AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER IRCCS
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX IRCCS
Determina del Dirigente n. 167 del 10-05-2024
Proposta n. 487 del 2024
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE FRA L’AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA XXXXX IRCCS E L’AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LA GESTIONE DI SPECIFICHE ATTIVITÀ NEL PROGETTO DI COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE “ESSERE DONNA II FASE - EMPOWERMENT, SALUTE SESSUALE E RIPRODUTTIVA, EMANCIPAZIONE. PROMOZIONE DEI DIRITTI DI SALUTE SESSUALE E RIPRODUTTIVA IN SENEGAL”.
Dirigente: XXXXXX XXXXX XXXX
Struttura Dirigente: CENTRO SALUTE GLOBALE
Determina del Dirigente n. 167 firmata digitalmente il 10-05-2024
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA XXXXX I.R.C.C.S.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto | Convenzione con soggetti pubblici |
Contenuto | Approvazione della stipula di una Convenzione fra l’Azienda Ospedaliera – Universitaria Xxxxx IRCCS e l’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo per la gestione di specifiche attività nel progetto di cooperazione sanitaria internazionale “ESSERE Donna II Fase - Empowerment, Salute Sessuale E Riproduttiva, Emancipazione. Promozione dei diritti di salute sessuale e riproduttiva in Senegal”. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | CENTRO SALUTE GLOBALE |
Dirigente Proponente | XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXX XXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SI |
Conti Economici | |||
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 13 |
“documento firmato digitalmente”
IL RESPONSABILE S.O.C. Centro Salute Globale
(Dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx)
Richiamati:
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il Decreto Legge n. 75 del 22 .06.2023, così come modificato dalla Legge n. 112 del 10.08.2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” ed in particolare l’art. 8-bis, contenente “Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale”;
- la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 e successive modifiche ed integrazioni, di “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”;
- la Legge Regionale Toscana n. 12 del 16.03.2023 e successive modifiche ed integrazioni “Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005” con la quale si è proceduto alla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ed in particolare l’art. 13 con il quale sono state dettate le “Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx ad Azienda Ospedaliera Universitaria Xxxxx IRCCS…”.
Dato atto che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01.02.2021;
con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 01.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 01.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’A.O.U. Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l'A.O.U. Xxxxx ha disposto la presa d'atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria.
Richiamate:
- la deliberazione del Direttore Generale n. 470 del 8.11.2017, successivamente integrata con la deliberazione n. 211 del 30.04.2020, con il quale si è provveduto, a seguito delle azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale, alla declaratoria delle attività attribuite e/o delegate dal Direttore Generale ai singoli Responsabili delle Strutture Organizzative dello Staff della Direzione Generale, dello Staff della Direzione Amministrativa e dell’Area Tecnico Amministrativa, anche ai fini dell’adozione degli atti gestionali;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 8.2.2024 avente per oggetto: ‘Disposizioni in merito alla delega al Direttore della SOC Centro Salute Globale, ad assumere atti inerenti le funzioni caratterizzanti l’attività del Centro’, con la quale sono stati definiti gli ambiti di competenza del Direttore del Centro Salute Globale ad assumere provvedimenti dirigenziali nei settori specifici di pertinenza del Centro.
Premesso:
- che è stata presentata da AOU Meyer IRCCS alla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) la richiesta di contributo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 24, commi 1 e 2, della Legge 125/14 e dell’art.15 del Regolamento recante lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato con Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113, per la realizzazione dell’iniziativa denominata “ESSERE Donna II Fase - Empowerment, Salute Sessuale e Riproduttiva, Emancipazione. Promozione dei diritti di salute sessuale e riproduttiva in Senegal” per un importo complessivo di € 300.000, 00 a carico di AICS;
- che con la Delibera n. 16 del 18/04/2024 è stata approvata da parte del Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo l’iniziativa di cui sopra, per un importo complessivo pari ad € 300.000,00 totalmente a carico di AICS.
Rilevato che per la gestione delle attività progettuali si intende procedere alla sottoscrizione di una Convenzione, fra l’Azienda Ospedaliera – Universitaria Xxxxx IRCCS e l’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo, che stabilisce le attività delle specifiche azioni previste e le modalità di erogazione delle tranche del finanziamento, per la realizzazione di quanto previsto per complessivi € 300.000,00 che saranno erogate da AICS.
Vista la Convenzione, quale allegato n.1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, nel quale si evidenziano le modalità e gli aspetti di collaborazione che con tale Convenzione si intendono regolamentare.
Preso atto che le attività di cui sopra saranno realizzate con i fondi stanziati da AICS per lo specifico progetto e rendicontate agli uffici AICS competenti.
Dato atto che il Responsabile della S.O.C. Dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto.
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del dr. Xxxxx Xxxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo.
DISPONE
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1. Di approvare la Convenzione, quale allegato n. 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, fra l’Azienda Ospedaliera – Universitaria Xxxxx IRCCS e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, per la realizzazione di specifiche attività nell’ambito della progettualità affidata al Centro Salute Globale dell’AOU Xxxxx IRCCS, dal titolo: “ESSERE Donna II Fase - Empowerment, Salute Sessuale e Riproduttiva, Emancipazione. Promozione dei diritti di salute sessuale e riproduttiva in Senegal”.
2. Di procedere alla stipula della sopracitata Convenzione fra l’AOU Xxxxx IRCCS e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
3. Di dare atto che AICS provvederà ad erogare le varie tranche di finanziamento, così come previsto dalla Convenzione di cui sopra, per complessivi € 300.000,00.
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx IRCCS.
IL RESPONSABILE S.O.C. Centro Salute Globale
(Dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx)
CONVENZIONE
Per la disciplina dell’esecuzione dell’Iniziativa
ESSERE Xxxxx XX Fase - Empowerment, Salute Sessuale E Riproduttiva, Emancipazione. Promozione dei diritti di salute sessuale e riproduttiva in Senegal
AID 013009/01/0
TRA
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata, “AICS”), xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, codice fiscale 97871890584, rappresentata dal Direttore Generale nella persona di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx;
E
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Xxxxx IRCCS, (AOU Xxxxx IRCCS), quale Ente Esecutore, con sede in Firenze, Viale Pieraccini 24, P.I. 02175680483, in persona di Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Direttrice del Centro Salute Globale, delegata alla firma per la seguente Convenzione dal dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Direttore Generale dell’AOU Xxxxx IRCCS con Xxxxxxxx n.74 del 08.02.2024.
d’ora innanzi, per brevità, le Parti:
PREMESSO
che la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” (d’ora in avanti, legge 125/2014), e in particolare l’art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
che l’art. 24 comma 1 della legge 125/2014 promuove collaborazioni interistituzionali con Amministrazioni dello Stato, Camere di Commercio, Università o enti pubblici volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della legge stessa;
che l’art. 24 comma 2 della sopraccitata legge prevede che l’AICS possa affidare ai soggetti di cui al comma 1, l’attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai tali soggetti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate, per il tramite di convenzioni che determinino le modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, purché dall’attuazione di tale disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e purché le istituzioni pubbliche coinvolte nell’attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
che l’art.15, comma 1 del D.M. 113/2015 prevede che le convenzioni di cui all’art. 24 della legge 125/2014 “determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati”;
che Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con Determina n. 461 del 29 dicembre 2022 ha approvato il “Manuale di Rendicontazione per Iniziative di Cooperazione”, unitamente ai suoi allegati;
che sono state redatte le “Linee Guida per l’attuazione di Iniziative di Cooperazione ex - Art. 24 della Legge n.125/2014” le quali saranno di riferimento per l’esecuzione della presente Convenzione;
VISTA la proposta di iniziativa presentata da AOU Meyer IRCCS a AICS (Prot. n. 88725 del 20/02/2024 ) che prevede la richiesta di contributo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 24, commi 1 e 2, della Legge 125/14 e dell’art.15 del Regolamento recante lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato con Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113, per la realizzazione dell’iniziativa denominata “ESSERE Donna II Fase - Empowerment, Salute Sessuale E Riproduttiva, Emancipazione. Promozione dei diritti di salute sessuale e riproduttiva in Senegal” (d’ora in poi, “Iniziativa”) per un importo complessivo di € 300.000, 00 a carico di AICS
VISTA la Delibera n. 16 del 18/04/2024 relativa all’approvazione da parte del Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di approvazione dell’iniziativa di cui sopra, per un importo complessivo pari ad € 300.000,00 totalmente a carico di AICS;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto
1. L’Ente Esecutore realizzerà l’iniziativa “ESSERE Xxxxx XX Fase - Empowerment, Salute Sessuale E Riproduttiva, Emancipazione. Promozione dei diritti di salute sessuale e riproduttiva in Senegal” AID 013009/01/0 in Senegal attenendosi agli obiettivi, risultati e indicatori contenuti nella proposta approvata da AICS (o Comitato Congiunto) composta dai seguenti documenti: Allegato “Documento Unico di Progetto” (d’ora in poi, anche “DUP”), Sub allegato “Quadro Logico”, Sub allegato “Cronoprogramma”, Sub allegato “Piano Finanziario nella versione per la proposta iniziale”,
2. L’Ente Esecutore sarà l’unico responsabile nei confronti di AICS per la realizzazione dell’Iniziativa, sia dal punto di vista operativo, tecnico, finanziario-amministrativo-contabile che in riferimento a quanto
concordato eventualmente con i propri Partners in specifici Accordi di Partenariato, utilizzando il modello allegato al Manuale di Rendicontazione.
