AVVERA PROTEZIONE RATA
AVVERA PROTEZIONE RATA
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
SET INFORMATIVO
Il presente SET INFORMATIVO comprende
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
• Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”)
• Modulo di adesione (fac simile)
e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.
Edizione 11/21
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx X.x.X.x
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Avvera Protezione Rata
Data ultimo aggiornamento: 22/11/2021
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza facoltativa assicura i rischi di eventi gravi e imprevisti che potrebbero compromettere il pagamento delle rate del mutuo ed è collegata ai contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx.
Che cosa è assicurato?
In base all’attività professionale da te svolta al momento dell’adesione, ti verranno proposte le seguenti garanzie:
Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia superiore al 65%;
Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia per i soli lavoratori autonomi;
Ricovero in Istituto di Cura dovuto a infortunio o malattia per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i non lavoratori;
Perdita del Posto di Lavoro per i soli lavoratori dipendenti privati assunti con un contratto a tempo indeterminato da almeno 12 mesi.
Credemassicurazioni garantisce il rimborso di un importo pari alla somma di 24 rate assicurate mensili al momento del verificarsi dell’invalidità totale permanente e una somma pari a tante rate assicurate mensili quante sono le rate del mutuo in scadenza durante il periodo di inabilità, ricovero e disoccupazione.
L’importo della rata assicurata mensile non può essere superiore a € 1.500.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della polizza non abbiano un’età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti e un massimo di 74 anni.
Le garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura, non sono valide nei seguenti casi:
sinistri che siano conseguenza dell’uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d’alcolismo acuto o cronico;
malattie e infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività pericolose, sportive professionistiche o di sport pericolosi o estremi;
patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
ricoveri per lunga degenza o convalescenze qualora resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
Le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura non sono operanti in caso di aborto volontario non terapeutico.
La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Lavoro è esclusa nei seguenti casi:
se l’assicurato, al momento del sinistro, non risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi;
licenziamenti dovuti a“giusta causa” o a motivi disciplinari; dimissioni;
licenziamenti tra congiunti (coniuge o convivente; ascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e affini) l’esclusione opera anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia costituito in forma societaria;
licenziamenti tra persone conviventi;
le situazioni che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria.
Ci sono limiti di copertura?
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.
L’Invalidità Totale Permanente da infortunio o da malattia inferiore o uguale al 65% non è coperta dalla polizza e, per il solo caso di Invalidità Totale Permanente da malattia, la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di carenza di 90 giorni, immediatamente successivo alla data di effetto della polizza, durante il quale la copertura non è efficace.
La copertura assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia e si attiva solo se l’inabilità ha una durata superiore a 60 giorni.
Il Ricovero in Istituto di cura dovuto a infortunio o malattia deve avere una durata pari o superiore a 5 pernottamenti consecutivi.
La copertura assicurativa per il caso di Perdita del posto di lavoro è sottoposta ad un periodo di carenza di 90 giorni, immediatamente successivo alla data di effetto della polizza, durante il quale la copertura non è efficace.
La prestazioni assicurative a seguito di Inabilità temporanea Totale, Perdita del Posto di Lavoro, Ricovero in Istituto di Cura prevedono un massimo di 3 sinistri indennizzabili e fino a 12 rate assicurate mensili per ogni sinistro.
Dove vale la copertura?
Le coperture per Invalidità Totale Permanente e Perdita del Posto di Lavoro, quest’ultima relativa a contratti di lavoro regolati dalla Legge Italiana, sono valide in tutto il mondo.
Le Coperture per Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura valgono soltanto per i sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea.
Che obblighi ho? • Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o la variazione della tua attività lavorativa. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio e/o la variazione di attività lavorativa, possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto. |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato alla data di decorrenza della polizza tramite bonifico bancario o addebito diretto sul c/c bancario. In caso di rinnovo del contratto, potrai pagare i premi per le annualità successive mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.). Il premio è comprensivo di imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? Le coperture assicurative possono durare inizialmente uno o tre anni a seconda dell’opzione prescelta, decorrono dalle ore 24 della data di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell’assicurazione. Le coperture sono tacitamente rin- novabili di anno in anno per una durata massima complessiva pari a quella del contratto di mutuo. Qualora la durata del contratto di mutuo non sia in anni interi, le coperture sono tacitamente rinnovabili di anno in anno per una durata massima complessiva pari a quella del contratto di mutuo arrotondata all’anno intero superiore. |
Come posso disdire la polizza? Hai la facoltà di esercitare il diritto di recesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pagamento del premio. Inoltre, puoi non dare corso al tacito rinnovo del contratto mediante disdetta da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell’assicurazione. Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di Credemassicurazioni. In caso di recesso, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l’esercizio di tali diritti non verrà addebitato alcun costo. |
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) |
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Avvera Protezione Rata |
Data di realizzazione: 22/11/2021 |
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente e il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il Contraente e l’Aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx); per informazioni e assistenza contattare il numero verde 000 00.00.00; Fax: 0000 000000; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l’esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131. |
Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2020, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 50,2 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 36,1 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2020, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx-xxx L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 316,16% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 74,19 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 23,47 milioni), e pari al 781,70% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 74,19 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 9,49 milioni). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informaz Le garanzie vengono proposte all’Aderente/Assicurato opportunamente abbi diverse necessità assicurative a seconda della situazione lavorativa in essere al Situazione lavorativa al momento dell’adesione | ioni. nate in pacchetti al fine di soddisfare le momento dell’adesione: Garanzie |
LAVORATORE AUTONOMO La persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente. Ai sensi della polizza, sono assimilati ai lavoratori autonomi: - i lavoratori dipendenti che non siano assunti con un contratto a tempo indeterminato, a titolo di esempio, coloro che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto ovvero i lavoratori con contratto a tempo determinato, d’inserimento (ex contratti di formazione lavoro), d’apprendistato, di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), di | ✓ Invalidità totale permanente grave da infortunio o malattia ✓ Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia |
lavoro intermittente, i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana); - Il legale rappresentante, i soci (tranne i soci lavoratori di cooperative così come indicati nella definizione di Lavotare Dipendente Privato) e/o i loro congiunti che prestino la propria attività alle dipendenze della società stessa; - I lavoratori il cui rapporto di lavoro non è alle dipendenze di un’azienda. A titolo di esempio, i lavoratori dipendenti di soggetti privati che non svolgono attività d’impresa. | |
LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO Il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. NON LAVORATORE Colui che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo (ad esempio: pensionati, casalinghe, studenti, benestanti). Sono assimilati ai Non Lavoratori, i Lavoratori Dipendenti Privati che al momento dell’adesione si trovino collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria. | ✓ Invalidità totale permanente grave da infortunio o malattia ✓ Ricovero in Istituto di Cura |
LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un’azienda o di un ente di diritto privato, in base ad un contratto di lavoro dipendente e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato. Sono ricompresi i soci lavoratori, aventi i predetti requisiti, di società cooperative. Si precisa che il rischio assicurato, di cui alla garanzia Perdita del Posto di Xxxxxx, esige che il Lavoratore Dipendente Privato, al momento del sinistro, abbia superato il periodo di prova e risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi. Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate n Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concor | ✓ Invalidità totale permanente grave da infortunio o malattia ✓ Perdita del Posto di Lavoro ✓ Ricovero in Istituto di Cura el modulo di adesione e l’impegno di date. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Le garanzie Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia, Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, Ricovero in Istituto di Cura non sono valide nei seguenti casi: 🗶 dolo dell'Aderente/Assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; 🗶 partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto; 🗶 azioni intenzionali dell’Aderente/Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'Aderente/Assicurato; 🗶 infortunio di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone; 🗶 partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; 🗶 partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo; 🗶 malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente. |
La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Xxxxxx è esclusa nei seguenti casi: 🗶 cessazione, alla loro scadenza, di: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente; 🗶 contratti di lavoro stipulati all'estero (salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana); 🗶 risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia o di anzianità”; 🗶 risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza. |
Ci sono limiti di copertura? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l’Aderente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono compilare correttamente il modulo di denuncia del sinistro e produrre tutta la documentazione necessaria. Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente Credito Emiliano (per il tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del contratto di mutuo), ovvero a Credemassicurazioni con le seguenti tempistiche: - nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro; - nei casi di Invalidità Totale Permanente da Malattia entro e non oltre il sessantesimo giorno da quando la malattia faccia presumere che abbia esito invalidante; - nei casi di Ricovero in Istituto di Cura non oltre il quindicesimo giorno dalla data del ricovero; - nei casi di Perdita del Posto di lavoro non oltre il sessantesimo giorno dal licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. Oltre al modulo di denuncia del sinistro è necessario inoltrare a Credemassicurazioni la seguente documentazione relativa all’Aderente/Assicurato: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - in caso di Invalidità Totale Permanente, certificazione di invalidità emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale; - in caso di Inabilità Temporanea Totale, certificato medico attestante l’inabilità, eventuale certificato di ricovero in ospedale, documentazione attestante il fatto che l’Aderente/Assicurato è un lavoratore autonomo; - in caso di Ricovero in Istituo di Cura, copia della cartella clinica completa, documentazione attestante il fatto che l’Aderente/Assicurato è un lavoratore dipendente o che evidenzi lo stato di non lavoratore; - in caso di Perdita del Posto di Xxxxxx, copia della lettera di assunzione, copia della lettera di licenziamento, copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente, copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione, nei due mesi successivi ed eventualmente, ove necessario, la busta paga del mese precedente alla data di adesione. Per effettuare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare l’apposito modulo di denuncia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Area Clienti”). Inoltre, è possibile inviare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Credemassicurazioni. |
Assistenza diretta/in convenzione: il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con la compagnia. | |
Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | L’entità del premio dipende dal pacchetto di garanzie prescelto, dalla durata dell’assicurazione e dalla rata assicurata mensile. Qualora, a seguito della scelta espressa dall’Aderente/Assicurato, il contratto abbia una durata iniziale triennale, il premio è calcolato sui primi tre anni e pagato in un’unica soluzione in via anticipata. Trascorsi i 3 anni, è previsto il pagamento, in unica soluzione, di un premio annuo in occasione dei rinnovi taciti del contratto. In virtù della durata poliennale del contratto, Credemassicurazioni pratica una riduzione di premio per i primi tre anni, nel corso dei quali non è consentita la facoltà di recesso dal contratto; detta riduzione di premio, è pari al 5% rispetto ad analoga copertura di durata annuale. Nel caso l’Aderente/Assicurato scelga invece, una durata iniziale annuale, è previsto il pagamento del premio annuo in via anticipata. Trascorso il primo anno, è previsto il pagamento, in unica soluzione, di un premio annuo in occasione dei rinnovi taciti del contratto. | |
Rimborso | Nel caso di estinzione anticipata totale del contratto di mutuo al quale è collegata la polizza, la copertura assicurativa verrà risolta e Credemassicurazioni provvederà alla restituzione della parte di premio pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. Nell’ipotesi di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “portabilità”) ovvero di rinegoziazione del contratto di mutuo al quale è collegata la polizza, si potrà scegliere se mantenere in essere la copertura assicurativa ovvero richiedere a Credemassicurazioni l’anticipata risoluzione. In quest’ultimo caso, Credemassicurazioni provvederà alla restituzione della parte di premio pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. Nel caso di estinzione anticipata parziale del contratto di mutuo al quale è collegata la polizza, le somme assicurate saranno ridotte nella medesima proporzione. Credemassicurazioni provvederà, inoltre, alla restituzione della corrispondente quota parte del premio pagato (al netto delle imposte di legge). Nel caso in cui la scadenza del Contratto di Mutuo sia anticipata rispetto alla scadenza della copertura assicurativa, si potrà ottenere la risoluzione anticipata della copertura assicurativa, con restituzione della parte di premio pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questa copertura assicurativa è collegata esclusivamente ai contratti di mutuo riferiti alla clientela privata di Credito Xxxxxxxx ed è rivolta a tutelare la persona dai rischi di eventi gravi e imprevisti che potrebbero compromettere il pagamento delle rate del mutuo, quali: l’invalidità permanente grave e, a seconda dell’attività professionale svolta, l’inabilità temporanea totale per i lavoratori autonomi, la perdita del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti di aziende private, il ricovero in istituto di cura da infortunio o malattia per i lavoratori dipendenti pubblici, i non lavoratori e i lavoratori dipendenti di aziende private. |
Tipologia di costo | % del premio versato (al netto delle imposte) |
Costi di intermediazione | 45% |
Altri costi | 10% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È possibile presentare un reclamo all’impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx; fax 0000000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure compilando l’apposito form presente all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- reclami La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL’ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.
Quali costi devo sostenere?
AVVERA PROTEZIONE RATA
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Polizza collettiva N. 90000031ZX di Credemassicurazioni S.p.A.
Condizioni di Assicurazione
comprensive di:
• Glossario
• Modulo di Adesione (fac simile)
da consegnare all’Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Edizione 3885T1121
Redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CONTATTI UTILI
Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00) | 800 – 27.33.36 |
1 | ||
1 | ||
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5 | 4 | |
6 | EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO | 4 |
7 | 6 | |
8 | 7 | |
7 | ||
9 | 7 | |
10 | 8 | |
11 | 8 | |
12 | 9 | |
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13 | 10 | |
14 | 10 | |
15 | 11 | |
16 | 11 | |
SEZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | 13 | |
20 | 13 | |
14 | ||
21 | 14 | |
22 | 15 | |
23 | 15 | |
24 | 16 | |
16 | ||
25 | 16 | |
26 | 17 | |
27 | 17 | |
28 | 18 | |
APPENDICE 1 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA’ PERMANENTE | 19 |
Il prodotto Avvera Protezione Rata è un’assicurazione collettiva, ad adesione facoltativa, collegata ai contratti di mutuo della clientela di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Questo documento è organizzato in:
GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO
Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono norme che regolano l’assicurazione in generale.
SEZIONI
Il prodotto è composto da sezioni in cui vengono illustrate le garanzie offerte, i rischi esclusi e cosa fare in caso di Sinistro.
Avvera Protezione Rata prevede le seguenti sezioni:
• INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE GRAVE DA INFORTUNIO
• INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE GRAVE DA MALATTIA
• INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
• RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
• PERDITA DEL POSTO DI LAVORO
Le garanzie sono proposte all’Aderente abbinate in pacchetti acquistabili singolarmente al fine di soddisfare le diverse necessità assicurative legate all’attività professionale svolta al momento dell’adesione.
Per i Lavoratori Dipendenti Privati, le garanzie offerte sono:
• Invalidità Totale Permanente grave da Infortunio
• Invalidità Totale Permanente grave da Malattia
• Perdita del Posto di Lavoro
• Ricovero in Istituto di Cura
Per i Lavoratori Autonomi, le garanzie offerte sono:
• Invalidità Totale Permanente grave da Infortunio
• Invalidità Totale Permanente grave da Malattia
• Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
Per i Lavoratori Dipendenti Pubblici e per i Non Lavoratori, le garanzie offerte sono:
• Invalidità Totale Permanente grave da Infortunio
• Invalidità Totale Permanente grave da Malattia
• Ricovero in Istituto di Cura
Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi. Gli obblighi di Credemassicurazioni risultano esclusivamente dalla polizza collettiva n. 90000031ZX (e dalle appendici emesse e firmate dalla direzione della Compagnia stessa) stipulate dal Contraente in nome e nell’interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Mutuo e in abbinamento a detto contratto.
Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel Modulo di Adesione.
APPENDICI
Appendici alle Condizioni di Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dall’Aderente e dall’Assicurato.
Data ultimo aggiornamento: 22/11/2021
Indica il significato dei principali termini utilizzati in Polizza che sono evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo. Le definizioni s’intendono sia al singolare sia al plurale.
ADERENTE
Xxxxxxxx che, avendo stipulato un Contratto di Mutuo con il Contraente ha sottoscritto il Modulo di Adesione
alla Copertura.
AMMORTAMENTO FRANCESE
Una modalità di ammortamento di un debito che prevede il pagamento di rate periodiche costanti posticipate.
AREA RISERVATA
Area personale, a disposizione del Contraente, presente sul sito della Compagnia.
ASSICURATO
Persona fisica a cui si riferisce l’assicurazione, individuata nel Modulo di Adesione.
ATTIVITÀ LAVORATIVA
L’attività retribuita o comunque redditizia svolta dall’Assicurato immediatamente prima del Sinistro.
AZIENDA
Società di capitali, società di persone, imprese individuali, liberi professionisti alle dipendenze dei quali il
Lavoratore Dipendente Privato svolge la propria Attività Lavorativa.
BENEFICIARIO
Soggetto a favore del quale Credemassicurazioni riconoscerà il pagamento dell’Indennizzo.
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE
Capitale assicurato all’atto della sottoscrizione della Polizza e indicato nel Modulo di Adesione
CARENZA
Periodo immediatamente successivo alla data di effetto del contratto di assicurazione durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo Credemassicurazioni non corrisponde la Prestazione Assicurata.
COMPAGNIA
Credemassicurazioni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
Credito Xxxxxxxx X.x.X. che ha stipulato la Polizza di assicurazione.
CONTRATTO DI MUTUO
Contratto stipulato tra il Contraente e l’Aderente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito derivante dal contratto di mutuo al quale si riferiscono le Coperture assicurative oggetto della Polizza emessa da Credemassicurazioni che fornisce la specifica Copertura.
COPERTURA
La garanzia assicurativa concessa con riferimento all’Assicurato a Credemassicurazioni che fornisce la specifica copertura, ai sensi della presente Polizza, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla Polizza.
CREDEMASSICURAZIONI
Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
DECORRENZA / DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui la Polizza ha effetto e più precisamente dalle ore
24.00 della data di decorrenza se il Premio è stato pagato.
DISOCCUPAZIONE
Condizione di mancanza di lavoro a seguito di licenziamento dovuto a “giustificato motivo oggettivo”.
DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
DURATA INIZIALE
La durata iniziale della Copertura, indicata nel Modulo di Adesione.
ESCLUSIONE
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla Copertura prestata, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.
FRANCHIGIA
La franchigia è la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa o in percentuale, sull’ammontare del danno totale che rimane a carico dell’Assicurato.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, non esclusi dalla garanzia, della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
INDENNIZZO
La somma dovuta da Credemassicurazioni, in base ad una Copertura prevista dalla Polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza l'Invalidità Totale Permanente, l’Inabilità Temporanea Totale o il Ricovero in Istituto di Cura.
Sono inoltre parificati ad infortunio:
1. L’asfissia non di origine morbosa
2. Gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze
3. L’annegamento
4. L’assideramento o il congelamento
5. I colpi di sole o di calore
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per il presente contratto coincide con il Contraente, tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività esercitata. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38) – vedi Appendice 1
ISTITUTO DI CURA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni e le strutture per anziani.
LAVORATORE AUTONOMO
La persona fisica che eserciti un’Attività Lavorativa regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente.
Ai sensi della presente Polizza, sono assimilati ai lavoratori autonomi:
- i lavoratori dipendenti che non siano assunti con un contratto a tempo indeterminato, a titolo di esempio, coloro che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto ovvero i lavoratori con contratto a tempo determinato, d’inserimento (ex contratti di formazione lavoro), d’apprendistato, di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), di lavoro intermittente, i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana)
- Il legale rappresentante, i soci (tranne i soci lavoratori di cooperative) e/o i loro congiunti che prestino la propria attività alle dipendenze della società stessa
- I lavoratori il cui rapporto di lavoro non è alle dipendenze di un’Azienda così in precedenza definita. A titolo di esempio, i lavoratori dipendenti di soggetti privati che non svolgono attività d’impresa
LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un’Azienda o di un ente di diritto privato, in base ad un contratto di lavoro dipendente e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato. Sono ricompresi i soci lavoratori di società cooperative. Si precisa che il rischio assicurato, di cui alla garanzia Perdita del Posto di Xxxxxx, esige che il Lavoratore Dipendente Privato, al momento del Sinistro, abbia superato il periodo di prova e risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi.
LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO
Il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
LIQUIDAZIONE
Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
MALATTIA
Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MODULO DI ADESIONE
Modulo sottoscritto dall’Aderente per fruire delle Coperture assicurative collettive stipulate dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture e della individuazione delle garanzie rese operanti.
NON LAVORATORE
Colui che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo (ad esempio: pensionati, casalinghe, studenti, benestanti).
Ai sensi della presente Xxxxxxx, sono assimilati ai Non Lavoratori, i Lavoratori Dipendenti Privati che al momento dell’adesione si trovino collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria.
PERDITA DEL POSTO DI LAVORO
La perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso con
Credemassicurazioni.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dall’Aderente a Credemassicurazioni in relazione alla Copertura prestata con la
Polizza.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Indennizzo
RATA ASSICURATA MENSILE
Importo della rata indicato nel Modulo di Adesione e su cui si basano le garanzie assicurative che prevedono il rimborso delle rate.
RECESSO
Diritto dell’Aderente di recedere dalla Polizza di assicurazione e farne cessare gli effetti.
RICOVERO / RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
Degenza in Istituto di Cura (pubblico o privato) resa necessaria da Infortunio o Malattia la cui durata sia maggiore di 5 pernottamenti consecutivi.
RIQUALIFICAZIONE
Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale, di Disoccupazione, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Attività Lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento dannoso previsto dalla Polizza e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa Prestazione Assicurata.
TABELLA DEL PIANO DI DECRESCENZA DEL CAPITALE ASSICURATO
Tabella inclusa nel Modulo di Adesione in cui sono indicati gli importi assicurati nei vari periodi di durata del contratto di assicurazione.
Glossario Giuridico
In questo glossario vengono riportarti i principali articoli del Codice Civile indicati nelle Condizioni di
Assicurazione in corsivo.
ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”
ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”
Cosa vuol dire: è importante che l’Aderente dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a Credemassicurazioni di valutare correttamente il rischio, calcolare il Premio dovuto che possa e tutelare il l’Assicurato al meglio.
In caso di difformità delle dichiarazioni fornite la Compagnia ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:
• Trattenere i Premi versati
• Chiedere l’annullamento del contratto
• Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
• Pagare parzialmente l’Indennizzo o non pagarlo per intero
Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.
ART. 1894 ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI XXXXX
“Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.”
ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”
Cosa vuol dire: per il prodotto Avvera Protezione Rata l’Assicurato può chiedere l’Indennizzo alla Compagnia
entro 2 (due) anni da quando si è verificato il Sinistro.
Data ultimo aggiornamento: 22/11/2021
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1. OBBLIGHI DELL’ADERENTE
1.1 DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE
Le dichiarazioni dell’Aderente devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.2 PERSONE ASSICURABILI – PERSONE ASSICURATE – LIMITI DI ETA’
L’assicurazione facoltativa Avvera Protezione Rata può essere collocata esclusivamente in abbinamento ai Contratti di Mutuo riferiti ad un cliente (Aderente per la presente assicurazione) di Credito Xxxxxxxx X.x.X. (Contraente della presente assicurazione).
L’Assicurato è persona fisica, cliente del Contraente, che alla data di adesione alla presente assicurazione, abbia un’età minima di 18 anni compiuti e che alla Scadenza abbia massimo di 74 anni non compiuti.
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.
Relativamente agli assicurati che abbiano compiuto i limiti di età assicurabile in corso di contratto, la garanzia vale sino alla scadenza dell’annualità assicurativa in corso dopodiché la polizza si intenderà automaticamente cessata.
1.3 VARIAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
Qualora durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, l’Assicurato cambi la propria attività professionale perdendo la qualifica di Lavoratore Dipendente Privato, come definita ai fini della presente Polizza, l’Assicurato ha la facoltà di:
a. Comunicare tale circostanza a Credemassicurazioni (fornendo prova documentale del mutamento del proprio stato occupazionale), richiedendo la cessazione dell’assicurazione. In tal caso, a far data dalle ore
24.00 della data di comunicazione, verrà restituito il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non avranno effetto. L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate all’art. 6.1
b. Non comunicare tale circostanza a Credemassicurazioni, in tal caso la garanzia Perdita del Posto di Lavoro non sarà più operante dalla data di efficacia del cambiamento, salvo che l’Assicurato non riacquisti lo status di Lavoratore Dipendente Privato. Si precisa che in riferimento alle altre Coperture, il cambiamento di condizione lavorativa non pregiudica, in caso di Sinistro, il diritto al pagamento dell’Indennizzo.
Qualora durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, l’Assicurato cambi la propria attività professionale perdendo la qualifica di Lavoratore Autonomo, come definita ai fini della presente Polizza, l’Assicurato ha la facoltà di:
a. Comunicare tale circostanza a Credemassicurazioni (fornendo prova documentale del mutamento del proprio stato occupazionale), richiedendo la cessazione dell’assicurazione. In tal caso, a far data dalle ore
24.00 della data di comunicazione, verrà restituito il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non avranno effetto. L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate all’art. 6.1
b. Non comunicare tale circostanza a Credemassicurazioni, in tal caso la garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia non sarà più operante dalla data di efficacia del cambiamento, salvo che l’Assicurato non riacquisti lo status di Lavoratore Autonomo. Si precisa che in riferimento alle altre Coperture, il cambiamento di condizione lavorativa non pregiudica, in caso di Sinistro, il diritto al pagamento dell’Indennizzo.
Qualora durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, l’Assicurato cambi la propria attività professionale perdendo la qualifica di Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore, come definite ai fini della presente Polizza, l’Assicurato ha la facoltà di:
a. Comunicare tale circostanza a Credemassicurazioni (fornendo prova documentale del mutamento del proprio stato occupazionale), richiedendo la cessazione dell’assicurazione. In tal caso, a far data dalle ore
24.00 della data di comunicazione, verrà restituito il premio versato al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non avranno effetto. L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate all’art. 6.1
b. Non comunicare tale circostanza a Credemassicurazioni, in tal caso si precisa che il cambiamento di condizione lavorativa non pregiudica, in caso di Sinistro, il diritto al pagamento dell’Indennizzo.
2. DURATA DELLA COPERTURA
2.1 DECORRENZA, DURATA DELLE COPERTURE E TACITA PROROGA DEL CONTRATTO
Per ogni Assicurato le Coperture decorrono (ferme le Carenze stabilite ai rispettivi artt. 15.1 e 27.1) dalle ore
24.00 della data di Decorrenza dell’Assicurazione indicata nel Modulo di Adesione, se il Premio è stato pagato (altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia abbia avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento) e cessano alle ore 24.00 del giorno in cui sia trascorso l’intero periodo di Durata dell’Assicurazione.
Il contratto prevede una Durata Iniziale definita dall’Aderente, pari almeno ad un anno oppure pari a 3 anni, al termine della quale il contratto sarà tacitamente rinnovato. In mancanza di disdetta, l’assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così in seguito per una durata massima complessiva pari a quella del Contratto di Mutuo.
Qualora la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi, in mancanza di disdetta, l’assicurazione è prorogata per una durata massima complessiva pari alla durata del Contratto di Mutuo arrotondata all’anno intero superiore.
ESEMPIO
Data effetto Contratto di Mutuo | 01/12/2020 |
Durata del Contratto di Mutuo | 20 anni e sei mesi |
Data scadenza Contratto di Mutuo | 01/06/2041 |
Data di decorrenza della Copertura Assicurativa | 01/12/2020 |
Durata massima complessiva della Copertura Assicurativa (salvo disdetta) | 21 anni |
Data di scadenza dell’ultima annualità della Copertura Assicurativa | 01/12/2041 |
Entro il termine di 60 giorni dalla data di Decorrenza del contratto di assicurazione, l’Aderente ha la facoltà di recedere dall’assicurazione.
Si precisa che il Recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione
a decorrere dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione di Recesso.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso verrà rimborsata all’Aderente la parte di Premio relativa al rischio non corso (al netto delle eventuali imposte di legge).
3.2 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
Per esercitare il diritto di Recesso, L’Aderente può, alternativamente ed entro i termini stabiliti al punto precedente:
i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia, a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata
ii. Inviare una comunicazione al recapito fax o PEC della Compagnia
iii. Recarsi presso la filiale dell’Intermediario ove ha sottoscritto la Polizza
3.3 DISDETTA E CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La disdetta può essere esercitata, sia da parte dell’Aderente sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita:
• Nel caso di disdetta data dall’Aderente, alla sede di Credemassicurazioni o all’intermediario presso il quale è stata sottoscritta l’adesione almeno 15 giorni prima della scadenza
• Nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all’ultimo domicilio noto dell’Aderente risultante alla
Compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza
Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, l’Aderente potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall’intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all’intermediario presso il quale è stata sottoscritta l’adesione.
La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.
Nel caso la Durata Iniziale del contratto sia stabilita dall’Aderente in tre anni si precisa che, nel corso della durata triennale, la facoltà di disdetta potrà essere esercitata a partire dalla seconda ricorrenza annua computata dalla data di Decorrenza dell’Assicurazione, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata tale facoltà.
In virtù della durata poliennale del contratto, Credemassicurazioni pratica infatti una riduzione di Premio per i primi tre anni, nel corso dei quali non è consentita all’Aderente la facoltà di disdetta dal contratto.
In ogni caso, resta inteso che il contratto cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a. Ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di esercizio del diritto di Recesso
b. Decesso dell’Assicurato
c. Liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato
d. Estinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di Mutuo, ove l’Aderente non abbia comunicato la volontà di mantenere in essere le Coperture assicurative
4. INFORMAZIONI SUL PREMIO
4.1 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Premio pattuito è dovuto dall’Aderente per intero alla data di Decorrenza dell’Assicurazione ed è determinato in base:
- Alla Durata dell’Assicurazione
- All’attività professionale dell’Assicurato svolta al momento dell’adesione
- Dalla rata assicurata mensile
Tutti i dati sono riportati sul Modulo di Adesione.
Qualora, a seguito della scelta espressa dall’Aderente, il contratto abbia una durata iniziale triennale, il Premio è calcolato sui primi tre anni e pagato in un’unica soluzione in via anticipata. Trascorsi i 3 anni, è previsto il pagamento, in unica soluzione, di un premio annuo in occasione dei rinnovi taciti del contratto.
Qualora, venga invece prescelta una durata annuale, è previsto il pagamento in un’unica soluzione in via anticipata. Trascorso il primo anno è previsto il pagamento in un’unica soluzione di un premio anno in occasione dei rinnovi taciti del contratto
Il Contraente, alla data di Decorrenza dell’Assicurazione, incassa il Premio - tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario dell’Aderente - per conto della Compagnia in forza di un mandato all’incasso appositamente conferito dalla stessa al Contraente.
In caso di rinnovo del contratto i premi per le successive annualità saranno corrisposti mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.).
Per le garanzie è applicata l’aliquota d’imposta del 2,5%.
5. DOVE VALE LA COPERTURA
5.1 DOVE VALE LA COPERTURA
Le Coperture relative alle garanzie, Invalidità Totale Permanente grave da Infortunio, Invalidità Totale Permanente grave da Malattia e Perdita del Posto di Lavoro (relativa a contratti di lavoro regolati dalla Legge Italiana), sono valide in tutto il mondo.
Le Coperture per Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura valgono soltanto per i Sinistri
verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea.
6. EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO
Evento relativo al Contratto di Mutuo | Effetto sull’Adesione |
Estinzione anticipata totale | L’assicurazione verrà risolta anticipatamente con restituzione della parte di Premio pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla Scadenza. |
Portabilità | Nell’ipotesi di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “portabilità”), l’Aderente potrà scegliere se mantenere in essere l’assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di Premio pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla Scadenza. |
Rinegoziazione | L’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite salvo richiesta di cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. |
Estinzione anticipata parziale | Ferma restando la piena vigenza, l’operatività e la durata del presente contratto, le somme assicurate saranno ridotte nella medesima proporzione, con restituzione all’Aderente di parte del Premio pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, così come disciplinato al successivo art. 6.1 |
Scadenza anticipata | Nel caso in cui la scadenza del Contratto di Mutuo sia anticipata rispetto alla scadenza della Copertura, l’Aderente potrà ottenere la risoluzione anticipata della Copertura, con restituzione della parte di Premio pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla Scadenza. |
Ogni eventuale restituzione verrà effettuata a favore dell’Aderente entro 30 giorni dalla data in cui quest’ultimo avrà perfezionato le operazioni relative agli eventi sopra citati.
6.1 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE DEL CONTRATTO DI MUTUO
Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente, cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di estinzione del Contratto di Mutuo.
All’Aderente, verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle imposte di legge, non ancora utilizzato come corrispettivo delle prestazioni offerte dal presente contratto e considerando eventuali precedenti estinzioni parziali. Essa è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.
Premio imponibile | * | Durata Residua |
Durata Assicurazione |
Dove:
- Premio imponibile è il Premio pagato al netto delle imposte;
- Durata Residua è il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’assicurazione e la data di scadenza della stessa;
- Durata Assicurazione è il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione.
Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo | |
Pacchetto: invalidità totale permanente, perdita posto di lavoro, ricovero | - |
Decorrenza dell’Assicurazione | 28/04/2020 |
Scadenza dell’Assicurazione | 24/04/2023 |
Rata assicurata mensile | 539,00 € |
Premio pagato | 883,01 € |
Imposte (non rimborsabili) | 21,54 € |
Premio imponibile | 861,47 € |
Data estinzione anticipata totale | 11/02/2022 |
Importo da restituire all’Aderente | € 348,58 |
6.2 PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO
Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente, l’Aderente potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la Copertura, dovrà essere inoltrata alla Compagnia, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo.
In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di trasferimento del Contatto di Mutuo.
In tal caso all’Aderente, verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla Scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla Scadenza dell’assicurazione).
L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 6.1.
6.3 RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO
In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente, l’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.
Tuttavia l’Aderente, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione del Contratto di Mutuo, potrà richiedere alla Compagnia, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni.
In tale caso:
- La Copertura cesserà e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo
- Con riferimento all’assicurazione cessante, all’Aderente, verrà restituita la parte di Premio pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia a partire dalla data di rinegoziazione del Contratto di Mutuo fino alla data di scadenza dell’assicurazione)
L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 6.1
6.4 ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL CONTRATTO DI XXXXX
Nel caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Xxxxx, ferma restando la piena vigenza, l’operatività e la durata del presente contratto, le somme assicurate saranno corrispondentemente ridotte nella medesima proporzione.
In tale caso le somme assicurate, rappresentate dalla Rata Assicurata Mensile riportata nel Modulo di Adesione, verranno ridotte proporzionalmente a partire dalle ore 24:00 del giorno di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo. Le nuove somme assicurate saranno ottenute moltiplicando le precedenti somme assicurate per un rapporto avente:
- al numeratore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo risultante dall’estinzione anticipata parziale;
- al denominatore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo prima dell’estinzione anticipata parziale
L’importo che verrà restituito all’Aderente per la parte di Premio pagato sarà determinato con le medesime modalità indicate al precedente art 6.1, ma sarà limitato alla proporzionale riduzione delle somme assicurate. Nello specifico l’importo da restituire sarà determinato moltiplicando l’importo calcolato con le modalità indicate al precedente articolo 6.1 per un rapporto avente:
- Al numeratore, l’importo di capitale parzialmente estinto relativo al Contratto di Mutuo
- Al denominatore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo prima dell’estinzione anticipata parziale
I successivi premi annui, relativi agli eventuali rinnovi del contratto di assicurazione, saranno rideterminati in base alle somme assicurate proporzionalmente adeguate in conseguenza dell’estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo.
Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo | |
Pacchetto: invalidità totale permanente, perdita posto di lavoro, ricovero | - |
Decorrenza dell’Assicurazione | 28/04/2020 |
Scadenza dell’Assicurazione | 24/04/2023 |
Rata assicurata mensile | 539,00 € |
Premio pagato | 883,01 € |
Imposte (non rimborsabili) | 21,54 € |
Premio imponibile | 861,47 € |
Data estinzione anticipata parziale | 11/02/2022 |
Capitale parzialmente estinto relativo al finanziamento (ipotesi) | € 5.000,00 |
Capitale residuo del finanziamento prima dell’estinzione parziale (ipotesi) | € 58.170,22 |
Importo da restituire all’Aderente | € 29,96 |
6.5 SCADENZA ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI MUTUO
Nel caso in cui la scadenza del Contratto di Mutuo sia anticipata rispetto alla Scadenza della Copertura, l’Aderente potrà ottenere la risoluzione anticipata della Copertura, con restituzione della parte di Premio pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo residuo rispetto alla Scadenza (ossia a partire dalla data di scadenza del Contratto di Mutuo e fino alla data di Scadenza della Copertura). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 6.1.
Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, dell’Assicurato, dei Beneficiari ovvero degli aventi diritto.
Qualora tra il Contraente, l’Aderente, l’Assicurato o i Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sull’insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, oppure sulla durata del Ricovero in Istituto di Cura, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle Parti, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
7.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
8.1 COMUNICAZIONI DELL’ADERENTE
Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni dell’Aderente a
Credemassicurazioni relative al presente contratto dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:
• Credemassicurazioni S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX) - XXXXXX.
Fax: 0522/442041
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
8.2 INFORMATIVA ALL’ADERENTE E ALL’ASSICURATO
Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all’indirizzo di residenza dell’Aderente.
In caso di Xxxxxxxx, lo scambio di informazioni tra la Compagnia e l’Assicurato potrà avvenire anche tramite l’utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).
Sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) è disponibile l’Area Riservata attraverso la quale l’Aderente potrà accedere alla propria posizione assicurativa e consultare i dati principali delle Polizze sottoscritte (le Coperture Assicurative in essere, le Condizioni di Assicurazione sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi, …). Inoltre l’Aderente potrà inviare delle richieste per operazioni dispositive (richiesta di apertura di sinistro, pagamento del premio successivo al primo, modifica dei dati anagrafici, …).
L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla Compagnia e che potranno essere richieste dall’Aderente mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’Area Riservata medesima.
Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della Compagnia non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo all’Aderente.
SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE GRAVE DA INFORTUNIO
Il rischio assicurato è l’Invalidità Totale Permanente grave, ovvero superiore al 65%, a seguito di Infortunio a condizione che:
a) l’Infortunio si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace
b) l’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata
c) La Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo
d) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui al successivo art. 10.1
e) L’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 12.1 – Obblighi in caso di
Sinistro
L’Indennizzo che Credemassicurazioni corrisponde in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente grave da Infortunio, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari alla somma di 24 Rate Assicurate mensili.
Come data di Sinistro si intende, in caso di Infortunio, la data di accadimento.
Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, Perdita del Posto di Lavoro, Ricovero in Istituto di Cura dopo la data di accertamento dell’invalidità saranno detratti dall’Indennizzo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente.
La Somma Assicurata per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio consiste in un importo pari alla somma di 24 Rate Assicurate Mensili.
10. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia Invalidità Totale Permanente grave da Infortunio non è valida nei seguenti casi:
- Dolo dell'Aderente o dell’Assicurato o del Beneficiario
- Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
- Infortuni subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi
11. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
Si riportano nella seguente tabella le Franchigie relative alla garanzia Invalidità Totale Permanente grave da
Infortunio.
ART. 9.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia |
Invalidità Totale Permanente grave da Infortunio | 65% |
12. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
12.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del Contratto di Mutuo), ovvero a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento dell’Infortunio.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale
- Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx.
Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a
Beneficiari, eredi o aventi causa.
Tuttavia, se l’Assicurato, denunciato il Sinistro, muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla
Malattia denunciata - prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto.
Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell’Infortunio denunciato e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in Polizza, Credemassicurazioni liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni di Polizza, anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato Ricovero.
Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
12.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITA'
Credemassicurazioni corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se al momento del Sinistro l'Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati,
nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.
La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato
n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL) – vedi Appendice 1.
12.3 BENEFICIARI
Beneficiario della Prestazione Assicurata per il caso di Invalidità Totale Permanente grave da Infortunio, è esclusivamente l’Assicurato.
SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE GRAVE DA MALATTIA
13. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Il rischio assicurato è l’Invalidità Totale Permanente grave, ovvero superiore al 65%, da Malattia a condizione che:
a) La Malattia sia insorta durante il periodo in cui la Copertura è efficace
b) L’ Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi della
Malattia che l’ha provocata
c) Il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data di scadenza del periodo di Carenza di 30 giorni
d) La Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’indennizzo a favore dell’Assicurato
e) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui al successivo art. 14.1
f) L’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 16.1 - Obblighi in caso di
Sinistro
La Somma Assicurata per il caso di Invalidità Totale Permanente da Malattia consiste in un importo pari alla somma di 24 Rate Assicurate Mensili.
14. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia Invalidità Totale Permanente grave da Malattia non è valida nei seguenti casi:
- Dolo dell'Aderente, dell’Assicurato o del Beneficiario
- Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- Malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- Malattie sorte a seguito di partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo
– spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Malattie sorte a seguito di partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Malattie che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate
- Malattie sorte a seguito di uso o produzione di esplosivi
15. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
15.1 FRANCHIGIE E CARENZE
Si riportano nella seguente tabella le Franchigie e le Carenze relative alla garanzia Invalidità Totale Permanente grave da Malattia.
ART. 13.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | Carenza |
Invalidità Totale Permanente grave da Malattia | 65% | La Copertura è efficace a condizione che il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data di scadenza del periodo di Carenza di 90 giorni a partire dalla data di Decorrenza dell’Assicurazione |
16. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
16.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del Contratto di Mutuo), ovvero a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx, entro e non oltre il sessantesimo giorno da quando la Malattia faccia presumere che abbia esito invalidante.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica
- Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx.
Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a
Beneficiari, eredi o aventi causa.
Tuttavia, se l’Assicurato, denunciato il Sinistro, muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla
Malattia denunciata - prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto.
Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell’Infortunio denunciato e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in Polizza, Credemassicurazioni liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni di Polizza, anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato Ricovero.
Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta
la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal
termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da
Credemassicurazioni al Beneficiario.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
16.2 BENEFICIARI
Beneficiario della Prestazione Assicurata per il caso di Invalidità Totale Permanente grave da Malattia, è esclusivamente l’Assicurato.
SEZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O
MALATTIA
17. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Il rischio assicurato è l’Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia. L'Assicurato si definisce temporaneamente inabile totalmente al lavoro se, a causa di un Infortunio o di una Malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente una Attività Lavorativa autonoma regolare.
Se l’Assicurato risulta ancora inabile totalmente al lavoro dopo il periodo di Franchigia assoluta di 60 giorni, Credemassicurazioni corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate Mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, fino ad un limite massimo di 12 Rate Assicurate Mensili per ogni Sinistro; ogni rata di Indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di inabilità totale a decorrere dalla data di scadenza della rata.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’Attività Lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la Copertura viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia, ferma la corresponsione massima di 12 Rate Assicurate Mensili per Sinistro.
Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di Franchigia.
Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese).
La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza. Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.500 Euro mensili per ciascun Assicurato.
18. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia non è valida nei seguenti casi:
- Dolo dell'Aderente o dell’Assicurato o del Beneficiario
- Partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione a corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- Malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- Malattie od Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate
- Aborto volontario non terapeutico
- Infortuni subiti o Malattie sorte a seguito di uso o produzione di esplosivi
19. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
19.1 FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Si riportano nella seguente tabella le Franchigie e i limiti di indennizzo relativi alla garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia.
ART. 17.1 – RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | LIMITE DI INDENNIZZO |
Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia | 60 giorni | La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza e fino a 12 rate mensili per ogni Sinistro. |
Qualsiasi Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.500 Euro mensili per ciascun Assicurato. |
20. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
20.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del Contratto di Mutuo), ovvero a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data dell’Infortunio o della Malattia.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Copia della cartella clinica relative ad eventuale Ricovero o altra eventuale documentazione medica con certificato medico specialistico attestante l’Inabilità Temporanea Totale
- I successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale)
- Documentazione che attesti, in caso di Inabilità Temporanea Totale, che alla data del Sinistro l’Assicurato è un Lavoratore Autonomo (es. Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al Sinistro, partita IVA.)
- Dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
Dopo la Liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 120 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente.
Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti di ciascun Assicurato cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 Sinistri per la presente garanzia.
20.3 CRITERI DI INDENNIZZABILITA'
Credemassicurazioni corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della Malattia. Se al momento del Sinistro l'Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato
n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL) – Vedi Appendice 1.
20.4 BENEFICIARI
Beneficiario della Prestazione Assicurata per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, è esclusivamente l’Assicurato.
SEZIONE RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
21. CHE COSA POSSO ASSICURARE
In caso di Ricovero in Istituto di Cura Credemassicurazioni corrisponderà l’Indennizzo qualora:
a) l’Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace
b) Il Ricovero abbia una durata pari o superiore a 5 pernottamenti continuativi
c) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui all’art. 22.1
g) Xxxxx stati adempiuti gli oneri di cui all’art. 24.1 - Obblighi in caso di Sinistro
Per ogni Sinistro il primo Indennizzo, pari ad una Rata Assicurata Mensile, sarà liquidato alla scadenza della Rata di Ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, immediatamente successiva al Periodo di Franchigia di 5 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate per Sinistro; ogni rata di Indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 pernottamenti continuativi di Ricovero a decorrere dalla scadenza della rata.
Qualora l’Assicurato, dopo una ripresa delle normali occupazioni, subisca un nuovo Ricovero, questo è considerato un nuovo Sinistro e verrà applicato un nuovo periodo di Franchigia.
La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza.
Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della Franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese).
Qualsiasi Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.500 Euro mensili per ciascun Assicurato. Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti di ciascun Assicurato cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 Sinistri per la presente garanzia.
22. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia Ricovero in Istituto di Cura non è valida nei seguenti casi per i ricoveri avvenuti a seguito di:
- Dolo dell'Aderente o dell’Assicurato o del Beneficiario
- Partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- Malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- Malattie od Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate
- Ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento
- Aborto volontario non terapeutico
- Infortuni subiti o Malattie sorte a seguito di uso o produzione di esplosivi
23. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
23.1 FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Si riportano nella seguente tabella le Franchigie e i limiti di indennizzo relativi alla garanzia Ricovero in Istituto di Cura.
ART. 21.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | LIMITE DI INDENNIZZO |
Ricovero in Istituto di Cura | 5 pernottamenti consecutivi | La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza e fino a 12 rate mensili per ogni Sinistro. |
Qualsiasi Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.500 Euro mensili per ciascun Assicurato. |
24. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
24.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del Contratto di Mutuo), ovvero a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data del Ricovero.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Copia della cartella clinica relativa al Ricovero o altra eventuale documentazione medica
- Documentazione che attesti l’Attività Lavorativa dell’Assicurato al momento del Sinistro (per i Non Lavoratori il certificato rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego, per i Lavoratori Dipendenti Pubblici o Lavoratori Dipendenti Privati copia della busta paga del mese in cui si è verificato il Ricovero)
- Dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
24.2 BENEFICIARI
Beneficiario della Prestazione Assicurata per il caso di Ricovero in Istituto di Cura, è esclusivamente l’Assicurato.
SEZIONE PERDITA DEL POSTO DI LAVORO
25. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Il rischio assicurato è il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” per i Lavoratori Dipendenti Privati che, al momento del Sinistro, abbiano superato il periodo di prova e risultino assunti con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi.
Credemassicurazioni corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate Mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il periodo di Disoccupazione, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate Mensili per ogni Sinistro; ogni rata di Indennizzo
successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di Disoccupazione a decorrere dalla scadenza della rata.
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerativa di altra natura, l’Indennizzo non sarà più dovuto.
Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la Copertura verrà riattivata, a condizione che l’Assicurato
al momento del Sinistro sia nuovamente un Lavoratore Dipendente Xxxxxxx, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi.
La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza.
Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare il periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese).
Qualsiasi Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.500 Euro mensili per ciascun Assicurato.
26. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia Perdita del Posto di Lavoro non è valida nei seguenti casi:
- Dolo dell'Aderente o dell’Assicurato o del Beneficiario
- Licenziamenti dovuti a “giusta causa”
- Se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi
- Dimissioni
- Licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali
- Licenziamenti tra congiunti (coniuge o convivente; ascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e affini) l’Esclusione opera anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia costituito in forma societaria ed il congiunto sia socio e/o amministratore della società stessa
- Licenziamenti tra persone conviventi
- Cessazione, alla loro scadenza, di: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente
- Contratti di lavoro stipulati all'estero (salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana);
- Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia o di anzianità”
- Risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza
- Le situazioni di Disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria
La garanzia non è operante in caso di contratti di lavoro non regolati dalla Legge Italiana.
27. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
27.1 CARENZE E LIMITI DI INDENNIZZO
Si riportano nella seguente tabella le Carenze e i limiti di indennizzo relativi alla garanzia Perdita del Posto di Lavoro.
ART. 25.1 - RISCHIO ASSICURATO | Carenze | LIMITE DI INDENNIZZO |
Perdita del Posto di Lavoro | 90 giorni | La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza e fino a 12 rate mensili per ogni Sinistro. |
Qualsiasi Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.500 Euro mensili per ciascun Assicurato. |
28. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
28.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del Contratto di Mutuo), ovvero a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx, entro e non oltre il sessantesimo giorno dal licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Copia della lettera di assunzione
- Copia della lettera di licenziamento
- Copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente
- Copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione, nei due mesi successivi ed eventualmente, ove necessario, la busta paga del mese precedente alla data di adesione
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
Dopo la Liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita del Posto di Lavoro, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Perdita del Posto di Lavoro se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione, pari a 6 mesi, nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere un Lavoratore Dipendente Privato, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi.
Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti di ciascun Assicurato cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 Sinistri per la presente garanzia.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
28.3 BENEFICIARI
Beneficiario della Prestazione Assicurata per il caso di Perdita del Posto di Lavoro, è esclusivamente l’Assicurato.
APPENDICE 1 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA’ PERMANENTE
Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE
(Allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965, n. 1124)
DESCRIZIONE | PERCENTUALI | ||
Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40% | ||
Altre menomazioni della facoltà visiva: vedasi la tabella seguente: | |||
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Note
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio
agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
• Con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
• Con visus corretto di | 7/10 | 18% |
• Con visus corretto di | 6/10 | 21% |
• Con visus corretto di | 5/10 | 24% |
• Con visus corretto di | 4/10 | 28% |
• Con visus corretto di | 3/10 | 32% |
• Con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
DESCRIZIONE | PERCENTUALI |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria: | |
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% |
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30% |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% | |
Arto destro | Arto sinistro | |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% |
Perdita del braccio | ||
Arto destro | Arto sinistro | |
a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85% | 75% |
b) per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75% | 65% |
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% |
Perdita totale dell'indice | 15% | 13% |
Perdita totale del medio | 12% | |
Perdita totale dell'anulare | 8% | |
Perdita totale del mignolo | 12% | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7% | 6% |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | |
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3% | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | |
Perdita delle due ultime falangi dell'indice | 11% | 9% |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | |
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare | 6% | |
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8% | |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75° | ||
a) in semipronazione | 30% | 25% |
b) in pronazione | 35% | 30% |
c) in supinazione | 45% | 40% |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25% | 20% |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi | ||
a) in semipronazione | 40% | 35% |
b) in pronazione | 45% | 40% |
c) in supinazione | 55% | 50% |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono supinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione | ||
a) in semipronazione | 22% | 18% |
b) in pronazione | 25% | 22% |
c) in supinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% |
Perdita totale del solo alluce | 7% |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3% |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi cinque centimetri | 11% |
Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo.
E’ inteso che, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro varranno per l'arto sinistro e viceversa. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
cognome e nome, xxxxxxxxx, data di nascita, sesso e codice fiscale
Dati relativi al Contratto di Mutuo
durata (mesi)
n.
Estremi dell'Adesione
progressivo n. | decorrenza dell'assicurazione | scadenza dell'assicurazione | durata iniziale dell'assicurazione (mesi) |
Dati relativi alla copertura assicurativa
attività professionale
rata assicurate mensile
Garanzie
Dati relativi al premio
imponibile | di cui costi a carico dell'Aderente parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (1) | imposte | premio lordo |
FAC - SIMILE
(1) pari al 45% del premio, al netto di eventuali imposte di Legge
Credemassicurazioni rende noto che:
1. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile
2. l'Aderente ha diritto di richiedere alla Compagnia le credenziali per l'accesso all'area riservata
Il sottoscritto Aderente:
• prende atto che Credito Xxxxxxxx X.x.X. ha stipulato la polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n° 90000031ZX in nome e nell'interesse dei propri clienti sottoscrittori di Contratti di Mutuo e in abbinamento a detti contratti
• da atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclusione del contratto sono state
raccolte prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto
• di voler aderire alle polizza collettiva sopraindicata
• dichiara di aver ricevuto e letto i documenti di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominati “Allegato 3 - Informativa sul distributore”, “Allegato 4 - Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo”, “Allegato 4 ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore” (quest’ultimo per offerta fuori sede e nel caso di distribu- zione mediante tecniche di comunicazione a distanza);
• dichiara di essere informato che, come previsto dall'art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di recedere dall'assicura- zione entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Per esercitare tale diritto, l'Aderente deve inviare comuni- cazione a Credemassicurazioni nei modi stabiliti dall'art. 3.2
• di aver ricevuto e letto il Set Informativo, comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni (Mod. 3885D1121), Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Fac simile del modulo di adesione (Mod. 3885T1121), Documento Informativo sul trattamento dei dati personali
• di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposi- zioni impartite nel corso della durata contrattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso Credito Xxxxxxxx X.x.X.
✓
firma Aderente
Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax:
x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMASSICURAZIONI
S.p.A.
cognome e nome, xxxxxxxxx, data di nascita, sesso e codice fiscale | |||
Estremi dell'Adesione | |||
progressivo n. | decorrenza dell'assicurazione | scadenza dell'assicurazione | durata iniziale dell'assicurazione (mesi) |
II sottoscritto Aderente dichiara, di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni dell'Aderente; art. 1.2 - Persone Assicurabili - persone assicurate - limiti d'età; art. 1.3 - Variazione dell'attività lavorativa; art. 2.1 - Decorrenza, durata delle coperture e tacita proroga del contratto; art. 4.1 - Pagamento del premio; art. 5.1 - Dove vale la copertura; art. 6 - Eventi relativi al contratto di mutuo; SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE GRAVE DA INFORTUNIO -> art. 10 - Cosa non è assicurato; art. 11 - Limiti, franchigie e\o scoperti; art. 12 - Che cosa fare in caso di sinistro; SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE GRAVE DA MALATTIA -> art. 14 - Cosa non è assicurato; art. 15 - Limiti, franchigie e\o scoperti; art. 16 - Che cosa fare in caso di sinistro; SEZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA -> art. 18 - Cosa non è assicurato; art. 19 - Limiti, franchigie e\o scoperti; art. 20 - Che cosa fare in caso di sinistro; SEZIONE RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA -> art. 22 - Cosa non è assicurato; art. 23 - Limiti, franchigie e\o scoperti; art. 24 - Che cosa fare in caso di sinistro; SEZIONE PERDITA DEL POSTO DI LAVORO -> art. 26 - Cosa non è assicurato; art. 27 - Limiti, franchigie e\o scoperti; art. 28 - Che cosa fare in caso di sinistro. | |||
firma Aderente ✓ |
Periodicità e mezzi di pagamento
FAC - SIMILE
Il sottoscritto Aderente prende atto che:
• Credemassicurazioni S.p.A. ha conferito al Contraente Credito Xxxxxxxx X.x.X. un mandato all'incasso del premio in forza del quale il pagamento del premio a Credito Xxxxxxxx X.x.X. equivale al pagamento fatto alla stessa Credemassicurazioni S.p.A. ai fini della validità dell'assicurazione e, a tal fine, il sottoscritto Aderente conferisce a sua volta a Credito Xxxxxxxx X.x.X. espresso incarico di provvedere ad addebitare su conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al "premio lordo" dovuto per l'intera durata della presente assicurazione;
• l'adesione alla polizza collettiva sopraindicata prevede il tacito rinnovo per un periodo pari ad un anno a far data dalla scadenza indicata alla voce "scadenza dell'assicurazione" e così in seguito, sino ad una durata massima complessiva pari a quella del Contratto di Mutuo;
• dichiara di aver conferito mandato, tramite apposito modulo, a Credemassicurazioni ad addebitare i premi successivi al primo, relativi al tacito rinnovo annuo, sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.).
Consenso Privacy
Premesso che dichiaro di aver letto e compreso l’Informativa che mi è stata fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679:
• Autorizzo il Titolare e l’Intermediario/Collocatore a trattare categorie particolari di miei dati personali qualora sia necessario per l’apertura e la gestio- ne del rapporto contrattuale conformemente a quanto indicato al punto 2.2 e 3.1 dell’Informativa. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni:
✓
firma Aderente
luogo e data
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri
Credemassicurazioni SpA
Il Direttore Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMASSICURAZIONI
S.p.A.
Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax:
x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte
Spett.le Credemassicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Xxx Xxxx 0
00000 Xxxxxx Xxxxxx XX
Polizza Avvera Protezione Rata: denunciamo un sinistro
• Numero di adesione
• Filiale
• Nome del tuo gestore
Dati dell’Assicurato
Cognome e Nome
Data di nascita / / Sesso
Domicilio/Residenza: Via _n
Comune Cap Provincia
Telefono/Fax
E-mail Attività lavorativa al momento del sinistro
Denuncia
Breve descrizione a cura del cliente dell’infortunio (luogo, giorno di accadimento / / , ora e cause che lo hanno determinato); in caso di malattia, descrizione e data / / di prima diagnosi della patologia riscontrata; Comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
e pertanto richiedo l’attivazione della garanzia (Indicare con una X ):
Invalidità Permanente da infortunio o malattia (garanzia valida per tutti gli assicurati)
da allegare:
• Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
• Certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale
Inabilità Temporanea Totale lavorativa da infortunio / malattia (riservato ai lavoratori autonomi)
da allegare:
• Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
• Copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri o altra eventuale documentazione medica con certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea
• Certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea)
• Documentazione che attesti, in caso di Inabilità Temporanea Totale, che alla data del sinistro l’Assicurato è un lavoratore autonomo (es. Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al sinistro, partita iva..)
…segue
Ricovero in Istituto di Cura dovuto a infortunio/malattia (riservato ai non lavoratori/Dipendenti pubblici e privati)
da allegare:
• Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
• Copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri o altra eventuale documentazione medica con certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea
• Certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea
• Documentazione attestante il fatto che l’Aderente/Assicurato è un Lavoratore Dipendente Pubblico o che evidenzi lo stato di Non Lavoratore
• Copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione e nei due mesi successivi
Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti
Dichiaro che le informazioni da me fornite corrispondono al vero ed, inoltre, dichiaro di sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e di consentire alla Compagnia Assicuratrice le indagini e gli accertamenti al fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativamente alla presente denuncia di sinistro.
Data / /
Firma (leggibile)
Compilare SOLO in caso di Perdita del Posto di Lavoro
Perdita del Posto di Lavoro (riservato ai Lavoratori Dipendenti Privati)
da allegare:
• Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
• Copia della lettera di assunzione
• Copia della lettera di licenziamento
• Copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente
• Copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione, nei due mesi successivi ed eventualmente, ove necessario, la busta paga del mese precedente alla data di adesione
Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo il datore di lavoro
Dichiaro che le informazioni da me fornite corrispondono al vero ed inoltre dichiaro di sciogliere da ogni riserbo il datore di lavoro e di consentire alla Compagnia Assicuratrice le indagini e gli accertamenti al fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativamente alla presente denuncia di sinistro.
Data / /
Firma (leggibile)
Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure consegnare tutta la documentazione all’intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.
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