DEFINIZIONI
<DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intende per:
Accordo-quadro l’accordo-quadro stipulato dal Contraente con la Società, in conformità al presente documento, per la definizione complessiva e completa delle condi- zioni di assicurazione delle Società assicurate, ivi compresa l’indicazione di massimali e limiti di indennizzo da computarsi globalmente, per tutte le co- perture delle Società assicurate, anziché distintamente per ciascuna.
Assicurazione il contratto di assicurazione derivante dalla sottoscrizione delle polizze ad opera delle Società assicurate, cui si applicano le condizioni risultanti dall’Ac- cordo-quadro.
Società l’assicuratore o gli assicuratori aggiudicatari dell’Accordo-quadro, tenuti con vincolo solidale.
Società Assicurata Il soggetto che stipula la polizza di assicurazione, cui spettano, per quanto di competenza, i diritti ed i doveri derivanti dalle previsioni di assicurazione contenute nell’Accordo-quadro.
Contraente Il soggetto che stipula l’accordo-quadro.
Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico della Società assicurata.
Scoperto La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in percentuale che rimane a carico della Società Assicurata.
Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione, costituito dall’accordo-quadro e dalle polizze stipulate in conformità e con rinvio ad esso dalla Società con le Società assicurate.
Premio La somma dovuta dal Società assicurata alla Società a corrispettivo dell’assi- curazione, per tutte le garanzie previste col presente capitolato e cioè a co- pertura dei danni diretti; dei danni indiretti; della responsabilità civile.
Rischio La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono deri-
varne.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Assicurazione a primo rischio assoluto è la forma di assicurazione che impegna la Società ad indennizzare il danno verificatosi fino alla concorrenza del valore assicurato, anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati. Non si applica dunque la cosiddetta regola proporzionale.
Valore assicurato Sono richiamati i principi indicati dall’art. 1908 c.c. se non derogati in senso
più favorevole all’assicurato
Appaltatore La persona fisica o giuridica cui l’Assicurato, in qualità di committente, ha affidato in appalto il compimento di un'opera o di un servizio nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.
Subappaltatore La persona fisica o giuridica cui l’Assicurato, in qualità di Appaltatore o l’Ap- paltatore ha affidato in subappalto il compimento di un'opera o di un servi- zio nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.
Fabbricati per fabbricati si intendono tutte le piste di sci e le costruzioni, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni, è escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, siano essi di proprietà della Società Assicurata o in locazione/ concessione/comodato/uso a qualunque titolo alla stessa; si precisa che le piste di sci non incidono sul valore assicurato dei fabbricati.
Macchinario macchine, mezzi di trasporto non iscritti al PRA compresi mezzi battipista, motoslitte e quad cingolati, semoventi, mezzi movimento terra, impianti a fune, serbatoi, tubazioni, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti idrici, termici, elettrici, meccanici, di condizionamento, di segnala- zione e comunicazione - mobilio industriale, di ufficio, cancelleria, registri, stampati, archivi, disegni, documenti, microfilm - macchine per ufficio in ge- nere, indumenti, quant'altro comunque costituisca l'attrezzatura, l'arreda- mento, le dotazioni dell'industria, nonché apparecchiature ed impianti elet- tronici, siano essi di proprietà della Società Assicurata o in locazione/conces- sione/comodato/uso a qualunque titolo alla stessa;
Attrezzature impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, nonché di traino ed attrezzature varie - serbatoi metallici e tubazioni;
Arredamento mobilio ed arredo, cancelleria, stampati, indumenti;
Apparecchiature elettroniche sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferi- che e di trasmissione e ricezione dati; sistemi di controllo accessi; sistemi di trasmissione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi indu- striali non al servizio di singole macchine o impianti; personal computer e minielaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un mega- byte;
Merci ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavora- zione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali
Esplodenti sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo a esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
Periodo di Indennizzo Il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite massimo quello indicato in polizza, durante il quale i risultati economici dell’attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro, esso non è interrotto per effetto della scadenza, cessazione o sospensione della polizza né della po- lizza di riferimento, avvenuta dopo la data del sinistro stesso.
Franchigia temporale l'importo sull'indennizzo che resta a carico della Società Assicurata in rela- zione ad un determinato periodo di tempo.
