Contract
Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E COOPERATIVA EPD LA TRACCIA PER L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI OTTICI NELL'AMBITO DEL SOCCORSO SANITARIO DI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 384 / 2018 del 18/12/2018
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E COOPERATIVA EPD LA TRACCIA PER L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI OTTICI NELL'AMBITO DEL SOCCORSO SANITARIO DI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA
vista la seguente proposta di deliberazione n. 395/2018, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE
• la Cooperativa EPD La Traccia è soggetto operante nel settore dello sviluppo di tecnologie nei settori dell’informatica, telematica e robotica, ha sviluppato un dispositivo ottico ed un softaware (Hololens ed Holomed), sviluppati dalla stessa e che consentono una visione binoculare di quanto osservato, permettendo così al soggetto che li indossa di trasmettere e ricevere immagini in tempo reale;
• la stessa ha manifestato la propria intenzione di concedere ad AREU 4 dispositivi ottici in regime di comodato d’uso per la prova di utilizzo degli stessi nell’ambito del servizio di soccorso di emergenza urgenza extraospedaliera (nota prot. AREU 2018/10565);
CONSIDERATO CHE
• AREU opera nell’ottica di un continua ricerca volta e rendere sempre più competitiva ed efficace la gestione degli interventi di soccorso di emergenza urgenza extraospedaliera, di concerto con le strutture aziendali afferenti, Articolazioni Aziendali Territoriali (ATT) e Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU);
• la fruizione di dispositivi ottici con visione da parte di personale infermieristico impegnato negli interventi di soccorso può consentire un implemento dell’interazione tra gli operatori ed il medico di SOREU con una visione condivisa in tempo reale volta a consentire al medico di SOREU di ottimizzare la valutazione della persona oggetto del soccorso ed al soccorritore di ricevere informazioni senza distogliere l’attenzione dalla scena;
RITENUTO CHE
• le finalità illustrate sono in linea con la missione istituzionale dell’Azienda e, di conseguenza, l’adesione alla proposta di collaborazione risponde alla volontà aziendale di operare un costante sviluppo di forme di intervento di soccorso sempre più competitive ed efficaci;
• che la valutazione dell’impiego di nuovi dispositivi di alta tecnologia in ambito sanitario rientra, altresì, nei più ampi progetti sostenuti da Regione Lombardia per consentire l’erogazione di prestazioni con adeguati livelli di sicurezza, anche in termini di continuità di servizio (DGR X/1185 del 20.12.2013; DGR X/5954 del 05.12.2016);
DATO ATTO CHE
• al fine di consentire l’utilizzo dei predetti dispositivi ottici da parte del personale infermieristico impegnato nel soccorso, è necessario sottoscrivere l’accordo di collaborazione con la Cooperativa EPD La Traccia ed il contratto di comodato d’uso avente ad oggetto la concessione degli apparecchi come sopra specificati;
• l’accordo di collaborazione ed il connesso contratto di comodato d’uso dei
dispositivo ottici ha durata dalla data di sottoscrizione e sino al 31.09.2019, con esclusione del tacito rinnovo;
• in ottemperanza alla precedente decisione aziendale in merito all’utilizzo di dispositivi ottici nell’ambito del soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera (“Accordo ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sottoscritto nel mese di marzo 2017 con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel territorio di riferimento), il personale infermieristico che può essere adibito all’utilizzo dei dispositivi ottici in oggetto è quello selezionato su base volontaria da ASST Pavia, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, ASST Lodi a Fondazione IRCCS San Xxxxxx di Pavia;
• che l’utilizzo dei predetti dispositivi ottici da parte del personale infermieristico avviene secondo le modalità indicate da AREU;
• dalla sottoscrizione del contratto di collaborazione e del contratto di comodato d’uso non derivano spese a carico del bilancio di AREU;
DATO ATTO altresì che l’utilizzo dei dispositivi ottici comporta trattamento di dati personali del personale infermieristico del soccorso (anagarfici, effige, posizione geografica ecc.
...) con conseguente obbligo per AREU, quale Titolare del Trattamento, di procedere a nominare la Cooperativa EPD La Traccia quale Responsabile esterno del trattamento, in ottemperanza alle vigneti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e/o particolari (Regolamento (UE) 2016/679; D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018);
PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
1. di approvare il testo dell’accordo di collaborazione per l’utilizzo di dispositivi ottici Hololens e del software Holomed di Cooperativa EPD La Traccia da parte di personale infermieristico operante nell’ambito del servizio di soccorso di emergenza urgenza extraospedalieria, selezionato su base volontaria, afferente ad ASST Pavia, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, ASST Lodi a Fondazione IRCCS San Xxxxxx di Pavia e di autorizzarne la sottoscrizione;
2. di approvare il testo del contratto di comodato d’uso avente ad oggetto la concessione a favore di AREU di n. 4 dispositivi ottici Hololens e dei connessi accessori ed autorizzarne la sottoscrizione;
3. di approvare il testo della nomina di Responsabile esterno del trattamento a favore di Cooperativa EPD LA Traccia e di autorizzarne la sottoscrizione;
4. di dare atto che il contratti di collaborazione tra AREU e Cooperativa EPD La Traccia ed il contratto di comodato d’uso di n. 4 dispositivi ottici Hololens, del software Holomed e dei relativi accessori, hanno validità dalla sottoscrizione e sino al 30.09.2019, con esclusione del tacito rinnovo;
5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
6. di dare mandato alla SC Affari Generali e Legali di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento alle Strutture Aziendali competenti per l’esecuzione delle procedure di utilizzo dei dispositivi Ottici Hololens e del software Holomed da parte del personale selezionato su base volontaria di ASST Pavia, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, ASST Lodi a Fondazione IRCCS San Xxxxxx di Pavia e di coordinare l’utilizzo degli stessi con AAT e SOREU;
7. di dare mandato alla S.C. Affari Generali e Legali di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento a Cooperativa EPD La Traccia;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Direttore SC Affari Generali e Legali;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).
La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:
Il Direttore Amministrativo Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Il Direttore Sanitario Xxxxx Xxxxx
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx
Il/La proponente del provvedimento Xxxxxx Xxxxxxxx
CONTRATTO DI COMODATO TRA
la Cooperativa EDP La Traccia, con sede legale a Matera in Recinto II Fioren- tini,10 75100, Partita IVA/Cod. Fiscale 00317370773 (di seguito nominato an- che “Società”) legalmente rappresentata da Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Matera il 18/07/1958, nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito il “COMODANTE”
E
l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, partiva IVA 03128170135, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, Direttore Generale pro-tempore, di seguito il “COMODATARIO”
PREMESSO CHE
- che la Società ha presentato domanda per effettuare una collabora- zione nell’ambito del soccorso sanitario extraospedaliero del dispositivo ottico denominato Hololens e del software denominato Holomed, sviluppato dalla stessa società, da svolgersi in coordinamento tra AREU e le SOREU (Sale Ope- rative Regionali Emergenza Urgenza) Metropolitana e della Pianura dell’Azienda;
- per il corretto svolgimento della collaborazione si rende necessaria la fornitura di n. 4 dispositivi ottici denominati Holomed.
- il COMODANTE è pertanto disposto a cedere al COMODATARIO in co- modato d'uso le suddette apparecchiature, ai fini esclusivi della collabora- zione e per la durata della stessa;
- visto il provvedimento D.G. n. ….. dd. di approvazione;
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’arti- colo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
Imposta di bollo pari a
€ 64.
Assolta virtualmente ai sensi dell’art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.
