Interventi di manutenzione straordinaria per l’asfaltatura e risanamento del fondo stradale di via Morse ed aree limitrofe
Interventi di manutenzione straordinaria per l’asfaltatura e risanamento del fondo stradale di via Morse ed aree limitrofe
Capitolato Speciale d’Appalto e
Schema Contratto
CAPITOLO I° - OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO
Articolo 1
Oggetto dell’appalto
.
Articolo 2
L’Appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per l’asfaltatura e risanamento del fondo stradale di via Morse ed aree limitrofe meglio decritto in relazione ed individuato nell’inquadramento territoriale, nonché le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l’assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell’Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l’Appalto.
Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.
Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.
L’Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall’Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell’Appalto stesso, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto dall’articolo 3 del presente Capitolato.
Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 3 – Misure generali di tutela – del
D. Lgs. 626/94 e dei documenti allegati.
Ammontare dell'appalto e modalità di aggiudicazione dei lavori
L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto sono da pagarsi, a misura, secondo quanto di seguito indicato ammontano presuntivamente ad € 196.588,00 così suddivisi:
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA € 192.656,24
Oneri per la sicurezza (D. Lgs. 494/96) € 3.931,76
TOTALE LAVORI € 196.588,00
Le lavorazioni che fanno parte del presente appalto, ricadono nella Categoria Opere Generali OG3 così come individuata nel D.P.R. n. 34 del 25/01/2000.
Non sono presenti categorie di Opere Specializzate.
Gli importi di cui sopra sono al netto dell’I.V.A.
Il prezzo globale a corpo e a misura richiesto per l’esecuzione di tutti i lavori e forniture oggetto del progetto e del presente Capitolato, che sarà indicato dalla Ditta Appaltatrice a seguito di propria offerta di ribasso sull’importo a base d’asta posto dall’Amministrazione, in base alla quale saranno pagati i lavori, sarà fisso ed invariabile in dipendenza di qualsiasi eventualità e qualunque siano le difficoltà e gli oneri incontrati dall’Impresa all’atto esecutivo, intendendosi l’offerta proposta dall’Impresa in base a calcoli di sua convenienza. Su tale offerta l’Appaltatore non potrà invocare alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualità di
dette opere o provviste ai sensi dell’art. 326 della L 20/03/1865 n. 2248.
In ordine alla quantità e qualità delle singole categorie di lavoro previste in progetto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre in corso d’opera quelle varianti che si rendono necessarie e siano ammissibili secondo la normativa vigente e nei limiti indicati dalla stessa, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennità di qualsiasi natura e specie, non stabilite nel presente capitolato. (artt.10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto).
Detta offerta si intende anche comprensiva d’ogni percentuale per contributi assicurativi, spese generali, impianti di esecuzione, assistenza tecnica, utile di impresa e quanto altro necessario al compimento dei lavori.
Articolo 3
Descrizione sommaria delle opere
I lavori da eseguire prevedono la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel risanamento del fondo stradale e rifacimento del manto d’asfalto.
L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
Entrando nello specifico i lavori sono così suddivisibili:
1) Fresatura eseguita con mezzo meccanico per uno spessore variabile a seconda dei casi da 5 a 13 cm, compreso il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta;
2) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso 0.10 per tappetino d'usura o risagomatura, steso con vibrofinitrice o a mano, per uno spessore compresso reso di 5 cm;
3) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semichiuso 0.20 per ricarico del piano stradale, steso con vibrofinitrice o a mano, per uno spessore minimo compresso reso di 10 cm;
4) Esecuzione sulle pavimentazioni stradali di strisce e simboli segnaletici orizzontali, realizzate con vernice rifrangente di colore bianco o giallo compreso ogni onere per il tracciamento e la pulizia del piano di posa;
5) Rialzamento a quota viaria dei chiusini dei tombini esistenti;
Le opere comprese nell'Appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del precedente art.1, nonché degli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto, risultano dagli elaborati grafici ed analitici.
CAPITOLO II° - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Articolo 4
Domicilio dell'appaltatore
L'appaltatore dovrà eleggere domicilio presso gli uffici dell’Amministrazione appaltante.
Tutte le intimazioni, le notificazioni o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto possono essere fatte alla persona dell’Appaltatore o alla persona che lo rappresenti presso i lavori o al domicilio eletto.
Articolo 5
Conoscenza delle condizioni di appalto
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica, da parte dell’Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all’opera, quali:
- la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale;
- l’esistenza di discariche autorizzate per ogni rifiuto prodotto nell’attività per la realizzazione dell’opera;
nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulle determinazione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e di prezzi nel loro complesso remunerativi.
Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore. Per attestare tale presa conoscenza, l’Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 554 del 21/12/99, la stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguata all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
Inoltre, prima di presentare la propria offerta, l’Impresa dovrà effettuare, pena l’esclusione dalla gara d’appalto, sopralluogo congiunto con un tecnico dell’Amministrazione Comunale alle aree oggetto dei lavori e prendere visione della documentazione progettuale. Di tale sopralluogo dovrà essere sottoscritto apposito verbale, redatto in duplice copia, da allegare all’offerta.
Articolo 6
Osservanza di leggi e regolamenti
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d’appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nei disegni di progetto, che a loro volta prevalgono sulle indicazioni del presente Capitolato Speciale, le cui prescrizioni, qualora diversamente possono disporre, prevalgono infine sulle disposizioni del codice civile.
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni dettati dall’art. 1362 c.c. e segg., la quale, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei lavori.
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l’appalto è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:
a) il codice civile - libro IV, titolo III, capo VII «Dell’appalto», artt. 1655-1677 (in prosieguo denominato «C.C.»);
b) D. Lgs. 163 del 12/04/2006, (in prosieguo denominato « D. Lgs. 163.»);
c) il Regolamento di Attuazione della L 109/1994 emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (in prosieguo denominato “Regolamento”); cosi come modificato dal D. Lgs. 163 del 12/04/2006
d) Il Capitolato generale di appalto per dei lavori pubblici approvato con D.M. del 19 aprile 2000, n.145 (in prosieguo denominato «Capitolato Generale»);
e) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (nelle sue parti non delegiferate dal nuovo Regolamento);
f) le leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55;
g) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
h) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, ANCC, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
i) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari di qualsiasi Ente con potere giurisdizionale nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto.
L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di essere a conoscenza e di accettare integralmente ogni Legge, Regolamento e Norma vigente
alla data di esecuzione dei lavori, impegnandosi all'osservanza delle stesse, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, avendo di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato.
Articolo 7
Proprietà dei materiali di recupero e scavo
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietà dell’Amministrazione, e per essi il Direttore dei lavori potrà ordinare all’Appaltatore la cernita, l’accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Tali materiali potranno essere riutilizzati dall’Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei Lavori e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria.
Articolo 8
Rinvenimenti
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato, secondo quanto previsto all’Art. 35 del Capitolato Generale d’Appalto.
L’Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento ma non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l’oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore; sarà quindi redatto dalla Direzione dei Lavori il verbale del ritrovamento da trasmettere alle competenti autorità; per quanto detto, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
Ai fini e per gli effetti della 675/96 l’Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.
L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata, in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
Articolo 10
Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte del contratto i seguenti allegati:
1) Elaborato grafico progettuale;
2) Specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
3) Capitolato speciale d'appalto;
4) Capitolato Generale d'Appalto (anche se non allegato);
5) Piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento ex art. 12 del D. Lgs. 494/96, redatto dall’appaltatore;
6) Piano operativo di sicurezza redatto dall’appaltatore;
7) Elenco prezzi;
8) Computo metrico;
9) Cronoprogramma redatto dall’appaltatore.
Articolo 11
Qualora emergessero difformità ed incongruenze tra i documenti più sopra elencati resta inteso che varrà in ogni caso la condizione, dagli stessi desumibile, ritenuta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.
Contratto d’appalto - casi di discordanza
La stipulazione del contratto deve avere luogo nel termine di 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione.
Se l’Appaltatore non si presenta alla stipulazione del contratto nel termine fissatogli dalla Sezione Appaltante e non concorrano giusti motivi da valutarsi dall’Amministrazione stessa per la stipula tardiva, quest’ultima ha facoltà di dichiarare l’Appaltatore decaduto dall’aggiudicazione, con le conseguenze di cui al successivo articolo 14 per la mancata costituzione della garanzia.
Nel caso che l’Amministrazione non addivenga alla predetta stipulazione per qualsiasi altro motivo non imputabile all’Amministrazione, ha il diritto di svincolarsi dal suo impegno, a norma dell’Articolo 109 del Regolamento, con diritto al solo rimborso delle spese incontrate.
Il contratto come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo tra le parti. In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
In caso di discordanza fra gli elaborati, l’ordine di prevalenza è il seguente: Contratto di appalto; Capitolato speciale d’appalto; Elaborati grafici; Descrizione contenuta delle singole categorie previste in contratto.
Articolo 12
Subappalti
Per i subappalti e cottimi fanno fede le vigenti disposizioni di legge previste all’art. 118 del D. Lgs. n. 163 12/04/2006. In particolare sono sottoposti alle seguenti condizioni:
1) L’impresa all’atto dell’offerta indichi i lavori o le parti di opere che il concorrente intende subappaltare o concedere in cottimo;
2) L’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3) Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4) Non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge 31/05/65 n.575.
L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.
Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall’Impresa ad altre imprese per la fornitura di materiali.
È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente.
CAPITOLO III° - ONERI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE
Articolo 13
Funzioni, compiti e responsabilità dell’appaltatore
L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
– nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
– comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
– redigere il Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996 n° 494;
– redigere il cronoprogramma dei lavori se dovuto il piano di sicurezza sostitutivo;
– redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all’art. 2 comma 1 lettera f-ter del D. Lgs. 494/96 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento ovvero del piano di sicurezza sostitutivo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. La redazione del X.X.X., xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx X.X.X. xxx xxxxx 00xx. dall’aggiudicazione.
L'Impresa è obbligata a comunicare tempestivamente alla D.L.:
o Eventuali modifiche e/o integrazioni al piano operativo di sicurezza che si rendessero necessarie in corso d'opera;
o Eventuale sostituzione del Direttore di Cantiere. Nel caso in cui il progetto fosse soggetto a varianti in corso d'opera disposte dal D.L. ai sensi della normativa vigente nell'atto di sottomissione dovrà essere riportata la dichiarazione dell'Impresa che "le varianti al progetto non comportano modifiche o integrazioni al piano operativo di sicurezza che sarà presentato prima dell'inizio dei lavori di cui trattasi", ovvero "le varianti al progetto comportano modifiche ed integrazioni al piano operativo della sicurezza che sarà ripresentato prima dell'inizio dei lavori di cui trattasi";
- l’Appaltatore dovrà presentare il D.U.R.C. Documento unico di Regolarità Contributiva degli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, dovrà inoltre predisporre tutte le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori secondo anche quanto predisposto dal piano della sicurezza medesimo, nonché di tutti gli oneri e le spese ad essi attinenti;
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cessate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
– predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
– provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
– provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cessate e gli altri usi;
– provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;
– provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
– provvedere con cadenza quindicinale ad inoltrare alla Direzione dei Lavori un rapporto dettagliato sui lavori eseguiti nei quindici giorni di riferimento e sul personale utilizzato per la loro realizzazione indicando nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
– provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
– provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;
– approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere;
– disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
– corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e
previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
– provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d’arte;
– richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
– tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
– provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
– osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
– provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;
– prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità;
– promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;
– promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
– promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
– mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
– assicurare:
▪ il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
▪ la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
▪ le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
▪ il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
▪ la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
▪ il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
– rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
– provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
– richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
– tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
– fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
▪ adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
▪ le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 626/94;
▪ le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
Articolo 14
dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
– mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
– informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
– organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
– affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
– fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.
Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.
L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e di subordinare l’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.
Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.
Per le opere escluse dall’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire:
- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzinamento e la custodia nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;
- il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
- in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.
Per tutte le suddette prestazioni l’Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nell’Elenco dei prezzi unitari allegato al contratto.
Garanzie e Coperture assicurative
Ai sensi dell’art. 75, 113 e 129 del D. Lgs. 163, sono previste le garanzie e coperture assicurative indicate nei commi seguenti.
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori (cauzione provvisoria), da presentare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
L’incameramento della cauzione da parte dell’Appaltante viene effettuato qualora l’aggiudicatario rifiuti di sottoscrivere il contratto di appalto o non costituisca la cauzione definitiva.
Al momento della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell’importo degli stessi al netto del ribasso d’asta (cauzione definitiva). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti
Articolo 15
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato tramite stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità predette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento lavorio di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato.
Il Committente ha diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Il Committente può inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
La presentazione della garanzia fidejussoria e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l’Amministrazione alla Ditta aggiudicataria dei lavori.
L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa pari ad € 196.000,00 che tenga indenne l’Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, secondo quanto previsto dal III° comma dell’art. 30 della legge 109/94 (polizza assicurativa per danni di esecuzione), e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del C. R. E.
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere di € 500.000,00.
Qualora l’Impresa aggiudicataria o appaltatrice incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui alle Leggi 12/9/1982 n. 646, 23/12/1982 n. 936, 19/03/1990 n. 55, Legge 12/07/1991 n. 203, D. Lgs.. 490 dell’08/08/1994 e
successive modificazioni e D.P.R. n. 252 del 3/6/98, l’Appaltante provvederà all’incameramento della cauzione senza che l’Appaltatore possa vantare diritto alcuno.
La cauzione sarà incamerata dall’Appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all’epoca della esecuzione dei lavori.
Oneri diversi a carico dell'appaltatore - responsabilità dell'appaltatore
Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che s’intendono compensati nel prezzo dell'appalto:
1) Tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali;
2) le pratiche e le spese relative all’ottenimento di tutte le licenze, comprese quelle comunali, necessarie per l’esecuzione delle opere appaltate e per l’impianto e l’esercizio del cantiere, nonché lo svolgimento di qualsiasi genere di pratiche, denunce, richieste di collaudo ecc. e gli oneri relativi;
3) le spese per la preparazione di documenti nella forma richiesta dagli Enti di controllo e Autorità aventi il compito di esercitare controlli, prevenzioni ed ispezioni di qualsiasi genere;
4) tutte le spese di bollo degli atti occorrenti per la gestione dei lavori dalla consegna al collaudo definitivo;
5) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza. Tale responsabilità competerà esclusivamente all’impresa anche durante il periodo di manutenzione che durerà fino al collaudo finale delle opere. L’impresa a tale scopo, come previsto dall’art. 129, commi 1 e 2 del D. Lgs.163, dovrà stipulare polizza assicurativa;
6) La spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine cui sono destinati con un arredo adeguato;
7) Le spese occorrenti per rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
8) Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori. L’Appaltatore dovrà accordarsi direttamente con i proprietari interessati e provvedere a sua cura e spese alla tacitazione di qualsiasi danno conseguente ai lavori restandone libere ed indenni l’Appaltante e il suo personale;
9) Le eventuali spese per occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggi operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
Le spese per esperienze, prove di carico sia per i collaudi in corso d’opera che per quello finale, assaggio e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni nell'ufficio della Direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire l'autenticità; le spese per garantire che tutti gli interventi saranno eseguiti in tempi e modalità compatibili con le speciali esigenze di funzionalità dell’Appaltante; in particolare saranno garantiti livelli di polverosità nei locali adiacenti al cantiere e livelli di rumorosità derivanti dagli utensili utilizzati tali da non pregiudicare il corretto esercizio di tutte le attività necessarie; tali livelli saranno valutati discrezionalmente dalla Direzione dei Lavori ed eventualmente ristretti senza alcun maggior onere per l’Appaltante;
10) l’onere dello spostamento provvisorio in locali adiacenti al cantiere, indicati dall’Appaltante, e della ricollocazione nella originaria posizione di tutti gli arredi e le attrezzature contenute nelle zone interessate da ciascuna fase di lavori;
11) L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati
dalla Direzione Lavori;
12) Le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso di materie esplosive come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
13) L’impresa deve richiedere il preventivo tracciamento dei sottoservizi agli uffici interessati, perché eventuali danni a reti quali Telecom, Enel, Gas, fognature, acquedotto od altro dovranno essere risarciti dall’Appaltatore all’Ente proprietario. Analogamente le maestranze dovranno usare la massima diligenza per evitare di arrecare danni, durante l’esecuzione degli scavi, agli impianti sotterranei. Eventuali danni dovranno essere risarciti dall’Appaltatore;
14) Tutti gli oneri necessari per la rimozione provvisoria, per il ripristino e per l’eventuale spostamento di servizi a rete quali gas, fognatura, acquedotto, linee elettriche, cavi per telecomunicazioni, ecc., sia interrati che aerei, che costituiscano ostacolo o pericolo alla normale esecuzione dei lavori o la cui integrità e funzionalità siano comunque pregiudicate dai lavori stessi;
15) La fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino al lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
16) La custodia, la conservazione la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l’Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall’art. 24 del Capitolato Generale. È altresì a carico dell’Appaltatore la manutenzione straordinaria in caso di consegna all’Appaltante, con apposito verbale, delle opere eseguite prima del collaudo, nonché la prosecuzione della manutenzione straordinaria fino al compimento di un anno a partire dal collaudo definitivo dei lavori;
17) La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione ed ad ultimazione avvenuta, che saranno richieste volta per volta dalla Direzione dei Lavori. Le fotografie saranno del formato 10x15 e di ciascuna saranno consegnate due copie in carta al bromuro, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;
18) La fornitura all'Ufficio Comunale preposto alla Direzione Lavori, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
19) La fornitura ed installazione di due tabelloni delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome dei progettisti, del Direttore dei Lavori, dell'assistente e dell'impresa, del tipo ed impianto dei lavori, ecc., secondo quanto prescritto dalla Circolare Ministeriale LL.PP. 01/06/1999 n. 1729/UL;
20) Oltre a quanto precedentemente prescritto, relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'appaltante e l'appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'appaltante le spese all'uopo sostenute;
21) Xxxx'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
22) L'Impresa, durante il corso dei lavori, è tenuta al pieno rispetto della normativa ambientale vigente in materia di prevenzione e tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde ed in materia di smaltimento di rifiuti;
23) le spese di trasmissione di tutti gli eventuali documenti e contratti per i subappalti;
24) le spese per la recinzione del cantiere; tale recinzione dell’area su descritta dovrà essere effettuata con paletti di ferro e/o legno saldamente infissi nel
terreno e rete di protezione per una altezza media di circa 2.00 metri. Lungo la recinzione saranno affissi dei cartelli con scritte: “Vietato l’accesso alle persone non autorizzate”. Gli accessi verranno sempre tenuti chiusi con poltrone socchiuso durante il giorno e chiusi con catena e lucchetti di sicurezza durante la sera e comunque durante il fermo del cantiere;
25) le spese per le segnalazioni luminose; durante le ore notturne la recinzione viene inoltre adeguatamente illuminata per proteggere sia i passanti (persone e veicoli) che la recinzione stessa;
26) le spese per segnalazione di accesso al cantiere; onde evitare il rischio di contatto dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere con i mezzi circolanti su strada dovranno essere apposti appositi cartelli richiamanti la presenza di mezzi in manovra. Dovranno essere tenuti separati gli accessi delle persone da quelli degli autoveicoli, in particolare dei mezzi pesanti. Se necessario gli accessi dovranno essere presidiati da personale di cantiere al quale verranno date debite istruzioni circa le modalità di libero accesso al cantiere di mezzi e di persone. Dovrà essere dislocata in prossimità degli accessi la segnaletica informativa da rispettare per accedere al cantiere. In caso di scarsa visibilità sarà dato l’ordine di usare i lampeggiatori posti sui mezzi in entrata ed in uscita;
27) le spese per la realizzazione di una bacheca o un punto di raccolta delle informazioni e dei progetti per la sicurezza e quant’altro necessario. In tale punto devono essere posti in maniera visibile i dati ed i recapiti delle imprese e lavori autonomi operanti in cantiere;
28) l’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l’uso di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione di lavori o delle forniture scorporate;
29) la verifica con la Direzione Lavori della progettazione esecutiva delle opere comprese nell’appalto e l’assolvimento di ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi ecc. che al riguardo fossero prescritti, fermo restando che l’approvazione del progetto non solleva l’Appaltatore e il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa all’efficienza delle opere;
30) la redazione dei disegni di montaggio eventualmente necessari per fornire al cantiere i dettagli non esplicitati dalla progettazione esecutiva e al termine dell’esecuzione dei lavori, i disegni “as-built”; i disegni di montaggio dovranno essere sottoposti alla Direzione dei Lavori, per la loro verifica di rispondenza al progetto esecutivo ed alle specifiche tecniche, con sufficiente anticipo sull’avvio delle relative lavorazioni; i disegni “as-built”, consisteranno in una copia dei disegni della progettazione esecutiva di contratto riportanti l’effettivo stato dei lavori eseguiti, debitamente firmati dal Direttore Tecnico di cantiere per l’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori per il Committente; i disegni “as-built” devono essere consegnati prima della redazione del C.R.E. E’ altresì obbligo dell’Appaltatore, fornire insieme ai disegni “as-built”, anche i manuali di manutenzione, in triplice copia, di tutte le apparecchiature previste, oltre alla documentazione delle prove in fabbrica e di quelle di cantiere;
31) lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..
Gli oneri e gli obblighi sopra specificati s’intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a misura e a corpo.
Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.
Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'appaltante.
Articolo 16
Tale penale sarà ridotta al 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine entro il termine fissato nell'atto di notifica.
A garanzia degli obblighi a tutela dei lavoratori è operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5% salvo la maggiore responsabilità dell’Appaltatore.
Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento 21 dicembre 1999 n. 554.
Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno
L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli stessi un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
All’infuori dell’orario normale, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante, se a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza.
Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all’Appaltatore, oltre l’importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell’elenco prezzi per la fornitura di mano d’opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.
Nessun compenso, infine, sarà devoluto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nella epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l’esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori.
CAPITOLO IV° - ESECUZIONE DEI LAVORI
Articolo 17
Consegna e inizio dei lavori
La consegna dei lavori avverrà entro 10 (dieci) giorni dalla data del contratto di appalto, o potrà essere effettuata anche subito dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con le riserve di cui all’Art. 129 del Regolamento sui lavori pubblici.
Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.
Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell’Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell’area, redigendo un verbale in contraddittorio con l’Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il
Articolo 18
compimento dei lavori.
Il verbale di consegna contiene l’indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l’indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant’altro concesso all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l’area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere a consegne parziali senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di alcun genere.
Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accettare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.
L’Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all’importo della penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori di cui all’apposito successivo articolo: qualora il ritardo superasse il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni.
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori
L’andamento generale dei lavori, la sua suddivisione in fasi d’intervento ed i relativi tempi sono funzionali alla specifica attività svolta all’interno dell’edificio in questione e sono definiti contrattualmente dal cronoprogramma dei lavori.
Si ribadisce che tutti gli interventi interesseranno, fase per fase, zone circoscritte dell’edificio, consentendo un’attività completa ed integrale di tutte le zone adiacenti a quelle interessate dal cantiere.
Fermo restando quanto contenuto nel cronoprogramma dei lavori per quanto riguarda in particolare i tempi di esecuzione di ogni singola fase, l’Appaltante si riserva, senza alcun maggior onere da corrispondere:
- di modificare la sequenza delle fasi per esigenze funzionali dei reparti o delle zone interessate dai lavori;
- di sospendere e/o riprendere i lavori al termine di ciascuna fase per garantire la migliore gestione degli spazi coinvolti dall’intervento all’interno del complesso.
Il programma approvato, mentre non vincola l’Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l’Appaltatore che ha l’obbligo di rispettare il programma di esecuzione.
L’Appaltatore potrà comunque richiedere l’aggiornamento del Programma per motivate esigenze operative riconosciute valide dalla Direzione Lavori.
Ogni onere che l’Appaltatore dovrà sostenere per la esecuzione delle opere si intende compreso e compensato con i prezzi contrattuali.
L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire le opere contrattuali anche per parti non continuative e susseguenti senza per questo aver diritto ad alcun maggior compenso.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all’Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore.
Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento.
L'appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere e ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Articolo 19
Direzione dei lavori
Articolo 20
Il Committente istituirà un ufficio di direzione dei lavori prima dell’affidamento dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da un assistenti con compiti di Ispettore di cantiere.
Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l’operato del Direttore dei Lavori, quale Xxx rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.
Rappresentanti dell’Appaltatore sui lavori
L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, in conformità a quanto disposto dall’art. 4 del Capitolato Generale. L’Appaltatore ha l’obbligo di nominare un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori, in conformità a quanto disposto dall’art. 6 del Capitolato Generale.
Pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:
- gestire e organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuale e le indicazioni ricevute dal Direttore dei Lavori dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o di disonestà;
- vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi a dai regolamenti vigenti.
Le ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l’orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale dall’Appaltatore.
La inosservanza da parte di tale ditte delle disposizioni predette esonera l’Appaltatore dalle relativa responsabilità.
Articolo 21
Personale dell’appaltatore
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei lavori anche in relazione a quanto stabilito da programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere , di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura e con riferimento alle attrezzature e alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Articolo 22
Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad istallazioni di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
• dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
• dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
• dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
• da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Articolo 23
Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
L’Appaltatore è obbligato a presentarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L’Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Valutazione dei lavori a corpo
Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.
Articolo 24
Criteri per la valutazione di lavorazioni a misura
I prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la
Articolo 25
fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo(e relativi operatori), le opere provvisionali, le assicurazioni e le imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali,l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto.Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura si intendano eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessaria alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’appaltatore, di qualunque tipo. I prezzi stabiliti per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
Sospensione e ripresa dei lavori
Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente on indirettamente dal Committente, l’Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi o di sospensione, o dopo le notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:
• al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
• al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
• al pagamento nei termini contrattuali, dell’importo delle opere,prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.
Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l’entità della proroga dei termini di consegna e l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere all’Appaltatore stesso.
Sospensione e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.
Articolo 26
Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
Articolo 27
Proroghe
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendo la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comprenderà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili può chiedere con domanda motivata proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo prima della scadenza del termine
contrattuale.
Nel periodo di proroga è sempre a carico dell’Appaltatore la sorveglianza dell’intero cantiere.
Articolo 28
Tempo utile a dare compiuti i lavori - Penalità
Pertanto tutte le opere appaltate dovranno essere ultimate nel termine di giorni 60 (sessanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l’esecuzione dei lavori.
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.
Al termine dei lavori l’Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l’Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
La penale pecuniaria, di cui all’art. 117 del regolamento n. 554 e all’art. 22 del Capitolato Generale, è stabilita in 1%0 (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
Complessivamente la penale pecuniaria non potrà essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, raggiunto in cui importo il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 136 del D. Lgs. 163 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).
Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro iscritte negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'impresa. Spetterà insindacabilmente al collaudatore di stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza.
Articolo 29
Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione
Il collaudo dei lavori avviene con l’emissione della relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
La relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori dopo la visita di collaudo e confermato dal Responsabile del Procedimento, verrà redatto entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
In corso di collaudo, il Direttore dei lavori può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l’eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell’Appaltatore.
La relazione sul C. F. e il C. R. E. oltre che dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento sarà firmato dall’Appaltatore.
Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti e le mancanze di cui all'art.197, comma 2 del citato Regolamento, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i lavori che gli saranno prescritti dal Direttore dei Lavori. Se non provvederà entro il termine all'uopo assegnatogli, sarà passibile della penale per ritardo, fatta comunque salva l'esecuzione d'ufficio; in ogni caso, il periodo di garanzia e gratuita manutenzione di cui al successivo art. 30 verrà prorogato, a tutti gli effetti, del tempo che l'Appaltatore impiegherà ad eseguire i lavori prescrittigli.
Il saldo finale avverrà contestualmente all’approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.
Il C. R. E. ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Articolo 30
Manutenzione delle opere finite al collaudo
Durante il periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione l'Appaltatore avrà l'obbligo di provvedere a sua cura e spesa alla fornitura della manodopera e dei materiali necessari a mantenere in perfetto stato di funzionamento e conservazione tutte le opere eseguite.
L'osservanza di tali obblighi è indipendente da qualsiasi ordine il servizio od avviso da parte della D.L. e dell'Amministrazione appaltante. In caso di eventuali inadempienze saranno applicabili le norme per l'esecuzione dei lavori d'ufficio a carico dell'impresa.
Sino a che non sarà intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore.
Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l’Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini di legge.
Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.
Ove l’Appaltante richiedesse la consegna anticipata di tutte o parte delle opere eseguite, l’Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione straordinaria come descritto al precedente art. 15.
Articolo 31
Presa in consegna e utilizzo delle opere
L’opera deve essere consegnata all’Amministrazione a cura dell’Appaltatore sul quale graverà l’onere delle manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva (art. 1177 c.c.).
L’opera potrà essere presa in consegna dall’Amministrazione anche subito dopo l’ultimazione , anche parziale dei lavori secondo le modalità dell’art. 200 comma 1, 2 e 3 del D.P.R. 554/99.
Nel caso l’esecuzione dell’opera avvenisse sulla base di stralci funzionali o quando il controllo di parte dell’opera non fosse più possibile dopo l’ultimazione, si ricorrerà al collaudo parziale, fatto salvo il giudizio definitivo del collaudatore sull’intera opera.
La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell’Appaltatore e con le garanzie di cui agli articoli 1667 e 1669 c.c..
CAPITOLO V° - VARIANTI
Articolo 32
Varianti
Le varianti alle opere progettate, in corso d’opera, possono essere ammesse, secondo quanto disposto dall’art. 132 del D. Lgs. 163, sentiti il Responsabile di Procedimento ed il Direttore dei Lavori e regolarmente autorizzate dalla Stazione Appaltante, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di usare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del Codice Civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile di Procedimento ne dà immediata comunicazione all’Osservatorio e al progettista.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al
10 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato con l’Appaltatore.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, sempre ché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Per tutte le varianti in corso d’opera sarà preso ad espresso riferimento quanto prescritto all’art. 132 del D. Lgs 163 nonché agli artt. 134, 135 e 136 del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R n. 554/99 e agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000.
L’Appaltatore, dal suo canto, non può senza espressa autorizzazione della Direzione Lavori introdurre varianti o apportare modifiche ai progetti, alle prescrizioni del Capitolato e del contratto e alle indicazioni della Direzione Lavori (con eventuale richiamo all’avvenuta superiore approvazione).
L’Appaltante avrà diritto a far demolire a spese dell’Appaltatore stessa le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.
Qualora l’Appaltante non credesse di usare questo suo diritto e preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall’Appaltatore, ne pagherà l’importo in base all’ammontare minore risultante:
a) applicando alle opere previste ed ordinate dall’Appaltante i prezzi offerti in sede di gara;
b) applicando alle opere arbitrariamente variate dall’Appaltatore i prezzi offerti in sede di gara.
CAPITOLO VI° - PAGAMENTI
Articolo 33
Termini di pagamento
I lavori saranno pagati in base alle quantità effettivamente ordinate, in conformità degli ordini della Direzione dei Lavori, applicando i prezzi unitari dell’Elenco allegato depurati del ribasso offerto.
Non si effettueranno pagamenti in acconto, i lavori saranno pagati al loro termine, dietro presentazione di fattura a consuntivo, previo riconoscimento della loro regolare esecuzione da parte della Direzione dei Lavori.
L’Elenco dei Prezzi Unitari, qui allegato, in base al quale previa deduzione del ribasso d’asta saranno pagati i lavori, fa parte integrante del presente contratto.
Le opere saranno computate sommando gli importi così ottenuti:
- per i lavori a misura moltiplicando le quantità effettivamente realizzate per i rispettivi prezzi di elenco;
- per i lavori a corpo stabilendo, tramite l’emissione di un verbale di constatazione redatto in contraddittorio con l’Appaltatore, le quantità percentuali delle singole categorie dei lavori a corpo effettivamente eseguiti in cui l’opera è stata suddivisa
Articolo 34
nel presente capitolato speciale di appalto.
Si intende compreso in tale importo la quota di oneri per la sicurezza riconosciuta all’Appaltatore e valutati in funzione del lavoro eseguito, dalla Direzione Lavori su indicazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.
Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.
Per le Società Cooperative sarà applicata la ritenuta del 5% per la costituzione della cauzione definitiva nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.
I pagamenti saranno corrisposti secondo le modalità previste dall’Art. 133 del
D. Lgs. 163.
Circa gli interessi legali e moratori si applica la normativa prevista dall’art. 116 del Regolamento dei Lavori Pubblici e dall’art. 30 del Capitolato Generale d’Appalto.
Tutti gli interessi da ritardo si intendono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma, del codice civile.
Disposizioni generali - revisione dei prezzi - prezzo chiuso
Il prezzo globale derivante dalla applicazione del ribasso d’asta offerto dalla Ditta Appaltatrice sull'importo a base d'asta posto dall'Amministrazione relativamente alle singole categorie dei lavori sia a misura che a corpo, che si intende comprensivo di tutti i lavori e le forniture oggetto del progetto e del presente capitolato generale, ed in base alla quale saranno pagati i lavori, sarà affisso ed invariabile in dispensa di qualsiasi eventualità e qualunque siano le difficoltà e gli oneri incontrati dall'impresa all'atto esecutivo, intendendosi l'offerta proposta dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza.
Detta offerta si intende comprensiva di ogni percentuale per contributi assicurativi, spese generali, impianti d'esecuzione, assistenza tecnica, utile d'impresa e quanto altro necessario al compimento dei lavori.
Ai sensi dei commi 2 - 3 dell'art. 133 del D. Lgs. 163, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e si applica il prezzo chiuso.
Articolo 35
Anticipazione all’appaltatore
Ai sensi dell’art.5 del D.L. 28 marzo 1997 n.79 non sarà concessa all’Appaltatore l’anticipazione sull’importo contrattuale.
CAPITOLO VII° - CONTROVERSIE
Articolo 36
Danni di forza maggiore
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero già verificati.
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 348 della Legge 20/03/1865 n. 2248 degli artt. 138 e 139 del Regolamento sui Lavori Pubblici e dell’art. 20 del Capitolato Generale d’Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l’avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.
Il compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all’importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno avrà concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere, Resteranno altresì a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da
Articolo 37
tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità. L’Appaltatore dovrà adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell’Appaltante, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori.
Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall’Appaltatore, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l’Appaltante, nonché le persone suddette da questa indicate.
In particolare andranno tenute presenti tutte le disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza e salute dei lavoratori con particolare riferimento ai DD. Lgs. 626/94, 242/96 e successive integrazioni.
Esecuzione di ufficio dei lavori - rescissione del contratto
L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto d’appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, nei casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge 20/03/1895
n. 2248 e successive modifiche ed integrazioni sui lavori pubblici. Le maggiori spese saranno a carico dell'Appaltatore.
Articolo 38
Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiutasse all’immediato rifacimento delle opere male eseguite, all’esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, l’Appaltante avrà il diritto di procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell’Appaltatore stesso.
Per l’esecuzione d’ufficio nei casi previsti dal citato art. 341 l’Appaltante potrà avvalersi delle somme extra liquidate e da liquidarsi all’Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L’eccedenza delle spese per l’esecuzione d’ufficio si riterrà a carico dell’Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.
Contenzioso e definizione delle controversie
Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, si procederà alla risoluzione in via amministrativa a norma del Regolamento sui Lavori Pubblici, Titolo X e con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 240 e 241 del D. Lgs 163, e agli artt. 31, 32, 33 e 34 del Capitolato Generale d’Appalto.
Per tutte le controversie fra l’Appaltante e l’Appaltatore, sia durante l’esecuzione dei lavori, sia al termine del contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa e ove non si proceda ad accordo bonario di cui art. 240 del
D. Lgs.163, si procederà ad attribuire la definizione ad un arbitrato, secondo le modalità di cui all’art. 241 del richiamato D. Lgs.163.