Intermediario assicurativo La persona fisica o giuridica che provvederà alla collaborazione con la Società nella gestione ed esecuzione del contratto, in particolare curerà i re- lativi sinistri, la esazione e trasmissione dei premi, le comunicazioni e la ge- stione dei rapporti con le Società Assicurate.
Archivi (per la Sezione Protezione digitale): complesso organizzato di Dati o Programmi memo- rizzato su Supporto informatico.
Attacco informatico un atto doloso, malware, errore umano, attacco d.o.s., furto, contro il si- stema informatico dell’assicurato.
Atto doloso qualsiasi atto illecito effettuato con l’intenzione di causare un danno o di ottenere l’accesso illegittimo ai dati, al sistema informatico o alle reti dell’as- sicurato.
Computer Desktop tipologia di personal computer di dimensioni fisiche sufficientemente conte- nute da poter essere comodamente utilizzato su una scrivania.
Computer Notebook: computer portatile di dimensioni e peso contenuti, costituito da una base piatta che integra l’unità di elaborazione e la tastiera, a cui è incernierato uno schermo sottile.
Cyber Crime atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Malware, Worm e più genericamente virus informatici), utilizzando le risorse di sistema e/o di rete dell’Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, alla disponibilità o all’integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.
D.o.S. (Denial of Service) qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il sistema informatico del contraente/assicurato mediante un flusso eccessivo di informazioni o ri- chieste di elaborazione dati che porta ad una interruzione e/o indisponibilità
totale o parziale del sistema informatico stesso e dei servizi di rete, esauren- done le risorse; sono inclusi nella definizione anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service).
Danno (per la Sezione Protezione digitale) alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati quali, ad esempio, informazioni sensibili o dati personali, presenti nel si- stema informatico dell’assicurato.
Dati (per la Sezione Protezione digitale): Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, imma- gini, video, software), memorizzata all’esterno della memoria ad accesso ca- suale (RAM).
Dati personali qualunque informazione che permette l’identificazione diretta dell’interes- sato e qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o iden- tificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra infor- mazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Estorsione Cyber qualsiasi minaccia credibile da parte di un terzo con l’intento di causare un
evento assicurato, al fine di richiedere denaro all’assicurato.
Firewall componente della sicurezza informatica per il controllo degli accessi alle ri- sorse di un sistema o di un singolo computer, tramite il filtro del traffico dati con la rete esterna.
Informazioni sensibili Si intendono informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come “confidenziali”, che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).
Malware software intrusivi e malevoli, tra cui ad esempio la categoria dei virus infor- matici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle inde- bitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informa- tici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.
Programmi (per la Sezione Protezione digitale): sequenza di informazioni che costituiscono l’in- sieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall’elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software
Rete (per la Sezione Protezione digitale) Un gruppo di sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso internet, intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di dati.
Sistema informatico l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, soft- ware di base, apparati o sottosistemi elettronici, Programmi, ecc.) tra loro
interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elabora- zione impiegati dall’Assicurato per il trattamento automatico dei Dati e dei dati personali. Nella definizione di sistema informatico è incluso il sistema di biglietteria, di proprietà e/o concesso in locazione.
SOCIETA’ CONTRAENTE
Le seguenti Società funiviarie valdostane hanno conferito a Cervino S.p.A. le funzioni di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 37 del del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del decreto legislativo (D.Lgs.) n. 50/2016, finalizzato all’aggiudicazione dell’appalto di fornitura di servizi assi- curativi multirischi.
Pertanto Xxxxxxx S.p.A., in questa procedura di gara, conclude accordo quadro per conto proprio e per conto delle seguenti società:
COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.p.A.
SEDE LEGALE: Strada Dolonne-La Villette, 1b - 11013 Courmayeur – Aosta – Italia
FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A.
SEDE LEGALE: Xxxxxx Xxxxxxx 00 dir, n. 48 – Entrèves - 00000 Xxxxxxxxxx – Aosta – Italia
FUNIVIE PICCOLO SAN XXXXXXXX S.p.A.
SEDE LEGALE: Xxxx. Xxxxxxxx 000 – 11016 La Thuile– Aosta – Italia
XXXXXXXXX S.p.A.
SEDE LEGALE: Loc. Staffal, 17 - 11020 Gressoney-La-Trinité – Aosta – Italia
PILA S.p.A.
SEDE LEGALE: Xxx. Xxxx 00 - 00000 Xxxxxxx - Xxxxx - Xxxxxx
Cervino S.p.A. e le altre imprese dianzi indicate hanno quindi il diritto di concludere con la Società, quali Società assicurate, contratti di assicurazione, con la stipula di apposite polizze, corrispondenti alle previsioni del presente accordo-quadro
SOCIETA’ ASSICURATE - PREMIO
CERVINO SPA esercente il comprensorio sciistico/turistico di Cervinia nel comune di Valtournenche (AO), il comprensorio sciistico/turistico di Torgnon nel comune di Torgnon (AO) ed il comprensorio sciistico/turistico di Chamois nel comune di Chamois (AO);
COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE SPA esercente il comprensorio sciistico/turistico di Cour- xxxxxx nel comune di Courmayeur e Pré Saint Didier (AO)
FUNIVIE PICCOLO SAN XXXXXXXX SPA esercente il comprensorio sciistico/turistico di La Thuile nel comune di La Thuile (AO)
FUNIVIE MONTE BIANCO SPA esercente il comprensorio sciistico/turistico sul Monte Bianco di Cour- xxxxxx nel comune di Courmayeur (AO);
XXXXXXXXX SPA esercente il comprensorio sciistico/turistico di Xxxxxxxxx nel comune di Ayas (AO) e Gressoney La Trinité (AO), il comprensorio sciistico/turistico di Gressoney Saint Xxxx nel co- mune di Gressoney Saint Xxxx (AO), il comprensorio sciistico/turistico di Brusson nel comune di Brusson (AO) ed il comprensorio sciistico/turistico di Champorcher nel comune di Champorcher (AO);
PILA SPA esercente il comprensorio sciistico/turistico di Pila nel comune di Gressan (AO), il com- prensorio sciistico/turistico di Cogne nel comune di Cogne (AO) ed il comprensorio sciistico/turistico di Crevacol nel comune di Saint Rhémy en Bosses;
Il premio dell’assicurazione di tutti i rischi previsti nel presente contratto nelle tre successive sezioni e quindi a copertura dei danni diretti, dei danni indiretti e della responsabilità civile, sarà corrisposto alla Società che risulterà assegnataria del contratto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà ripartito per quote fra le Società Assicurate in correlazione alle percentuali dei rispettivi volumi di affari annui e alle coperture assicurative attivate. Ciascuna di esse sarà tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.
Alla scadenza del contratto, qualora risulti consentito dalla legge un rinnovo negoziato del contratto stesso, le parti si impegnano a riesaminare il premio sulla base della media dei volumi di affari degli ultimi tre anni.
DECORRENZA ASSICURAZIONI – DURATA - RAPPRESENTANZA
L'Accordo-quadro ha validità di tre anni dalla sua sottoscrizione.
Tutte le società assicurate hanno una copertura assicurativa allineata alla scadenza del 31/10/2019, prorogata tramite opzione al 30/04/2020.
La scadenza dei contratti, stipulati in esecuzione dell’accordo, si conclude con il decorso di 3 anni dalla stipulazione.
E’, peraltro, in facoltà delle Società richiedere una proroga fino ad altri 2 anni alle medesime condi- zioni.
L'Assicurazione deve ritenersi senza tacita proroga alla scadenza e senza obbligo di disdetta da parte delle Società Assicurate, salvo quanto previsto al precedente comma.
La Società aggiudicataria del servizio, in ogni ipotesi, dovrà avere un rappresentante generale in Italia dotato di specifica rappresentanza sostanziale e processuale della Società medesima.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze delle Società Assicurate relative alle circostanze che in-
fluiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del di- ritto all’Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2. Altre assicurazioni
Le Società Assicurate devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva sti- pulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro le Società Assicurate devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenute a richiedere a ciascuno di essi l’Inden- nizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Xxxxx i principi di cui all’art. 1910 c.c..
3. Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l’eventuale proroga.
I Premi devono essere pagati all’agenzia o all’intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Limitatamente alla Società assicurata che non ha pagato il premio o le rate di premio successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
4. Frazionamento del Premio
Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società si impegna a concedere il frazionamento in due rate semestrali.
5. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
6. Aggravamento del Rischio
Le Società Assicurate devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell’assicu- razione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte delle Società As- sicurate di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti delle Società Assicurate.
7. Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione delle Società Assicurate, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
8. Recesso in caso di Sinistro
Dopo la liquidazione di un sinistro, la Società può recedere dall'assicurazione solo con preavviso di 180 giorni e solo se l’importo complessivo dei sinistri liquidati e/o riservati nell’annualità in corso non è inferiore ad Euro 2.500.000 (oggetto di offerta) (duemilionicinquecentomila). La Società potrà in alternativa al recesso negoziare con le Società Assicurate un aumento del pre- mio per un periodo che non ecceda la durata del contratto originale.
Le Società Assicurate possono recedere dall’Assicurazione dandone comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso da parte della Società assicurata ha effetto dopo 30 giorni dalla data di invio della comunicazione salvo che sia esercitato con indi- cazione di una diversa decorrenza ancorata al fruttuoso esito di una procedura ad evidenza pubblica per la nuova copertura assicurativa. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Assicura- zione non corso.
9. Proroga tecnica.
Al termine della durata dell’assicurazione, quale che sia la causa della cessazione di essa, ivi compreso il recesso, la Società resta tenuta, a semplice richiesta delle Società Assicurate, a mantenere in essere le coperture assicurative per il tempo necessario alla stipula di nuove po- lizze con le necessarie procedure, in ogni caso per non oltre giorni 180; nel periodo di proroga saranno dovuti i premi, in proporzione, rivalutati sulla base dell’indice ISTAT-FOI (variazione dalla data di sottoscrizione dell’accordo-quadro)
10. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza di accordo-quadro
La presente polizza di accordo-quadro è stipulata dal Contraente senza effetti diretti ed imme- diati di costituzione delle coperture assicurative e con l’effetto di regolare completamente i contratti derivanti dalle polizze che le Società assicurate stipuleranno con la Società in confor- mità. Le Società assicurate hanno il diritto di stipulare tali polizze con la Società. In ogni ipotesi tutte le Società comunque assicurate saranno in ogni caso considerate soggetti terzi rispetto ad ogni altra Società che avrà stipulato un contratto enunciato dal presente accordo quadro.
11. Ispezione delle cose assicurate e valore
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e la Società Assicurata ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. La Società assicuratrice accetta il valore dichiarato dei beni assicurati, così come risultante da stime assicurative, rese disponibili in forma cartacea o attraverso apposito link (come indicato nel paragrafo 2 del disciplinare di gara) predisposte da società specializzate in valutazioni e perizie e, quindi, rinuncia alle regole pro- porzionali di cui agli artt. 1907 e 1908 c.c.
12. Unità operativa e intermediario assicurativo
La Società deve, in caso di aggiudicazione, garantire per tutta la durata del contratto una unità operativa sul territorio della Valle d’Aosta, aperta al pubblico nei giorni feriali, con la presenza di almeno un referente incaricato alla gestione delle polizze. Alla Società è riservata la facoltà di avvalersi dell’opera di un intermediario assicurativo che provvederà alla collaborazione nella ge- stione ed esecuzione del contratto, in particolare curerà i relativi sinistri, la esazione e trasmis- sione dei premi, le comunicazioni e la gestione dei rapporti con le Società Assicurate. L’opera dell’intermediario verrà remunerata dalla Società e la suddetta remunerazione non costituirà onere aggiuntivo alcuno a carico delle Società Assicurate i cui unici oneri economici sono costi- tuiti dalla corresponsione dei premi di polizza nei termini e modi previsti. Ogni comunicazione
fatta dall’intermediario assicurativo alla Società su comunicazione delle Società Assicurate s’in- tenderà come fatta dalle Società Assicurate stesse, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall’intermediario assicurativo e dalle Società Assicurate avranno valenza queste ultime. Ogni comunicazione fatta dalle Società Assicurate all’intermediario avrà valenza di comunicazione fatta alla Società. Qualora la Società intenda avvalersi dell’opera di un intermediario assicura- tivo, in caso di aggiudicazione, quest’ultimo dovrà possedere/istituire una sede sul territorio della Valle d’Aosta e dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, l’apertura al pubblico nei giorni feriali garantendo la presenza di almeno un referente incaricato alla gestione delle polizze.
13. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro le Società Assicurate devono,
relativamente alle sezioni 1 e 2:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art.1914 C.C.;
b) darne avviso all’agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 C.C.,
c) adoperarsi nel modo più efficace per la conservazione e la custodia delle Cose rimaste, anche se danneggiate;
d) per i danni causati da incendio presumibilmente doloso, esplosione, scoppio, furto, estor- sione, xxxxxx, rapina, atti vandalici e dolosi, fare, nei quindici giorni successivi, dichiara- zione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il mo- mento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento unicamente alla qua- lità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposi- zione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
relativamente alle sezioni 3:
a) darne avviso scritto all’agente/intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla
Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al Sinistro,
c) agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, denun- ciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria a norma del DPR 1124/65 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli per i quali sia stata avanzata una formale richiesta di risarcimento.
14. Gestione sinistri
La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra nella franchigia inserita nel presente contratto assicurativo. La Società provvederà al recupero della franchigia nei confronti delle Società Assicurate con apposita richiesta ripor- tante:
• Data del sinistro
• Nominativo della controparte
• Importo liquidato
• Data del pagamento
• Importa da recuperare
e allegando fotocopia della quietanza o altro documento equipollente attestante l’avvenuto
pagamento del sinistro.
Le Società Assicurate effettueranno il pagamento della franchigia dovuta antro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte della Società.
15. Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società si impegna a fornire semestralmente alle Società Assicurate il dettaglio (data, nu- mero, descrizione sintetica) dei sinistri denunciati così suddiviso:
a. Sinistri riservati (con indicazione dell’importo riservato)
b. Sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato e della data di liquidazione)
c. Sinistri senza seguito/respinti (con indicazione delle motivazioni se richieste)
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alle Società Assicurate di chiedere ed ottenere, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
16. Esagerazione dolosa del danno/perdita - applicabile esclusivamente alle sezioni 1 e 2
La Società Assicurata che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che, a giustificazione della perdita, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sot- trae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o frau- dolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita Il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
17. Procedura per la valutazione del danno - applicabile esclusivamente alle sezioni 1 e 2 L'ammontare del danno é concordato dalle Parti direttamente. E’ consentita la facoltà alle parti di provvedervi mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dalle Società assicurate con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
II terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno inter- venire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola Parte, è demandata al Presidente del Tribunale di Aosta.
18. Mandato dei Periti - applicabile esclusivamente alle sezioni 1 e 2
Nell’ipotesi di espletamento di cotale procedura i periti devono:
1) indagare su circostanze, causa, natura e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla presente se- zione e dalla sezione di riferimento nonché, riferire se al momento del sinistro che ha interessato quest'ultima esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio con- templato da entrambe le predette sezioni e non fossero state dichiarate;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione propri di ogni sezione;
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità delle condizioni contrat- tuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime det- tagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza e di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indenniz- zabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto dovrà es- sere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
19. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Relativamente alla sezione 1:
a) In caso di perdita o danno, l'indennizzo di cui alla citata sezione, salvo non sia convenuto in
misura più favorevole all’assicurato avverrà come segue:
I. per fabbricati, attrezzature, arredamento, merci, materie prime e forniture sarà l'importo necessario per sostituire il materiale danneggiato presso le ubicazioni assi- curate con materiale, nuovo, di tipo e qualità simili a quelle danneggiate, immedia- tamente precedenti il sinistro;
II. per piani, disegni, registrazioni, dati e programmi per apparecchiature di elabora- zione dati elettroniche ed elettromeccaniche sarà il costo della loro riproduzione da duplicati o da originali;
III. per i macchinari, le apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche e per apparecchiature mobili;
a. per danni riparabili, la Società dovrà indennizzare alla Società assicurata le spese necessariamente sostenute per riportare il bene danneggiato al suo pre- cedente stato operativo, più il costo dello smantellamento e del montaggio so- stenuto allo scopo di effettuare le riparazioni, oltre al trasporto ordinario verso e dall'officina di riparazione, eventuali dazi doganali ed imposti, nella misura in cui tali spese siano state incluse nelle somme assicurate. Se le riparazioni sono eseguite in un'officina di proprietà dell'assicurato, la Società dovrà pagare il co- sto dei materiali e della manodopera sostenuti per le riparazioni, più una ragio- nevole percentuale a copertura delle spese generali. Non verrà applicata alcuna detrazione per deprezzamento rispetto alle parti sostituite;
b. se il costo delle riparazioni raggiungerà o supererà il valore effettivo della pro- prietà danneggiata immediatamente prima dell'evento dannoso, tale proprietà dovrà essere considerata come una perdita totale.