AGE.AGEDP2MI.XXXXXX XXXXXXXXXXX.0001467. 04-01-2017-U
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Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente Con- tratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Il COMODANTE dà e concede in comodato gratuito al COMODATARIO, che a tal titolo riceve ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e segg. del c.c. cui le Parti si rimettono, le seguenti apparecchiature (di seguito de- nominate “Apparecchiature”), in perfetto stato di utilizzazione e funziona- mento e conforme alle norme nazionali e internazionali e che è stato sotto- posto alle prove individuali di tipo dalle quali risulta essere conforme alle me- desime normative di sicurezza:
- n. 4 dispositivi ottici completi di software Holomed del valore unitario ri- spettivamente di Euro 4,499 IVA esclusa (valore riferito solo all’hardware)
IL dispositivo sarà dotato di:
• Lenti olografiche trasparenti (guide d'onda), 2 motori leggeri da 16:9 HD, Taratura automatica della distanza delle pupille, Risoluzione olografica: 2,3 M di punti luce totali, Densità olografica >2,5 k radianti (punti luce per radiante);
• 1 unità di misura inerziale (IMU), 4 telecamere di comprensione ambien- tale, 1 telecamera di profondità, Foto/Videocamera HD da 12 MP, 4 mi- crofoni, 1 sensore di luce ambientale;
• Altoparlanti incorporati, Jack audio da 3,5 mm, pulsanti di aumento/ridu- zione volume ed aumento/riduzione luminosità;
• LED di stato della batteria, Wi-Fi 802.11ac, Micro USB 2.0, Bluetooth 4.1 LE;
• Software Holomed residente a bordo.
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I predetti dispositivi vengo forniti di tutti gli accessori necessari, e nella quan- tità utile e sufficiente, a garantire la buona riuscita dell’intera collaborazione inclusa la completa manutenzione e assistenza per tutta la durata del pre- sente contratto.
Dette Apparecchiature saranno utilizzate espressamente ed esclusivamente per la conduzione della collaborazione citata in premessa.
Articolo 2
Per la collaborazione, ai fini esclusivi della quale le Apparecchiature ven- gono concesse in comodato d'uso, Il COMODANTE esonera il COMODATARIO da ogni responsabilità per danni che scaturiscano diretta- mente da malfunzionamenti o da vizi dei dispositivi, qualora detti malfunzio- namenti o vizi fossero già a conoscenza o comunque prevedibili dal COMODANTE e non tempestivamente o preventivamente comunicati al COMODATARIO.
Il COMODANTE è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni che derivino da un non corretto uso dei dispositivi ed in generale per i danni direttamente riconducibili a dolo o colpa del COMODATARIO o a soggetti ad esso ricon- ducibili.
In caso di sottrazione, perdita o danneggiamento dei dispositivi diretta- mente riconducibili a dolo o colpa del COMODATARIO o a soggetti ad esso riconducibili, il COMODANTE si riserva di proporre azione di risarcimento dei danni nei confronti del COMODATARIO.
Il COMODANTE ha stipulato adeguata polizza assicurativa, allegata, per la copertura dei danni derivanti dall’utilizzo delle Apparecchiature nell’ambito della collaborazione e a rinnovarla per l’intera durata della collaborazione
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e per i successivi due anni dalla sua completa chiusura.
In caso di sottrazione o perdita delle Apparecchiature, l’Azienda provve- derà, entro 48 ore dall’evento, alla presentazione di formale denuncia alla competente pubblica autorità con comunicazione dell’accaduto al COMODANTE nello stesso termine. In tutti gli altri casi di perdita, danneggia- mento o distruzione, l’Azienda dovrà darne comunicazione al COMODANTE entro 3 (tre) giorni lavorativi dall’evento. L’eventuale utilizzo fraudolento o comunque non autorizzato dovrà essere segnalato immediatamente.
Articolo 3
L’Azienda si obbliga a custodire e a conservare le Apparecchiature con la dovuta diligenza e a servirsene appropriatamente ed esclusivamente per l’uso cui è stata concessa in comodato, a mezzo di personale tecnicamente qualificato. Qualora l’Azienda non adempia agli obblighi suddetti, il COMODANTE potrà chiedere l’immediata restituzione delle Apparecchia- ture. L’Azienda dichiara che l’utilizzo delle Apparecchiature non comporta assunzione di apposito personale per il COMODATARIO.
Il COMODANTE si riserva il diritto di rientrare anticipatamente in possesso delle Apparecchiature qualora le stesse vengano usate in maniera impropria e/o con materiale di consumo non idoneo.
Articolo 4
Le Apparecchiature saranno ritirate al termine della collaborazione a cura e spese del COMODANTE. E' escluso qualsiasi acquisto delle Apparecchiature da parte del COMODATARIO.
Articolo 5
Il presente Contratto decorre dal giorno della sua sottoscrizione e durerà fino
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alla conclusione della collaborazione.
Alla scadenza del presente Contratto o in via anticipata nel caso ne ricor- ressero i presupposti indicati nell’art. 3 o per risoluzione anticipata della con- venzione economica stipulata tra le Parti, il COMODANTE richiederà la resti- tuzione delle Apparecchiature previa comunicazione al COMODATARIO con preavviso di 30 (trenta) giorni a mezzo PEC.
L’Azienda si obbliga a restituire le Apparecchiature nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterio- ramento dovuto all’uso o il loro perimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore.
Il COMODANTE accetterà la restituzione delle Apparecchiature nelle condi- zioni di fatto derivanti dall’uso in cui esse si trovano, rinunciando sin d’ora a rivalse e, comunque, a richieste di ripristino.
Articolo 6
Le Parti concordano che in deroga parziale al disposto dell'art. 1808 c.c., tutti gli interventi tecnici occorrenti saranno a totale carico del COMODANTE, così come i pezzi di ricambio e il materiale di consumo delle Apparecchia- ture necessario per lo svolgimento della Collaborazione. Con l'accezione "In- terventi Tecnici" devono intendersi tutti quegli interventi messi in atto dal COMODANTE, atti a ripristinare il corretto funzionamento e le corrette presta- zioni delle Apparecchiature, quali: manutenzione preventiva programmata, manutenzione preventiva e correttiva, controllo di qualità, tarature e verifi- che di sicurezza periodica, verifiche di sicurezza elettrica, nonché, in caso di guasto, riparazioni o sostituzioni con analoghe apparecchiature.
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Con l'accezione "Interventi Tecnici" devono intendersi tutti quegli interventi messi in atto dal COMODANTE, atti a ripristinare il corretto funzionamento e le corrette prestazioni delle Apparecchiature, quali: manutenzione preven- tiva programmata, manutenzione preventiva e correttiva, controllo di qua- lità, tarature e verifiche di sicurezza periodica, verifiche di sicurezza elettrica, nonché, in caso di guasto, riparazioni o sostituzioni con analoghe apparec- chiature.
Nel caso il COMODATARIO dovesse, per necessità e urgenza, sostenere delle spese straordinarie per la conservazione e la manutenzione delle Apparec- chiature, il COMODANTE rimborserà tali spese dietro presentazione dei do- cumenti giustificativi.
Il COMODANTE dichiara sotto la propria responsabilità che l’introduzione delle Apparecchiature non vincola in nessun modo il COMODATARIO all’ac- quisto di materiale di consumo in esclusiva.
Articolo 7
Le spese di trasporto, imballo e montaggio delle Apparecchiature e quelle relative alla loro restituzione saranno a carico del COMODANTE.
Articolo 8
Le Apparecchiature non dovranno essere cedute a terzi né a titolo gratuito, né a titolo oneroso e neppure temporaneamente. Il COMODATARIO s'impe- gna a mantenere libere da ogni vincolo o gravame le Apparecchiature concesse in comodato.
Articolo 9
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché nel rispetto delle ulteriori disposizioni normative alla
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luce dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si dichiara che i dati e le informazioni even- tualmente registrate, ove non raccolte in forma anonima, dovranno essere cancellati.
Articolo 10
Il presente Contratto è sottoposto alla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'interpretazione, l'esecu- zione e la risoluzione del presente Contratto che le Parti non fossero in grado di risolvere in modo amichevole sarà attribuita alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Articolo 11
Per tutto ciò che non è previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposi- zioni degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile cui le Parti si rimettono.
Articolo 12
Il presente Contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenti- cata, è soggetto alla registrazione in caso d'uso, con applicazione dell’im- posta di registro in misura fissa, ai sensi del DPR 131/1986 n. 131, Tabella II, Parte II, Articolo 3.
Le spese di bollo sono a carico della Società. Le spese di registrazione sa- ranno a carico della Parte che avrà interesse a richiederla.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. Milano, data dell’ultima sottoscrizione digitale
Per il COMODANTE – La Cooperativa EDP La Traccia
Il Legale Rappresentante
Per il COMODATARIO - Azienda Regionale Emergenza Urgenza di Milano
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Il Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxx
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specifica- mente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 5, 6 e 10
Milano, data dell’ultima sottoscrizione digitale
Per il COMODANTE – La Cooperativa EDP La Traccia
Il Legale Rappresentante
Per il COMODATARIO - Azienda Regionale Emergenza Urgenza di Milano
Il Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxx
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità indicata Azienda o AREU) con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, partiva IVA 03128170135 rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, nato a Forlì il 28.03.1955, nella sua qualità di Direttore Generale pro-tempore e legale rappresentante
E
la Cooperativa EDP La Traccia, con sede legale a Matera in Xxxxxxx XX Xxxxxxxxxx,00 00000, Partita IVA/Cod. Fiscale 00317370773 (di seguito nominata anche Società) legalmente rappresentata da Xxxx. Xxxx Xxxxxxx nato a Matera il 18/07/1958 nella sua qualità di legale rappresentante.
PREMESSO
• che la Società ha presentato domanda per effettuare una collaborazione
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
Imposta di bollo pari a € 128,00=.
Assolta virtualmente ai sensi dell’art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTR OUFFICIALE.0001467. 04- 01-2017-U
nell’ambito del soccorso sanitario extraospedaliero del dispositivo ottico denominato: Hololens e del software, sviluppato dalla stessa società, denominato Holomed, da svolgersi in coordinamento con AREU attraverso le AAT (Articolazioni Aziendali Territoriali) e le SOREU (Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza);
• che la collaborazione viene effettuata secondo le norme vigenti;
TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Premesse
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente accordo.
Articolo 2 Oggetto
L’Accordo ha per oggetto la collaborazione nell’ambito del soccorso sanitario extraospedaliero mediante l’utilizzo di dispositivi ottici denominati Hololens, concessi in comodato d’uso dalla Società ad AREU, in conformità alle vigenti disposizioni
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legislative e/o regolamentari in materia, sotto la responsabilità del Referente del progetto di cui all’art. 6 e dei suoi collaboratori.
I predetti dispositivi ottici saranno utilizzati da personale infermieristico, selezionato su base volontaria, delle AAT di Pavia, Niguarda e Lodi e dipendenti della Fondazione IRCSS San Xxxxxx di Pavia, dell’ASST di Pavia, dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e dell’ASST di Lodi. La finalità dell’utilizzo è il miglioramento dell’interazione tra l’equipe di soccorso e la SOREU titolare dell’evento.
Tali dispositivi consentono una visione binoculare di quanto osservato, permettendo all’infermiere di trasmettere alla SOREU le immagini della scena nella quale si trova a operare.
Nel corso della sperimentazione saranno inoltre introdotte le funzionalità di:
1. Registrazione e salvataggio dei flussi audio/video su una cartella del file system locale, al quale si avrà accesso solo tramite log Windows e solo qualora l’utente sia in possesso delle credenziali di log.
Inoltre i file saranno sottoposti ad un processo di crittografia con chiave univoca (che varia ad ogni invio) e manterrano la codifica durante tutto il transito verso il file system esterno, una volta giunti a destinazione saranno quindi decrittografati e pronti alla lettura su doppio strato:
- Mediante l’accesso diretto al file system, da parte di quegli operatori dotati di appositi permessi e credenziali per l’accesso al sistema operativo e alla cartella di storage;
- Mediante accesso indiretto, tramite interfaccia web (dell’applicativo Gepaweb, modulo Holomed Expert), da parte di quegli utenti abilitati tramite apposite credenziali di login.
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Pertanto, una volta terminata la chiamata e verificata la presenza di copertura dati, le registrazioni potranno essere inviate tramite VPN ad un file system esterno (storage server), residente all’interno di una server farm di AREU.
Per l’approfondimento della caratteristiche della VPN vedasi l’art.6 “Documenti e materiale” del presente documento.
L’applicativo Gepaweb, quindi il modulo Holomed Expert al quale avranno acceso gli operatori della centrale operativa, sarà dotato di gestione dei log con processo funzionale (generazione, memorizzazione, monitoraggio e
protezione) e le informazioni su di esso consultabili saranno organizzate per
sessioni di intervento.
Avranno accesso al cruscotto di consultazione dei video solo quegli user , individuati da AREU, dotati delle credenziali di accesso, le quali saranno fornite da Traccia.
L’applicativo web supporta la trasmissione su canale https://
2. Ricezione di immagini provenienti dalla SOREU.
Articolo 3 Finalità del sistema di ripresa audio/video mediante l’impiego del dispositivo ottico
Le finalità perseguite mediante l’utilizzo dei dispositivi ottici sono:
• consentire al personale infermieristico che interviene sul luogo del soccorso di acquisire e trasmettere in tempo reale alla SOREU le immagini della persona da soccorrere;
• migliorare le modalità di interazione tra il personale infermieristico impegnato
nel soccorso e il medico di SOREU. La condivisione della scena è finalizzata ad
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ottimizzare la gestione dell’intervento di soccorso, grazie alle immagini che potrebbero permettere al medico di SOREU una migliore valutazione della persona oggetto del soccorso;
• la possibilità di ricezione di immagini da parte dell’infermiere sul video dell’occhiale (tecnologia HUD Head Up Display) facilita la visione da parte dello stesso di informazioni inviate dalla SOREU senza distogliere l’attenzione dalla scena del soccorso;
• il trattamento dei dati identificativi è ammesso solo nel momento in cui ciò si renda necessario per impartire disposizioni a fronte di richieste di intervento, segnalazioni ed emergenze;
• l’acquisizione di dati personali mediante l’utilizzo dei predetti dispositivi ottici può essere necessario in vista dell’attività di ricezione, verifica e gestione di eventuali richieste di denunce di sinistro e richieste di risarcimento danni da parte di terzi aventi diritto.
Articolo 4 Entrata in vigore, durata, esecuzione dell’accordo
Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima sottoscrizione e avrà termine entro il 30/09/2019.
Qualora la collaborazione non venisse conclusa entro tale termine, le Parti di comune accordo valuteranno la possibilità di prorogare il contratto mediante comunicazioni scritte a mezzo PEC.
Articolo 5 Condizioni economiche
Dal perfezionamento del presente accordo non derivano oneri economici a carico dei bilanci delle parti coinvolte.
Articolo 6 Documenti e materiale
Ai fini dell’esecuzione della collaborazione e per tutta la durata della stessa, la
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Società si impegna a fornire gratuitamente, in comodato d’suo, n. 4 dispositivi ottici denominato Hololens completi di tutti gli accessori e nella quantità utile e sufficiente a garantire la buona riuscita dell’intera collaborazione e con completa manutenzione e assistenza per tutta la durata del presente contratto.
XXXX s’impegna a mettere a disposizione una VPN (Virtual Private Network) che abbia le seguenti caratteristiche:
- PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) di Microsoft,
- un server VPN che riceva le connessioni in ingresso e che effettui il port forwarding della porta 1723 dall’ip statico pubblico (con cui il centro esce sulla rete) verso l’ip locale del server.
- apertura del protocollo GRE verso l’ip locale del server.
Il server VPN può essere il PC che usa l’esperto.
Per tutti gli altri elementi si rimanda al contratto di comodato d’uso allegato e parte integrante al presente documento.
Le Parti concordano che alla fine della collaborazione e in caso di risoluzione dell’accordo i predetti dispositivi saranno restituiti alla Società nello stato di fatto e diritto in cui si troveranno al momento della riconsegna.
Articolo 7 Referenti della collaborazione
Gli incaricati designati dalle Parti quali Referenti della collaborazione oggetto del presente Accordo sono:
• per l’Azienda: , Referente Clinico SOREU Metropolitana
• per la Società: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx.
Articolo 8 Segretezza
Il referente e i suoi collaboratori sono tenuti a osservare il segreto nei confronti di terzi per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti e oggetti di cui
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possono venire a conoscenza o che siano comunicati da AREU e dalla Società nel corso della collaborazione nel rispetto delle vigenti leggi italiane, in particolare delle norme in materia di tutela della riservatezza.
Articolo 9 Risoluzione espressa
La Società potrà risolvere il presente Accordo nel caso di violazione da parte dell’Azienda dei termini o degli obblighi assunti con il presente atto. Parimenti, l’Azienda potrà risolvere il presente Accordo in caso di inadempimento da parte della Società dei termini e degli obblighi assunti con il presente atto.
Articolo 10 Recesso
Ciascun contraente ha il diritto di recedere dal presente contratto con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, da comunicare all’altra parte al recapito PEC pubblicato sui rispettivi siti internet.
Articolo 11 Responsabilità per danni
La Società si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, cose e all’Azienda stessa derivanti dalla collaborazione.
La Società dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (Compagnia assicuratrice UnipolSai Assicurazioni polizza n. 153727667, data sottoscrizione 12/09/2017 e scadenza 12/09/2020 polizza, massimale € 2.000.000,00 e franchigia € 250,00) per la copertura dei danni derivanti dall’attività della collaborazione e si impegna a rinnovarla per l’intera durata della collaborazione.
La Società provvederà a trasmettere all’Azienda copia di tutti gli atti di rinnovo della copertura assicurativa. In caso di recesso anticipato della polizza la Società sarà tenuta a comunicare immediatamente detta circostanza all’Azienda fino al rinnovo della copertura o alla stipula di un nuovo contratto assicurativo.
L’eventuale franchigia inserita nel testo di xxxxxxx non potrà essere in alcun modo
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opposta al danneggiato o all’Azienda e rimarrà a totale ed esclusivo carico della Società.
Articolo 12 Diritti di proprietà dei risultati e pubblicazione
Tutti i risultati, le invenzioni brevettabili e le informazioni di cui l’Azienda o i suoi collaboratori entreranno in possesso nell’ambito della collaborazione saranno di proprietà della Società e non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo, comunicati a terzi, divulgati senza il preventivo consenso scritto della Società.
La Società autorizza l’Azienda a utilizzare i dati per i propri fini istituzionali, nel rispetto della riservatezza, fatto salvo il diritto di pubblicazione degli stessi che potrà avvenire solo previo consenso della Società.
L’Azienda in nessun caso potrà fornire alla Società dati personali e/o sensibili, ma solo e esclusivamente informazioni e dati resi in forma anonima.
Articolo 13 Validazione tecnologica
Il sistema realizzato nell’ambito del progetto sarà validato da un punto di vista tecnologico attraverso la verifica di alcuni parametri di tipo qualitativo e quantitativo. Si ha così un’analisi:
- della qualità delle immagini e della loro utilità nel garantire una adeguata interazione fra i due soggetti coinvolti (equipé di soccorso sul territorio ed il personale di SOREU);
- dell’usabilità e la funzionalità della soluzione tecnologica durante le diverse fasi del soccorso, dell’indossabilità del dispositivo, autonomia energetica nonché di intuitività (tempo necessario di apprendimento per il corretto utilizzo) e facilità di accesso alle funzioni dell’applicativo (user-friendliness dell’applicazione software).;
- del numero e delle tipologie delle richieste di manutenzione ordinaria e
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straordinaria. Nell’ambito della manutenzione ordinaria si misura la frequenza con cui sarà necessario l’intervento in assistenza remota di un operatore della società per operazioni periodiche. Nella manutenzione straordinaria, si valuta il tempo di funzionamento del sistema prima dell’insorgere di un guasto che richieda l’intervento di un operatore (parametro MTBF, mean time between failure).
Le valutazioni vengono effettuate mediante intervista/questionario al personale di AAT 118 e SOREU che ha partecipato alla prova, essendo vietata l’acquisizione da parte di Cooperativa La Traccia di registrazioni audiovideo degli interventi di soccorso in occasione dei quali il personale individuato da AREU ha utilizzato i dispositivi ottici in oggetto (cfr. artt. 16 ss. del presente accordo).
Articolo 13 Modifiche accordo
Il presente Accordo costituisce la disciplina fra le parti contraenti per la conduzione della collaborazione indicata in oggetto. Le eventuali modifiche all’accordo sottoscritto tra le parti costituiranno oggetto di un atto aggiuntivo ed integrativo al presente Accordo con effetto dalla sottoscrizione dell’atto.
Articolo 14 Principi generali in materia di utilizzo dei dispositivi ottici
Nel trattamento dei dati conseguente all’attivazione dei dispositivi ottici Hololens le Parti concordano sui seguenti principi:
• la raccolta e l’uso dei dati, costituiti da posizione geografica dell’evento di soccorso e relative immagini, sono consentiti solo se necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle Aziende sanitarie coinvolte nel progetto. I predetti dispositivi ottici vengono utilizzati per le sole finalità di miglioramento dell’interazione tra l’infermiere sul luogo dell’intervento e il medico di XXXXX.
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• i dispositivi ottici Xxxxxxxx vengono indossati dal personale del soccorso ed attivati, di norma, esclusivamente dal momento di arrivo sul luogo dell’intervento. L’operatore ed i membri dell’equipé di soccorso danno immediata e specifica comunicazione a tutti i soggetti presenti sulla scena dell’attivazione del sistema di ripresa audio/video;
• per informare il personale impegnato nelle operazioni di soccorso, i pazienti assistiti ed i cittadini che si trovano a transitare nelle aree soggette alle riprese, che sono in funzione dispositivi di ripresa e registrazione dati è prevista l’apposizione di specifici avvisi sulla divisa degli operatori che indossano il dispositivo, sugli zaini di soccorso o l’utilizzo di altri apparati idonei allo scopo;
• le apparecchiature verranno utilizzate in ambito di emergenza urgenza extraospedaliera ed esclusivamente per riprendere, in modo il più possibile mirato, la persona che necessita di soccorso sanitario e/o le parti del luogo in cui si effettua il soccorso, di cui è necessaria la visione per la migliore gestione della situazione, con impegno da parte di ogni operatore del soccorso di garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità di tutte le persone coinvolte;
• i dispositivi verranno utilizzati sino a quando le informazioni raccolte sono funzionali alla gestione del soccorso e poi devono essere immediatamente spenti e riposti nell’apposita custodia;
• l’utilizzo dei dispositivi ottici è vietato durante il tragitto sul mezzo di soccorso per raggiungere il luogo dell’intervento;
• l’utilizzo dei dispositivi ottici è vietato all’interno dell’Ospedale di destinazione, compreso il trasferimento del paziente dal mezzo di soccorso al Pronto soccorso o qualsiasi altro reparto. Qualora, al termine dell’intervento, si manifesti la necessità di trasportare il soggetto verso una struttura ospedaliera, l’infermiere può
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continuare a indossare i predetti dispositivi ottici esclusivamente al fine di monitorare le condizioni del paziente e previa specifica comunicazione ai soggetti presenti;
• è tassativamente vietato l’utilizzo dei dispositivi ottici al di fuori delle attività di soccorso, con riprese di persone differenti da quella a cui è prestato il soccorso, di luoghi diversi da quello in cui si verifica l’evento e per finalità differenti dall’espletamento dell’intervento di soccorso stesso e dalla cura dei pazienti coinvolti nell’evento.
