AMISSIMA AUTORELAX
AMISSIMA AUTORELAX
Contratto di Responsabilità Civile per la circolazione dei Ciclomotori e dei Motoveicoli
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa
• Glossario
• Informativa privacy
• Condizione di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Gruppo Assicurativo Amissima
Fasc. FAARA002 – AMISSIMA AUTORELAX - ed. 04/2018
Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI “RAMI ELEMENTARI” - POLIZZA RCA CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Assicurative prima della sottoscrizione della polizza.
Presso tutti i punti vendita o accedendo al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito, redatto sulla base di tutti i parametri di personalizzazione tariffaria nonché in base alle forme tariffarie offerte per ciclomotori e motoveicoli.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
1. INFORMAZIONI GENERALI
Amissima Assicurazioni S.p.A.
Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all’Albo Gruppi Ivass, ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Amissima Holdings S.r.l. Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Tel. x00 00 00000 - Fax x00 00 0000000 - sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
2. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Al 31 dicembre 2016, l’ammontare del Patrimonio Netto è pari ad Euro 281,1 milioni, di cui Capitale Sociale Euro 209.652.480,00 e Riserve Patrimoniali Euro 61,9 milioni. L’indice di solvibilità è pari al 110,66% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Coperture assicurative offerte
L’assicurazione per i motoveicoli può essere prestata nelle seguenti forme:
• Bonus/Malus: tale forma prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nel “periodo d’osservazione” precedente e si articola in classi di merito d’appartenenza. La classe di ingresso è la 14esima.
• Bonus/Malus con franchigia: tale forma prevede, oltre a quanto sopra indicato, una franchigia fissa ed assoluta a carico dell’Assicurato in caso di sinistro pagato con responsabilità.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Condizioni Speciali “Bonus/Malus” e “Bonus/Malus con Franchigia”. L’assicurazione per i ciclomotori può essere prestata nelle seguenti forme:
• No Claims Discount: tale forma prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nel “periodo d’osservazione” precedente e si articola in classi di merito d’appartenenza. La classe di ingresso è la 18esima.
• No Claims Discount con franchigia: tale forma prevede, oltre a quanto sopra indicato, una franchigia fissa ed assoluta a carico dell’Assicurato in caso di sinistro pagato con responsabilità.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Condizioni Speciali “No Claims Discount” e “No Claims Discount con Franchigia”.
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto (Art. 9).
AVVERTENZA: si ricorda che sono presenti limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo (Artt. 2, 9, 10, 11 e quanto disposto dalle Condizioni Aggiuntive, Speciali ed Integrative).
AVVERTENZA: si ricorda che la Società può effettuare rivalsa nei confronti dell’Assicurato, ciò significa che può richiedergli la corresponsione dell’indennizzo del sinistro che abbia dovuto pagare a terzi in presenza dei presupposti riportati all’Art. 10.
AVVERTENZA: si ricorda che sono previste franchigie e massimali di garanzia (Condizioni Speciali “Bonus/Malus con Franchigia” e “No Claims Discount con Franchigia”).
Esempio applicazione franchigia:
• Indennizzo a terzi € 1.000,00, franchigia contrattuale € 250,00, importo da rifondere alla Società € 250,00.
• Indennizzo a terzi € 200,00, franchigia contrattuale € 250,00, importo da rifondere alla Società € 200,00. Esempio applicazione massimale di garanzia:
• Massimale per sinistro previsto nel contratto € 5.000.000,00, importo sinistro € 6.000.000,00 resta a carico dell’Assicurato l’importo di € 1.000.000,00;
• Massimale per sinistro previsto nel contratto € 5.000.000,00, importo sinistro € 2.000.000,00, il sinistro rientra completamente in garanzia.
AVVERTENZA: si ricorda che i contratti di responsabilità civile obbligatoria per la circolazione dei veicoli sono stipulati senza tacito rinnovo ovvero cessano automaticamente alla loro naturale scadenza, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva di disdetta. La Società mantiene comunque operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla sopraccitata scadenza. La Società si riserva la facoltà di proporre il rinnovo dei contratti in questione alle medesime condizioni contrattuali, fermo quanto previsto dall’Art. “Adeguamento del premio”(Art. 12).
Estensioni della copertura
E’ data facoltà di estendere la copertura assicurativa ai casi previsti dalle “Condizioni Aggiuntive per l’Assicurazione dei rischi non compresi in quella obbligatoria” e dalle “Condizioni Integrative” .
Soggetti esclusi dalla garanzia
Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell’ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti nonché gli affiliati e gli altri parenti od affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2, ove l’assicurato sia una Società.
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità
AVVERTENZA: si ricorda che eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 3). Il contratto è assoggettato alle cause di nullità previste dalla Legge.
Premio
Il premio deve essere corrisposto per l’intera annualità, salvo contratti emessi in forma “temporanea”, è ammesso il frazionamento in rate semestrali con aumento del 3%, quadrimestrali con aumento del 4% o trimestrali con aumento del 5% (Artt. 1 e 5).
L’assicurato, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento IVASS n° 5, utilizzando le seguenti forme:
• per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario espressamente in qualità di rappresentante della Società o alla Società medesima;
• per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante della Società o alla Società medesima;
• il pagamento in contanti è ammesso nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all’Intermediario.
AVVERTENZA: si ricorda che è possibile ottenere il rimborso del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato nei casi previsti dagli Artt. 13, 14 e 15.
Informativa in corso di contratto
La Società si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, la “comunicazione di rinnovo del contratto”, contenente le informazioni previste dalla normativa vigente, e a comunicargli le variazioni peggiorative della classe di merito, senza oneri a carico del Contraente stesso.
Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito
La Società mette a disposizione in via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto l’attestazione dello stato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. L’attestazione ha un periodo di validità pari a un anno dalla data di scadenza del contratto o dalla data della sospensione del contratto; tale periodo di validità è posticipabile fino a cinque anni dalla data di scadenza o sospensione del contratto a condizione che il Contraente dichiari ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c. di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza contrattuale o alla sospensione.
Nel caso di risoluzione del contratto per furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione anteriore alla conclusione del periodo di osservazione, la validità dell’ attestazione di rischio messa a disposizione per la scadenza contrattuale precedente, è posticipata a cinque anni dalla data dell’evento.
