Accordo
Traduzione1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
0.974.242.31
il Governo della Repubblica dell’India concernente la cooperazione scientifica e tecnologica
Concluso il 10 novembre 2003 Entrato in vigore l’8 settembre 2004
(Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica dell’India,
(qui appresso «le Parti contraenti»),
considerando che lo sviluppo delle relazioni scientifiche e tecniche presenta un inte- resse comune per i due Paesi,
desiderosi di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi, in particolare nei settori della scienza e della tecnologia,
considerando che la cooperazione sarà utile allo sviluppo delle relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi, e
considerato l’Accordo di cooperazione tecnica e scientifica del 27 settembre 19662 tra la Confederazione Svizzera e il Governo dell’India,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I
Le Parti contraenti convengono di promuovere lo sviluppo della cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia tra i due Paesi sulla base dell’uguaglianza e dell’interesse reciproco e di stabilire di comune accordo diversi settori in cui la coo- perazione è auspicabile, tenendo conto dell’esperienza degli scienziati e degli spe- cialisti di entrambi i Paesi e delle risorse disponibili.
Art. II
La cooperazione tra le parti contraenti nei settori della scienza e della tecnologia può assumere, conformemente alle rispettive leggi e regolamenti, le seguenti forme:
(i) scambio di scienziati, ricercatori, tecnologi, specialisti e studiosi;
(ii) scambio di informazioni e documentazione scientifica e tecnica;
RU 2005 1009
1 Dai testi originali francese e tedesco.
2 RS 0.974.242.3
(iii) organizzazione di seminari, workshop e corsi scientifici e tecnici bilaterali su questioni di mutuo interesse;
(iv) identificazione congiunta di questioni scientifiche o tecniche, elaborazione e realizzazione di programmi comuni di ricerca i cui risultati possono essere applicati nell’industria, nell’agricoltura e in altri settori, compreso lo scam- bio di esperienze e di know-how acquisiti;
(v) sostegno alla formazione di giovani ricercatori mediante la concessione di borse di studio su una base di reciprocità;
(vi) organizzazione di esposizioni per presentare le conquiste dei due Paesi nei settori della scienza e della tecnologia;
(vii) altre forme di cooperazione decise di comune accordo.
Art. III
Le Parti contraenti incoraggiano la cooperazione tra le organizzazioni, le imprese e le istituzioni che si occupano di scienza e tecnologia di entrambi i Paesi in vista della conclusione di protocolli o di contratti che potrebbero rivelarsi necessari nell’ambito del presente Accordo. I protocolli o contratti devono essere conclusi conformemente alle leggi e alle disposizioni in vigore in entrambi i Paesi.
Art. IV
Le Parti contraenti adottano misure volte a promuovere la cooperazione tra bibliote- che scientifiche, centri di documentazione scientifica o tecnica e istituzioni scientifi- che con lo scopo di scambiare libri, riviste e bibliografie.
Art. V
1. Gli obiettivi fissati nel presente Accordo saranno raggiunti realizzando pro- grammi di cooperazione firmati periodicamente. I programmi specificano scopo, oggetto e forma della cooperazione, modalità finanziarie comprese, nonché i diritti di proprietà intellettuale e l’impiego dei risultati.
2. La responsabilità della realizzazione del presente Accordo spetta, dal lato sviz- zero, al segretario di Stato dell’Aggruppamento per la scienza e la ricerca (ASR) del Dipartimento federale dell’interno3 e, dal lato indiano, al Department of Science & Technology (DST) del Governo della Repubblica dell’India (denominati qui ap- presso «servizi di realizzazione»).
Art. VI
1. Per realizzare gli obiettivi del presente Accordo, le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista per la cooperazione scientifica e tecnologica (qui appresso
3 Ora: Segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) del Dipar- timento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (vedi RU 2012 3631).
Cooperazione scientifica e tecnologica. Acc. con l’India 0.974.242.31
«Commissione mista»). La Commissione mista si riunisce alternativamente in Sviz- zera e in India. Le date degli incontri sono concordate per via diplomatica.
2. La Commissione mista ha i seguenti compiti:
a) esaminare gli aspetti rilevanti dal profilo politico per la realizzazione del presente Accordo;
b) identificare i settori di interesse comune e definire programmi di coopera- zione triennali sulla base degli interessi prioritari di entrambi i Paesi;
c) seguire i progressi compiuti nella realizzazione del presente accordo;
d) proporre ai due Governi misure specifiche destinate a estendere e promuo- vere la qualità della cooperazione prevista dal presente Accordo.
3. Tra le riunioni della Commissione mista, i contatti legati alle funzioni di quest’ultima sono assicurati dai servizi di realizzazione.
Art. VII
Ciascuna Parte contraente dichiara di non trasmettere a terzi, senza espressa autoriz- zazione dell’altra Parte, alcuna informazione ottenuta da essa stessa o dal proprio personale nell’ambito delle attività previste dal presente Accordo.
Art. VIII
Ciascuna Parte contraente può offrire, conformemente alle proprie leggi e ai propri disciplinamenti, assistenza ai cittadini dell’altra Parte che soggiornano sul suo terri- torio e facilitare i compiti loro affidati secondo le disposizioni del presente Accordo.
Art. IX
Il presente Accordo è soggetto a ratifica delle parti contraenti secondo le rispettive procedure costituzionali ed entra in vigore in giorno in cui gli strumenti di ratifica sono stati scambiati.
Art. X
Le controversie che possono insorgere in merito all’applicazione o all’interpre- tazione del presente Accordo sono composte di comune accordo dalle Parti contra- enti.
Art. XI
Il presente Accordo rimane in vigore per una durata di cinque anni a partire dal giorno della sua entrata in vigore e si prolunga automaticamente di altri cinque anni, sempre che una della Parti contraenti non notifichi all’altra Parte la sua intenzione di denunciare l’Accordo dodici mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
In fede di che, i rispettivi rappresentanti dei due Governi hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Nuova Delhi, il 10 novembre 2003, in due esemplari originali, in lingua fran- cese, tedesca, hindi e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di dubbio, prevarrà il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxxx Xxxxxxx
Per il
Governo della Repubblica dell’India:
V. S. Ramamurthy