Articolo 15 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati raccolti sia per la gestione amministrativa ed operativa della prova dei dispositivi ottici Hololens che durante gli interventi di soccorso è AREU, Cooperativa EDP la Traccia è Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi generali di pertinenza, correttezza, non eccedenza del trattamento rispetto alle finalità perseguite e divieto di profilazione ai sensi dell’art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) del D.Lgs. 196/2003 e di quanto previsto nel “Provvedimento in materia di videosorveglianza” emesso dal Garante della Privacy in data 08.04.2010 e dei provvedimenti emessi dal Garante e dall’Ispettorato nazionale del Lavoro in materia di impianti di geolocalizzazione (cfr. Circolare ispettorato del Lavoro n. 2 del 07.11.2016), nonché nel rispetto delle ulteriori disposizioni normative alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Le parti concordano che i dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse o
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ulteriori rispetto a quelle indicate nell’art. 3 del presente accordo e che non potranno essere diffusi o comunicati a terzi, salvo nel caso di istanze di accesso agli atti presentate dalle Autorità Giudiziarie o da soggetti qualificati (rif. Art. 18 presente accordo).
Le immagini e le registrazioni audio/video raccolte durante l’intervento saranno custodite esclusivamente da parte di AREU e alle stesse potrà accedervi solo personale aziendale a ciò specificamente autorizzato e con le modalità istituzionalmente previste.
Le predette registrazioni saranno conservate solo da AREU esclusivamente in ragione delle finalità legate all’utilizzo dei dispositivi (gestione del soccorso sanitario extraospedaliero).
Verranno adottate idonee e preventive misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
In nessun modo i dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati potranno essere raccolti ed utilizzati/diffusi da Cooperativa La Traccia per finalità dimostrative, presentazione del prodotto a parti terze ed altre finalità commerciali.
Articolo 16 Trattamento dati personali delle parti
La Società e l’Azienda, debitamente informate in merito a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento Europeo n. 2016/679, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati vengano reciprocamente trattati e/o comunicati per l’esecuzione del presente Atto Convenzionale.
Al personale di AAT 118 ed ASST che partecipa alla prova, come sopra specificato,
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viene fornita un’informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ed art. 13 del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Articolo 17 Disposizioni in materia di accesso alle fotografie e alle riprese audio/video effettuate mediante l’utilizzo dei predetti dispositivi ottici esclusivamente a soggetti espressamente autorizzati
L’AREU garantisce l’accesso alle immagini registrate e alle riprese audio/video effettuate mediante l’utilizzo dei predetti dispositivi ottici esclusivamente a soggetti dalla stessa espressamente autorizzati.
L’eventuale accesso ai dati stessi avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di accesso agli atti amministrativi (Legge 241/1900 s.m.i.), nel rispetto delle disposizioni dettate dalla vigente normativa in materia di protezione di dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e delle Procedure di accesso e rilascio di documentazione sanitaria vigenti in ambito aziendale.
Al di fuori di quanto precisato nel comma precedente, sono assolutamente vietati l’accesso, la raccolta e la diffusione dei dati raccolti mediante l’utilizzo dei dispositivi ottici Hololens nonché la visione delle immagini e/o l’ascolto delle conversazioni registrate nell’ambito dell’intervento di soccorso da parte di soggetti diversi da quelli espressamente autorizzati da AREU.
Articolo 18 Controversie
La normativa applicabile al presente Accordo è quella vigente nel territorio italiano in cui ha luogo la collaborazione.
In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via stragiudiziale.
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Qualsiasi controversia, non risolvibile in via stragiudiziale, che dovesse sorgere tra le parti a proposito del presente Accordo, incluse, in via esemplificativa, quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia o risoluzione o di ogni altro atto ad esso comunque connesso o da esso dipendente, sarà risolta dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Milano.
A tal fine l’Azienda e la Società eleggono il proprio domicilio presso la loro sede legale, come indicata nell’intestazione del presente atto.
Articolo 19 Spese per imposta di bollo e registrazione
Le imposte per la regolarizzazione del presente accordo ai fini dell’imposta di bollo sono a carico della Società.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n.131 del 24.6.1986 e successive modificazioni e integrazioni. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede. Art. 21 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento
Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.
Letto, confermato, sottoscritto con firma digitale. Milano, data della sottoscrizione digitale
AREU il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx, data della sottoscrizione digitale
Cooperativa EDP La Traccia di Matera Il Legale Rappresentante
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le
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clausole di cui agli artt. 9 e 18.
Milano, data della sottoscrizione digitale AREU il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx, data della sottoscrizione digitale
Cooperativa EDP La Traccia di Matera Il Legale Rappresentante Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
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ATTO NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI
NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’UTILIZZO DI DISPOSITIVO OTTICI NELL’AMBITO DI EMERGENZA URGANZA
(art. 28 Regolamento UE 679/2016 e art. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) TRA
Azienda Regionale Emergenza Urgenza con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, partiva IVA 03128170135, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, nato a Forlì il 28.03.1955, nella sua qualità di Direttore Generale pro-tempore e legale rappresentante,
E
EDP La Traccia srl, con sede legale in xxx Xxxxxxx XX Xxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx (XX) P.iva e CF 00317370773, rappresentata dal Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nato il 18/07/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X,
congiuntamente definite Parti
Premesso che
• AREU è un’Azienda Sanitaria attivata con DGR VIII/6994 del 02.04.2008, con il compito di promuovere l’evoluzione del sistema di emergenza e urgenza sanitaria territoriale, e, inoltre, di implementare e rendere omogeneo nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera nonché di garantire l’operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112;
• Edp La Traccia s.r.l è una softwarehouse che opera nel settore del software biomedicale;
• AREU e EDP LA TRACCIA SRL hanno sottoscritto un accordo di collaborazione avente ad oggetto la collaborazione nell’ambito del soccorso sanitario extra- ospedaliero, gestito da AREU, mediante l’utilizzo da parte degli operatori di soccorso di dispositivi ottici (denominati Hololens) consegnati dalla predetta Società;
• I predetti apparecchi consentono una visione binoculare di quanto osservato dal personale di soccorso durante le operazioni di intervento, permettendo la trasmissione alla Sala Operativa Regionale di Emergenza Urgenza (SOREU) di AREU di acquisire le immagini della situazione di fatto nella quale gli stessi si trovano ad operare.
I dispositivi ottici, inoltre, consentono la registrazione ed il salvataggio dei flussi audio/video su una cartella di file sistema locale per l’invio alla server farm AREU.
Considerato che
• Nel contesto illustrato, ai sensi e per gli effetti dell’attuale normativa vigente in materia di protezione dei dati, AREU assume il ruolo di “Titolare del Trattamento” ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 let. f) e 28 del Decreto Legislativo n. 196 del
2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito, per brevità, “Codice Privacy”) e dell’articolo 4.7 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, di seguito, per brevità, “RGPD”) in quanto determina le finalità e i mezzi del trattamento stesso di dati personali degli interessati, rappresentati sia dal personale di soccorso che ha manifestato la propria volontà di aderire al progetto di utilizzo dei predetti dispositivi ottici, sia delle persone cui gli operatori prestano il soccorso;
• AREU intende incaricare EPD La TRACCIA SRL dello svolgimento di talune attività di raccolta, trasmissione e registrazione e manutenzione che implicano il trattamento di dati personali ed appartenenti a categorie particolari di dati - e nominarla “Responsabile del Trattamento” ai sensi e per gli effetti degli articolo 4 let. g) e 29 del Codice Privacy e dell’articolo 28 del RGPD;
Tutto ciò premesso:
Preliminarmente
• Le Parti convengono che il presente Contratto è stipulato per garantire le opportune salvaguardie per la protezione della riservatezza e della sicurezza dei dati personali trasmessi dal Titolare del Trattamento al Responsabile del Trattamento (o appresi dal Responsabile del Trattamento durante lo svolgimento delle attività sub (C) dell’Allegato 1) al presente contratto) per essere trattati, previa autorizzazione del Titolare del Trattamento
• EDP LA TRACCIA SRL, quale Responsabile del trattamento, dichiara di essere in possesso delle garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale da soddisfare i requisiti di cui al Regolamento UE 679/2016 e garantire la tutela dei diritti dell’interessato.
• Che il Responsabile per la protezione dati è contattabile ai seguenti recapiti:
AREU
- E mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx;
- A/R all’indirizzo di Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX), all’attenzione della SC Affari Generali e Legali.
EPD LA TRACCIA:
- E mail: xxx@xxxxxxxxx.xx;
- A/R all’indirizzo di Rec. II Fiorentini 12, 75100 Matera (MT), all’attenzione del sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.
Tutto ciò premesso e preliminarmente considerato, le Parti convengono quanto segue.
Art. 1 PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 DEFINIZIONI
Nel presente Contratto, salvo diversa esigenza richiesta dal contesto, le espressioni seguenti avranno i significati qui indicati:
“Allegato”: indica un allegato al Contratto, di cui costituisce parte integrante;
“Addetto Autorizzato al Trattamento”:
si riferisce a chiunque agisca sotto l’autorità del Titolare del Trattamento o del Responsabile del Trattamento e che abbia accesso a dati personali (Art. 29 RGPD);
“Istruzioni”: si riferiscono alle istruzioni che sono o saranno impartite dal Titolare al Trattamento al Responsabile del Trattamento per il Trattamento (Art. 28 RGPD);
“Violazione dei Dati Personali”:
indica una violazione della sicurezza che causi accidentalmente o illecitamente la distruzione, la perdita, l’alterazione, la divulgazione o l’apprendimento non autorizzati di dati personali trasmessi, archiviati o in qualsiasi modo elaborati.
Le espressioni “Titolare del Trattamento”, “Responsabile del Trattamento”, “Sub Responsabile”, “Interessato”, “Dati Personali” e “Trattamento” avranno il significato attribuito dal RGPD.
Salvo diversamente disposto, i riferimenti a premesse, allegati ed articoli si intendono alle premesse, agli allegati e agli articoli del Contratto e negli allegati, salvo diversamente specificato, i riferimenti a paragrafi si intendono ai paragrafi di quegli stessi allegati.
Nel Contratto i riferimenti a statuti, disposizioni di legge o leggi si intendono come riferimenti agli statuti, articoli alle disposizioni di legge o alle leggi come di volta in volta modificati, prorogati o promulgati. Salvo diversamente disposto, ogni riferimento alle espressioni “per iscritto” o “scritto” comprenderà i fax e tutte le forme tangibili di riproduzione visibile delle parole (quali a mero titolo esemplificato: e-mail, posta elettronica certificata etc.).
Art. 3 OGGETTO E AMBITO APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il trattamento dei dati ha ad oggetto servizi di assistenza e manutenzione correttiva, adeguativa, ed evolutiva del software Holomed, in particolare il trattamento riguarda eventuale accesso, anche mediante processi automatizzati, ai dati relativi alle registrazioni audio/video acquisite mediante I dispositivi ottici Hololens.
L’oggetto, le modalità e la finalità, nonché le categorie dei Dati Personali e gli Interessati, sono descritti nell'Allegato1 (“Descrizione del Trattamento”), parte integrante e sostanziale
del presente contratto.
In relazione ai servizi, il presente Contratto si applicherà:
• a tutti i Dati Personali inviati dal Titolare del Trattamento, o per suo conto, al Responsabile del Trattamento per il Trattamento;
• a tutti i Dati Personali, appresi dal Responsabile del Trattamento durante lo svolgimento della propria attività, per essere Trattati previa autorizzazione del Titolare del Trattamento;
• a tutti i Dati Personali comunque pervenuti al Responsabile del Trattamento, per conto del Titolare del Trattamento, per essere Trattati.
Art. 4 TRATTAMENTO DEI DATI – IMPEGNI DI CARATTERE GENERALE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
In adempimento dell’articolo 2 che precede, il Responsabile del Trattamento si impegna a trattare i Dati Personali oggetto del presente Contratto attenendosi ai termini e alle condizioni ivi inclusi; in particolare, il Responsabile del Trattamento dichiara e garantisce:
1) di Trattare i Dati Personali in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per conto del Titolare del Trattamento, attenendosi sempre alle Istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento nell’ambito del presente Contratto, nonché a tutte le leggi vigenti di protezione dei dati personali e unicamente ai fini (attinenti alla prestazione dei Servizi da parte del Responsabile del Trattamento) e con le modalità indicate, di volta in volta e per iscritto, dal Titolare del Trattamento e per nessun’altra finalità e in nessun altro modo, salvo che con il preventivo ed espresso consenso scritto del Titolare del Trattamento.
Eventuali istruzioni impartite verbalmente dovranno essere immediatamente confermate per iscritto. Se per qualsiasi motivo il Responsabile del Trattamento non potrà ottemperare a questa disposizione, lo stesso si impegna a informare immediatamente il Titolare del Trattamento circa tale impossibilità.
Qualora il Responsabile del Trattamento ritenga che attenendosi alle Istruzioni dei Titolare del Trattamento violerebbe una legge vigente sulla protezione dei dati, il Responsabile del Trattamento dovrà comunicarlo senza indugio e per iscritto al Titolare del Trattamento;
2) tenere un registro dei trattamenti, distinto dal proprio, con i contenuti di cui all’art. 30, comma 2, del Regolamento UE;
3) che, nella propria area di responsabilità, articolerà la propria organizzazione aziendale interna in modo da garantire il rispetto degli obblighi specifici di protezione dei Dati Personali così come previsti dall’articolo 32 del RGPD. Il Responsabile del Trattamento adotterà i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari al fine di proteggere adeguatamente i Dati Personali trasferiti dal Titolare del Trattamento contro usi impropri e perdite, come stabilito dalla legge vigente in materia di protezione dei dati. L’Allegato 2 (“Descrizione dei Provvedimenti Tecnici e Organizzativi”) qui accluso contiene una descrizione generale di tali provvedimenti tecnici e organizzativi.
Il Responsabile del Trattamento vigila costantemente sul rispetto di questi provvedimenti e, se del caso, si prodigherà nell’aggiornamento/adeguamento degli stessi e ne darà pronta
comunicazione al Titolare del Trattamento;
4) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano state nominate per iscritto, con inserimento nell’atto di nomina di specifica clausola che obblighi la persona autorizzata al rispetto della riservatezza dei dati trattati.
Il Responsabile sarà, altresì, tenuto a trasmettere le suddette nomine al Titolare e a fornire alle persone autorizzate le istruzioni necessarie al corretto trattamento dei dati.
Il Responsabile, garantisce, altresì, che ciascuno dei suoi dipendenti/collaboratori/professionisti è informato degli obblighi di cui al presente contratto relativamente alla sicurezza e alla protezione dei dati;
5) di non divulgare i Dati Personali direttamente o indirettamente a persone, aziende, società o altri soggetti senza l'esplicito consenso scritto del Titolare del Trattamento, eccettuati quei dipendenti incaricati al Trattamento, Addetti Autorizzati al Trattamento e Sub Responsabili e vincolati dagli obblighi descritti negli articoli 3.5 o 3.6, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento;
6) nominare, solo in caso di rilascio di autorizzazione scritta ad opera del Titolare, altro Responsabile per l’esecuzione delle specifiche attività di trattamento effettuate per conto del Titolare sulla base del contratto; in tal caso il Responsabile deve stipulare apposito contratto che vincoli l’ulteriore Responsabile agli stessi obblighi in materia di protezioni di dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare che nel contratto stipulato siano presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. In ogni caso qualora l’altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l’intera responsabilità;
7) assistere il Titolare nell’attività di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (in relazione a taluni trattamenti che, allorché prevedano l’uso di nuove tecnologie, possano per la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità determinare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell’interessato) e nell’attività di consultazione preventiva con l’autorità di controllo, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del Trattamento;
8) di non divulgare i Dati Personali direttamente o indirettamente a persone, aziende, società o altri soggetti senza l'esplicito consenso scritto del Titolare del Trattamento, eccettuati quei dipendenti incaricati al Trattamento, Addetti Autorizzati al Trattamento e Sub Responsabili e vincolati dagli obblighi descritti negli articoli 3.5 o 3.6, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento;
9) di collaborare con il Titolare del Trattamento attuando per quanto possibile gli opportuni provvedimenti tecnici ed organizzativi per l’adempimento dell’obbligo del Titolare del Trattamento di rispondere alle richieste di esercitare i diritti conferiti agli Interessati dalla legge vigente. Il responsabile può provvedere anche direttamente all’evasione delle richieste dell’interessato riferibili al trattamento dei dati oggetto di accordo, previa acquisizione di autorizzazione scritta del Titolare e previa consultazione con il Titolare medesimo;
10) avvertire, senza ingiustificato ritardo, il Titolare del Trattamento (inviando una
comunicazione a mezzo PEC al seguente recapito )delle seguenti circostanze:
o richieste giuridicamente vincolanti di comunicazione dei Dati Personali inviate da un’autorità giudiziaria, salvo qualora la comunicazione sia vietata, ad esempio, da norme di diritto penale per salvaguardare il segreto di indagini giudiziarie;
o violazioni di leggi vigenti per la protezione dei dati o del presente Contratto, commesse dal Responsabile del Trattamento o da suoi dipendenti durante il Trattamento dei Dati Personali soggetti al trattamento del Titolare del Trattamento:
o una Violazione dei Dati Personali. Tale notifica dovrà specificare, tenuto conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del Trattamento, qualsiasi informazione utile al fine di agevolare il Titolare del Trattamento nel rispetto degli obblighi di comunicazione stabiliti dalla legge vigente (entro 72 ore dalla conoscenza della violazione). Qualora non fosse possibile comunicare contemporaneamente tutte le informazioni pertinenti, il Responsabile del Trattamento potrà inviarle a scaglioni, ma senza ingiustificati ritardi;
o tutte le richieste pervenute direttamente dagli Interessati e rimaste senza risposta, salvo autorizzazione scritta del Titolare del Trattamento in tal senso;
11) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto e dal Regolamento UE 679/2016 ed in particolare informare il titolare nel caso in cui, a suo parere, ritenga che le istruzioni impartitegli violino il sopra citato Regolamento o altre disposizioni in materia di privacy e protezione dei dati, in ogni caso compiere quanto necessario per il corretto adempimento degli obblighi discendenti dal sopra citato Regolamento UE e dalle disposizioni vigenti in materia, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, anche tramite ispezioni che il Titolare è autorizzato a compiere anche per mezzo di persona allo scopo espressamente incaricata, all’ulteriore fine di verificare l’adempimento agli obblighi discendenti dal presente atto:
12)procedere dietro espressa richiesta del Titolare alla cancellazione e/o restituzione dei dati personali trattati al termine della prestazione dei servizi relativa al trattamento effettuato;
Il responsabile deve, altresì, attenersi a tutte le indicazioni ed i divieti specificamente indicati nell’allegato 1 al presente contratto.
Art. 5 OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Il Titolare del Trattamento garantisce che (i) i Dati Personali che sono stati o saranno comunicati al Responsabile del Trattamento sono stati raccolti in conformità alla legge applicabile e (ii) che le comunicazioni di Dati Personali al Responsabile del Trattamento sono state o saranno eseguite in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, se del caso, anche autorizzate dai relativi Interessati.
Art. 6 DURATA DEL CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il presente contratto di nomina ha durata dalla pari a quella dell’Accordo di collaborazione dal quale trae origine e decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione, con esclusione del tacito rinnovo.
Art. 7 RISOLUZIONE
Il presente Xxxxxxxxx dovrà intendersi risolto automaticamente e di diritto alla data in cui il Titolare del Trattamento revocherà la nomina al Responsabile del Trattamento e, pertanto, quest’ultimo sarà sciolto dagli obblighi relativi ai Servizi.
In ogni caso, l’obbligo di mantenere la segretezza dei Dati Personali resterà in vigore in capo al Responsabile del Trattamento anche dopo la risoluzione del presente Contratto.
Immediatamente dopo la risoluzione del presente Contratto, il Responsabile del Trattamento dovrà consegnare al Titolare del Trattamento tutti i Dati Personali di quest’ultimi in proprio possesso oppure distruggerli, a scelta dei Titolari del Trattamento. Su richiesta del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento dovrà confermare per iscritto di avere adempiuto a tali obblighi e di aver cancellato tutte le copie esistenti, salvo qualora la conservazione dei Dati Personali sia imposta dalla legge vigente.
Art. 8 NOMINA DEGLI ADDETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 Codice Privacy e 29 RGPD, con il presente Contratto il Titolare del Trattamento autorizza il Responsabile del Trattamento ad avvalersi, tramite designazione formale, di propri Addetti Autorizzati al Trattamento per l’esecuzione dei Servizi e le finalità del Contratto.
La nomina degli Addetti Autorizzati da parte del Responsabile del Trattamento sub 7.1. dovrà
(i) essere eseguita per iscritto, (ii) indicare l’ambito di Trattamento consentito e (iii) specificare le istruzioni del Trattamento che saranno impartite tenendo in considerazione i termini del presente Contratto nonché le Istruzioni.
Su richiesta del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento metterà a disposizione del Titolare del Trattamento un elenco aggiornato degli Addetti Autorizzati al Trattamento per l’esecuzione dei Servizi.
Nessun Trattamento eseguito da un Addetto Autorizzato al Trattamento incaricato dal Responsabile del Trattamento libererà quest’ultimo dalle responsabilità legate agli obblighi impostigli dal presente Contratto e/o dalla legge, ma sarà da considerarsi interamente responsabile del lavoro e dell’operato svolto da ciascun proprio Addetto Autorizzato al Trattamento.
Art. 9 CONTROVERSIE
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto, la questione verrà, in prima istanza, definita in via stragiudiziale.
Qualsiasi controversia, non risolvibile in via stragiudiziale, che dovesse sorgere tra le parti a proposito del presente Contratto, incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia o risoluzione o ogni altro atto ad esse, comunque, connesso o da esso dipendente, sarà risolto dalla competente Autorità Giudiziaria che le parti individuano nel Tribunale di Milano.
Art. 10 DISPOSIZIONI VARIE
Le variazioni del, o le integrazioni al, presente Contratto saranno valide esclusivamente se stipulate per iscritto.
L’eventuale invalidità originaria o sopravvenuta di una clausola del presente Contratto non influirà sulla validità delle altre clausole. In tale caso le Parti saranno tenute a collaborare ai fini della redazione di altre clausole che esprimano un risultato giuridicamente valido e commercialmente il più simile possibile a quello della clausola invalida. Si applicherà la suddetta regola anche per colmare eventuali lacune del Contratto.
Tutti gli obblighi imposti al Responsabile del Trattamento da disposizioni di legge o da decisioni delle autorità giudiziarie o di vigilanza non saranno modificati dal presente Contratto.
La presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta .
Per tutto quanto non previsto dal presente atto di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
* * *
Si accludono i seguenti documenti:
• Allegato 1 “Descrizione del Trattamento” Milano data e luogo della sottoscrizione digitale
Per AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA DELLA LOMBARDIA
Legale Rappresentante p.t, Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxx in nome e per conto del Titolare del Trattamento
Per EPD LA TRACCIA Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
in nome e per conto del Responsabile del Trattamento
Allegato 1 Descrizione del Trattamento
X. Xxxxxxx (Oggetto del Trattamento)
Il presente contratto ha ad oggetto il trattamento dei dati personali raccolti dagli interessati mediante la registrazione utente della APP Primere e che contribuiscono a creare un’anagrafica nel sistema di Back End mediante il quale AREU gestisce le chiamate di soccorso al Numero Unico di Emergenza 112 ed il loro eventuale smistamento ai PSAP2 di competenza.
B. Base giuridica del trattamento:
Il trattamento dei dati personali dell’utente è l’esecuzione dell’Accordo di collaborazione per l’utilizzo dei dispositivi ottici Hololens e del relativo software Holomed, sviluppato da EPD LA TRACCIA SRL, da svolgersi in coordinamento tra AREU e le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU). (art 6 let b) Regolamento (UE) 2016/679).
C. Durata
Il Trattamento dei dati ha durata dalla pari a quella dell’Accordo di collaborazione dal quale trae origine e decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione e sino al 30.09.2019), con esclusione del tacito rinnovo.
D. Categorie di interessati
Interessati del trattamento sono i soggetti di seguito indicati:
- Operatori del soccorso che hanno aderito al progetto di utilizzo dei dispositivo Hololens ed indossano gli stessi o, comunque, fanno parte dell’equipaggio che affianca l’operatore del soccorso che indossa i predetti dispositivi ottici;
- Le persone che hanno richiesto o a favore delle quali è stato richiesto un intervento di soccorso e che vengono assistite da operatori dotati di dispositivi ottici Hololens;
- Eventuali soggetti terzi che si trovano sul luogo del soccorso e/o interagiscono con i soccorritori durante l’intervento di soccorso. Tale soggetto può divenire interessato del trattamento soltanto ove sia inevitabile nell’ambito della gestione dell’evento.
E. Tipologia di dati oggetto di trattamento, Tipologia di trattamento e Finalità del Trattamento:
Oggetto:
o dati personali degli operatori del soccorso che utilizzano i dispositivi ottici Hololens e del software, sviluppato da EPD LA TRACCIA SRL, denominato Holomed, e, precisamente, dati anagrafici, posizione geografica, immagine della persona, voce;
o dati personali e dati appartenenti a categorie particolari (stato di salute) delle persone che hanno richiesto un intervento di soccorso e che sono assisiti da personale di soccorso dotato dei citati dispositivi ottici, nello specifico, dati anagrafici (ove acquisiti), posizione geografica, stato di salute psicofisica, immagine della persona, voce;
o dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati di soggetti terzi (es. persone presenti sul luogo del soccorso) che l’operatore si trova a riprendere durante l’intervento, nello specifico, dati anagrafici (ove acquisiti), posizione geografica, immagine personale, stato di salute psicofisica, voce;
F. Finalità del trattamento:
I dati personali degli interessati vengono trattati ad opera del
• Titolare del trattamento AREU
AREU tratta i dati personali e/o i dati appartenenti a categorie particolari nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico attribuiti all’Azienda (cfr. Punto “base giuridica del trattamento”) consistente nell’offerta del migliore servizio di soccorso di emergenza urgenza extraospedaliera a favore dei soggetti che si trovano nel territorio della Regione Lombardia.
• Responsabile del trattamento EPD LA TRACCIA SRL
EPD LA TRACCIA SRL tratta i dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati al solo fine di eseguire attività di assistenza e manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del software Holomed di EDP LA TRACCIA SRL.
Le ulteriori finalità perseguite da EPD LA TRACCIA SRL nell’ambito dell’accordo di collaborazione per l’utilizzo dei dispositivo ottici Xxxxxxxx riportate al punto 3 dell’ “Accordo per la collaborazione”, precisamente
- Verifica della qualità di interazione tra i due nodi coinvolti nella comunicazione a distanza, del grado di interoperabilità e la qualità delle immagini trasferite per fini di consultazione;
- Verifica dell’usabilità della soluzione tecnologica a bordo delle ambulanze (indossabilità del dispositivo, autonomia energetica, intuitività e facilità di accesso alle funzioni principali dell’applicazione);
- Verifica del numero di richieste di manutenzione ordinaria e straordinaria, la frequenza di intervento di assistenza da remoto di un operatore di EDP LA TRACCIA SRL, tempo di funzionamento del sistema prima dell’insorgere del guasto che richiede l’intervento di un operatore.
Le finalità verranno perseguite da Cooperativa EPD LA TRACCIA SRL senza accedere ai dati personali e/o appartenenti a categorie particolari raccolti, registrati, salvati e conservati dal Titolare mediante l’utilizzo dei dispositivi ottici Hololens ed il software Holomed di EDP LA TRACCIA SRL.
G. Tipologia di trattamento:
Il trattamento (art. 4 RGPD) avviene mediante raccolta, registrazione, manutenzione organizzazione, strutturazione, consultazione, adattamento o modifica, comunicazione mediante trasmissione, raffronto o intereconnessione, cancellazione o distruzione.
Si ricorda che il trattamento può essere effettuato esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare e dal Responsabile che opera solo seguendo le istruzioni impartite.
H. Divieti di trattamento
EPD LA TRACCIA srl non può avere accesso ai dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati raccolti, registrati, salvati e conservati dal Titolare del Trattamento mediante l’utilizzo dei dispositivi ottici Hololens ed il software Holomed di EPD LA TRACCIA al di fuori delle ipotesi di richiesta di manutenzione ordinaria o straordinaria espressamente avanzata dal Titolare del trattamento AREU.
EPD LA TRACCIA srl non può comunicare, diffondere e divulgare i dati trattati quale Responsabile del Trattamento al di fuori delle ipotesi previste nell’atto di nomina di Responsabile.
I. Modifiche
Il presente contratto di nomina di Responsabile esterno di trattamento può essere modificato dalle parti per iscritto e con le stesse modalità di approvazione del presente atto.
Per AREU, il Legale Rappresentante, Xxxx. Xxxxxxx XXXX
Per Cooperativa EPD La Traccia, il Legale Rappresentante, Xxxx. Xxxx Xxxxxxx
PROPOSTA DI DELIBERA N. 395/2018 |
Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E COOPERATIVA EPD LA TRACCIA PER L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI OTTICI NELL'AMBITO DEL SOCCORSO SANITARIO DI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA |
Attestazione Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all’oggetto. La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all’oggetto. Milano, 17/12/2018 Il/La proponente del provvedimento XXXXXXXX XXXXXX (La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) |