COMUNE DI CAMPI BISENZIO
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
"Città Metropolitana di Firenze"
Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2018
indetto ai sensi dell’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228 del 6 marzo 2018, della deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 21/06/2016 e della propria Determinazione Dirigenziale n. ...del ...
La Dirigente del III Settore – Servizi alla Persona Sviluppo Economico
(Nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01 febbraio 2018)
RENDE NOTO
- che a partire dalle ore 00,01 del 3 luglio 2018 per trenta giorni consecutivi, e cioè fino alle ore 23.59 del giorno 2 agosto 2018 compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- che i contributi vengono finanziati con risorse statali individuate annualmente da parte dello Stato, ed integrate annualmente dalla Regione e dal Comune;
- che al momento della pubblicazione del bando non è nota l’entità delle risorse che si renderanno disponibili per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione in esito al presente bando.
Art. 1 –Requisiti per l’ammissione al concorso. (Requisiti da possedere alla data di pubblicazione del Bando, salvo quanto previsto al successivo punto i).
Possono partecipare al Bando coloro che:
Cittadinanza
a) siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea o apolidi, regolarmente soggiornanti;
b) siano cittadini di altro Stato non appartenente all’Unione Europea a condizione che
- almeno uno dei componenti il nucleo familiare - siano in possesso di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità di durata almeno biennale ed esercitare una regolare attività lavorativa. I cittadini di altro Stato in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno potranno concorrere all’assegnazione dei contributi esclusivamente nel caso in cui il Comune metta a disposizione risorse proprie.
c) I suddetti cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, stante il disposto dell’art. 11, comma 13 del D.L. n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008; tale condizione deve essere dichiarata nella domanda. I suddetti cittadini privi di detto requisito di residenza potranno concorrere
esclusivamente all’assegnazione dei contributi solamente nel caso in cui siano disponibili le risorse messe a disposizione dal Comune.
Residenza
d) abbiano residenza anagrafica nel Comune di Campi Bisenzio nell’immobile oggetto del contratto di locazione. Il requisito della residenza anagrafica nell’alloggio locato, per i nuovi contratti stipulati successivamente alla data di pubblicazione del Bando deve essere comunque posseduto prima dell’erogazione del contributo.
e) Stato civile certificato all’anagrafe comunale
i componenti il nucleo familiare devono avere il proprio “stato civile” certificato all’Anagrafe comunale. La dicitura “stato civile ignoto” indica che il dato non é conosciuto dall’Anagrafe comunale ed é motivo di esclusione della domanda. Il soggetto il cui stato civile risulta ignoto all’anagrafe deve provvedere, al momento della presentazione della domanda (in questo caso la domanda sarà accolta con riserva), ad aggiornare lo stato anagrafico producendo all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza la documentazione necessaria. Nel caso di presentazione della documentazione all’ufficio anagrafe il Comune di Campi Bisenzio acquisirà, d’ufficio il certificato di stato civile dei partecipanti al Bando. In alternativa la documentazione attestante lo stato civile rilasciata dal proprio Paese di origine oppure del consolato o Ambasciata del Paese di origine presente in Italia , in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, secondo la normativa vigente, potrà essere prodotta contestualmente alla domanda o al momento della presentazione delle ricevute dell’affitto entro e non oltre le ore 23.59 del 31 Gennaio 2019..
Titolarità di diritti reali su alloggi
f) non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità.
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono produrre una certificazione del loro Paese di origine, oppure del consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, secondo la normativa vigente, attestante l’assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel proprio Paese di origine; tale certificazione deve riguardare ogni componente il nucleo familiare. I titolari pro quota di diritti reali (cioè chi possiede una parte della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l’attestazione dell’indisponibilità dell’alloggio (per indisponibilità si intende l’impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l’alloggio é in condizioni tali da risultare non abitabile).
Detta certificazione deve essere prodotta in sede di presentazione della domanda. In mancanza di tale certificazione la domanda sarà accolta con riserva e sarà comunque possibile presentare on line la certificazione entro e non oltre le ore 23.59 del 31 Gennaio 2019. Sono esentati dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote di proprietà i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per “asilo politico” “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari”. Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo
affitto 2018. Gli status di“asilo politico” “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari” devono essere certificati nei relativi titoli di soggiorno.
