REGIONE AUTONOMA DEL LA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DEL LA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione generale
Servizio cooperazione, sicurezza sociale, emigrazione e immigrazione Settore emigrazione, immigrazione
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEL PERIODICO “IL MESSAGGERO SARDO”
CIG (Codice Identificativo Gara): 02392592C5
CAPITOLATO D’ONERI
SOMMARIO
PREMESSA
CAPITOLO 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
1.1 Oggetto dell’appalto 4
1.2 Durata e importo dell’appalto 4
1.3 Responsabile del procedimento 4
1.4 Responsabile tecnico del servizio 4
CAPITOLO 2 – PRESTAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE
2.1 Ricezione dei plichi presso la sede operativa 5
2.2 Formato del plico 5
2.3 Numero invii e Destinazioni 6
2.3.1 Italia
2.3.2 Estero
2.4 Termine di arrivo a destinazione 7
CAPITOLO 3 – GESTIONE DEL CONTRATTO
3.1 Esecuzione 8
3.2 Varianti in corso di esecuzione 8
3.3 Cessione del contratto e del credito 8
3.4 Subappalto 9
3.5 Fatturazione 10
3.6 Revisione dei prezzi 10
3.7 Verifica di regolare esecuzione 10
3.8 Liquidazione e pagamento dei corrispettivi 10
3.9 Inadempimenti e penalità 10
3.10 Risoluzione del contratto 12
3.11 Provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto 13
3.12 Esecuzione in danno 13
3.13 Recesso 13
3.14 Clausola arbitrale 13
CAPITOLO 4 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
4.1 Sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori 14
4.2 Responsabilità 14
4.3 Proprietà e riservatezza dati 14
4.4 Spese contrattuali e oneri vari 15
4.5 Rinvio alla legislazione 15
PREMESSA
Il presente capitolato d’oneri descrive le condizioni, i requisiti tecnici, e la gestione del contratto regolatore. Di seguito con il termine:
Amministrazione o Amministrazione aggiudicatrice: si intende l’Amministrazione pubblica che ha bandito la gara, rappresentata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale – Servizio della cooperazione, sicurezza sociale, emigrazione, immigrazione.
Assessorato: Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, della Regione Autonoma della Sardegna, quale Amministrazione aggiudicatrice.
Servizio cooperazione: Servizio della cooperazione, sicurezza sociale, emigrazione e immigrazione, quale struttura dell’Amministrazione aggiudicatrice.
s.m.i.: successive modifiche e integrazioni. Tutte le fonti normative riportate nel presente capitolato, anche se non riportanti la dicitura s.m.i., sono da intendersi richiamate con ogni successiva modifica e integrazione.
Commissione: Commissione di valutazione
Concorrente o offerente o operatore economico: si intende il soggetto, in qualunque forma costituito (operatore singolo o raggruppamenti o consorzi o GEIE), che ha presentato domanda per partecipare al presente appalto.
Legale rappresentante: si intende la persona fisica regolarmente munita di poteri di firma (conferitigli dai competenti organi aziendali), idonei a impegnare formalmente l’operatore concorrente nell’ambito della presente procedura.
Aggiudicatario o affidatario: si intende l’operatore risultato aggiudicatario dell’appalto al termine della presente procedura.
RTI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese, concorrente nella gara, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006.
GEIE: Gruppo Europeo di Interesse Economico, concorrente nella gara, ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. n. 163/2006.
1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
1.1. Oggetto dell’appalto
L’oggetto del presente appalto consiste nella fornitura, per conto dell’Amministrazione, del servizio di spedizione annuale presso destinatari specifici in Italia e all’estero dei plichi contenenti copia di ciascuna edizione del periodico cartaceo con testata “Il Messaggero Sardo” di proprietà dell’Amministrazione.
1.2. Durata e importo dell’appalto
L’appalto sarà aggiudicato per la durata di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto all’importo di aggiudicazione definitiva.
Il prezzo compensa l’aggiudicatario di ogni utile, spesa, onere generale o particolare, principale od accessorio, inerente il servizio erogato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli aggiudicatari in corso di esecuzione una ulteriore o una minore prestazione dei servizi fino ad una percentuale massima del 20% dell’importo di aggiudicazione, di cui all’art. 3.2, sulla base dei prezzi unitari indicati in offerta. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l’Amministrazione Regionale che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla a che pretendere al riguardo.
