CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO REGIONALE “EMERGENZE ED URGENZE IN OTORINOLARINGOIATRIA- APPROCCIO CONDIVISO ED EVIDENCE BASED MEDICINE” – Sovigliana Vinci 23 NOVEMBRE 2018
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO REGIONALE “EMERGENZE ED URGENZE IN OTORINOLARINGOIATRIA- APPROCCIO CONDIVISO ED EVIDENCE BASED MEDICINE” – Sovigliana Vinci 23 NOVEMBRE 2018
Azienda USL TOSCANA CENTRO, con sede legale in Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - Xxxxxxx,
P. IVA 06593810481 qui rappresentata dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di rappresentante legale dell'Azienda e del Provider, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda medesima (di seguito denominato “Provider”)
e
con sede legale in , C.F. e/o P. IVA
, nella persona del legale rappresentante in carica
, munito degli occorrenti poteri in forza di
, datato/a (di seguito denominato
“Sponsor”)
PREMESSO
a) che il Xxxxxxxx, XX 000000 (ambito territoriale Empoli), soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto abilitato e accreditato a livello regionale a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM,
b) che il Provider, nel pieno rispetto dell' Accordo Stato Regioni n. 14 del 2/02/2017, dell'Allegato 1) Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito “Normativa ECM”), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale di dipendenti del SSR Toscano che operano all'interno dei Dipartimenti Specialistici aziendali e interaziendali sanitari e territoriali, dal titolo “Emergenze ed urgenze in otorinolaringoiatria – approccio condiviso ed Evidence Based Medicine”, che si terrà a Sovigliana- Vinci (FI) in data 23 Novembre 2018, meglio descritto nell'Allegato 1) (di seguito “Evento”)
c) il Provider nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell'art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento, previsto nel Piano Annuale Attività Formative aziendale;
d) lo Sponsor ha per oggetto sociale l'attività di commercio, tra le altre, di
ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale;
e) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di , è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
f) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;
g) lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati.
TUTTO CIÒ PREMESSO
lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le “Parti ”, se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue:
1. Oggetto del Contratto e Generalità
1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM, il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo b) delle premesse.
1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.
1.3 Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'Evento sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 1) al presente contratto di cui è parte integrante.
1.4 Le Parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato, oppure la fornitura di beni e/o servizi per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 5, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'allegato 2) al presente Contratto di cui al presente Contratto di cui è parte integrante.
1.5 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza del “Regolamento” di cui in premessa ed in particolare delle disposizioni regionali approvate con DGRT n. 1284/17 “Indirizzi su sponsorizzazione, conflitto d'interesse e pubblicità nella formazione continua in sanità”.
1.6 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo tra le Parti.
2. Obblighi del Provider
2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal “Regolamento”. Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider.
Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor (il presente periodo non è necessario nel caso di monosponsorizzazione).
2.2 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che saranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (di seguito “Responsabile Scientifico”), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà (di seguito Referente).
2.3 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza od interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.
2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.
2.5 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.
2.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.
2.7 In base di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito in base all' art. 80 “Reclutamento dei discenti” dell'Accordo Stato Regioni n. 14 del 2/2/2017, il Provider ha l'obbligo di:
a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
b) raccogliere la copia dell'invito dello sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Prestazioni Sanitarie (di seguito CO.GE.A.P.S.) in fase di rendicontazione dell'evento, il numero dei crediti attribuiti all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante;
2.8 Il Provider inoltre si obbliga a:
a) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
b) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di per
l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà in data 23 Novembre 2018 (qui di seguito “Stand”). Il Provider si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico- organizzative;
b) esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.
Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche d'altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultima eventuale modifica e/o integrazioni al presente contratto.
2.9 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. n. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.
2.10 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.
3. Obblighi dello Sponsor
3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.
3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario oppure a fornire beni e/o servizi, secondo le modalità riportate nell'allegato 2) al presente Contratto di cui è parte integrante. Se trattasi di contributo, lo stesso contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto b) delle premesse.
3.3 Resta inteso fra le parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione fra lo Sponsor stesso e la Società
4. Conflitto d'interessi tra Provider e Sponsor
4.1 Al fine di pervenire l'insorgere di situazioni di conflitto d'interessi, nel pieno rispetto dell'Accordo Stato Regioni n. 14 del 2/2/2017 e della DGRT n. 1284/2017, le parti convengono che:
a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base delle proprie procedure interne;
b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti/relatori con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale didattico, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti e lo svolgimento dell'attività formativa che sponsorizza;
d) Lo Sponsor non può subordinare, nel corso di esecuzione del presente contratto, l'erogazione del finanziamento concordato, oppure la fornitura di beni e/o servizi, oggetto della sponsorizzazione, a direttive o consigli che riguardino i contenuti didattici, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;
e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello sponsor (cfr. punto 2.7 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'evento formativo senza interferenze da parte dello sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, per fini commerciali;
g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.7 del presente contratto;
h) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolgerà l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi, in locali separati da quelli delle aule destinate alla formazione de quo, concordati con il Provider;
J) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate all'attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno dei documenti correlati (ad esempio, test dedicato alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
K) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliants, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà esser fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.
5. Corrispettivo e modalità di pagamento
5.1 Se trattasi di sponsorizzazione tramite contributo finanziario, a fronte degli impegni assunti dal Provider ai sensi del presente Contratto, il Provider percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di €
( Euro), oltre ad IVA vigente. Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Azienda USL Toscana Centro – EX ASL 11 presso la Cassa di Risparmio di Firenze, filiale di Xxxxxxx, XXXX XX00X0000000000000000000000, SWIFT (BIC): CRFI IT 3F XXX entro ;
5.2 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.
5.3 Se trattasi di sponsorizzazione tramite fornitura di beni e/o servizi, saranno finalizzati esclusivamente all'Evento stesso.
Lo Sponsor sarà personalmente responsabile dell'indicazione del fornitore e del pagamento dello stesso, di ogni altra imposta dovuta e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa, in relazione al servizio e/o bene offerto.
6. Xxxxxx e scioglimento del contratto
6.1 Il presente contratto entrerà in vigore dal momento della sua sottoscrizione e resterà in vigore fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.
6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, tramite lettera raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:
- utilizzi un corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto, oppure
- violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi del presente contratto.
6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, tramite lettera raccomandata a.r., oppure tramite posta
elettronica certificata (P.E.C.), nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi del presente contratto.
6.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o sia interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.
7. Confidenzialità e riservatezza
7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito “Dati Personali”) saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Codice della Privacy”).
7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.
7.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del “Regolamento”.
8. Limitazioni di responsabilità
8.1. La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
8.2 Il Provider nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c. è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.
8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal “Regolamento”.
9. Varie
9.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
9.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta dalle Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (P.E.C.):
□ quanto al Provider: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
□ quanto allo Sponsor:
9.3 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.
9.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi ad analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.
Per il PROVIDER –
Azienda USL Toscana Centro Dott.
(LEGALE RAPPRESENTANTE)
Per lo SPONSOR –
Dott./ssa