ACCORDO PER L'ASSISTENZA SANITARIA DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI
ALLEGATO 8
ACCORDO PER L'ASSISTENZA SANITARIA DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI
Il giorno 23 ottobre 2003
tra
l'ANIA
e
la FIDIA
si è convenuto quanto segue.
ART. 1
Il presente accordo si applica ai Dirigenti alle dipendenze delle Imprese assicuratrici ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 luglio 1996.
L'accordo trova applicazione anche durante il periodo di aspettativa previsto dall'art. 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e per gli otto mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché alla risoluzione non segua, entro tale periodo, l'assunzione presso altra Impresa di assicurazione tenuta all'applicazione del presente accordo. In tal caso, infatti, l'Impresa con la quale è stato risolto il rapporto sarà tenuta a prestare l'assistenza sanitaria soltanto sino alla data della nuova assunzione.
Gli otto mesi di cui al comma precedente sono elevati a 12 quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per superamento del comporto di malattia.
L'accordo si applica, inoltre, agli ex Dirigenti già alle dipendenze di un'Impresa di assicurazione i quali, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, abbiano diritto a pensione del regime obbligatorio applicabile ai Dirigenti delle imprese di assicurazione, con esclusione degli ex Dirigenti pensionati che abbiano in atto un rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.
Con riferimento a tale esclusione, se dal nuovo rapporto deriva il diritto ad un trattamento di malattia che si conserva anche dopo la risoluzione del rapporto stesso, il diritto all'assistenza di cui al presente accordo viene definitivamente meno dal momento dell'instaurazione del rapporto; in caso diverso l'assistenza di cui al presente accordo resta sospesa sintanto che sussista il nuovo rapporto di lavoro.
L'assistenza di cui al presente accordo resta pure sospesa per tutto il tempo durante il quale il Dirigente pensionato ricopra la carica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato o Consigliere Delegato ovvero Amministratore Unico di altra impresa del settore assicurativo, a meno che l'assunzione della carica non avvenga con il consenso dell'impresa di provenienza.
La disposizione di cui al precedente comma - non applicabile, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 dell’accordo contenuto nell’allegato 7 al C.C.N.L. 15 dicembre 1994, ai Dirigenti che avessero ottenuto l’incarico ivi previsto prima del 15 dicembre 1994 - continua a non essere applicabile a questi Dirigenti anche in caso di rinnovo, senza soluzione di continuità, dell’originario incarico.
ART. 2
Ai Dirigenti di cui all'art. 1 viene riconosciuta una forma di assistenza sanitaria di cui agli articoli successivi.
L'assistenza sanitaria sarà attuata tramite la costituzione di una Cassa di assistenza.
L'onere dell'assistenza è a carico, per i Dirigenti in servizio, dell'Impresa dalla quale il Dirigente dipende, e per gli ex Dirigenti pensionati, dell'Impresa presso la quale il Dirigente pensionato prestava servizio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per quiescenza.
ART. 3
Ai Dirigenti di cui all'art. 1 viene riconosciuto il rimborso anche delle spese per prestazioni sanitarie di cui al presente accordo rese a favore del coniuge o di altri familiari a carico - intendendosi per tali quelli per i quali il Dirigente ha diritto alle detrazioni di imposta a norma dell'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
Viene riconosciuto altresì il rimborso delle spese sostenute per:
a) il coniuge del Dirigente anche se non a carico purché lo stesso sia convivente e non goda di un reddito annuo lordo superiore a € 32.719,35. Al 1° gennaio del 2004 tale limite verrà automaticamente adeguato sulla base della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) verificatasi nel mese di dicembre del 2003 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Con lo stesso criterio il limite suddetto verrà rivalutato negli anni successivi;
b) i figli del Dirigente, anche se non a carico, purché gli stessi siano conviventi e non godano di un reddito superiore a quello indicato all'alinea a) sino al compimento del 21° anno di età o 26° anno di età se studenti.
