivo giornaliero unitario, XXX xxxxxxx |
Responsabile di Progetto | |
Project Manager | |
Consulente Senior | |
Consulente Junior |
2. In caso di aumento delle prestazioni contrattuali richiesto dall’Amministrazione anche ai sensi del precedente articolo 3, queste verranno remunerate ai prezzi unitari di cui al precedente comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, il Ministero si riserva la facoltà, da esercitarsi nei tre anni successivi alla stipula del contratto, di affidare all’aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento.
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4. Le parti prendono atto che il corrispettivo del contratto potrà subire una riduzione, per cause indipendenti dall’Amministrazione, in conseguenza della minore disponibilità di risorse finanziarie in capo a quest’ultima derivanti, a titolo di esempio, da ulteriori manovre a carattere straordinario di revisione della spesa concernente il comparto pubblico. In tale circostanza l’Amministrazione potrà valutare una riduzione proporzionale dei servizi appaltati, così come l’eventuale soppressione di alcuni di essi.
5. Nella ipotesi di cui al precedente comma 4, per i servizi interessati, l’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite, purché svolte a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contratto. L’Appaltatore dichiara di rinunciare espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento, derivante da una riduzione del corrispettivo contrattuale per le motivazioni di forza maggiore sopra rappresentate.
Articolo 11 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo verrà effettuato contro presentazione di fatture, secondo le seguenti modalità: un importo trimestrale commisurato alle prestazioni richieste ed erogate nei limiti del “Piano per lo svolgimento delle attività” approvato dall’Amministrazione.
2. La liquidazione di ciascuna fattura sarà effettuata a 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, mediante bonifico sul conto corrente n…………………………CAB…………………………ABI……….…..IBAN, intestato a………………….
3. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra.
4. Resta inteso che l’Amministrazione, prima di procedere al pagamento del
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corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
6. L’Appaltatore fornirà apposita dichiarazione che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
7. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero della salute le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Ogni pagamento è subordinato all’approvazione, da parte dell’Amministrazione, dei Rapporti di lavoro mensili trasmessi a quest’ultima dall’Appaltatore relativi al trimestre di competenza di ciascuna fattura.
Articolo 12
Utilizzo apparecchiature e prodotti software
1. L’Appaltatore dovrà richiedere per iscritto all’Amministrazione l’autorizzazione all’utilizzo di eventuali propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall’Amministrazione, indicando il tipo di
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prodotto ed il motivo del suo utilizzo. L’uso di prodotti software non autorizzati dall’Amministrazione costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L’Appaltatore è obbligato a sottoporre i supporti di memorizzazione da impiegare negli ambienti dell’Amministrazione e/o delle Pubbliche Amministrazioni alle verifiche che l’Amministrazione riterrà opportune prima dell’utilizzo.
Articolo 13 Penali
1. Al termine di ogni semestre di osservazione, relativamente al requisito di qualità RQ1 - Turn over del personale, così come descritto nel capitolo “Requisiti di qualità specifici della fornitura” contenuto nel Capitolato Tecnico e nel Piano di Qualità della fornitura, fatte salve cause di forza maggiore e/o giustificati motivi, l’Amministrazione si riserva di applicare all’Appaltatore una penale pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per punto (o frazione) percentuale superiore alla soglia indicata nel succitato capitolo, relativamente al suddetto requisito di qualità, fino ad un massimo pari all’1% (uno per cento) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 10, comma 1.
2. Al termine della durata contrattuale di cui al precedente articolo 4, comma 1, relativamente al requisito di qualità RQ2 - Aderenza risorse umane, fatte salve cause di forza maggiore e/o giustificati motivi, l’Amministrazione si riserva di applicare all’Appaltatore una penale pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per punto (o frazione) percentuale inferiore alla soglia indicata nel succitato capitolo, relativamente al suddetto requisito di qualità, fino ad un massimo pari all’1% (uno per cento) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 10, comma 1.
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3. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti o dei prodotti previsti dal servizio di cui rispettivamente ai requisiti di qualità RQ3 – Consegna documenti e RQ4 – Consegna dei prodotti, così come descritti nel capitolo “Requisiti di qualità specifici della fornitura” del Capitolato Tecnico e nel Piano di Qualità della fornitura, l’Amministrazione tramite il responsabile del contratto, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, applicherà una penale così determinata:
• 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 10, comma 1, per ogni giorno fino ai primi cinque giorni;
• 0,05‰ (zero virgola zero cinque per mille) del medesimo corrispettivo, per ogni giorno successivo al quinto.
4. In caso di revoca e/o sospensione della certificazione di qualità specificata nella documentazione di gara, l’Amministrazione applicherà al Fornitore, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, una penale pari a Euro 4.000,00 (quattromila/00) per ogni semestre, o frazione, in cui permarrà la mancanza della predetta certificazione.
5. L’importo complessivo delle penali applicabili è pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo massimo di cui sopra; in ogni caso, l’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati all’Appaltatore dall’Amministrazione. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla ricezione delle stesse contestazioni. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte dall’Amministrazione, ovvero non vi sia stata
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risposta o la stessa non sia pervenuta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. L’Amministrazione può compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 14 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente atto, l’Appaltatore medesimo ha prestato la cauzione definitiva pari ad €…………, mediante la stipula di una polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’art. 75, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, tale cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli oneri per il mancato od inesatto adempimento nonché tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 13, ha diritto di rivalersi
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direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
3. La garanzia opera nei confronti dell’Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; la garanzia sarà svincolata nei modi e nei tempi di cui all’art. 113, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.
4. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta dell’Amministrazione.
Articolo 15 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l’Appaltatore assume l’obbligo di mantenere riservati tali informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati:
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a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l’Appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l’Appaltatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che l’Amministrazione abbia espressamente autorizzato l’Appaltatore a divulgare a specifici soggetti.
3. L’Appaltatore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone della propria organizzazione che per ragioni del loro ufficio vengano a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 16
Proprietà dei prodotti e della documentazione – Titolarità delle opere dell’ingegno – Utilizzo e sfruttamento
1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, e dell’altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall’Appaltatore o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto, rimarranno di titolarità
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esclusiva dell’Amministrazione, che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore dell’Amministrazione.
2. L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
4. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
Articolo 17 Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata
a.r. o tramite PEC, dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione tramite il responsabile del contratto, ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 nonché nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa comunicazione all’Appaltatore con raccomandata
a.r. o tramite PEC, nella quale dichiarerà la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi, ciascuno dei quali costituisce grave inadempimento dell’Appaltatore:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 14;
d) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la durata del contratto, ai sensi del successivo articolo 18;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 19;
f) nei casi previsti dall’art. 28, comma 2 del presente contratto;
g) violazione anche di uno solo dei seguenti articoli: 15 (Riservatezza), 21 (Cessione del contratto e del credito), 22 (Subappalto), 27 (Trasparenza) e 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente contratto.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Ministero della salute avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa
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o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r. o tramite PEC.
Articolo 18
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. L’Appaltatore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione, il personale da essa impiegato a titolo di lavoratore dipendente, consulente ovvero collaboratore sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale dell’Amministrazione.
2. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi se nominati dall’Appaltatore, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’introduzione di virus nel sistema informatico dell’Amministrazione.
3. L’Appaltatore si obbliga a stipulare polizze assicurative a copertura del rischio della propria responsabilità civile verso terzi, nello svolgimento delle proprie attività.
4. L’Appaltatore si obbliga altresì a certificare adeguatamente l’esistenza di detta polizza a semplice richiesta della Amministrazione.
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Articolo 19
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad informare prontamente l’Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.
Articolo 20
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Amministrazione, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente contratto.
2. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, consulenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive
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non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
4. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Articolo 21
Cessione del contratto e del credito
1. E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto ed i crediti derivanti dallo stesso a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 116 del d.lgs. n. 163/2006.
Articolo 22 Subappalto
1. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Ministero della salute o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
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3. L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Ministero della salute, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Ministero della salute non autorizzerà il subappalto. Qualora ricorrano le previsioni di cui all’art. 170, comma 7, D.P.R. n. 207/2010, il Ministero della salute sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Ministero della salute procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. L’Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Ministero della salute della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
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7. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero della salute da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D.Lgs 163/2006, a trasmettere al Ministero della salute, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Resta inteso che il Ministero della salute, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità dell’appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, il Ministero della salute procederà alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All’esito della predetta attività, il Ministero della salute potrà disporre l’eventuale pronuncia di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero della salute avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’Articolo 29, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. L’Appaltatore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di xxxxxxxxxx, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in
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maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente contratto e nella documentazione dallo stesso richiamata.
13. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
15. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Ministero della salute annullerà l’autorizzazione al subappalto.
16. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006, dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
17. Il Ministero della salute provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.
Articolo 23
Adempimenti alla scadenza del contratto
1. Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali, le postazioni di lavoro e gli ambienti informatici messi a disposizione dall’Amministrazione.
Articolo 24 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Appaltatore e l’Amministrazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
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Articolo 25
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di acconsentire alla comunicazione ed alla utilizzazione dei propri dati personali e di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L’Amministrazione si impegna a mettere a disposizione i dati necessari alla esecuzione del presente contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. L’Amministrazione, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali inerenti all’attività istituzionale svolta dalla stessa, con la sottoscrizione del presente contratto, riconosce all’Appaltatore il ruolo di collaboratore esterno nel trattamento dei suddetti dati necessari alla esecuzione del presente contratto.
5. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
6. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
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Articolo 26
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione per legge.
2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’ Appaltatore.
Articolo 27 Trasparenza
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
c) dichiara che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
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2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’ Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 28
Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i., l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Ministero della salute, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., risolverà di diritto il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011.
3. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. L’Appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto
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2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero della salute ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
6. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Il Ministero della salute verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Xxxxx.
8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Xxxxx, restando inteso che il Ministero della salute si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di
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contratto.
9. Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica ed il Ministero della salute avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Roma, lì
Il Ministero della salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
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L’APPALTATORE
Il Direttore Generale Il Direttore Generale Il legale
rappresentante
Firme apposte in modalità digitale ai sensi dell’art. 11, c. 13 del d.lgs.vo 163/2006 e s.m.i.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e seguenti del C.C. le parti hanno attentamente valutato e sottoscritto i seguenti articoli:
art. 6 (Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali); art. 13 (Penali);
art. 14 (Cauzione);
art. 17 (Risoluzione);
art. 18 (Xxxxxxxxx, danni e responsabilità civile); art. 21 (Cessione del contratto e del credito); art. 22 (Subappalto);
art. 24 (Foro competente);
art. 25 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento);
art. 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse).
Il Ministero della salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Il Ministero della salute Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario
L’APPALTATORE
Il Direttore Generale Il Direttore Generale Il legale
rappresentante
Firme apposte in modalità digitale ai sensi dell’art. 11, c. 13 del d.lgs.vo 163/2006 e s.m.i.
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INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati – Norme Regolatrici 4
Articolo 2 Oggetto del Contratto 5
Articolo 3 Modifica delle prestazioni contrattuali 5
Articolo 4 Durata 6
Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore 6
Articolo 6 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 7
Articolo 7 Gruppo di lavoro 8
Articolo 8 Pianificazione e gestione delle attività 9
Articolo 9 Consegna e accettazione dei prodotti 10
Articolo 10 Corrispettivi 10
Articolo 11 Fatturazione e pagamenti 12
Articolo 12 Utilizzo apparecchiature e prodotti software 12
Articolo 13 Penali 14
Articolo 14 Cauzione 16
Articolo 15 Riservatezza 17
Articolo 16 Proprietà dei prodotti e della documentazione – Titolarità delle opere
dell’ingegno – Utilizzo e sfruttamento 18
Articolo 17 Risoluzione 19
Articolo 18 Sicurezza, danni e responsabilità civile 21
Articolo 19 Brevetti industriali e diritti d’autore 22
Articolo 20 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 22
Articolo 21 Cessione del contratto e del credito 23
Articolo 22 Subappalto 23
Articolo 23 Adempimenti alla scadenza del contratto 26
Articolo 24 Foro competente 26
Articolo 25 Trattamento dei dati, consenso al trattamento. 27
Articolo 26 Oneri fiscali e spese contrattuali 28
Articolo 27 Trasparenza 28
Articolo 28 Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse 29