I requisiti di cui alla lettera f) devono sussistere oltre che per il richiedente, per tutti i componenti il suo nucleo familiare.
Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo
g) siano titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel Comune di Campi Bisenzio, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipulazione, anche di natura transitoria, regolarmente registrato presso l’Ufficio delle Entrate o depositato per la registrazione e in regola con le registrazioni annuali, o assoggettato al regime della “cedolare secca” ai sensi dell’art. 3, D.Lgs 14/03/2011, n. 23, relativo ad un alloggio adibito ad abitazione principale, di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1(abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli o palazzi con pregi artistici o storici).
Non sono ammissibili i contratti ad “uso foresteria” e i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1 legge 431/1998).
Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione, al netto degli oneri accessori.
Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda, indicando la quota annuale di canone di sua spettanza. In caso di più contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a distinti soggetti coabitanti, questi possono fare domanda di accesso al contributo.
A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno ammesse anche le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione, che si trovino almeno in una delle seguenti situazioni:
1. soggetti facenti parte del nucleo della persona a cui è intestato il contratto e residenti nell’alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;
2. soggetti aventi diritto alla successione nel contratto (ex art. 6 L. 392/78 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988), determinato dal decesso dell’intestatario o da separazione legale dal coniuge;
3. contratto di sub-locazione, registrato presso l’ufficio del Registro, tra il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore dipendente, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia xxxxxxx, e quest’ultimo abbia la residenza nell’alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione e dimostri il pagamento del canone di locazione (ricevute dell’affitto, busta paga, o altra attestazione da cui si evinca l’effettivo versamento del canone) a carico del richiedente, in favore dell’intestatario del contratto;
Assenza di assegnazione di alloggi pubblici
h) non siano assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o assegnatari temporanei di alloggio comunale parcheggio.
Situazione economica
i) siano in possesso di una attestazione I.S.E.E. in corso di validità dalla quale risulti un valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del
D.P.C.M. n. 159/2013 non superiore a € 28.470,83. Per gli studenti universitari la dichiarazione I.S.E./I.S.E.E. di riferimento é quella del soggetto di cui lo studente risulta fiscalmente a carico.
L’incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore
I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), deve rientrare nei valori di seguito indicati:
FASCIA A
Valore I.S.E. uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime
I.N.P.S. per l’anno 2018 (€ 13.192,92). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore I.S.E. non inferiore al 14%.
FASCIA B
Valore I.S.E. compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2018 (€ 13.192,92) e l’importo di € 28.470,83. Incidenza del canone sul valore I.S.E. non inferiore al 24%.
Il valore I.S.E.E. non deve essere superiore a € 16.500,00 (limite per l’accesso all’E.R.P. stabilito con Delibera G.R. 630 del 29/07/2013.
Saranno ammesse le domande di coloro che alla data di scadenza del bando avranno sottoscritto la D.s.u. (Dichiarazione sostitutiva unica) finalizzata al rilascio dell’attestazione I.S.E.E, 2018, in questo caso dovrà essere indicata la data ed il numero di protocollo dell’Inps della suddetta D.s.u.
L’I.S.E.E. richiesto per il contributo affitto è quello ordinario (Mini I.S.E.E.).
j) abbiano un valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 non inferiore al canone di locazione risultante dal contratto regolarmente registrato al netto degli oneri accessori, salvo le deroghe di cui all’art. 3 del presente bando.
In caso di I.S.E. zero o d’importo inferiore al canone la domanda sarà ammissibile solo nei casi indicati dal presente Bando debitamente documentati (vedi infra art. 3)
.
Assenza di benefici pubblici finalizzati al pagamento del canone di locazione
k) i componenti il nucleo familiare non devono aver percepito benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale al quale si riferisce il presente bando, in quanto il contributo previsto dall’art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma, compresi i contributi per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.03.2016 e i contributi per l’affitto “Giovani sì” della Regione Toscana ;
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, ad esclusione di quanto sopra indicato al punto c) del presente articolo.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 1:
- lett. g) comporta la perdita del diritto all’eventuale contributo a partire dal mese successivo a quello in cui si é verificata.
- lett. h) comporta la perdita del diritto all’eventuale contributo a decorrere dalla data di disponibilità dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
E’ causa di decadenza dal diritto al contributo la rinuncia non motivata all’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
Art. 2 – Nucleo familiare
Ai fini del presente Bando il nucleo familiare è quello definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 159 del 05/12/2013, cioè il nucleo familiare composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti i componenti la famiglia anagrafica, ossia da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano
oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (comma 3, art. 3 del
D.P.C.M. 159/2013).
Art. 3 - Ammissibilità della domanda casi particolari
In caso di I.S.E. zero o inferiore al canone di locazione é ammissibile la domanda nei seguenti casi:
- la somma dei redditi dei componenti il nucleo riportata nella attestazione I.S.E.E., in corso di validità, nel quadro relativo alle “modalità di calcolo ISEE ordinario” sia almeno pari al canone annuo risultante dal contratto di locazione;
- L’erogazione di somme da parte di terzi, ossia gli aiuti economici da parte di persone fisiche, enti o associazioni, finalizzate al pagamento del canone di locazione concorrono a determinare le somme a disposizione del nucleo per assicurare il pagamento del canone annuo; nel caso in cui il richiedente riceva aiuti economici da parte di persone fisiche, enti o associazioni, o di risparmi sufficienti ad assicurare il pagamento del canone di locazione annuo dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva nella quale siano riportate le informazioni dettagliate di cui alla lettera d) dell’art. 6 del presente bando.
- in presenza di certificazione da parte del responsabile dei Servizi Sociali della Società della Salute zona Fiorentina Nord- Ovest che attesta che il richiedente usufruisce di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali, l’eventuale certificazione dei Servizi Sociali sarà acquisita d’ufficio;
Art. 4 - Inammissibilità della domanda
E’ inammissibile e non sanabile in sede di ricorso la domanda:
• presentata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal bando;
• non redatta online sull’apposito portale del Comune di Campi Bisenzio;
• che non presenta uno dei requisiti richiesti;
• nella quale il richiedente non abbia espresso il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali).
Art. 5 – Autocertificazione dei requisiti
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 1 (esclusa la lettera b) del presente Bando, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 1122 lett a, della legge 27/12/2017 n. 205 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari al 31/12/2018. Le dichiarazioni richieste dal presente bando devono essere inserite nella domanda on line di partecipazione al bando contributo affitto 2018, reperibile al sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio (xxx.xxxxxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.xx).
Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda e documentazione obbligatoria
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente on line e dovrà essere corredata a pena di esclusione dai seguenti documenti scannerizzati esclusivamente nei seguenti formati: pdf, jpg, tiff. Ogni singolo allegato non deve superare la dimensione di 5 megabyte.
Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.
Per la partecipazione al Bando è necessaria la presentazione della documentazione seguente:
a) copia del contratto di locazione in corso di validità;
b) documentazione attestante il pagamento annuale dell’imposta di registrazione del contratto o, documentazione attestante l’opzione per la cedolare secca, detti
documenti dovranno essere prodotti contestualmente alla presentazione delle ricevute;
c) In caso di separazione legale l’omologa di separazione, o sentenza di separazione. Qualora il procedimento di separazione legale, o la procedura presso lo stato civile del Comune, o la negoziazione assistita presso uno studio legale, non fosse ancora concluso, la copia della separazione può essere prodotta entro il termine stabilito dal bando per la presentazione dei ricorsi.
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per coloro che dichiarano un valore I.S.E. pari a “zero” o inferiore al canone di locazione risultante dal contratto, nel caso in cui ricevano un aiuto economico da parte di persone fisiche o enti/associazioni o dispongano di risparmi sufficienti al pagamento del canone di locazione.