1.3. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, unico per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 163/2006, è il dott. Xxxxxxx Xxx, funzionario amministrativo in ruolo presso l’Assessorato.
Compete al responsabile del procedimento, oltre a quanto previsto dalla L. n. 241/1990: adottare gli atti di competenza istruttoria e di proposta, in raccordo e/o in conseguenza alle iniziative del responsabile tecnico e della Commissione di valutazione; accertare la data di inizio del servizio e ogni altro termine di esecuzione dello stesso; accertare e comunicare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle proposte del responsabile tecnico del servizio; proporre e comunicare la risoluzione del contratto quando ne sussistano i presupposti.
1.4. Responsabile tecnico del servizio
Ai sensi dell’art. 55 L.R. n. 5/2007, l’Amministrazione provvederà a nominare e a comunicare all’aggiudicatario il responsabile tecnico del servizio, deputato alla verifica della qualità delle prestazioni rese. Ad esso compete in particolare:
1. il controllo sulla corretta esecuzione dell’oggetto del contratto, principalmente sotto il profilo della qualità del servizio reso.
2. la segnalazione al responsabile del procedimento di eventuali inadempimenti sotto il profilo della qualità del servizio reso.
3. la certificazione della regolare esecuzione del servizio.
2. PRESTAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE
La prestazione oggetto del contratto è costituita dalla spedizione per 12 mesi presso destinatari specifici, in Italia e all’estero, di n. 776.600 invii di plichi in cui è confezionata ciascuna edizione del periodico “Il Messaggero sardo”, per n. 70.600 invii per mese di edizione, per un totale di n. 11 edizioni, di cui 10 mensili e 1 bimestrale.
La prestazione per 12 mesi ha ad oggetto pertanto n. 11 spedizioni dei plichi, una per mese ed una bimestrale, pari ad eguale numero di edizioni del periodico.
La prestazione è soggetta alle condizioni di seguito indicate.
2.1. Ricezione dei plichi presso la sede operativa
Ai fini dell’esecuzione della prestazione di spedizione di cui al presente capitolato, specificatamente deve:
’laggiudicatario
1. attivare entro 20 giorni dalla stipulazione del contratto apposita sede operativa dislocata nell’area metropolitana di Cagliari (territorio dei Comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S.Elena, Selargius, Sestu) e comunicare la stessa all’affidatario del servizio di realizzazione del periodico e per conoscenza all’Amministrazione entro lo stesso termine.
2. ricevere in deposito, presso tale sede, i plichi del periodico consegnati dall’affidatario del servizio di realizzazione del periodico, per ogni edizione dello stesso; i plichi dovranno essere consegnati entro il giorno 20 del mese successivo a quello di edizione .
3. controfirmare, per ricevuta consegna, le distinte di ogni spedizione presentate dall’affidatario del servizio di realizzazione del periodico, per ogni edizione dello stesso.
4. effettuare la spedizione e il recapito dei plichi ai destinatari.
2.2. Formato del plico
Ciascuna edizione del periodico sarà confezionata in un plico incellophanato contenente l’indirizzo del destinatario visibile dall’esterno, con peso massimo di 99 grammi, del formato massimo di mm 297x210x5.
Sarà cura dell’Amministrazione fornire all’aggiudicatario i recapiti dell’affidatario del servizio di realizzazione del periodico, al quale compete il confezionamento del periodico in modo utile per la spedizione.
L’aggiudicatario con congruo anticipo provvederà a comunicare all’affidatario del servizio di realizzazione del periodico (e per conoscenza all’Amministrazione) le prescrizioni tecniche per la realizzazione dell’etichetta degli indirizzi e per il confezionamento del plico, utili al prodotto postale oggetto dell’offerta.
L’osservanza delle prescrizioni tecniche medesime non può tuttavia determinare per l’affidatario del servizio di realizzazione del periodico investimenti o spese superiori a € 1.000,00; in caso di importi superiori, accertati dal responsabile del procedimento sulla base di apposita comunicazione dell’affidatario in parola, i costi maggiorati della spedizione saranno posti a carico dell’aggiudicatario a seguito di apposita comunicazione del responsabile stesso. In caso di mancata comunicazione i costi maggiorati della spedizione saranno posti dall’Amministrazione a carico dell’affidatario del servizio di realizzazione del periodico.
2.3. Numero invii e Destinazioni
La spedizione dei plichi di ciascuna edizione sarà diretto a destinatari specifici, indicati nel foglio indirizzi visibile dall’esterno del plico, ubicati nelle destinazioni sotto indicate, per un totale di n. 70.600 invii per ogni spedizione di ciascuna edizione e per un totale pari a n. 776.600 invii per 12 mesi.
Il quantitativo esatto del numero di plichi oggetto di ogni invio potrà essere inferiore o superiore alla quantità indicata nel presente capitolato, ma sarà in ogni caso preventivamente comunicato e indicato a cura dell’affidatario del servizio di realizzazione del periodico in apposita distinta di presentazione compilata in sede di consegna dei plichi per la spedizione.
Il prezzo per ogni spedizione dei plichi di ciascuna edizione sarà rappresentato dal prodotto tra n. plichi elencati in distinta di spedizione e prezzo unitario indicato nell’offerta e/o nel contratto.
2.3.1. Italia
N. | DESTINAZIONE | PLICHI | |
1 | da CAP 00010 | a CAP 06200 | 7.385 |
2 | da CAP 10010 | a CAP 19200 | 16.818 |
3 | da CAP 20010 | a CAP 29200 | 11.678 |
4 | da CAP 30010 | a CAP 39200 | 2.827 |
5 | da CAP 40010 | a CAP 48200 | 2.225 |
6 | da CAP 50010 | a CAP 59200 | 2.243 |
7 | da CAP 60010 | a CAP 98200 | 1.190 |
8 | da CAP 07100 | a CAP 09170 | 10.634 |
TOTALE | 55.000 |
Il quantitativo totale per 12 mesi degli invii in Italia è pari a n. 605.000 invii, e ciascuna spedizione per mese di edizione è pari a n. 55.000 plichi, così suddivisi per CAP (Codice Avviamento Postale) di destinazione:
2.3.2. Estero
N. | DESTINAZIONE | PLICHI |
1 | FRANCIA | 3.443 |
2 | GERMANIA | 4.040 |
3 | XXXXXX | 0.000 |
0 | XXXXXXXX | 1.386 |
5 | OLANDA | 1.333 |
6 | SPAGNA | 153 |
7 | GRAN BRETAGNA | 288 |
8 | EGITTO | 2 |
9 | GIORDANIA | 1 |
10 | LIBIA | 10 |
11 | XXXXXXXX | 0 |
00 | XXXXXXX | 0 |
00 | XXXXXXXXXX XXXX | 4 |
14 | XXXXXXX | 0 |
00 | XXXXXXX | 0 |
00 | XXXXXXXX | 3 |
17 | CIPRO | 2 |
18 | XXXXXXX | 0 |
00 | XXXXXXX | 0 |
00 | XXXXXXX | 1 |
Il quantitativo totale per 12 mesi degli invii all’estero è pari a n. 171.600, e ciascuna spedizione per mese di edizione è pari a n. 15.600 plichi, così suddivisi per Nazione di destinazione:
21 | AUSTRIA | 21 |
22 | XXXXXXXXX | 00 |
00 | XXXXXXXXX | 0 |
00 | XXXXXX | 4 |
25 | LUSSEMBURGO | 55 |
26 | NORVEGIA | 7 |
27 | PORTOGALLO | 9 |
28 | XXXXXX | 0 |
00 | XXXXXX | 00 |
00 | XXXXX | 1 |
31 | USA | 388 |
32 | CANADA | 319 |
33 | ARGENTINA | 824 |
34 | BRASILE | 190 |
35 | SUDAFRICA | 73 |
36 | KENYA | 4 |
37 | SENEGAL | 2 |
38 | CINA | 2 |
39 | COSTA D'A'VORIO | 1 |
40 | FILIPPINE | 1 |
41 | GIAPPONE | 2 |
42 | IRAN | 1 |
43 | PERU' | 14 |
44 | THAILANDIA | 4 |
45 | BURUNDI | 2 |
46 | XXXX | 00 |
00 | XXXXXXXX | 0 |
00 | XXXX | 4 |
49 | INDONESIA | 3 |
50 | MESSICO | 48 |
51 | XXXXXX | 0 |
00 | XXXXXXX | 1 |
53 | VENEZUELA | 30 |
54 | XXXXXXX XXXXXXXX | 0 |
00 | XXXXX XXXX | 1 |
56 | GUADALUPE | 1 |
57 | PARAGUAY | 1 |
58 | BOLIVIA | 4 |
59 | BURKINA FASO | 1 |
60 | CAMERUN | 1 |
61 | MADAGASCAR | 4 |
62 | REPUBBLICA DOMINICANA | 1 |
63 | TAIWAN | 1 |
64 | XXXXXXXXX | 000 |
65 | NUOVA ZELANDA | 5 |
TOTALE | 15.600 |
2.4. Termini di arrivo a destinazione
La prestazione di spedizione dovrà garantire l’arrivo a destinazione del plico rispettivamente:
1. In Italia: non oltre 5 giorni lavorativi dalla consegna fatta dall’affidatario del servizio di realizzazione
2. All’estero: non oltre 10 giorni lavorativi dalla consegna fatta dall’affidatario del servizio di realizzazione.
3. ADEMPIMENTI E GESTIONE DEL CONTRATTO
3.1. Esecuzione
Fanno parte del contratto, anche se materialmente non allegati:
1. il presente capitolato;
2. l’offerta dell’aggiudicatario.
L’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto può avvenire solo dopo la stipula del contratto medesimo, a decorrere dal termine ivi indicato, salvo che il responsabile del procedimento ne richieda nei casi di urgenza l’esecuzione anticipata per esigenze dell’Amministrazione per garantire la spedizione dell’edizione del primo numero del periodico per GENNAIO 2009.
Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.
I concorrenti riuniti in RTI o Consorzio o GEIE devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento così come definite nell’offerta.
L’aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti e atti amministrativi concernenti la prestazione in oggetto.
L’aggiudicatario dovrà nominare, al momento della stipulazione del contratto, un responsabile dell’esecuzione, di comprovata e documentata esperienza professionale nelle materie oggetto dell’appalto. Egli sarà il referente dell’Amministrazione per il coordinamento e l’esecuzione dell’appalto e dovrà agire in stretta collaborazione con il responsabile tecnico dell’Amministrazione per la risoluzione di tutte le problematiche di carattere tecnico ed organizzativo che dovessero insorgere in fase di esecuzione.
3.2. Varianti in corso di esecuzione
Le varianti sono ammesse nel corso dell’esecuzione del contratto nei casi e nei limiti, in quanto compatibili con l’oggetto del contratto, di cui all’art. 56 L.R. n. 5/2007.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal responsabile tecnico per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento, purché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
L’Amministrazione, durante l'esecuzione del contratto, può ordinare una variazione in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, che l'esecutore dell'appalto è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Nel caso in cui i prezzi per dar luogo alle variazioni non fossero previsti in contratto, saranno concordati tra i contraenti in atto separato, su proposta del responsabile del procedimento.
3.3. Cessione del contratto e del credito
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 D.Lgs. n. 163/2006.
Nel caso di cessione del credito, ai fini della relativa opponibilità, essa deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione debitrice. Diventa efficace e opponibile qualora l’Amministrazione non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata
notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3.4. Subappalto
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 58 L.R. n. 5/2007 e dall’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006. Esso potrà essere autorizzato nei limiti della percentuale massima del 30% dell’importo del contratto aggiudicato ma in ogni caso è necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’appaltatore, che rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato.
Il subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. N. 163/2006, è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. il concorrente deve indicare già in sede di offerta specificamente, a pena di inammissibilità del relativo subappalto, l’ elenco dettagliato delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare, del costo delle stesse, e delle ditte chiamate alla relativa esecuzione.
2. l’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
3. l’appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al responsabile del procedimento, il quale provvederà all’autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall’art. 118 del citato D. Lgs. n. 163/2006;
4. l’appaltatore deve a tal fine depositare presso il punto di contatto il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’esecuzione delle relative attività;
5. al contratto di subappalto, l’appaltatore deve altresì allegare la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore:
a. dei requisiti di SITUAZIONE PERSONALE prescritti dall’art. III.2.1), punti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
b. Requisiti di CAPACITÀ TECNICA cui all’art. III.2.3), ed in particolare quelli richiesti specificatamente per la prestazione subappaltata;
6. non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n. 575/65 (normativa antimafia);
7. l’esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
8. il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dall’Amministrazione a favore dell’appaltatore aggiudicatario dell’appalto, il quale provvederà ad effettuare i pagamenti dovuti in favore del subappaltatore;
9. è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore;
10. l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il
subappaltatore.
11. l’Amministrazione rimane estranea rispetto ai rapporti tra appaltatore e subappaltatore, così come ai rapporti tra aggiudicatario e suoi fornitori.
3.5. Fatturazione
Per l’esecuzione del servizio è prevista una fatturazione a cadenza mensile posticipata.
La fattura dovrà riportare i quantitativi oggetto di spedizione in misura identica alla distinta controfirmata dall’addetto alla ricezione dei plichi.
3.6. Revisione dei prezzi
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.
3.7. Verifica di regolare esecuzione
Ultimata la prestazione del servizio oggetto del contratto, l’Amministrazione, per il tramite del responsabile tecnico, procederà alla verifica della regolare esecuzione. L’attività di verifica sarà svolta in contraddittorio con l’aggiudicatario, che avrà l’obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta, nonché di fornire ogni altra utile informazione.
Il certificato di regolare esecuzione, ultimata la prestazione del servizio, è rilasciato dal responsabile tecnico del servizio entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio. Il certificato di regolare esecuzione è trasmesso al responsabile del procedimento ed è approvato dal Direttore del Servizio cooperazione entro 30 giorni dalla data di redazione.
3.8. Liquidazione e pagamento dei corrispettivi
I pagamenti saranno eseguiti a cadenza mensile posticipata entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture posticipate emesse a fronte della regolare esecuzione del servizio reso nel mese antecedente di riferimento. A conferma della regolare esecuzione copia della fattura sarà controfirmata dal responsabile del procedimento entro 15 giorni dal suo ricevimento. Le fatture dovranno essere indirizzate al punto di contatto indicato in bando, che provvederà alla liquidazione e al pagamento con determinazione del Direttore del Servizio cooperazione. Ulteriori modalità di pagamento saranno specificate e regolate nel contratto. Ulteriore copia della predetta fattura controfirmata dal responsabile del procedimento verrà rilasciata all’affidatario, al fine dello svincolo parziale della fideiussione.
La suddetta liquidazione avverrà mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all’appaltatore. Tali modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture; eventuali variazioni delle modalità di pagamento e relativi dati dovranno essere tempestivamente comunicate all’Amministrazione che, in mancanza, sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti già eseguiti.
Dalle fatture dovranno essere dedotti gli importi pari alle eventuali penalità applicate all’aggiudicatario nel periodo in cui le fatture emesse si riferiscono, previa comunicazione ai sensi del successivo art. 3.9.
In caso di contestazione della prestazione i tempi di liquidazione resteranno sospesi e l’aggiudicatario nulla dovrà pretendere per ritardato pagamento.
3.9. Inadempimenti e Penalità
L’Amministrazione procederà, per il tramite del responsabile del procedimento e del responsabile tecnico, all’accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Qualora a seguito di accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o i risultati del servizio non fossero giudicati soddisfacenti, il responsabile del procedimento, anche su proposta del responsabile tecnico, procederà all’immediata contestazione all’appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, indicando eventualmente le soluzioni utili, tramite raccomandata A/R anticipata via fax. L’appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione via fax. Il responsabile del procedimento, valutate le ragioni addotte se presentate entro il predetto termine, diffida l’aggiudicatario ad adempiere nel modo indicato entro il termine di 10 giorni. Verificato che l’aggiudicatario non ha proceduto in conformità con quanto indicatogli entro tale termine, l’Amministrazione potrà procedere all’applicazione delle seguenti penali, da notificare nella stessa forma della contestazione all’aggiudicatario:
1. Per ritardo nel recapito in Italia e/o Sardegna, per ogni edizione inviata: € 100,00 per ogni giorno, se riguarda un numero di plichi compreso tra 1 e 1.000; € 200,00 per ogni giorno, se riguarda un numero di plichi compreso tra 1.000 e 5.000; € 300,00 per ogni giorno, se riguarda un numero di plichi compreso tra 5.000 e 10.000; € 500 per ogni giorno, se riguarda un numero di plichi compreso tra
10.000 e 30.000; € 1.000,00 per ogni giorno, se riguarda un numero di plichi compreso tra 30.000,00 e 50.000; € 1.500,00 per ogni giorno, se riguarda un numero di plichi oltre 50.000. Salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ritardo nel recapito all’estero, per ogni edizione inviata: € 50,00 per ogni giorno, se riguarda un numero di plichi compreso tra 1 e 500; € 100,00 per ogni giorno, se riguarda un numero di plichi compreso tra 500 e 1.000; € 200,00 per ogni giorno, se riguarda un numero di plichi compreso tra
1.000 e 5.000; € 300 per ogni giorno, se riguarda un numero di plichi compreso tra 5.000 e 10.000; € 500,00 per ogni giorno, se riguarda un numero di plichi compreso tra 10.000,00 e 15.000; € 1.000,00 per ogni giorno, se riguarda un numero di plichi oltre 15.000. Salvo il risarcimento del maggior danno
3. In caso di inosservanza delle condizioni del contratto per le quali non sia fissata una penale specifica, potrà essere applicata una penale proporzionata all’inadempimento, compresa tra un minimo di € 25 e fino al 5% del valore del contratto aggiudicato
La penale andrà a decurtare il credito per la prestazione resa che l’aggiudicatario vanti nei confronti dell’Amministrazione e sarà trattenuta, a scelta dell’Amministrazione, dalla liquidazione riferita al mese successivo al verificarsi dell’inadempimento, o dalla cauzione definitiva, come per il caso in cui non esista alcun credito dell’aggiudicatario; per l’ipotesi di prelevamenti sulla cauzione definitiva, essa dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi dalla lettera di comunicazione da parte dell’Amministrazione.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà per l’Amministrazione di risolvere il contratto stesso e salvo il diritto alle restituzioni e al risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.
Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero l’esecuzione del servizio dovranno essere notificate dall’aggiudicatario con raccomandata A/R anticipata via fax al punto di contatto del responsabile del procedimento.
Il pagamento della penale non esonera in alcun modo l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
3.10. Risoluzione del contratto
Oltre che negli altri casi previsti dal disciplinare di gara e dal presente capitolato, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:
- Riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione dell’offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto;
- malafede, frode o negligenza nell’esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario;
- inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale;
- il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando o nel presente capitolato di gara in capo all’aggiudicatario
- arbitrario abbandono o sospensione, non dovuti a cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto;
- reiterazione del ritardo nell’esecuzione di ogni singola prestazione oggetto del contratto di appalto rispetto alle scadenze concordate;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta dell’Amministrazione;
- cessazione dell’attività o sottoposizione dell’aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 18, D.lgs. n. 163/2006
- cessione (anche parziale) del contratto o subappalto non autorizzato;
- contestazione e applicazione di penali per importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. L’Amministrazione accerta la sussistenza tali ipotesi con determinazione del Direttore del Servizio cooperazione su proposta del responsabile del procedimento. Successivamente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito dell’invio all’aggiudicatario di apposita comunicazione a mezzo raccomandata a/r anticipata via fax, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con allegata la determinazione medesima.
Fuori dai casi indicati, il contratto può essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., previ o accertamento dell’inadempimento con determinazione del Direttore del Servizio cooperazione su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso l’Amministrazione invia la determinazione con la diffida ad adempiere all’aggiudicatario, a mezzo raccomandata a/r anticipata via fax, contenente l’invito ad adempiere entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento con l’avvertimento che decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto lo stesso si intende risolto di diritto senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere.
In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell’Amministrazione di procedere per tutti i danni subiti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto e di intraprendere ogni altra azione opportuna per la tutela dei propri diritti.
3.11. Provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto
All’aggiudicatario sarà erogato il pagamento corrispondente alle prestazioni esattamente adempiute sino al giorno in cui si ha per avvenuta la risoluzione contrattuale, detratte le spese, gli oneri e l’eventuale risarcimento dei danni.
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento a pieno titolo della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Il responsabile del procedimento dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti.
3.12. Esecuzione in danno
L’Amministrazione potrà provvedere all’affidamento dello stesso servizio al concorrente immediatamente successivo in graduatoria o a terzi, rivalendosi sull’appaltatore dell’eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quello derivante da esatto adempimento.
L’eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato all’aggiudicatario inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo. In sede di liquidazione finale dei servizi dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire l’erogazione dell’eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all’eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.
3.13. Recesso
E’ facoltà dell’Amministrazione recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 c.c., anche se già iniziata la prestazione del servizio, mediante determinazione del Direttore del Servizio cooperazione comunicata per raccomandata A/R inviata dal responsabile del procedimento e anticipata via fax, che dovrà pervenire 30 giorni prima della data di recesso.
Decorso il termine di 30 giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, l’Amministrazione prende in consegna il servizio ed effettua la verifica della regolare esecuzione.
In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’aggiudicatario un’indennità corrispondente alle prestazioni esattamente eseguite al momento del recesso e all’ammontare delle spese sostenute, sulla base della verifica di regolare esecuzione effettuata.
3.14. Clausola arbitrale
Ai sensi dell’art. 62 L.R. n. 5/2007 e dell’art. 241 D.Lgs. n. 163/2006, tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all’applicazione ed interpretazione del contratto aggiudicato e che non siano definibili in via amministrativa saranno deferite nel termine di 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall’Assessorato, uno dall’aggiudicatario, ed un terzo con funzioni di presidente da designarsi di comune accordo tra le parti o, su loro mandato, dagli arbitri di parte; in mancanza di accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, istituita presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 242, D.Lgs.
n. 163/2006, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo dall'albo degli arbitri ivi tenuto.
4. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
4.1. Sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori
Ai sensi dell’art. 52 L.R. n. 5/2007, per quanto concerne la sicurezza e tutela dei lavoratori l’aggiudicatario è obbligato a:
a. applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
b. rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
c. per le imprese, presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti.
d. quale condizione per la stipula del contratto e per il pagamento dei corrispettivi presentare il documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva. Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DUR C. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati
4.2. Responsabilità
La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull’aggiudicatario lasciando indenne l’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
L’aggiudicatario è responsabile, altresì, per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell’Amministrazione e/o a terzi, derivanti dall’espletamento delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell’Amministrazione Regionale da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
4.3. Proprietà e riservatezza dati
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall’aggiudicatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione,che potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla tutela del diritto d’autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
L’aggiudicatario esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione contrattuale. L'aggiudicatario si
obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri o elenchi pubblici.
Nell’espletamento del servizio la società aggiudicataria, ed il suo personale, devono garantire la riservatezza dei dati rilevati, informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che rimangono di esclusivo uso dell’Amministrazione. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni è fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o in relazione ad esso.
4.4. Spese contrattuali e oneri vari
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo:
- le spese sostenute per la partecipazione alla gara e per la stipulazione del contratto
- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica dell’aggiudicazione e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi, o parte di essi, oggetto del contratto che, a giudizio dell’Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all’Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
L’aggiudicatario, per sé e i propri dipendenti, è tenuto ad adottare, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, salva l’ipotesi di responsabilità penale del singolo. In particolare l’aggiudicatario è tenuto a non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio conto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, ciò anche dopo la scadenza del contratto.
Ulteriori obblighi dell’aggiudicatario potranno essere precisati nel contratto.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
4.5. Rinvio alla legislazione
Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, comunitaria, statale e regionale, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell’ambito del territorio dello Stato Italiano
Il Direttore del Servizio
Salvatorica Addis