CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
Tra il signor nella qualità di della Ecologia e Ambiente SpA, con sede operativa in Termini Imerese, in Via Falcone e Borsellino, 100/I, P.IVA 05160520820 (di seguito comodante), e , nato a , il , nella qualità di , con sede in (di seguito comodatario), si conviene e stipula quanto segue:
1. Il comodante concede in comodato d’uso gratuito al comodatario, che accetta, per sé e per i pro- pri aventi in causa, n° compostiera domestica da litri e
n° biopattumiera forata da litri, da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti umidi prodotti dal comodatario.
2. La durata del presente contratto è stabilita in , con decorrenza dal
e scadenza il . Il comodatario, alla scadenza del ter- mine pattuito, si obbliga alla restituzione del bene in oggetto al comodante al quale, in ogni caso, nel- l’ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l’immediata restituzione.
3. Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere visiona- to il bene, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche ed alle condizioni di cui al verbale di consegna debitamente sottoscritto, nonché l’idoneità dello stesso all’uso determinato dalle parti.
4. Il comodatario si impegna a riconsegnare il bene nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d’uso. Eventuali contestazioni circa lo stato originario del bene dovranno essere improro- gabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verba- le stesso.
5. Le spese ordinarie sostenute per il godimento del bene, sono a carico esclusivo del comoda- tario.
6. Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cede- re il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento del bene.
7. Il comodatario è costituito custode del bene de quo ed è direttamente ed esclusivamente respon- sabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da spandimento di rifiuti, di percolato, ecc., non- ché di ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene.
8. La pulizia ed il mantenimento delle condizioni igieniche del bene sono a carico del comodatario.
9. Il comodatario si impegna a custodire il bene in luogo sicuro ed a gestire e mantenere la com- postiera con la diligenza e la cura del “buon padre di famiglia”.
10. Il comodatario si impegna a restituire la compostiera, qualora venga accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa da parte dell’assegnatario stesso.
11. Il comodatario si impegna a comunicare nel più breve tempo possibile eventuali cause che pos- sano successivamente impedire l’uso della compostiera.
12. È espressamente vietato al comodatario, pena la revoca dell’affidamento:
- servirsi del bene per un uso diverso da quello determinato dalle parti, vale a dire per “raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti prodotti dal comodatario”;
- asportare gli adesivi apposti dal comodante;
- applicare qualsiasi nuovo adesivo e apporre scritte sul bene;
- modificare il bene in qualsiasi delle sue parti.
13. Il silenzio o l’acquiescenza del comodante rispetto al mancato rispetto dei divieti di cui al prece- dente art.12, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario, il quale rimane comunque impegnato a riconsegna- re il bene nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d’uso. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo del bene restituito dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sot- toscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.
I costi per il ripristino del bene sono a carico del comandatario.
La violazione dei divieti di cui sopra, segnalata per iscritto e per mancato adeguamento da parte del comandatario, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del comodante di richiedere l’immediato rilascio del bene, oltre al risarcimento del danno.
14. Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o da parte dei fruitori del bene e lo solleva da ogni responsabilità nei con- fronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dal bene in oggetto.
15. È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene, previo congruo preavviso scritto.
16. Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del con- tratto, sono valide ed efficaci tra le parti.
17. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
18. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
19. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Termini Imerese.
Si allega:
- Verbale di consegna del bene sottoscritto dalle parti.
- Ricevuta del versamento della cauzione provvisoria di e 20,00, che sarà restituita immediatamente dopo la prima ispezione, di cui al punto 15.
IL COMODANTE IL COMODATARIO