Autorità Nazionale Anticorruzione
Autorità Nazionale Anticorruzione
Delibera n. 426 del 2 maggio 2018
Fascicolo UVLA 5381/2017
Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale con due operatori economici per l’affidamento di contratti annuali per lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà o in uso all’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxx Xxxxxxxxx.- CIG.7250647F2C
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Nell’adunanza del 2 maggio 2018;
Visti il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la relazione dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxx Lavori,
Considerato in fatto
Con nota in data 30.11.2017, prot.131848, il competente Ufficio, a seguito della presentazione di un esposto formulato da un operatore economico e della nota della Stazione appaltante acquisita al prot. ANAC n. 127590 in data 16.11.2017, ha comunicato alla medesima Stazione appaltante “Azienda Ospedaliera San Xxxxxxx Xxxxxxxxx” l’avvio del procedimento istruttorio volto a chiarire le criticità venute in rilievo in ordine alla procedura aperta in oggetto indicata, afferenti in particolare a:
- il criterio di valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione, C1”Capacità e organizzazione dell’operatore economico – max 25 punti, laddove si prevede il sub-criterio SC1_C1: Importo dei cantieri edili terminati e collaudati negli ultimi 5 anni – max 15 punti , il sub-criterio SC2_C1: Dotazione di mezzi e attrezzature di lavoro proprie – max 8 punti ed il sub-criterio SC3_C1: Tipologia e quantità di materiali edili stoccati in magazzino – max 2 punti, alla luce di quanto previsto nel Codice dei contratti pubblici, nonché, in particolare, nelle Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxx
economicamente più vantaggiosa”. In particolare al paragrafo II delle Linee Guida predette, si stabilisce che “…Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione”;
- i criteri di valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione, C2”Qualifiche ed esperienza professionale del personale destinato ai cantieri del presente accordo quadro”, suddiviso in SC1_C2: Qualifica professionale e curriculum del Direttore Tecnico di Cantiere- max 8 punti, in SC2_C2: Numero di laureati a tempo indeterminato - max 7 punti ed in SC3_C2: Numero di operai edili specializzati – max 5 punti, e C3 “ Organizzazione dei cantieri del presente accordo – capacità produttiva” che prevede il sub-criterio SC1_C3: Composizione e qualifica professionale della squadra edile tipo – max 8 punti, che sembrano essere una duplicazione dello stesso criterio di valutazione dell’offerta, consistente nell’organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto di cui trattasi. Al riguardo si chiedeva di chiarire, esplicitando le motivazioni alla base della previsione da parte della Stazione appaltante, dei criteri di valutazione dell’offerta sopradescritti, in riferimento all’influenza che tali elementi producono sulla qualità dell’offerta e conseguentemente sulle lavorazioni, oggetto dell’appalto, tenuto conto di quanto stabilito dal predetto par.II delle Linee Guida Anac n. 2 e dall’art.95, comma 6 , lett. e) del Codice dei Contratti pubblici, che ad ogni buon fine si trascrive : e) l’organizzazione , le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto.
La Stazione appaltante con nota in data 04.12.2017, acquisita al protocollo di questa Autorità in data 05.12.2017, prot.132902, ha prodotto una relazione illustrativa, volta a chiarire gli aspetti di criticità sollevati.
In particolare, in riferimento all’introduzione di profili soggettivi nella valutazione dell’offerta, viene evidenziato che “La presente procedura di gara prevede la sottoscrizione di un accordo quadro biennale con due operatori economici. Come noto lo strumento dell’accordo quadro è per sua natura caratterizzato da un’alea di indeterminatezza sui lavori da realizzare atteso che, in fase di gara, gli stessi possono essere individuati solo in via presuntiva nell’ambito di una generica classe merceologica( in questo caso quella dei lavori edili rientranti nella categoria OG1) e che la loro esatta natura, consistenza e durata sono subordinate a specifiche esigenze sanitarie definibili solo a valle dell’aggiudicazione quali la disponibilità dei locali dove si rende necessario intervenire, gli accorgimenti necessari a limitare le interferenze con l’attività assistenziale, ecc… In questo contesto, diventa di fondamentale importanza misurare le reali capacità e limiti prestazionali degli operatori economici atteso che, gli stessi , dovranno garantire le seguenti ed ulteriori necessità specifiche del luogo dove si interviene…………” e ancora in riferimento al sub criterio SC1_C1: “Importo dei cantieri edili terminati e collaudati negli ultimi 5 anni” si afferma che lo stesso “ nel contesto operativo sopradescritto costituisce elemento illuminante della qualità dell’offerta in quanto consente di misurare i reali limiti dell’operatore economico e, con ciò, la sua reale capacità prestazionale al momento della gara. Infatti, fermo restando che il possesso dei requisiti di capacità tecnica dell’operatore economico è certificato dall’attestazione SOA, questa viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa( dieci anni di lavori ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci) e il controllo triennale prevede la rideterminazione della cifra d’affari mediante la verifica dell’incidenza dell’attrezzatura e del costo del personale riferiti al quinquennio fiscalmente documentabile antecedente la data di scadenza della verifica triennale; il sub criterio SC2_C1: “Dotazione di mezzi e attrezzature proprie “nel contesto operativo sopra descritto, consente alla stazione appaltante di
valutare con elementi oggettivi il livello di immediata disponibilità di mezzi e attrezzature necessaria a fronteggiare situazioni di emergenza in orari festivi e notturni… ”
In riferimento alla duplicazione dello stesso criterio di valutazione dell’offerta consistente nell’organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale utilizzato nell’appalto, viene evidenziato che “L’accordo quadro è intrinsecamente caratterizzato da un’alea di indeterminatezza sull’esatta natura e consistenza dei lavori. Tale incertezza, unitamente alla mancanza di un progetto esecutivo a base di gara e alle specifiche esigenze della stazione appaltante sopra descritte, limita fortemente l’applicabilità dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica esemplificati alle lettere a), b), c), d), f) e g) dell’art.95, c6 del codice dei contratti pubblici. Per questo motivo, l’Amministrazione appaltante ha dovuto necessariamente approfondire i profili previsti dall’art.95, c.6 lettera e)”.
Si aggiunge poi che“ il criterio C2 si propone di valutare le qualifiche e l’esperienza professionale del personale che l’operatore economico sarà in grado di destinare ai singoli cantieri edili attraverso la valutazione della qualifica professionale e del curriculum del Direttore Tecnico di Cantiere (SC1_C2), del numero di laureati a tempo indeterminato((SC2_C2) e del numero di operai edili specializzati ((SC3_C2),mentre il criterio C3 si propone di valutare l’organizzazione del cantiere e la reale capacità produttiva consentendo di correlare in modo oggettivo, le risposte ai sub criteri SC3_C2 “ numero di operai edili specializzati”,SC1_C3 “ composizione e qualifica professionale della squadra edile tipo” e SC2_C3 “ numero di cantieri attivabili contemporaneamente” come appresso esemplificato: se un operatore economico dovesse dichiarare di essere in grado di attivare contemporaneamente 5 cantieri con una squadra tipo composta da n.2 operai specializzati e n. 2 operai comuni, la commissione di gara deve poter trovare riscontro oggettivo nel numero di operai edili specializzati al netto dell’indisponibilità per ferie e/o malattia. La mancanza del dato di cui al sub criterio SC3_C2 non garantirebbe una valutazione oggettiva da parte della commissione di gara.”
Dalla documentazione disponibile sono state rilevate le seguenti criticità, confluite nella Comunicazione di risultanze istruttorie (nota prot.7576 del 25.01.2018 e nota 7837 del 26.01.2018):
-in relazione a quanto sostenuto dalla Stazione appaltante circa “ l’alea di indeterminatezza” che caratterizzerebbe l’accordo quadro, si premette che l’accordo quadro, così come definito all’art. 3, comma 1, lett. iii) del Codice dei Contratti pubblici, è l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Dalla definizione predetta e dall’art. 54 del Codice dei Contratti pubblici si evince che il ricorso a tale strumento presuppone che siano stabilite tutte le condizioni dell’affidamento e, dunque, anche quelle concernenti la natura delle lavorazioni e le modalità con cui dovranno svolgersi le prestazioni o le opere che saranno aggiudicate, potendo restare indefinite le sole quantità che saranno effettivamente richieste dalla stazione appaltante. “L’indeterminatezza sulla esatta natura dei lavori” che, a parere della Stazione appaltante, caratterizza l’accordo quadro non sembra trovare riferimento nelle norme citate poiché, pur non essendo necessario un vero e proprio progetto esecutivo, è quantomeno necessario, ripetesi, l’individuazione delle lavorazioni a farsi, supportata da un livello di progettazione adeguato al contratto di cui trattasi, adeguatezza che pare non riscontrarsi negli elaborati progettuali messi a disposizione agli operatori economici dalla stazione appaltante. La scelta effettuata dalla stazione appaltante di un accordo quadro concluso con più operatori economici senza la riapertura del confronto competitivo, comporta la volontà di definire ex ante tutti gli aspetti contrattuali e quindi anche quelli legati alle prestazioni da eseguire entro un limite quantitativo massimo in esito ad una stima effettuata in base all’esperienza e in base allo storico degli interventi effettuati nel corso degli anni.
L’art.54, comma 4 lett.a) del Codice dei Contratti pubblici stabilisce infatti :
“L’accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:
a) secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro ….”
D’altra parte la stazione appaltante, da una parte afferma “ l’indeterminatezza sulla esatta natura dei lavori” da realizzare e dall’altra parte, oltre a definire l’oggetto della procedura aperta nella “conclusione di un accordo quadro biennale con due operatori economici per l’affidamento di contratti annuali per lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà o in uso all’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxx Xxxxxxxxx”, annovera le lavorazioni, oggetto dell’accordo quadro, nella Categoria OG1, classifica IIIbis, specificando altresì“ che nella categoria OG1 sono ricomprese lavorazioni di cui alla categoria OG2 per un importo inferiore a 150.000,00 euro ed inferiore al 10% dell’importo dell’appalto”; peraltro tale ultima previsione secondo cui all’interno delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 sono ricomprese lavorazioni appartenenti alla categoria OG2 sembra non pienamente conforme alla disciplina relativa ai contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati.
-In relazione poi all’inclusione tra i criteri di valutazione delle offerte di elementi attinenti alla capacità tecnica dell’impresa (importo dei cantieri edili terminati e collaudati negli ultimi 5 anni, dotazione di mezzi e attrezzature proprie, ecc… ) ed elementi attinenti alla qualifica ed esperienza professionale del personale destinato ai cantieri (Direttore tecnico di cantiere, numero di laureati a tempo indeterminato, ecc…), che afferiscono a requisiti soggettivi dell’offerente e non a requisiti oggettivi dell’offerta , si fa presente che l’art. 95, comma 6, del Codice degli appalti pubblici prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto. Premesso ciò, secondo giurisprudenza consolidata esiste una netta separazione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tanto che è ritenuto illegittimo l’operato della Stazione appaltante, nell’individuazione dei criteri e conseguenti punteggi da attribuire alle offerte, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui, tramite tale operazione, la stessa abbia finito con il confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta, in violazione della normativa comunitaria e nazionale.
La più recente giurisprudenza, da un lato conferma il divieto di commistione, dall’altro sostiene che non si tratti di un principio assoluto da applicare inderogabilmente ma che sia necessaria una valutazione del caso concreto per stabilire se vi sia diretta proporzionalità tra l’elemento di valutazione contestato e la qualità dell’offerta.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice, il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente, riceve un’applicazione per così dire “attenuata”, alla luce del principio di proporzionalità ed in relazione all’art. 83 del Codice dei Contratti pubblici che, nel delineare i criteri di valutazione dell’offerta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prescrive che gli elementi di valutazione debbano essere pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. Nelle linee guida ANAC n.2, adottate con delibera del 21 settembre 2016 in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, si è confermato tale indirizzo, infatti si afferma che, con l’elenco di criteri di valutazione che la stazione appaltante può considerare al fine di differenziare le offerte in rispondenza alle esigenze cui vuole assolvere, contenuto nell’art. 95 del Codice,
«viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di
valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati i profili di carattere soggettivo introdotti, qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione. Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali». La possibilità di applicare in maniera “attenuata” il divieto generale, di derivazione comunitaria, di commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti soggettivi della impresa concorrente, è da ritenere ammessa soltanto al ricorrere di due condizioni: che aspetti della attività della impresa possano effettivamente “illuminare” la qualità della offerta (cfr. CdS, VI, 2770/08 e sez. V n. 837/09), e che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo. (cfr. Consiglio di Stato n. 5197/2012 del 03/10/2012).
Nella fattispecie in esame, trattandosi di lavori pubblici, il possesso della certificazione SOA, è un requisito di natura soggettiva che viene previsto come condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici e certifica di fatto, esperienza, competenza, referenze, lavori realizzati ecc. e, pertanto, si ritiene che “ l’importo dei cantieri edili terminati e collaudati negli ultimi 5 anni” non possa costituire un elemento utile a differenziare le offerte nell’ottica di perseguire il miglior rapporto qualità prezzo e quindi essere valutato anche per apprezzare e valorizzare l’offerta.
-Un ulteriore elemento di contraddizione nelle considerazioni espresse dalla Stazione appaltante sembra dedursi in relazione a quanto sostenuto dalla stessa, da una parte riguardo“ all’indeterminatezza sulla esatta natura dei lavori”, e dall’altra, in relazione a quanto affermato sul sub criterio SC1_C1: “Importo dei cantieri edili terminati e collaudati negli ultimi 5 anni” che “nel contesto operativo sopradescritto costituisce elemento illuminante della qualità dell’offerta in quanto consente di misurare i reali limiti dell’operatore economico e, con ciò, la sua reale capacità prestazionale al momento della gara”.
E’ evidente che un criterio di valutazione incentrato sull’esperienza pregressa in lavori, senza individuarne la natura e determinarne un riferimento quantitativo sulla base del quale graduare i giudizi e attribuire il punteggio, non pare consentire di definire il livello qualitativo atteso della prestazione.
La scelta effettuata dalla Stazione appaltante sembra porsi in contrasto con quanto stabilito nelle linee guida ANAC n.2, adottate con delibera del 21 settembre 2016 in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, laddove si prevede che “ la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o sub criterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.”
-In relazione a quanto sostenuto dalla Stazione appaltante circa il criterio di valutazione dell’offerta consistente nell’organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale utilizzato nell’appalto, si premette che l’art.95, comma 6, lett. e) del Codice dei Contratti pubblici prevede che possano essere considerati “ le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto”. Si tratta di un elemento la cui valutazione appare più appropriata in riferimento ad un appalto di servizi, in cui l’elemento soggettivo – legato cioè alle
persone fisiche chiamate ad eseguire materialmente le prestazioni, oggetto dell’appalto- può assumere un ruolo sicuramente significativo, almeno in tutti i casi in cui il servizio stesso si connoti per una forte incidenza del fattore umano, come per esempio un appalto di servizi di pulizia. Meno immediata appare la possibilità di utilizzare tale elemento in relazione ad un appalto di lavori, dove ciò che assume maggiore rilievo è l’organizzazione aziendale complessivamente intesa, piuttosto che l’esperienza specifica dei singoli componenti che operano nell’Impresa. E’ pur vero che anche in un appalto di lavori complessi o ad elevato contenuto tecnologico l’ente appaltante possa valutare, ai fini della scelta della miglior offerta, l’esperienza di figure chiave nell’esecuzione dei lavori, come il direttore di cantiere ma non pare che l’accordo quadro di cui trattasi, relativo a lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria abbia le complessità descritte. Nel caso di specie la previsione del bando di gara che attribuisce punteggio “alla qualifica professionale e curriculum del Direttore tecnico di Cantiere”, “al numero di laureati a tempo indeterminato” e al numero di operai edili specializzati”, pare recare una commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente risultando non pienamente conforme con la norma e i principi in materia.
Considerato poi che ogni apprezzamento sulla squadra edile tipo presuppone la conoscenza delle lavorazioni da effettuare, “l’alea di indeterminatezza sull’esatta natura dei lavori”, più volte sottolineata dalla Stazione appaltante sembra non poter garantire “una valutazione oggettiva da parte della commissione di gara” della squadra edile tipo, valutazione che sarebbe invece pregiudicata, a parere sempre della stessa Stazione appaltante, solo dalla mancanza del sub criterio SC3_C2. La Commissione di gara dovrebbe poi riscontrare oggettivamente il numero di operai edili specializzati al netto dell’indisponibilità per ferie e /o malattia, valutando la composizione della squadra edile tipo, pur in presenza dell’“ alea di indeterminatezza sull’esatta natura dei lavori” e tenuto conto di un’indisponibilità per ferie e/o malattia, che parrebbe non prospettare la possibilità di formulare adeguati giudizi sulla validità della proposta dell’impresa in ordine all’idonea squadra edile tipo.
-Riguardo poi alle ragioni esposte dalla Stazione appaltante riguardo alla mancata utilizzazione degli altri criteri elencati all’art. 95, comma 6 del Codice dei Contratti pubblici, è stato rappresentato che l’elencazione di cui trattasi, è a titolo esemplificativo e non esaustivo e pertanto è compito della Stazione appaltante, così come stabilito nelle linee guida ANAC n.2, adottate con delibera del 21 settembre 2016 , in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, “individuare criteri di valutazione concretamente idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime-incluso il prezzo- con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.”
A titolo esemplificativo, tenuto conto delle necessità rappresentate dalla Stazione appaltante, in relazione alle specifiche del luogo di esecuzione dei lavori “ di dover garantire interventi in emergenza anche in orari festivi e notturni a seguito di eventi connessi a specifiche esigenze sanitarie; necessità di intervenire sull’organizzazione dei cantieri al fine di minimizzare quanto più possibile l’indisponibilità dei locali interessati dai lavori e le interferenze con l’attività assistenziale; necessità di programmare i lavori con la Direzione Sanitaria adattando i tempi di esecuzione a specifiche e puntuali esigenze sanitarie non prevedibili a priori che, spesso, implicano un andamento frammentario del cantiere con interruzioni e riprese delle attività; necessità di garantire l’individuazione di possibili interferenze con i servizi a rete spesso non note a priori ( condutture dell’acqua, del gas, elettriche) con idonea strumentazione; necessità di attivare, nell’ambito di ciascun
contratto annuale, più cantieri contemporaneamente per soddisfare specifiche richieste dei reparti senza interrompere lavori già in precedenza ordinati” avrebbero potuto essere individuati più utilmente, quali criteri di aggiudicazione dell’offerta, con specifico riferimento alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto di cui trattasi, per esempio, le modalità di gestione degli interventi e la metodologia operativa sullo svolgimento degli stessi e la qualità dei materiali impiegati nell’esecuzione degli interventi medesimi.
In data 21.03.2018, su istanza dell’ “Azienda Ospedaliera San Xxxxxxx Xxxxxxxxx”, si è tenuta un'audizione dei rappresentanti della medesima innanzi all'Ufficio istruttore. In tale sede, il rappresentante della Stazione appaltante, riportandosi alla nota Prot. Anac 127590 del 16.11.2017 contenente le controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, ha essenzialmente riferito che l’individuazione dei criteri di scelta dell’offerta è stata effettuata in relazione alle caratteristiche dell’ambiente sanitario in cui devono essere eseguiti i lavori, ambiente particolarmente delicato in cui necessita l’interazione continua con la direzione sanitaria.
A riscontro della Comunicazione di risultanze istruttorie, la Stazione appaltante ha fornito le proprie controdeduzioni con nota pervenuta all’Anac con protocollo n.28839 del 03.04.2018, come di seguito riportato.
In primo luogo, in relazione allo svolgimento della gara il Responsabile del procedimento, ha evidenziato come “alla procedura di gara hanno partecipato, presentando offerta, n. 34 operatori economici; alcun operatore economico partecipante ha impugnato il bando di gara o ha formulato osservazioni critiche; tali circostanze comportano, alla luce del c.d. rito superaccelerato. che il bando è ormai incontestabile, per cui la procedura di gara potrà avere la sua naturale conclusione con l'aggiudicazione e stipula del contratto, nel superiore interesse pubblico alla rapida, regolare ed efficiente contrattualizzazione dell'operatore economico destinato a svolgere le attività oggetto di gara in una realtà complessa e delicata come una Azienda Ospedaliera. Le medesime circostanze attestano, altresì che la Stazione Appaltante non ha individuato criteri e sub criteri ad excludendum, ma ha individuato elementi di valutazione della qualità dell'offerta sulla base di indici obiettivi e come tali apprezzati dal mercato, che ha risposto in modo ampio (34 operatori economici) e qualificato. Vi è di più, l'operatore economico che ha inoltrato l'esposto ad ANAC non ha partecipato alla gara, non ha impugnato il bando e la visura effettuata sul sito ANAC, ha evidenziato che non possedeva neppure l'attestato SOA, ovvero il requisito minimo per presentare offerta previsto dalla normativa e dal bando.”
In riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta individuati dalla Stazione appaltante, il Rup ha sostenuto che “ L'azienda ritiene di essersi attenuta, in buona fede, alle prescrizioni di legge ed alle indicazioni regolatorie fornite da Anac, tenuto conto che i lavori di che tratta si debbono svolgersi in ambito ospedaliero, il che comporta tempi di reazione ed esecuzione rapidi, certi e possibili soltanto se, oltre al requisito formale (attestato SOA) , sia poi effettivamente declinato, nell'esecuzione delle prestazioni ( in concreto e non quindi come requisito astratto), personale e mezzi adeguati a consentire l'esecuzione in tempi e ristretti e con la qualità indispensabile in ambito ospedaliero.Una strada mal eseguita può essere chiusa ed utilizzato un percorso alternativo: in ambito ospedaliero tale evenienza non è possibile, se non in caso di catastrofi.”
Il Rup a sostegno della legittimità della propria scelta ha rappresentato che “Nel Parere di precontenzioso n. 33 del 1 aprile 2015, l'ANAC "fermo restando l'enunciato divieto di commistione
tra requisiti soggettivi ed elementi oggettivi", ricorda che, come affermato in sue precedenti pronunce, "tale principio non possa essere disgiunto da una valutazione specifica del caso concreto, con l'effetto che determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanta afferenti all'oggetto del contratto, possano essere valutate per lo selezione dell'offerta (cfr. da ultimo, parere n.106 del 21 maggio 2014 e parere n. 192 del 20 novembre 2013)".Tale parere è stato rilasciato a seguito di istanza presentata dall'ANCE Molise, con la quale veniva contestata la legittimità della prescrizione, inserita nel bando di gara, in quanto, introducendo tra gli elementi di valutazione dell'offerta il certificato del sistema di gestione per la sicurezza di cui alla norma BSOHSAS 18001:2007 ed altre certificazioni, esclusa la certificazione UNI EN ISO 9001:2000, ed attribuendo ad esse un punteggio, avrebbe integrato una illegittima commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta. Peraltro, nel caso concretamente esaminato, l'ANAC conclude per l'illegittimità della previsione del bando, rilevando che "nel caso di specie, le previsioni oggetto di contestazione, che attribuiscono un punteggio alle indicate certificazioni, attinenti specificamente al sistema di gestione per lo sicurezza, alla certificazione di qualità ambientale, nonché ad altre certificazioni - non ben specificate, non appare in ogni caso giustificata dalla tipologia di prestazioni contrattuali" (ANAC, Parere di precontenzioso n. 33 del l aprile 2015). Ebbene, nel bando in esame, non si verte sulla presenza di mere certificazioni (appunto requisiti astratti), ma dell'aver eseguito effettivamente lavori del tipo di quelli oggetto di gara, della effettiva disponibilità- riferita alla fase esecutiva - di personale e mezzi adeguati: tutti i sub criteri sono orientati a garantire, l'esecuzione: tutte le imprese in possesso dell'attestato SOA possano in teoria eseguire i lavori oggetto del bando, ma dovrebbe essere consentito premiare, nell'attribuzione del punteggio, quelle che - si ripete, per la fase esecutiva - dimostrano di disporre effettivamente di personale e mezzi di standard superiore agli altri concorrenti.
Peraltro, nel documento posto in consultazione pubblica dal 19 maggio 2015 al 19 giugno 2015: "Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture - II" consultazione pubblica", l'ANAC osserva che, nella bozza di bando, "per gli appalti di maggiori dimensioni, è stata riconosciuta la facoltà per le stazioni appaltati di attribuire un punteggio aggiuntivo, in sede di valutazione dell'offerta, secondo criteri di proporzionalità, alle imprese in possesso del rating di legalità rilasciata ai sensi dell'art. 5-ter decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, o di certificazioni equivalenti rilasciati alle imprese straniere da altri organismi a autorità pubbliche".
La scelta, ad avviso deIl'ANAC, "è stata dettata in considerazione dell'orientamento affermatosi recentemente in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2013 n. 2282; Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5197; Consiglio di Stato, Sez. VI del 15 dicembre 2010, n.8933, TAR. Toscana- Firenze, Xxx.Xx, 29 gennaio 2009, n. 151; TAR. Liguria-Genova, sez. Il, 5 gennaio 2015, n. 2) e in alcune pronunce dell'Autorità (Determinazione n. 7/2012, Pareri di precontenzioso n. 5/2010 e n. 1/2011) secondo cui il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara può essere attenuato consentendo alle stazioni appaltanti di prevedere, nel bando di gara, anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo "soggettivo", quando questi concernono aspetti organizzativi che si sostanziano in indici d'affidabilità e serietà dell'offerta in termini di logica presumibilità di una migliore esecuzione della prestazione richiesta, purché lo specifico punteggio assegnato al requisito soggettivo non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo. Dette condizioni si verificano con maggior forza negli appalti aventi ad oggetto prestazioni di servizi in quanta l'offerta si sostanzia in un facere e, pertanto, può essere valutata anche sotto il profilo dell'organizzazione dell'impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5808)." In altri termini, l'attribuzione di un punteggio premiale al concorrente che sia in possesso di assetti organizzativi che si rivelino "astrattamente idonei ad incidere sulle modalità esecutive della specifica prestazione" appariva all'ANAC, si noti, già prima dell'entrata in vigore del d.lgs 50/2016 che ha poi adottato il criterio dell'OEPV quale criterio generale di aggiudicazione, scelta idonea al fine di tutelare le amministrazioni nella fase esecutiva.
Anche le attuali linee Guida n.2 di ANAC prescrivono che il profilo oggetto di valutazione, sia indicato in maniera analitica e concreta e che vengano indicati i relativi descrittori che consentano alla commissione di definire i livelli qualitativi attesi e correlare agli stessi un determinato punteggio assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni. In questo caso tale prescrizione risulta pienamente rispettata atteso che il profilo oggetto di valutazione (importo dei cantieri edili terminati e collaudati negli ultimi 5 anni) è analitico e concreto e che il descrittore del criterio di assegnazione del livello qualitativo dell' offerta è univocamente individuato dall'entità dell'importo di detti cantieri che consentirà alla commissione di definire i livelli qualitativi attesi secondo criteri oggettivi e non contraddittori nei limiti discrezionali concessi dal metodo previsto dal bando di gara (vedi art. 17 del bando);
le perplessità espresse sulla reale influenza della qualità del personale incaricato sul livello di esecuzione dell'appalto e il suggerimento di impiegare criteri che si basano sulle modalità di gestione degli interventi e della loro metodologia operativa piuttosto che sull'art. 95 c.6 lettera e), non tengono conto che i) in primo luogo il livello qualitativo del personale è apprezzato esclusivamente in relazione all'esecuzione concreta dell'appalto (oggetto dell'offerta qualitativa) e non in astratto e che ii) i lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria eseguiti all'interno di strutture sanitarie che erogano servizi H24, sono più soggetti di altri a vincoli e restrizioni operative di diversa natura, non note a priori che possono incidere significativamente sull'organizzazione d'impresa condizionandola al rispetto di esigenze assistenziali non autonomamente gestibili dagli operatori economici perché afferenti a responsabilità specifiche della stazione appaltante. Infatti, a differenza dei più complessi interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione che presuppongono lo spostamento delle attività assistenziali in luoghi diversi da quelli in cui si deve intervenire o che impattano in maniera trascurabile sull'attività sanitaria, gli interventi manutentivi oggetto del presente accordo quadro sono eseguiti per lo più all'interno di contesti che restano operativi durante tutta la loro durata e che, pertanto, xxxxxxxxxx il coinvolgimento della Direzione Sanitaria sia in fase di pianificazione iniziale che durante il loro svolgimento;
Il Rup ha concluso poi affermando che “ Per tutto quanto sopra esposto, lo scrivente evidenzia che le risultanze istruttorie si esprimono in modo critico unicamente sul sub criterio SCl_Cl, mentre sugli altri sub criteri non sembrano evidenziare profili di illegittimità, limitandosi ad esprimere perplessità nel loro utilizzo nel contesto del presente accordo quadro. Si ritiene che le circostanze di fatto e di diritto, come anche le fonti a cui ha fatto riferimento l'Azienda nella redazione del bando, portino a superare sia i rilievi per il sub criterio SCl_Cl che le perplessità per gli altri criteri ed a concludere per la piena legittimità del bando e dei criteri in esso contenuti. Ad ogni modo, per i prossimi bandi, la Azienda assicura fin d'ora che osserverà le precisazioni ed indicazioni che ANAC riterrà di fornire in tema di applicazione di una normativa recente, quale il plesso d.lgs 50/2016-d.lgs 56/2017, in relazione ai confini mobili nel tema della commistione tra requisiti soggettivi ed elementi oggettivi.”
Ritenuto in diritto
Alla luce degli esiti dell’audizione tenutasi in data 21 marzo 2018 e delle controdeduzioni acquisite, si possono sostanzialmente confermare le criticità rilevate nella comunicazione di risultanze istruttorie ed in particolare si conferma una illegittima commistione tra requisiti soggettivi ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta.
La stessa Stazione appaltante, nel richiamare il parere di precontenzioso n. 33 del 1 aprile 2015 di questa Autorità a sostegno della propria scelta di introdurre tra gli elementi di valutazione dell’offerta, sub criteri relativi all’esecuzione effettiva di lavori da parte dell’operatore economico
offerente nell’ultimo quinquennio e all’effettiva disponibilità – riferita alla fase esecutiva- di personale e mezzi adeguati, conferma l’illegittimità del proprio operato.
Ciò su cui si verte nel parere predetto è l’illegittima introduzione nel bando di gara tra gli elementi di valutazione dell’offerta di certificazioni (certificazioni del sistema di gestione per la sicurezza, certificazioni di qualità ambientale e altre certificazioni) che hanno natura prettamente soggettiva.
L’Autorità, come ha precisato nella determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, richiama il principio generale che esige la distinzione tra requisiti di natura soggettiva, richiesti ai concorrenti per partecipare alla gara e criteri oggettivi, applicati per la valutazione e la selezione dell’offerta e impone che l’offerta sia valutata sulla base di un contenuto qualitativo, direttamente attinente all’oggetto dell’appalto e con netta esclusione delle qualità soggettive degli operatori economici, che rilevano invece solo in fase di selezione dei concorrenti.
Risulta inconferente quanto sostenuto dal Rup in relazione alle certificazioni, che lo stesso definisce “requisiti astratti” e che differenzia dai predetti sub criteri, dallo stesso formulati, sottolineandone la loro effettività in contrapposizione all’astrattezza delle predette certificazioni. Nell’uno (certificazioni del sistema di gestione per la sicurezza, certificazioni di qualità ambientale e altre certificazioni ) e nell’altro caso (importo dei cantieri edili terminati e collaudati negli ultimi 5 anni, dotazione di mezzi e attrezzature proprie, e qualifica ed esperienza professionale del personale destinato ai cantieri -Direttore tecnico di cantiere, numero di laureati a tempo indeterminato) si tratta di requisiti che afferiscono a requisiti soggettivi dell’offerente e non a requisiti oggettivi dell’offerta. Si tratta di elementi attinenti alla capacità tecnica dell’operatore economico anziché alla qualità dell’offerta. A tal proposito si fa presente che l’art. 95, comma 6, del Codice degli appalti pubblici prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto.
A maggior ragione nella fattispecie in esame, dove trattandosi di lavori pubblici, il possesso della certificazione SOA, è un requisito di natura soggettiva che viene previsto come condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici e certifica di fatto, esperienza, competenza, referenze, lavori realizzati ecc. e, pertanto, si ritiene che il sub criterio SC1_C1 “ l’importo dei cantieri edili terminati e collaudati negli ultimi 5 anni” neanche richiesto con riferimento alla specifica tipologia di prestazioni dedotte in appalto, non possa costituire un elemento utile e/o adeguato a differenziare le offerte nell’ottica di perseguire il miglior rapporto qualità prezzo e quindi essere valutato anche per apprezzare e valorizzare l’offerta.
La giurisprudenza poi citata dal Rup a sostegno del proprio operato, risulta relativa in particolare ad appalti di servizi, nei quali il divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta risulta attenuato proprio in relazione alle caratteristiche proprie degli appalti di servizi, nei quali l’organizzazione o l’esperienza pregressa incidono, in maniera incisiva, sulla prestazione oggetto dell’appalto.
In relazione al criterio di valutazione dell’offerta consistente nell’organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale utilizzato nell’appalto (Criterio C2: sub-criteri SC1_C2, SC2_C2, SC3_C2), premesso che l’art.95, comma 6, lett. e) del Codice dei Contratti pubblici prevede che possano essere considerati “ le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto”, si ribadisce che si tratta di un elemento la cui valutazione
appare più appropriata in riferimento ad un appalto di servizi, in cui l’elemento soggettivo – legato cioè alle persone fisiche chiamate ad eseguire materialmente le prestazioni, oggetto dell’appalto- può assumere un ruolo sicuramente significativo, almeno in tutti i casi in cui il servizio stesso si connoti per una forte incidenza del fattore umano, come per esempio un appalto di servizi di pulizia. Meno immediata appare la possibilità di utilizzare tale elemento in relazione ad un appalto di lavori, dove ciò che assume maggiore rilievo è l’organizzazione aziendale complessivamente intesa, piuttosto che l’esperienza specifica dei singoli componenti che operano nell’Impresa. E’ pur vero che anche in un appalto di lavori complessi o ad elevato contenuto tecnologico l’ente appaltante possa valutare, ai fini della scelta della miglior offerta, l’esperienza di figure chiave nell’esecuzione dei lavori, come il direttore di cantiere ma non pare che l’accordo quadro di cui trattasi, relativo a lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria abbia le complessità descritte. Nel caso di specie la previsione del bando di gara che attribuisce punteggio “alla qualifica professionale e curriculum del Direttore tecnico di Cantiere”, “al numero di laureati a tempo indeterminato” e al numero di operai edili specializzati”, pare recare una commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente risultando non pienamente conforme con la norma e i principi in materia.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice, il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente, come innanzi già ricordato, riceve un’applicazione per così dire “attenuata”, alla luce del principio di proporzionalità ed in relazione all’art. 83 del Codice dei Contratti pubblici che, nel delineare i criteri di valutazione dell’offerta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prescrive che gli elementi di valutazione debbano essere pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. Nelle linee guida ANAC n.2, adottate con delibera del 21 settembre 2016 in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, si è confermato tale indirizzo, infatti si afferma che, con l’elenco di criteri di valutazione che la stazione appaltante può considerare al fine di differenziare le offerte in rispondenza alle esigenze cui vuole assolvere, contenuto nell’art. 95 del Codice, «viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati i profili di carattere soggettivo introdotti, qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione. Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali».
Tali presupposti non sembrano ricorrere nel caso in esame, in cui l’oggetto dell’appalto non
presenta profili di particolare specificità, come anche sottolineato più sopra, trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria pur all’interno di un’azienda ospedaliera.
La specificità dell’esecuzione dei lavori predetti all’interno di un’azienda ospedaliera meglio sarebbe stata perseguita se si fossero individuati, quali criteri di aggiudicazione dell’offerta, con specifico riferimento alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto di cui trattasi, per esempio, le modalità di gestione degli interventi e la metodologia operativa sullo svolgimento degli stessi e la qualità dei materiali impiegati nell’esecuzione degli interventi medesimi, come suggerito alla Stazione appaltante nella comunicazione di risultanze istruttorie.
L’attribuzione di valore rilevante a requisiti soggettivi dell’operatore economico (importo dei cantieri edili terminati e collaudati negli ultimi 5 anni, dotazione di mezzi e attrezzature proprie, e qualifica ed esperienza professionale del personale destinato ai cantieri -Direttore tecnico di cantiere, numero di laureati a tempo indeterminato) porta a forme restrittive della concorrenza e del mercato, che disincentivano la partecipazione alla gara, limitando il numero dei potenziali concorrenti alla gara.
Riguardo poi alla rassicurazione della Stazione appaltante di conformarsi alle indicazioni che ANAC intenderà fornire in relazione al tema della commistione tra requisiti soggettivi ed elementi oggettivi, si richiama l’attenzione della medesima alle predette Linee guida ANAC n.2, adottate con delibera del 21 settembre 2016 in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, che confermano, recando chiarimenti e specificazioni quanto stabilito dall’art.95, comma 6, lettera e) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ad ogni buon fine si trascrive:
“6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;”
Si richiama al riguardo anche il considerando 94 della Direttiva 2014/24 che stabilisce che: “Qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell’esecuzione dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell’esecuzione dell’appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell’offerta. Tale ipotesi potrebbe ricorrere, ad esempio, negli appalti per servizi intellettuali quali i servizi di consulenza o architettura. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero garantire, con idonei strumenti contrattuali, che il personale addetto all’esecuzione dell’appalto soddisfi effettivamente le norme specifiche di qualità e che tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice che si accerta che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente.” , a conferma dell’attenuazione del divieto di commistione tra requisiti soggettivi ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta solo laddove l’oggetto dell’appalto presenti una specificità tale da necessitare una qualità e professionalità del personale incaricato in quanto incidente sul livello di esecuzione dell’appalto .
Nel caso in questione, l’oggetto dell’appalto (lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno di un’azienda ospedaliera) non presenta una specificità tale da dover richiedere “l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell’esecuzione dell’appalto”, tenuto conto dell’obbligatorietà del possesso della certificazione SOA, condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici e tenuto conto della facoltà della stazione appaltante di individuare, quali criteri di aggiudicazione dell’offerta, con specifico riferimento alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto di cui trattasi, per esempio, come già rappresentato, le modalità di gestione degli
interventi e la metodologia operativa sullo svolgimento degli stessi e la qualità dei materiali impiegati nell’esecuzione degli interventi medesimi.
Tutto ciò considerato e ritenuto,
DELIBERA
- di ritenere la previsione di criteri di valutazione dell’offerta quali l’importo dei cantieri edili terminati e collaudati negli ultimi 5 anni, la dotazione di mezzi e attrezzature proprie, e la qualifica ed esperienza professionale del personale destinato ai cantieri, contenuta nel Bando di gara di cui alla procedura in oggetto indetta dalla Stazione appaltante “Azienda Ospedaliera San Xxxxxxx Xxxxxxxxx”, non conforme alle previsioni di cui all’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee guida ANAC n.2, adottate con delibera del 21 settembre 2016 in tema di offerta economicamente più vantaggiosa;
- di inviare, a cura dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, la presente deliberazione alla Azienda Ospedaliera Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx nella persona del RUP e degli ulteriori dirigenti responsabili, affinché comunichino, entro 30 giorni dal ricevimento, gli eventuali provvedimenti adottati.
Il Presidente
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 maggio 2018 Il Segretario Xxxxx Xxxxxxxx