Agli effetti dell'applicazione del precedente comma si ha riguardo all'entità del reddito percepito dal coniuge o dai figli nell'anno precedente a quello in cui vengono effettuati i rimborsi.
Nota a verbale - Resta in vigore, per quanto ancora applicabile, la nota a verbale in calce all'art. 3 dell'accordo 5 giugno 1991, contenuto nell'allegato 8 al c.c.n.l. 5 giugno 1991.
ART. 4
In caso di convivenza more uxorio del Dirigente, semprechè non sussista, o non sussista più, vincolo matrimoniale, al Dirigente stesso viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie rese a favore del convivente, alle condizioni indicate ai successivi commi.
La convivenza more uxorio, che deve essere tale per cui possa considerarsi costituita una famiglia di fatto, va comprovata da documentazione ufficiale.
Inoltre, il Dirigente che richiede l'assistenza per il convivente deve annualmente rilasciare all'azienda una dichiarazione scritta, della quale si assume tutte le responsabilità, attestante lo stato di convivenza more uxorio che da diritto al rimborso delle spese sostenute per il convivente.
Saranno rimborsabili, nei limiti e con le modalità di cui al presente accordo, le spese relative alle prestazioni previste dall'accordo stesso.
Il rimborso spetta soltanto nel caso in cui il convivente non goda di un reddito annuo superiore a quello indicato al punto a) del secondo comma dell'art. 3 e per la sola durata della convivenza more uxorio.
ART. 5
In caso di decesso del Dirigente in servizio o dell'ex Dirigente pensionato continuano ad aver diritto all'assistenza sanitaria di cui al presente accordo il coniuge del Dirigente deceduto, che non contragga nuovo matrimonio, nonché i figli del Dirigente medesimo che siano a carico del suddetto coniuge superstite (intendendosi per tali quelli per i quali il coniuge stesso ha diritto alle detrazioni d'imposta a norma dell'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni) ovvero, anche se non a carico, fino al 26° anno di età e siano studenti.
In mancanza del coniuge l'assistenza continua ad essere riconosciuta ai figli superstiti del Dirigente che abbiano diritto a pensione indiretta o di reversibilità o fino al 26° anno di età se studenti.
Resta fermo che coniuge e figli dovranno godere, individualmente, di un reddito non superiore a quello indicato all'alinea a) dell'art. 3. Non entra a far parte del reddito l'importo della pensione indiretta o di reversibilità.
ART. 6
L'assistenza sanitaria di cui al presente accordo comporta il rimborso delle spese sostenute per le seguenti prestazioni, con le modalità e nei limiti in appresso indicati:
A) RICOVERI DI MEDICINA O CHIRURGIA ED INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI:
- Rimborso integrale di quanto speso a qualsiasi titolo per il ricovero anche giornaliero e/o l'intervento e per trasporto in ambulanza, nei casi in cui lo stesso sia necessario a causa delle condizioni di salute del paziente.
- Rimborso integrale delle spese sostenute per accertamenti diagnostici, compresi gli onorari ai medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 90 giorni precedenti il ricovero, nonché delle spese rese necessarie dall'intervento chirurgico - sostenute nei 90 giorni successivi al termine del ricovero - per esami, medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche, per trattamenti fisioterapici e rieducativi e per cure termali (per quanto concerne le cure termali, rientrano nel rimborso anche le spese sostenute per retta alberghiera: tali spese, peraltro, verranno rimborsate nel limite massimo di € 102,00 giornaliere);
B) PARTO:
1) Parto normale:
- rimborso delle spese di degenza nel limite massimo di € 297,00 giornaliere;
- rimborso di tutte le altre spese (onorario medico ostetrico, assistenza pediatrica, ostetrica, ecc.) nel limite massimo di € 1.481,00;
2) Xxxxx xxxxxxx e gravidanza extra uterina: rimborso delle spese sostenute nelle stesse misure e con gli stessi limiti previsti per i ricoveri di medicina e chirurgia di cui al precedente punto A).
C) PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE:
Rimborso delle spese sostenute entro i limiti previsti per ciascuna prestazione dalla allegata tabella.
In alternativa al trattamento di cui al primo comma, al Dirigente che ne faccia esplicita richiesta all'atto della presentazione della prima notula di rimborso nell'anno, verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute con una franchigia assoluta del 20%, nel limite massimo annuo, per il complesso delle prestazioni, di € 6.571,00 quando il numero delle persone costituenti il nucleo familiare che hanno titolo per l'assistenza di cui al presente accordo è di 1, di € 7.992,00 quando detto numero è di 2, di € 9.116,00 quando detto numero è di 3 e di € 10.567,00 quando detto numero è di oltre 3.
D) ALTRE PRESTAZIONI:
1) Rimborso al 70% delle spese sostenute per medicinali e all'80% delle spese sostenute per visite mediche generiche e specialistiche, domiciliari o ambulatoriali, esami diagnostici; terapie fisiche; protesi ortopediche; occhiali; apparecchi acustici; cure termali (escluse le spese relative ad intervento chirurgico e sostenute nei 90 giorni precedenti al ricovero per l'intervento, e nei 90 giorni successivi al termine del ricovero stesso, di cui al precedente punto A):
con il limite massimo annuo di € 2.783,00 aumentato di € 1.096,00 per ciascuno dei due primi carichi familiari e di ulteriori € 368,00 per ciascuno dei carichi familiari successivi.
Per quanto concerne i soli esami diagnostici e le visite specialistiche, in caso di ricorso alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, l’eventuale quota posta a carico dell’assicurato verrà rimborsata, entro il limite massimo annuo sopra indicato, al 100%.
2) Rimborso al 100% delle spese sostenute per i più rilevanti esami diagnostici e per le terapie più avanzate (tomografia assiale computerizzata, laserterapia, risonanza magnetica, e simili) con il limite massimo annuo di € 2.783,00 aumentato di € 1.096,00 per ciascuno dei due primi carichi familiari e di ulteriori € 368,00 per ciascuno dei carichi familiari successivi.
3) Rimborso integrale delle spese sostenute per le terapie relative a malattie oncologiche (cobaltoterapia, ecc.)
4) Corresponsione di un'indennità giornaliera di assistenza di € 79,00 per un periodo massimo di sei mesi (anche frazionata). Tale indennità viene introdotta in via sperimentale, per le sole malattie oncologiche, previa dichiarazione del medico curante attestante lo stato avanzato della malattia e la necessità dell'assistenza infermieristica.
Nota a verbale - Con riferimento al punto 4), l'ANIA si dichiara disponibile ad esaminare l'eventuale estensione dell'assistenza infermieristica ad altre macropatologie in stato avanzato, nei limiti di compatibilità dei costi.
A tal fine le Parti concordano di costituire una Commissione mista con l'incarico di studiare la problematica anche avvalendosi della collaborazione di qualche specialista qualificato.
La Commissione, che terminerà i suoi lavori entro un anno dalla data di stipula del presente accordo, presenterà una relazione alle Parti. Queste si incontreranno per l'esame della relazione e le conseguenti determinazioni.
ART. 7
Sono in tutti i casi escluse dal rimborso le spese relative a:
- retta di degenza in caso di ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo, ecc.) ancorché qualificate come cliniche o case di cura;
- malattie mentali in tutti i casi in cui esse diano luogo a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- malattie tubercolari in fase attiva assistibili dall'INPS;
- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti. Sono comunque rimborsabili le spese per cure di disintossicazione e relativi ricoveri;
- psicoterapia salvo che non sia eseguita da medico o da psicologo abilitato all'esercizio della professione;
- psicoanalisi;
- chirurgia plastica a scopo estetico (salvo quella a scopo ricostruttivo);
- agopuntura non effettuata da medico;
- infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili;
- spese alberghiere per cure termali e idropiniche salvo quanto previsto al punto A;
- in caso di ricovero, le spese sostenute per l'uso del telefono, della radio e della televisione;
- le spese di viaggio e quelle sostenute dall'eventuale accompagnatore.
ART. 8
In tutti i casi in cui il presente accordo prevede un limite massimo annuo di rimborso, l'arco annuale di riferimento è l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
ART. 9
Agli effetti del rimborso di cui al presente accordo gli esami di laboratorio, radiologia e terapia fisica, le cure termali e idropiniche e le prestazioni di riabilitazione e protesiche (tranne la montatura e le lenti di occhiali) nonché i ricoveri o interventi chirurgici ambulatoriali debbono essere prescritti dal medico.
ART. 10
Gli aventi diritto all'assistenza di cui al presente accordo debbono regolare direttamente le prestazioni sanitarie ad essi rese e debbono, entro 180 giorni da quello di fine malattia, presentare per il rimborso la documentazione giustificativa delle spese sostenute. In caso di decesso del Dirigente in servizio o pensionato la documentazione deve essere presentata dagli eredi entro 180 giorni da quello del decesso.
La richiesta di rimborso deve essere presentata alla Compagnia assicuratrice presso la quale è stata stipulata la polizza assistenza sanitaria di cui all'art. 2 per il tramite della Direzione dell'Impresa tenuta a provvedere all'assistenza.
Nota a verbale - Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 l'ANIA raccomanda alle Imprese di adoperarsi affinché le Compagnie assicuratrici presso le quali sono state stipulate le polizze per l'assistenza sanitaria di cui al presente Accordo provvedano ad effettuare i rimborsi dovuti ai Dirigenti nel più breve tempo possibile e di concedere congrue anticipazioni ai Dirigenti interessati nei casi di ricovero in casa di cura e di prestazioni odontoiatriche di rilevante entità, che abbiano un costo preventivo non inferiore a € 3.641,00.
ART. 11
La documentazione delle spese deve essere intestata al Dirigente assistito o al familiare.
ART. 12
Il Dirigente è tenuto a chiedere agli Organi competenti ed a riversare alla Compagnia assicuratrice qualsiasi rimborso che sia previsto a suo favore dalla legislazione nazionale o regionale sul Servizio Sanitario nazionale.
ART. 13
L'accordo ed il relativo allegato formano parte integrante del C.C.N.L. 22 luglio 1996.
DIAGNOSTICA
PLAFONDS DI RIMBORSO
Allegato
- Visita parere professionale in studio € 26,00
- Visita a domicilio del paziente - diurna: | € 43,00 | |
- notturna: | € 57,00 | |
RADIOGRAFIA - Radiografia endorale | € 30,00 | |
- Radiografia extraorale | € 36,00 | |
- Scialografia | € 43,00 | |
- Arcata dentaria completa | € 138,00 | |
ANESTESIA - Anestesia locale plessica | € 23,00 | |
- Anestesia tronculare | € 30,00 | |
CHIRURGIA - Alveolite - emorragia postestrattiva (per seduta) | € 15,00 | |
- Avulsione dentaria o radice di dente semplice | € 43,00 | |
- Avulsione dentaria indaginosa | € 138,00 | |
- Avulsione di un dente in inclusione ossea - Piccoli interventi di chirurgia orale (incisione ascesso endorale, sequestrectomia, ecc.) | € 164,00 € 30,00 | |
- Apicectomia (cura del canale a parte) | € 106,00 | |
- Intervento chirurgico prepotesico (per ogni arcata) | € 106,00 | |
- Biopsia | da | € 26,00 |
- Chirurgia implantologica per elemento implantato (*) | a | € 51,00 |
(protesi esclusa) | € 584,00 | |
CURE CONSERVATIVE - Medicazione per carie superficiale | € 57,00 | |
- Devitalizzazione monoradicolare | € 92,00 | |
- Devitalizzazione pluriradicolare | € 121,00 | |
- Cura della gangrena pulpare (per seduta) - Otturazione in cemento, ossifosfato - cavità semplice: | € 36,00 € 36,00 | |
- cavità combinata: - Otturazione con silicato,con amalgama o composito: | € 43,00 | |
- cavità semplice: | € 71,00 | |
- cavità combinata: | € 121,00 | |
- Cure elettromedicali (per seduta) | € 23,00 | |
PROTESI FISSA - Corona stampata in acciaio | € 65,00 | |
- Corona stampata in oro (metallo escluso) | € 215,00 | |
- Corona due tempi (metallo escluso) | € 179,00 | |
- Corona in resina | € 207,00 | |
- Corona in porcellana | € 215,00 | |
- Xxxxxx Xxxxx | € 200,00 | |
- Corona fusa (metallo escluso) | € 250,00 | |
- Corona Richmond (metallo escluso) | € 339,00 | |
- Perno moncone | € 200,00 | |
- Corona 3/4 (metallo escluso) | € 138,00 | |
- Elemento di ponte fuso in acciaio | € 65,00 | |
- Elemento di ponte fuso in oro (metallo escluso) | € 141,00 | |
- Elemento di ponte fuso in acciaio e resina | € 106,00 | |
- Elemento di ponte in oro e resina (metallo escluso) - Elemento di ponte fuso in oro e porcellana (punte platino) | € 318,00 € 410,00 |
(*) Nota a verbale - Nei casi di chirurgia implantologica "avanzata" con ricovero, sempre che l'intervento abbia comportato anestesia totale, il rimborso delle spese avverrà a sensi dell'art. 5, punto A) dell'accordo.
Elemento di ponte in resina | € 200,00 |
- Protesi di fissazione per elemento (metallo escluso) | € 267.00 |
- Intarsio a perno | € 106,00 |
- Corone di particolare valore estetico | |
- oro e resina (metallo escluso) | € 339,00 |
- oro e porcellana (metallo escluso) | € 410,00 |
- Corona in resina provvisoria € 57,00
- Rimozione di protesi (per corona) € 36,00
- Intarsi (metallo escluso) € 215,00
PROTESI MOBILE
- Ganci: filo (metallo escluso) € 43,00
fusi (metallo escluso) € 57,00
- Apparecchio mobile in resina formato da:
- 1 elemento € 92,00
- 2 elementi € 138,00
- 3 elementi € 200,00
superiore a 3 elementi € 92,00
- Completo inferiore in resina € 1.604,00
- Completo superiore in resina € 1.604,00
- Completo superiore e inferiore in resina € 3.279,00
- Scheletrato (metallo a parte) superiore a 4 elementi € 1.021,00
- Scheletrato (metallo a parte) di 4 o inferiore a 4 elementi € 730,00
- Attacchi - ammortizzatori - cerniere - incastro, ecc.
(metallo escluso) €. 215,00
- Ribasatura: diretta € 141,00
indiretta € 267,00
- Riparazione semplice € 92,00
- Aggiunta di un elemento alle riparazioni (per elemento) € 92,00
PARADENTOSI
- Ablazione tartaro e pulitura denti € 106,00
- Cura stomatite (per seduta) € 30,00
- Cura chirurgica delle malattie del paradenzio (per seduta) € 36,00
- Gengivectomia (per ogni gruppo di 4 denti) € 106,00
ORTODONZIA
- Esame e studio su modelli € 71,00
- Trattamento ortodontico (compresi apparecchi fissi o rimovibili):
- 1° anno di cura € 1.167,00
- ciascun anno successivo € 1.167,00
Nota a verbale - Le Parti concordano che la Commissione mista di cui alla nota a verbale in calce all'art. 6 avrà anche il compito di effettuare, avvalendosi della collaborazione di qualche specialista qualificato, una verifica circa l'attualità delle voci di cui al presente allegato, provvedendo a cancellare quelle ormai oggettivamente superate e ad inserire quelle che, invece, per effetto dell'evoluzione della diagnostica, delle terapie e della tecnica in generale, si dovesse considerare necessario prendere in considerazione in sostituzione o in aggiunta.