CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA FORNITE DA ALCA TECHNOLOGY s.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA FORNITE DA ALCA TECHNOLOGY s.r.l.
(Per UE-Svizzera e Regno Unito)
Scopo
Scopo del presente documento è di definire le Condizioni Generali di Garanzia e Assistenza (di seguito “Condizioni”) che Alca Technology SrL fornirà per tutte le proprie forniture, salvo diversamente specificato nel contratto stipulato col Cliente, come definito di seguito.
Contratto
Per contratto con il Cliente si intende l’Ordine ricevuto dal Cliente, elaborato sulla base di una regolare offerta inviata da Alca Technology, debitamente confermato per iscritto da Alca Technology .
Le suddette condizioni si applicano, in mancanza di indicazioni diverse accettate da entrambe le parti, a tutte le forniture tra:
Alca Technology s.r.l., p.iva 02793000247, corrente in Xxx Xxxx xx Xxxxx, 000 – 00000, Xxxxx (XX), Xxxxxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, di seguito denominata il "Venditore" o “Alca Technology”;
e
il Cliente, di seguito denominato “Acquirente”
Premesso che
- Alca Technology è una società di comprovata esperienza nella progettazione e realizzazione di camere ed impianti operanti in vuoto utilizzati per la deposizione di films sottili nel settore industriale, nell'industria dell'oftalmica, dell'ottica di precisione e nel campo dei rivestimenti funzionali ed estetici (di seguito gli “Impianti”);
- L’Acquirente è interessato ad acquistare dal Venditore gli impianti di cui sopra, meglio descritti nei singoli ordini e conferme d’ordine, ai termini e condizioni di seguito specificati.
1) Oggetto del Contratto
1.2. I contratti di compravendita dei prodotti Forniti saranno definiti nei singoli ordini e relative conferme d’ordine controfirmate dal Fornitore.
1.3. Il Venditore si impegna a fornire all’Acquirente, senza oneri per quest’ultimo, la documentazione relativa all’Impianto identificata nella conferma d’ordine. Tale documentazione dovrà essere fornita all’Acquirente esclusivamente in lingua italiana e/o in lingua inglese.
2) Attività di progettazione
2.1 La progettazione dell’Impianto è affidata ad Alca Technology, sulla base delle Specifiche tecniche stabilite nell’offerta inviata al Cliente.
2.2 L’Acquirente dichiara sin d’ora di essere a conoscenza e di autorizzare il Venditore a servirsi del supporto ed assistenza di uno Studio esterno di propria fiducia, le cui competenze sono, comunque, ricomprese nel prezzo dell’Impianto.
2.3 Alca Technology svilupperà la progettazione sulla base dei dati tecnici e delle informazioni fornite dall’Acquirente, per cui ogni difetto o non conformità derivante da errori, da imprecisioni od omissioni di dati ed informazioni trasmessi dall’Acquirente, non potrà in alcun modo essere oggetto di contestazione in capo ad Alca Technology.
2.4 In particolare, l’Acquirente esonera Alca Technology da qualsiasi responsabilità concernente l’incorporazione o l’interconnessione dell’Impianto su una linea o su di un macchinario preesistente o circa le conseguenze derivanti dall’inidoneità della struttura, delle caratteristiche e delle reti degli immobili dove l’impianto sarà posizionato.
2.5 In ogni caso, tutti i progetti ed i disegni realizzati da Xxxx Technology vengono sottoposti all’approvazione dell’Acquirente. Con l’accettazione dei progetti e dei disegni, l’Acquirente esonera il Venditore da ogni responsabilità per qualsivoglia errore progettuale, di calcolo o di disegno.
2.6 Il progetto realizzato da Xxxx Technology, così come il know how e le conoscenze tecniche necessarie alla realizzazione dell’impianto sono di proprietà di Alca Technology che ne conserva ogni diritto di brevettazione e di sfruttamento economico. Tutti gli stampati e gli altri documenti (listini prezzi, cataloghi od altri documenti similari, anche su supporto informatico e digitale) relativi agli Impianti sono di proprietà esclusiva del Venditore. Ne viene vietata la loro riproduzione, anche solo parziale, se non preventivamente autorizzata da Alca Technology.
