Contratto di assicurazione dei rami danni (incendio ed elementi naturali):
FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di assicurazione dei rami danni (incendio ed elementi naturali):
FORMULA 3
Mod. FI-F3I4 - Ed. 07/2017
Il presente fascicolo informativo (valido esclusivamente per rinnovi contrattuali e non per nuovi contratti), contiene:
• Nota informativa
• Condizioni di Assicurazione
e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. una Società del Gruppo
Nota Informativa per contratto di assicurazione dei rami danni (incendio ed elementi naturali):
FORMULA 3
Mod.35CF3I004 - aggiornato al 01.07.2017
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del contratto di assicurazione dei rami danni (incendio ed elementi naturali).
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e al coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, iscrizione albo gruppi assicurativi n. d’ordine 031;
b) sede legale sita in Italia, xxx X.X. Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx;
c) telefono n. 02 5351.1, fax n. 02 5351.829, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
d) Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 Giugno 1986 (G.U. del 28.6.1986 n.148) e successive autorizzazioni, iscrizione albo imprese di assicurazione n. 1.00062;
e) Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. opera nel settore degli Affinity Group, ovvero gruppi di persone che presentano caratteristiche omogenee per i quali creare prodotti, tariffe e condizioni su misura, nonché applicare metodi e sistemi atti a semplificare l'accesso ai servizi assicurativi da parte dei singoli individui.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati relativi all'ultimo bilancio approvato indicano la seguente situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2016:
SITUAZIONE PATRIMONIALE | DATI DI SOLVIBILITÀ SOLVENCY II | |||
Patrimonio netto | € 40.833.844 | Solvency Capital Requirement (SCR) | € 31.759.868 | |
Capitale Sociale | € 15.600.000 | Fondi Propri | € 42.567.444 | |
Riserve Patrimoniali | € 10.413.468 | Solvency Capital Ratio* | 134,03% |
* Il Solvency Capital Ratio è il rapporto tra i Fondi Propri della Società ed il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement (SCR) richiesto dalla normativa Solvency II.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.
AVVERTENZA: così come indicato all’art.9 delle condizioni di assicurazione, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto si intende prorogato per 365giorni/366(se anno bisestile) e così successivamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.
3. Coperture assicurative offerte
La garanzia offerta è Incendio ed elementi naturali, che contempla tre partite assicurabili anche singolarmente: Fabbricato, Rischio locativo (esclusivamente nella forma “a Valore Intero”) e Contenuto (esclusivamente nella forma “a Primo Rischio Assoluto”); al riguardo si precisa che il Rischio locativo è alternativo al Fabbricato; è acquistabile la garanzia complementare con sovrappremio Ricerca guasti.
AVVERTENZA: l’assicurazione non è operante (esclusioni) nei casi indicati all’art.14 delle condizioni di assicurazione. Inoltre se alle scadenze convenute il Contraente non paga il premio dovuto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio, così come indicato all’art.3 delle condizioni di assicurazione.
AVVERTENZA: per ciascuna garanzia assicurata è necessario verificare l’importo del massimale/ somma assicurato indicato nel contratto. Si richiama inoltre l’attenzione del Contraente sulla presenza di franchigie/limiti di indennizzo sottoindicati:
garanzia | limiti di indennizzo | franchigie |
Fabbricato e Rischio locativo | 10% indennizzo spese demolizione e sgombero - 10% indennizzo spese sostenute per trasloco e alloggio provvisorio | euro 258,23 |
Contenuto | 5% massimale con limite euro 774,68 per fenomeni elettrici - euro 5.164,56 per singolo oggetto per pellicce/tappeti/arazzi/argenteria/ quadri/ collezioni/oggetti d’antiquariato - euro 516,47 per denaro - euro 1.549,37 per preziosi - euro 1.032,91 per le cose contenute nei locali di ripostiglio | euro 258,23 |
Ricerca guasti | euro 774,68 | euro 258,23 |
Di seguito illustriamo il meccanismo di funzionamento di franchigie/limiti di indennizzo:
- franchigia, l’importo fisso contrattualmente stabilito che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro: ad esempio, se l’importo del danno indennizzabile è pari ad euro 1.000,00 e la franchigia è pari ad euro 100,00, l’indennizzo dovuto all’Assicurato è pari ad euro 900,00; se l’importo del danno indennizzabile è pari o inferiore all’importo della franchigia, all’Assicurato non è corrisposto alcun indennizzo;
- limite di indennizzo, l’importo massimo dell’indennizzo contrattualmente previsto: ad esempio se l’importo del danno indennizzabile è pari o inferiore al limite di indennizzo, l’indennizzo dovuto all’Assicurato è pari al danno indennizzabile; se l’importo del danno indennizzabile è superiore al limite di indennizzo, l’indennizzo dovuto all’Assicurato è pari al limite di indennizzo.
Relativamente alle partite Fabbricato o Rischio locativo, la liquidazione del danno, così come indicato all’art.20 delle condizioni di assicurazione, in caso di assicurazione parziale è soggetta alla “regola proporzionale”.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente, così come indicato agli artt.5 e 6 delle condizioni di assicurazione, deve comunicare per iscritto alla Società ogni circostanza che possa comportare aggravamento o diminuzione del rischio; qualora ciò non avvenga, trovano applicazione le disposizioni di cui al punto “4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità”. Ad esempio, qualora sia assicurata la partita Fabbricato e successivamente alla stipula dell’assicurazione il fabbricato non è più adibito per almeno due terzi della superficie complessiva ad abitazione civile, il Contraente deve inoltrare immediata comunicazione alla Società.
6. Premi
Il pagamento del premio è consentito con periodicità annuale (unica soluzione). I mezzi di pagamento consentiti dalla Società sono assegno, bancomat, bollettino postale, bonifico, denaro contante, RID e trattenuta sul cedolino, con i limiti e le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente. Il Contraente deve richiedere al Suo Intermediario quali di questi mezzi di pagamento sono previsti dal mandato sottoscritto con la Società.
AVVERTENZA: è facoltà della Società e, nei limiti da essa fissati, dell’Intermediario, concedere sconti di premio in presenza di convenzioni stipulate.
7. Rivalse
Non è previsto alcun diritto di rivalsa esercitabile dalla Società.
8. Informativa in corso di contratto
La Società ha l’obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
La Società comunica per iscritto al Contraente eventuali modifiche normative del Fascicolo informativo, mentre eventuali aggiornamenti non normativi del Fascicolo informativo sono pubblicati sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
8.1 Home insurance - informativa
Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 come modificato dal Provvedimento n. 7/2013 sulla home page del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile l’area riservata “MY HELVETIA” attraverso la quale ciascun Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa. L’accesso è consentito gratuitamente al Contraente mediante credenziali identificative personali che saranno richieste in fase di registrazione.
9. Diritto di recesso
Così come già precisato precedentemente, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto si intende prorogato per 365giorni/366(se anno bisestile) e così successivamente.
AVVERTENZA: il Contraente e la Società possono recedere dal contratto nei casi previsti dall’art.8 delle condizioni di assicurazione.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 730giorni/731(se compreso un anno bisestile) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n.166 del 27 Ottobre 2008. Il diritto dell’assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in 365giorni/366(se anno bisestile).
11. Legge applicabile al contratto
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
12. Regime fiscale
Il trattamento fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l’imposizione, sul premio imponibile, dell’aliquota d’imposta del 22,25%, così come disposto dalla normativa vigente. Tale normativa prevede altresì che in caso di conguaglio di premio a favore del Contraente, le imposte non vengano rimborsate allo stesso.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: in caso di sinistro, così come indicato all’art.7 delle condizioni di assicurazione, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Premesso che le spese per la stima e la determinazione del danno sono a carico della Società, gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative sono indicate agli artt.18 e 19 delle condizioni di assicurazione.
14. Reclami
Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 24/2008, come modificato dal Provvedimento n. 30/2015, per Reclamo si intende "una dichiarazione di insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso al RUI e relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto"
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dellʼImpresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso: Helvetia Italia Assicurazioni - Ufficio Reclami - Xxx X.X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Fax: 00 0000000 - Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare:
1.possono essere presentati allʼIVASS per iscritto (in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx oppure ai fax 00 00000000 - 00 00000000):
- i reclami per lʼaccertamento dellʼosservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli Intermediari e dei Periti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alle Imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.
I reclami indirizzati allʼIVASS devono contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta lʼoperato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato allʼimpresa di assicurazione e dellʼeventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS, si rinvia alla Sezione Reclami del sito della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx .
Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendoalsitointernet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx).
2.per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha:
- la facoltà - in prima istanza ‐ di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione;
- l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza;
- la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'Autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto;
- in ogni caso, la facoltà di ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità di seguito specificate.
Si ricorda che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.
15. Arbitrato
AVVERTENZA: per la risoluzione di eventuali controversie inerenti la liquidazione del danno, le condizioni di assicurazione prevedono l’arbitrato, così come indicato all’art.18; l’Assicurato ha facoltà di rivolgersi comunque all’Autorità Giudiziaria.
16. Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi
è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs n. 28/2010 e
s.m.i. innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza.
Solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., sarà possibile adire l'Autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.
In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è altresì possibile esperire il procedimento di negoziazione prevista ai sensi del D.L 132/14, convertito con modifiche dalla L. 162/14, mediante invito, tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Ricordiamo, infine, che per la risoluzione di eventuali controversie inerenti la liquidazione del danno è possibile ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità specificate nel presente Fascicolo Informativo.
D. GLOSSARIO
17. Termini assicurativi utilizzati nel presente fascicolo informativo Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione, che prevede il fascicolo informativo, composto da nota informativa e condizioni di assicurazione;
Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A): forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile;
Assicurazione a valore intero (V.I.): forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della regola proporzionale così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile;
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna;
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Risarcimento: la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale l’assicurazione è prestata;
Società: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle unità di misura definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche:
Anno (annuo - annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);
Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;
Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno;
Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;
Poliennale (durata): periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo);
Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;
Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo);
Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;
Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni;
Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Il rappresentante legale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di assicurazione dei rami danni (incendio ed elementi naturali):
FORMULA 3
Mod.35CF3I004 - aggiornato al 31.12.2016
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 2 - Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l’Assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di trenta giorni; in tale caso viene rimborsata la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9 - Proroga dell'assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per 365giorni/366(se anno bisestile) e così successivamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali (imposte di assicurazione) relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 13 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e al contenuto da:
a) incendio e fulmine. Sono compresi i guasti arrecati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
b) scoppio;
c) esplosione;
d) fumo, gas e vapori fuorusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito le cose assicurate od altri enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
e) eventi atmosferici: trombe d'aria, colpo di vento, uragani, bufere, tempeste, grandine, sovraccarico di neve sui tetti, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti nella zona;
f) acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali, di grondaie, degli impianti idrici di riscaldamento ed igienici al servizio degli enti assicurati;
g) fenomeni elettrici di qualsivoglia natura ad impianti elettrici di pertinenza dei locali dell'Assicurato ed agli elettrodomestici di sua proprietà. La garanzia è prestata con un sub-limite per sinistro e per anno assicurativo pari al 5% del valore assicurato alla voce contenuto col massimo di euro 774,68;
h) eventi socio-politici, incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, compresi i danni causati alle cose assicurate da persone fisiche che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
i) urto di veicoli stradali non appartenenti né in uso all'Assicurato in transito su pubblica via;
l) caduta di aeromobili, di veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
m) bang aereo (onda sonica) causato da aeromobile che attraversa il muro del suono.
Sono altresì compresi in garanzia sempreché sia assicurato il fabbricato:
1) Spese trasloco e alloggio
Le spese sostenute per trasloco e alloggio provvisorio in caso di inagibilità dei locali assicurati, fino al 10% dell’indennizzo.
Tale indennità non viene corrisposta per i danni da acqua condotta.
2) Spese di demolizione
Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro con il limite del 10% dell’indennizzo.
RISCHIOLOCATIVO
Se i locali di abitazione assicurati non sono di proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari con lui stabilmente conviventi, la Società risarcisce i danni materiali e diretti di cui sopra a tali locali soltanto se l’Assicurato o i suoi familiari siano tenuti a rispondere ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.
Art. 14 - Esclusioni
Nell’assicurazione non sono compresi i danni:
a) da scoppio ed esplosione causati da ordigni esplosivi, salvo quanto previsto dall’art.13 lett. h);
b) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
c) alle lampade elettriche avvenuti per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici in generale ed agli apparecchi ed impianti elettrici dovuti ad usura o manomissione;
d) ad apparecchi ed impianti nei quali si sia verificato lo scoppio per usura o difetto di materiale ed errata progettazione;
e) da acqua condotta derivanti da eventi diversi dalla rottura di tubazioni o condutture;
f) da rigurgiti di fogna;
g) pannelli solari e tende da sole in conseguenza degli eventi atmosferici di cui all’art. 13 lettera e);
h) derivanti dagli effetti del colpo d’ariete;
i) verificatisi in occasione di atti di guerra, di occupazione militare;
l) derivanti o connessi con la trasmutazione dell’atomo o con l’accelerazione artificiale di particelle sub-atomiche o con la detenzione di sostanze radioattive;
m) connessi o agevolati da dolo dell’Assicurato o dei suoi familiari con lui stabilmente conviventi o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge;
n) derivanti da terremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, cedimenti e frane del terreno, valanghe, gelo, inondazioni, smottamenti, alluvioni, bradisismo.
Art. 15 - Caratteristiche costruttive dei fabbricati
La costruzione edile nella quale si trovano i locali dell’abitazione deve:
▪ essere adibita ad abitazione civile per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani;
▪ avere come caratteristiche costruttive minime strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili.
Art. 16 - Somme assicurate
I capitali assicurati risultano dalla scheda di polizza. Per il fabbricato la garanzia è prestata a valore intero per il valore di ricostruzione a nuovo. Per il contenuto la garanzia è prestata a primo rischio assoluto per il valore reale dei beni.
Art. 17 - Limiti di indennizzo
Per i danni al contenuto dell’abitazione la Società non sarà tenuta ad indennizzare somme superiori a quelle di seguito indicate:
a) euro 5.164,56 per ogni singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, argenteria, collezioni numismatiche e filateliche, oggetti d’antiquariato, mobilio escluso;
b) euro 516,47 per denaro;
c) euro 1.549,37 per preziosi;
d) euro 1.032,91 per le cose contenute nei locali adibiti a garage e ripostiglio non comunicanti con i locali dell’abitazione; l’assicurazione in detti locali è limitata al mobilio, arredamento, vestiario, provviste e dotazioni comuni compresi cicli e motocicli fino a 50 c.c..
Art. 18 - Liquidazione dell'indennizzo - Nomina dei periti liquidatori e relativo mandato
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato con apposito atto.
In caso di disaccordo od anche prima su richiesta di uno di essi, i due periti ne eleggono un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo, la scelta è demandata, ad iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennità dovutagli.
I periti devono:
a) ricercare le circostanze, le cause, la natura e dinamica del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7;
c) verificare che l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate siano o no distrutte o danneggiate;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.
Le risultanze delle operazioni peritali, concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in duplice esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultanze sono obbligatorie tra le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo e di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuti di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 19 - Determinazione dell'indennizzo
19.1 - Fabbricato
La liquidazione del danno sarà effettuata come segue:
- nel caso di DANNO PARZIALE, mediante il rimborso delle spese occorrenti per la riparazione del fabbricato fino al doppio del valore del fabbricato al momento del sinistro;
- nel caso di DANNO TOTALE, mediante il rimborso delle spese occorrenti per la ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore del terreno) fino al doppio del valore del fabbricato al momento del sinistro.
Il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene deducendo dal valore di ricostruzione a nuovo dell'intero fabbricato la percentuale di degrado dovuta a vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ecc.
Un fabbricato si considera totalmente distrutto (danno totale) quando le spese per la riparazione eguagliano o superano il valore al momento del sinistro.
L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo; se ciò non avviene, la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come sopra indicato.
19.2 - Contenuto
La liquidazione del danno sarà effettuata come segue:
- nel caso di oggetti PARZIALMENTE DANNEGGIATI, mediante il rimborso delle spese occorrenti per la loro riparazione o per la sostituzione delle parti danneggiate, tenuto in debito conto il degrado;
- nel caso di oggetti TOTALMENTE DISTRUTTI, mediante il rimborso del valore che gli oggetti stessi avevano al momento del sinistro.
Nel caso di collezioni parzialmente danneggiate o distrutte, verrà indennizzato solo il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del deprezzamento della collezione stessa.
Un oggetto si considera totalmente distrutto quando le spese per la riparazione eguagliano o superano il valore dell'oggetto al momento del sinistro.
Non si procede per questa sezione ad alcuna verifica tra il valore assicurato e l'effettivo valore globale al momento del sinistro.
Art. 20 - Assicurazione parziale per il singolo fabbricato
Se al momento del sinistro il valore a nuovo è superiore alla somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il V.R.A.N. (valore di ricostruzione a nuovo).
Tuttavia, se al momento del sinistro il V.R.A.N. non supera il limite del 20% della somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale; se tale limite del 20% risulta superato, la proporzionale verrà applicata sulla sola eccedenza.
Art. 21 - Franchigia
La Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con la deduzione di una franchigia fissa di euro 258,23 per ogni sinistro. Detta franchigia si applica anche ai sub-limiti relativi alle garanzie fenomeni elettrici e ricerca guasti.
Art. 22 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito entro trenta giorni dalla data degli atti di liquidazione, sempreché non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso, risulti che non ricorre, alcuno dei casi previsti dall’art. 14 (esclusioni), lettera m).
Art. 24 - Trasloco delle cose assicurate
L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione indicata in polizza. Tuttavia, in caso di trasloco, l'assicurazione vale nella nuova abitazione - fermo il disposto dell'Art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio - fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di trasloco, dopodiché rimane sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto dalle Parti.
Art. 25 - Assicurazione presso diversi assicuratori
A maggior chiarimento dell'art. 2 delle C.G.A., quando sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
GARANZIA COMPLEMENTARE
(Valida solo se espressamente richiamata in polizza)
Art. 26 - Ricerca guasti - Oggetto dell’assicurazione
La Società si impegna a indennizzare le spese per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi sotto traccia nei quali si è verificata una rottura accidentale.
Sono inoltre comprese le spese necessarie per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricato.
La garanzia è prestata con un sub-limite per sinistro e per anno assicurativo pari all’1% del valore assicurato alla voce fabbricato sino ad un massimo di euro 774,68.
Mod. HI031 - Ed. 07/2017
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. una Società del Gruppo Helvetia
Via G. B. Cassinis, 21 – 00000 Xxxxxx Tel. 00 0000 0 (20 linee)
Fax 02 5351.829
e-mail pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all’eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986 (G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062 Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d’ord. 031