CONTRATTO PER SERVIZI SCIENTIFICI TRA
CONTRATTO PER SERVIZI SCIENTIFICI
TRA
Comune di Galatone, Xxxxxx Xxx. Xxx. X. Xxxxxxxxx, 0 - 00000, Partita IVA: 02377220757 (di seguito per brevità indicato come “Committente”) rappresentato nel presente atto dal Legale Rappresentante, Xxxxx Xxxx in qualità di Sindaco pro-tempore
E
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento - (C.F. 80008870752, P.IVA 00646640755), con sede in Xxx X.X. Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx, (xx seguito per brevità indicato come Dipartimento), rappresentato dal Direttore Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per committenti esterni, pubblici e privati e la cessione dei risultati di ricerca - D.R. n. 492 del 27 febbraio 2008 (di seguito anche singolarmente definite “Parte” o congiuntamente “Parti”)
PREMESSO CHE
il Consiglio di Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento ha attivato nella seduta del 25 luglio 2013 il «Laboratorio di fotografia subacquea e monitoraggio dei sistemi costieri sommersi»;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto ed esecuzione del contratto.
L’oggetto del presente contratto consiste nella realizzazione, da parte del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo tramite il «Laboratorio di Fotografia Subacquea e Monitoraggio dei Sistemi Costieri» dell’attività di documentazione video-fotografica ad alta risoluzione così come dettagliato nell’allegato esecutivo.
Art. 3 - Responsabilità Scientifica
Le parti nominano, quale Responsabile Scientifico delle suddette attività, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Resta, professore associato di Geografia Sociale e Ambiente, Territorio e Società presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento.
L’Università del Salento si avvale per l'esecuzione del contratto di prestazione di servizi dei propri Organi di ricerca nonché, a suo insindacabile giudizio, di soggetti esterni individuati secondo le proprie procedure amministrative e contabili.
Art. 4 - Durata e inizio delle attività
Il presente Contratto è operativo a decorrere dalla data di stipula per un periodo di tempo massimo di 6 mesi.
Rinvii e proroghe possono essere concesse dal committente su richiesta del Dipartimento.
Art. 5 - Importo del contratto e pagamento
Per la realizzazione delle attività di prestazione di servizi di cui all'art. 2 il Committente corrisponderà al Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre l’IVA.
Il pagamento dell’importo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di fatturazione tramite bonifico bancario sul c/c dell’Università del Salento presso la Banca MPS - cod. IBAN: IT 41 R 01030 16002 0000 60648227.
Al momento del versamento, la causale deve essere obbligatoriamente preceduta dalla sigla: DPT31- (segue causale).
La fattura sarà emessa debitamente quietanzata, solo ad avvenuto pagamento della stessa, e dovrà portare i riferimenti al presente contratto.
Art. 6 - Proprietà dei risultati
La proprietà di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività di prestazione di servizi, di consulenza e di formazione spetterà al Committente, salvo i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione.
Art. 7 - Utilizzazione dei risultati e pubblicazioni
Il Dipartimento potrà utilizzare i risultati di ricerca allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico previa autorizzazione scritta del Committente.
Documenti, studi ed esiti riservati della consulenza possono essere utilizzati quali materiali per sviluppare tesi di laurea solo previa autorizzazione specifica e scritta da parte del Committente. Nel caso di pubblicazione dei risultati della ricerca in ambito tecnico-scientifico il Committente si impegna a citare espressamente il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento.
Art.8 - Copertura assicurativa
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di Legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Art. 9 - Sicurezza
Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale delle parti contraenti e degli enti destinatari dell’intervento, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Il Committente esonera il Dipartimento da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto causati dal proprio personale.
Art. 10 - Impegni e responsabilità
Il Committente è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Dipartimento, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dal Dipartimento in virtù del presente contratto.
Il Dipartimento, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Committente per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dal Committente in virtù del presente contratto.
Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio o per i quali le Parti diano prova di esserne entrate in possesso prima della data di ricevimento, senza alcuna restrizione o impedimento alla divulgazione.
L’obbligo di riservatezza cesserà comunque dopo cinque anni dalla scadenza del contratto.
Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.
Le parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.
Art. 11 - Recesso
Le Parti contraenti possono recedere dal presente contratto mediante preavviso di n. 60 (sessanta) giorni da notificare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di interruzione anticipata del rapporto, per effetto di recesso di una delle Parti, il Committente corrisponderà al Dipartimento un importo pari alla percentuale di attività svolte fino al momento dell’efficacia del recesso: le attività saranno elencate e documentate compiutamente dall’Università del Salento con apposita relazione.
Art. 12 - Rinnovo
Il presente contratto potrà essere rinnovato per analogo o diverso periodo secondo patti e condizioni da concordarsi tra le parti non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
Art. 13 - Risoluzione delle controversie
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di LECCE in via esclusiva.
Art. 14 - Oneri fiscali
Il presente atto redatto in bollo in duplice copia è soggetto a registrazione in caso d’uso, a tassa fissa, trattandosi di rapporto soggetto ad IVA, ai sensi degli Artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese di bollo sono a carico del Committente; le spese dell’eventuale registrazione e consequenziali tutte sono a carico della parte inadempiente, anche a titolo di penale preliquidata e salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 15 - Tutela della privacy
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 della D. Lgs. n. 196/2003.
Lecce, lì
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’UomoIl Direttore(Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx) |
Comune di Galatone |
Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano espressamente il contenuto della clausola di cui all’art. 13 (Risoluzione delle Controversie).
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’UomoIl Direttore(Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx) |
Comune di Galatone |