CONVENZIONE ACCADEMICA INTERNAZIONALE
CONVENZIONE ACCADEMICA INTERNAZIONALE
CONVENZIONE da stipularsi tra il/l’/la
................................................... (nome completo in
portoghese del/dell’/della SCUOLA) dell’UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (Brasile) e
il/la/lo/l’ ......................................... (nome completo e ufficiale dell’ISTITUZIONE STRANIERA) (.................
Stato), nell’interesse del/della/dell’ (nome
completo della SCUOLA, se c’è la) al fine di favorire lo scambio accademico di studenti, professori/ricercatori e personale tecnico-amministrativo.
In base alla seguente convenzione, il/l’/la (nome completo in
portoghese della SCUOLA) dell’UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, Brasile, rappresentato(a) dal Direttore / dalla Direttrice ........................................(nome completo del/della Direttore/trice) e la .............…………. (nome completo e ufficiale dell’ISTITUZIONE STRANIERA), ( Stato) rappresentata in questo atto dal Rettore /
dalla Rettrice ……….....……………… (suo nome completo), nell’interesse del/della/dell’
..........................(nome completo e ufficiale della SCUOLA, se c’è la), rappresentato(a) dal
Direttore / dalla Direttrice ............................................ (suo nome completo) accettano le seguenti condizioni:
ARTICOLO 1 – OGGETTO
La presente convenzione ha come oggetto la collaborazione accademica nell’ambito di/dell’/delle ................................................... (scrivere soltanto le area della conoscenza coinvolte nelle Scuole), e ha lo scopo di promuovere lo scambio di docenti/ricercatori, studenti dei corsi post-laurea e studenti dei corsi di laurea (con il reciproco riconoscimento dei corsi di laurea) e di personale tecnico-amministrativo delle rispettive istituzioni.
ARTICOLO 2 – OBIETTIVI E FORME DI COLLABORAZIONE
Lo scambio tra i due atenei è rivolto a:
2.1 docenti/ricercatori
2.1.1. I docenti/ricercatori in visita presso l’istituzione straniera parteciperanno a conferenze, attività d’insegnamento e/o ricerca, per una durata massima di un anno accademico (due semestri).
2.1.2. La copertura medico sanitaria dovrà essere assicurata dal docente/ricercatore dal Paese di provenienza.
2.1.3. Il salario dovrà essere corrisposto al docente/ricercatore dall’istituzione di provenienza.
2.2. studenti iscritti a corsi di laurea e post laurea
2.2.1. Gli studenti saranno selezionati dalle istituzioni di provenienza in base all’eccellenza accademica, la loro accettazione sarà invece a discrezione dell’istituzione che li ospita.
2.2.2. Gli studenti che accedono al programma di scambio dovranno attenersi alle regole vigenti nel Paese e nell’istituzione ospitante, usufruiranno della doppia iscrizione e avranno gli stessi diritti degli studenti regolarmente iscritti presso le due università.
2.2.3. Si raccomanda agli studenti che accederanno al programma di scambio, di avere una buona conoscenza della lingua del Paese dell’istituzione che li ospita, in ragione dell’attività che svolgeranno.
2.2.4. Ogni studente dovrà rispettare il programma di studi preventivamente concordato tra le due istituzioni.
2.2.5. La durata dello stage non potrà essere superiore ad un anno accademico, ad eccezione dei corsi che rilasciano il doppio diploma.
2.2.6. I corsi che rilasciano il doppio diploma di laurea e la attività di correlatore di tesi dovranno essere oggetto di documentazione specifica firmata dalle parti interessate.
2.2.7. Le istituzioni stabiliranno, di comune accordo, il numero di studenti che possono partecipare delle attività dello scambio.
2.2.8. La copertura medico sanitaria dovrà essere assicurata dal Paese di provenienza e sarà a cura dello studente provvedere e regolarizzare la sua copertura sanitaria all’estero prima del suo arrivo presso l’istituzione che lo riceve.
2.3. personale tecnico-amministrativo
2.3.1. Al fine di stimolare lo scambio di esperienze e conoscenze amministrative in aree di comune interesse, le istituzioni potranno nominare un(alcuni) tecnico(i) del proprio staff tecnico e amministrativo per partecipare ad attività di scambio.
2.3.2. L’assistenza sanitaria sarà a cura degli interessati e coperta dai propri paesi di provenienza
2.3.3. Il salario sarà corrisposto dall’istituzione di provenienza.
2.3.4. Le attività svolte durante il periodo di permanenza all’estero dovranno essere conformi alla carriera professionale svolta nell’istituzione di provenienza, dovranno essere oggetto di una relazione finale che sarà consegnata tanto all’istituzione di provenienza come all’istituzione che ospita.
ARTICOLO 3 – SUPPORTI FINANZIARI
3.1 I docenti che partecipano dei programmi di scambio non pagheranno le tasse nell’istituzione che li ospita. Le spese (viaggio, alloggio, eccetera) saranno sostenute dall’interessato, che potrà ricevere finanziamenti da organi esterni alle istituzioni.
3.2. Gli studenti che partecipano al programma di scambio dovranno pagare le tasse universitarie, se esistenti, nella propria istituzione di appartenenza. Le altre spese (viaggio, alloggio, etc.) potranno essere finanziate da organi esterni alle istituzioni o saranno a carico dello studente. La convenzione non implica alcun impegno a fornire supporti finanziari da parte delle istituzioni.
3.3. Nel caso di scambio di personale tecnico-amministrativo, le spese saranno sostenute dalle istituzioni di appartenenza, in base alle disponibilità finanziarie destinate allo scopo.
ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEI CONTRAENTI
4.1. Entrambe le istituzioni si impegnano a promuovere un numero pari di attività e di scambio.
4.2. Alla fine del periodo di permanenza di uno studente presso l’istituzione straniera, l’Università ospitante invierà all’Università partner un documento ufficiale, che comprova le attività svolte e, se esiste, la valutazione ricevuta.
4.3. L’università di appartenenza riconoscerà le valutazioni accademiche ottenute dallo studente nell’istituzione ospitante, in base ad un programma di lavoro che sarà preventivamente concordato tra le due Università, ivi compresi l’impegno orario e i crediti.
4.4. Entrambe le istituzioni si impegnano a favorire l’integrazione dello studente nella vita accademica della Università partner.
4.5. L’istituzione ospitante dovrà fornire, nei limiti delle proprie possibilità, condizioni di ricerca e un locale adeguato per il lavoro del professore/ricercatore.
4.6. L’istituzione ospitante dovrà offrire condizioni di lavoro affinché il personale tecnico- amministrativo possa svolgere le proprie attività.
ARTICOLO 5 – COORDINAMENTO DELLA CONVENZIONE
5.1 Il (La) …………………………… (nome completo del docente e/o della ripartizione) è nominato(a) a rappresentare il/l’/la ..................................... (nome della Scuola) dell’USP e il/la …………………. (nome completo del docente e/o della ripartizione) è nominato(a) a rappresentare la (nome dell’ISTITUZIONE STRANIERA) in qualità
di coordinatori tecnici e amministrativi della presente convenzione.
5.2 Sarà compito dei coordinatori di trovare le soluzioni e/o gestire i problemi di carattere accademico e amministrativo che potranno sorgere durante la durata della presente convenzione, così come saranno responsabili della supervisione delle attività.
ARTICOLO 6 - DURATA
La presente convenzione avrà durata di cinque anni dalla data dell’ultima firma apposta dai rappresentanti degli atenei. Qualsiasi alterazione alle condizioni della presente convenzione potrà essere effettuata solo attraverso l’integrazione dello stesso con articoli aggiuntivi, concordati da entrambe le parti.
ARTICOLO 7 - OPPOSIZIONI
Contro la presente convenzione potranno essere inoltrate opposizioni, da parte di chiunque e in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta entro 180 (centottanta) giorni. Nel caso vi siano i termini, le parti definiranno, mediante un Contratto di Conclusione della Convenzione, le responsabilità per la conclusione di ogni programma di lavoro coinvolto e di ogni altra pendenza, ottemperando alle esigenze delle attività in corso di svolgimento.
ARTICOLO 8 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per soddisfare qualsiasi dubbio possa sorgere durante l’attuazione e nell’interpretazione della presente convenzione, le parti coinvolte destineranno i loro sforzi per raggiungere una soluzione consensuale. Qualora non riuscissero a trovare una mediazione, le parti eleggeranno, di comune accordo, un mediatore, persona fisica.
Concordati i vari articoli, le parti firmano il presente contratto in duplice copia per ogni versione, in italiano e in portoghese, uguali nel contenuto e destinate al medesimo scopo.
...................................... (nome completo e ufficiale della SCUOLA) dell’UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ..................................... (nome completo) Direttore(trice) Data: | .................................. (nome completo e ufficiale dell’UNIVERSITÀ STRANIERA) ................................. (nome completo) Rettore/Rettrice .............................. (nome completo e ufficiale della SCUOLA STRANIERA, se c’è la) .......................... (nome completo) Direttore(trice) Data: |