Oggetto: Accordo di rinnovo 26 novembre 2016 - Contribuzione sindacale straordinaria.
Oggetto: Accordo di rinnovo 26 novembre 2016 - Contribuzione sindacale straordinaria.
A seguito dell'Accordo 26 novembre 2016, sono stati stabiliti termini e condizioni per la raccolta del contributo di 35,00 Euro che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato a titolo di “quota associativa straordinaria” a fronte dell’attività di negoziazione svolta, i cui risultati interessano tutti i lavoratori ai quali si applica il contratto nazionale di settore.(Allegato n.1)
Su richiesta di Fim, Fiom e Uilm si dovrà procedere con le identiche modalità già utilizzate per i C.c.n.l. precedenti (20 gennaio 2008, 15 ottobre 2009 e 5 dicembre 2012) e, pertanto, ai lavoratori che non abbiano espressamente rifiutato il contributo straordinario attraverso la riconsegna dell’apposito modulo la trattenuta sarà comunque effettuata secondo la modalità del silenzio assenso.
Ciò premesso, precisiamo che:
Le Aziende sono tenute ad affiggere in bacheca, nel mese di marzo 2017, un avviso (Allegato n. 2) con cui si informano i dipendenti che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono a tutti i lavoratori non iscritti al sindacato, una "quota associativa straordinaria" di 35,00 Euro.
Riteniamo opportuno che l'avviso sia esposto non solo nell'albo delle comunicazioni aziendali, ma anche nei luoghi di maggior passaggio (quali i locali mensa, gli spogliatoi, gli uffici, ecc.) in modo da consentire un'idonea e tempestiva informazione.
Le Aziende devono distribuire, a tutti i lavoratori, con la busta paga corrisposta nel mese di aprile, l’apposito modulo (Allegato n. 3) che consente al lavoratore di accettare o rifiutare l’effettuazione della trattenuta di 35,00 Euro.
Per rifiutare l’effettuazione della trattenuta i lavoratori devono riconsegnare il modulo, compilato in tal senso, entro il 15 maggio p.v..
Nel caso in cui il dipendente autorizzi in modo espresso l’azienda ad operare la trattenuta ovvero non riconsegni il modulo, le Aziende devono procedere ad effettuare la trattenuta sulla retribuzione relativa al mese di giugno 2017.
Sono in ogni caso esclusi dall'effettuazione della trattenuta di 35,00 euro i dipendenti:
iscritti a qualsiasi sigla sindacale comprese quelle non stipulanti il C.c.n.l.;
che a causa di assenza a qualsiasi titolo siano stati impossibilitati alla ricezione e/o alla riconsegna del modulo.
Considerata la modalità del silenzio/assenso adottata per l'acquisizione del consenso del lavoratore, sarà opportuno attendere il tempo necessario per eventuali rettifiche prima di
procedere al versamento delle trattenute effettuate.
QUOTA CONTRIBUZIONE UNA TANTUM (ALLEGATO n.1)
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1° marzo e fino al 31 marzo 2017, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di giugno 2017.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di aprile 2017, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 maggio 2017.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C BANCARIO intestato a FIM, FIOM e UILM – CONTRATTI AZIENDE PRIVATE presso BNL Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx,0 codice IBAN IT 68G 010 050 32 000 000 000 45109.
MODULO PER CONTRIBUZIONE SINDACALE
STRAORDINARIA DA RICONSEGNARE ENTRO IL 15 maggio 2017.
ALLA DIREZIONE AZIENDALE.
Tenuto conto che in occasione dell’accordo 26 novembre 2016 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil chiedono una contribuzione straordinaria pari a 35,00 Euro,
il sottoscritto , nato a
, il / /19 , matricola n. , (barrare l’opzione prescelta)
la Direzione aziendale ad effettuare una trattenuta “UNA TANTUM” di 35,00 (trentacinque) Euro sulla retribuzione relativa al mese di giugno 2017 da versarsi quale contributo per le attività del sindacato Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, con bonifico sul C/C BANCARIO intestato a
FIM – FIOM - UILM – CONTRATTI AZIENDE PRIVATE presso BNL Xxxx, xxx Xxxxxxxxx, 0 codice IBAN XX00X 000 000 00 000 000 000 00000.
“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento dello scopo indicato”.
La presente solleva la Direzione aziendale da ogni responsabilità conseguente salvo il regolare versamento della trattenuta.
Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo in quanto in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del silenzio-assenso.
Data,
Firma
DA CORRISPONDERE A MARZO 2017 (PRIMA TRANCE)
Vi informiamo che lo scorso 19 gennaio, a seguito dell’esito positivo della consultazione certificata dei lavoratori, le parti hanno sottoscritto formalmente l’Accordo di rinnovo 26 novembre 2016 che è, dunque, pienamente efficace ed esigibile.
Le parti hanno, altresì, formalmente definito il testo contrattuale riguardante l’una tantum individuando le modalità applicative di seguito illustrate.
Ai lavoratori in forza il 1° marzo 2017 è riconosciuto l'importo forfettario lordo di 80,00 euro, suddivisibile in tre quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio–31 marzo 2017.
La frazione di mese superiore a 15 giorni darà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile (pari a 26,67 euro).
Pertanto, l’una tantum deve essere riconosciuta ai lavoratori sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato a condizione che abbiano in corso, al 1° marzo 2017, un rapporto di lavoro e che nel periodo 1 gennaio-31 marzo 2017 abbiano avuto uno o più rapporti di lavoro (con superamento della frazione di 15 giorni in ogni singolo mese).
Per i lavoratori con contratto di lavoro part-time l’importo forfetario è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale.
Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, in base al principio di non discriminazione di cui all’art. 35, primo comma, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le aziende interessate provvederanno a comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dall’Accordo di rinnovo in materia di una tantum.
Le parti hanno espressamente previsto che i periodi di sospensione del rapporto di lavoro e di riduzione dell'orario per intervento della Cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, e per riduzione dell'orario di lavoro settimanale per contratti di solidarietà siano utili ai fini della maturazione dei ratei mensili a carico dell’azienda.
Xxxxx, altresì, maturare le quote di una tantum i periodi di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale e congedo matrimoniale comprese le altre fattispecie per le quali è prevista la corresponsione della retribuzione o di indennità erogate dall’Istituto previdenziale.
Sono, invece, esclusi tutti gli altri periodi di aspettativa non retribuita né indennizzata (ad esempio, aspettativa per malattia, per motivi di studio, ecc.).
L’una tantum dovrà essere corrisposta unitamente al pagamento della retribuzione relativa al mese di marzo 2017.
L’importo dell'una tantum dovrà essere indicato in busta paga con apposita voce (ad esempio: una tantum ex accordo 26.11.2016) ed andrà assoggettato ai contributi assicurativi e previdenziali in cumulo con la retribuzione afferente il mese di marzo ed assoggettata a tassazione ordinaria non trattandosi di arretrato retributivo a copertura di periodi precedenti l’anno fiscale in corso (2017).
L'importo dell'una tantum non ha incidenza sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è espressamente escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
In conclusione, con particolare riferimento a problemi applicativi che dovessero sorgere, si ricorda che:
• l'una tantum non compete ai lavoratori assunti a partire dal 2 marzo 2017;
• non compete ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato, ovvero siano stati promossi dirigenti, antecedentemente al 1° marzo 2017;
• non compete ai lavoratori in aspettativa non retribuita per i periodi superiori a 15 giorni con riferimento ai singoli mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017;
• ai lavoratori con contratto di apprendistato l'una tantum compete in misura intera se in forza alla data del 1° marzo 2017 e in relazione al periodi di servizio nel trimestre sopra citato;
• ai lavoratori con rapporto a tempo determinato, nel caso in cui fossero in forza al 1° marzo 2017, compete in relazione ai periodi di lavoro superiori a 15 giorni con riferimento ai singoli mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017;
• ai lavoratori a tempo parziale in forza al 1° marzo 2017 compete l'erogazione dell'importo forfettario in misura proporzionale al loro specifico orario contrattuale nel trimestre considerato.
Brescia, lì 20.03.2017
Cordiali saluti.
EDP Sistemi Srl
Sede Legale: Via Brixia Zust 10 – 00000 Xxxxxxx – Tel. 000.0000000 – Fax 000.0000000 xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - C.F. e P.Iva 01938680178 – R.E.A. Brescia n.278745