Contratto di Assicurazione composto dalla combinazione
CF SEI COPERTO VITA & SALUTE
SET INFORMATIVO
Contratto di Assicurazione composto dalla combinazione
di coperture assicurative sulla Vita e coperture assicurative Danni
Mod.105.2019.SCVS – ED. 2024.05
Il presente Set Informativo contenente:
• Documento Informativo Precontrattuale VITA
• Documento Informativo Precontrattuale AGGIUNTIVO VITA
• Documento Informativo Precontrattuale AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
• Condizioni di Assicurazione
• Glossario
• Fac-simile del Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o della Proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente i documenti precontrattuali disponibili anche sul sito Internet della Compagnia ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
Il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce all’Assicurato una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l’eventuale sottoscrizione di un prestito o di un mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza con l’erogazione dello stesso.
Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o del prestito la copertura assicurativa rimarrà invariata e in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio.
Data di redazione del presente set informativo 05.2024
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”
CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A.
Sede Legale: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ tel. ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ fax ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇
▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
CF ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
tel. ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ fax ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇
▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ -▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇
Contratto di Assicurazione
composto dalla combinazione di coperture assicurative sulla Vita e coperture assicurative Danni
CF Sei Coperto Vita & Salute
Mod. 105.2019.SCVS Ed. 2024.05
Il presente Set Informativo contenente:
• Documento Informativo Precontrattuale VITA
• Documento Informativo Precontrattuale DANNI
• Documento Informativo Precontrattuale AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
• Condizioni di Assicurazione
• Glossario
• Modulo di Proposta
è stato realizzato seguendo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per “Contratti Semplici e Chiari”
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o della Proposta di Assicurazione.
Il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce all’Assicurato una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l’eventuale sottoscrizione di un prestito o di un mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza alla erogazione dello stesso.
Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o del prestito, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione del premio
CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A.
Capitale sociale: € 6.700.000,00 i.v. - C.F. 09623620151- P.IVA. 03801541008 - REA
CCIAA Roma n.702453 Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00096 – Società del Gruppo CF Assicurazioni S.p.A.
Iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n.042 – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CF Assicurazioni S.p.A.
CF ASSICURAZIONI S.p.A.
Capitale sociale: € 38.707.500,00 i.v. - C.F/P.IVA. 09395811004 - REA CCIAA
Roma n.1160328 – Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00158 – Autorizzazione all'esercizio delle attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 – G.U. n.195 23/08/2007 – Capogruppo del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A. Iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n.042
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo
Polizze Vita “dormienti”
Consigli per i consumatori
Le polizze vita dormienti sono polizze che, pur avendo maturato un diritto al pagamento del capitale assicurato, non sono state pagate dalle imprese di assicurazione e giacciono in attesa della prescrizione. Può trattarsi di polizze per il caso di morte dell’assicurato, delle cui esistenza i beneficiari non sono a conoscenza, o di polizze che, giunte a scadenza, non sono state riscosse dagli interessati per vari motivi.
Come previsto all’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo 10 anni (prescrizione) da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Oltre tale termine le imprese di assicurazione devono devolvere le somme al Fondo Rapporti Dormienti istituito presso la CONSAP.
Per evitare il fenomeno delle polizze dormienti è buona norma:
• se si stipula una polizza vita per la propria protezione o per quella dei propri cari, informare i propri familiari, o coloro ai quali sono destinate le somme, dell’esistenza del contratto;
• designare nominativamente i beneficiari avendo cura di indicare i relativi dati anagrafici (nome, data di nascita, codice fiscale) e tutte le informazioni utili a rintracciare i beneficiari evitando il ricorso a formulazioni generiche quali ad esempio “eredi legittimi o testamentari”, “figli nati e/o nascituri”, “coniuge o coniuge al momento del decesso”.
Capitale sociale: € 6.700.000,00 i.v. - C.F. 09623620151- P.IVA. 03801541008 REA CCIAA Roma n.702453
Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00096 – Società del Gruppo CF Assicurazioni S.p.A. - Iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n.042
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CF Assicurazioni S.p.A.
CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A.
Sede Legale: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ tel. ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ fax ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇
▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇
Inoltre, per consentire all’impresa con la quale si è stipulata la polizza di attivarsi, è necessario che vengano fornite tutte le informazioni utili a rintracciare i beneficiari in caso di decesso (indirizzo, recapito telefonico, e-mail) e che vengano aggiornati in caso di variazione. Infine, se non si vuol portare a conoscenza dei beneficiari l’esistenza della polizza, è possibile comunicare all’impresa, all’atto della sottoscrizione della polizza nell’apposito spazio indicato, i dati necessari per l’identificazione di un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui l’impresa potrà fare riferimento in caso di decesso dell’assicurato.
Assicurazione Temporanea Caso Morte e Invalidità Permanente Totale
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP VITA) CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Prodotto “CF SEI COPERTO VITA & SALUTE”
Mod.105.2019.SCVS ed. 2024.05
Il presente DIP VITA aggiornato al 24.05.2024 è l'ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti che seguono.
Che tipo di assicurazione è?
Il prodotto CF Sei Coperto Vita & Salute, sezione Vita, è una Polizza Temporanea Caso Morte e Invalidità Permanente Totale a premio unico medio finalizzata alla erogazione di una prestazione in caso di evento.
Il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce all’Assicurato una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l’eventuale sottoscrizione di un prestito o di un mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza alla erogazione dello stesso. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o del prestito, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione del premio.
In caso di decesso o di riconoscimento della Invalidità Permanente Totale dell’Assicurato, in qualsiasi momento della durata contrattuale essa avvenga, ad esclusione del periodo di carenza, l’Impresa si obbliga a corrispondere ai Beneficiari l’importo pari al capitale assicurato indicato nel Modulo di Proposta e nel successivo Certificato di Assicurazione La durata dell’assicurazione è fissa senza tacito rinnovo e può essere di 4, 8 o 10 anni, a scelta del Contraente.
Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?
prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza
Modulo di proposta e non dichiarate;
✘infortuni o malattie causati all’Assicurato da abuso di alcol e di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta
✘ malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’Assicurato al momento della sottoscrizione del
✘ infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o da sindromi o stati assimilabili, qualora il decesso avvenga entro 5 anni dalla conclusione del contratto o entro 7 anni qualora l’Assicurando rifiuti di sottoporsi all’accertamento previsto dall’Impresa
✘ partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti, invasioni, vandalismi compiuti o tentati dall’Assicurato
✘ partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi
✘ dolo del Contraente o dei Beneficiari
è escluso il decesso causato da:
Che cosa non è assicurato?
! La polizza prevede un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto per tutti i contratti stipulati senza visita medica, o con la sola sottoscrizione del Questionario sullo Stato di Salute
La carenza è il periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci, e se l’evento assicurato si verifica in tale periodo l’Impresa non corrisponde la prestazione assicurata.
! Il periodo di carenza si estende a 5 anni dalla data di perfezionamento del contratto qualora il decesso o l’invalidità totale e permanente siano dovute alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata.
! nel caso in cui l'Assicurato abbia rifiutato di sottoporsi agli esami clinici richiesti dall’Impresa e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, il periodo di carenza sopra indicato viene esteso a 7 anni
Ci sono limiti alla copertura?
✓La garanzia rischio Morte ed invalidità permanente totale è coperta senza la previsione di limiti territoriali.
Dove vale la copertura?
Che obblighi ho? | ||
- Dichiarare al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e degli eventuali Questionari le informazioni inerenti allo stato di salute che devono corrispondere a verità ed esattezza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nullità; - Dichiarare e comunicare alla Compagnia l’eventuale aggravamento e/o diminuzione del rischio verificatosi in corso di validità contrattuale; - In caso di decesso dell’Assicurato dovranno essere presentati all’Impresa i seguenti documenti a cura del Contraente e dei Beneficiari: • certificato di morte dell’Assicurato in carta semplice; • relazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la causa del decesso e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso, su modulo rilasciato dall’Impresa; • se vi è stato ricovero in ospedale o Istituto di Cura, copia integrale di eventuali cartelle cliniche relative al primo ricovero e ai successivi ricoveri subiti dall’Assicurato in relazione alla patologia che ha causato il decesso; • in caso di morte violenta (infortunio, omicidio, suicidio, ecc.), copia del verbale delle Forze dell’Ordine o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità Competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso; • copia dell’eventuale referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche; • copia autentica del testamento o, nell’ipotesi in cui questo non sia stato redatto, dichiarazione sostitutiva dell’atto notorietà dalla quale risulti se l’Assicurato abbia o meno eredi legittimi; • nel caso di designazione beneficiaria agli eredi legittimi, tra i quali vi sia la vedova dell’Assicurato, una dichiarazione, sottoscritta dal medico curante, la quale attesti che la vedova non si trovi in stato di gravidanza; • in caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell’indennizzo da parte del Tutore; • copia del documento d’identità, del codice fiscale del/dei beneficiario/i; • evidenza delle coordinate bancarie del conto corrente bancario da accreditare per ciascun beneficiario; | ||
Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata, all’ammontare del capitale assicurato, all’età dell’Assicurato nonché al suo stato di salute e alle attività svolte. Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio unico, corrisposto in via anticipata per l’intera durata contrattuale.
In mancanza del pagamento del premio la garanzia non ha effetto.
Il prodotto non prevede meccanismi di adeguamento automatico del premio.
MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI: assegni, bonifici. Non è consentito il pagamento in contanti
Quando e come devo pagare?
Il contratto prevede durate contrattuali a scelta del Contraente di anni 4, anni 8 o anni 10, senza tacito rinnovo.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato nel Certificato di Assicurazione, se il premio è stato pagato, se il versamento del premio viene effettuato dopo tale data, le garanzie diventano operanti dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. L’Assicurazione cessa alla scadenza prevista in polizza in base alla durata contrattuale. Decorsi due mesi dalla data di decorrenza indicata nel Certificato di Assicurazione senza che venga effettuato il versamento del premio previsto, la polizza
non avrà effetto.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
REVOCA DELLA PROPOSTA: La proposta contrattuale può essere revocata nel periodo antecedente la conclusione del contratto mediante l’invio all’indirizzo della Compagnia di una raccomandata con avviso di ricevimento. Successivamente la Compagnia rimborserà al Contraente l’eventuale premio corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca.
RECESSO: Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto inviando una raccomandata con avviso di ricevimento alla Compagnia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Compagnia ha l’obbligo di rimborsare il premio eventualmente corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e della quota parte di premio relativa al periodo nel quale il contratto ha avuto effetto. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: Il contratto non prevede la possibilità di risoluzione.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Il presente prodotto non prevede valori di riduzione né di riscatto e in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e i premi pagati resteranno acquisiti dalla Compagnia.
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐SI ☒ NO
Assicurazione SEI COPERTO VITA E SALUTE
Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP DANNI)
Compagnia: CF ASSICURAZIONI S.P.A.
Prodotto "CF SEI COPERTO VITA E SALUTE" mod. 105.2019.SCVS Ed.2024.05
Il presente DIP DANNI aggiornato al 24.05.2024 è l'ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti che seguono
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE E’?
Il prodotto CF SEI COPERTO Vita & Salute è una Polizza Multirischio che offre la copertura per malattie gravi finalizzata ad indennizzare l’assicurato.
Il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce all’Assicurato una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l’eventuale sottoscrizione di un prestito o di un mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza alla erogazione dello stesso. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o del prestito, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione del premio.
Il Contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:
✓ Critical Illness (Malattie Gravi).
l’Impresa eroga una somma forfettaria pari a €.5.000 se durante il periodo di efficacia della garanzia viene diagnosticata all’Assicurato una delle seguenti malattie: CANCRO, INFARTO o ICTUS.
Che cosa è assicurato?
Relativamente alle patologie assicurate sono escluse:
Cancro:
X “Carcinoma in situ”, o tumore “in situ”, displasia e tutte le forme pre-maligne;
X Tumore della prostata, salvo che non sia progredita almeno alla categoria T2N0M0 della classificazione TNM ;
X Qualsiasi tumore cutaneo primario diverso dal melanoma maligno che si sia diffuso oltre l’epidermide;
X Carcinoma papillare della ghiandola tiroide confinato all’organo.
Infarto:
X segni e sintomi cardiaci acuti che indicano un attacco di cuore
X nuove alterazioni elettrocardiografiche seriali, in concomitanza con uno dei seguenti parametri: sopra livellamento o sotto livellamento del tratto ST, inversione dell’onda T, onde Q patologiche o blocco di branca sinistra. Ictus:
X comparsa di nuovi sintomi neurologici compatibili con un ictus
X insorgenza di nuovi deficit neurologici obiettivabili all’esame clinico che persistono in modo continuativo per almeno 60 giorni dopo la diagnosi di ictus
X nuovi riscontri alla TAC o RMI, se eseguiti, compatibili con la diagnosi clinica
Che cosa non è assicurato?
! limite d’indennizzo pari a 5.000 euro forfettaria
! carenza di 90 giorni
Ci sono limiti di copertura?
✓ La Garanzia vale in tutto il mondo.
Dove vale la copertura?
• Dichiarare al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e degli eventuali Questionari le informazioni inerenti allo stato di salute che devono corrispondere a verità ed esattezza ed eventuali attività professionali.
• Dichiarare e comunicare alla Compagnia l’eventuale aggravamento e/o diminuzione del rischio verificatosi in corso di validità contrattuale.
• Dichiarare eventuali attività professionali pericolose riportate
Che obblighi ho?
Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata, all’ammontare del capitale assicurato, all’età dell’Assicurato nonché al suo stato di salute e alle attività svolte. Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del
p agamento di un premio unico, corrisposto in via anticipata per l’intera durata contrattuale. In mancanza del pagamento del premio la garanzia non ha effetto.
Il prodotto non prevede meccanismi di adeguamento automatico del premio.
MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI: assegni, bonifici. Non è consentito il pagamento in contanti
Quando e come devo pagare?
Il contratto ha una durata pluriennale scelta dal Contraente per la durata di 4, 8 o 10 anni.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di decorrenza indicato nel Certificato di Assicurazione, se il premio è stato pagato, se il versamento del premio viene effettuato dopo tale data, le garanzie diventano operanti dalle ore 24,00 del giorn o del pagamento. L’Assicurazione cessa alla scadenza prevista in polizza in base alla durata contrattuale.
Decorsi due mesi dalla data di decorrenza indicata nel certificato di Polizza senza che venga effettuato il versamento del premio previsto, la polizza non avrà effetto.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La Proposta contrattuale può essere revocata nel periodo antecedente alla conclusione della polizza mediante l’invio di comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC)
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione della polizza inviando una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Il Contraente ha diritto di recedere trascorso il quinquennio, ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso di 60 giorni, senza oneri aggiuntivi e con rimborso del premio netto pagato e non fruito se corrisposto in unica soluzione.
Per tutti i casi di recesso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione verrà rimborsato il premio corrisposto al netto delle Spese di Emissione effettivamente sostenute sul premio pagato al momento della sottoscrizione e indicate nel Modulo di Propos ta, e della quota parte di premio relativa al periodo nel quale le garanzie hanno avuto effetto.
Relativamente alla durata prevista di quattro anni non sarà possibile esercitare il diritto di recesso, fermo comunque lo sconto applicato.
Questa Tipologia di Contratto non necessita di disdetta avendo durata pluriennale, senza tacito rinnovo, di 4, 8 o 10 anni e pagamento del premio in unica soluzione anticipata per l’intera durata della polizza.
Il contratto non prevede la possibilità di sospensione del pagamento dei premi in quanto il premio viene versato in unica sol uzione e in via anticipata.
Come posso disdire la polizza?
Assicurazione Vita e ▇▇▇▇▇ SEI COPERTO VITA E SALUTE
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo multirischi
Compagnia: CF COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. Prodotto “CF SEI COPERTO VITA E SALUTE”
mod. 105.2019.SCVS Ed.2024.05
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni, per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto
CF Assicurazioni S.p.A. - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇▇, tel. ▇▇.▇▇.▇▇.▇▇.▇▇ fax ▇▇.▇▇.▇▇.▇▇.▇▇; sito: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ – e-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇.
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇▇, tel. ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ fax ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇; sito: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ – e-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇
Le coperture assicurative danni sono garantite da CF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇▇, tel. ▇▇.▇▇.▇▇.▇▇.▇▇ fax ▇▇.▇▇.▇▇.▇▇.▇▇ sito: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ –
e-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Capitale sociale 38.707.500 di Euro i. v., - C.F./P. IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione con il numero n.1.00158. Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n.
195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.
Le coperture assicurative Vita sono garantite da CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇▇, tel. ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ fax ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇, sito: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ – e-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ - Capitale sociale 6.700.000,00 di Euro i.v. - P.IVA n. 03801541008 Cod. F. 09623620151 REA CCIAA Roma n. 702453 Iscrizione Albo
Imprese di Assicurazione n.1.00096. Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 15/02/1991 (G.U: n.47 del 25/02/1991).
Società del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.
Informazioni sulla situazione patrimoniale delle Imprese:
CF Assicurazioni S.p.A. L’ammontare del patrimonio netto al 31 dicembre 2023 è pari a euro 31.929.593, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 38.707.500 mentre la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato d’esercizio, è pari a euro -8.154.320.
•
•
•
•
Requisito patrimoniale di solvibilità: euro 21.209.623; Requisito patrimoniale minimo: euro 8.538.315;
Fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità: euro 24.523.932;
L’indice di solvibilità è pari al 112,66% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei Fondi Propri Ammissibili (Eligible Own Fund) e l’ammontare del Requisito di Solvibilità (SCR) richiesto dalla normativa vigente.
I dati sono relativi all’ultimo Bilancio approvato e sono disponibili sul sito all’interno della Relazione Unica relativa alla solvibilità̀ e alla condizione finanziaria 2023 del Gruppo CF Assicurazioni.
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. L’ammontare del patrimonio netto al 31 dicembre 2023 è pari a euro 8.262.829 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 6.700.000 mentre la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato d’esercizio, è pari a euro 1.562.829.
• Requisito patrimoniale di solvibilità: euro 6.273.726;
• Requisito patrimoniale minimo: euro 4.000.000;
• Fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità: euro 10.434.714;
• L’indice di solvibilità è pari al 166,32% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei Fondi Propri Ammissibili (Eligible Own Fund) e l’ammontare del Requisito di Solvibilità (SCR) richiesto dalla normativa vigente.
I dati sono relativi all’ultimo Bilancio approvato e sono disponibili sul sito all’interno della Relazione Unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria 2023 del Gruppo CF Assicurazioni.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |||
Oltre alle informazioni fornite nei DIP Vita e ▇▇▇▇▇, la seguente tabella riporta le somme assicurabili previste dal prodotto: | |||
Somma Assicurata Coperture sulla vita Temporanea Caso Morte e di Invalidità Totale e Permanente | Somma assicurata copertura “Malattie Gravi” (Critical Illness) | ||
€ 25.000 | € 5.000 | ||
€ 50.000 | |||
€ 75.000 | |||
€ 100.000 | |||
€ 125.000 | |||
€ 150.000 | |||
€ 175.000 | |||
€ 200.000 | |||
Informazioni aggiuntive rispetto al DIP vita
X partecipazione attiva dell'Assicurato a operazioni militari o partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che quest’ultima non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere ugualmente prestata su richiesta, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
X incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
X suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza del contratto;
X pratica di sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere (paracadutismo, deltaplano, parapendio, ULM, elicottero, aliante, ecc.); alpinismo, scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, escursioni alpine superiori a 3.000 m, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci alpinismo, bob, guidoslitta; speleologia; caccia grossa, safari; equitazione (competizioni equestri); skeleton; rafting; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (a più di 60 miglia dalla costa); competizioni ciclistiche; canoa, kayak; pugilato e lotta; atletica pesante; sport a livello professionale;
X guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
X trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche
Ramo danni: non vi sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP danni
Che cosa NON è assicurato?
Ramo Vita: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: In caso di decesso dell’Assicurato, qualora il Contraente abbia scelto in modo specifico il/i beneficiario/i avendone indicato nome, cognome, data di nascita e codice fiscale, al fine della liquidazione della prestazione, dovrà essere trasmessa all’indirizzo più avanti indicato, la DENUNCIA DI SINISTRO MORTE redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇) cui dovranno essere allegati unicamente i seguenti documenti: • certificato di decesso dell’Assicurato in carta semplice; • copia del documento d’identità, del codice fiscale del/dei beneficiario/i; • evidenza delle coordinate bancarie del conto corrente bancario da accreditare per ciascun Beneficiario relazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la causa del decesso e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso, su modulo rilasciato dall’Impresa Vita; |
• se vi è stato ricovero in ospedale o Istituto di Cura, copia integrale di eventuali cartelle cliniche relative al primo ricovero e ai successivi ricoveri subiti dall’Assicurato in relazione alla patologia che ha causato il decesso; • in caso di morte violenta (infortunio, omicidio, suicidio, ecc.), copia del verbale delle Forze dell’Ordine o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità Competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso; • copia dell’eventuale referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche; • in caso di designazione degli eredi quali beneficiari, copia autentica del testamento o, nell’ipotesi in cui questo non sia stato redatto, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti se l’Assicurato abbia o meno eredi legittimi; • in caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ alla riscossione dell’indennizzo da parte del Tutore. In caso di Invalidità Totale e Permanente dovrà essere trasmessa la seguente documentazione: copia del documento di identità o altro documento dell’Assicurato anche per attestazione della data di nascita; • evidenza delle coordinate bancarie del conto corrente bancario da accreditare; • relazione medica sulle cause dell’Invalidità Totale e Permanente redatta su apposito modulo fornito dall’Impresa; • certificazione di invalidità rilasciata dall’INPS o altro organo preposto; • documentazione presentata unitamente alla domanda di invalidità (originali cartelle cliniche, accertamenti diagnostici, valutazioni funzionali, ecc.); • conferma di cessazione del rapporto di lavoro; • ulteriore documentazione ritenuta necessaria dall’Impresa che sia stata richiesta formalmente all’Assicurato. In caso di Critical illness, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione: - copia del documento di identità dell’Assicurato; - evidenza delle coordinate bancarie del conto corrente bancario da accreditare; - copia conforme della cartella clinica; - diagnosi del medico specialista comprovante la patologia assicurata; - in caso di cancro è necessario produrre la prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anatomopatologo; - in caso di ictus è necessario produrre documentazione (tecniche ad immagini) comprovante la diagnosi a conferma di un ictus avvenuto successivamente all’inizio della validità della garanzia; - in caso di infarto è necessario produrre documentazione atta a comprovare la diagnosi certa di un infarto miocardico acuto avvenuto successivamente all’inizio della validità della garanzia. La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail all’indirizzo: | |
Prescrizione: se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione Danni, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonde per le garanzie danni. I diritti derivanti dal contratto d’assicurazione Vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda relativamente alla garanzia Vita. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al Fondo Rapporti Dormienti istituito presso la CONSAP. | |
Liquidazione della prestazione: L’Imprese Vita e Danni, in caso di Sinistro, riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta tutta la documentazione prevista, provvederanno, entro i successivi 30 giorni al pagamento dell’Indennizzo. | |
Gestione da parte di altre Imprese: non prevista | |
Assistenza diretta/In Convenzione: non prevista | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I premi sono comprensivi di imposte relativamente alla componente Danni, mentre non è prevista imposta relativamente alle garanzie Vita. |
Rimborso | Non sono previsti rimborsi di premio in corso di validità del contratto. Se non per i casi di recesso previsti ed illustrati nei Dip Vita e ▇▇▇▇▇ |
Sconti | Il contratto è soggetto a sconti pari al 3% annuo relativamente alle garanzie danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nei DIP Danni e Vita. |
Sospensione | Non sono previste sospensioni di garanzie in corso di validità del contratto |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nei DIP Danni e Vita. |
Recesso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nei DIP Danni e Vita. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nei DIP Danni e Vita. |
Alle persone che con una unica polizza vogliono garantirsi contro eventi Vita e ▇▇▇▇▇ che potrebbero intaccare il proprio stato patrimoniale come riduzione di capacità di produzione del reddito.
A chi è rivolto questo prodotto?
Per i rami vita:
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ sul premio: sono previsti caricamenti percentuali pari al 66,00% di acquisto e 10% di gestione sul premio unico anticipato, compresi nel premio unico pagato mentre non sono previste spese di emissione.
costi per riscatto: non sono previsti costi per riscatto
costi per l’erogazione della rendita: non sono previsti costi per l’erogazione di rendita costi per l’esercizio delle opzioni: non sono previsti costi per l’erogazione di rendita
Per i rami danni:
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ sul premio: I premi, previsti dalle tariffe del prodotto che sono comprensive di tasse pari al 2,5% e spese di emissioni pari al 6% dei premi netti.
Costi di Intermediazione: In media gli intermediari ricevono una commissione del 60% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI ☒NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Il contratto non prevede valori di riduzione né di riscatto e in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e i premi pagati resteranno acquisiti dalla Compagnia. |
Richiesta di informazioni | Non previste. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Ufficio reclami di CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. all’indirizzo in ▇▇▇▇ – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ – ▇▇▇▇▇ o tramite e-mail alla seguente casella di posta elettronica: I reclami dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇, pec: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ info su: ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione: | Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa alla Polizza e ai rispettivi Certificati di Assicurazione sia obbligatoria, essa è deferita all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede del predetto organismo più vicina al luogo del Foro competente per l'azione giudiziaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi delle controversie | In caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇- retail/finnet/indexen.htm In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | I premi pagati sulle Assicurazioni sulla Vita non sono attualmente soggetti ad alcuna imposta. Eventuali oneri fiscali che dovessero in futuro essere applicati per legge al presente Contratto saranno a carico del Contraente. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
Contratto di Assicurazione
composto dalla combinazione di coperture assicurative sulla Vita e coperture assicurative Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI
CF SEI COPERTO VITA & SALUTE
Il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce all’Assicurato una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l’eventuale sottoscrizione di un prestito o di un mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza alla erogazione dello stesso.
Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o del prestito, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione del premio.
Il presente documento è aggiornato al 15.06.2023 ed è stato realizzato seguendo le linee guida del tavolo tecnico ANIA- Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per “Contratti Semplici e Chiari”
INDICE
PARTE I
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Struttura e composizione del Prodotto Pag. 4
Art. 2 – Requisiti generali di assicurabilità ....................................................................... Pag. 4
Art. 3 – Valutazione del rischio .......................................................................................... Pag. 5
Art. 4 –Struttura, conclusione del contratto e decorrenza delle coperture
assicurative ......................................................................................................................... Pag. 6
Art. 5 – Durata assicurativa ................................................................................................ Pag. 6
Art. 6 – Premio Assicurativo .............................................................................................. Pag. 6
Art. 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato .................................................. Pag. 6
Art. 8 – Revoca della proposta ........................................................................................... Pag. 7
Art. 9 – Diritto di recesso ................................................................................................... Pag. 7
Art. 10 – Aggravamento del rischio in corso di validità contrattuale (Art. 1926 del
Codice Civile) ...................................................................................................................... Pag. 8
Art. 11 – Reclami ................................................................................................................. Pag. 8
Art. 12 – Prescrizione .......................................................................................................... Pag. 9
Art. 13 – Controversie – Arbitrato ...................................................................................... Pag. 10
Art. 14 – Altre assicurazioni ............................................................................................... Pag. 10
Art. 15 – Cessione – Pegno – Vincolo ............................................................................... Pag. 10
Art. 16 – Forma delle comunicazioni ................................................................................. Pag. 10
Art. 17 – Foro competente .................................................................................................. Pag. 11
Art. 18 – Lingua ................................................................................................................... Pag. 11
Art. 19 – Rinvio alle norme di legge .................................................................................. Pag. 11
PARTE II
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VITA
Art. 20 – Oggetto dell’assicurazione ................................................................................ Pag. 11
Art. 21 – Esclusioni ............................................................................................................ Pag. 12
Art. 22 – Carenza ................................................................................................................ Pag. 13
Art. 23 – Beneficiari ............................................................................................................ Pag. 14
Art. 24 – Denuncia del sinistro ed obblighi relativi Art. 25 – Riscatto, riduzione,
prestito ................................................................................................................................ Pag. 15
Art. 25 - ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, prestito................................................................................. Pag. 16
PARTE III
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DANNI
Art. 26 – Critical illness (Malattie Gravi) Pag. 17
Art. 27 – Carenza ............................................................................................................... Pag. 18
Art. 28 – Denuncia del sinistro e obblighi relativi .......................................................... Pag. 18
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI
CF SEI COPERTO VITA & SALUTE
Il presente documento è aggiornato al 15.06.2023
PARTE I
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Struttura e composizione del Prodotto
Le presenti Condizioni di Assicurazione afferiscono e disciplinano il prodotto assicurativo denominato CF Sei Coperto Vita & Salute (di seguito: Prodotto), costituito da una combinazione di coperture, non acquistabili separatamente, finalizzate a tutelare la capacità di far fronte agli impegni economici, in caso di imprevisti legati alla salute ed all’attività lavorativa.
Tale Prodotto consente, a fronte del versamento di un premio unico di fruire della combinazione di garanzie vita e danni di seguito descritte per la durata di quattro, otto o dieci anni:
I. coperture assicurative sulla vita Temporanea Caso Morte con garanzia di Invalidità Totale e Permanente;
II. copertura assicurativa danni (▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇) prestata a fronte dell’insorgenza di “malattie gravi” (Critical Illness)
I capitali assicurati possono essere:
Somma Assicurata Coperture sulla vita Temporanea Caso Morte e di Invalidità Totale e Permanente | Somma assicurata copertura “Malattie Gravi” (Critical Illness) |
€ 25.000 | € 5.000 |
€ 50.000 | |
€ 75.000 | |
€ 100.000 | |
€ 125.000 | |
€ 150.000 | |
€ 175.000 | |
€ 200.000 |
Le coperture assicurative sulla vita sono offerte e garantite da CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. (di seguito anche Impresa Vita); la copertura assicurativa danni è offerta e garantita da CF Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione per il Credito e la Famiglia (di seguito anche Impresa Danni).
In virtù del collegamento esistente tra le garanzie vita e le garanzie danni comprese nel Prodotto, i diritti di recesso e di revoca esercitati nei casi previsti dalle presenti Condizioni, opera congiuntamente ed inscindibilmente su tutte le garanzie vita e danni.
Art. 2 – Requisiti generali di assicurabilità
Sono assicurabili tutte le persone fisiche di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni alla data di decorrenza del contratto, la cui età a scadenza del Prodotto non sia superiore ai 75 anni.
L’età assicurativa dell’Assicurato è calcolata in anni interi, determinata trascurando la frazione di anno inferiore o uguale a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni d’anno superiori a sei mesi.
Non sono assicurabili le persone che svolgono una delle seguenti attività professionali: militare; vigile del fuoco; guardia giurata; addetto al soccorso alpino; lavoro su tetti o impalcature ad altezza superiore a 20 m (es.: muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino); attività che implichino contatto/uso di sostanze nocive, tossiche, esplosive e/o radioattive; attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V; attività subacquee (es.: sommozzatore); attività nel sottosuolo (es.: speleologo, minatore); attività in alta montagna (es.: guida alpina); pilota o membro dell’equipaggio di aerei privati e/o elicotteri; istruttore di volo; skipper; collaudatore di autoveicoli e motocicli; pilota professionista; acrobata; domatore di belve; cascatore; magistrato operante in settore a rischio (es.: antimafia); attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es.: diplomatico, giornalista).
Su richiesta del Contraente e/o dell’Assicurato l’Impresa si riserva di valutare le attività lavorative svolte anche saltuariamente, dichiarate prima della conclusione del contratto, previa sottoscrizione di apposito questionario.
Si richiama l’attenzione sulla necessità del Contraente e dell’Assicurato di dare comunicazione entro 30 giorni all’Impresa qualora l’Assicurato inizi a svolgere una delle attività professionali o sportive escluse per consentire di valutare il nuovo stato di rischio, come previsto dal successivo art. 10 “Aggravamento di rischio in corso di validità contrattuale (Art. 1926 del Codice Civile)”.
Art. 3 – Valutazione del rischio
La sottoscrizione del contratto è subordinata alla condizione che sia accertato lo stato di salute dell’Assicurando.
Per consentire la corretta valutazione del rischio da parte delle Imprese è necessario che l’Assicurando fornisca la documentazione indicata nello schema che segue, indicata in relazione all’età dell’Assicurando stesso e al capitale da assicurare richiesto:
Capitale in Euro Età dell’Assicurando alla data di sottoscrizione Da 18 a 50 anni Da 51 a 60 anni
25.000 Euro | Questionario sullo Stato di Salute | Questionario sullo Stato di Salute |
50.000 Euro | Questionario sullo Stato di Salute | Questionario sullo Stato di Salute |
75.000 Euro | Questionario sullo Stato di Salute | Questionario sullo Stato di Salute |
100.000 Euro | Questionario sullo Stato di Salute | Questionario sullo Stato di Salute |
125.000 Euro | Questionario sullo Stato di Salute | Questionario sullo Stato di Salute |
150.000 Euro | Questionario sullo Stato di Salute | QS (Questionario Sanitario) |
175.000 Euro | QS (Questionario Sanitario) | QS (Questionario Sanitario) |
200.000 Euro | QS (Questionario Sanitario) | RVM (Rapporto Visita Medica) |
RVM: certificato compilato dal medico di base per verificare la presenza di eventuali malattie degenerative.
In relazione al capitale da garantire richiesto dall’Assicurando e alla sua età anagrafica, l’Impresa può richiedere la sola sottoscrizione del Modulo di Proposta, che contiene il Questionario sullo Stato di Salute, ovvero la presentazione di documentazione medica (Questionario sullo Stato di Salute + visita medica).
Il premio viene calcolato tenendo conto della valutazione di tale documentazione.
I costi della visita, degli accertamenti e degli eventuali approfondimenti medici richiesti sono a totale carico del Contraente/Assicurato e non vengono rimborsati dall’Impresa.
In caso di sottoscrizione della polizza, la documentazione originale viene trattenuta dall’Impresa.
Art. 4 –Struttura, conclusione del contratto e decorrenza delle coperture assicurative
La Proposta Contrattuale e il Certificato di Assicurazione del prodotto sono unici per tutte le garanzie assicurative offerte dalle Imprese di Assicurazioni CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. e CF Assicurazioni S.p.A.
Il Contratto si considera concluso ed efficace quando le Imprese consegnano il Certificato da loro firmato in segno di accettazione al Contraente persona fisica che ha sottoscritto la Proposta, avendo preso atto che lo stato di salute e l’attività svolta dall’assicurato risultanti dalla Proposta stessa siano coerenti con quanto indicato negli artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione e che il premio sia stato regolarmente corrisposto.
Art. 5 – Durata assicurativa
Il Prodotto prevede durate contrattuali a scelta del contraente di anni 4 (quattro), anni 8 (otto) o anni10 (dieci), senza tacito rinnovo.
Il Prodotto si risolve e tutte le garanzie cessano in caso di:
• aggravamento di rischio, rispetto a quanto dichiarato alla sottoscrizione, per l’esercizio da parte dell’Assicurato di attività professionali che rientrino tra le esclusioni di assicurabilità del Contratto.
• alla scadenza originaria dei quattro, ▇▇▇▇ o dieci anni previsti.
• In caso di sinistro per decesso o Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia.
Art. 6 – Premio Assicurativo
Le garanzie assicurate sono garantite previo pagamento alle Imprese di un premio unico, da parte del Contraente, in via anticipata e in un'unica soluzione. II premio lordo è comprensivo delle imposte di legge.
Il premio è calcolato sull’intera durata del contratto e determinato applicando il premio convenuto per la somma assicurata e moltiplicato per il numero delle annualità previste.
La presente polizza, relativamente ai premi delle garanzie danni, prevede l’applicazione di uno sconto di premio pari al 3% per durata pluriennale come indicato nella Proposta e nel Certificato di Assicurazione, a fronte della possibilità di esercitare il diritto di recesso a partire dal quinto anno. Si veda anche l’art. 9 “Diritto di recesso” delle presenti Condizioni di Assicurazione. Nessuno sconto è previsto per la garanzia vita.
Art. 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato rese al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e degli eventuali documenti ad esso allegati, devono essere esatte, complete e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui le Imprese, se le avessero conosciute, non avrebbero dato il proprio consenso o non Io avrebbero dato alle stesse condizioni, le stesse hanno diritto:
a) in caso di dolo o colpa grave, (Art. 1892 del Codice Civile), di:
- impugnare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto le inesattezze o la reticenza delle dichiarazioni fornite dal Contraente e dall’Assicurato;
- rifiutare il pagamento dei sinistri verificatisi prima che sia decorso il termine indicato al precedente punto;
b) nel caso non esista dolo o colpa grave, (Art. 1893 del Codice Civile) di:
- recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui sono venute a conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza
- ridurre con riferimento ai sinistri verificatisi prima della conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza o prima della scadenza del termine per la dichiarazione di recesso, le somme dovute in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in ragione della conoscenza dello stato delle cose.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato può comportare in ogni caso la rettifica del premio e delle prestazioni in base all’età reale.
Art. 8 – Revoca della proposta
La Proposta contrattuale può essere revocata nel periodo antecedente alla conclusione del contratto mediante l’invio di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato all’articolo che segue.
Art. 9 – Diritto di recesso
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto inviando una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sotto indicato.
A fronte dello sconto applicato sui premi di durata poliennale previsto all’art.6 ”Premio assicurativo” delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Contraente che abbia sottoscritto il presente contratto con durata superiore a cinque anni ha la facoltà, ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, trascorso il quinquennio, di recedere dal contratto senza oneri, con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Relativamente alla durata prevista di quattro anni non sarà possibile esercitare il diritto di recesso, ad esclusione di quanto indicato al precedente paragrafo e fermo comunque lo sconto applicato.
In tutti i casi di recesso previsti dal presente articolo, Verrà rimborsato il premio corrisposto al netto delle Spese di Emissione effettivamente sostenute sul premio pagato al momento della sottoscrizione e indicate nel Modulo di Proposta, e della quota parte di premio relativa al periodo nel quale le garanzie hanno avuto effetto. Le coperture assicurative vita e danni si intenderanno decadute e la Società provvederà a rimborsare al Contraente la quota pro- rata del premio netto, pagato e non fruito come da seguenteformula:
R= PN /N x T
Dove:
R = rimborso
PN = premio netto
N = numero di mesi totali della durata della polizza.
T = numero di mesi residui dalla data di risoluzione alla scadenza della polizza.
Tale rimborso verrà corrisposto al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Ai fini della revoca della proposta e del recesso il Contraente deve inviare una comunicazione con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
Art. 10 – Aggravamento del rischio in corso di validità contrattuale (Art. 1926 del Codice Civile)
Il Contraente e l’Assicurato sono obbligati a comunicare entro 30 giorni all’Impresa la modifica delle condizioni in base alle quali è stato assunto il rischio e determinato il premio tali da comportare un mutamento che, se conosciuto dall’Impresa al momento della conclusione del contratto, la stessa non avrebbe consentito l’assunzione del rischio, o l’avrebbe consentita a fronte di condizioni diverse o a un diverso premio.
In particolare si sottolinea l’obbligo di inviare tempestiva comunicazione qualora l’Assicurato inizi a svolgere una delle attività professionali o sportive escluse (v. art. 2 “Requisiti Generali di Assicurabilità”).
L’inosservanza di tale obbligo di comunicazione può comportare la totale o parziale inefficacia della garanzia (v. art. 7 “Dichiarazioni del Contraente o Assicurato”)
L’Impresa, ricevuta la comunicazione circa l’aggravamento del rischio, si riserva la possibilità di applicare un sovrappremio al premio dovuto o di recedere dal contratto.
L’Impresa emetterà Appendice al contratto indicando il nuovo premio dovuto.
Art. 11 – Reclami
Eventuali reclami intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Compagnia o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo devono essere inoltrati per iscritto come di seguito riportato nel presente articolo.
I reclami dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relativecircostanze.
Le Imprese, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni dal ricevimento dello stesso (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l’impresa richieda a quest’ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d’assenza di riscontro nel termine massimo previsto dalla normativa, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul sito dell’Impresa.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relativecircostanze.
Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS:
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005
n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005
n. 206 (vendita a distanza);
• i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine massimo previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
• i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile anche rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, come di seguito indicato.
Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con CF Assicurazioni S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇). Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. È prevista anche la procedura di negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento.
Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇).▇▇ relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione dellaresponsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
11.1- Gli eventuali reclami afferenti alle coperture vita devono essere inoltrati per iscritto a: CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. Ufficio Reclami - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇,▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax 06 51.29.49.60
reclami@cfassicurazionilife - PEC: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇
11.2 -Gli eventuali reclami afferenti alle coperture danni devono essere inoltrati per iscritto a: CF Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione per il Credito e la Famiglia
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax 06 51.29.46.50 ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ – PEC: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇
Art. 12 – Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Art. 13 – Controversie - Arbitrato
Qualora tra l'Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze delle Malattie e degli Infortuni, la decisione della controversia può essere demandata, ad un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato: luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’'accertamento definitivo ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. 14 – Altre assicurazioni
Il Contraente potrà stipulare con le Imprese CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. e CF Assicurazioni S.p.A. un unico contratto CF SEI COPERTO VITA & SALUTE a garanzia del medesimo Assicurato. In caso di violazione, le Compagnie provvederanno al pagamento della maggiore prestazione assicurata tra i contratti eventualmente stipulati. Le Compagnie si riservano altresì la facoltà di recedere unilateralmente dai restanti Contratti a minore somma assicurata, restituendo il premio corrisposto all’origine al netto delle spese.
Il Contraente deve comunicare per iscritto alle Imprese l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ai sensi dell’art. 1910 c.c.
Art. 15 – Cessione – Pegno – Vincolo
Il Prodotto non consente la cessione dei contratti, né di vincolare o costituire in pegno le prestazioni assicurate a favore di un terzo.
Art. 16 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni previste dal Prodotto e dalla Legge devono essere fatte per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tramite email, pec o fax ai recapiti delle Imprese o direttamente all’intermediario che ha distribuito il prodotto:
• per l’Impresa Vita
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita
S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
• per l’impresa Danni
CF Assicurazioni S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio
▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇
Art. 17 – Foro competente
Il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente o Assicurato, o dei loro aventi diritto, fermo l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall’Art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall’Art. 84 della Legge 9 agosto 2013,
n. 98, mediante il deposito di un’istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e debitamente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli Artt. 17 e 20 del D. Lgs 28/2010.
Art. 18 – Lingua
Il Prodotto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di rapporto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
Art. 19 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è regolato dalle presenti Condizioni di assicurazione valgono le vigenti disposizioni di ▇▇▇▇▇.
PARTE II
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VITA
Garanzie Prestate da CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Art. 20 – Oggetto dell’assicurazione
Il presente contratto è un’assicurazione Temporanea per il Caso di Morte con garanzia di Invalidità Totale e Permanente che prevede le seguenti prestazioni assicurative, nei limiti e alle condizioni di cui al presente Contratto:
- in caso di decesso dell’Assicurato, durante la durata contrattuale, ad esclusione di quanto previsto per il periodo di carenza, la corresponsione ai beneficiari designati dal Contraente di un importo pari al capitale assicurato scelto dal Contraente indicato nel modulo di Proposta e nell’art.1 “Struttura e composizione del Prodotto” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
- In caso di Invalidità Totale e Permanente (ITP) da Infortunio o Malattia durante la durata contrattuale, ad esclusione di quanto previsto per il periodo di carenza, una volta accertato dal punto di vista medico legale che lo stato di Invalidità sia superiore al 66%, la corresponsione all’Assicurato di un’indennità sotto forma di capitale, pari all’importo scelto dal Contraente indicato nel Modulo di Proposta e nell’art.1 - “Struttura e composizione del Prodotto” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Il grado di invalidità permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).
Nei casi di invalidità totale e permanente non previsti dalla norma sopra citata, la valutazione terrà conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Pagato l’intero capitale assicurato per l’invalidità totale e permanente nulla è più dovuto per il caso di decesso e l’assicurazione viene a cessare.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa e i premi pagati restano acquisiti dall’Impresa stessa.
Art. 21 – Esclusioni
Oltre a quanto indicato all’art. 2, la copertura relativa al rischio morte è esclusa nei casi in cui il decesso sia causato da:
a) dolo del Contraente o dei Beneficiari;
b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell'Assicurato a operazioni militari o partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che quest’ultima non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere ugualmente prestata su richiesta, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
d) partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti, invasioni, vandalismi compiuti o tentati dall’Assicurato;
e) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
f)suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza del contratto;
g) infortuni o malattie causati all’Assicurato da abuso di alcol e di psicofarmaci, uso
di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
h) pratica di sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere (paracadutismo, deltaplano, parapendio, ULM, elicottero, aliante, ecc.); alpinismo, scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, escursioni alpine superiori a
3.000 m, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci alpinismo, bob, guidoslitta; speleologia; caccia grossa, safari; equitazione (competizioni equestri); skeleton; rafting; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (a più di 60 miglia dalla costa); competizioni ciclistiche; canoa, kayak; pugilato e lotta; atletica pesante; sport a livello professionale;
i) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
j) malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e non dichiarate;
k) infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o da sindromi o stati assimilabili, qualora il decesso avvenga entro 5 anni dalla conclusione del contratto o entro 7 anni qualora l’Assicurando rifiuti di sottoporsi all’accertamento previsto dall’Impresa, come indicato all’ Art. 22 “Carenza” che segue;
l) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche.
La copertura relativa al rischio Invalidità Totale Permanente è esclusa nei seguenti casi:
a) Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
b) Infortuni causati all’Assicurato da abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
c) Infortuni dovuti a un tasso alcolemico dell’Assicurato superiore a quanto consentito dalla normativa in vigore al momento del sinistro;
d) Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
e) Infortuni causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;
f) Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
g) Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
h) Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
i) Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti a Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione;
j) Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. antecedenti la data iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la data iniziale, già diagnosticate in tale data all’Assicurato;
k) Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine a uno stato di inabilità totale;
l) Infortuni causati da:
• paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
• tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
• dall'uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
m) dalla guida di natanti a motore per uso non privato;
n) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
o) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
p) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
q) HIV o AIDS.
Art. 22 – Carenza
La copertura Temporanea caso morte e la Invalidità Totale e Permanente relativamente alla garanzia Malattia prevedono un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
La carenza è il periodo di tempo durante il quale la garanzia del Prodotto, non è efficace, se l’evento assicurato si verifica in tale periodo, l'Impresa Vita non corrisponde la prestazione assicurata.
La carenza si applica per tutti i contratti stipulati senza visita medica.
Il periodo di carenza non opera e quindi la copertura decorre immediatamente all’atto della firma, qualora l’Assicurando si sottoponga a visita medica e agli esami clinici eventualmente previsti per il capitale prescelto e in relazione all’età dell’Assicurando stesso.
L’Impresa verifica gli esiti di tali documenti e conferma le condizioni alle quali è disponibile ad accettare di prestare la copertura (a premio di tariffa, con applicazione di sovrappremio sanitario o per attività sportive o professionali particolari, con esclusione di patologie o attività sportive/professionali) o comunica il proprio rifiuto a prestare la copertura.
Il periodo di carenza si intende altresì non operante nel caso in cui il decesso o l’invalidità totale e permanente avvenga per conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi, purché sopravvenuti o verificatisi dopo l‘entrata in vigore del contratto:
a) conseguenza diretta di una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) conseguenza diretta di shock anafilattico (malattia non infettiva);
conseguenza diretta di infortunio, esclusa ogni concausa, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte.
Il periodo di carenza si estende a 5 anni dalla data di perfezionamento del contratto qualora il decesso o l’invalidità totale e permanente siano dovute alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata.
In particolare, nel caso in cui l'Assicurato abbia rifiutato di sottoporsi agli esami clinici richiesti dall’Impresa e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, il periodo di carenza sopra indicato viene esteso a 7 anni.
Art. 23 – Beneficiari
I Beneficiari delle prestazioni delle prestazioni sono designati dal Contraente.
In caso di premorienza: La persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente In caso di Invalidità totale e permanente: L’Assicurato.
Se i Beneficiari verranno designati nominativamente, nella clausola beneficiaria dovranno essere riportati, oltre al Codice Fiscale dei beneficiari stessi anche i contatti di riferimento, al fine di consentire, in caso di sinistro, la erogazione della prestazione nei tempi previsti dalla polizza.
È facoltà del Contraente revocare o modificare tale designazione in qualsiasi momento comunicandola per iscritto all’Impresa Vita o indicandola per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa Vita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• dopo che si sia verificato l’evento che fa sorgere l’obbligo in capo all’Impresa Vita di eseguire la prestazione assicurata;
I Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’Assicurazione (Art. 1920 del Codice Civile).
In particolare, le somme loro corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Tabella riepilogo garanzie - carenza, scoperti/franchigie, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Garanzia | *Carenza | **Scoperto (%) | ***Franchigia | ****▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
Temporanea Caso Morte | 90 gg | - | - | La somma assicurata |
Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia | 90 gg Relativa mente alla garanzia Malattia | - | - | La somma assicurata |
* Carenza: è il periodo di tempo durante il quale le garanzie del Contratto non operano; in merito si rimanda a quanto contenuto all’art.22 delle presenti Condizioni di Assicurazioni.
**Scoperto: la quota in percento dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.
*** Franchigia: l’importo fisso, in percentuale o in giorni che resta a carico dell’Assicurato in caso di danno, prescindendo dall’entità di quest’ultimo.
****▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇: il limite massimo che per l’evento assicurato verrà indennizzato, per sinistro o per anno, a termini di condizioni di assicurazione.
Art. 24 – Denuncia del sinistro ed obblighi relativi
In caso di decesso dell’Assicurato, al fine della liquidazione della prestazione dovrà essere trasmessa la DENUNCIA DI SINISTRO MORTE redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇) cui dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• certificato di decesso dell’Assicurato in carta semplice;
• copia del documento d’identità, del codice fiscale del/dei beneficiario/i;
• evidenza delle coordinate bancarie del conto corrente bancario da accreditare per ciascun beneficiario;
• relazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la causa del decesso e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso, su modulo rilasciato dall’Impresa Vita;
• se vi è stato ricovero in ospedale o Istituto di Cura, copia integrale di eventuali cartelle cliniche relative al primo ricovero e ai successivi ricoveri subiti dall’Assicurato in relazione alla patologia che ha causato il decesso;
• in caso di morte violenta (infortunio, omicidio, suicidio, ecc.), copia del verbale delle Forze dell’Ordine o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità Competente, da cui si desumano le precise circostanze deldecesso;
• copia dell’eventuale referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche;
• in caso di designazione degli eredi quali beneficiari, copia autentica del testamento o, nell’ipotesi in cui questo non sia stato redatto, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti se l’Assicurato abbia o meno eredi legittimi;
• in caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell’indennizzo da parte del Tutore.
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. corrisponderà agli aventi diritto le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell’ultimo dei documenti necessari, accertate le condizioni previste per la liquidazione. I pagamenti verranno effettuati tramite bonifici bancari sulle coordinate che verranno comunicate dai Beneficiari.
Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.
In caso di Invalidità Totale e Permanente al fine della liquidazione della prestazione dovrà essere trasmessa la DENUNCIA DI SINISTRO INVALIDITA’ redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇) completa della seguente documentazione:
- copia del documento di identità o altro documento dell’Assicurato anche per attestazione della data di nascita;
- evidenza delle coordinate bancarie del conto corrente bancario da accreditare;
- relazione medica sulle cause dell’Invalidità Totale e Permanente redatta su apposito modulo fornito dall’Impresa;
- certificazione di invalidità rilasciata dall’INPS o altro organo preposto;
- documentazione presentata unitamente alla domanda di invalidità (originali cartelle cliniche, accertamenti diagnostici, valutazioni funzionali, ecc.);
- conferma di cessazione del rapporto di lavoro;
- ulteriore documentazione ritenuta necessaria dall’Impresa che sia stata richiesta formalmente all’Assicurato.
Per i casi eccezionali o di particolare difficoltà, l’Impresa Vita potrà richiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell'Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato deve consentire all’Impresa Vita le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della stessa.
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. corrisponderà agli aventi diritto le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell’ultimo dei documenti necessari, accertate le condizioni previste per la liquidazione. I pagamenti verranno effettuati tramite bonifici bancari sulle coordinate che verranno comunicate dai Beneficiari.
Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.
Resta fermo l’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta nel caso in cui successivamente al pagamento venga accertata la sussistenza di una delle cause di esclusione previste all’art. 21 che precede.
Art. 25 - Riscatto, riduzione, prestito
La presente garanzia non prevede valori di riduzione, di riscatto, né concessione di prestiti.
PARTE III
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DANNI
Garanzie Prestate da CF Assicurazioni S.p.A.
Art. 26 – Critical Illness (▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇)
L’Impresa eroga una somma forfettaria pari a €.5.000 (cinquemila euro) se durante il periodo di efficacia della garanzia viene diagnosticata all’Assicurato una delle seguenti malattie:
CANCRO
Diagnosi di tumore maligno caratterizzato da una crescita incontrollata e da una diffusione di cellule maligne con invasione dei tessuti sani.
La diagnosi di cancro deve essere confermata da referto istopatologico.
Il cancro comprende: la leucemia, i linfomi maligni, compresi i linfomi cutanei, la malattia di Hodgkin, le neoplasie maligne del midollo osseo ed i sarcomi.
Esclusioni
Sono esclusi dalla definizione:
• “Carcinoma in situ”, o tumore “in situ”, displasia e tutte le forme pre-maligne.
• Tumore della prostata, salvo che non sia progredita almeno alla categoria T2N0M0 della classificazione TNM.
• Qualsiasi tumore cutaneo primario diverso dal melanoma maligno che si sia diffuso oltre l’epidermide (lo strato superficiale della pelle).
• Carcinoma papillare della ghiandola tiroide confinato all’organo.
INFARTO
Diagnosi definitiva di infarto miocardico acuto: necrosi (morte) di una parte del muscolo cardiaco dovuta ad ostruzione dell’afflusso di sangue.
La diagnosi deve essere confermata dall’innalzamento e/o caduta dei bio-marker cardiaci (Troponina I, Troponina T o CK-MB) con almeno un livello al di sopra del 99° percentile del limite superiore di riferimento, più uno dei seguenti parametri:
• Segni e sintomi cardiaci acuti che indicano un attacco di cuore.
• Nuove alterazioni elettrocardiografiche seriali, in concomitanza con uno dei seguenti parametri: sopra livellamento o sotto livellamento del tratto ST, inversione dell’onda T, onde Q patologiche o blocco di branca sinistra.
Esclusioni
Sono escluse altre sindromi coronariche acute, compresa l’angina pectoris instabile.
ICTUS
Necrosi del tessuto cerebrale dovuta ad un afflusso insufficiente di sangue o di emorragia che ha come conseguenza tutte le seguenti condizioni:
• Comparsa di nuovi sintomi neurologici compatibili con un ictus.
• Insorgenza di nuovi deficit neurologici obiettivabili all’esame clinico che persistono in modo continuativo per almeno 60 giorni dopo la diagnosi di ictus.
• Nuovi riscontri alla TAC o RMI, se eseguiti, compatibili con la diagnosi clinica.
Esclusioni
Non sono compresi:
• Attacco ischemico transitorio (TIA)
• Lesioni da trauma al tessuto cerebrale o ai vasi sanguigni
• Emorragia secondaria in una lesione cerebrale preesistente
Art.27 – Carenza
Le coperture Critical Illness prevedono un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
La carenza è il periodo di tempo durante il quale le predette garanzie, non sono efficaci, se l’evento assicurato si verifica in tale periodo, l'Impresa Danni non corrisponde la prestazione assicurata.
Tabella riepilogo – carenza, sotto limiti, scoperti/franchigie, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ per
Critical Illness
Garanzia | *Carenza | **Scoperto (%) | ***Franchigia | ****▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
Critical Illness- Malattie Gravi | 90 gg per i casi Malattia | - | - | la somma assicurata indicata nella Proposta e nel Certificato di Assicurazione pari a 5.000 Euro. |
* Carenza: è il periodo di tempo durante il quale le garanzie del Contratto non operano.
**Scoperto: la quota in percento dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.
*** Franchigia: l’importo fisso, in percentuale o in giorni che resta a carico dell’Assicurato in caso di danno, prescindendo dall’entità di quest’ultimo.
****▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇: il limite massimo che per l’evento assicurato verrà indennizzato, per sinistro o per anno, a termini di condizioni di assicurazione.
Art.28 – Denuncia del sinistro e obblighi relativi
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve darne avviso scritto all’Impresa Danni a parziale deroga dell’Art. 1913 del C.C., entro 9 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità. È stabilito inoltre un termine di 90 giorni a partire dall’acquisizione da parte dell’Assicurato del certificato di conferma della diagnosi della malattia.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile, qualora il ritardo sia causa di comprovato pregiudizio per l’assicuratore.
Ai fini della denuncia del Sinistro, l'Assicurato o altro soggetto per conto del medesimo devono inviare all’Impresa danni la DENUNCIA DI SINISTRO CRITICAL ILLNESS redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇) completa della seguente documentazione:
- copia del documento di identità dell’Assicurato;
- evidenza delle coordinate bancarie del conto corrente bancario da accreditare;
- copia conforme della cartella clinica;
- diagnosi del medico specialista comprovante la patologia assicurata;
- in caso di cancro è necessario produrre la prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anatomopatologo;
- in caso di ictus è necessario produrre documentazione (tecniche ad immagini) comprovante la diagnosi a conferma di un ictus avvenuto successivamente all’inizio della validità della garanzia;
- in caso di infarto è necessario produrre documentazione atta a comprovare la diagnosi certa di un infarto miocardico acuto avvenuto successivamente all’inizio della validità della garanzia.
La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa a: ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
L'Assicurato, o i suoi familiari o aventi diritto devono consentire all’Impresa Danni le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso e gli enti presso i quali è stato curato, e fornire la documentazione medica aggiuntiva eventualmente richiesta.
Estratto degli Articoli del Codice Civile relativi alle presenti Condizioni di Assicurazione
Art. 1892. (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave)
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893. (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave)
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894. (Assicurazione in nome o per conto di terzi).
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897. (Diminuzione del rischio).
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898. (Aggravamento del rischio).
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899. (Durata dell'assicurazione).
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può' proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà' di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più' volte, ma ciascuna proroga tacita non può' avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1901. (Mancato pagamento del premio).
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è' da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art.1910. (Assicurazione presso diversi Assicuratori).
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1913. (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro).
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a
concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è' necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914. (Obbligo di salvataggio).
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1926 c.c. (Cambiamento di professione dell'assicurato)
I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito. Se l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio. Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta. Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell’assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.
Art. 2952. (Prescrizione in materia di assicurazione).
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
GLOSSARIO
Il presente documento è aggiornato al 15.06.2023
Appendice | Documento che forma parte integrante del contratto emesso per prendere atto di modifiche concordate tra l’Impresa e il Contraente. |
Assicurando | Persona fisica che si rivolge ad una Compagnia Assicurativa per richiedere la copertura di uno o più rischi attraverso l’emissione di una polizza. |
Assicurato | ll soggetto, persona fisica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici, della fascia di età di appartenenza e degli eventi attinenti alla sua vita. |
Beneficiario | Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto. Viene designata nel Modulo di Proposta dal Contraente e indicata in Polizza; può coincidere o no con il Contraente stesso. |
Capitale assicurato in caso di decesso | Importo indicato nel Modulo di Proposta o nel Certificato di Assicurazione che l’Impresa Vita corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale. |
Capitale assicurato in caso di Invalidità Totale Permanente (ITP) | Importo indicato nel Modulo di Proposta o nel Certificato di Assicurazione che l’Impresa Vita corrisponde all’Assicurato in caso di Invalidità Totale Permanente nel corso della durata contrattuale. |
Carenza | Periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci e se l’evento assicurato si verifica in tale periodo l’Impresa non corrisponde la prestazione assicurata. |
Certificato di Assicurazione | Documento emesso dalle Imprese Vita e ▇▇▇▇▇ comprovante l’esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione. |
Cessione – Pegno – Vincolo | Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. |
Contraente | Il soggetto, persona fisica, che stipula il contratto con le Imprese Vita e ▇▇▇▇▇ e si obbliga a pagare i premi alle scadenze concordate. |
Contratto | Nel caso di specie, Sei Coperto Vita & Salute è un contratto stipulato con due compagnie e multirischio con il quale le Imprese Vita e Danni, a fronte del pagamento del premio, si impegnano a pagare i capitali o le prestazioni indicate nel Certificato di Polizza al verificarsi degli eventi oggetto di copertura. |
Conclusione del contratto | Il contratto si considera concluso quando il Contraente, terminato il processo di valutazione del rischio, riceve il Certificato di polizza firmato dalle Imprese in segno di accettazione. |
Condizioni contrattuali (o di assicurazione) | Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione e il rapporto giuridico. |
Conflitto di interessi | Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse dell’Impresa può collidere con quello del Contraente. |
Costi di caricamento | Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi delle Imprese Vita e Danni. |
Decorrenza della garanzia | Momento in cui le garanzie divengono efficaci e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. |
Detraibilità fiscale (del premio versato) | Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. |
Dichiarazioni precontrattuali | Informazioni fornite dal Contraente-Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alle Imprese di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. |
Diritto proprio (del Beneficiario) | Diritto del Beneficiario delle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente. |
Durata | Periodo durante il quale il contratto è efficace. |
Esclusioni | Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalle Imprese Vita e ▇▇▇▇▇, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. |
Età assicurativa | Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno. |
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - CRS (Common Reporting Standard) | Normativa che prevede l’obbligo delle istituzioni finanziarie, fra le quali le Imprese di Assicurazione, di adeguata verifica fiscale della clientela per lo scambio automatico di informazioni finanziarie con gli Stati Uniti a decorrere dal 2014 (normativa FATCA), e con i Paesi aderenti allo scambio di informazioni attraverso il Common Reporting Standard (CRS) previsto dal Multilateral Competent Authority Agreement sottoscritto dall’Italia, e dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, a decorrere dal 2016. |
Garanzia | Impegno dell’Impresa Vita a liquidare il capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza in caso di decesso o all’Assicurato in caso di Invalidità Permanente Totale. |
Impresa Vita | CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. – autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa Vita – con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione. |
Impresa Danni | CF Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa Danni – con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione. |
Impignorabilità e insequestrabilità | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ secondo cui le somme dovute dall’Impresa Vita al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. |
Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia (ITP) | La perdita totale e definitiva della capacità generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado di percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 66%. |
IVASS (già ISVAP) | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di Assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. |
Modulo di Proposta/Proposta | Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alle Imprese la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate. |
Periodo di copertura | Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. |
Premio | L’importo versato dal Contraente alle Imprese Vita e Danni per l’acquisto delle varie garanzie. Il versamento del premio unico per quattro, otto o dieci anni previsto è condizione necessaria per l’efficacia della copertura. |
Prescrizione | Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini indicati dalla Legge. |
Principio di adeguatezza | Principio in base al quale l’Impresa Vita è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto proposto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. |
Questionario sullo stato di salute | Il documento compreso nel Modulo di Proposta che descrive la storia clinica e lo stato di salute dell’Assicurato, sulla base delle risposte dallo stesso fornite, debitamente sottoscritto dall’Assicurato o da chi ne esercita la potestà e che costituisce parte integrante della polizza, nei casi in cui ne è richiesta la compilazione. |
Recesso | Diritto del Contraente di sciogliere il contratto da esercitare entro 30 giorni dal momento della conclusione è reciproca del Contraente e della Impresa Danni in caso di sinistro. |
Revoca | Diritto del Contraente di manifestare l’intenzione di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto. |
Set informativo | L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Cliente, composto da: Dip Vita e ▇▇▇▇▇, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione; Glossario; Modulo di Proposta. |
Rischio demografico | ▇▇▇▇▇▇▇ che si verifichi un evento futuro e incerto (ad es. morte) attinente alla vita dell’Assicurato, al verificarsi del quale l’Impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto, la quale è caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. |
Sinistro | Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato. |
Spese di emissione | Oneri costituiti da importi fissi a carico del Contraente per l’emissione del contratto. |
DEFINIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE GARANZIE DANNI
Cartella Clinica | Documento ufficiale e atto pubblico redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico. |
Critical Illness | Patologia clinica grave diagnosticata all’Assicurato quali: Cancro, Infarto, Ictus. |
Franchigia | Parte di indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato. |
Indennizzo / Rimborso | la somma dovuta dall’Impresa Danni in caso di Sinistro. |
Infortunio | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. |
Insorgenza | Inizio, ancorché asintomatico, della malattia. |
Malattia | Ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. |
Manifestazione | Sintomatologia oggettiva della malattia. |
Massimale/Somme assicurate | La somma fino alla concorrenza della quale, per ciascun periodo assicurativo, l’Impresa Danni presta la garanzia. |
Scoperto | Quota parte delle spese sostenute, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. |
MODULO DI PROPOSTA
A,B,C,D
A,B,C,D | A,B,C,D | A,B,C,D | A,B,C,D |
CONTRAENTE (persona fisica)
Cognome A,B,C,D | Nome A,B,C,D | Codice Fiscale A,B,C,D | |||
Nato in A,B,C,D | Provincia A,B,C,D | Data di Nascita 31/03/2021 | Sesso A,B,C,D | ||
Numero d valido A,B,C,DA,B,C,D | Tipo di documento A,B,C,DA,B,C,D | Rilasciato da A,B,C,DA,B,C,D | Data rilascio 31/03/2021 | Data A,B,C,D | |
Indirizzo residenza A,B,C,D A,B,C,D | Comune A,B,C,D | Provincia A,B,C,D | CAP A,B,C,D | ||
Indirizzo domicilio (se diverso Residenza) A,B,C,D | Comune A,B,C,D | Provincia A,B,C,D | CAP A,B,C,D | ||
99
FAC-SIMILE
ASSICURATO (persona fisica)
Cognome A,B,C,D | Nome A,B,C,D | Codice Fiscale A,B,C,D | |||
Nato in A,B,C,D | Provincia A,B,C,D | Data di Nascita A,B,C,▇ | ▇▇▇▇▇ A,B,C,D | ||
Numero d valido A,B,C,D | Tipo di documento A,B,C,D | Rilasciato da A,B,C,D | Data rilascio A,B,C,D | Data | |
Indirizzo residenza A,B,C,D A,B,C,D | Comune A,B,C,D | Provincia A,B,C,D | CAP A,B,C,D | ||
Indirizzo domicilio (se diverso Residenza) A,B,C,D | Comune A,B,C,D | Provincia A,B,C,D | CAP A,B,C,D | ||
A,B,C,D
A,B,C,D
Beneficiari
In caso di decesso dell'Assicurato
A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
Referente 3°
A,B,C,D
Scadenza Tacito rinnovo
31/03/2021 | 31/03/2021 | 99 | A,B,C,D |
| |||||
| 99,45 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 99,45 99,45 |
02115 - Critical Illness | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 99,45 99,45 |
99,45 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 99,45 |
FAC-SIMILE
Data 31/03/2021
Il Contraente
DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 0 giorni dalla data di conclusione del contratto inviando una Raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione Generale dell Impresa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della c Impresa
corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute, e della quota parte di premio relativa al periodo nel quale il contratto ha avuto effetto.
AVVERTENZE
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento del premio.
limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
In mancanza di intermediario, il Contraente potrà versare il premio sul conto corrente bancario intestato a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. - presso A,B,C,D
IBAN n. A,B,C,D
È escluso il pagamento del premio in contanti.
Dalla homepage del sito del Gruppo CF Assicurazioni ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ clienti per la cui registrazione è richiesto il Codice Fiscale del contraente ed il numero del certificato della polizza
sottoscritta.
FAC-SIMILE
Indirizzo email del Contraente : _A,B,C,D Il Contraente
DICHIARAZIONI
I sottoscritti Contraente e Assicurato (se persona diversa dal Contraente):
confermano che tutte le informazioni contenute nella presente proposta, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte;
prendono atto che la copertura assicurativa entra in vigore, previa corresponsione del premio risultante dalla documentazione contabile rilasciata, a partire dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza;
prendono atto, con la sottoscrizione della presente proposta, che Impresa si impegna a riconoscere piena validità
fa.
Il Contraente dichiara, inoltre:
assicurazione.
di essere consapevole che il consenso Impresa è basato sulla veridicità delle dichiarazioni rese nei documenti
ale accettazione del Informativo.
odice Civile.
Il Contraente
MODULO DI PROPOSTA
A,B,C,D
CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A.
Sede Legale: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ tel. ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ fax ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇
▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
CF ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
tel. ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ fax ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇
▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ -▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇
QUESTIONARIO SULLO STATO DI SALUTE
Assicurato: | A,B,C,D A,B,C,D | Età | 99 | |
La differenza fra la sua altezza in centimetri e il suo peso in chilogrammi è inferiore a 80 o superiore a 120? (ad es. altezza 175 cm peso 70 kg = 105) | SI | X | NO | X |
Si è sottoposto negli ultimi 12 mesi a visite specialistiche o accertamenti sanitari diagnostici dai quali siano emersi valori fuori dalla norma e/o è in attesa di ricovero/intervento o di sottoporsi a visite specialistiche o accertamenti sanitari diagnostici? | SI | X | NO | X |
È stato ricoverato negli ultimi 5 anni in case di cura o ospedali per interventi chirurgici, salvo che per i seguenti casi: appendicectomia, ernie addominali o inguinali, emorroidi, adeno-tonsillectomia, meniscectomia, frattura degli arti, deviazione del setto nasale, parto, cistifellea, varici, estrazione dentale, interventi di chirurgia estetica? | SI | X | NO | X |
Ha sofferto, soffre o ha ricevuto cure per una delle seguenti malattie: | ||||
Tumori benigni di qualsiasi tipo, compresi mastopatie o noduli, attuali o rimossi negli ultimi 5 anni? | SI | X | NO | X |
Tumori maligni di qualsiasi tipo, comprese leucemie, linfomi e mielomi? | SI | X | NO | X |
Malattie degli apparati cardio-cerebro-vascolari? | SI | X | NO | X |
Malattie del sangue quali ad esempio emofilie, trombofilie o altri deficit della coagulazione; anemie? | SI | X | NO | X |
Malattie quali epatite B e/o C; epatopatia cronica; cirrosi epatica, pancreatite, colite ulcerosa? | SI | X | NO | X |
Malattie respiratorie? | SI | X | NO | X |
Malattie neurologiche quali SLA, Parkinson? | SI | X | NO | X |
Malattie psichiatriche e/o sindromi psichiche? | SI | X | NO | X |
Malattie renali o gravi insufficienze renali? | SI | X | NO | X |
Malattie genetiche? | SI | X | NO | X |
Infezioni da H.I.V., tossicodipendenza, alcolismo? | SI | X | NO | X |
Percepisce assegno o pensione per invalidità o inabilità al lavoro e/o ne ha fatto richiesta? | SI | X | NO | X |
Pratica sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere (paracadutismo, deltaplano, parapendio, ULM, elicottero, aliante); alpinismo, scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, escursioni alpine superiori a 3.000 m, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, bob, guidoslitta; speleologia; caccia grossa, safari; equitazione (competizioni equestri); skeleton; rafting; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (a più di 60 miglia dalla costa); competizioni ciclistiche; canoa, kayak; pugilato e lotta; atletica pesante; sport estremi in genere, sport a livello professionale? | SI | X | NO | X |
Svolge una delle seguenti attività professionali che la espone a particolari rischi quali, ad esempio: militare, vigile del fuoco, guardia giurata, addetto al soccorso alpino, lavoro su tetti o impalcature ad altezza superiore a 10 m (antennista, elettricista su piloni o alta tensione), attività che implichino contatto/uso di sostanze nocive, tossiche, esplosive e/o radioattive, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V, attività subacquee (sommozzatore) o su piattaforme petrolifere, attività nel sottosuolo (speleologo, minatore), attività
skipper, collaudatore di autoveicoli e motocicli, pilota professionista, acrobata, circense, domatore di belve, controfigura cinematografica, cascatore, magistrato operante in settore a rischio (antimafia), attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo ? | SI | X | NO | X |
FAC-SIMILE
ATTENZIONE: prima di sottoscrivere le dichiarazioni, leggere con attenzione e verificare l'esattezza delle stesse.
LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DALL'ASSICURANDO PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E .
Avendo preso visione dell'informativa sulla privacy allegata alla proposta di assicurazione con la presente sottoscrizione acconsento al trattamento dei miei dati personali e particolari (dati relativi allo stato di salute) per l'attivazione delle coperture assicurative, ai sensi dell'Art. 6 del Regolamento EU 679/2016 dettato in materia di trattamento di dati personali.
Firma dell'Assicurando
Emessa in 3 originali il 31/03/2021
Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento 679/2016 – Contraente-Assicurato
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. e CF Assicurazioni S.p.A. (in seguito anche CF Life e CF) ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche Regolamento), Le forniscono le seguenti informazioni.
Titolari del trattamento
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. e CF Assicurazioni S.p.A. entrambe le Compagnie con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, agiscono ciascuna per il perseguimento delle proprie finalità in qualità di autonomo Titolare del Trattamento.
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati è, per entrambe le società, la Protection Trade Srl, con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇
– ITRI (LT), il responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato per le tematiche privacy relative a CF Assicurazioni
S.p.A. all’indirizzo mail ▇▇▇_▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e per le tematiche privacy relative a CF Life all’indirizzo ▇▇▇_▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
Natura dei dati trattati
FAC-SIMILE
Le Compagnie in occasione delle operazioni di trattamento, potranno venire a conoscenza di dati identificativi e di contatto, nonché di dati che il Regolamento definisce particolari: come ad esempio, dati idonei a rivelare il Suo stato di salute. Anche a tale riguardo, Le confermiamo che i Suoi Dati particolari verranno trattati con la massima riservatezza.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. I dati acquisiti e saranno gestiti da entrambe le Compagnie attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) è obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto; il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera b) è facoltativo e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di realizzare attività promozionali commerciali, nonché lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi ricevuti.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali conferiti a ciascuna Compagnia, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati
- per le attività di cui alla lettera a) agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e ad altri soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria;
- per le attività di cui alla lettera b) a società specializzate in promozione commerciale e pubblicitaria, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti o a società che svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa (p.e. attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; registrazione, elaborazione ed archiviazione, anche informatica, dei dati) e previo consenso, ad altre società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per consentirLe di ricevere offerte di prodotti e servizi delle medesime.
Trasferimento dei dati
Le Compagnie potrebbero avvalersi di fornitori o sub fornitori, riassicuratori che non risiedono nell’Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una e-mail all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ se lei è un Assicurato/Contraente della Compagnia CF Assicurazioni S.p.A.,
all’indirizzo mail ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ se lei è un Assicurato/Contraente della Compagnia CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Tempi di conservazione
I suoi dati personali saranno trattati da entrambe le Compagnie per le finalità di cui alla lettera a) per la durata del rapporto assicurativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale, tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con le Compagnie su menzionate. I dati personali trattati per le finalità di cui al lettera b) saranno conservati per 24 mesi.
Processo decisionale automatizzato
Al fine di poterLe offrire una gestione delle pratiche più efficace possibile, utilizziamo in parte programmi di verifica, i quali calcolano, in base alle informazioni da Lei fornite nella proposta di assicurazione, il rischio assicurativo e determinano, ad esempio, l’ammontare del Suo premio assicurativo o anche eventuali esclusioni di rischio. Inoltre, con tali programmi determiniamo, in aree parziali e in maniera automatizzata, il nostro obbligo di prestazione in caso di sinistro. I parametri di verifica utilizzati da questi programmi sono determinati in base ai dati attuariali storici, assicurando in tal modo un metro di misura oggettivo. Lei ha la facoltà di rifiutare tali processi automatizzati relativamente alla Sua persona e alle Sue pratiche e richiedere l'evasione manuale della Sua pratica da parte dei collaboratori delle nostre Compagnie.
Diritti degli interessati
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss del Regolamento a favore dell’interessato, scrivendo all’indirizzo mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per i contratti/polizze stipulati con CF Assicurazioni S.p.A. e all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per i contratti/polizze stipulati con CF Life Compagnia di Assicurazioni S.p.A.. In particolare, ▇▇▇ potrà:
• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
FAC-SIMILE
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.
Ove lo ritenga opportuno, ▇▇▇ potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.
Formula di consenso al trattamento dei dati
Acquisite le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, conferisco il consenso:
• al trattamento dei dati particolari finalizzato alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi da parte della Compagnia con la quale ho stipulato il contratto/polizza, ed in particolare al fine di concludere, gestire ed eseguire il contratto di assicurazione nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e alla comunicazione, per le stesse finalità, ai soggetti di cui al precedente paragrafo “Ambito di comunicazione e diffusione” della presente informativa.
Firma Contraente-Assicurato
Firma Assicurato1
(se diverso da Contraente)
• al trattamento dei dati finalizzato alla realizzazione di attività promozionali commerciali, nonché per lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi ricevuti da parte di:
CF Assicurazioni S.p.A.
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
(Barrare una o più caselle per indicare la modalità di comunicazione per la realizzazione delle attività menzionate) e-mail telefono fax SMS posta cartacea
Firma Contraente-Assicurato
Firma Assicurato (se diverso da Contraente)
1 Se l'assicurato è un minore d'età, la firma dovrà essere apposta da un genitore o da chi ne esercita la potestà
NORMATIVA FATCA E CRS
La legge 18 giugno 2015 n. 95 ha introdotto obblighi di adeguata verifica fiscale della clientela per lo scambio automatico di informazioni finanziarie con gli Stati Uniti a decorrere dal 2014 (normativa FATCA), e con i Paesi aderenti allo scambio di informazioni attraverso il Common Reporting Standard (CRS) previsto dal Multilateral Competent Authority Agreement sottoscritto dall’Italia, e dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, a decorrere dal 2016.
I proventi di fonte statunitense corrisposti alla clientela che non risulta identificata nei termini previsti da FATCA potrebbero essere soggetti alla ritenuta fiscale statunitense applicabile nei termini di legge. Gli intermediari finanziari italiani devono comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari detenuti dalla clientela fiscalmente residente all’estero, anche sulla base di criteri presuntivi espressamente previsti dalla normativa. La prima segnalazione FATCA è stata effettuata nel 2015. La prima segnalazione relativa allo scambio di informazioni attraverso il CRS sarà effettuata nel 2017, per l’operatività svolta nel 2016. L’Agenzia delle entrate provvederà a trasferire le informazioni finanziarie alle autorità del Paese di residenza fiscale del cliente entro il 30 settembre di ciascun anno. Il rilascio dei dati risulta obbligatorio in forza della normativa citata.
DICHIARAZIONE U.S. PERSON DEL CONTRAENTE (FATCA)
Dichiarazione U.S. Person del Contraente (da compilare solo se persona fisica):
Il sottoscritto
Cognome A,B,C,D
▇▇▇▇ A,B,C,D Data di Nascita _31/03/2021 Indirizzo A,B,C_,D A,_B,C,D
Città, Provincia, CAP A,B,C,D,A,B,C,D,A,B,C,D Paese A_,B,C,D dichiara di essere cittadino degli Stati Uniti d’America o “US Person” come definito dalla normativa fiscale americana ed allega apposito “Form W-9”.
SI NO (barrare obbligatoriamente una delle due caselle)
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA CRS
FAC-SIMILE
(da compilare solo se persona fisica)
Il sottoscritto Cognome A,B,C,D
Nome
A,B,C,D
Data di Nascita _31/03/2021
Indirizzo A,B,C_,D A,B,C,D Città, Provincia, CAP _A_,B,C,_D_,A,B,C,D,A,B,C,D Paese A,B,C_,D
Paese/Giurisdizione di residenza fiscale | Codice Fiscale |
A,B,C,DA,B,C,D | A,B,C,DA,B,C,D |
A,B,C,DA,B,C,D | A,B,C,DA,B,C,D |
A,B,C,DA,B,C,D | A,B,C,DA,B,C,D |
Se il Codice Fiscale non è fornito, il sottoscritto dichiara che il Paese di residenza non rilascia il Codice Fiscale. Il sottoscritto Contraente dichiara che le informazioni fornite corrispondo al vero e sono corrette e complete.
Il sottoscritto Contraente si impegna a comunicare a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. eventuali modifiche alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del seguente modulo entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza che ne ha determinato la modifica.
Il sottoscritto Contraente si impegna, altresì, a fornire entro 30 giorni una nuova autocertificazione, qualora le informazioni contenute nella presente dichiarazione diventino non corrette.
Il Contraente è tenuto a manlevare e tenere indenne la Compagnia da tutte le sanzioni, interessi, oneri, costi eventualmente applicati dalle autorità fiscali italiane e/o straniere a causa dell’omessa compilazione dell’autocertificazione, o qualora questa contenga dichiarazioni incomplete o inesatte.
Luogo e Data
31/03/2021
Firma del Contraente
A,B,C,D
A,B,C,D 31/03/202131/03/2021 A,B,C,DA,B,C,DA,B,C,D
FAC-SIMILE
A,B,C,D A,B,C,DA,B,C,D A,B,C,D
X X X
X X
A,B,C,D
X X X X X
X X
X X X X X X
X
X
X
,
X
X
X X X X
X
X X X X
X X
X
X
X X X
X X X
X X X X X
X X X
X
X
X
FAC-SIMILE
X X X X
A,B,C,D 99
A,B,C,D
X X
X
X
FAC-SIMILE
MODULO PER L’ACQUISIZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
AI FINI DELL’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Artt. 17 e ss. D. Lgs. 231/07)
PERSONA FISICA
A. Dati identificativi del cliente
Cognome e nome: A,_▇,C,_D
Nazionalità: _A,B,C,D
X Come da copia dei documenti di identificazione e di codice fiscale allegati.
A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
(se più Beneficiari si ricorda si allegare l’elenco completo con i relativi nome, cognome e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇)
B. Altre informazioni relative al cliente
1. Professione/attività svolta:
A,B,C,D
Esercitata prevalentemente in: A,B,C,D
2. T.A.E. Tipo di Attività Economica (in calce l’elenco dei codici T.A.E.): 99
FAC-SIMILE
3. Persona Politicamente Esposta (si ricorda che la definizione comprende anche i familiari e le persone che con essi intrattengono stretti legami secondo la definizione riportata in calce al presente modulo):
No
Si, specificare:
C. Dichiarazione sullo scopo e sulla natura della prestazione, sull’ammontare dell’operazione, sui fondi e sui mezzi/modalità di pagamento
Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 D.Lgs. n.231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione dello scopo e della natura prevista della prestazione, dichiara:
Scopo e natura della prestazione: A,B,C,D
Valore/corrispettivo dell’operazione: Euro Indeterminato o indeterminabile
Origine dei fondi impiegati ed altre eventuali informazioni di natura patrimoniale:
_▇,B,C,D
Mezzi/modalità di pagamento: Eventuali altre transazioni/operazioni concluse dal cliente nel corso della prestazione cui inserisce il presente “modulo”
D. Dichiarazione relativa al titolare effettivo dell’operazione (coincidente con il cliente)
Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 D.Lgs. n.231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiara di essere il titolare effettivo dell’operazione. (depennare se non del caso)
E. Dichiarazione relativa al titolare effettivo dell’operazione (diverso dal cliente)
Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 D.Lgs. n.231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiara che il titolare effettivo dell’operazione è: Cognome e nome: Nazionalità: Luogo e data di nascita: Luogo di residenza e indirizzo: Codice fiscale: Professione/Attività svolta: Estremi documento identificativo: Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in appendice al presente modulo):
No
Si, specificare:
(depennare se non del caso)
F. Dichiarazione relativa all’eventuale soggetto autorizzato al pagamento dei premi assicurativi (diverso dal cliente)
FAC-SIMILE
Secondo quanto disposto dall’art.57 del Regolamento IVASS n.44 del 12 febbraio 2019, in materia di “Disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”, il pagamento dei premi assicurativi può essere corrisposto anche da soggetti privi di specifico potere rappresentativo. In tal caso, tuttavia, l’impresa assicurativa è tenuta a identificare tali soggetti e ad acquisire l’informazione circa la relazione con il contraente, accompagnata con una fotocopia di un documento in corso di validità. Si ricorda che non sarà ammessa alcuna operazione di versamento dei premi effettuata da un soggetto diverso da quelli individuati nel presente modulo.
Pagatore Persona Fisica:
Cognome e nome:
Luogo e data di nascita: Luogo di residenza e indirizzo: Codice fiscale: Relazione con il contraente:
Pagatore Persona Giuridica:
Ragione Sociale: Codice Fiscale/Partita IVA Sede legale
Comune Prov. C.A.P. Paese ( )
Relazione con il contraente:
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dell’art.22 del D. Lgs.231/2007, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste, la veridicità delle informazioni sopra indicate.
Data
31/03/2021
Firma del Cliente
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
I dati personali da riportare sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto Legislativo n. 231/2007] in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Si ricorda che, ai sensi dell’art.
42 del sunnominato Decreto, la mancata comunicazione di tutti i dati richiesti dalla normativa, di seguito evidenziati, comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto continuativo necessario per poter erogare le prestazioni assicurative. Inoltre, nel caso in cui CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. abbia già ricevuto disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente prima del perfezionamento del contratto, la Compagnia sarà tenuta a restituire al Cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nonché a Magistratura e Forze dell’ordine. La Compagnia potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori, riassicuratori che non risiedono nell’Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una email all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
FAC-SIMILE
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss del Regolamento a favore dell’interessato, scrivendo a all’indirizzo mail ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. In particolare, ▇▇▇ potrà:
• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.
Ove lo ritenga opportuno, ▇▇▇ potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.
Il sottoscritto, acquisita l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 presta il consenso al trattamento dei dati personali qui forniti, nonché di quelli che si impegna a fornire in futuro in caso di variazione degli stessi.
Data
31/03/2021
Firma del Cliente
Art. 55, co.3 del D. Lgs. 231/2007
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007 Sanzioni penali
Persone politicamente esposte
Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, ViceMinistro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché' cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché' cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero
cariche analoghe in Stati esteri;
FAC-SIMILE
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. Per familiari si intendono: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Elenco codici T.A.E.
001 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MAGISTRATI
005 FORZE DELL’ORDINE/FORZE ARMATE
010 COLTIVAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E OLIO
012 PRODUZIONE VINO
014 ALLEVAMENTO, CACCIA, SILVICOLTURA E PESCA
110 PRODUZIONE PRODOTTI ENERGETICI (CARBONE, PETROLIO, ENERGIA ELETTRICA, GAS, RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA)
210 PRODUZIONE METALLI
230 PRODUZIONE MATERIALI DA COSTRUZIONE, VETRO, CERAMICA, PRODUZIONE, ESTRAZIONE E RICERCA DI SALI
250 PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, VERNICI, FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE
320 PRODUZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI
330 PRODUZIONE MACCHINE PER UFFICIO, ELABORATORI, STRUMENTI DI PRECISIONE, OTTICA, OROLOGI
340 PRODUZIONE MATERIALE ELETTRICO
350 PRODUZIONE MEZZI DI TRASPORTO
410 PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI A BASE DI TABACCO
430 PRODOTTI TESSILI, PELLE, PELLICCE, ABBIGLIAMENTO
440 PRODUZIONE TAPPETI, TAPPEZZERIE
450 PRODUZIONE CALZATURE
460 PRODUZIONE BIANCHERIA PER LA CASA E ARREDAMENTO
463 CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO, LAVORI IN LEGNO PER EDILIZIA
467 PRODUZIONE MOBILI IN LEGNO E GIUNCO, MATERASSI
470 PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE CARTA E CARTONE
473 PRODOTTI STAMPA ED EDITORIA
480 PRODUZIONE PRODOTTI IN GOMMA, PLASTICA E PNEUMATICI
490 PRODUZIONE LEGNO, SUGHERO
491 PRODUZIONE GIOIELLI E OREFICERIA
492 PRODUZIONE STRUMENTI MUSICALI
493 PRODOTTI CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA
494 PRODUZIONE GIOCATTOLI E ARTICOLI SPORTIVI
495 PRODUZIONE PENNE, TIMBRI E PRODOTTI DI CANCELLERIA
500 EDILIZIA, OPERE PUBBLICHE E DEMOLIZIONE IMMOBILI
600 COMMERCIO COMBUSTIBILI, MINERALI, PRODOTTI CHIMICI E CARBURANTI
611 COMMERCIO MATERIE PRIME AGRICOLE, ANIMALI VIVI
613 COMMERCIO LEGNAME E MATERIALE DA COSTRUZIONE
614 COMMERCIO MACCHINE, ATTREZZATURE, VEICOLI
615 COMMERCIO MOBILI, ELETTRODOMESTICI, TV, CASALINGHI E FERRAMENTA
616 COMMERCIO PRODOTTI TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE
617 COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE, TABACCO
618 COMMERCIO PRODOTTI FARMACEUTICI, COSMETICI, PROFUMI
619 COMMERCIO ALTRI PRODOTTI NON ALIMENTARI
620 COMMERCIO MATERIALE DI RECUPERO
621 COMMERCIO OROLOGI, GIOIELLERIA, ARGENTERIA
630 SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO (AGENTI, RAPPRESENTANTI E AGENZIE DI MEDIAZIONE DEL COMMERCIO)
649 COMMERCIO ANTIQUARIATO E OGGETTI D'ARTE
FAC-SIMILE
653 COMMERCIO LIBRI, GIORNALI, CANCELLERIA
654 COMMERCIO ARMI E MUNIZIONI
660 ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI
671 RIPARAZIONE AUTO, MOTO E BICICLETTE
672 RIPARAZIONE CALZATURE, ARTICOLI CUOIO, ELETTRODOMESTICI
710 SERVIZI FERROVIARI, TRAM, METRO, AUTOBUS DI LINEA
722 SERVIZI TRASPORTI DI PERSONE E MERCI
724 SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO
731 SERVIZI DI CUSTODIA VALORI
732 AUTOTRASPORTATORI DI CONTANTE, TITOLI E VALORI C/ TERZI
740 SERVIZI TRASPORTI MARITTIMI, CABOTAGGIO, AEREI
760 SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI (GESTIONE PORTI, AUTOSTRADE, STAZIONI DI SERVIZIO, CONTROLLO E PESATURA MERCI)
771 AGENZIE VIAGGIO E INTERMEDIARI DEI TRASPORTI
773 SERVIZI DI CUSTODIA E DEPOSITO
790 SERVIZI DELLE COMUNICAZIONI E PROFESSIONI LINGUISTICHE, LETTERARIE (GIORNALISTI, SCRITTORI, ECC.)
829 BANCARI
830 SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI (CONSUL. FINANZ. E ASSIC., PROM. FINANZ., AGENTI FINANZ., BROKER, MEDIAT. CRED. ECC)
831 SERVIZI DI CONSULENZA TRIBUTARIA, DEL LAVORO, DIREZIONALE, ORGANIZZATIVA, TECNICA, ECC.
832 PROFESSIONI AMMINISTRATIVO/CONTABILI (COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI, AMM.CONDOMINIO, REVISORI, ECC)
833 SERVIZI DI PUBBLICITA
834 SERVIZI DI AFFARI IMMOBILIARI (AGENTI IMMOBILIARI)
840 SERVIZI DI NOLEGGIO E LOCAZIONE
920 SERVIZI DISINFEZIONE, PULIZIA E NETTEZZA URBANA
930 SERVIZI INSEGNAMENTO
940 SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO
950 SERVIZI SANITARI DESTINABILI ALLA VENDITA
960 SERVIZI ISTITUZIONI SOCIALI, DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DELLE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE E SINDACALI
970 SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI (DISCOTECHE, CIRCHI, LUNA PARK, ECC.)
971 PROFESSIONI SPORTIVE E ARTISTICHE
972 SALE CORSE, CASE DA GIOCO
981 SERVIZI DI LAVANDERIA E TINTORIA
982 SERVIZI PARRUCCHIERI ▇▇▇▇▇▇▇▇ E ISTITUTI DI BELLEZZA
983 SERVIZI STUDI FOTOGRAFICI
984 ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI (SERVIZI DELLE POMPE FUNEBRI, DI CREMAZIONE, DI AGENZIE MATRIM., ECC )
990 PROFESSIONI GIURIDICO/LEGALI (AVVOCATI, NOTAI)
991 PROFESSIONI TECNICO/SCIENTIFICHE (ARCHITETTI, INGEGNERI, CHIMICI, BIOLOGI, AGRONOMI, PERITI, GEOMETRI, ECC.)
992 PROFESSIONI IN DISCIPLINE RELIGIOSE E TEOLOGICHE
993 ALTRI AGENTI, MEDIATORI E CONSULENTI NON ANCORA CLASSIFICATI (ES. AGENTI SPORTIVI)
999 ALTRA ATTIVITA'
FAC-SIMILE
