CONVENZIONE COLLETTIVA PER TIROCINI CURRICULARI, TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
Spazio riservato all'ufficio
Convenzione n° 4794
Protocollo n° /V/6 del / / 20
Due marche da bollo
da 16 Euro
CONVENZIONE COLLETTIVA PER TIROCINI CURRICULARI, TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
TRA
L'Università degli studi di Bergamo, codice fiscale 80004350163, con sede legale in Bergamo Xxx Xxxxxxxxxx, 00 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali, Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, domiciliata per la carica in xxx X. Xxxxxxxxxx 00/x, 00000 Xxxxxxx, a ciò autorizzata con delega del Rettore del 05.10.2015 - prot. n. 00000/XX/0
X
XXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXX, Codice Fiscale 95006030167 con sede legale in xxx xxxxx 0 00000 Xxxxxxx (XX), rappresentata da MR XXXXX XXXXXXXXX, nato a Paladina (BG) il 01/06/1959, di seguito denominato "Soggetto Ospitante"
PREMESSO
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti in materia possono promuovere tirocini curriculari, di formazione ed orientamento e professionalizzanti in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che le università, ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763, sono tra i soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia, in mobilità interregionale e nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - PRINCIPI GENERALI
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, nei limiti previsti dalle Linee Guida in materia di tirocini del 25/05/2017 e successive modifiche e della D.g.r X/7763 del 17/01/2018 della Regione Lombardia, PARCO DEI COLLI DI BERGAMO si rende disponibile ad accogliere contemporaneamente nelle sue strutture un numero massimo di tirocinanti, secondo le indicazioni riassunte negli schemi successivi:
A) Per i tirocini curriculari:
N° risorse umane totali | N° tirocini curriculari attivabili |
Fino a 5 | 1 |
Da 6 a 20 | 2 |
Maggiore o uguale a 21 | Massimo il 10% del n° delle risorse umane presenti |
B) Per i tirocini extracurriculari:
N° risorse umane applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio | N° tirocini extracurriculari attivabili |
Fino a 5 | 1 |
Da 6 a 20 | 2 |
Maggiore o uguale a 21 | Massimo il 10% del n° delle risorse umane presenti |
Nel conteggio delle "risorse umane", si devono ricomprendere:
- il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, a condizione che i loro contratto abbia avvio prima dell'inizio del tirocinio e si concluda posteriormente alla fine del tirocinio;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142; Inoltre il "Soggetto Ospitante" si impegna a rispettare le seguenti disposizioni:
- non attivare tirocini al fine di sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- realizzare tirocini in orario notturno (fascia oraria tra le 23 e le 7 del mattino), solo nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente e a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.
Per il solo tirocinio extracurriculare:
- si impegna a non realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione o con le quali sono in corso rapporti a tempo ridotto;
- si impegna a non realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata stabiliti dalla legge;
- dichiara che nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio non ha effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- dichiara che ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non ha in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.
Art. 2 - LE PARTI
A) Il soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo.
B) Il soggetto ospitante: PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
C) Il/La tirocinante: soggetto iscritto/a a un corso di studi o che abbia conseguito un titolo di studio entro i 12 mesi precedenti presso l'Università degli Studi di Bergamo, salvo i casi previsti dalla legge relativa agli accessi alle professioni ordinistiche.
Art. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI
A) Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.
Il soggetto promotore si impegna a far rendere accessibile tramite la piattaforma "Sportello Internet", copia della convenzione e di ciascun progetto formativo all'ente ospitante.
Il soggetto promotore si impegna, inoltre, ad informare dell'attivazione di ogni singolo tirocinio la Regione o la Provincia delegata, le strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni.
Il soggetto promotore si impegna ad erogare ai/alle tirocinanti la formazione generale in materia di sicurezza, in base all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", qualora non provveda l'ente ospitante.
Il soggetto promotore si impegna ad informare il/la tirocinante circa i suoi obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto durante lo svolgimento del tirocinio per le parti di propria competenza.
B) Il soggetto ospitante dichiara:
- di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- di essere in regola con la normativa di cui alla legge n 68/99 e successive modifiche e integrazioni Inoltre si impegna a:
- rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento nella sua globalità;
- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto formativo e di orientamento e sul raggiungimento degli obiettivi, da trasmettere al soggetto promotore;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente accaduto al tirocinante; qualora il tirocinante sottoscrivesse anche una polizza assicurativa privata, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento alla compagnia assicurativa privata ed al soggetto promotore.
- segnalare al soggetto promotore qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo, nei tempi indicati dal progetto formativo;
- predisporre il Registro di tirocinio, che verrà poi consegnato al soggetto promotore;
- farsi carico della formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, i tirocinanti devono essere intesi come "lavoratori"; pertanto il soggetto ospitante ottempera agli obblighi di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 e alla disponibilità dei dispositivi di protezione individuale - DPI - laddove previsti;
- accertarsi che il/la tirocinante abbia effettuato la formazione generale.
- informare il/la tirocinante circa i suoi obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto durante lo svolgimento del tirocinio per le parti di propria competenza.
C) Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutor supervisore aziendale e universitario;
Art. 4 - TIPOLOGIE DI TIROCINIO
L'ente promotore attiva le seguenti tipologie di tirocinio:
A) TIROCINI CURRICULARI
Sono esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione. I destinatari sono:
- studenti iscritti a un corso di studi, master o dottorato attivati dall'Università degli Studi di Bergamo;
- studenti iscritti a corsi di alta formazione presso un'università partner dell'ateneo di Bergamo, che siano già in Italia all'interno di un programma di mobilità internazionale.
Il tirocinio curriculare è previsto nel piano di studi dello studente, al fine di conseguire un certo numero di CFU, oppure ai fini di redigere la tesi di laurea. Le modalità di svolgimento e la durata dei singoli tirocini sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per i tirocini e dai Regolamenti dei singoli Corsi di Studio.
Per l'attivazione del tirocinio curriculare, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito dal soggetto ospitante, viene predisposto uno specifico progetto formativo, approvato dagli organi di ateneo e/o dai regolamenti dei corsi di studio.
Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di 5 tirocinanti.
Durante il tirocinio è ammessa una sola proroga, fermi restando i limiti previsti dal Regolamento di Ateneo e dalle disposizioni dei Corsi di Studi.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 gg. solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante di almeno 15 gg, segnalate sul progetto formativo al momento della compilazione. Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.
B) TIROCINI EXTRACURRICULARI
I destinatari dei tirocini extracurriculari sono studenti e/o laureati (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo) presso
l'Ateneo di Bergamo, che siano in stato di disoccupazione comprovata dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.), ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 150/2015, ovvero che siano soggetti già occupati in cerca di altra occupazione.
Per l'attivazione del tirocinio extracurriculare, secondo la normativa regionale vigente, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante viene predisposto un Progetto formativo di tirocinio extracurriculare, approvato dagli organi di Ateneo.
Per la partecipazione a tirocini extracurriculari è corrisposta al tirocinante un'indennità che non potrà essere inferiore a
500 Euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibili a 400 Euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa. Qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore, l'indennità minima non deve essere inferiore alle 350 euro lorde mensili.
Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo c 36 della Legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un'indennità forfettaria di almeno 300 euro mensili.
Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
I tirocini extracurriculari, pur non costituendo rapporto di lavoro, sono soggetti alla Comunicazione Obbligatoria da parte del soggetto ospitante (C.OB.), prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006.
Il numero di C.OB. deve essere comunicato dal soggetto ospitante al soggetto promotore, prima dell'avvio del tirocinio extracurriculare.
Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di 3 tirocinanti. La durata minima del tirocinio extracurriculare è di 2 mesi, quella massima di 12 mesi, proroga compresa.
Durante il tirocinio è ammessa una sola proroga, fermo restando il limite dei 12 mesi complessivi.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 gg solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante di almeno 15 gg , segnalate sul progetto formativo al momento della compilazione. Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.
Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
Qualora la sede legale del soggetto ospitante il tirocinio extracurriculare fosse ubicata fuori Regione Lombardia, si applica la normativa di tale Regione o Provincia Autonoma.
C) TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
Sono i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.
Tali tirocini sono regolamentati dalla linee guida deliberate dai singoli Ordini Professionali, sulla base della normativa nazionale vigente in materia e del regolamento di Ateneo.
Per l'attivazione del tirocinio professionalizzante, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante viene predisposto un Progetto formativo specifico, secondo la normativa vigente.
Art. 5 - PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sull'utilizzo dei propri
dati personali dall'altra parte per le seguenti finalità:
- gestione della relazione derivante dalla Convenzione stessa; i dati personali di ciascuna parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati esclusivamente per attività funzionali alla stipulazione e alla esecuzione del rapporto di convenzione in essere tra le medesime parti, all'erogazione e gestione dei servizi connessi e all'eventuale gestione dei reclami.
- adempimento di obblighi o esercizio di diritti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea o da contratti collettivi in conformità con il diritto nazionale, quali: adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali. La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad obblighi legali cui sono soggette le parti.
- se necessario per accertare, esercitare e/o difendere i diritti in sede giudiziaria. La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse.
I dati personali saranno conservati per tutta la durata della convenzione, dopo la cessazione, per ulteriori 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con l'ausilio di mezzi sia analogici sia elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.
I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle parti deputati al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative dal proprio datore di lavoro. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi, qualora tale comunicazione si rendesse necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione o rendesse più agevole la gestione di rapporti dalla stessa derivati. I dati personali non saranno soggetti a diffusione.
Le parti prendono altresì atto dei diritti loro riconosciuti ai sensi degli artt. 7-10 del D.Lgs. 196/2003 e artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016. In particolare, la normativa sulla tutela dei dati personali garantisce a ciascun interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l'interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all'opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell'interessato questi ha diritto a revocare il consenso prestato. Xxx l'interessato ritenga lesi i suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali.
Le parti si impegnano ad informare, per la parte di loro competenza il/la tirocinante relativamente agli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto nello svolgimento del tirocinio.
Art. 6 - VALIDITA' DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione, che decorre dalla data di protocollo del soggetto promotore, ha la durata di 5 anni ed il rinnovo avverrà tramite scambio di lettere tra le parti.
Art. 7 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, la soluzione della controversia sarà deferita al Tribunale di Bergamo.
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 7763/2018.
Art. 8 - SOTTOSCRIZIONE
La presente convenzione è redatta e sottoscritta in unica copia originale, conservata agli atti presso l'Università degli Studi di Bergamo, Ufficio Orientamento e Programmi Internazionali.
Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990, modificato dal D.L. 179/2012, i contraenti provvedono alla sottoscrizione del presente atto con firma digitale e mediante invio dello stesso tramite PEC.
In caso di soggetti privati è possibile anche la sottoscrizione tramite firma autografa. In tal caso la convenzione dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio a mano o per posta A/R.
Art. 9 - SPESE
1. La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni
2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo pari a 32 Euro.
Nel caso di PA tale imposta verrà assolta in modo virtuale da entrambe le parti, ciascuna per la metà della quota complessiva. In tutti gli altri casi l'onere è in capo all'ente ospitante. Lo stesso potrà provvedere all'assolvimento in una delle seguenti modalità:
2.1 - Apponendo la marca da bollo sul documento, in caso di consegna a mano o invio per posta A/R;
2.2 - Assolvendo il pagamento virtualmente e allegando La "Dichiarazione del pagamento dell'imposta di bollo", scaricabile dallo sportello internet, nel caso di invio della convenzione via PEC con firma digitale.
BERGAMO,
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI
(dott. ssa Xxxxx Xxxxx)
PER IL SOGGETTO OSPITANTE IL LEGALE RAPPRESENTANTE MR XXXXX XXXXXXXXX