I soggetti in possesso di attestazione dalla quale risulti un valore I.S.E. del nucleo familiare pari a “zero” o inferiore al canone di locazione risultante dal contratto devono allegare alla domanda certificazione attestante l’erogazione di aiuti economici rilasciata dall’ente (se diverso da ente pubblico) o associazione che presta assistenza.
Nel caso in cui il concorrente usufruisca di erogazioni in denaro da parte di persone fisiche è necessario che sia allegata alla domanda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto erogante, con indicazione dell’importo mensile o una tantum erogato nell’anno 2018 e della modalità di trasferimento delle somme, della composizione del suo nucleo familiare, del reddito annuo complessivo del nucleo stesso del 2017 e se l’immobile di residenza è condotto in locazione; in questo caso dovrà essere indicato il canone di locazione mensile. Nel caso in cui si dichiari di ricevere sostegno economico da enti o associazioni indicare i dati dell’ente o associazione (denominazione, sede, legale rappresentante dell’ente o associazione nonché l’importo della somma ricevuta nel 2018.
Sono esentati dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio i soggetti:
- che fruiscono di assistenza da parte dei Servizi Sociali della Società della Salute zona Fiorentina Nord-Ovest;
- per i quali la somma dei redditi dei componenti il nucleo, ai fini del calcolo dell’I.S.E.E., indicata nell’attestazione I.S.E.E. nel quadro relativo alle modalità di calcolo, è almeno pari all’importo del canone di locazione annuo risultante dal contratto;
e) copia del permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea;
f) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di Paesi non appartenenti alla Comunità Europea; qualora il permesso di soggiorno sia scaduto sarà necessario presentare il cedolino di rinnovo, unitamente alla fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
g) per i soggetti il cui stato civile risulti ignoto all’anagrafe la documentazione specificata alla lettera e) dell’art. 1 del Bando;
h) per i cittadini extracomunitari la certificazione attestante l’assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese di origine come meglio specificato al terzo comma della lettera f) dell’art. 1 del Bando. La certificazione ha validità di sei mesi dalla data di rilascio.
Art. 7 – Determinazione della situazione reddituale
I requisiti di cui al punto i) dell’art. 1 del Bando sono desunti dall’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), previa sottoscrizione della “dichiarazione sostitutiva unica” che documenta la situazione economica del nucleo. I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) sono autorizzati al rilascio dell’attestazione I.S.E.E.
Art. 8 – Punteggi di priorità delle domande
Per l’erogazione dei contributi sarà predisposta un’unica graduatoria distinta in due fasce “A” e “B”, come sopra individuate. All’interno delle due fasce “A” e “B”, i nuclei saranno ordinati sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultra sessantacinquenni:
punti 6
b) nucleo monoparentale con minori a carico I.R.P.E.F. (genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico): punti 4;
c) presenza nel nucleo familiare di un invalido con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 67% o presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92: punti 6;
d) presenza nel nucleo familiare di due o più soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 67% e/o di due o più soggetti portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92: punti 12;
e) presenza nel nucleo familiare di almeno tre minori a carico I.R.P.E.F.: punti 3;
f) nuclei familiari che hanno rinnovato o stipulato un nuovo contratto di locazione a seguito di sfratto esecutivo per finita locazione o equiparabili: punti 3.
Art. 9 – Formazione e Pubblicazione della graduatoria
Elenco provvisorio
L’Ufficio Comunale competente procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all’attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo quanto stabilito dall’art. 8 del presente Bando.
Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete e l’esibizione di documenti.
Successivamente al termine fissato dal presente Bando per la presentazione delle domande, si procederà alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi e degli esclusi all’Albo Pretorio on line che sarà disponibile sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio, a partire dalle ore 00.01 del 29 agosto 2018 e rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi.
Sarà possibile proporre ricorso avverso l’elenco provvisorio facendo pervenire la propria opposizione, indirizzata alla Commissione Comunale per la formazione delle graduatorie di cui alla Deliberazione della G.C. 12/2016, all’Ufficio Casa del Comune di Campi Bisenzio, inderogabilmente entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 13 settembre 2018 a pena di inammissibilità, compilando l’apposito modulo on line presente sul sito del Comune di Campi Bisenzio a partire dalla data di pubblicazione dell’elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi. Gli allegati al ricorso, se presenti, dovranno essere scannerizzati esclusivamente nei seguenti formati pdf, jpg, tiff.
Graduatoria definitiva
Contestualmente alla decisione degli eventuali ricorsi, la Commissione Comunale per la formazione delle graduatorie di cui alla Deliberazione della G.C. 12/2016 approverà la graduatoria definitiva degli aventi diritto, suddivisa in fascia “A” e “B”, ordinate in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda; a parità di punteggio, gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell’ordine decrescente dell’incidenza percentuale del canone come risultante dal contratto al netto degli oneri accessori sul valore dell’I.S.E. e in subordine secondo l’ordine crescente della data di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.
Il Dirigente del Settore provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva all’Albo Pretorio on line del Comune dalle ore 00.01 del giorno 26 settembre 2018. La graduatoria sarà disponibile anche sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio.
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Campi Bisenzio non inoltrerà comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nell’elenco provvisorio e nella graduatoria definitiva.
Art. 10 – Validità della graduatoria
La graduatoria resta valida fino al 31.12.2018.
Art. 11 – Determinazione e durata del contributo
Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal D.M. 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. n. 167 del 19.07.1999), dall’art. 11 della legge 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo Nazionale, assegnate all’Ente dalla Regione Toscana,integrate con risorse comunali.
L’entità del contributo teorico è determinata sulla base dell’incidenza del canone di locazione annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E.
Il contributo massimo é così calcolato:
− per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime Inps (Fascia A) il contributo corrisponde alla parte di canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino ad un importo massimo di € 3.100,00 annui;
− per i nuclei con valore ISE superiore a due pensioni minime Inps (Fascia B), il contributo corrisponde alla parte di canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino ad un importo massimo di € 2.325,00 annui.
Canone di locazione.
Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, é costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all’anno 2018, anche a seguito di proroga o rinnovo oppure in seguito a stipulazione di un contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale é stata presentata la domanda, purché situato nel Comune di Campi Bisenzio.
Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ad
€ 750,00 l’incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo tale valore massimo.
Nel caso in cui il canone di locazione sia di fatto diviso fra più nuclei, anche non intestatari del contratto, il canone verrà comunque diviso per il numero dei nuclei residenti nell’alloggio ed il contributo verrà erogato ai soli intestatari del contratto che abbiano partecipato al Bando.
In caso di contratto con data di scadenza nel corso del 2018 e successiva al termine di chiusura del Bando, verrà calcolata l’incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2018 provvedendo, anteriormente all’erogazione del contributo, alla verifica dell’avvenuta proroga, rinnovo o stipulazione di nuovo contratto. I richiedenti il contributo interessati da tali eventualità, devono presentare tempestivamente una copia del nuovo contratto. Il contributo non sarà oggetto di ricalcolo.
Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposte dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell’immobile per il quale é in corso la procedura di rilascio.
In caso di perdita di uno o più requisiti (vedi sopra art. 1) successivamente alla data di pubblicazione del Bando si procederà a ricalcolare il contributo sulla base del canone di locazione relativo al numero di mensilità per le quali sussistevano tutti i requisiti.
In ogni caso non si procederà a rideterminazione della posizione in graduatoria.
Il contributo decorre dal 1° gennaio 2018, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.
Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. L’erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo indicato nel contratto; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00.
Art. 12 – Modalità di erogazione del contributo
I contributi di cui al presente Bando saranno erogati nei limiti delle risorse complessivamente assegnate all’Ente dalla Regione Toscana, a valere sul Fondo Nazionale di cui all’art. 11 della Legge 431/1998, integrato con risorse regionali e risorse comunali.
I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con il seguente ordine:
- FASCIA A
- FASCIA B
La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo teorico riconosciuto, come determinato ai sensi dell’art. 9 del presente Bando.
