Progetto di predisposizione di schemi contrattuali della Camera di Commercio di Milano
"Schema di contratto di Subappalto di Beni e Servizi di Information Technology"
Progetto di predisposizione di schemi contrattuali della Camera di Commercio di Milano
Schema redatto su iniziativa di:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
Associazione Nazionale delle Aziende di Servizi di Informatica e Telematica
FEDERCOMIN - CONFINDUSTRIA
Hanno aderito:
Associazione Piccole Imprese Milano
Associazione Nazionale Produttori Tecnologie e Servizi per l'Informazione e la Comunicazione
ASSINTEL Associazione Nazionale Imprese Servizi Informatica
Telematica Robotica Eidomatica
Compagnia delle Opere Informatica
CONTRATTO DI SUBAPPALTO DI BENI E SERVIZI IT
Tra
L’impresa ● con sede in ● via ● n. ● iscritta presso la Camera di Commercio di ● al n. ● del Registro delle imprese, codice fiscale n. ●, partita IVA n. ● nella persona del suo legale rappresentante pro tempore: ●, di seguito indicata anche come “Appaltatore”, da una parte,
e
L’impresa ● con sede in ● via ● n. ● iscritta presso la Camera di Commercio di ● al n. ● del Registro delle imprese, codice fiscale n. ●, partita IVA n. ● nella persona del suo legale rappresentante pro tempore: ●, di seguito indicata anche come “Subappaltatore”, dall’altra.
1. L’Appaltatore è impresa che svolge attività di produzione di fornitura di beni e servizi IT;
2. L’Appaltatore ha precedentemente stipulato in data……… con il Committente ……., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di……..
3. Il Committente ha esplicitamente autorizzato l’Appaltatore nel sopra citato contratto di appalto a dare in subappalto la fornitura di beni e servizi, intesa anche come parte di essa, secondo il disposto dell’art. 1656 cc.;
4. Il Subappaltatore è imprenditore attivo nel campo della ………………………….
5. L’Appaltatore e il Subappaltatore riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione economica, al miglioramento della qualità dei prodotti e delle conoscenze tecniche, alla maggiore integrazione dei rispettivi processi aziendali.
6. Tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Definizioni. Domicilio rilevante ai fini delle comunicazioni negoziali.
1.1- Ai fini del presente contratto si intende per:
A- Committente: l’impresa ………………….come risultante dalle indicazioni riportate in epigrafe.
B- Appaltatore: l’impresa ………………….come risultante dalle indicazioni riportate in epigrafe.
C- Subappaltatore: l’impresa …………………come risultante dalle indicazioni riportate in epigrafe.
D- Mezzi di comunicazione: il fax, le e-mail e i mezzi telematici ed elettronici, comunque denominati.
E- Specifiche tecniche: i progetti esecutivi, i prototipi/modelli, le conoscenze tecniche e tecnologiche ed ogni altra informazione di carattere tecnico, anche attinente alla sicurezza delle prestazioni, che l’Appaltatore fornisce al Subappaltatore, così come risultanti dai documenti allegati al presente contratto e dalla normativa nazionale, di rango primario e secondario, e internazionale in materia di sicurezza, che consentano l’individuazione delle caratteristiche tecniche e funzionali della lavorazione da effettuare.
F- Capitolato tecnico: indicazione delle modalità, tempi, procedure, requisiti e corrispettivi con cui dovranno essere eseguite le singole lavorazioni richieste dall’Appaltatore.
G- Lavorazione: la prestazione che il Subappaltatore deve effettuare secondo le Specifiche tecniche dell’Appaltatore, come definite al presente comma, lett. E.
1.2- Tutte le comunicazioni previste per l’esecuzione del presente contratto dovranno essere effettuate presso la sede delle parti, così come risultante in epigrafe, anche secondo le modalità previste al comma 1.1, lett. D.
1.3- Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede. 1.4- Eventuali ritardi nell’esecuzione del contratto, determinati dalla mancata tempestiva
comunicazione di variazione della sede, non potranno essere imputati a quello dei contraenti che abbia confidato, senza sua colpa, nelle indicazioni ricevute sulla base del presente contratto o di altre successive comunicazioni.
Articolo 2 - Oggetto.
2.1- Il Subappaltatore si obbliga ad eseguire le seguenti lavorazioni sulla base della metodologia contenuta nel Capitolato Tecnico:
• ………..
• ………..
2.2- In particolare, il Subappaltatore eseguirà le lavorazioni richieste sulla base del capitolato tecnico allegato al presente contratto ed ad un piano specifico concordato dalle parti all’inizio delle lavorazioni (stabilizzazione dei requisiti).
Articolo 3 - Corrispettivi.
3.1- I corrispettivi delle lavorazioni sono stabiliti nel capitolato tecnico e/o i documenti relativi a ogni singola lavorazione.
Articolo 4 - Termini di ultimazione delle lavorazioni.
4.1 I termini di ultimazione delle lavorazioni sono precisati nel capitolato tecnico.
4.2 Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 17, qualora il Subappaltatore non rispetti i previsti termini di ultimazione, subirà, per ogni giorno di ritardo, una decurtazione del …..% dal corrispettivo complessivo della commessa.
4.3 Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 17, il ritardo del Subappaltatore che si protragga oltre…….giorni dalla data di ricevimento dell’ordinativo, costituirà giusta causa di risoluzione del rapporto.
Articolo 5 - Termini di pagamento.
5.1- Salvo quanto previsto all’art. 12, il pagamento delle singole commesse dovrà avvenire entro il …° giorno a far data dalla comunicazione di avvenuta esecuzione delle lavorazioni secondo le modalità individuate nell’art. 10.
5.2- Qualora siano previste consegne intermedie, vanno precisati i contenuti delle consegne e quote di fatturazione associate.
Articolo 6 - Termini di verifica di corretta esecuzione.
6.1- La verifica di corretta esecuzione delle lavorazioni del Subappaltatore dovrà avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di comunicazione di avvenuta ultimazione. Qualora l’Appaltatore tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi, la lavorazione si considera accettata. Altresì la lavorazione si considera accettata nel caso in cui l’Appaltatore non comunichi il risultato della verifica entro 15 giorni.
6.2- Il Subappaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata o si considera accettata dall’Appaltatore.
Articolo 7 - Termini per le contestazioni.
Le contestazioni relative all’esecuzione delle lavorazioni, quando non effettuate in sede di verifica di corretta esecuzione alle condizioni e secondo le modalità previste all’art. 12, dovranno avvenire entro il sessantesimo giorno dalla scoperta della non corretta esecuzione delle lavorazioni.
Articolo 8 - Difetti dell’opera.
8.1- Nel caso in cui l’Appaltatore riscontri difformità o vizi della lavorazione durante la verifica di corretta esecuzione e abbia proceduto alla comunicazione del risultato della verifica secondo le modalità e tempi previsti al comma 7.1 e all’art. 13,il Subappaltatore è tenuto ad eliminare le difformità, in deroga all’art. 1668 c.c., o i vizi a proprie spese entro il termine di … giorni dall’avvenuta comunicazione dell’Appaltatore.
8.2- Dalla comunicazione dell’eliminazione delle difformità o vizi, l’Appaltatore procederà a nuova verifica secondo i tempi previsti dall’art. 7 ridotti della metà.
8.3- Qualora anche la seconda verifica riscontri difformità o vizi nella lavorazione, il Subappaltatore è tenuto ad accettare che il prezzo sia proporzionalmente diminuito del …%, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa. Se le difformità o vizi della lavorazione sono tali da rendere inadatta la stessa alla sua destinazione, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto.
Articolo 9 - Modifiche in corso di esecuzione.
9.1- Il Subappaltatore si obbliga ad eseguire le modifiche ordinate dall’Appaltatore nel corso dell’esecuzione.
9.2- La richiesta di modifica nell’esecuzione della lavorazione dovrà essere inviata al Subappaltatore con preavviso di almeno cinque giorni, con le modalità di cui al comma 1.1 lett. D, e dovrà contenere l’indicazione delle modifiche costruttive e funzionali derogatorie o integrative di quelle riportate nel Capitolato tecnico allegato al presente contratto.
9.3- Le modifiche richieste dall’Appaltatore in corso di esecuzione determinano una variazione del corrispettivo per la lavorazione oggetto della modifica. La variazione è stabilito in accordo tra le parti. Qualora le parti non giungano ad un accordo, il corrispettivo è determinato nella misura del …% da applicare al prezzo precedentemente pattuito, sulla base della metodologia contenuta nel Capitolato Tecnico.
9.4- Le modifiche richieste dall’Appaltatore in corso di esecuzione determinano una variazione del termine di ultimazione della lavorazione oggetto della modifica. La variazione è stabilita in accordo tra le parti. Qualora le parti non giungano ad un accordo, la variazione è determinato nella misura di … giorni da applicare al termine precedentemente pattuito sulla base della metodologia contenuta nel Capitolato Tecnico.
Articolo 10 - Modalità di comunicazione di avvenuta esecuzione.
La comunicazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni avverrà in forma scritta, ai sensi del comma 1.1 lett. D.
Articolo 11 - Modalità di pagamento.
La comunicazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni relative a ciascuna lavorazione ordinativo sarà accompagnata dalla relativa fattura, nella quale il Subappaltatore dovrà indicare dettagliatamente le prestazioni svolte, il corrispettivo complessivo, l’aliquota IVA ed il relativo ammontare. Dovrà, altresì, riportare il numero e la data del relativo ordinativo.
Articolo 12 - Modalità di verifica di corretta esecuzione.
12.1- La verifica della corretta esecuzione delle lavorazioni si esegue, nei termini di cui all’art. 7, attraverso una verifica, in contraddittorio con il Subappaltatore, della corretta esecuzione della commessa tramite riscontro delle caratteristiche tecniche e funzionali risultanti dalle specifiche trasmesse dall’Appaltatore.
12.2- L’esito positivo della verifica è condizione per l’efficace decorso del termine di cui al comma 6.1.
12.3- Qualora la verifica non abbia esito positivo, l’Appaltatore dovrà formulare le proprie contestazioni, con le modalità di cui al comma 6.1 resta sospeso sino alla data di risoluzione della controversia.
12.4- Nell’ipotesi di cui al comma precedente, le parti provvederanno, anche disgiuntamente, ad attivare con la massima tempestività, e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla data di chiusura del verbale di verifica, la procedura di cui all’art. 20.
Articolo 13 - Modalità di effettuazione delle contestazioni
13.1- Le contestazioni relative all’esecuzione delle commesse si effettuano in sede di verifica di corretta esecuzione, a mezzo dichiarazione verbalizzata che deve contenere l’indicazione:
a) delle lavorazioni;
b) dei presunti difetti e/o carenze funzionali;
c) delle unità interessate dal difetto e/o carenza.
13.1- Qualora la contestazione circa l’esecuzione della commessa non sia effettuata al momento della verifica, l’Appaltatore provvederà, nel rispetto dei termini di cui all’art. 8, alla sua comunicazione da inoltrarsi con le modalità di cui al comma 1.1 lett. D alla sede del Subappaltatore, confermando a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 14 - Accesso e riservatezza.
14.1- È in facoltà dell’Appaltatore accedere nei locali ove il Subappaltatore svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione della prestazione, lo stato di avanzamento delle lavorazioni e l’esecuzione a regola d’arte delle commesse.
14.2- La facoltà di accesso di cui al comma precedente non può essere esercitata senza un congruo preavviso da inviarsi al Subappaltatore con le modalità di cui al comma 1.1 lett. D.
14.3- L’Appaltatore dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di lavorazione, attrezzature, materiali del Subappaltatore, delle quali dovesse venire a conoscenza durante gli accessi di cui al comma precedente.
14.4- Le parti si obbligano, anche per il tempo successivo alla cessazione del rapporto e per un periodo massimo di due anni, a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui vengano reciprocamente a conoscenza in funzione dell’esecuzione del presente contratto.
Articolo 15 - Forza maggiore
15.1- In qualunque caso di forza maggiore che le parti non siano in grado di prevedere usando l’ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto entro un termine diverso da fissarsi di comune accordo.
15.2- Costituiscono casi di forza maggiore guerre, rivoluzioni, incendi, calamità naturali, scioperi imprevisti, restrizioni dell’impiego di energia o di altri elementi essenziali per la produzione e ogni altro elemento non prevedibile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
15.3- Nelle ipotesi di cui al comma 17.1 i termini relativi di consegna sono prorogati per un periodo corrispondente alla sospensione.
15.4- La parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore si impegna a comunicare, entro tre giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto.
15.5- Qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di novanta giorni, il contratto si intenderà risolto di diritto.
15.6- Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui la forza maggiore dipenda dal fatto del Committente.
Articolo 16 - Clausola di salvaguardia e rinegoziazione.
16.1- Qualora la sopravvenienza di circostanze oggettive ed impreviste determini un aggravamento eccessivo della prestazione a carico di una parte, anche in ragione della difficoltà di valersi della prestazione della controparte, questa potrà richiedere la rinegoziazione del presente contratto. A tal fine, la parte per la quale la prestazione sia divenuta eccessivamente gravosa dovrà darne immediata comunicazione all’altra, invitandola alla trattativa e indicando i margini sufficienti a ricondurre il contratto ad un assetto compatibile con l’equilibrio originariamente previsto.
16.2- Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, la parte cui sia stata notificata la situazione di difficoltà dovrà formulare una proposta di adeguamento della propria prestazione attenendosi a criteri estimativi oggettivi di carattere tecnico.
Articolo 17 - Cessione del subappalto e interposizione nel subappalto.
È vietato al Subappaltatore cedere il presente contratto o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto salvo che l’Appaltatore non manifesti il proprio consenso alla cessione o all’ulteriore subappalto. Qualora il Subappaltatore intenda cedere il contratto, dovrà darne comunicazione, a mezzo raccomandata, all’Appaltatore, manifestando la propria intenzione e rimettendosi al consenso dell’Appaltatore stesso, previa sospensione delle eventuali trattative in corso. Qualora l’Appaltatore rifiuti di prestare il proprio consenso, il Subappaltatore si asterrà definitivamente dalla prosecuzione delle trattative eventualmente intraprese.
Articolo 18 - Contenzioso
18.1- Tutte le controversie derivanti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio in cui è la sede legale dell’Appaltatore/Subappaltatore e risolte secondo il regolamento di conciliazione della stessa.
18.2- (OPZIONE A) Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di ….1. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento. L’arbitrato sarà rituale e l’arbitro deciderà secondo diritto.
18.2- (OPZIONE B) Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti potranno adire l’autorità giudiziaria.
1 In Italia, esistono numerose Camere Arbitrali presso le Camere di Commercio. Si consiglia, comunque, l’esame preventivo dei Regolamenti Arbitrali delle stesse.
18.3- Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, per quanto applicabili le norme del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.
Articolo 19 - Disposizioni finali
19.1- Le premesse, l’articolato e gli allegati costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente contratto.
19.2- Le parti prendono reciprocamente atto del contenuto del presente contratto e si obbligano a darvi esecuzione secondo buona fede.
19.3- Il presente contratto avrà efficacia solo per gli ordinativi che vi facciano esplicito riferimento.
L’Appaltatore il Subappaltatore
1. Art. 18 (Clausola compromissoria o di deroga alla competenza territoriale dell’autorità giudiziaria) 3
il Subappaltatore
Data ………………….
2 Da inserire solo nel caso in cui venga scelta l’opzione A prevista all’art. 18.2 3 Da inserire solo nel caso in cui venga scelta l’opzione A prevista all’art. 18.2 4 Da inserire solo nel caso in cui venga scelta l’opzione A prevista all’art. 18.2
ALLEGATO
SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO DA ALLEGARE AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO DI BENI E SERVIZI IT
1. PREMESSA.
Il presente capitolato ha lo scopo di definire le caratteristiche e i requisiti relativi alla fornitura in subappalto di beni e servizi IT, di cui al contratto stipulato in data …….
tra
L’impresa ● con sede in ● via ● di seguito indicata anche come “Appaltatore”, da una parte, e
l’impresa ●, con sede in ● via ●, di seguito indicata come “Subappaltatore”, dall’altra.
2. OGGETTO DELLA FORNITURA.
− Scenario di Riferimento
− Descrizione della fornitura
3. CARATTERISTICHE TECNICHE.
− Piattaforma hardware/software
− Descrizione dei requisiti funzionali e dei prodotti finiti
− Vincoli e normative da rispettare (incluse note tecniche e standard)
4. ELENCO LAVORAZIONI.
Indicazione delle singole lavorazioni oggetto della fornitura.
5. METODOLOGIA DI ESECUZIONE.
Modalità con cui le lavorazioni dovranno essere eseguite.
6. PIANIFICAZIONE
La pianificazione delle attività dovrà indicare:
− Descrizione delle attività
− Tempistica relativa
− Milestones di controllo
− Rilasci intermedi
− Evidenza di eventuali fattori di criticità prevedibili.
7. TEMPI DI REALIZZAZIONE.
Indicazione dei tempi di esecuzione delle singole lavorazioni.
8. MODALITÀ, LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA DELLE LAVORAZIONI.
Indicazione delle suddette informazioni per le singole lavorazioni.
9. CORRISPETTIVI E PREZZI DELLE LAVORAZIONI.
Indicazione delle suddette informazioni per le singole lavorazioni.
10. DIRITTI DI PRIVATIVA E PROPRIETÀ INDUSTRIALE.
Indicazione delle suddette informazioni laddove previste.
Considerazioni aggiuntive in relazione ai contratti di subappalto nel settore IT.
Nei contratti di subappalto si dovrebbe evitare l’inserimento di clausole che possano sbilanciare il rapporto tra le parti. Di seguito riportiamo alcuni casi individuati:
• Forma contrattuale: stipulato in forma non scritta, non chiaro nei prezzi e nei termini, che può generare incertezze nell’interpretazione.
• Oggetto del contratto non specificato, ma rinviato totalmente ad allegati e/o documenti successivi alla stipula del contratto o a successive richieste d’intervento.
• Termini di pagamento che eccedono i sessanta giorni dal momento della consegna o dell’avvenuta esecuzione.
• Penali manifestamente eccessive o non ben specificate o rinviate a successiva determinazione.
• Oneri e danni per difettosità dei beni/servizi forniti, di cui il subappaltatore non e’ responsabile, o obblighi di manleva di qualsiasi e indeterminata tipologia.
• Facoltà di modificare i contratti unilateralmente o di recederne senza congruo preavviso o di richiederne modifiche alle stesse condizioni.
• Diritti di privativa industriale o intellettuale senza un adeguato corrispettivo, esclusive da esercitare a discrezione.
• Clausole che obbligano il subappaltatore a non operare con concorrenti del committente anche dopo la cessazione del rapporto (24 o 36 mesi).
• Xxxxxxxx che impongono obblighi di collaborazione, di miglioramento, di assistenza e di perfezionamento senza adeguati compensi e termini.
• Eccessiva onerosità delle modifiche delle caratteristiche tecniche richieste in corso d’opera.
Inoltre, occorre tenere presenti altre considerazioni in merito al rapporto:
• L’assunzione di risorse umane del Subappaltatore da parte del Committente/Appaltatore durante l’esecuzione della prestazione dovrebbe essere evitata.
• Organizzazione del lavoro e relativo controllo da condursi attraverso modalità standard e possibilmente secondo le norme ISO 9001.