Art. 2
Entrata in vigore e durata
1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di apposizione della seconda firma digitale delle Parti;
2. L’avvio dell’Iniziativa e dell’ammissibilità delle relative attività e spese è dato dalla:
a) data di entrata in vigore della presente Convenzione.
3. La durata della Convenzione decorre dalla data prevista dal precedente comma 1 e resta in vigore fino a formale approvazione del rendiconto finale da parte di AICS, ai sensi di quanto previsto all’articolo 5 delle Linee Guida.
4. L’Ente Esecutore potrà beneficiare di proroghe convenzionali di cui agli articoli 3 e 6 delle Linee Guida, se richieste dall’Ente Esecutore nei rapporti intermedi, utilizzando l’Allegato “Modello Lettera di Trasmissione Rapporto Intermedio e Finale”, ed approvate da AICS utilizzando l’Allegato “Lettera di risposta AICS al Rapporto Intermedio e Finale”, che diventa parte integrante della presente Convenzione.
Art. 3
Costo e finanziamento dell’Iniziativa
1. L’Ente Esecutore realizzerà l’Iniziativa AID 013009/01/0 per un importo totale massimo di €
300.000,00 (trecento mila/00 euro).
2. L’AICS metterà a disposizione dell’Ente Esecutore per l’esecuzione dell’Iniziativa, come descritta nell’allegato I (Documento Unico di Progetto), un contributo totale massimo pari al 100% del importo totale dell’iniziativa stessa, fino ad un massimo di € 300.000,00.
4. L’Ente Esecutore sarà unico responsabile, nei confronti di AICS, della corretta gestione, utilizzo e rendicontazione del contributo AICS.
5. L'importo oggetto di finanziamento non è soggetto ad applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.ii.”.
6. Eventuali importi aggiuntivi derivanti da variazioni positive del tasso di cambio o a interessi maturati sui conti correnti saranno reinvestiti nell’Iniziativa, previa autorizzazione dell’AICS.
Art. 4
Modalità di erogazione del contributo
1. L’Ente Esecutore opta per l’erogazione delle rate per anticipazione. Le rate di contributo sono erogate secondo le modalità descritte nel presente articolo e ai sensi dell’articolo 3 delle Linee Guida.
(L’Ente Esecutore opta tra una delle seguenti opzioni (A o B) ed elimina l’altra)
A. Erogazione per anticipazione:
Prima rata: € 120.000,00 pari al 40% del contributo complessivo di AICS alla data in cui entrambe le Parti sottoscrivono digitalmente la Convenzione e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 3.3.2.1 delle Linee Guida;
Seconda rata: € 150.000,00 pari al 50% del contributo complessivo di AICS al raggiunto speso dell’80% del primo contributo erogato, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS;
Terza rata a saldo: € 30.000,00 pari al 10% del contributo dell’AICS ad approvazione definitiva del rapporto e della rendicontazione finale, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS.
2.. I suddetti termini per l’erogazione delle rate iniziano a decorrere dalla presentazione della documentazione da parte dell’Ente Esecutore, ovvero, secondo i termini previsti dall’articolo 3.3.2.2.7 delle Linee Guida, dall’ultima comunicazione intercorsa tra le Parti qualora tale documentazione necessiti di integrazioni, chiarimenti, modifiche.
3. In considerazione di quanto previsto dagli articoli 5 e 8 delle Linee Guida e dal paragrafo 11 del Manuale di Rendicontazione AICS, da quanto rilevato dalla relazione del Revisore esterno di cui al successivo articolo 7, l’AICS si riserva di decurtare dalle rate, ovvero di richiedere il rimborso, di eventuali importi relativi a spese inammissibili determinate dal Revisore esterno e confermate come tali da AICS, nonché quelle eventualmente rilevate direttamente da parte di AICS, anche se non rilevate dal Revisore esterno, anche nel corso di missioni di monitoraggio di cui al successivo articolo 12.
Art. 5 Ammissibilità delle spese
1. Per essere considerate ammissibili le spese dell’Iniziativa devono essere coerenti con i criteri e i principi di cui all’articolo 3 delle Linee Guida, e rendicontate secondo le modalità previste dal Manuale di Rendicontazione nei paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 utilizzando i modelli Allegati alla presente Convenzione e come elencati nel successivo articolo 21.
2. Le spese rendicontabili sono al netto di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) o di imposta equivalente vigente nel Paese d’implementazione dell’Iniziativa qualora l’Ente Esecutore non ne sia soggetto, oppure abbia diritto al suo rimborso. Nei casi in cui l’IVA (o l’imposta equivalente) non sia recuperabile, essa va invece inclusa nell’indicazione delle spese sostenute e nei rapporti. Nel caso in cui l’imposta non sia recuperabile, va allegata alla presente Convenzione la “Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà” (in formato libero e in PDF). In assenza di tale dichiarazione, sarà sottinteso che l’IVA non rappresenta un costo ammissibile per l’Iniziativa. È, in ogni caso, escluso un qualsiasi maggiore onere finanziario a carico di AICS, fermo restando che il piano finanziario totale dell’Iniziativa di cui all’articolo 3 determina gli importi massimi di spesa ammissibili per AICS.
Art. 6
Presentazione dei Rapporti e dei rendiconti
1. L’Ente Esecutore si impegna a presentare i rapporti previsti dalle Linee Guida, nei modi e nei tempi di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 delle Linee Guida medesime e dai paragrafi 9 e 10 del Manuale di Rendicontazione.
3. La Reportistica in caso di erogazione per anticipazione (in caso di opzione B) segue la seguente tempistica: un rapporto intermedio narrativo e finanziario con relazione di certificazione del Revisore esterno da presentare da parte dell’Ente Esecutore al raggiunto speso dell’80% della prima rata erogata dall’AICS, che l’AICS approverà entro 30 giorni dalla ricezione.
Un Rapporto finale narrativo e finanziario da presentare da parte dell’Ente Esecutore entro sei mesi dal termine della durata convenzionale dell’Iniziativa con relazione di certificazione del Revisore esterno che l’AICS approverà entro 90 giorni dalla ricezione.
4. AICS monitora lo svolgimento dell’Iniziativa e verifica gli obiettivi e i risultati conseguiti nella realizzazione delle attività, misurandoli attraverso il raggiungimento dei valori degli Indicatori contenuti nel DUP e suoi sub-allegati, secondo le modalità previste dalle Linee Guida agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 15 e 16 e al paragrafo 9 del Manuale di Rendicontazione.
Art. 7 Revisore esterno
1. L’Ente Esecutore si impegna a comunicare all’AICS, tramite PEC, i dati del Revisore Contabile individuato, nel rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 11 del Manuale di Rendicontazione per le attività di revisione dell’Iniziativa AID 013009/01/0
2. Il Revisore Contabile deve essere contrattualizzato dall’Ente Esecutore entro 90 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, pena sospensione o revoca della stessa.
3. L’Ente Esecutore allegherà alla comunicazione di nomina la “Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità” (Allegato al Manuale di Rendicontazione) debitamente sottoscritta da parte del Revisore contabile.
4. L’Ente Esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’ AICS, tramite PEC, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito alla Dichiarazione di cui al precedente comma, prima dell’avvio o durante le attività di revisione.
5. Il Revisore esterno deve garantire gli oneri di controllo e verifica previsti al paragrafo 11 del Manuale di Rendicontazione e nel rispetto del Vademecum del Revisore esterno (Allegato al Manuale di Rendicontazione), certificando tutta la documentazione contabile-amministrativa contenuta nel rendiconto predisposto dall’Ente Esecutore. Se richiesto da AICS, l’Ente Esecutore invierà copia dell’incarico conferito al Revisore esterno scelto per l’Iniziativa.
6. Ai fini della certificazione contabile per l’AID 013009/01/0 dell’importo totale dell’Iniziativa indicato all’articolo 3, comma 1 della presente Convenzione, il Revisore esterno utilizzerà i seguenti
allegati al Manuale di Rendicontazione “Relazione del Revisore esterno sulla rendicontazione”, “Allegato 1 della
relazione del Revisore esterno”, garantendo le verifiche, anche documentali, previste nel “Vademecum del Revisore esterno”.
7. Successivamente alla presentazione della reportistica di cui al successivo articolo 8 e della certificazione del Revisore esterno, AICS si riserva la possibilità di richiedere in qualsiasi momento nel corso della durata dell’Iniziativa, secondo modalità a campione o integralmente, l’accesso alla documentazione di spesa/contabile/amministrativa dell’Ente Esecutore certificata dal Revisore esterno.
Art. 8
Attività, reportistica e altri obblighi dell’Ente Esecutore
1. L’Ente Esecutore si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad assicurare il corretto svolgimento dell’Iniziativa e di presentare ad AICS lo stato di avanzamento delle attività tramite rapporti intermedi e finali utilizzando l’Allegato “Documento Unico di Progetto” e suoi Sub allegati (Sub allegato “Quadro Logico”, Sub allegato “Cronoprogramma” e l’Allegato “Modelli Piani Finanziari” al Manuale di Rendicontazione), approvati da AICS, unitamente alla Relazione del Revisore esterno nei modi e tempi stabiliti dalla presente Convenzione, dalle Linee Guida e dal Manuale di Rendicontazione. Nelle comunicazioni da inviare ad AICS tramite PEC, di cui ai seguenti articoli 8.2, 8.3, e 8.4, l’Ente Esecutore utilizzerà unicamente l’Allegato “Lettera di trasmissione del Rapporto Intermedio / Finale” alla Convenzione. AICS potrà richiedere, se necessario, la trasmissione della documentazione cartacea.
2. Le tempistiche e le modalità della rendicontazione devono avvenire secondo le disposizioni dell’articolo
4.3.1, lett. a) e b) delle Linee Guida e dell’articolo 6 della presente Convenzione.
3. L’AICS comunicherà, utilizzando l’Allegato “Lettera di risposta AICS alla trasmissione del Rapporto intermedio
/ finale”, via PEC all’Ente Esecutore e al Revisore esterno, l’esito del controllo e della verifica di ogni rapporto intermedio / finale, ovvero in seguito a controlli a campione eseguiti in ogni momento in riferimento agli articoli 5 e 11 delle Linee Guida.
4. Quanto approvato da AICS e contenuto nell’Allegato “Lettera di risposta AICS alla trasmissione del Rapporto intermedio / finale” e suoi Allegati, inviata via PEC all’Ente Esecutore, unitamente a copia del Piano Finanziario per il rapporto Intermedio contenente le colonne compilate e approvate da AICS, oltre a determinare la data di approvazione delle decisioni adottate dall’Agenzia ed eventuali inammissibilità di spese, sarà da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
5. Il rapporto finale dell’Iniziativa va presentato dall’Ente Esecutore via PEC ad AICS entro sei mesi dalla chiusura e dal completamento delle attività dell’Iniziativa. Tale rapporto sarà accompagnato dalla Relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dal Manuale di Rendicontazione, allo stesso sarà aggiunto un rapporto di riconciliazione tra gli importi, i cofinanziamenti, le percentuali ed eventuali spese inammissibili rispetto a tutto il periodo dell’Iniziativa.
6. L’Ente Esecutore e il Revisore esterno preso atto delle decisioni di AICS, integreranno e modificheranno il Documento Unico di Progetto, i suoi allegati compreso il Piano Finanziario, per allinearlo alle decisioni assunte da AICS, in modo che siano applicate per il prosieguo dell’Iniziativa e di riferimento per il rapporto successivo.
7. In applicazione di quanto previsto dal paragrafo 6 del Manuale di Rendicontazione, L’Ente Esecutore deve assicurare ad AICS che le spese per acquisti relative a forniture, lavori e servizi e la conseguente individuazione dell’operatore economico, eseguite dall’Ente Esecutore medesimo e/o dai suoi Partner
Soggetti Pubblici, siano effettuate nel rispetto del “Codice dei Contratti Pubblici” (D. Lgs. 36/2023 e
ss.mm.ii.).
Nel caso siano stabiliti specifici Accordi di Partenariato tra l’Ente Esecutore e Partner non Soggetti Pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 6 del Manuale di Rendicontazione, i suddetti Partner per l’acquisizione di beni, servizi e lavori applicheranno esclusivamente la PRAG “Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions”, nell’ultima versione adottata.
8. I contenuti dei Rapporti Intermedi 1 e 2, nonché quelli del Rapporto Finale devono considerare la loro competenza temporale, senza ripetere nel DUP i contenuti narrativi della Proposta Iniziale o del precedente Rapporto Intermedio, rimanendo all’interno di ciò che è stato concretamente realizzato nel periodo interessato dal Rapporto per raggiungere i risultati e obiettivi dell’Iniziativa, rendendoli misurabili attraverso esplicitazione chiara degli indicatori quantitativi, qualitativi, del numero dei beneficiari, dello speso per risultato. Il tutto tramite fonti di verifica oggettive, attendibili e credibili.
9. I beni acquistati dall’Ente Esecutore per l’Iniziativa AID 013009/01/0 con il contributo AICS verranno, a conclusione della stessa, gestiti ai sensi del paragrafo 5.2 del Manuale di Rendicontazione attraverso l’utilizzo del modello Allegato “Modello per processo verbale di consegna dei beni” alla presente Convenzione.
Art. 9 Personale
1. Ai sensi dell’articolo 16 ter del D.lgs.165 del 2001, l’Ente Esecutore si impegna a non attribuire incarichi a dipendenti ed ex dipendenti dell’Agenzia che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato funzioni di responsabilità tecniche e gestionali in merito a Iniziative finanziate dall’Agenzia allo stesso Ente Esecutore.
2. Per il personale impiegato nell’Iniziativa, l’Ente Esecutore si impegna ad osservare la normativa in vigore in Italia e in Senegal e l’applicazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 13 delle Linee Guida e ai paragrafi 4, 5 e 11 del Manuale di Rendicontazione in merito a contrattazione, gestione, operato e comportamento delle Risorse Umane attive nell’Iniziativa.
3. L’Ente Esecutore è responsabile della sicurezza del personale impiegato nella realizzazione dell’Iniziativa e si impegna a rispettare le misure di sicurezza che verranno indicate dalla Rappresentanza Diplomatica competente.
4. AICS si riserva la possibilità di sospendere l’Iniziativa o revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto da parte dell’Ente Esecutore e del partner di progetto delle misure di sicurezza indicate dalla competente Rappresentanza Diplomatica.
Art. 10
Modifiche dell’Iniziativa e della Convenzione
1. Ogni eventuale successiva modifica dell’Iniziativa e/o della Convenzione sarà ammissibile qualora sia effettuata nel rispetto degli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 delle Linee Guida in materia di modifiche, varianti e proroghe.
2. Non sarà ammessa nessuna modifica all’Iniziativa e/o alla Convenzione effettuata senza presentazione del Rapporto Intermedio utilizzando l’Allegato “Lettera di Trasmissione del Rapporto Intermedio / Finale” per le richieste da parte dell’Ente Esecutore, e l’Allegato “Lettera di Risposta AICS alla Trasmissione del Rapporto
Intermedio / Finale” per la risposta di approvazione da parte di AICS. A seguito di questa documentazione sarà redatto un addendum alla Convenzione sottoscritto da entrambe le Parti. Non saranno comunque ammissibili richieste di modifica all’Obiettivo specifico e ai Risultati dell’Iniziativa, se non per cause di forza maggiore.
3. Non sarà ammessa nessuna modifica all’Iniziativa e/o alla Convenzione che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per AICS e qualsiasi ulteriore spesa sarà a carico dell’Ente Esecutore.
4. Sono ammissibili, in qualunque momento, modifiche dei dati identificativi riportati nella presente Convenzione (legale rappresentante, IBAN, referenti per l’Iniziativa, Revisore esterno, etc.) che ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra, tramite PEC.
Art. 11
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Ente Esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, rende noto che il conto corrente bancario/postale in Italia, ai sensi dell’Articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è dedicato anche non in via esclusiva ai contributi pubblici e all’Iniziativa AID 013009/01/0, ed è il seguente:
Banca BPM Dip. 2125 FIRENZE
N.Conto 009613 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX Codice SWIFT: BAPPIT21N25
Codice Iban: XX00 X 00000 00000 000000000000
Soggetti delegati ad operare sul conto: Dirigente XX Xxxxxxxxxx AOU Meyer – dr. Xxxxxxxxx Xxxxx.
2. Per il conto corrente bancario in Italia restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste
dall’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. In applicazione di quanto previsto all’art 3.3 delle Linee Guida, altri eventuali conti correnti bancari accesi o utilizzati in Italia e/o in Senegal, anche se non in via esclusiva per l’Iniziativa, dovranno essere intestati all’Ente Esecutore e7o al partner del progetto.
Art. 12
Monitoraggio e controllo dell’AICS
1. L’AICS si riserva il diritto di svolgere proprie missioni di monitoraggio delle attività relative all’Iniziativa, di verifica dei risultati in corso di raggiungimento o raggiunti e di controllo della documentazione amministrativo-contabile, nonché di realizzare visite di controllo presso la sede dell’Ente Esecutore in Italia.
2. L’AICS comunica all’Ente Esecutore, per iscritto ed entro 20 giorni dalla data d’inizio, l’oggetto e i termini di riferimento della missione o della visita di controllo in sede, in modo che l’Ente Esecutore assicuri la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione.
3. AICS elabora un apposito rapporto a conclusione di ogni missione di monitoraggio, verifica e controllo, da cui possono risultare prescrizioni tecniche e/o decurtazioni di rate di contributo non ancora
erogate, ovvero richieste di rimborso. Tali missioni sono in ogni caso svolte all’insegna del controllo
collaborativo e nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. L’Ente Esecutore, applicando quanto previsto dall’articolo 11 delle Linee Guida, ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, relativa all’Iniziativa presso la propria sede per un periodo di almeno cinque anni successivi alla presentazione del rapporto finale. A tal fine l’Ente Esecutore dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale dell’Iniziativa è conservata presso la sede del Centro Salute Globale dell’AOU Xxxxx IRCCS, xxx xxxxx Xxxxxx, 00 Xxxxxxx.
5. Entro i tre anni successivi alla data di presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura, AICS ha facoltà di effettuare visite di controllo presso la sede dell’Ente Esecutore e nel Paese/i in cui si è realizzata l’Iniziativa.
Art. 13
Forza maggiore e sospensione
1. Si rinvia al rispetto degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 delle Linee Guida per tutte le ipotesi e le relative conseguenze relative a eccezionali cause di forza maggiore. In particolare, nel caso in cui si verifichino eventi di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento, anche parziale, delle attività di progetto, ovvero in presenza di una grave minaccia di sicurezza per il personale dell’Iniziativa e/o per i beneficiari, l’Ente Esecutore notificherà tempestivamente ad AICS, utilizzando l’Allegato 10 “Lettera di Richiesta di Sospensione”, la fattispecie di evento e avvierà l’eventuale procedura di sospensione secondo quanto previsto dalle Linee Guida.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7 delle Linee Guida, durante il periodo di sospensione, anche parziale, dell’Iniziativa, non possono essere effettuate spese a carico dell’Iniziativa medesima o della parte di essa oggetto di sospensione, ad eccezione delle spese che assolvano ad obblighi di legge.
Art. 14
Rapporti AICS - Ente Esecutore
1. L’AICS non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dall’Iniziativa di cui alla presente Convenzione, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore. È attribuita all’Ente Esecutore, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell’esecuzione dell’Iniziativa di cui alla presente Convenzione.
2. I referenti per l’Iniziativa AID 013009/01/0 cui inviare ogni comunicazione, sono i seguenti:
a. AICS: Unità organizzativa competente, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 241/90: Sede AICS Dakar e-mail xxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx;
b. Ente Esecutore: Referente per l’iniziativa: dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, recapito telefonico: 055/5662376 mail: xx.xxxxxx@xxxxx.xx.
Art. 15 Visibilità
1. L’ Ente Esecutore si impegna a garantire un’adeguata visibilità all’Iniziativa e ad AICS, in Italia e presso le Autorità eventualmente presenti nell’area, in ogni forma di pubblicazione ed evento in cui si faccia riferimento all’AID 013009/01/0 assicurando un chiaro riferimento al cofinanziamento della Cooperazione Italiana allo Sviluppo anche mediante l’utilizzo del logo di AICS, ovvero nelle altre forme che AICS comunicherà all’Ente Esecutore.
2. L’Ente Esecutore assume analogo impegno in relazione ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento ricevuto da AICS.
3. Nelle attività di visibilità e comunicazione, l’Ente Esecutore si impegna ad applicare l’articolo 14 delle Linee Guida e inserire la seguente dichiarazione di non responsabilità da parte di AICS: “Le opinioni espresse nel presente documento/nella presente pubblicazione/… non impegnano in alcun modo l’AICS, che non è responsabile per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso/in essa contenute. "
4. Nelle attività di visibilità e comunicazione, l’Ente Esecutore provvederà ad evidenziare l’efficacia dell’Iniziativa, nonché il rispetto dei principi di efficienza e accountability nella gestione della medesima. L’Ente Esecutore assume analogo impegno in relazione ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.
5. Per le attività di informazione e comunicazione, l’Ente Esecutore dovrà fare riferimento alle Linee Guida Comunicazione e Identità visiva dell’AICS pubblicate sul sito dell’Agenzia (xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxx-Xxxxx- Comunicazione_esterna_2018.pdf) e a quanto espressamente previsto nelle Linee Guida.
Art. 16 Risoluzione della Convenzione
Alla presente Convenzione si applicano tutte le ipotesi di risoluzione previste all’articolo 16 delle Linee Guida nonché, nel caso di oggettiva impossibilità ad adempiere e nei casi di estinzione del rapporto tra le Parti, si applicano le ipotesi di risoluzione contrattuale di cui agli artt. 1463 e 1467 e seguenti c.c., di rescissione e recesso di cui rispettivamente agli artt. 1448 e 1373 c.c.
Art. 17 Restituzione dei Fondi
1. Nelle ipotesi di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del precedente articolo, ovvero in caso di realizzazione parziale, insufficiente o tardiva dell’Iniziativa secondo quanto previsto dall’articolo 15 delle Linee Guida e per gravi mancanze di rispetto dei termini e/o delle condizioni delle Procedure medesime, l’Ente Esecutore ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati.
2. In caso di risoluzione per causa non imputabile all’Ente Esecutore, l’AICS rimborserà le attività e le relative spese già correttamente effettuate dall’Ente Esecutore, descritte in apposito rapporto in cui il conteggio consuntivo sia raffrontato con quanto inizialmente previsto e approvato da AICS, accompagnato da relazione del Revisore esterno.
Art. 18
Riservatezza e trattamento dei dati personali
1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione della presente Convenzione, le Parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza alla necessità della finalità della raccolta e del trattamento nonché di ogni altro principio e prescrizione come da regolamento (UE) n. 2016/679 e da decreto legislativo n. 196 del 2003 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101 del 2018.
2. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, le parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate. A tal fine, in attuazione dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, le parti, che opereranno in qualità di titolari autonomi nell’ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le misure tecniche e organizzative adeguate, di rispettiva competenza in ordine ai trattamenti, volte a garantire e a dimostrare la conformità delle misure tecniche ed organizzative adottate alle previsioni del citato articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, nonché il rispetto dei principi ivi indicati, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi.
3. I dati oggetto di scambio tra le parti saranno adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. La trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione e di scambio di informazioni tra i soggetti pubblici e nell’ambito delle previsioni e nel rispetto del GDPR 2016/679 e se tra amministrazioni con sede in uno dei paesi UE, ovvero sulla base di clausole standard se con paesi extraeuropei.
4. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità, riservatezza e minimizzazione per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario impone la comunicazione a terzi.
5. Le parti si impegnano altresì alla reciproca comunicazione degli elementi identificativi dei rispettivi responsabili del trattamento dei dati.
Art. 19
Foro competente
Le parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative. In caso di impugnazione sarà competente il Foro di Roma.
Art. 20 Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, nelle Linee Guida e nel Manuale di Rendicontazione, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.
Art.21
Parti integranti e allegati della Convenzione
1. Le Premesse e le Linee Guida, unitamente ai seguenti Allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
A. Documenti utilizzati nella procedura di valutazione della proposta iniziale inviata dall’Ente Esecutore:
- Documento Unico di Progetto – DUP (Convenzione Art 24 - Allegato alle Linee Guida)
- Quadro Logico - (Convenzione Art 24 - Allegato alle Linee Guida)
- Cronoprogramma - (Convenzione Art 24 - Allegato alle Linee Guida)
- Piano Finanziario per la Proposta Iniziale (Convenzione Art 24 - Allegato al Manuale di Rendicontazione)
B. Documentazione approvata dall’AICS precedentemente alla stipula della Convenzione:
- Dichiarazione di insussistenza di cause d’incompatibilità del Revisore esterno (Convenzione Art 24
- Allegato al Manuale di Rendicontazione)
- Dichiarazione del Revisore esterno sull’ammissibilità delle procedure interne dell’Ente Esecutore
/ Partner applicabili all’Iniziativa (Convenzione Art 24 - Allegato al Manuale di Rendicontazione)
- (se applicabile) Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà per l’IVA (Formato libero)
- (se applicabile) Allegato alla Convenzione con le “Condizioni specifiche” approvate da AICS e aventi
applicazione sull’Iniziativa (cfr articolo 9 Linee Guida)
- (se applicabile) Accordo di Partenariato (Convenzione Art 24 - Allegato al Manuale di Rendicontazione)
C. Modelli in uso dopo l’approvazione della Convenzione:
- Modello Lettera di Trasmissione Rapporto Intermedio e Finale (Convenzione Art 24 - Allegato alle Linee Guida)
- Modello Lettera di Risposta AICS alla trasmissione del Rapporto Intermedio e Finale (Convenzione Art 24 - Allegato alle Linee Guida)
- Vademecum Revisore Esterno (Convenzione Art 24 - Allegato al Manuale di Rendicontazione)
- Modello Relazione Revisore Esterno (Convenzione Art 24 - Allegato al Manuale di Rendicontazione)
- Allegato 1 Relazione del Revisore Esterno (Convenzione Art 24 - Allegato al Manuale di Rendicontazione)
- Modello Lettera Richiesta di Sospensione - (Convenzione Art 24 - Allegato alle Linee Guida)
- Modello per processo verbale di consegna di beni - (Convenzione Art 24 - Allegato alle Linee Guida)
Art.22 Domiciliazione
1 Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti la presente Convenzione dovranno essere inviate –
tramite posta elettronica certificata – ai seguenti indirizzi PEC:
a. AICS: xxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx;
b. Ente Esecutore PEC: xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
2. In casi di trasmissione di documentazione cartacea, le Parti dichiarano di eleggere domicilio, ai fini della presente Convenzione presso:
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, x. 00
00000 Xxxx
Ente Esecutore: AOU Xxxxx IRCCS - Centro Salute Globale, xxxxx Xxxxxxxxxx 00
00000 Xxxxxxx
Per l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo | Per l’AOU Xxxxx IRCCS |
Il Direttore Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | La Direttrice del Centro Salute Globale Dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx |