CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DESIGN1
CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DESIGN
CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DESIGN1
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra
XY , società di diritto italiano, con sede in via n° iscritta al Registro delle Imprese di
n° Partita Iva , in persona del legale rappresentante Sig. di seguito denominata "la Cedente"2;
e
XY , società di diritto italiano, con sede in via n° iscritta al Registro delle Imprese di
n° Partita Iva , in persona del legale rappresentante Sig. di seguito denominata "la Cessionaria"3
e congiuntamente le “Parti”
Premesso che4
x. Xx Xxxxxxx è titolare piena ed esclusiva dei seguenti diritti sul design:5
.
b. La Cessionaria desidera acquistare tutti i diritti relativi a detto design.6
1 Nell’ordinamento giuridico italiano il contratto di cessione di design non richiede una forma particolare. L'atto può essere verbale, ovvero redatto sotto forma di scrittura privata semplice, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 2 della l. n. 633/1941 il disegno industriale può essere tutelato, a determinate condizioni anche dal diritto d’autore è opportuno che il trasferimento venga redatto per iscritto.
Ai sensi dell'art. 138 c.p.i. la forma richiesta per la trascrizione è la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico. Ai sensi dell'art. 196 c.p.i. è però possibile produrre ai fini della trascrizione una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione sotto forma di scrittura privata semplice.
Il trasferimento del design comunitario è disciplinato dall’art. 28 del Reg CE n.6/2002, l’iscrizione nel registro del trasferimento è condizione di efficacia per l’esercizio del diritti derivanti dal disegno o modello.
2 Ovvero, se persona fisica: « XY(nome e cognome) , di nazionalità
, nato a il residente in avente Codice Fiscale
, di seguito denominata "la Cedente” ».
3 Stesse disposizioni previste per la comparizione in atto della Cedente.
4 In caso di particolare complessità dei termini “tecnici” utilizzati si consiglia di inserire uno specifico punto con le “definizioni”.
5 Qualora le Parti lo ritengano opportuno è possibile allegare al contratto i documenti di registrazione o deposito.
6 È prevista la registrazione anche di design multipli, purché relativi ad oggetti appartenenti alla medesima classe della classificazione di Locarno. In tal caso è possibile che la cessione riguardi solo alcuni modelli.
È possibile anche una cessione di una quota del design, in tal caso è necessario specificare la quota ceduta. A seguito della cessione di una quota si verifica un caso di comunione di design per la quale è consigliabile redigere un regolamento di comunione che fissi diritti ed obblighi delle parti con riferimento al bene immateriale condiviso: modalità d’uso, regolamentazione delle cessioni, eventuali
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue
1. Premesse
Le premesse son parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Oggetto
0.0.Xx Cedente cede e trasferisce alla Cessionaria, che accetta e acquista, il design in premessa descritto con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono fatta eccezione per il diritto morale spettante all’autore7.
3. Prezzo
Il prezzo della presente cessione è convenuto dalle parti in euro 8 che la Cedente riconosce di aver già ricevuto dalla Cessionaria alla quale con il presente atto rilascia quietanza e saldo.9
4. Garanzie
4.1. La Cedente dichiara che i diritti oggetto del presente atto sono nella sua piena ed esclusiva disponibilità e non sono gravati da vincolo alcuno reale o personale a favore di terzi.
4.2 La Cedente garantisce altresì che il design, oggetto di cessione, è frutto di una elaborazione autonoma ed originale e per quanto di sua conoscenza non è lesivo di diritti di proprietà intellettuale di terzi e non sussistono altre cause di nullità.
5. Oneri e spese
5.1. Le spese del presente contratto sono a carico della Cessionaria, al cui carico sono pure tutte le pratiche occorrenti per la trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti.
5.2. La Cedente si obbliga sin d'ora a prestare alla Cessionaria la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione.10
6. Legge applicabile
6.1. Il presente contratto è assoggettato alla legge italiana.
6.2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano11.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, regole relative alla concessione di diritti d’uso a terzi, etc.
7 Ai sensi dell’art. 2 n. 10 della L. 22/04/1941 n. 633, sono protette ai sensi della legge sul diritto d’autore anche le opere dell’industrial design «che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico».
Se nell’opera è riconosciuta un’opera dell’ingegno tutelata ai sensi dell’art. 2 della L. 633/1941 le parti dovranno disciplinare quali diritti patrimoniali d’autore si intendono cedere.
8 Inserire la valuta.
9 È possibile che vengano definite diverse modalità di pagamento.
10 Le Parti possono accordarsi per inserire una clausola che possa favorire (specificandola) particolari obblighi di correttezza.
11 Nell'ipotesi in cui le clausole contrattuali siano state predisposte da uno dei contraenti è necessaria la specifica approvazione. In tal caso la clausola va sostituita con la clausola ad hoc, specificamente sottoscritta (v. clausola in corsivo in calce).
7. Risoluzione delle controversie
7.1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di [ ] e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.
Opzione 1
7.2. Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di [ ].
7.3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di commercio.
7.4. Il Tribunale Arbitrale deciderà, con arbitrato rituale e secondo diritto12 nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile13.
Oppure
Opzione 2
8. Foro competente
Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegata allo stesso sarà competente esclusivamente il Foro di 14.
lì,
LA CEDENTE LA CESSIONARIA
***
Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alla condizione di cui al punto:
- 7 (risoluzione delle controversie),
sopra riportata, la cui clausola – oggetto di specifica trattativa – si intende accettata a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.15.
LA CEDENTE LA CESSIONARIA
12 In alternativa è possibile indicare: «secondo equità».
13 L'arbitrato costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria. L'arbitrato può essere rituale o irrituale.
14 Deve trattarsi di Tribunale sede di Sezione specializzata in materia di impresa.
15 Specifica approvazione delle clausole vessatorie nel caso di predisposizione delle clausole da parte di uno solo dei contraenti. Non è ammissibile un'approvazione generica, è necessario che le clausole vengano specificate.