RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI REVISIONE:
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI REVISIONE:
Area "Sanità Animale" Direttore U.O.C. Xxxx. X. Xxxxxxxxx
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
1 - SCOPO.
Lo scopo del predetto protocollo è quello di uniformare una procedura operativa al fine di rendere univoco il comportamento nell’ambito della gestione del cane dall’accalappiamento all’inoltro nel canile prima sanitario e poi rifugio, presenti sul territorio provinciale.
2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- Legge 281/91 ”legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”,
- L.R.34/97 “tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”,
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – art. 1 - comma 829 (attuazioni controllo delle nascite)
- D.G.R. 866/2006 “accordo stato regioni circa le responsabilità e i doveri del detentore
(art.2) e controllo della riproduzione (art.3) obbligatorietà dell’iscrizione in anagrafe canina, linee interpretative sulla normativa vigente;
- Legge 244/2007 art. 2 comma 371;
- D.G.R. n. 487 del 2007 “Fondi per le sterilizzazioni”,
- D.G.R. nr.43 del 29/01/2010,
- D.G.R. 503 del 11/11/2010 (affidamenti a titolo gratuito dei cani ricoverati nelle Strutture pubbliche;
- Linee Guida dell’Accordo 24/01/2013 tra Governo e Regione
- Delibera 621 del 25/10/2016 “Linee guida identificazione animali da compagnia…..
- Determinazione G15032 del 10/12/2020 Modello di adozione
- Nota Regionale prot. n. 9979 del 03/02/2020 ruolo Direttore Sanitario nei Canili Sanitari
- Nota Regionale prot. n. 8931 del 22/01/2020
- Soccorso degli animali a seguito di incidente stradale Legge 281/91 art. 2 c.12 Legge 120/2010 - Nuovo codice della strada art. 31 –
3 – PROCEDURA
Accalappiamento ricovero e restituzioni.
Di norma, la richiesta di accalappiamento di un cane vagante, “presumibilmente randagio”, deve essere inoltrata, al Servizio Veterinario, territorialmente competente, dalla Polizia Municipale del Comune, mediante una comunicazione tracciata (mail o fax), nella quale deve essere indicato il canile sanitario convenzionato. Il Comune deve indicare al Canile sanitario convenzionato il Canile Rifugio di destinazione del cane.
Se tale indicazione è assente il cane verrà trasferito al canile rifugio adiacente al sanitario, sempre che il titolare del canile rifugio sia in accordo.
Tuttavia, la richiesta può pervenire anche tramite le Forze dell’Ordine.
Sulla base delle convenzioni trasmesse dai comuni, sarà cura eventualmente del medico veterinario, indicare il canile presso cui ricoverare il cane, dandone comunicazione il giorno seguente, al Comune di appartenenza.
Qualora un Comune abbia convenzioni con più canili, e nella richiesta di accalappiamento non vi sia indicata la destinazione del cane, sarà il servizio a stabilirla “a rotazione”, purché il medico veterinario di turno, sia portato a conoscenza delle ultime destinazioni.
Il servizio, una volta ricevuta la richiesta del funzionario del Comune, la inoltra tempestivamente alla ditta accalappiatrice (mod. 3.1). Questa può essere attivata telefonicamente in casi particolari, procedendo successivamente a formalizzare la richiesta.
Le richieste di intervento in reperibilità devono pervenire attraverso il centralino il quale deve essere attivato dalle forze dell’ordine o dai comuni. Solo in caso di soccorso stradale anche da privati cittadini.
Nel caso di soccorso stradale, al fine di accelerare i tempi di intervento, il veterinario in servizio attiverà immediatamente il servizio di accalappiamento per il recupero dell’animale e il ricovero deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni dell’animale.
Se ad una valutazione dell’animale questo necessiti di terapie e ricoveri urgenti, il cane deve essere immediatamente ricoverato nella clinica indicata dal Comune o dal canile sanitario, in modo che l’animale sia assistito in modo adeguato.
La tempestività del ricovero, in determinate condizioni traumatologiche, è una variabile essenziale nella tutela del benessere dell’animale.
In situazioni di urgenza, qual’ora per motivi contingenti il Comune o il Canile non siano in grado di ricoverare il cane in una struttura idonea alla cura, in base alle lesioni riscontrate, il servizio di accalappiamento ricovererà il cane in una struttura idonea e le spese saranno addebitate dalla ditta di accalappiamento al Comune competente per territorio.
La cattura dell’animale segnalato non deve necessariamente prevedere la presenza in loco del medico veterinario, che, a meno che non ci siano forze dell’ordine che lo richiedano, o situazioni di emergenza non differibili secondo la valutazione del medico veterinario di turno, aspetterà l’arrivo dell'animale presso l'ambulatorio,. Quest'ultima fattispecie è valida anche in caso di interventi di accalappiamento durante i turni di pronta disponibilità.
Nel caso in cui, durante i turni di pronta disponibilità, l’intervento non riguarda coni incidentati e non vi fosse la necessità di un intervento immediato del medico veterinario, previa comunicazione all'operatore della ditta accalappiatrice e con il nulla osta del Direttore Sanitario del canile dove il cane deve essere ricoverato, il cane può essere consegnato direttamente al Canile Sanitario di destinazione. Tale procedura si può applicare soltanto in casi eccezionali.
La scheda di cattura (mod. 3.2) deve essere compilata in ogni sua parte con l’ esame obiettivo generale del soggetto, soprattutto se si tratta di animali feriti, affetti da patologie o parassitati. L’animale va identificato con microchip e registrato in Banca Dati Regionale, in modo da permettere al medico veterinario che opera nel canile di procedere alla sola stampa del certificato di iscrizione, semplicemente richiamando il microchip dal sistema.
Nel caso di accalappiamento di un cane vagante di proprietà, verranno applicate le regole presenti nella gara d'appalto.
La presente procedura di accalappiamento, ricovero, assistenza, riconsegna dei cani di proprietà e la conseguente modulistica sarà funzionale alle variazioni contenute nel capitolato di gara e affidamento attualmente in corso.
Assistenza sanitaria nei canili sanitari
Il canile sanitario è una struttura di prima accoglienza e di ricovero temporaneo per la stabilizzazione dell’animale catturato o raccolto; l’attività prioritaria è l’identificazione, la valutazione sanitaria e la restituzione o il trasferimento al rifugio.
L’assistenza sanitaria dei cani ricoverati presso il canile sanitario spetta alla Asl competente per territorio di ubicazione della struttura che se ne fa carico tenendo presente il contenuto della L.R. 34/97 art.3 comma1 lettera f, così come esplicitato nella DGR nr. 43 del 29/01/2010.
Le strutture ambulatoriali dei canili sanitari devono essere dotate di tutte le attrezzature necessarie per consentire ai Servizi veterinari di effettuare le prestazioni riportate nella Tab.1.
Deve essere garantito il benessere dell’animale catturato. I principali compiti del Direttore Sanitario sono:
1. Compilare e aggiornare il registro di carico e scarico
2. Compilare e aggiornare le schede cliniche dei cani ricoverati
3. Aggiornare l’anagrafe canina
4. Verificare e concordare gli interventi sanitari affinché i XXX vengano espletati nel più breve tempo possibile
5. Richiedere il ricovero esterno entro le 24 ore dall’ingresso, per i cani che necessitano di terapie mediche o chirurgiche che non rientrano nella tab.1.
6. Fornire nulla osta per le visite di Associazioni/Privati per l’adozioni dei cani adottabili
7. Stabilire i trasferimenti
Sarà cura del titolare del canile:
- Mettere a disposizione personale ausiliario competente per l’assistenza del veterinario
- Eseguire correttamente le operazioni di pulizia disinfezione dei locali ambulatoriali e di ricovero
- Assicurare la fornitura della strumentazione necessaria per gli adempimenti della Tab.1
-Vigilare riguardo lo stato di salute degli animali almeno due volte al giorno e segnalare eventuali situazioni da valutare.
- Provvedere ad assicurare gli ingressi e le adozioni secondo normativa vigente
- Eseguire i trattamenti terapeutici indicati dal veterinario.
Per quanto riguarda il Punto 4 (Interventi da Tab.1) devono essere eseguite le operazioni elencate:
• Trattamenti antiparassitari esterni ed interni. E’ opportuno procedere a tale pratica per tutti gli animali ricoverati in entrata e in uscita;
• Esami di laboratorio per le zoonosi in atto (prot.6199 del 17/01/2008 della Regione Lazio). Obbligatorio è l’esame sierologico della Leishmania con prelievo di tutti i soggetti ricoverati nei canili sanitari (DGR nr.473 del 29/10/2010 art.7) oltre i 6 mesi. Il prelievo può essere differito in caso di animali indocili ed eseguito anziché all’ingresso, in concomitanza con la sterilizzazione (sedazione). La risposta deve essere verificata on line sul SIEV (7 gg. xxx dal recapito del campione in laboratorio) e deve essere riportata sulla scheda clinica con la data e la firma del medico veterinario (leggibile) che ha eseguito il prelievo e con il numero di referto e la firma del veterinario che certifica l’esito. L’esito per i cani che vanno fuori Regione è valido 30 gg., scaduti i quali, il test va ripetuto.
Gli animali, se di età superiore a 6 mesi, che vengono trasferiti fuori Regione, devono essere sottoposti anche alla prova diagnostica della Erlichia (valida 30 gg.).
• Esame coprologico a campione o in caso di patologie.
• Vaccinazione con vaccino polivalente, uno solo per gli adulti (due se la situazione epidemiologica lo richiede), con richiamo per i cuccioli. Compete comunque al medico veterinario una valutazione sui tempi di esecuzione delle vaccinazioni, secondo lo stato sanitario dell’animale. Le vaccinazioni vanno riportare sulla scheda clinica con data e firma (leggibile) e nel sito dell’anagrafica.
• Sterilizzazione di tutti i soggetti in età riproduttiva (sia maschi che femmine) e comunque prima dell’eventuale affidamento o trasferimento al canile rifugio.
I soggetti non sterilizzati, perché impuberi, verranno successivamente operati dal personale del servizio veterinario pubblico presso gli ambulatori ASL, o presso il canile sanitario, appena raggiunta l’età adulta.
Per quest’ultima fattispecie, in caso di adozione l’adottante può decidere, in alternativa, di rivolgersi ad un Medico Veterinario di fiducia con inserimento dell’intervento sul sito anagrafico (residenza dell’adottante).
Le adozioni sono consentite anche per animali che non hanno completato il percorso di stabilizzazione clinica e profilattica, previo parere del Direttore Sanitario e consenso informato.
All’atto dell’ingresso nel Canile Sanitario, per ogni soggetto, il medico veterinario compilerà la scheda clinica (mod. 3.3) aggiornandolo di volta in volta, secondo gli interventi che andrà ad eseguire.
I trattamenti immunizzanti e gli interventi chirurgici verranno effettuati dai medici veterinari pubblici, con l'assistenza di personale del canile.
I trattamenti antiparassitari interni ed esterni e quelli farmacologici, specie se protratti per più giorni, sono effettuati dal personale del canile su disposizione e controllo medico veterinario.
All’identificazione del cane, avvenuta già all’atto della cattura, segue trattamento per ecto ed endoparassiti del soggetto e vaccinazione (singola negli adulti, dove per adulti intendiamo in questo caso i soggetti al di sopra dei 6 mesi, che hanno già quota parte di anticorpi naturali e, doppia nei cuccioli) con successiva sterilizzazione del soggetto.
La sterilizzazione potrebbe, laddove la situazione lo imponga, precedere le fasi di sverminazione e vaccinazione.
Il Servizio, conclusa la sequenza delle prestazioni sanitarie dei cani ricoverati, procederà, tempestivamente, al loro inoltro alla Struttura “canile Rifugio” previa compilazione della scheda (mod 3.4), redatta in cinque copie di cui una resterà agli atti del Servizio Veterinario di partenza, il quale provvederà ad inoltrarne le restanti copie al Servizio Veterinario territorialmente competente per il canile rifugio di destinazione del cane, al Responsabile Sanitario dello stesso che riceverà in allegato anche la scheda clinica e quella identificativa, al Comune proprietario del cane e al gestore del Servizio che effettua il trasporto del cane.
L’indicazione del canile rifugio dove trasferire il cane è comunale.
Per i cani che entrano in gravi condizioni di salute o traumatismi, che prevedano interventi chirurgici e/o terapie atti a stabilizzare il soggetto, tutta la sequenza delle procedure di cui sopra, può essere sovvertita; anche in funzione della tipologia di convenzione che ha posto in essere il gestore del canile Sanitario con altre strutture sanitarie private.
In caso di decesso di un cane, il gestore del canile provvederà alla immediata comunicazione al Sindaco del Comune di competenza (mod. 3.5), allegando il Certificato di Decesso (mod. 3.6).
Sterilizzazione nei canili sanitari dei cani in Adozione Diretta o in Affidamento Temporaneo.
La Regione Lazio ha comunicato con nota Ns. prot. 8931 del 20/01/2020 che per le attività di sterilizzazione nei canili sanitari la ASL non può richiedere la partecipazione ai costi dei Comuni.
In ogni caso tali attività sono sempre soggette a programmazione concordata con il Direttore Sanitario. Fermo restando le valutazioni che il Direttore Sanitario del canile Sanitario deve poter effettuare in autonomia, si ritiene che, al fine di consentire una valutazione minima dello stato di salute dell’animale, a garanzia dell’animale e dell’adozione, il ricovero debba avvenire il giorno precedente l’intervento e la riconsegna non possa essere immediata, ma solo dopo avere valutato almeno l’esito senza complicazioni dell’intervento. In ogni caso il cane può essere intestato all’adottante soltanto dopo l’intervento e il percorso previsto dalla Tab.1 della 43/2010 deve essere completato presso: il canile sanitario, gli ambulatori ASL, o il veterinario di fiducia del nuovo proprietario dietro firma di foglio di consenso.
Controlli nei Canili Rifugio e nei canili sanitari
Nel canile Rifugio e nei canili sanitari l’attività del Servizio Veterinario per quanto riguarda l’Area "A" è volta al controllo delle condizioni sanitarie degli animali e delle azioni di prevenzione delle profilassi effettuate mediante piani sanitari adottati e validati dal Servizio Veterinario, tenuta dei registri di carico e scarico dei cani e di tutta la documentazione cartacea (schede cliniche, libretti sanitari, …).
Il Direttore Sanitario della struttura rifugio e del canile sanitario,, rimetterà le dovute comunicazioni trasferimenti, decessi, restituzioni, affidamenti…) al Sindaco e al Servizio Veterinario territorialmente competenti per il tramite della modulistica allegata.
I controlli saranno effettuati di norma secondo programmazione e con l’ausilio di check list regionali e aziendali in attività congiunta con l’area IAPZ.
Ogni Canile Sanitario e Rifugio è dotato di un registro di carico e scarico (mod. 3.7) e di un registro dei farmaci.
Ogni gestore è tenuto a custodire adeguatamente tutta la documentazione di pertinenza della quale se ne rende responsabile, ovvero deve essere predisposto uno schedario con schede numerate progressivamente ai fini della tracciabilità dei soggetti ricoverati, dal momento dell’ingresso a quello dell’uscita.
Attività di adozione
Le procedure di adozione sono procedure interne ad ogni Canile e debbono essere finalizzate ad agevolare l’attività dei Comuni, delle Associazioni e dei Cittadini, nel rispetto della normativa.
Il Mod. A di cui all’accordo Stato Regioni del 24/01/2013, da utilizzare per la movimentazione tra le Regioni dei cani vaganti, di animali di affezione ospitati nei canili e nei rifugi, sia pubblici che privati, o in altre strutture di ricovero (comprese le pensioni per animali), nel caso di movimentazioni tra canili/rifugi, necessita del nullaosta preventivo rilasciato dal servizio veterinario dell’ASL di destinazione che deve riguardare “…l’idoneità e la disponibilità di posti nella struttura ricevente.”
Per il cane in uscita dal canile per adozione fuori regione ma non destinato a strutture, il Mod. A dovrà essere invece compilato dal gestore senza richiesta di nulla osta.
Per le adozioni nella regione il modello regionale di riferimento è l’allegato A pubblicato nella Determinazione Regionale G 15032 del 10/12/2020.
Sempre per favorire ulteriormente le adozioni, il gestore del canile, su richiesta delle Associazioni Animaliste, mette a disposizione le foto dei cani adottabili (secondo parere del Direttore Sanitario) che potranno essere pubblicate sui siti opportuni.
4 - ALLEGATI
Mod. 3.1 | Richiesta di accalappiamento (da ASL a Ditta convenzionata e p.c. al Sindaco) |
Mod. 3.2 | Scheda di Cattura (Comunicazione della Ditta convenzionata di avvenuto accalappiamento a Asl e Sindaco) |
Mod. 3.3 | Scheda clinica |
Mod. 3.4 | Scheda trasferimento cani da Sanitario a Rifugio |
Mod. 3.5 | Comunicazione decesso (da canile a Sindaco) |
Mod. 3.6 | Certificato di decesso cane |
Mod. 3.7 | Registro di Carico e scarico |
Mod. 3.8 | Allegato A Canili |
Mod. 3.9 | Modello A Dichiarazione destinazione/provenienza |