2.7 Il Venditore diffida l’uso non autorizzato del proprio marchio, e/o di altri marchi riportati
sui Impianti o collegati agli Impianti forniti/venduti, e/o denominazioni e segni distintivi, nonché dei disegni relativi ai propri Impianti.
3) Termini di consegna e di adempimento
3.1 Il programma contenente le date di consegna previste per l’adempimento delle Parti alle obbligazioni principali sono quelle indicate nella conferma d’ordine inviata all’Acquirente da Alca Technology.
3.2 Il Venditore effettuerà ogni ragionevole sforzo per effettuare la consegna entro i termini specificati nel Cronoprogramma ma le Parti convengono che i termini di consegna non potranno intendersi come essenziali e non potrà sorgere alcuna responsabilità in capo al Venditore se, nonostante gli sforzi di quest’ultimo, si verifichi un ritardo nella consegna, fermo l’obbligo per il Venditore di informarne l’Acquirente.
4) Prezzi di Acquisto
4.1 Il prezzo di acquisto per la fornitura dell’Impianto è indicato nella conferma d’ordine.
4.2 L’Acquirente accetta sin d’ora che i prezzi concordati possano variare in aumento, per mutamenti di costo della materia prima, nella misura massima del 10% del valore dei materiali grezzi impiegati, senza che tale variazione incida sulla validità del presente contratto.
5) Termini di pagamento ed entrata in vigore
5.1 I termini di pagamento del prezzo d’acquisto saranno indicati nella conferma d’ordine ed i pagamenti dovranno essere effettuati dall’Acquirente al Venditore nella valuta indicata in fattura, sul conto corrente bancario ivi indicato dal Venditore. Resta inteso che il pagamento si intenderà effettuato a favore del Venditore unicamente al momento in cui la relativa somma sia stata incondizionatamente accreditata su tale conto corrente bancario secondo le scadenze previste nella conferma d’ordine.
5.2 Il ritardo nel pagamento degli importi dovuti, titola il Venditore ad interrompere qualsiasi fornitura pendente con l’Acquirente, derivante dal presente o da altri contratti.
5.3 Il Venditore dichiara che ogni eventuale variazione delle coordinate bancarie indicate in fattura sarà comunicata via PEC e confermata telefonicamente. Qualsiasi pagamento effettuato a coordinate bancarie diverse, in qualsiasi modo ricevute dall’Acquirente, non libererà quest’ultimo dall’obbligo di pagamento del prezzo.
5.4 Il presente Contratto entrerà in vigore al momento della conferma d’ordine da parte del
Venditore, a meno che non sia previsto un acconto, in tal caso il contratto sarà efficace dalla data di saldo di tale importo.
6) Proprietà dell’impianto e del software
6.1 Fatta salva ogni diversa previsione di legge, la proprietà dell’impianto passerà all’Acquirente solo a seguito del pagamento integrale del prezzo d’acquisto. Fino al momento in cui la proprietà dell’Impianto non sia passata all’Acquirente ai sensi del presente articolo, l’Impianto sarà tenuto etichettato come proprietà del Venditore. Fino al saldo del prezzo l’Acquirente si impegna a:i) non dare in garanzia o ii) non disporre in alcun modo dell’Impianto soggetto alla riserva di proprietà del Venditore.
6.2 Nel caso di inadempimento dell’Acquirente, il Venditore avrà facoltà, senza necessità di alcuna formalità, ivi compresa la contestazione all’Acquirente dell’inadempimento, di riprendere possesso dell’intero Impianto in relazione al quale la proprietà non è passata all’Acquirente, dovunque tale Impianto si possa trovare. In aggiunta a ciò, il Venditore si riserva il diritto di far valere ogni altro rimedio giudiziale disponibile in relazione ai danni subiti.
6.3 Il software installato sugli Impianti resta di proprietà del Venditore che ne concede all’Acquirente una licenza d’uso limitata esclusivamente all’utilizzo dell’Impianto, con espresso divieto di sublicenza o riproduzione o cessione a soggetti terzi.
7) Ispezioni, collaudo
7.1 Un collaudo di accettazione sarà effettuato presso gli stabilimenti del Venditore/ Acquirente prima che l’Impianto venga consegnato all’Acquirente o, se previsto dal Contratto, dopo l’installazione dell’Impianto presso la sede dell’Acquirente e di tale collaudo verrà redatto un verbale, in contraddittorio tra le Parti.
7.2 Se il collaudo è fatto presso la sede del venditore Il Venditore dovrà dare all’Acquirente comunicazione scritta almeno 7 giorni prima della data in cui l’impianto sarà pronto per il collaudo. Qualora l’Acquirente non partecipi al Collaudo, questo verrà svolto in sua assenza dal personale del Venditore.
Se il collaudo è fatto presso la sede dell’acquirente Entro e non oltre 10 giorni dalla consegna o installazione dell’Impianto presso la sede dell’Acquirente, dovrà svolgersi a cura di questi un collaudo in contraddittorio con il Venditore. Qualora l’Acquirente non provveda nel predetto termine ad effettuare il collaudo, l’Impianto si intenderà accettato, conforme alle Specifiche tecniche ed esente da vizi apparenti.
7.3 Qualora dal Xxxxxxxx emerga che l’Impianto non è conforme al presente contratto, il Venditore provvederà a rendere l’Impianto conforme e fisserà un nuovo collaudo. Non appena l’Impianto avrà superato il test, sarà emesso un verbale che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
7.4 Con la sottoscrizione del verbale di collaudo l’Impianto viene accettato come conforme alle Specifiche tecniche e dichiarato esente da vizi apparenti.
8) Garanzia prodotti. Contestazioni
8.1 Il Venditore garantisce all’Acquirente che i) fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 7, la proprietà dell’Impianto passerà all’Acquirente, libera da pegno e/o qualsivoglia altra iscrizione pregiudiziale e che (ii) per un periodo di 24 mesi dalla data di redazione del verbale di collaudo positivo, l’impianto sarà esente da difetti occulti di materiali e produzione. Ogni difetto occulto di fabbricazione che dovesse sorgere durante tale periodo di garanzia sarà corretto dal Venditore con oneri a carico di quest’ultimo ai termini della presente garanzia post vendita, nei termini descritti al presente articolo.
8.2 Con riferimento ai componenti saldati costituiti da camere a vuoto, recipienti a pressione o altri manufatti lavorati di macchina destinati ad essere integrati su impianti a cura del cliente, la garanzia convenzionale è di anni 2 (due) per la rottura delle saldature che possono aver causato perdite di vuoto. Si precisa sin d’ora che non sono imputabili a difetti di saldatura l’utilizzo di componenti forniti in un ambiente corrosivo non adatto al materiale utilizzato e l’utilizzo dei componenti in condizioni di fatica non valutabili in fase di progettazione.
8.3 Eventuali contestazioni non comporteranno la risoluzione del singolo ordine, bensì, a discrezione del Venditore, la riparazione o sostituzione, a propria insindacabile discrezione, di ogni parte difettosa coperta dalla garanzia post vendita. Il Venditore avrà la facoltà di scegliere tra la consegna di parti di ricambio, la riparazione presso i locali dell’Acquirente o la riparazione presso la propria officina. Qualora i materiali utilizzati dal Venditore nella fabbricazione dell’Impianto siano stati prodotti da terzi e gli stessi materiali siano oggetto di garanzia da parte di tali terzi produttori, il Venditore concederà all’Acquirente le stesse garanzie concesse al Venditore da tali terzi produttori in luogo della garanzia post vendita del Venditore.
8.4 Il Venditore esaminerà la parte per determinare se sia difettosa o meno e se la responsabilità del difetto sia in capo al Venditore; in ogni caso i costi di trasporto per
consegna o riconsegna o di trasferta del personale, qualora la riparazione debba essere svolta presso la sede dell’Acquirente, saranno in capo a quest’ultimo.
8.5 In relazione alle parti sostituite dal Venditore in base alla garanzia (ed unicamente in relazione a tali parti) inizierà a decorrere un nuovo periodo di garanzia che sarà effettivo per i dodici mesi successivi alla consegna di ciascuna nuova parte. Nel caso in cui il Venditore sia inadempiente ai propri obblighi di garanzia post vendita, la sola responsabilità del Venditore consisterà nel rifondere i costi di sostituzione della parte difettosa dell’impianto, senza ulteriori aggravi.
8.6 L’Acquirente prende atto e conviene che la garanzia post vendita del Venditore è espressamente limitata ai difetti di produzione e che la garanzia post vendita non si estende a difetti risultanti da altre cause, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, i difetti causati in tutto o in parte da trasporto, uso, manipolazione o manutenzione impropria dell’impianto, da ogni lavoro effettuato o ogni modifica apportata all’Impianto dall’Acquirente o da terzi, senza il previo consenso scritto del Venditore o causati dal normale uso. Inoltre, la garanzia non si estende a lavori, riparazioni o sostituzioni effettuate dall’Acquirente o da terzi, senza il previo consenso scritto del Venditore.
8.7 Ogni denuncia relativa ai difetti dell’Impianto dovrà essere contestata al Venditore per iscritto entro otto giorni dalla scoperta, pena decadenza.
8.8 Eventuali contestazioni riguardanti una singola consegna non esonerano il Cliente dall’obbligo di pagare gli importi dovuti alle scadenze previste nel presente contratto e di ritirare la restante quantità di prodotti prevista dallo specifico ordine, oppure da altri ordini distinti da quello in esame.
9) Assistenza tecnica
9.1 Su richiesta dell’Acquirente, il Venditore fornirà all’Acquirente l’assistenza tecnica in relazione all’Impianto ed al software mediante teleassistenza, al prezzo correntemente applicato dallo stesso in relazione alla tipologia di intervento richiesta, in modalità preferenziale o, se necessario, con intervento in presenza. In quest’ultimo caso, tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio ragionevolmente sostenute dal personale del Venditore per fornire assistenza tecnica ai sensi del presente articolo saranno esclusivamente a carico dell'Acquirente.
9.2 L’intervento di assistenza tecnica verrà preso in carico entro 3 giorni dalla segnalazione e la data d’intervento verrà concordato con l’acquirente.
9.3 L’Acquirente dichiara sin d’ora di essere consapevole e di accettare che le prestazioni di
assistenza tecnica software potrebbero essere prestate da una società terza incaricata dal Venditore.
10) Limitazione della responsabilità
10.1 Le dichiarazioni, garanzie e responsabilità del Venditore, sono limitate a quelle espressamente previste dal Contratto. Fatta eccezione per quanto espressamente previsto da norme imperative, il Venditore non avrà alcuna altra responsabilità in relazione all’Impianto. In nessun caso il Venditore sarà responsabile per mancato guadagno, danni indiretti, perdite dirette o indirette di ogni genere (incluse lesioni personali e danni a cose) o per ogni perdita o danno derivante da informazioni fornite dall’Acquirente al Venditore. Le Parti prendono atto del fatto e convengono che la responsabilità complessiva del Venditore derivante da e/o relativa al presente Contratto (ivi inclusa, senza limitazione, la responsabilità del Venditore per la restituzione in parte o in tutto del prezzo d’acquisto) sarà in tutti i casi, limitata al prezzo d’acquisto del singolo impianto difettoso o della singola parte difettosa sostituta.
10.2 L’impianto sarà progettato e realizzato in applicazione delle eventuali previsioni normative in vigore nel Paese del Venditore alla data di sottoscrizione del presente Contratto ed in conformità degli eventuali standards specificati dall’Acquirente. Il Venditore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia circa la conformità dell’Impianto a leggi applicabili, normative di sicurezza e/o norme tecniche vigenti nel Paese in cui l’Impianto sarà installato in via definitiva ed avviato. Spetterà esclusivamente all’Acquirente accertarsi che l’Impianto rispetti dette tali leggi e normative tecniche. L’Acquirente terrà il Venditore indenne e manlevato a fronte di ogni reclamo nei confronti del Venditore da o in relazione a ogni costo che possa derivare al Venditore da o in relazione al mancato accertamento da parte dell’Acquirente circa il fatto che l’Impianto sia conforme o meno alle leggi applicabili e alle normative di sicurezza e/o alle normative tecniche vigenti nel paese di destinazione.
10.3 In ogni caso Alca Technology non risponde di danni derivanti da errori nella progettazione fornita dall’Acquirente, sulla quale il Venditore, salvo espressa richiesta scritta, non effettuerà alcuna verifica o valutazione preliminare.
10.4 Analogamente, nel caso in cui la progettazione sia stata affidata in tutto o in parte al Venditore, questi non risponderà per danni o difetti derivanti da errori o carenze nella trasmissione di dati da parte dell’Acquirente.
11) Imposte, Tasse e Autorizzazioni
11.1 Tutte le tasse, i dazi e gli oneri sostenuti o dovuti in relazione alle consegne del Xxxxxxxxx ed ai servizi forniti ai sensi del presente contratto, o in relazione allo stesso contratto, che siano dovuti alle autorità nel Paese del Venditore saranno pagate dal Venditore. Il Venditore compirà i propri migliori sforzi per ottenere ogni autorizzazione che possa essere richiesta dalle Autorità del proprio Paese in relazione al presente Contratto.
11.2 Tutte le tasse, i dazi e gli oneri sostenuti o dovuti in relazione alle consegne del Venditore ed ai servizi forniti ai sensi del presente Contratto, dovuti ad ogni autorità al di fuori del Paese del Venditore, incluse, in via non limitativa, le autorità del paese di destinazione (ma ad esclusione di ogni imposta sul reddito derivante al Venditore dalla vendita dell’Impianto), sarà pagata dall’Acquirente. L’Acquirente avrà la responsabilità di ottenere ogni autorizzazione che possa essere richiesta dal governo del Paese di destinazione.
12) Subappalto
L’Acquirente autorizza sin d’ora Alca Technology a subappaltare del tutto o in parte l’esecuzione delle prestazioni di lavorazione, progettazione e di assistenza, derivanti dal presente contratto.
13) Cessione del contratto
13.1 L’Acquirente non potrà cedere o trasferire i diritti e/o le obbligazioni scaturenti dal presente contratto o dai singolo contratti di acquisto, senza il preventivo consenso scritto di Alca Technology.
13.2 Tale divieto è applicabile anche in relazione alla cessione o altri atti di disposizione dei crediti (mediante mandati all’incasso, cessioni in garanzia, etc.) che intendano comunque perseguire, o di fatto realizzino, anche se in via indiretta, l’effetto della cessione.
14) Forza Maggiore e Hardship
14.1 Nessuna parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell’altra per inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Contratto, ivi inclusi in via non limitativa il ritardo di consegna o la mancata consegna, causato da avvenimenti al di fuori del ragionevole controllo di detta parte inclusi, ancorché in via non limitativa, il ritardo di consegna o la mancata consegna dei materiali da parte di fornitori,
sospensioni o difficoltà nei trasporti, scioperi, serrate, controversie di lavoro di ogni tipo, incendi, incidenti, terremoti ed altri eventi naturali, insurrezioni, guerra (sia dichiarata che non dichiarata), disordini di piazza, ritardo dei vettori, misure amministrative di sequestro, embargo, leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrativa (incluse le assicurazioni credito all’esportazione di pubblica emanazione) o di qualsivoglia amministrazione statale.
14.2 Non appena possibile, dopo il verificarsi di un evento di forza maggiore e dopo che i relativi effetti sulla capacità della Parte di dare esecuzione al Contratto diventino noti alla Parte stessa, quest’ultima darà comunicazione scritta all’altra parte di tale impedimento e dei suoi effetti sulla propria capacità di dare esecuzione al Contratto. Comunicazione scritta dovrà essere fornita anche quando l’evento di Forza Maggiore viene a cessare.
14.3 La mancata effettuazione di una delle summenzionate comunicazioni scritte rende la Parte inadempiente responsabile per i danni e le perdite che avrebbero potuto altrimenti essere evitate.