L’effettiva liquidazione dell’eventuale contributo, così come la determinazione della sua effettiva entità, è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie e alle disposizioni del presente Bando. In caso di risorse inferiori al fabbisogno, l’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio si riserva inoltre la facoltà di erogare ai beneficiari un contributo in misura percentuale inferiore al 100% di quanto teoricamente spettante, per la copertura parziale prioritariamente della fascia “A” ed eventualmente della fascia “B”, secondo l’ordine della graduatoria così come stabilito all’art. 9) del presente Bando.
L’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio nel caso in cui non venga dato il contributo a tutti gli appartenenti alla fascia A si riserva la facoltà, all’atto dell’assegnazione da parte della Regione Toscana delle risorse 2018, di riservare una percentuale delle stesse alla fascia B; tale percentuale non può superare il 40% delle risorse assegnate.
In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 392/1978. Qualora il decesso sia avvenuto posteriormente all’approvazione della graduatoria definitiva, il Comune provvederà al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso. In questo caso l’erede/i individuato/i dovranno presentare apposita domanda all’Ufficio Casa del Comune di Campi Bisenzio. Alla domanda dovranno essere allegate le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione. Il contributo verrà assegnato all’erede/i in possesso della certificazione (atto notorio) attestante il loro stato. La domanda dell’erede/i dovrà essere presentata entro il termine stabilito dal Bando per la presentazione delle ricevute relative ai canoni di locazione.
Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile, previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ad eventuali diversi alloggi assunti in locazione nel corso dell’anno rispetto all’ISE.
In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.
Art. 13 – Morosità del conduttore
Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non é causa di esclusione dal contributo. In tal caso è necessario produrre le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui di seguito.
I richiedenti il contributo, che al momento della presentazione della domanda o successivamente, si rendano inadempienti nel pagamento di una o più mensilità del canone di locazione avranno la priorità nell’erogazione del contributo sugli appartenenti alla fascia “A” e “B”, qualora vengano presentate le dichiarazioni richieste ai conduttori in condizione di morosità ed ai rispettivi locatori. Il contributo teorico spettante non sarà ridotto in caso di risorse insufficienti a garantire il pagamento dei contributi agli aventi diritto.
Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al conduttore in situazione di morosità, presente nella graduatoria definitiva, prioritariamente al locatore dell’immobile ed in subordine al conduttore. Tale erogazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore, i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l’ammontare della morosità relativa all’anno 2018. Il locatore dovrà altresì dichiarare se l’importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità, impegnandosi in ogni caso a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del Bando Contributo affitti per il 2019. Il locatore dovrà inoltre indicare le coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo. L’erogazione del contributo al locatore può avvenire anche tramite l’associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore.
Art. 14 – Conduttori lavoratori dipendenti che abbiano perso il lavoro, cassintegrati o in mobilità.
I conduttori lavoratori dipendenti:
- che siano stati oggetto di atti di risoluzione del rapporto di lavoro per motivo non imputabile al lavoratore con o senza diritto a percepire la Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego), tuttora inoccupati;
- che siano in cassa integrazione o in mobilità;
avranno la priorità nell’erogazione del contributo sugli appartenenti alla fascia “A” e “B”. L’entità del contributo teorico spettante non sarà ridotto in caso di risorse insufficienti a garantire il pagamento dei contributi agli aventi diritto. Xxxx vantaggi sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo.
Art. 15 – Conduttori che hanno dovuto rilasciare l’alloggio a seguito di sfratto per inadempienza contrattuale.
Coloro che hanno dovuto rilasciare l’alloggio condotto in locazione nel quale avevano la residenza anagrafica a seguito di sfratto per inadempienza contrattuale, qualora abbiano sottoscritto un nuovo contratto di locazione con decorrenza non anteriore al primo gennaio 2018, beneficeranno del contributo teorico spettante senza le riduzioni che potranno essere applicate in caso di risorse insufficienti a garantire il pagamento dei contributi agli aventi diritto.
Le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 devono essere possedute a partire dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.
Art. 16 – Pagamento del contributo. Modalità di presentazione e caratteristiche delle ricevute
Il contributo é erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione e del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, le ricevute di pagamento del canone per dimostrare l’effettivo pagamento del canone di locazione. Le ricevute, relative ai canoni di locazione dell’anno 2018
dovranno essere presentate a partire dalle ore 00.01 del 01/01/2019 e non oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del 31 Gennaio 2019.
In caso di mancata presentazione delle ricevute relative ad alcune mensilità, anche nel caso siano state pagate, il contributo verrà proporzionalmente ridotto senza che all’Amministrazione Comunale possa essere imputata alcuna responsabilità. Nel caso di conduttori morosi, qualora il contributo spettante sia superiore alla morosità, esso verrà erogato al locatore fino alla concorrenza dell’importo della morosità, mentre l’importo residuo verrà liquidato al conduttore richiedente il contributo sulla base delle mensilità intere di canone pagate.
Si precisa che le ricevute, in regola con il pagamento dell’imposta di bollo, dovranno riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: nome e cognome del locatore, nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento, indirizzo completo dell’alloggio locato (via/piazza n. civico), mese ed anno di riferimento, firma del locatore per quietanza, importo del solo canone di locazione eventualmente distinto dagli oneri accessori. Il pagamento del canone di locazione potrà essere attestato anche tramite un’unica ricevuta. Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura “pagato” convalidata da timbro e firma del locatore medesimo. Si precisa che anche nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite bonifico bancario, del pari dovranno comunque essere presentate le ricevute da parte del locatore. Non si accettano copie di bonifici o, documenti comunque definiti, diversi dalle sopra indicate ricevute.
Entro lo stesso termine perentorio del 31 Gennaio 2019 deve essere prodotta: copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della imposta annuale di registrazione del contratto o documentazione attestante l’opzione per la cedolare secca;
Devono inoltre essere fornite
Le coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale, o di una carta prepagata con IBAN sul quale poter accreditare il contributo spettante.
Si ricorda che l’art. 12 del D. L. 201 del 6/12/2011 vieta la riscossione in contanti presso gli Istituti di Credito di somme superiori a € 1.000,00. Nel caso che l’intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, è necessario comunicare anche il codice fiscale dell’intestatario del conto.
I suddetti documenti dovranno essere inviati on line entro le date indicate al primo comma del presente articolo. I documenti dovranno essere scannerizzati nei formati pdf, jpg, tiff. Ogni singolo allegato non dovrà superare la dimensione di 5 megabyte.
La mancata presentazione nei termini di tutta la documentazione prevista comporta l’esclusione dal beneficio.
I richiedenti hanno altresì l’obbligo di comunicare all’Ufficio Casa eventuali cambiamenti relativi al contratto di locazione o all’IBAN sul quale deve essere accreditato il contributo.
Art. 17- Termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 23.59 del giorno 2 agosto 2018 .
Art. 18 – Controlli e sanzioni
Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 il Comune procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del Bando.
Vengono effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze nonché controlli in collaborazione con la Guardia di Finanza.
Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti (Delibera della G.R.T. 228/2018).
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.
Nel caso in cui successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, a seguito dei controlli effettuati o della rettifica di dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, si riscontri la mancanza dei requisiti o si debba procedere a modificare l’entità del contributo spettante si procederà a darne comunicazione agli interessati ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.
Art. 19 Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Xxxxx Xxxxx.
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.xx e xxx@xxxxxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.xx.
Si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare, sia in formato cartaceo che elettronico, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento. Nell’ambito del procedimento, i dati personali sono trasmessi all’avv. Xxxxx Xxxxx.
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx- xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx
Art. 20 Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente Settore 3°Servizi alla Persona/Sviluppo economico del Comune di Campi Bisenzio.
Art. 21 Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Campi Bisenzio xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.xx nella sezione Albo Pretorio on-line del Comune di Campi Bisenzio e nella sezione Amministrazione Trasparente ALTRI AVVISI ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69e dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.
Art. 20 Norma finale e altre disposizioni
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e s.m.i., alla Legge Regionale Toscana 96/96 come modificata dalla L.R.T. 41/2015, al D.P.C.M. 159/2013 ed ai relativi decreti di attuazione, alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228 del 6/03/2018 e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 21/06/2016
Campi Bisenzio,
Il Dirigente del III Settore – Servizi alla Persona Sviluppo Economico
(Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx)