ACCORDO DI RINUNCIA SUB SEZIONE 32:
ACCORDO DI RINUNCIA SUB SEZIONE 32:
RECLAMO PER DISCRIMINAZIONE/RITORSIONE CORRELATA AL CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO
Congedo parentale retribuito ● XX Xxx 0000, Xxxxxxxx, XX 00000-0000
I ricorrenti rinunciano al proprio diritto a sussidi futuri non rientranti nei termini del presente Accordo per quanto riguarda i ricorsi per discriminazione soggetti al presente Accordo. Consultare pagina 2 per maggiori informazioni e per le istruzioni sulla compilazione del presente modulo.
La presentazione del presente Accordo di rinuncia non garantisce la cancellazione di eventuali udienze già in programma. Il presente accordo sarà esaminato da un giudice del lavoro ai sensi della Normativa in materia di infortuni sul lavoro (Workers’ Compensation Law) con tutte le parti coinvolte nel corso di un’udienza per l’approvazione, come richiesto dal WCB.
Numero(i) pratica: | Nome del richiedente (cognome, nome, secondo nome): |
Nome del datore di lavoro: |
Elencare i termini stabiliti nel presente Accordo (allegare ulteriori schede, se necessario):
Verificare se le seguenti condizioni risultano applicabili e inserire le informazioni richieste (Istruzioni a pagina 2). Mantenimento dei figli minori - Documentazione giurisdizionale di supporto in allegato, vedi pagina(e):
Ricorsi pendenti - Su approvazione del presente Accordo di rinuncia sub Sezione 32 da parte del Workers’ Compensation Board, con la presente il ricorso presentato in data viene ritirato.
Importo di liquidazione
In cambio della rinuncia da parte del richiedente al proprio indennizzo per discriminazione, su approvazione finale del presente Accordo il datore di lavoro si impegna a corrispondere al richiedente un importo pari a $ , da cui sarà dedotta una commissione pari a $ da riconoscersi al legale del richiedente, previa approvazione di tale commissione da parte del Workers’ Compensation Board. I legali del richiedente si impegnano
a rinunciare a qualsiasi commissione precedentemente riconosciuta ma non corrisposta a decorrere dalla data di approvazione finale del presente Accordo da parte del Board.
Il presente Accordo è stato redatto e prodotto ai sensi di quanto stabilito dalla Sezione 32 della legge sugli infortuni sul lavoro (Workers’ Compensation Law). Apponendo la propria firma in calce al presente Accordo, ciascuna parte attesta di averne letto e compreso pienamente le disposizioni. Inoltre, ciascuna parte attesta di aver compreso che il presente Accordo, una volta approvato dal Workers’ Compensation Board, avrà natura decisiva, finale e vincolante per tutte le parti.
Il/la sottoscritto/a acconsente liberamente ad assoggettarsi alle disposizioni sopra indicate e dichiara altresì di aver ricevuto una copia del presente accordo.
Il Richiedente - Stampatello Il Richiedente - Firma Data
Avvocato/Legale del Richiedente - Stampatello
Avvocato/Legale del Richiedente - Firma
Data
Il Datore di lavoro - Stampatello
Il Datore di lavoro - Firma
Data
Avvocato/Legale del Richiedente - Stampatello
Avvocato/Legale del Richiedente - Firma
Data
PFL-32-DI 10-19
PFL-32-DI (10-19) Pagina 1 di 2 Per assistenza, contattare il numero (000) 000-0000
Informazioni importanti per il Richiedente
Nota: Lei sta rinunciando al diritto di percepire future indennità in relazione ai reclami per discriminazione regolamentati dal presente Accordo. Se il presente Accordo deroga il suo diritto al reintegro, il suo datore di lavoro non ha l'obbligo di riassunzione nei suoi confronti.
Diritto di recesso: Le parti che informano l’Accordo hanno a disposizione dieci (10) giorni solari a decorrere dalla presunta data di inoltro dell’Accordo di rinuncia sub Sezione 30 al Workers’ Compensation Board per recedere dallo stesso.
Assegno di liquidazione: Il datore di lavoro ha a disposizione dieci (10) giorni solari a decorrere dalla data di approvazione finale del presente Accordo per inviare l’assegno di liquidazione al Richiedente, fatto salvo il caso in cui una delle parti inoltri una notifica scritta di recesso.
Natura decisiva e finale: Le ricordiamo che, una volta trascorso il periodo di recesso di dieci (10) giorni a decorrere dalla presunta data di inoltro dell’Accordo e in seguito ad approvazione finale dello stesso da parte del WCB, l’Accordo è da intendersi come decisivo e finale per le parti aventi causa.
Modifica: Qualora il Board notifichi la propria approvazione dell’Accordo di rinuncia sub Sezione 32, lo stesso potrà essere modificato solo su mutuo consenso di tutte le parti e su approvazione da parte del Board.
Comunicazioni al Board: Qualsiasi comunicazione diretta al Board per il Congedo parentale retribuito dovrà recare il rispettivo numero di pratica.
Istruzioni per completare l’Accordo di rinuncia sub Sezione 32: Reclamo per discriminazione correlata al Congedo parentale retribuito
Per accelerare la procedura di risoluzione dell’Accordo di rinuncia sub Sezione 32, le parti sono tenute ad osservare le seguenti istruzioni. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni e la mancata fornitura della necessaria documentazione di accompagnamento possono comportare ritardi nella risoluzione dell’Accordo sub Sezione 32. Lo statuto e il regolamento per gli Accordi di rinuncia sub Sezione 32 (WCL Section 32 e 12 NYCRR 300.36) sono consultabili sul sito xxx.xxx.xx.xxx.
1. Modulo: presentare un Modulo PFL-32-D in formato leggibile tramite email all’indirizzo XxxxXxxxxxXxxxx@xxx.xx.xxx oppure per posta all’indirizzo Paid Family Leave, XX Xxx 0000, Xxxxxxxx, XX 00000. I termini dell’Accordo devono essere presentati sotto forma di singolo allegato separato. In caso sia necessario modificare l’Accordo, presentare un nuovo Accordo emendato che integri le modifiche apportate, piuttosto che sotto forma di addendum. Qualsiasi ricorso incluso in un Accordo di rinuncia ai sensi dell’Articolo 32 deve essere raggruppato e attribuito di un Numero di protocollo dal WCB. Si deve presentare una copia dell’Accordo di rinuncia ai sensi dell’Articolo 32 per ogni ricorso incluso nell’Accordo stesso.
2. Ricorsi pendenti: Se esiste un Ricorso pendente per una pratica inclusa in un Accordo di rinuncia sub Sezione 32, l’Accordo dovrà indicare che il ricorso è stato ritirato o risolto. Il Board non approverà Accordi di rinuncia sub Sezione 32 per richieste di indennizzo con ricorsi pendenti non risolti.
3. Mantenimento dei figli minori: Ai sensi della Sezione 33 della legge sugli infortuni sul lavoro (Workers’ Compensation Law), se a carico del richiedente risulta un ordine di mantenimento dei figli minori, l’Accordo di rinuncia sub Sezione 32 dovrà provvedere al pagamento integrale. Dovrà essere presentata un’apposita documentazione, rilasciata da non oltre 30 giorni dall’Agenzia di riscossione alimenti(Support Collection Agency), in cui sia riportato l'attuale importo del vincolo di mantenimento. Prima dell’approvazione di qualsiasi Accordo di rinuncia sub Sezione 32, il Board condurrà una ricerca degli eventuali obblighi insoluti di mantenimento dei figli minori.
4. Spese legali: Qualora gli oneri legali superino i $1.000 dovrà essere presentata apposita richiesta tramite il modulo OC-400.1 da allegare al presente Accordo. I legali del richiedente si impegnano a rinunciare a qualsiasi commissione precedentemente riconosciuta ma non corrisposta a decorrere dalla data di approvazione finale del presente Accordo da parte del Board.
5. Numeri di pagina: Numerare le pagine della documentazione di supporto come segue: Pagina 1 di 4, Pagina 2 di 4, ecc.
6. Firmatari: Datare e far firmare il presente modulo a tutte le parti interessate prima della presentazione.
7. Linguaggio da evitare - Non includere riferimenti a:
Reclami in fase di respingimento o “respinti” per accordo tra le parti. Reclami non raccolti a cui il Board non ha assegnato un numero di pratica. Rinuncia al periodo di recesso di dieci (10) giorni.
Informazioni riservate identificabili relative a un soggetto estraneo all’Accordo. Data in cui l'Accordo diventa vincolante.
Il Board non approverà Accordi che prevedono la possibilità che un reclamo sia “respinto” per accordo tra le parti, perché tale linguaggio implica una conclusione da parte del Board, la quale è inopportuna.
8. Concessione alla rinuncia di reintegro: Il richiedente/dipendente può rinunciare al proprio diritto di reintegro ai sensi delle Sezioni 120 e 203-b della legge sugli infortuni sul lavoro (Workers’ Compensation Law) in cambio di una liquidazione, ove stabilita dai Termini dell’Accordo.
PFL-32-DI (10-19) Pagina 2 di 2
Per assistenza, contattare il numero (000) 000-0000 XxxxXxxxxxXxxxx.xx.xxx