AVVERTENZA: si ricorda che i meccanismi di assegnazione della classe CU (classe di merito universale), strumento di confronto fra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Società, sono disciplinati dalla Condizione Speciale “Bonus/Malus”, “Bonus/Malus con Franchigia”, “No Claims Discount” e “No Claims Discount con Franchigia”.
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 c.c..
Nell’assicurazione di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
L’inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c. (3 giorni da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, Art. 17) può comportare la perdita del diritto all’indennità ai sensi dell’Art. 1915 c.c..
Regime fiscale
Il premio R.C. Auto è soggetto all’imposta delle assicurazioni con le aliquote stabilite dalle province di residenza dell’intestatario al P.R.A. e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale con aliquota pari al 10,5%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Procedura per il risarcimento del danno
1. Premessa
AVVERTENZA: si ricorda che, in caso di sinistro, la Legge stabilisce che l’Assicurato debba darne comunicazione alla Società, anche via P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, entro 3 giorni dall’avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (Art. 17).
È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata al più presto possibile, seguendo con scrupolo le indicazioni di seguito riportate.
1.1 Incidente da circolazione
Per la denuncia dei sinistri, è indispensabile utilizzare il modulo di “Constatazione amichevole di incidente” (C.A.I.). Compilare il detto modulo in ogni sua parte - anche sul retro - in modo chiaro e leggibile, raccogliendo - ove sia possibile - il nome e l’indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto, nonché indicando se e quali Autorità sono intervenute.
Trasmettere o presentare, con la massima sollecitudine, il modulo “C.A.I.” all’Agenzia cui è assegnato il contratto. I sinistri che hanno causato lesioni gravi o mortali, devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore: all’Agenzia Generale alla quale è appoggiato il contratto con il seguente testo:
“Informo che la polizza n. intestata a è stata colpita da sinistro il in avente come conseguenza il ferimento e/o la morte di n. persone”.
1.2 Risarcimento Diretto (Art. 18 e Condizioni Speciali)
E’ una procedura prevista dalla legge (Artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni) che consente al conducente e/o al proprietario di un veicolo coinvolto, senza responsabilità o con responsabilità parziale, di essere direttamente risarciti dalla propria Società anziché da quella del veicolo responsabile, come previsto negli altri casi (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni). Le condizioni che consentono l’applicazione della normativa sul Risarcimento Diretto sono :
• la collisione tra due e non oltre veicoli targati ed assicurati;
• l’accadimento del sinistro nel territorio italiano;
• l’assenza di terzi responsabili;
• danni fisici la cui entità non superino il 9% d’Invalidità Permanente, ciò limitatamente al risarcimento dei danni fisici del conducente.
Sono indennizzabili per mezzo del Risarcimento Diretto:
• i danni al veicolo;
• i danni fisici del conducente (se non superiori al 9% d’Invalidità Permanente);
• i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato o del proprietario (sempre che lo stesso non sia passeggero).
In caso ricorrano tutte le condizioni sopra indicate, sarà sufficiente recarsi in Agenzia per ricevere tutte le informazioni ed il supporto (anche in tema di modulistica) necessari al fine di ottenere il ristoro dei danni attraverso il “Risarcimento Diretto”.
Nel caso d’impossibilità a recarsi in Agenzia, dovrà essere inviata (per raccomandata a.r., per fax, per telegramma), una richiesta risarcitoria ad Amissima Assicurazioni S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXX.
1. La richiesta dovrà contenere:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
2. Nell’ipotesi di lesioni subite dal conducente, la richiesta indica inoltre:
a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b) l’entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all’articolo 142 della Legge circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
1.3 Termini di liquidazione e pagamento del sinistro
Dalla ricezione della richiesta di risarcimento decorrono i seguenti termini per la formulazione da parte dell’Impresa di assicurazione di una congrua offerta di risarcimento o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non ritiene di fare un’offerta:
• 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
• 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
• 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al precedente capoverso.
Incidenti stradali con controparti estere
a) Incidente con veicolo avente targa straniera avvenuto in Italia:
si procede come indicato al precedente punto 1.1, avendo cura di riportare sul modulo C.A.I. anche i dati della Carta Verde del conducente straniero; la richiesta dei danni può essere effettuata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), X.xx Xxxxxxxx, 00
- 00000 XXXXXX - tel. (02) 34968.1.
b) Incidente con veicolo avente targa straniera avvenuto all'estero: procedere come sopra.
Nell’ipotesi di incidente avvenuto nei Paesi che hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (indichiamo di seguito elenco dei Paesi), è consigliabile darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Centrale della Nazione in cui è avvenuto il sinistro.
Inoltre se in uno dei Paesi che hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi
dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti, ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall’Impresa di Assicurazione del responsabile del sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (cd. “mandatario”), occorre inviare apposita richiesta al Centro Informazioni IVASS, all’indirizzo: IVASS – Centro Informazioni – Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax: 00.00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota), precisando poi che se l’incidente è provocato all’estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l’applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
In questi casi, se l’incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all’Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell’accadimento (gli indirizzi dei vari Bureau sono indicati nel sito web dell’UCI (xxxx://xxx.xxxxx.xx).
Elenco dei Paesi che attualmente hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione e cioè:
Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Lituania, Serbia e Montenegro, Lussemburgo, Malta, Macedonia, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Oltre a tali Paesi, vengono a partecipare di fatto al sistema della Carta Verde anche altri Stati, i quali per vari motivi come, ad esempio, la limitatezza del territorio o del parco automobilistico, non hanno un apposito Bureau, ma si appoggiano a quello di uno Stato confinante. Tali Stati sono: Xxx.xx San Marino e Città del Vaticano (Bureau dell'Italia), Isola di Man, Isole della Manica e Gibilterra (Bureau della Gran Bretagna), Liechtenstein (Bureau della Svizzera), Principato di Andorra (Bureau della Spagna e della Francia), Principato di Monaco (Bureau della Francia).
Nel caso in cui l'Impresa straniera o la mandataria italiana non abbiano fornito una risposta motivata entro tre mesi dalla data di richiesta di risarcimento, la richiesta potrà essere effettuata all'Organismo d'indennizzo Italiano, presso la CONSAP sede legale: Xxx Xxxx - 00000 XXXX.
Allo stesso Organismo potranno essere effettuate le richieste danni per sinistri avvenuti all'estero provocati da veicoli di cui risulti impossibile l'identificazione o un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'Impresa di assicurazione.
c) Incidente con veicolo non assicurato avvenuto in Italia: si inoltra la richiesta danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presso la CONSAP sede legale: Xxx Xxxx - 00000 XXXX, nei seguenti casi:
• il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato;
• il veicolo risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
• il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
Accesso agli atti dell’impresa
Ai sensi dell’Art. 146 del Codice delle Assicurazioni le Imprese di Assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti e ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono quelli previsti dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008, di seguito denominato decreto.
Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1 del decreto, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:
a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione.
Sono escluse dall'accesso le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Fatto salvo quanto disposto per l'accesso agli atti contenenti dati di carattere non oggettivo dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti, di cui al decreto, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente. Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilità è concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo nei limiti di cui al comma 3 dell’art. 2 del decreto.
Per l'accesso agli atti riguardanti persone decedute si osservano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato dai contraenti, dagli assicurati e dai danneggiati quando siano conclusi i procedimenti di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto ed in particolare:
a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:
1. decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
2. decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3. decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.
Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni, i termini di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del decreto, decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.
Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.
La richiesta di accesso è indirizzata alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1 del decreto, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa diverso da quelli indicati dal decreto è trasmessa immediatamente all'ufficio competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.
Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.
Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.
L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta.
L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto, è comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto, l'atto di accoglimento è comunicato entro venti giorni.
L'esame degli atti è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalità.
L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.
Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nel caso di cui all'Art. 4 comma 3 del decreto, il rifiuto o la limitazione sono comunicati entro venti giorni.
In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, nei successivi sessanta giorni può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l'IVASS provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione.
Conciliazione paritetica
La conciliazione paritetica nasce da un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le Società di Assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore r.c. auto.
Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri r.c. auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro.
Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo:
• abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto risposta, oppure
• abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure
• non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Società.
Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Società).
Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta.
Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori.
La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.
Reclami
Informazioni sulla procedura reclami ex. art. 10 Regolamento Isvap n. 24/2008
Secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 24/2008 e successive integrazioni, in tutti i casi in cui l’utente - ad esempio Contraente, Assicurato, beneficiario o danneggiato, Associazione dei Consumatori - si ritenga insoddisfatto relativamente ad un contratto o a un servizio assicurativo, potrà in prima battuta sporgere formale reclamo per iscritto alla Compagnia assicuratrice, attraverso i seguenti canali:
• a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Amissima Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx
• a mezzo fax 02/00000000
• a mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Si precisa che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
• nome, cognome e domicilio del reclamante,
• elementi che consentano un’esatta individuazione del prodotto o servizio oggetto di reclamo (a scopo semplificativo e non esaustivo indichiamo numero di polizza, numero di sinistro, targa del mezzo);
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• ogni documento utile all’esatta identificazione del caso oggetto di doglianza.
Il preposto Ufficio Reclami evade la citata doglianza entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Reclami relativi ai comportamenti degli Agenti (sez. A del Registro Unico Intermediari) e dei loro dipendenti e collaboratori
Amissima Assicurazioni S.p.A. gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
Il suddetto termine è sospeso per un massimo di 15 giorni al fine di procedere alle integrazioni istruttorie nei confronti dell’agente interessato.
Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari quali Banche, Intermediari Finanziari, (sez. D del Registro Unico Intermediari) , Broker (sez. B del Registro Unico Intermediari) e dei loro dipendenti e collaboratori.
Il reclamo relativo al comportamento degli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico Intermediari, nonché quello relativo ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, dovrà essere inviato esclusivamente allo stesso intermediario, il quale provvederà ad emettere il relativo riscontro nel termine massimo di 45 giorni.
Al fine di proporre il reclamo si dovrà utilizzare il modulo presente sul sito xxx.xxxxx.xx.
Qualora il reclamo presenti problematiche inerenti ad Amissima Assicurazioni S.p.A., oltre che agli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico Intermediari, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, verrà autonomamente riscontrato da entrambi entro il termine massimo di 45 giorni.
Il reclamante che non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, avrà la facoltà di ricorrere:
• all’Ivass (xxx.xxxxx.xx) inoltrando l’apposito modulo
o via posta: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx,
o xxx xxx 00.00.000.000,
o via PEC all'indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
L’esposto, comunque inviato, andrà corredato di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto. Secondo quanto previsto dall’Art. 4 del Regolamento Isvap n. 24/2008 potranno essere inviati all’IVASS:
a. i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
b. i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione ai sensi dell’Art. 8, che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
c. i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere di cui all’Art. 7.
L’impresa fornirà riscontro all’IVASS entro 30 giorni dal pervenimento della relativa nota.
In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
• all’arbitrato, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza.
• alla conciliazione paritetica, di cui il consumatore può avvalersi in presenza dei seguenti requisiti:
o non ha già incaricato altri soggetti a rappresentarlo;
o richiesta di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti all’Impresa non superiore a 15.000,00 euro;
o assenza di risposta da parte dell’Impresa;
o diniego al risarcimento;
o offerta accettata solamente a titolo di acconto.
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema. Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare:
• alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti.
• alla Mediazione; il D. Lgs. 28/2010, così come modificato dall’Art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede, infatti, l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione civile in materia di responsabilità medica e sanitaria e per tutti i contratti assicurativi (ad esclusione del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti).
In tal caso, l’istanza di mediazione dovrà essere presentata con l’assistenza del proprio avvocato presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia e successivamente inoltrata alla Compagnia all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000.
In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
Rapporti assicurativi via web
AVVERTENZA: la Società, in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 22 comma 8 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha predisposto nella home page del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx l’apposita area riservata “Le mie polizze”, attraverso la quale Lei potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.
Consultando il sito internet, potrà conoscere le modalità di accesso all’area riservata.
Mediazione civile
Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria innanzi l’organo giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione.
L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, con l’assistenza del proprio avvocato.
La mediazione è facoltativa, invece, per quanto concerne la risoluzione di controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti. Con riferimento alla mediazione civile ex D. Lgs. 28/2010, Xx informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000.
La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex Art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98.
Amissima Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.
Il Rappresentante Legale (Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ASSICURATO:
la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con l’assicurazione, nella Responsabilità Civile verso Terzi; soggetto nel cui interesse si stipula il contratto, negli altri rischi.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE:
la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
FRANCHIGIA:
l’importo, stabilito in polizza, che l’Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
IVASS:
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
LEGGE:
il Codice delle assicurazioni private.
MASSIMALI:
le somme stabilite fino a concorrenza delle quali la Società presta l’assicurazione nella Responsabilità Civile Terzi.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
REGOLAMENTO:
il Regolamento di esecuzione della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
RESPONSABILITÀ CUMULATA:
la responsabilità, pari ad almeno il 51%, del conducente del veicolo, risultante dal cumulo di più responsabilità paritarie accertate in relazione a sinistri pagati negli ultimi cinque periodi di osservazione.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE:
nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli, la responsabilità prevalente, ovvero pari ad almeno il 51%, di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti; nel caso di sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità del conducente di grado superiore rispetto a quella attribuita agli altri conducenti.
RICORSO TERZI DA INCENDIO:
garanzia che copre i danni materiali e diretti arrecati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO:
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ:
Amissima Assicurazioni S.p.A..
STATO DI NECESSITÀ:
necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale, non volontariamente causato dal medesimo soggetto né altrimenti evitabile, di un danno grave alla persona.
TARIFFA:
nell’assicurazione di R.C.: la tariffa della Società pubblicata ai sensi dell'Art. 131 della Legge, in vigore al momento della stipula del contratto. Nelle altre assicurazioni: la tariffa “Corpi Veicoli Terrestri”, tassi e norme della Società, in vigore al momento della stipula del contratto.
AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall'Art. 166, 2° comma della Legge, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio. Le clausole di esclusione e rivalsa sono ulteriormente evidenziate in carattere grassetto. Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03.
Informativa privacy
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d’ora innanzi “il Decreto Legislativo”),
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. intende informarla in merito ai punti sotto indicati.
1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipule di un contratto. I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce “sensibili”: tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all’adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:
A) connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normative comunitaria, nonché disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es.: UIC; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile);
B) di preventivazione, di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
C) di informazione e promozione commerciale, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c). Tali comunicazioni verranno effettuate con strumenti tradizionali (telefono e posta) o automatizzati (posta elettronica, sms, MMS, fax, social media) fermo restando che l'interessato può esprimere il suo consenso limitatamente al solo canale tradizionale o automatizzato di profilazione ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI
In relazione alle attività svolte da AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:
a) Comunicazioni obbligatorie: sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta ad effettuare in base a leggi, regolamenti, normative comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie: (INPS, Anagrafe Tributaria, Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali) Magistrature; Forze dell’ordine (P.S., C.C., G.d.F., W.UU.); organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime; CARD; Pool Rischi Atomici; Pool Handicappati; Pool R.C. Inquinamento; ANADI; CIAA; ULAV.
b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, autofficine, centri di demolizione: di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; società di servizi postali.
Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione al le finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell’informativa stessa.
c) Comunicazioni strumentali all’attività della ns. Società: é ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., ad esempio le società del Gruppo Assicurativo AMISSIMA, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento.
Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.
5. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all’estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione. In ogni caso, non è previsto trasferimento all’estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).
7. DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL’INTERESSATO)
La informiamo che l’Art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare:
• di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
• di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa trattamento;
• di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
• di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il Compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
• Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
• Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l’Ufficio del Garante.
• Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede della Società. Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).
Condizioni generali di assicurazione
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 c.c.).
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate, giusta l’indicazione figurante in polizza e fermo il disposto di cui all’Art. 1901 c.c..
I premi devono essere pagati alla Direzione o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Nei casi di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato o del contrassegno di assicurazione, la Società procederà a rilasciarne il duplicato, su richiesta del Contraente e previa presentazione di denunce del fatto alle pubbliche Autorità competenti o autocertificazione del fatto medesimo rilasciata ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c..
Art. 2 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO PER VEICOLI A MOTORE
Non è ammessa la sospensione in corso di contratto tranne per il caso di furto.
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
In caso di furto del veicolo, per i motoveicoli può essere altresì prevista la sospensione una volta all’anno previa consegna di denuncia di furto e restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, e dell’eventuale Carta Verde. Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto resta acquisito alla Società, salvo quanto previsto ai successivi Artt. 13, 14 e 15.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio pagato e non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto deve essere fatta - ferma la forma tariffaria e il proprietario assicurato - prorogando la scadenza contrattuale per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). La Società all’atto della riattivazione determina il premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa vigente alla data dell’ultima sospensione. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza contrattuale determinata, oppure nel caso di contratti frazionati alla prima scadenza di rata determinatasi in funzione del frazionamento ammesso, si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione stessa.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno nonché per assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola. All’atto della sospensione la Società rilascia apposita appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Art. 3 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). Qualora sia applicabile l’Art. 144, 2° comma della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 4 – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 c.c.). Qualora sia applicabile l’Art. 144, 2° comma della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 5 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento va eseguito in Direzione o presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno di assicurazione e l’eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.
Nei casi di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato o del contrassegno di assicurazione, la Società procederà a rilasciarne duplicato, su richiesta del Contraente e previa presentazione di denuncia del fatto alle pubbliche Autorità competenti o autocertificazione del fatto medesimo rilasciata ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c..
Art. 6 – FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o del domicilio del Contraente/Assicurato.
Art. 7 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
RESPONSABILITA’ CIVILE CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI
NORME RELATIVE ALLA RESPONSABILITA’ CIVILE CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI
Art. 9 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, escluse le aree aeroportuali.
La Società inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni aggiuntive e integrative”, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni aggiuntive e integrative”.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, e comunque dall’uso di veicoli in autodromi, piste e/o circuiti.
Art. 10 – ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante:
1. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di esercitazioni di guida, se le stesse non avvengono con l’osservanza delle disposizioni di legge vigenti;
3. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
4. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
5. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
6. nel caso di veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
7. nel caso di veicolo che non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge;
8. se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato;
9. nel caso di veicolo che effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’Art. 144, 2° comma della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa
per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nei
casi sopra citati agli alinea 1, 5, 6, 7, 8 e 9 la Società può rinunciare al diritto di rivalsa spettantele, nei limiti ed alle condizioni previste nelle Condizioni aggiuntive, Speciali ed Integrative.
Art. 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati
dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di
Monaco, della Svizzera e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Nel caso trovi applicazione l’Art. 1901, secondo comma c.c., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.
Art. 12 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Al contratto si applicano le tariffe in vigore al momento del rinnovo dello stesso. La Società trasmette al Contraente comunicazione scritta riportante la data di scadenza del contratto, le modalità di rinnovo ed il premio della garanzia almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
Art. 13 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO
Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.
• Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società rilascerà il certificato e il contrassegno per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione;
• nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di apposito titolo rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; l’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non metterà a disposizione l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, la Società assicuratrice del veicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto.
Quest’ultimo sarà annullato con restituzione di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Nel caso in cui l’alienazione del veicolo assicurato sia successiva alla documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita con le modalità sopra specificate avverrà dal giorno della documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, a condizione che, nello stesso giorno della documentata consegna in conto vendita, vengano restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde del contratto annullato. Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso di cessazione di rischio a causa di alienazione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Per i ciclomotori, in caso di cessazione di rischio a causa di alienazione, va presentata copia del certificato di sospensione.
Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.
Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Art. 14 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.
Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.
La presente norma non si applica ai ciclomotori.
Art. 15 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all’Art. 46, quarto comma, D. Lgs. 5.2.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio annuo, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.
Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.
Art. 16 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
Come previsto dalla legge, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Società provvede a mettere a disposizione in via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, l’attestazione dello stato di rischio.
L’attestazione deve contenere:
a)la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b)il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
c)i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d)il numero del contratto di assicurazione;
e)i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f)la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g)la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene messa a disposizione;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
k)gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato.
La messa a disposizione dell’attestazione dello stato di rischio deve essere effettuata anche in caso di risoluzione del contratto in corso d’anno per furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, alienazione, demolizione,
cessazione definitiva dalla circolazione, purché la risoluzione avvenga contestualmente o successivamente alla conclusione del periodo di osservazione.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere messa a disposizione dalla delegataria.
Nel caso di sospensione di durata superiore ai 3 mesi della garanzia nel corso del contratto, l’attestazione deve messa a disposizione in via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
La Società non mette a disposizione l’attestazione nel caso di:
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quanto previsto al secondo comma di questo articolo;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
L’attestazione ha un periodo di validità pari a un anno dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce o dalla data della sospensione del contratto; tale periodo di validità è posticipabile fino a cinque anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce o dalla data della sospensione del contratto, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c. di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del medesimo contratto o alla sospensione.
Nel caso di risoluzione del contratto per furto del veicolo, alienazione, esportazione definitiva all’estero, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione anteriore alla conclusione del periodo di osservazione, la validità dell’attestazione messa a disposizione per la scadenza contrattuale precedente è posticipata a cinque anni dalla data del furto, dell’alienazione, dell’esportazione definitiva all’estero, della demolizione o della cessazione definitiva della circolazione.
Art. 17 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI R.C.A.
La denuncia del sinistro, regolarmente firmata dal Contraente o dal conducente, deve essere redatta sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’Art. 143 della Legge e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma da spedirsi all’Agenzia generale cui è appoggiato il contratto.
La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (Art. 1913 c.c.).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Nei casi di cui agli Artt. 149 e 150 della Legge (sinistri con la collisione di non più di due veicoli targati ed assicurati, accaduti nel territorio italiano, dai quali non derivino lesioni di entità superiore al 9% d’Invalidità Permanente) l’assicurato che non sia responsabile del sinistro o che lo sia solo in parte deve formulare la propria richiesta risarcitoria alla propria Società, inviando la stessa presso la sede legale di quest’ultima o presso l’agenzia emittente la polizza.
La richiesta può essere formulata a mezzo di raccomandata a.r., fax o all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. La richiesta nei termini sopraelencati consente di far decorrere da subito i termini per l’eventuale azione giudiziaria.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 c.c.).
Art. 18 – GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società ha facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, salvo sorgano conflitti d’interesse con il medesimo, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Nel caso di sinistri rientranti nella procedura del Risarcimento Diretto (ex Artt. 149 e 150 della Legge), la Società non è parte, salvo decida d’intervenire volontariamente, nelle cause civili promosse contro l’assicurato e, pertanto, non può assumere la gestione giudiziale delle vertenze medesime.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 19 – RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale. Il contratto si risolve alla scadenza annuale indicata in polizza, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva di disdetta da parte del Contraente. La Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla sopraccitata scadenza annuale. La Società si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali, fermo quanto previsto dall’Art. 12 “Adeguamento del premio”.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto dell’Art. 12.
Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Il Contraente deve fornire alla Società copia della denuncia di furto.
La Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua, anche in caso di furto successivo alla sospensione del contratto. In quest'ultimo caso la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione. Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA
(Valide soltanto se espressamente richiamate e purché sia stato corrisposto il relativo premio ove previsto).
SCGUID - VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA
L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
TRASP - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario nonché del conducente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi: denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
CONDIZIONI SPECIALI
(Valide soltanto se espressamente richiamate).
B/M - BONUS/MALUS MOTOVEICOLI
1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” definiti al comma seguente, e che si articola in diciotto classi di merito di appartenenza.
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 se relativo a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.
Ove venga richiesto di assicurare un motoveicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunto per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altri motoveicoli di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito CU risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su altro motoveicolo di sua proprietà.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro
o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
TABELLA REGOLE EVOLUTIVE
Classe | Coefficienti | Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati” | ||||
di Merito | classe di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
1 | 0,50 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 0,53 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 0,56 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 0,59 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 0,62 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 0,66 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 0,70 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 0,74 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 0,78 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 0,82 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 0,88 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 0,94 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 1,00 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 1,15 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 1,30 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 1,50 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 1,75 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 2,00 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
7. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società (compresa la stipulazione del contratto ai sensi della Legge 2 aprile 2007, n. 40), e l’attestazione messa a disposizione in via telematica da quest’ultima riporti l’indicazione della classe di assegnazione CU, il contratto stesso è assegnato all’atto della stipulazione alla classe di merito determinata sulla base della seguente tabella:
Classe di assegnazione | Classe di assegnazione | ||||||
di “Compagnia” | di “Compagnia” | ||||||
Classe di | Classe di | ||||||
assegnazione CU | 5 anni completi* senza sinistri pagati | 5 anni completi* con più di 1 sinistro pagato o 5 anni non completi* con almeno 1 sinistro pagato | Tutti gli altri casi | assegnazione CU | 5 anni completi* senza sinistri pagati | 5 anni completi* con più di 1 sinistro pagato o 5 anni non completi* con almeno 1 sinistro pagato | Tutti gli altri casi |
1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 12 | 11 |
2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 10 | 13 | 12 |
3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 11 | 14 | 13 |
4 | 3 | 6 | 5 | 13 | 12 | 15 | 14 |
5 | 4 | 7 | 6 | 14 | - | 16 | 15 |
6 | 5 | 8 | 7 | 15 | - | 17 | 16 |
7 | 6 | 9 | 8 | 16 | - | 18 | 17 |
8 | 7 | 10 | 9 | 17 | - | 18 | 18 |
9 | 8 | 11 | 10 | 18 | - | 18 | 18 |
*per anni completi si intendono gli anni per cui non compare l’indicazione nell’attestato delle diciture “N.A.” (Non Assicurato) o “N.D.” (Non Disponibile)
In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e comunque nell’impossibilità di acquisire altrimenti
8.
l’attestato e di ricostruire quindi la posizione assicurativa tramite dichiarazione e/o documentazione idonea fornita dal Contraente, il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
9. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l’attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma “Bonus/Malus” che sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. dichiari ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 c.c., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito calcolata con il criterio di cui al settimo comma, nel caso che si riferisca a veicolo precedentemente assicurato presso altra Società ovvero alla classe di merito indicata nell’attestazione, nel caso che si riferisca a veicolo precedentemente assicurato presso la nostra Società, purché la stipulazione dello stesso avvenga entro cinque anni dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata messa a disposizione.
10. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all’anno, il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di dodici mesi, si applica la disposizione del precedente comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato a franchigia fissa ed assoluta, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 ed il contratto è assegnato a quella classe.
11. La disposizione di cui all’ottavo comma non si applica qualora il contratto sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
12. L’assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all’ottavo e nono comma è soggetta a revisione nel caso in cui vengano reperite, in corso di contratto, nuove evidenze documentali idonee a consentire la rettifica della posizione assicurativa. L’eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla
Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di xxxxxxx di quest’ultimo, sarà conteggiata sull’ammontare del premio per la nuova annualità.
13. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
14. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra Società e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU risultante dall’attestazione dello stato di rischio di cui all’Art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, messa a disposizione dal precedente assicuratore, a condizione che:
• venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente;
• venga esibita documentazione idonea a comprovare l’identità di proprietà dei motoveicoli.
15. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all’atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma “Bonus/Malus” in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
16. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
17. È data facoltà al Contraente o all’intestatario al P.R.A. di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Società il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Nel caso di sinistro rientrante nel Risarcimento Diretto, la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla Consap – Gestione Stanza di Compensazione.
18. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
19. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con conseguente conservazione della classe di merito nei casi di alienazione del veicolo assicurato, di sua distruzione ed esportazione definitiva attestata dalle certificazioni del
P.R.A. ovvero nel caso di sua demolizione comprovata da copia del certificato di cui all’Art. 46, quarto comma, D. Lgs. 5.2.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione ovvero di consegna del veicolo in conto vendita comprovata da dichiarazione rilasciata da un concessionario autorizzato. Nei casi di alienazione, distruzione, esportazione definitiva, demolizione ovvero di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, contestuali o successivi alla scadenza del contratto, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto con conservazione della medesima classe di merito CU (e Compagnia in caso di provenienza dalla ns. Società), a condizione che il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. consegni documentazione idonea a comprovare uno degli eventi succitati e l’identità di proprietà dei veicoli. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto senza conservazione della medesima classe di merito.
20. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato l’Intestatario al P.R.A. può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché quest’ultimo venga assicurato presso la stessa Società entro il periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio rilasciata per il veicolo oggetto di furto.
21. L’Intestatario al P.R.A. può beneficiare della classe di merito maturata anche in caso di mutamento della proprietà del veicolo o di mutamento del veicolo che comporta il passaggio da una pluralità di intestatari al P.R.A. ad uno solo di essi. Non ne può beneficiare invece in caso di mutamento della proprietà del veicolo o di mutamento del veicolo che comporta il passaggio da una pluralità di intestatari al P.R.A. ad un unico intestatario al P.R.A. che non faceva parte della precedente pluralità di intestatari al P.R.A. o da un unico intestatario al P.R.A. ad una pluralità di intestatari al P.R.A.
22. Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato ovvero il veicolo consegnato in conto vendita venga successivamente riproposto per essere assicurato e il proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal diciannovesimo e ventesimo comma dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.
23. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la scadenza del periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio rilasciata per il veicolo oggetto di furto.
B/M FRANC - BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA (non applicabile ai contratti di nuova emissione e relativi rinnovi)
La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus con Franchigia” fissa ed assoluta non opponibile al terzo danneggiato che prevede:
• riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione e che si articola in classi di merito di appartenenza secondo la tabella di merito riportata alla Condizione speciale “B/M
- Bonus/Malus”;
• una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza.
1. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo le regole di cui alla Condizione speciale “B/M - Bonus/Malus”.
2. Nelle annualità successive il contratto è assegnato alla classe di merito in base alla “Tabella delle regole evolutive” di cui alla suddetta Condizione speciale “B/M - Bonus/Malus”.
3. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
4. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
5. Qualora l’importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del Bonus/Malus.
6. Qualora al contrario il suddetto importo ecceda i limiti della franchigia, il sinistro verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del Bonus/Malus.
7. È fatto divieto al Contraente di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.
8. In caso di passaggio alla forma “B/M - Bonus/Malus”, il contratto sarà inserito nella medesima classe di merito cui sarebbe stato assegnato secondo le regole evolutive della Condizione speciale “B/M - Bonus/Malus”.
10. Resta fermo il disposto dell’Art. 12 “Adeguamento del premio”.
NCD - “NO CLAIMS DISCOUNT” CICLOMOTORI
1. La presente assicurazione è stipulata nella forma "No Claims Discount", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" definiti al comma seguente, e che si articola in diciotto classi di merito di appartenenza.
2. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Ove venga richiesto di assicurare un ciclomotore di nuova acquisizione o proveniente da cessione di contratto da parte di un intestatario al P.R.A. - persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altri ciclomotori di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito CU risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su altro ciclomotore di sua proprietà.
4. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale dell’assicurato;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria dell’assicurato che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
TABELLA REGOLE EVOLUTIVE
Classe | Coefficienti | Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati” | ||||
di Merito | classe di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
1 | 0,677 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 0,694 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 0,709 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 0,726 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 0,742 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 0,757 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 0,774 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 0,790 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 0,806 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 0,855 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 0,903 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 0,952 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 1,000 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 1,048 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 1,129 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 1,242 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 1,371 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 1,613 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5. Nel caso che il contratto stipulato si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società (compresa la stipulazione del contratto ai sensi della Legge 2 aprile 2007, n. 40) e l’attestazione messa a disposizione in via telematica da quest’ultima riporti l’indicazione della classe di assegnazione CU, il contratto stesso è assegnato all’atto della stipulazione alla classe di merito determinata sulla base della seguente tabella:
Classe di assegnazione | Classe di assegnazione | ||||||
di “Compagnia” | di “Compagnia” | ||||||
Classe di | Classe di | ||||||
assegnazione CU | 5 anni completi* senza sinistri pagati | 5 anni completi* con più di 1 sinistro pagato o 5 anni non completi* con almeno 1 sinistro pagato | Tutti gli altri casi | assegnazione CU | 5 anni completi* senza sinistri pagati | 5 anni completi* con più di 1 sinistro pagato o 5 anni non completi* con almeno 1 sinistro pagato | Tutti gli altri casi |
1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 13 | 12 |
2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | 14 | 13 |
3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 12 | 15 | 14 |
4 | 4 | 7 | 6 | 13 | 13 | 16 | 15 |
5 | 5 | 8 | 7 | 14 | - | 17 | 16 |
6 | 6 | 9 | 8 | 15 | - | 18 | 17 |
7 | 7 | 10 | 9 | 16 | - | 18 | 18 |
8 | 8 | 11 | 10 | 17 | - | 18 | 18 |
9 | 9 | 12 | 11 | 18 | - | 18 | 18 |
*per anni completi si intendono gli anni per cui non compare l’indicazione nell’attestato delle diciture “N.A.” (Non Assicurato) o “N.D.” (Non Disponibile)
In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e comunque nell’impossibilità di acquisire altrimenti
6.
l’attestato e di ricostruire quindi la posizione assicurativa tramite dichiarazione e/o documentazione idonea fornita dal Contraente, il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
7. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l’attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma “Bonus/Malus” che sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. dichiari ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 c.c., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito calcolata con il criterio di cui al settimo comma, nel caso che si riferisca a veicolo precedentemente assicurato presso altra Società ovvero alla classe di merito indicata nell’attestazione, nel caso che si riferisca a veicolo precedentemente assicurato presso la nostra Società, purché la stipulazione dello stesso avvenga entro cinque anni dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata messa a disposizione.
8. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all’anno, il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di dodici mesi, si applica la disposizione del precedente comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato a franchigia fissa ed assoluta, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 ed il contratto è assegnato a quella classe.
9. La disposizione di cui all’ottavo comma non si applica qualora il contratto sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
10. L’assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all’ottavo e nono comma è soggetta a revisione nel caso in cui vengano reperite, in corso di contratto, nuove evidenze documentali idonee a consentire la rettifica della posizione assicurativa. L’eventuale differenza di premio risultante a credito del contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, sarà conteggiata sull’ammontare del premio per la nuova annualità.
11. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
12. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra Società e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU risultante dall’attestazione dello stato di rischio di cui all’Art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, messa a disposizione dal precedente assicuratore, a condizione che:
• venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente;
• venga esibita documentazione idonea a comprovare l’identità di proprietà dei motoveicoli.
13. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all’atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma “Bonus/Malus” in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
14. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
15. È data facoltà al Contraente o all’intestatario al P.R.A. di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Società il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Nel caso di sinistro rientrante nel Risarcimento Diretto, la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla Consap – Gestione Stanza di Compensazione.
16. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
17. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con conseguente conservazione della classe di merito nei casi di alienazione del veicolo assicurato, di sua distruzione ed esportazione definitiva attestata dalle certificazioni del
P.R.A. ovvero nel caso di sua demolizione comprovata da copia del certificato di cui all’Art. 46, quarto comma, D. Lgs. 5.2.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione ovvero di consegna del veicolo in conto vendita comprovata da dichiarazione rilasciata da un concessionario autorizzato. Nei casi di alienazione, distruzione, esportazione definitiva, demolizione ovvero di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, contestuali o successivi alla scadenza del contratto, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto con conservazione della medesima classe di merito CU (e Compagnia in caso di provenienza dalla ns. Società), a condizione che il Contraente o l’Intestatario al P.R.A. consegni documentazione idonea a comprovare uno degli eventi succitati e l’identità di proprietà dei veicoli. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto senza conservazione della medesima classe di merito.
18. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato l’Intestatario al P.R.A. può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché quest’ultimo venga assicurato presso la stessa Società entro il periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio rilasciata per il veicolo oggetto di furto.
19. L’Intestatario al P.R.A. può beneficiare della classe di merito maturata anche in caso di mutamento della proprietà del veicolo o di mutamento del veicolo che comporta il passaggio da una pluralità di intestatari al P.R.A. ad uno solo di essi.
Non ne può beneficiare invece in caso di mutamento della proprietà del veicolo o di mutamento del veicolo che comporta
il passaggio da una pluralità di intestatari al P.R.A. ad un unico intestatario al P.R.A. che non faceva parte della precedente
pluralità di intestatari al P.R.A. o da un unico intestatario al P.R.A. ad una pluralità di intestatari al P.R.A.
20. Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato ovvero il veicolo consegnato in conto vendita venga successivamente riproposto per essere assicurato e il proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal diciannovesimo e ventesimo comma dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.
21. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la scadenza del periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio rilasciata per il veicolo oggetto di furto.
NCD FRANC - "NO CLAIMS DISCOUNT CON FRANCHIGIA" CICLOMOTORI (non applicabile ai contratti di nuova emissione e relativi rinnovi
1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “No claims discount con Franchigia” fissa ed assoluta non opponibile al terzo danneggiato che prevede:
• riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione e che si articola in diciotto classi di merito di appartenenza secondo la tabella di merito riportata alla Condizione speciale “NCD - No claims Discount”;
• una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza.
2. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo le regole di cui alla Condizione speciale “NCD - No claims Discount”.
3. Nelle annualità successive il contratto è assegnato alla classe di merito in base alla “ Tabella delle regole evolutive” di cui alla suddetta Condizione speciale “NCD - No claims Discount”.
4. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
5. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
6. Qualora l’importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive della "No Claims Discount".
7. Qualora al contrario il suddetto importo ecceda i limiti della franchigia, il sinistro verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive della "No Claims Discount".
8. È fatto divieto al Contraente di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.
9. In caso di passaggio alla forma “No Claims Discount”, il contratto sarà inserito nella medesima classe di merito cui sarebbe stato assegnato secondo le regole evolutive della Condizione speciale “NCD - No Claims Discount”.
10. Resta fermo il disposto dell’Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
SOSP - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO PER MOTOCICLI (concedibile o rinnovabile solo se sia stato corrisposto il relativo premio)
In deroga a quanto previsto dall’Art. 2, per i motocicli il Contraente può richiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto una sola volta in ciascun anno solare.
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell’Art. 20.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, e dell’eventuale Carta Verde. Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto resta acquisito alla Società, salvo quanto previsto agli Artt. 13 ultimo comma, 14 penultimo comma e 15 ultimo comma.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio pagato e non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto deve essere fatta - ferma la forma tariffaria e il proprietario assicurato - prorogando la scadenza contrattuale per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). La Società all’atto della riattivazione determina il premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa vigente alla data dell’ultima sospensione. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza contrattuale determinata, oppure nel caso di contratti frazionati alla prima scadenza di rata determinatasi in funzione del frazionamento ammesso, si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione stessa.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).
All’atto della sospensione la Società rilascia apposita appendice che deve essere sottoscritta dal contraente.
CESCONTR - CESSIONE DI CONTRATTO
Il presente contratto viene d’ora innanzi intestato al Contraente indicato in polizza che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del contraente originario.
Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto. Non sono ammesse variazioni di rischio.
Non sono altresì ammesse sospensioni di rischio.
Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare nuovo contratto. La Società pertanto a tale scadenza non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio.
LIBMATR - ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli e sospensioni di rischio. E’ ammessa la modifica del frazionamento unicamente in occasione della scadenza annuale.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni ed eventuale carta verde.
Alle inclusioni di veicoli nel corso dell’annualità assicurativa si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell’inclusione stessa.
Per le inclusioni medesime o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato o del contrassegno ed eventuale carta verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro trenta giorni dal termine dell’annualità stessa. Nel caso di premio frazionato essa viene calcolata in base ai premi comprensivi dell’aumento per frazionamento.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per l’annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.
In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l’annualità successiva.
Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il quindicesimo giorno dalla data di comunicazione della Società.
Fermo quanto previsto dall’Art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazioni “Attestazione dello stato di rischio”, la Società non rilascia l’attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.
Per tali veicoli l’attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell’inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità successiva.
Il passaggio da una formula tariffaria all’altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto a condizione che esso sia richiesto con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto.
VINC - VINCOLO
La Società preso atto che il veicolo assicurato con la presente polizza è gravato da vincolo a favore dell’Ente risultante sul frontespizio, e sino alla data ivi riportata, assume nei confronti dell’Ente medesimo i seguenti impegni:
1. Vincolo per i veicoli locati in leasing con pagamento anticipato in soluzione unica dell’intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing.
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società di leasing indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. o iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in “leasing” al Contraente, la Società assicuratrice si impegna nei confronti del proprietario-locatore:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il suo consenso;
b) a comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.
Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasto accidentale del veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’Art. 1891, 2° comma c.c., corrisposto alla Società di leasing, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un’unica soluzione sino alla scadenza del contratto di locazione.
2. Vincolo per veicoli locati in leasing con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing.
Premesso che il veicolo assicurato di proprietà della Società di leasing indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. o iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in “leasing” al Contraente, la Società assicuratrice si impegna nei confronti del proprietario-locatore:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il suo consenso;
b) a comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicarle, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso altresì, che, in caso di incendio, furto o guasto accidentale del veicolo assicurato l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’Art. 1891, 2° comma c.c., corrisposto alla Società di leasing, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
3. Vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio con pagamento anticipato in soluzione unica dell’intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale. La presente polizza è vincolata a favore della Società indicata nel frontespizio e, pertanto, la Società si obbliga per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, senza il suo consenso;
b) comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasto accidentale l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Società Vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente.
Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un’unica soluzione fino alla scadenza del vincolo.
4. Vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quella del contratto di vendita rateale.
La presente polizza è vincolata a favore della Società indicata nel frontespizio e pertanto la Società si obbliga, per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, senza il suo consenso;
b) comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicarle, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto;
d) non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasto accidentale l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Società Vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente.
CONDIZIONI INTEGRATIVE
(Valide soltanto se espressamente richiamate e purché sia stato corrisposto il relativo premio ove previsto).
RINRIV - RINUNCE ALLA RIVALSA
1. Rinuncia alla rivalsa per patente scaduta
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 10, la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro:
• da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l’esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida;
• da persona che, pur essendo in possesso di idonea abilitazione alla guida, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa.
Resta comunque inteso che, qualora detta abilitazione alla guida non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro sei mesi dalla data dell’esame o della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se l’abilitazione non consenta la guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.
2. Rinuncia alla rivalsa per ebbrezza e sostanze stupefacenti
La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettantele ai sensi dell’Art. 10, nei confronti dell’Assicurato, del proprietario e del conducente del veicolo assicurato nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
3. Rinuncia alla rivalsa per omissione o mancato superamento della revisione obbligatoria
La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettantele ai sensi dell'Art. 10, nei confronti dell’Assicurato, del proprietario e del conducente del veicolo assicurato, nel caso in cui lo stesso non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge, qualora successivamente la revisione venga effettuata ed abbia esito positivo.
4. Rinuncia alla rivalsa per fuga od omissione di soccorso
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 10, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge nei confronti del conducente qualora lo stesso, in caso di sinistro, si dia alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi si è infortunato.
5. Rinuncia alla rivalsa per trasporti occasionali pericolosi
La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettantele ai sensi dell'Art. 10, nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato, nel caso in cui lo stesso effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione.