DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA
DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNO O PIÙ OPERATORI ECONOMICI, CON IL SISTEMA DELL’ASTA ELETTRONICA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 60, 54 E 56, COMMA
2 DEL D.LGS. N. 50/2016, AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRATTAMENTO, CON RECUPERO/SMALTIMENTO, SU TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO, DEI RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI AMA E DEI RIFIUTI URBANI RESIDUI PRODOTTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE – ECCEDENTI LE QUANTITÀ TRATTATE PRESSO GLI IMPIANTI AMA- E DEL CONNESSO SERVIZIO OPZIONALE DI TRASPORTO E SCARICO”.
Lotto 1: CSS (EER 19 12 10) CIG: 8789955455
Lotto 2: FOS (EER 19 05 01/19 05 03) CIG: 87899575FB
Lotto 3: SCARTI (EER 19 12 12) CIG: 87899597A1
Lotto 4: SCARTI DA BY-PASS (EER 19 12 12) CIG: 8789960874
Lotto 5: XXX (XXX 00 00 01) CIG: 8789962A1A
Il presente Disciplinare (di seguito, “Disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “Bando”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).
PREMESSE
Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori economici, con il sistema dell’asta elettronica, ai sensi degli articoli 60, 54 e 56, co. 2 del Codice dei Contratti (di seguito, “Accordo Quadro”), per l’affidamento del servizio di trattamento con recupero/smaltimento (di seguito, anche solo “trattamento”), su territorio nazionale ed estero, delle frazioni di rifiuti solidi prodotti dagli impianti di trattamento di AMA S.p.A. Azienda Municipale Ambiente (di seguito, “AMA” o “Stazione Appaltante” o “Ente Aderente”) e dei rifiuti urbani residui prodotti nel territorio di Roma Capitale, eccedenti le quantità trattate presso gli impianti AMA, corrispondenti ai seguenti codici EER:
- per il CSS dal codice EER 19 12 10;
- per la FOS dai codici EER 19 05 01/19 05 03;
- per gli scarti dal codice EER 19 12 12;
- per gli scarti da by-pass dal codice EER 19 12 12;
- per i RUR dal codice EER 20 03 01;
(di seguito, “Servizio”), articolata in n. 5 (cinque) lotti merceologici (di seguito, “Lotti”). Nell’ambito di ciascun Lotto sono stati considerati n. 2 sub-ambiti territoriali (di seguito, “Sub-ambiti”), a seconda dell’ubicazione sul territorio nazionale o estero dell’impianto di conferimento indicato dall’operatore
Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx
T x00 00 000 000 F x00 00 000 000
00xxxx@xxxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxxx.xx
Azionista unico Ministero dell’Economia e delle Finanze
Capitale sociale € 836.383.864,02
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma P.IVA e C.F. 05678721001
economico in sede di presentazione dell’offerta e in ragione del diverso importo del servizio posto a base di gara, come meglio specificato nel successivo articolo 4.
L’appalto ha ad oggetto, altresì, il servizio opzionale di trasporto e scarico, su territorio nazionale ed estero, delle frazioni di rifiuti sopra indicate, che AMA si riserva la facoltà di attivare a suo insindacabile giudizio, a seconda del proprio fabbisogno (di seguito, “Opzione”).
La presente procedura è indetta per conto di AMA, dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia” o “Centrale di Committenza”), che opera in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, giusto Disciplinare Operativo stipulato il 12 maggio 2021 tra AMA e Invitalia nell’ambito del progetto ReOPEN (di seguito, “ReOPEN SPL”) promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e attuato da Invitalia attraverso il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014- 2020.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la presente procedura sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/ (di seguito, “Portale”).
Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel “Contratto per l'utilizzo del sistema telematico”, consultabile sul e scaricabile dal medesimo sito web.
La procedura di gara si svolgerà ai sensi degli articoli 35, 60 e 56, co. 2, del Codice dei Contratti.
Ogni operatore, in ottemperanza all’articolo 1, co. 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, dovrà accettare, a pena di esclusione, le clausole del Patto d’Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con Delibera di Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato con Delibera di Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 (di seguito, “Patto d’Integrità”), sub Allegato n. 4 al presente Disciplinare.
Trova, inoltre, applicazione il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura -
U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (di seguito, “Protocollo di legalità”), di cui all’Allegato n. 5 al presente Disciplinare.
ARTICOLO 1 PUBBLICITÀ
Ai sensi dell’articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 1, e 98 del Codice dei Contratti, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.
In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.
In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 4, co. 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, gli operatori economici che si aggiudicheranno i Lotti in cui è suddiviso l’appalto – in proporzione al relativo valore - avranno l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari circa a € 10.0000
La Stazione Appaltante comunicherà agli aggiudicatari l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI
Con riferimento a ciascun Lotto:
- ai sensi dell’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- la Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora
sia avvenuta l’aggiudicazione.
Invitalia si riserva di sospendere la procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.
Si premette sin d’ora che, al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 51, co. 2, del Codice dei Contratti, ciascun operatore economico potrà presentare offerta per tutti i Lotti, come meglio descritto nel successivo articolo 6.
ARTICOLO 3
RIFERIMENTI DI INVITALIA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI. ACCESSO AGLI ATTI
La presente procedura è indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., con sede in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.
Il Responsabile unico del procedimento della Centrale di Committenza (di seguito, “RUP”), ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, giusta determina di nomina prot. n. 2020_0166667 del 28 ottobre 2020.
Il Responsabile del procedimento dell’Ente Aderente (di seguito, “RP”) è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
I riferimenti PEC e Telefax relativi al RUP sono indicati nel Bando.
Per le opportune comunicazioni l’operatore economico potrà utilizzare la Piattaforma Telematica accedendo all’area “MESSAGGI” della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare il contatto Telefax solo nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma telematica e della PEC.
Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l’area “MESSAGGI” della Piattaforma
Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.
Il presente appalto ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con uno o più operatori economici, con il sistema dell’asta elettronica, ai sensi degli articoli 54 e 56, co. 2 del Codice dei Contratti, articolato in n. 5 (cinque) Lotti, per l’affidamento del servizio di trattamento con recupero/smaltimento, su territorio nazionale ed estero, delle frazioni di rifiuti contraddistinte dai codici EER 19 12 10, XXX 00 00 00 - XXX 19
05 03, EER 19 12 12, scarti da by-pass dal codice EER 19 12 12 prodotti dagli impianti di trattamento di AMA, e dei rifiuti contraddistinti dal codice EER 20 03 01 eccedenti le quantità trattate presso gli impianti
AMA, sulla base del Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito “Capitolato”) sub Allegato n. 2 al presente Disciplinare.
L’appalto ha ad oggetto, altresì, l’Opzione relativa al servizio connesso di trasporto e scarico, su territorio nazionale ed estero, delle frazioni di rifiuti sopra dette. Pertanto, come meglio di seguito disciplinato, AMA si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di attivare tale Opzione, a seconda del proprio fabbisogno, nei confronti di ognuno degli operatori aggiudicatari di ciascun Lotto.
Per tutti i Lotti, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, la prestazione relativa all’attività di trattamento presso impianti di recupero/smaltimento autorizzati è qualificata come principale, mentre quella relativa all’attività opzionale di trasporto e scarico è qualificata come secondaria.
Ai sensi dell’articolo 50 del Codice dei Contratti, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’aggiudicatario sarà tenuto ad applicare i contratti collettivi del settore pertinente all’oggetto del presente affidamento, di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto è stato suddiviso in n. 5 Lotti, che si distinguono per le categorie merceologiche dei rifiuti prodotti nel territorio di Roma Capitale.
Tabella n. 1
LOTTI | RIFIUTO |
LOTTO 1 | CSS (EER 19 12 10) |
LOTTO 2 | FOS (EER 19 05 01/19 05 03) |
LOTTO 3 | SCARTI (EER 19 12 12) |
LOTTO 4 | SCARTI DA BY-PASS (EER 19 12 12) |
LOTTO 5 | RUR (EER 20 03 01) |
Nell’ambito di ciascun Lotto sono previsti n. 2 Sub-ambiti, a seconda dell’ubicazione dell’impianto di conferimento indicato dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta e in ragione del diverso importo del servizio posto a base di gara:
− Sub-ambito Nazionale: ubicazione dell’impianto di conferimento proposto dall’operatore sul territorio nazionale.
Si precisa che nel Sub-ambito anzi indicato viene incluso il territorio della Regione Lazio: (i) per il CSS e gli scarti da by-pass (Lotti nn. 1, e 4, in quanto queste frazioni di rifiuto non sono soggette a tariffe amministrate; (ii) per la FOS e gli scarti di produzione (Lotti nn. 2 e 3) in quanto si stima che alla data di pubblicazione della presente procedura le attuali discariche che operano con tariffa amministrata non avranno volumetrie disponibili.
Diversamente, per la frazione di rifiuto urbano residuo (Lotto 5) non è incluso il territorio della Regione Lazio, in ragione del sistema tariffario ivi vigente (tariffa amministrata) invece di un regime di libero mercato. Pertanto, per il Lotto 5 anzi indicato, a pena di esclusione, gli impianti di trattamento offerti da ciascun concorrente dovranno essere ubicati sul territorio nazionale, escluso quello della Regione Lazio.
− Sub-ambito Estero: ubicazione dell’impianto di conferimento proposto dal concorrente su territorio estero.
Si ribadisce che, ai sensi dell’articolo 51, co. 2, del Codice dei Contratti, ciascun operatore può presentare offerta e risultare aggiudicatario per tutti i Lotti.
Nell’ambito di ciascun Lotto, a pena di esclusione, ciascun operatore dovrà partecipare, ad un solo Sub- ambito (Nazionale o Estero), con uno o più impianti di conferimento ubicati nel Sub-ambito prescelto, come meglio descritto nel successivo articolo 6.
In conformità al Capitolato, sono altresì comprese nell’appalto tutte le attività, nonché ogni altro intervento, prestazione od onere necessario, anche ove non espressamente indicato o previsto negli elaborati tecnici, comunque funzionali alla perfetta esecuzione del Servizio.
Le prestazioni oggetto dell’appalto rientrano tra quelle di cui ai CPV 90510000 e CPV 590512000-9.
Il luogo di esecuzione del Servizio è il territorio di Roma Capitale. Più precisamente i rifiuti oggetto di affidamento, secondo le necessità complessive di AMA, provengono da uno qualsiasi dei propri siti autorizzati (di seguito, anche “Sedi”):
• Rocca Cencia – via di Rocca Cencia n. 301 – Roma;
• Ponte Malnome – xxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx x.00/00 – Xxxx;
• Maccarese – xxx xxxx’Xxxxxxxxx xxx – Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (Xxxx);
• Pomezia – xxx Xxxxxxxxxx xx 00,000 – Xxxxxxx (Xxxx).
• Saxa Rubra – viale Barendson snc – Roma
Tali rifiuti potranno essere consegnati direttamente da AMA ovvero prelevati dall’/gli aggiudicatario/i nel
caso in cui AMA attivi l’Opzione come dettagliato nel prosieguo.
4.1 Quantitativi rifiuti su base annuale – fabbisogno AMA S.p.A.
Di seguito si riportano i quantitativi massimi presunti, su base annuale. Dette quantità sono state stimate da AMA sulla base delle previsioni di trattamento relative all’anno 2021 e 2022 dell’impianto AMA TMB di Rocca Cencia, dell’impianto di compostaggio di Maccarese e degli impianti per il trattamento del multimateriale di Rocca Cencia e Pomezia.
Tabella n. 2
LOTTI | RIFIUTO | QUANTITA’ ANNUALE (t/anno) |
LOTTO 1 | CSS (EER 19 12 10) | 32.400 |
LOTTO 2 | FOS (EER 19 05 01/19 05 03) | 13.500 |
LOTTO 3 | SCARTI (EER 19 12 12) | 55.000 di cui 46.700 da Rocca Cencia 8.300 dagli altri impianti |
LOTTO 4 | SCARTI DA BY-PASS (EER 19 12 12) | 40.600* |
LOTTO 5 | RUR (EER 20 03 01) | 60.000** |
* Relativamente agli Scarti EER 19 12 12, i flussi oggetto del presente affidamento saranno prioritariamente quelli provenienti dal TMB di Rocca Cencia. Gli Scarti provenienti dagli altri impianti AMA, pari a 8.300 tonnellate/anno, saranno prioritariamente gestiti presso gli impianti presenti nell’ambito della regione Lazio. In caso di necessità, ferma rimanendo la quantità complessiva riportata in tabella, AMA di riserva di gestire nell’ambito del presente affidamento anche tali flussi.
**Tale valore è stato valutato al netto di 140.000 tonnellate trattate dal TMB di AMA e di 700.000 tonnellate trattate dagli impianti in ambito regionale; il quantitativo potrebbe essere aumentato in caso di problemi contingenti legati al funzionamento del TMB di AMA.
Ai sensi dell’articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti, l’/gli aggiudicatario/i dovrà/anno eseguire il Servizio anche se il quantitativo si discostasse dai valori contrattualizzati (in eccesso o in difetto) fino ad un massimo del 20 %, a causa dell’effettivo andamento dei servizi di raccolta e delle attività di esercizio degli impianti AMA, senza alcuna pretesa di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti rispetto al prezzo contrattuale. Resta, comunque, inteso che i quantitativi da tenere in considerazione per la fatturazione saranno solo quelli effettivamente consegnati da AMA a ciascun aggiudicatario ai fini dello svolgimento del Servizio.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.
ARTICOLO 5
IMPORTO DELL’APPALTO
Il valore massimo stimato dell’Appalto per il Servizio di trattamento è pari ad euro € 36.848.200,00 (euro trentaseimilioniottocentoquarantottomiladuecento/00) oltre I.V.A., calcolato, per ciascun Lotto, sulla base del costo massimo stimato €/ton, di cui alla tabella che segue:
Tabella n. 3
SERVIZIO DI TRATTAMENTO | ||
LOTTO | Sub - ambito Nazionale COSTI (per le attività di trattamento) | Sub - ambito Estero COSTI (per le attività di trattamento) |
LOTTO 1 CSS (EER 19 12 10) | 143 €/ton | 135 €/ton |
LOTTO 2 FOS (EER 19 05 01/19 05 03) | 170 €/ton | 145 €/ton |
LOTTO 3 SCARTI (EER 19 12 12) | 200 €/ton | 155 €/ton |
LOTTO 4 SCARTI DA BY-PASS (EER 19 12 12) | 200 €/ton | 155 €/ton |
LOTTO 5 RUR (20 03 01) | 160 €/ton | 180 €/ton |
L’importo massimo stimato dell’appalto, per ciascun Lotto, è riportato nella tabella che segue:
Tabella n. 4
SERVIZIO DI TRATTAMENTO
LOTTO | IMPORTO XXXXXXX XXXXXXX PER CIASCUN LOTTO |
LOTTO 1 CSS (EER 19 12 10) | 4.633.200,00 € |
LOTTO 2 FOS (EER 19 05 01/19 05 03) | 2.295.000,00 € |
LOTTO 3 SCARTI (EER 19 12 12) | 11.000.000,00 € |
LOTTO 4SCARTI DA BY-PASS (EER 19 12 12) | 8.120.000,00 € |
LOTTO 5 RUR (00 00 00) | 00.000.000,00 € |
IMPORTO XXXXXXX XXXXXXX APPALTO PER ILSERVIZIO DI TRATTAMENTO | 36.848.200,00 € |
Il valore massimo stimato dell’Opzione è pari ad euro € 17.799.300,00 (euro diciassettemilionisettecentonovantanovemilatrecento/00) oltre I.V.A., calcolato, per ciascun Lotto, sulla base del costo massimo stimato €/ton, come indicato nella tabella che segue
Tabella n. 5
SERVIZIO OPZIONALE DI TRASPORTO E SCARICO | ||||||
SUB AMBITO TERRITORIALE | Distanza | Lotto 1 EER 191210 | Lotto 2 EER 190501- EER 19 05 03 | Lotto 3 EER 191212 | Lotto 4 EER 191212 | Lotto 5 EER 20 03 01 |
impianto di consegna – impianto di trattamento | ||||||
(km) | (€/t) oltre IVA | (€/t) oltre IVA | (€/t) oltre IVA | (€/t) oltre IVA | (€/t) oltre IVA | |
NAZION ALE | fino a 50 | 7,88 | 6,25 | 9,36 | 9,36 | 7,40 |
fino a 100 | 13,13 | 10,41 | 15,60 | 15,60 | 12,35 |
fino a 150 | 18,38 | 14,57 | 21,84 | 21,84 | 17,28 | |
fino a 200 | 21,01 | 16,65 | 24,96 | 24,96 | 19,76 | |
fino a 250 | 23,64 | 18,73 | 28,08 | 28,08 | 22,22 | |
fino a 300 | 26,66 | 21,13 | 31,67 | 31,67 | 25,06 | |
fino a 350 | 29,33 | 23,24 | 34,83 | 34,83 | 27,57 | |
fino a 400 | 31,98 | 25,35 | 38,00 | 38,00 | 30,08 | |
fino a 450 | 34,65 | 27,46 | 41,16 | 41,16 | 32,58 | |
fino a 500 | 37,32 | 29,58 | 44,34 | 44,34 | 35,09 | |
fino a 550 | 39,99 | 31,69 | 47,50 | 47,50 | 37,60 | |
fino a 600 | 44,22 | 35,05 | 52,53 | 52,53 | 41,57 | |
fino a 650 | 46,99 | 37,25 | 55,82 | 55,82 | 44,17 | |
fino a 700 | 49,74 | 39,43 | 59,10 | 59,10 | 46,77 | |
fino a 750 | 52,52 | 41,63 | 62,38 | 62,38 | 49,36 | |
fino a 800 | 55,27 | 43,81 | 65,67 | 65,67 | 51,97 | |
ESTERO | fino a 850 | 57,41 | 45,95 | 67,81 | 67,81 | 54,01 |
fino a 900 | 59,54 | 48,08 | 69,94 | 69,94 | 56,14 | |
fino a 950 | 61,68 | 50,22 | 72,08 | 72,08 | 58,28 | |
fino a 1000 | 63,82 | 52,36 | 74,22 | 74,22 | 60,42 | |
fino a 1050 | 65,95 | 54,49 | 76,35 | 76,35 | 62,55 | |
fino a 1100 | 68,09 | 56,63 | 78,49 | 78,49 | 64,69 | |
fino a 1150 | 70,23 | 58,77 | 80,63 | 80,63 | 66,83 | |
fino a 1200 | 72,36 | 60,90 | 82,76 | 82,76 | 68,96 | |
fino a 1250 | 74,50 | 63,04 | 84,90 | 84,90 | 71,10 | |
fino a 1300 | 76,64 | 65,18 | 87,04 | 87,04 | 73,24 | |
fino a 1350 | 78,77 | 67,31 | 89,17 | 89,17 | 75,37 | |
fino a 1400 | 80,91 | 69,45 | 91,31 | 91,31 | 77,51 |
fino a 1450 | 83,05 | 71,59 | 93,45 | 93,45 | 79,65 | |
fino a 1500 | 85,18 | 73,72 | 95,58 | 95,58 | 81,78 | |
Oltre 1500 | 81,42 | 69,96 | 91,82 | 91,82 | 78,02 |
Per il trasferimento all’estero dei quantitativi di rifiuti offerti, possono essere considerati ulteriori mezzi di trasporto, tra cui nave e treno.
In caso di trasporto eseguito con nave e/o treno, il costo a base d’asta del servizio opzionale di trasporto e scarico è pari a 50 €/ton, al quale si dovrà aggiungere il costo del trasporto effettuato su gomma dai siti di AMA al luogo di carico (su nave o treno), da individuare sulla base della tabella anzi riportata.
Ai sensi dell’articolo 35, co. 4, del Codice dei Contratti, il valore stimato delle attività oggetto del presente appalto, comprensivo dell’ opzione per il servizio di trasporto e scarico, è pari a € 54.647.500,00 (euro cinquantaquattromilioniseicentoquarantasettemilacinquecento/00), oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza per rischi da interferenze se dovuti, oltre all’ulteriore valore stimato fino alla concorrenza del 100% (centopercento) dell’importo contrattuale per l’eventuale affidamento ad uno o più Aggiudicatari di nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’articolo 63, co. 5, del Codice dei Contratti.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’importo degli oneri relativi al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) riguarda solo il servizio del trasporto e scarico ed è pari a € 0,40 €/ton.
L’importo complessivo stimato degli oneri per la sicurezza per ciascun Lotto per il solo servizio di trasporto e scarico è, pertanto, pari ai valori di seguito indicati:
Tabella n. 6
LOTTO | IMPORTO XXXXXXX XXXXXXX (comprensivo dell’opzione trasporto) | ONERI DELLA SICUREZZA per il SOLO servizio opzionale di trasporto e scarico | IMPORTO LOTTO |
RIBASSABILE | NON RIBASSABILI | ||
LOTTO 1 | 7.393.032,00 € | 12.960,00 € | 7.405.992,00 € |
CSS (EER 19 12 10) | |||
LOTTO 2 FOS (EER 19 05 01/19 05 03) | 3.290.220,00 € | 5.400,00 € | 3.295.620,00 € |
LOTTO 3 SCARTI (EER 19 12 12) | 16.256.900,00 € | 22.000,00 € | 16.278.900,00 € |
LOTTO 4 SCARTI DA BY-PASS (EER 19 12 12) | 12.000.548,00 € | 16.240,00 € | 12.016.788,00 € |
LOTTO 5 RUR (EER 20 03 01) | 15.706.800,00 € | 24.000,00 € | 15.730.800,00 € |
IMPORTO XXXXXXX XXXXXXX APPALTO | 54.647.500,00 € | 80.600,00 € | 54.728.100,00 € |
L’importo sottoposto a ribasso d’asta, al netto di I.V.A., è comprensivo di ogni imposta, tassa, onere di servizio e contributo che risultino eventualmente dovuti in base a leggi o provvedimenti in materia, e si riferisce a ciascun Lotto ed ai singoli costi di trattamento e trasporto e scarico.
Il costo totale della manodopera per il servizio di trattamento e per il servizio opzionale di trasporto e scarico, ai sensi dell’articolo 23, co. 16, del Codice dei Contratti, è pari, rispettivamente, al 38% dell’importo totale di ciascun Lotto per il servizio di trattamento e al 30% dell’importo totale di ciascun Lotto per il servizio opzionale di trasporto e scarico, come di seguito riportato:
Tabella n. 7
LOTTO | IMPORTO XXXXXXX XXXXXXX MANODOPERA Trattamento | IMPORTO XXXXXXX XXXXXXX MANODOPERA Trasporto e scarico ( opzionale) |
LOTTO 1 CSS (EER 19 12 10) | 1.760.616,00 € | 827.949,60 € |
LOTTO 2 FOS (EER 19 05 01/19 05 03) | 872.100,00 € | 298.566,00 € |
LOTTO 3 SCARTI (EER 19 12 12) | 4.180.000,00 € | 1.577.070,00 € |
LOTTO 4SCARTI DA BY-PASS (EER 19 12 12) | 3.085.600,00 € | 1.164.164,40 € |
LOTTO 5 RUR (EER 20 03 01) | 4.104.000,00 € | 1.472.040,00 € |
IMPORTO XXXXXXX XXXXXXX MANODOPERA | 14.002.316,00 € | 5.339.790,00 € |
NOTA BENE: ai sensi dell’articolo 95, co. 10 del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione in sede di presentazione dell’offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro compresi nelle proprie spese generali.
In caso di proroga della durata dell’Accordo Quadro oltre i 12 mesi dall’avvio del Servizio, secondo quanto previsto al successivo articolo 7, il costo unitario di aggiudicazione per il servizio di trattamento e il costo unitario di aggiudicazione per il servizio di trasporto e scarico, relativi ad ogni singolo codice EER, verranno rivalutati attraverso l’applicazione della variazione ISTAT relativa ai 12 mesi precedenti. L’indice di riferimento applicato sarà l’indice Generale FOI (Famiglie Operai e Impiegati).
Inoltre, nei casi anzi indicati, ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a) del Codice dei Contratti, in caso di variazioni significative del mercato di riferimento (variazioni dei prezzi per il servizio di trattamento e/o per il servizio opzionale di trasporto e scarico relativi ad ogni EER aggiudicato in aumento o in diminuzione di almeno il 15%), l’aggiudicatario (in caso di aumento) o la Stazione Appaltante (in caso di diminuzione) potranno presentare adeguata documentazione tecnico-economica che attesti e certifichi tale variazione del mercato di riferimento al fine di poter avviare il processo di revisione in contraddittorio e poter determinare un nuovo corrispettivo unitario per il Servizio aggiudicato oltre la soglia del 10% che si configura come naturale alea contrattuale.
ARTICOLO 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Con riferimento a ciascun Lotto, in ragione delle caratteristiche standardizzate del Servizio oggetto di affidamento, l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, scaturito all’esito dell’asta elettronica condotta secondo le modalità di cui all’articolo 56 del Codice dei Contratti.
Si evidenzia che gli operatori economici che presenteranno offerta, dovranno indicare il prezzo in €/ton
per il Servizio di trattamento per ciascun Lotto a cui partecipano.
Ciascun operatore dovrà, altresì, indicare il prezzo in €/ton per il Servizio di trasporto e scarico (opzionale) per il Lotto a cui partecipa.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà indicare nella Documentazione Amministrativa la disponibilità annuale ad uso specifico dell’/gli impianto/i offerto/i per il Lotto a cui partecipa, come meglio specificato al successivo articolo 18.1.
A pena di esclusione, per ciascun Lotto, l’operatore dovrà scegliere uno solo dei Sub-ambiti (Sub ambito Nazionale o Sub-ambito Estero) a cui partecipare.
Si precisa che, con riferimento al Sub-ambito prescelto, l’operatore potrà partecipare con più impianti di trattamento ubicati nel Sub-ambito medesimo.
In tal caso, dovrà presentare, comunque, un’offerta unica, indicando un unico prezzo per il servizio di trattamento e un unico prezzo per il servizio opzionale di trasporto e scarico.
Per ciascuno dei cinque Lotti, l’aggiudicazione e la successiva attivazione del Servizio avverranno all’esito dell’espletamento delle seguenti fasi:
Fase 1: valutazione e individuazione delle offerte ammissibili.
In particolare, per ciascun Lotto, risulterà una graduatoria unica provvisoria delle offerte ammissibili, sulla base del minor prezzo offerto per il SOLO Servizio di trattamento a tonnellata di rifiuto da conferire presso l’/gli impianto/i indicato/i in sede di presentazione dell’offerta.
Fase 2: aggiudicazione dell’appalto con il sistema dell’asta elettronica, ai sensi dell’articolo 56.
Una volta stilata la graduatoria unica provvisoria delle offerte ammissibili per ciascun Lotto, Invitalia inviterà, simultaneamente e per xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx 00 (xxxxx) operatori economici collocatisi in graduatoria, ove presenti, a migliorare i prezzi offerti per il Servizio di trattamento e/o per il Servizio di trasporto e scarico rispetto all’importo che sarà posto a base dell’asta elettronica, come di seguito indicato.
Nel caso in cui i primi dieci operatori economici non siano disponibili a trattare i quantitativi di rifiuti annualmente previsti da AMA, Invitalia potrà ammettere alla fase dell’asta elettronica un numero di operatori disponibili a trattare quantitativi di rifiuti pari al doppio dei quantitativi previsti da AMA, ove presenti.
Le modalità di svolgimento dell’asta elettronica sono meglio descritte al successivo articolo 22.
All’esito dell’asta elettronica, verrà stilata la graduatoria definitiva, per ciascun Lotto, degli operatori aggiudicatari (di seguito, “Aggiudicatari”) che saranno pari al numero degli operatori che, sulla base della disponibilità annuale offerta per il trattamento dei rifiuti, consentirà la saturazione del fabbisogno di AMA S.p.A., di cui alla tabella n. 2.
Fase 3: attivazione del Servizio.
AMA provvederà a sottoscrivere un Accordo Quadro, per ciascun Lotto, con gli operatori risultati Aggiudicatari, ai quali saranno assegnati il Servizio di trattamento dei rifiuti e, nel caso di attivazione dell’Opzione, il Servizio connesso di trasporto e scarico, sulla base dei quantitativi dichiarati in sede di offerta, secondo il meccanismo “a scorrimento”, fino alla saturazione dell’intero fabbisogno espresso da AMA di cui al precedente articolo 4.1.
Nel periodo di vigenza degli Accordi Quadro, i sottoscrittori degli Accordi Quadro medesimi saranno attivati da AMA mediante l’emissione di uno o più Ordini di Attivazione (di seguito, “OdA”) e comunque nel limite del fabbisogno di AMA, indicato al precedente articolo 4.1.
Si precisa che:
- per il solo Lotto 5 (EER 20 03 01), per impianti ubicati nel Sub-ambito Nazionale (impianti di trattamento ubicati in Italia, escluso il territorio della Regione Lazio), l’attivazione del Servizio sarà subordinata alla sottoscrizione di appositi accordi interregionali, ove il concorrente non offra impianti di recupero di energia ai sensi dell’articolo 35, co. 6, del D.L. n. 133/2014. Dell’intervenuta aggiudicazione AMA e l’aggiudicatario daranno tempestiva comunicazione, rispettivamente, alla Regione Lazio e alla Regione in cui è ubicato l’impianto offerto per la sottoscrizione del successivo accordo interregionale;
- per tutti i Lotti, per impianti ubicati nel Sub-ambito Estero (impianti di trattamento ubicati all’estero), l’attivazione del Servizio sarà subordinata alle autorizzazioni e notifiche all’uopo prescritte. Per gli atti propedeutici il cui onere è in capo all’aggiudicatario, gli stessi dovranno essere perfezionati, almeno 90 giorni prima dell’avvio del Servizio.
Nei casi anzi indicati, l’Accordo Quadro sottoscritto con il singolo operatore economico sarà risolutivamente condizionato alla mancata sottoscrizione degli accordi interregionali o all’ottenimento delle autorizzazioni prescritte.
Gli Accordi Quadro saranno stipulati a misura.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del Servizio.
I contratti saranno conclusi in modalità elettronica.
ARTICOLO 7
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La presente procedura ha per oggetto la stipulazione di un Accordo Quadro con ciascuno degli Aggiudicatari di ogni Lotto, avente durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla relativa sottoscrizione.
L’Accordo Quadro si concluderà, in ogni caso, all’esaurimento di tutti i servizi indicati al precedente articolo 4 del presente Disciplinare, salvo che la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all’articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti.
Nel caso in cui, allo scadere del termine come sopra individuato, non sia esaurito l’importo contrattuale, AMA si riserva la facoltà di estendere la durata del singolo Accordo Quadro fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento dell’importo contrattuale anzi indicato.
AMA si riserva, altresì, la facoltà di affidare ad uno o più Aggiudicatari nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’articolo 63, co. 5, del Codice dei Contratti per ulteriori 12 (dodici) mesi, fino alla concorrenza del 100% (centopercento) dell’importo contrattuale.
Limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di/dei nuovo/i contraente/i, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di proroga di cui all’articolo 106, co. 11, del Codice dei Contratti, agli stessi prezzi, patti e condizioni, e riservandosi, altresì, di chiederne di più favorevoli.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non attivare alcuno dei servizi oggetto del presente appalto, ovvero attivarne solo alcuni di quelli contemplati. In tal caso, l’/gli aggiudicatario/i di ciascun Lotto non potrà/anno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura alla Stazione Appaltante.
ARTICOLO 8 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Il presente appalto è finanziato a valere sulle risorse Piano Finanziario Tariffa.
ARTICOLO 9
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i
soggetti indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito,
“G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione X, 11 giugno 2020, C-219/19, sono altresì ammessi a partecipare enti senza scopo di lucro, abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un R.T.I. o di un consorzio ordinario ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio ordinario.
Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti, specificando, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.
Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti.
In ogni caso si applica l’articolo 48 del Codice dei Contratti.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 110 del Codice dei Contratti e dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267:
- l’impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942,
n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, per partecipare deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale, ove già nominato.
In entrambi i casi l’impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
ARTICOLO 10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà:
i) essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 10.1,
ii) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 10.2;
iii) assumere gli obblighi e rendere le ulteriori dichiarazioni, di cui al successivo articolo 10.3.
In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”) di cui all’articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il modello Allegato n. 3 al presente Disciplinare.
In particolare, si segnala che, in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario, il predetto DGUE dovrà essere presentato da parte di ciascuno dei componenti del raggruppamento o consorzio ordinario, mentre in caso di partecipazione in consorzio stabile dovrà essere prodotto un DGUE da parte del consorzio e uno da parte di ciascuna delle consorziate indicate come esecutrici del Servizio.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Xxxxxxxxx può chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare documenti complementari aggiornati. Invitalia può, altresì, invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.
Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l’operatore economico
che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.
10.1 Requisiti di partecipazione d’ordine generale
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
i. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica o persona fisica;
ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei
Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
iii. insussistenza, nei confronti del responsabile tecnico, delle cause di esclusione previste
dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
iv. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
v. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165.
vi. Iscrizione nell’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, co. 52 della L. n. 190/2012 (cd. White List), istituito presso la Prefettura – UTG della provincia in cui ha sede l’operatore (oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto Elenco). Si tratta di appalto di servizi che comporta attività
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall’articolo 1, co. 53
della L. n. 190/2012.
10.2 Requisiti di idoneità professionale
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà
possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale: Tabella n. 8
ID | Requisito di idoneità professionale |
1 | Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto |
2 | Titolarità dell’/gli impianto/i che verrà/anno utilizzato/i per tutte le operazioni di trattamento dei rifiuti contraddistinti dal codice EER del Lotto a cui si intende partecipare, con conseguente sussistenza in capo al concorrente dell'autorizzazione AIA/ AU in corso di validità. Si intende quale soggetto titolare dell’impianto l’operatore economico colui che, ancorché non proprietario dell’impianto offerto, sia intestatario dell’autorizzazione afferente all’impianto medesimo e gestisca liberamente tale impianto e le relative attività. La potenzialità d’esercizio autorizzata dovrà essere almeno pari al quantitativo annuale offerto da ciascun operatore economico. |
IN ALTERNATIVA, iscrizione alla categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di classe adeguata ai quantitativi offerti (ton /annue) L’operatore iscritto alla categoria 8 anzi detta dovrà presentare, in sede di presentazione dell’offerta, uno o più contratti o la prova dell'esistenza di questi ultimi (o dichiarazione/i che ne certifichi/no l'esistenza) tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante con gli operatori economici da esso individuati quali titolari dell’/gli impianto/i che verrà/anno utilizzato/i per tutte le operazioni di trattamento dei rifiuti contraddistinti dal codice EER del Lotto a cui si intende partecipare, con conseguente sussistenza in capo al titolare dell’impianto medesimo dell'autorizzazione AIA/ AU in corso di validità. Si precisa che, data la natura della categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, non è necessario che l’operatore economico iscritto alla categoria 8 dell’ANGA partecipi in raggruppamento con tali soggetti. A pena di esclusione, il titolare dell’impianto indicato dall’operatore iscritto alla categoria 8 non potrà partecipare, nell’ambito dello stesso lotto, in altra forma, singola o raggruppata. In tal caso Xxxxxxxxx procederà ad escludere entrambi gli operatori dalla gara. La potenzialità d’esercizio autorizzata dovrà essere almeno pari al quantitativo annuale offerto da ciascun operatore economico. |
CAT. | Classe | ||
SOLO PER LOTTO5 1 D5-Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di trattamento con recupero o smaltimento | Adeguata ai quantitativi [ton/annue] offerti | ||
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Raccolta e trasporto di rifiuti contraddistinti dal codice EER del Lotto a cui si intende partecipare | SOLO PER I LOTTI 1- 2-3-4 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi | Adeguata ai quantitativi [ton/annue] offerti | |
SOLO NEL CASO DI TRASPORTI TRANSFRONTALIERI | |||
3 | 6 Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, co. 3, del D.lgs. n. 152/2006 | Adeguata ai quantitativi [ton/annue] offerti | |
IN ALTERNATIVA alle categorie 1/4/6, iscrizione alla categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di classe adeguata ai quantitativi offerti (ton /annue). A tal riguardo, si precisa che l’operatore economico in possesso dell’ iscrizione alla categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali dovrà produrre, in sede di offerta, un contratto o la prova dell'esistenza del contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante con gli operatori economici da esso individuati e iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - categorie 1/4/6 nelle classi coerenti con i quantitativi offerti di rifiuto contraddistinto dal codice EER del Lotto a cui si intende partecipare, da cui risulti che, in caso di aggiudicazione, questi ultimi si impegnino a mettere a sua disposizione e a disposizione della Stazione Appaltante le attrezzature e la manodopera necessarie all’espletamento dell’attività di trasporto del rifiuto su idoneo automezzo per il trasferimento dello stesso dagli impianti di AMA all'impianto (o agli impianti) di trattamento autorizzato. Si precisa che, data la natura della categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, non è necessario che l’operatore economico iscritto alla categoria 8 dell’ANGA partecipi in raggruppamento con tali soggetti. |
A pena di esclusione, l’operatore iscritto alle categorie 1/4/6 dell’Albo Gestori Ambientali indicato dall’operatore iscritto alla categoria 8 non potrà partecipare, nell’ambito dello stesso lotto, in altra forma, singola o raggruppata.
In tal caso Xxxxxxxxx procederà ad escludere entrambi gli operatori dalla gara.
Ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti oggetto d’appalto l’operatore economico si dovrà attenere a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, e successive integrazioni con il Regolamento (CE) N. 669/2008 della Commissione del 15 Luglio 2008 e s.m.i., così come riportato nel Capitolato.
In particolare, si precisa che, come chiarito dalla circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 01 agosto 2019 n. 9, il Comitato Nazionale ritiene che nel caso di intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero, nel caso in cui lo stesso agisca in qualità di “esportatore”/notificatore dei rifiuti come definito nella sezione IV, punto 14, del regolamento 669/2008, rimane soggetto alla giurisdizione del paese di spedizione ai sensi dell’art. 2, paragrafo 15, lettera a), reg. 1013/2006.
Al contrario, nel caso di intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia, con destino estero in qualità di “importatore/destinatario dei rifiuti così come definito all’articolo 2, paragrafo 14, del reg. 1013/2006 e nella sezione II, paragrafo 6, del regolamento 669/2008, lo stesso risulta soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione.
Pertanto, si ricorda agli operatori economici che:
- in caso di intermediario estero, in quanto notificatore, deve essere iscritto all’Albo nella pertinente categoria; parimenti si conclude per il caso dell’intermediario estero che opera in qualità di soggetto che organizza la spedizione ai sensi dell’art. 18 del reg. (CE) n. 1013/2006.
- in caso di intermediario estero in quanto destinatario della spedizione rimane soggetto solamente alla giurisdizione del paese di destinazione.
N.B.: nel caso in cui l’operatore economico non sia soggetto all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell’oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
10.3 Ulteriori dichiarazioni
L’operatore economico dovrà dichiarare:
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
2) di aver letto il “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico di acquisto”, disponibile alla voce “Regolamento” della sezione “Documenti utili” posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
3) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l’informativa generale sul trattamento dei dati personali e l’informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 8 del “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibili, rispettivamente, alla voce “Privacy Policy” e “Regolamento” della sezione “Documenti Utili” posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica entrambe rese ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
4) [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di aver letto e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce “Informativa Privacy” della sezione “Documenti utili” posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali - da parte del Titolare (Invitalia) - che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura di gara;
5) di aver letto e di accettare il “Codice Etico di Invitalia”, disponibile nella sezione “Documenti utili” posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica;
6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dalla Centrale di Committenza;
7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
8) di essere in grado di fornire, su richiesta di Invitalia e senza indugio, la documentazione di cui all’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
9) ai sensi dell’articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, di applicare
i contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
10) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo ove saranno eseguiti i servizi oggetto dell’appalto e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni;
11) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla Centrale di Committenza, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto della presente procedura
12) di autorizzare Invitalia, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall’articolo 53, co. 4, del Codice dei Contratti;
13) di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE;
14) di aver preso visione del Patto di Integrità sub Allegato n. 4 al presente Disciplinare e di accettare espressamente tutte le clausole e gli obblighi ivi previsti;
15) di essere consapevole e prendere atto che l’Ente Aderente si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Legalità sub Allegato n. 5 al presente Disciplinare e, in particolare, gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle Imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. “sensibili” a mente del richiamato Protocollo;
16) di impegnarsi sin da ora ad osservare tutti gli adempimenti, obblighi di comunicazione e conseguenze discendenti dall’eventuale violazione degli atti richiamati ai precedenti punti n. 14 e n. 15;
17) di aver preso visione del Protocollo anticontagio predisposto da AMA per contrastare la diffusione del COVID 19 sub Allegato n. 6 al presente Disciplinare, e di impegnarsi ad adottare tutte le misure nello stesso riportate per contrastare la diffusione del contagio e tutelare la salute dei dipendenti AMA e dei dipendenti delle società appaltatrici;
18) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il Servizio;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del Servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
19) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d. P.R. n. 633/1972 e di comunicare alla Centrale di Committenza la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
20) di impegnarsi a fornire a Invitalia i dati relativi al proprio domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del Codice dei contratti;
21) di autorizzare la Centrale di Committenza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
22) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
Per gli operatori economici:
i. che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del X.X. 00 marzo 1942,
n. 267, e fino all’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del medesimo Regio Decreto:
23) di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei Contratti;
24) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal Tribunale competente;
25) di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 000 xxx, xx. 0, xxx X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000;
ii. già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:
26) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
27) di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186 bis, co. 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’operatore economico nella compilazione del DGUE.
10.4 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E.
10.4.1 Requisiti di ordine generale – Ulteriori dichiarazioni
A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti, e le dichiarazioni di cui all’articolo 10.3 dovranno essere rese:
i) in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
ii) in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi;
iii) in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.
10.4.2 Requisiti di idoneità professionale
A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti come di seguito illustrato.
A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 10.2, n. 1 dovrà essere posseduto da ciascun componente del R.T.I. o del consorzio ordinario.
A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti orizzontali, i requisiti di cui all’articolo 10.2, nn. 2 e 3, dovranno essere posseduti dal R.T.I. nel suo complesso, e la mandataria dell’intero R.T.I. dovrà, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.
A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti verticali, il requisito di cui all’articolo 10.2, n. 2, dovrà, in ogni caso, essere posseduto dalla mandataria esecutrice dell’attività principale (attività di trattamento).
A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti misti, la mandataria dell’intero R.T.I., in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti del sub raggruppamento orizzontale con riferimento alla prestazione principale individuata nel precedente articolo 4.
A pena di esclusione, in caso di consorzi stabili di cui alla lettera c) dell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti, il requisito di idoneità professionale di cui al precedente articolo 10.2, n. 3- fermo restando quanto indicato in precedenza in merito al possesso dell’iscrizione alla categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – dovrà essere posseduto dal consorzio in proprio (se svolge attività diretta) ovvero dalla consorziata esecutrice (solo se il consorzio non svolge attività imprenditoriale diretta).
Si precisa che il requisito di idoneità professionale di cui al predetto articolo 10.2 n. 3 (iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ex articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006) – fermo restando quanto sopra precisato in merito al possesso dell’iscrizione alla categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – costituisce requisito di natura soggettiva non suscettibile, pena l’esclusione, né di frazionamento né di cumulo.
ARTICOLO 11 AVVALIMENTO
A pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla presente procedura, il ricorso all’avvalimento NON è ammesso.
ARTICOLO 12
GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l’offerta dell’operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (due percento) dell’importo posto a base di gara per ogni singolo Lotto a cui si intende partecipare, che sarà costituita, a scelta dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell’articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia fideiussoria dovrà resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda di cui all’”Allegato B – Schede tecniche”.
Ai sensi dell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l’importo della garanzia è ridotto del 50%
(cinquanta percento) nei seguenti casi:
a) qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere la suddetta certificazione.
Si precisa che:
i. in caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario o GE.I.E., l’operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I., il consorzio ordinario o il G.E.I.E. siano in possesso della predetta certificazione;
ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, l’operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate;
b) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi e per l’effetto dell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti. Tale riduzione del 50% non è cumulabile con quella che precede. In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di rientrare nella definizione di microimpresa ovvero di piccola o media impresa.
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l’operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.
In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo “Schema Tipo” sopra richiamato e comunque dovrà:
i. essere intestata all’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa
S.p.A.;
ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, l’operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta;
iii. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari, costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata in favore del consorzio;
v. prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’articolo 1944, co. 2, del codice civile: la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Xxxxxxxxx; la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell’articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
Ai sensi dell’articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante: AMA S.p.A., valida fino al certificato di verifica di conformità.
Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell’articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
L’operatore economico può, ai sensi dell’articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia
provvisoria anche:
i. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di Invitalia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
ii. in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, co. 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con assegni circolari o con versamento su un conto corrente di Invitalia, specificando nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tale caso potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”, ai fini di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1
del Codice dei contratti, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta.
È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
ARTICOLO 13 GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’aggiudicatario
dovrà costituire una garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante: AMA S.p.A., valida per la durata dell’Accordo Quadro medesimo.
Ai sensi dell’articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L’appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.
La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.
La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli art. 1944 c.c., 1945 c.c. e dell’art. 1957 c.c., dovrà avere durata pari a quella dell’Accordo Quadro. La fideiussione sarà progressivamente ridotta a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del Servizio.
L’ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dal/i conseguente/i Ordine/i di Attivazione basati sull’Accordo Quadro medesimo.
ARTICOLO 14
POLIZZA RC E POLIZZA AMBIENTALE
L’operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell’appalto, dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell’appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell’appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante) nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a € 1.500.000,00.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’operatore economico potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto della Stazione Appaltante. Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Centrale di Committenza, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio.
L’aggiudicatario è, altresì, tenuto a sottoscrivere idonea polizza assicurativa per responsabilità ambientale, con massimale di importo pari ad € 1.500.00,00, per sinistro e per anno, che assicuri il rischio da inquinamento causato dall’attività svolta, per qualsiasi danno possa essere arrecato ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.
ARTICOLO 15 SOPRALLUOGO
L’operatore economico potrà effettuare un sopralluogo presso i siti in precedenza elencati per prendere visione della tipologia di rifiuti e/o dei luoghi ove i rifiuti medesimi dovranno essere prelevati.
In caso di mancata effettuazione del sopralluogo, l’operatore si impegna, in ogni caso, con la
presentazione dell’offerta, ad eseguire il Servizio oggetto dell’appalto in conformità alle prescrizioni del Capitolato e alla normativa vigente.
Pertanto, in caso di mancata esecuzione del sopralluogo, l’operatore risultato aggiudicatario non potrà addebitare alcun onere aggiuntivo ad AMA, né avanzare richieste di slittamento dei tempi di attivazione del Servizio a causa della mancata presa visione della tipologia di rifiuti oggetto del presente appalto e/o dei luoghi presso cui i rifiuti medesimi dovranno essere prelevati.
ARTICOLO 16
SUBAPPALTO – SUBAFFIDAMENTO – CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE
Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolato d’Xxxxx, ed in conformità a
quanto previsto dall’articolo 105 del Codice dei Contratti.
In ogni caso, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo del contratto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
In ragione della natura del servizio principale oggetto di affidamento, l’affidatario non può avvalersi del subappalto per l’attività di trattamento, ma esclusivamente per il servizio opzionale di trasporto e scarico, nel caso di attivazione della relativa Opzione.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l’operatore economico può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto solo qualora:
a) il subappaltatore sia qualificato per l’espletamento della prestazione e sia in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
b) all’atto dell’offerta abbia indicato il servizio, o parte di esso, che intende subappaltare.
In assenza di espressa manifestazione di volontà all’interno dell’offerta, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.
ARTICOLO 17
CONTRIBUTO ALL’ANAC
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l’operatore economico dovrà eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell’ANAC, secondo le secondo le “Istruzioni operative” consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Contributi in sede di gara”.
A tal fine l’operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell’ANAC
La Centrale di Committenza, ai fini dell’esclusione dalla gara, procederà al controllo dell’avvenuto
pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta,
dell’esattezza dell’importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall’operatore economico e quello
assegnato alla presente procedura.
In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Centrale di Committenza accerta il mancato pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Centrale di Committenza esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
ARTICOLO 18
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso
le azioni descritte nell’Allegato n. 8 “Guida alla presentazione dell’offerta”. L’offerta è composta da:
a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 18.1;
b) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 18.2.
Ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l’operatore economico si avvarrà del DGUE messo a disposizione da questa Centrale di Committenza sub Allegato n. 3 al presente Disciplinare per avanzare la domanda di partecipazione e rendere tutte le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.
Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno della Piattaforma Telematica dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà essere:
i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD,
il cui relativo certificato sia in corso di validità;
ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
L’offerta vincolerà l’operatore economico ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale di Committenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Centrale di Committenza sarà considerato come rinuncia dell’operatore economico alla partecipazione alla gara.
18.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico dovrà presentare:
A. DGUE
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrativa il DGUE, il quale
dovrà essere:
i. compilato in lingua italiana;
ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
iii. sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, come meglio di seguito specificato;
iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:
i. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
ii. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre;
iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell’articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:
i. indicare ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, la percentuale dei servizi che sarà eseguita da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E;
ii. essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale sia specificata la percentuale dei servizi che sarà eseguita eseguite dai singoli componenti;
iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell’articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:
i. indicare ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, la percentuale dei servizi che sarà eseguita da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E;
ii. indicare la mandataria;
iii. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
iv. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico qualificato nella medesima domanda come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. All’interno del DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.
La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all’interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:
i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);
b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
d. direttore tecnico;
e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’articolo 80 del Codice dei Contratti devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dall’operatore economico);
v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione della
procedura e comunque fino alla presentazione dell’offerta;
vi. in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per l’operatore economico (in tal caso, l’operatore economico dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell’operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).
Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l’operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall’ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.
Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.
Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all’interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Centrale di Committenza ogni opportuna valutazione.
B. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrava la prova
dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE: a tal fine si precisa che l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento al DGUE).
A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/x00/xxxxxxxxx00/x nd+f23+modello.
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la
copia della ricevuta di versamento.
Resta salvo, in ogni caso, l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo riferita all’offerta economica. In caso di assenza di versamento, la Centrale di Committenza sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.
L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.
In caso di R.T., l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I.
C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrava in caso di
R.T.I. costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:
i. in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
ii. ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrava le copie
dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.
E. Procure
Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.
Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
ii. ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
F. PASSOE
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrava la copia del documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. “PASSOE”.
Si precisa che:
i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;
Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.
G. Contributo all’ANAC
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrava la scansione della ricevuta di pagamento, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.
H. Garanzia provvisoria, scheda tecnica e impegno a rilasciare garanzia definitiva
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa
alternativamente:
i. i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico, in contanti, tramite assegni circolari o con versamento su conto corrente, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti,
formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente altresì l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
c) ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
I. Dichiarazione dei quantitativi
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione amministrativa, una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con l’indicazione della disponibilità annuale ad uso specifico dell’/gli impianto/i offerto/i per il Lotto a cui partecipa, in termini di ton/anno.
I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue: Tabella n. 9
ID | DOCUMENTO/DICHIARAZIONI | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI |
A | DGUE | OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE DELL’OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE | ALLEGARE |
ID | DOCUMENTO/DICHIARAZIONI | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI |
CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE | |||
R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE | |||
B | ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE | ALLEGARE | |
C | MANDATO O ATTO COSTITUTIVO | ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO | |
D | ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA | ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLA LETT. f) DELL’ART. 46, CO.1, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE | |
E | PROCURA | ALLEGARE SE DEL CASO | |
F | PASSOE | OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: PASSOE DELL’OPERATORE ECONOMICO | ALLEGARE |
CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI |
ID | DOCUMENTO/DICHIARAZIONI | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI |
R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I. O DEL CONSORZIO ORDINARIO | |||
G | CONTRIBUTO ALL’ANAC | ALLEGARE | |
H | GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA | FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL/DEI GARANTE/I | ALLEGARE |
I | DISPONIBILITA’ QUANTITATIVI | FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL/DEI GARANTE/I | ALLEGARE |
18.2 OFFERTA ECONOMICA
La Documentazione economica dovrà contenere l’offerta economica, da presentare secondo quanto
stabilito di seguito:
a. OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico dovrà, accedendo alla risposta economica, compilare direttamente a video
la propria offerta.
In particolare, per ciascun Lotto l’operatore economico dovrà:
i. a pena di esclusione, inserire nel relativo parametro il prezzo offerto in €/ton per il servizio di trattamento, che NON DOVRA’ essere superiore al prezzo posto a base di gara con riferimento al proprio sub ambito territoriale (vedi tabella n. 3);
ii. a pena di esclusione, inserire nel relativo parametro il prezzo offerto in €/ton per il servizio opzionale di trasporto e scarico, che NON DOVRA’ essere superiore al corrispondente prezzo indicato nella tabella n.5, relativa a distanza chilometrica del proprio impianto di trattamento dall’impianto di consegna di AMA.
A titolo puramente esemplificativo:
a) qualora la distanza tra il proprio impianto di trattamento e l’impianto di consegna AMA fosse pari a 49 km il prezzo a base di gara sarà quello indicato, per ciascuno lotto, nella fascia “fino a 50”;
b) qualora la distanza tra il proprio impianto di trattamento e l’impianto di consegna AMA
fosse pari a 77 km il prezzo a base di gara sarà quello indicato, per ciascuno lotto, nella fascia “fino a 100”;
Si precisa che i prezzi offerti dovranno essere indicati a video in cifre impiegando soltanto 2 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto; qualora l’operatore indicasse un numero di decimali maggiore dei 2 consentiti quelli ulteriori verranno considerati come non apposti, senza effettuare alcun arrotondamento;
iii. indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l’importo degli “ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI”, che non potrà essere pari a “0” ricompresi nel PREZZO OFFERTO; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 2 decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espressi in valore assoluto; si precisa che detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
iv. indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, gli importi dei “COSTI DELLA MANODOPERA”, per il servizio di trattamento e per il servizio opzionale di trasporto e scarico, che non potranno essere pari a “0”, ricompresi nel PREZZO OFFERTO; i predetti importi dovranno essere indicati a video in cifre impiegando soltanto due decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovranno essere espressi in valore assoluto;
v. rendere le “DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA”, ovvero dichiarare:
a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
c) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
d) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Centrale di Committenza e la Stazione Appaltante.
Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sul file “OFFERTA ECONOMICA”,
stante anche l’utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell’offerta economica all’operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l’operatore economico sarà escluso dalla procedura.
Qualora l’operatore intenda presentare offerta per più Lotti dovrà indicare per ciascun Lotto, a
pena esclusione, quanto riportato ai precedenti punti i, ii, iii, iv.
b. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per l’offerta economica
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della sezione economica, la prova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine si precisa che l’operatore economico potrà procedere ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento all’offerta economica).
A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/x00/xxxxxxxxx00/x nd+f23+modello.
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la
copia della ricevuta di versamento.
In caso di assenza di versamento, la Centrale di Committenza sarà tenuta agli obblighi di cui
all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.
In caso di R.T.I., l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I.
L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.
c. Giustificativi dei costi della manodopera
Al fine di dimostrare il rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, co. 5, lett. d), del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà indicare le voci che hanno determinato il costo della manodopera indicato nell’offerta di cui al precedente punto a., n. iii., mediante la compilazione del sub Allegato n. 9 al presente Disciplinare, che dovrà essere presentato all’interno della busta economica. Non occorre che il file sia firmato digitalmente.
Si precisa che il costo orario della manodopera, impiegata nelle attività, non potrà essere inferiore
ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali per il settore produttivo in cui rientrano le lavorazioni. Tuttavia, in caso di “condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente”, derivanti da norme, leggi speciali, condizioni praticate con riferimento al domicilio dell’Impresa, che portino alla riduzione del costo orario della manodopera, è necessario indicare le relative motivazioni.
Non saranno comunque prese in considerazione quantità orarie di impiego della manodopera riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della manodopera stessa. Per “produttività eccezionali” si intende capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera o della squadra a prescindere dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative.
I documenti da allegare all’interno della Sezione economica sono riepilogati nella tabella che segue.
Tabella n. 10
DOCUMENTO/DICHIARAZIONI | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI |
DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA | FIRMATA DIGITALMENTE | COMPILARE A VIDEO E ALLEGARE IL PDF GENERATO DALLA PIATTAFORMA |
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L’OFFERTA ECONOMICA | SENZA FIRMA DIGITALE | ALLEGARE |
GIUSTIFICATIVI DEI COSTI DELLA MANODOPERA | SENZA FIRMA DIGITALE | ALLEGARE |
18.3 TRASMISSIONE DELL’OFFERTA
Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l’operatore economico, dovrà seguire quanto riportato nell’Allegato n. 8 “Guida alla presentazione dell’offerta”.
Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta,
nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell’operatore economico.
Si invitano, pertanto, gli operatori ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.
ARTICOLO 19 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione “Messaggi”. Ai sensi dell’articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l’indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l’operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:
i. contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema;
ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un’apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione, come indicato nell’Allegato n. 8 “Guida alla presentazione dell’offerta”. In caso di R.T., tali comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato al momento di registrazione dall’operatore economico indicato quale capogruppo.
ARTICOLO 20 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9 del Codice dei Contratti.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai fini della sanatoria la Centrale di Committenza assegna all’operatore economico un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove l’operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Centrale di Committenza può
chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Centrale di Committenza procede all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti è facoltà della Centrale di Committenza invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Invitalia ne richiede comunque la regolarizzazione.
ARTICOLO 21
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la
data e l’ora indicate nel Bando.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, co. 2 e 8, co.1, lettera c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza di cui all’articolo 60, co. 3 del Codice dei Contratti.
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/.
ARTICOLO 22
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.
Stante l’utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l’immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza degli operatori.
Sarà data comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti della seduta pubblica.
Per ciascuno dei cinque Lotti, l’aggiudicazione avverrà all’esito dell’espletamento delle seguenti fasi:
Fase 1: valutazione e individuazione delle offerte ammissibili.
Ai sensi dell’articolo 1, co.3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55 in combinato disposto con l’articolo 133, co. 8, del Codice dei Contratti si procederà all’esame delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione amministrativa.
La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale si costituisce in seduta pubblica, in modalità telematica attraverso la Piattaforma, nel giorno indicato nel Bando.
Le successive sedute pubbliche si svolgeranno sempre in modalità telematica e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.
In particolare, il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
i. in seduta pubblica telematica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e all’apertura dell’Offerta Economica.
All’esito delle predette operazioni, per ciascun Lotto, sarà stilata la graduatoria unica provvisoria delle offerte ammissibili secondo l’ordine crescente delle offerte presentate da ciascun operatore per il SOLO Servizio di trattamento.
Si precisa, inoltre, che la graduatoria riporterà, per ciascun operatore, sia il prezzo indicato per il Servizio di trasporto e scarico (opzionale), che la somma data dal prezzo offerto per il Servizio di trattamento e dal prezzo offerto per il Servizio di trasporto e scarico anzi indicato (di seguito, “Valore Complessivo Offerto”).
Successivamente, il Seggio monocratico, nella persona del RUP procederà:
i. in seduta pubblica telematica, all’apertura della Documentazione amministrativa dei primi 10 (dieci) operatori economici collocatisi in graduatoria, ove presenti;
ii. in seduta riservata, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa dei soggetti anzi indicati. Le verifiche sulla Documentazione amministrativa verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 133, co. 8, 85, co. 5, e 83, co. 9, del Codice dei Contratti.
Nel caso in cui i primi dieci operatori economici non siano disponibili a trattare quantitativi di rifiuti annualmente previsti da AMA, il RUP procederà all’apertura della Documentazione amministrativa e alle successive verifiche di cui al precedente punto ii) di un numero di operatori disponibili a trattare quantitativi di rifiuti pari al doppio dei quantitativi previsti da AMA, ove presenti.
In caso di esito negativo delle suddette verifiche, fatto salvo l’eventuale procedimento di soccorso istruttorio ai sensi del citato articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, l’/gli operatore/i economico/i sarà escluso dalla procedura.
Sulla base dell’esito di detta verifica si procederà eventualmente con la ulteriore verifica sulla documentazione amministrativa relativamente all’/gli operatore/i economico/i successivo/i in graduatoria, fino all’individuazione del numero degli operatori da invitare all’asta elettronica.
In ogni caso, saranno dichiarate irregolari, inaccettabili o inadeguate e, pertanto, saranno escluse dalla presente procedura, le offerte che non rispettano i requisiti di cui all’artico 56, commi 8, 9 e 10 del Codice dei Contratti.
Fase 2: aggiudicazione dell’appalto con il sistema dell’asta elettronica, ai sensi dell’articolo 56
Una volta stilata la graduatoria unica provvisoria delle offerte ammissibili per ciascun Lotto, Invitalia inviterà, simultaneamente e per xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx 00 (xxxxx) operatori economici collocatisi in graduatoria, ove presenti, ( o il numero degli operatori individuato con le modalità di cui al precedente punto Fase 1), a migliorare i prezzi offerti per il Servizio di trattamento e/o per il Servizio di trasporto e scarico rispetto all’importo che sarà posto a base dell’asta elettronica, mediante una o più offerte migliorative (di seguito “Offerte Migliorative”).
L’asta elettronica si terrà decorsi almeno due giorni lavorativi dalla data di invio dell’invito a migliorare i prezzi offerti per il Servizio di trattamento e/o per il Servizio di trasporto e scarico (di seguito “Invito”).
L’Invito conterrà le informazioni necessarie per la partecipazione alla procedura d’asta e, in particolare:
• le modalità di presentazione dell’offerta in Piattaforma e le condizioni di svolgimento dell’asta
elettronica;
• la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica;
• la durata massima dell’asta;
• l’importo posto a base dell’asta elettronica, corrispondente al miglior Valore Complessivo Offerto, dato dalla somma del prezzo offerto per il servizio di trattamento e del prezzo per il servizio di trasporto e scarico, tra quelli offerti dai primi dieci operatori in graduatoria, ove presenti, (di seguito, “Migliore Valore Complessivo Offerto”).
L’asta elettronica si svolgerà in un’unica seduta secondo le modalità di seguito indicate.
Nel corso dello svolgimento dell’asta elettronica, la Piattaforma consentirà all’operatore che partecipa di conoscere in tempo reale il numero degli altri partecipanti, i valori complessivi di volta in volta offerti dai partecipanti medesimi e la posizione del concorrente in graduatoria, senza che sia resa nota l’identità degli altri partecipanti.
A pena di esclusione, ciascun operatore:
• non potrà presentare un’offerta pari o superiore all’importo posto a base dell’asta elettronica;
• non potrà offrire prezzi superiori per il servizio di trattamento e di trasporto e scarico ai prezzi originariamente presentati nella Fase 1 della procedura.
Ciascun operatore, in sede di asta elettronica, sarà chiamato a presentare uno o più Offerte Migliorative rispetto alla sola propria offerta precedentemente digitata. Si precisa, pertanto, che l’operatore
medesimo, nel presentare le sue Offerte Migliorative, non dovrà tenere conto necessariamente delle Offerte Migliorative digitate precedentemente dagli altri operatori invitati all’asta.
Una volta dichiarata chiusa l’asta elettronica ciascun operatore dovrà allegare in Piattaforma, secondo le istruzioni che saranno trasmesse nell’Invito, i prezzi offerti, rispettivamente, per il servizio di trattamento e per il servizio opzionale di trasporto e scarico.
All’esito delle predette operazioni, per ciascun Lotto, sarà consentita la visualizzazione della graduatoria
delle offerte secondo l’ordine crescente dei Valori Complessivi offerti da ciascun operatore.
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Una volta dichiarate chiuse le operazioni relative all’asta elettronica, per ciascun Lotto, ai sensi degli articoli 97, co. 2, 2-bis e 2-ter, del Codice dei Contratti, Invitalia procederà alla determinazione della soglia di anomalia per l’individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, dando evidenza della soglia di anomalia così determinata.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del Codice dei Contratti, il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e
2-ter del medesimo articolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Si precisa che il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media, di cui alla lettera b) del comma 2 e del comma 2-bis dell’articolo 97, sarà effettuato esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il così detto “taglio delle ali”.
Infine, si precisa che:
• il calcolo della soglia di anomalia è effettuato sul RIBASSO PERCENTUALE calcolato sull’ultima Offerta Migliorativa presentata dagli operatori in sede di asta elettronica rispetto all'importo posto a base d'asta, ivi compresa l’esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; si precisa che qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti uno o più ribassi percentuali di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, detti ribassi percentuali verranno altresì accantonati, e saranno pertanto considerati come un’offerta unica;
• tutte le operazioni matematiche per il calcolo della soglia di anomalia saranno effettuate senza arrotondamenti e/o troncamenti.
Ai sensi dell’articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che potrà avvalersi eventualmente, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, di un’apposita commissione nominata ad hoc.
Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
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All’esito delle operazioni sopra descritte, verrà stilata la graduatoria definitiva, per ciascun Lotto, con un numero di operatori pari al numero degli operatori che, sulla base della disponibilità annuale offerta per il trattamento dei rifiuti, consentirà la saturazione del fabbisogno di AMA S.p.A., di cui alla tabella
n. 2, (di seguito, “Aggiudicatari”).
La graduatoria di ciascun Lotto riporterà, altresì, i quantitativi di rifiuti indicati da ciascun operatore in termini di disponibilità annuale dell’/gli impianto/i offerto/i.
In caso di offerte uguali sarà preferita l’offerta che contenga il prezzo relativo al servizio di trattamento più basso.
In caso di offerte uguali che presentino il medesimo prezzo relativo al servizio di trattamento, sarà preferita, ai fini della graduatoria, l’offerta con la disponibilità annuale offerta per il trattamento dei rifiuti più alta.
Le verifiche sui giustificativi dei costi della manodopera, di cui all’articolo 18.2 lett. c) che precede, verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, ai sensi dell’articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, nei confronti degli Aggiudicatari.
Condizioni di ammissibilità delle offerte
In ogni caso saranno dichiarate irricevibili, inammissibili o irregolari e, pertanto, saranno escluse dalla presente procedura:
i. ai sensi dell’articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel Bando;
c) che la Centrale di Committenza ha giudicato anormalmente basse;
ii. ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte:
a) in relazione alle quali il RUP ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l'importo posto da Invitalia a base di gara;
iii. le offerte che siano sottoposte a condizione;
iv. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;
v. le offerte incomplete e/o parziali.
Ai sensi dell’articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.
Stipula dell’Accordo Quadro e modalità di attivazione del Servizio
A decorrere dall’aggiudicazione, Invitalia procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76,
co. 5, lett. a) e b) del Codice dei Contratti.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, co. 7, del Codice dei contratti, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del medesimo Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, Invitalia procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’X.X.XX. nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
Invitalia procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del/dei successivo/i in graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a questo/questi ultimo/i, Xxxxxxxxx procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria fino a saturazione del fabbisogno di cui alla tabella n. 2.
AMA provvederà a sottoscrivere un Accordo Quadro, per ciascun Lotto, con gli operatori risultati Aggiudicatari, ai quali saranno assegnati i servizi di trattamento dei rifiuti e, nel caso di attivazione dell’Opzione, il servizio connesso di trasporto e scarico sulla base dei quantitativi dichiarati in sede di offerta, secondo il meccanismo “a scorrimento” fino alla saturazione dell’intero fabbisogno espresso da AMA, di cui al precedente articolo 4.1.
La stipulazione del contratto è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi
dell’art. 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione
che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
Qualora si proceda ai sensi degli e 92 co. 3 del D.Lgs. 159/2011, la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’articolo 32, co. 9 del Codice dei contratti, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett. a) del Codice dei Contratti. La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice dei contratti, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120, è facoltà della Stazione Appaltante procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ex articolo 32 comma 8 de Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del medesimo Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’articolo 110, co. 1 del Codice dei contratti Invitalia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
ARTICOLO 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione.
ARTICOLO 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.
Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell’informativa generale e nell’informativa specifica di cui all’articolo 8 del “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibili, rispettivamente, alla voce “Privacy Policy” e “Regolamento” della sezione “Sito e Riferimenti” della Piattaforma Telematica, nonché nell’informativa disponibile alla voce “Informativa Privacy” della sezione “Sito e Riferimenti” della Piattaforma Telematica. Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx :
ALLEGATO 1. Bando di gara;
ALLEGATO 2. Capitolato Speciale d’Appalto;
ALLEGATO 3. Documento di gara unico europeo (DGUE);
ALLEGATO 4. Patto d’integrità;
ALLEGATO 5. Protocollo di legalità;
ALLEGATO 6. Protocollo anticontagio COVID 19;
ALLEGATO 7. Schema di contratto;
ALLEGATO 8. Guida alla presentazione dell’offerta;
ALLEGATO 9. Format Tabella Giustificativi Manodopera.
ALLEGATO 10. DUVRI e Allegati
BERNARDOIl Responsabile Unico del Procedimento
XXXXX XXXXXX 01.07.2021
Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Documento sottoscritto con firma digitale da Xxxxx Xx0xx0:s0a2B:0e2rnardo, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
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