14.4 Qualora l’Evento di forza maggiore continui per un periodo superiore a 12 mesi, ciascuna Parte potrà dichiarare risolto il presente Contratto con comunicazione scritta all’altra. Qualora tale opzione sia esercitata dall’Acquirente, il Venditore avrà diritto di trattenere la parte del prezzo d’acquisto già corrisposta dall’Acquirente, a titolo di parziale ristoro per le spese sostenute dal Venditore in relazione al presente Contratto.
14.5 Qualora in qualsiasi momento, durante il periodo di vigenza del presente Contratto, i) la prosecuzione dell’adempimento degli obblighi del Venditore derivanti dal presente Contratto divenga eccessivamente onerosa a causa di un evento non dipendente dal ragionevole controllo del Venditore, evento che il Venditore non era ragionevolmente tenuto a prendere in considerazione al momento della sottoscrizione del presente Contratto e, qualora ii) il Venditore non abbia potuto ragionevolmente evitare o superare tale evento o le sue conseguenze, le Parti, entro i 30 (trenta) giorni successivi all’apposita comunicazione scritta da parte del Venditore all’Acquirente, negozieranno condizioni contrattuali alternative dirette ad alleviare o mitigare gli effetti di tale eccessiva onerosità sopravvenuta. Se le Parti non sono in grado di raggiungere l’accordo in merito a tali termini contrattuali alternativi, il Venditore avrà facoltà di dar corso alla risoluzione del presente contratto e di trattenerne la parte del prezzo d’acquisto già corrisposto dall’Acquirente, a titolo di parziale ristoro per le spese sostenute dal Venditore in relazione al presente Contratto.
15) Legge applicabile
15.1 Il presente Contratto è sottoposto alla legge italiana ed, in particolare, alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili sottoscritta a Vienna l’11 aprile 1980 e dovrà essere interpretato conformemente alla legge italiana.
15.2 In caso di controversia derivante da o in relazione al presente Contratto che non possa essere risolta sulla base di quanto altrove previsto nell’ambito del presente Contratto, le Parti individuano come foro elettivo il Tribunale di Vicenza.
16) Comunicazioni
Fatta salva ogni diversa espressa disposizione del presente Contratto, tutte le comunicazioni dovute dovranno essere effettuate periscritto e dovranno essere inviate alle Parti mediante PEC o lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, agli indirizzi delle Parti summenzionati, ovvero ad ogni altro indirizzo che le Parti possano successivamente indicare mediante comunicazione scritta.
17) Informazioni Riservate
17.1 Ogni informazione comunicata da ciascuna Parte del presente contratto all’altra e relativa alla progettazione, realizzazione, sviluppo dell’Impianto, piani finanziari, previsioni ed ogni altro documento o materiale contrassegnato come Riservato o Confidenziale dovrà essere trattato da parte ricevente come informazione riservata e la Parte ricevente prenderà ogni ragionevole precauzione per assicurare che venga trattata come tale dal proprio personale. Ognuna di tali informazioni riservate dovrà essere utilizzata dalla Parte ricevente e da personale di quest’ultima solo nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l’esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto e tutti i documenti e gli essere altri materiali contenenti informazioni riservate dovranno restituiti prontamente alla Parte che li ha forniti ovvero distrutti, a scelta della Parte che li ha forniti, a fronte di apposita comunicazione scritta e, in ogni caso, alla cessazione del presente Contratto.
18) Disposizioni generali
18.1 Salvo quanto espressamente previsto, nessuna Parte potrà cedere alcun diritto o delegare alcuna obbligazione derivante dal Contratto senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.
18.2 Il Contratto costituisce l'intero accordo esistente tra le Parti in relazione all’oggetto ed annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, verbale o scritto ed ogni precedente corrispondenza intercorsa tra le Parti in relazione allo stesso oggetto.
18.3 Qualsiasi modifica alle presenti condizioni di vendita sarà valida se riportata nell’ordine dell’Acquirente e confermata per iscritto dall’Acquirente.
18.4 Nel caso in cui una o più clausole del presenti Condizioni venga/no ritenuta/e invalida/e o inapplicabile/i, ciò non pregiudicherà la validità e/o l'applicabilità delle restanti clausole del Contratto.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., parte Acquirente accetta espressamente le seguenti clausole: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15