c. nell'eventualità di una perdita totale, la Società dovrà pagare il valore di rim- piazzo a nuovo della proprietà assicurata, incluse le spese, per il trasporto ordi- nario, il costo del montaggio e gli eventuali dazi doganali, fermo restando che tali spese siano state incluse nell'importo assicurato.
d. La Società dovrà anche pagare qualsiasi costo ragionevolmente sostenuto per lo smantellamento delle attrezzature danneggiata.
b) Resta comunque intesa che, in caso di indennizzo in base alla presente sezione:
I. qualsiasi importo ottenibile per salvataggio dovrà essere dedotto;
II. i costi di qualsiasi alterazione, aggiunta, miglioramento o revisione non saranno recuperabili nel quadro della presente polizza assicurativa;
III. i costi di qualsiasi riparazione provvisoria dovranno essere sostenuti dalla Società soltanto, se tali riparazioni fanno parte delle riparazioni finali e non aumentano il costo totale delle riparazioni.
20. Limite massimo dell'indennizzo
In relazione alle sezioni 1 e 2, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
In relazione alla sezione 3, qualora l’Assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati per lo stesso sinistro, il Limite di Indennizzo, stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
21. Pagamento dell'indennizzo
In relazione alla sezione 1, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data del verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione. Nel caso in cui il sinistro implichi l'apertura di una istruttoria da parte del Tribunale competente, la Società si obbliga a liquidare il sinistro subito dalla Società Assicurata, purché dal procedi- mento penale risulti che non ricorre alcuno dei seguenti casi:
a) Danni causati con dolo della Società Assicurata;
b) Danni agevolati con dolo dalla Società Assicurata.
In relazione alla sezione 2, valutata l’operatività della garanzia, valutata la perdita e ricevuta la
necessaria documentazione in merito a:
a) Numero di giorni consecutivi riconosciuti necessari e sufficienti a ripristinare la normale
attività dell’azienda;
b) Quantificazione del numero dei giorni per i quali la diaria sia dovuta per intero;
c) Quantificazione del numero dei giorni per i quali la diaria sia dovuta solo parzialmente e della quota dovuta per ciascun giorno;
la Società provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data del verbale defi-
nitivo di perizia sempre che non sia stata fatta opposizione.
Nel caso in cui il sinistro implichi l'apertura di una istruttoria da parte del Tribunale competente, la Società si obbliga a liquidare il sinistro subito dalla Società Assicurata, purché dal procedi- mento penale risulti che non ricorre alcuno dei seguenti casi:
a) Danni causati con dolo della Società Assicurata;
b) Danni agevolati con dolo dalla Società Assicurata.
In questa ipotesi il termine dell’inizio del decorso della prescrizione - comincerà a decorrere dal giorno - dell’archiviazione del fascicolo penale poiché dal medesimo il diritto può essere fatto valere.
22. Interpretazione a favore dell’assicurato
Le parti convengono in caso di dubbio che il presente contratto per ognuna delle successive sezioni e per le condizioni generali sarà sempre interpretato in favore delle Società assicurate. Parimenti nell’ipotesi in cui una disposizione risultasse in contrasto con altra disposizione pre- varrà sempre quella più favorevole alla società assicurata.
23. Debito informativo
Al termine di ogni anno solare ed in ogni caso almeno 180 giorni prima della scadenza delle
coperture assicurative la Società è tenuta a fornire alla Società assicurata un dettagliato reso- conto dei sinistri liquidati e dei relativi importi, distinti per tipologie di copertura e per singole Società Assicurate, con i dati necessari per la valutazione del rischio in vista del successivo affi- damento delle stesse coperture.
Lo stesso è dovuto dalla Società in caso di suo recesso e contestualmente alla dichiarazione di recesso; in difetto questa rimane ad ogni effetto inefficace.
24. Solidarietà in caso di coassicurazione
La coassicurazione è consentita esclusivamente nel caso di partecipazione alla gara in forma di associazione temporanea di imprese e da parte delle sole imprese componenti con le rispettive quote dichiarate in gara. In tal caso, anche in deroga all’art. 1911 cod. civ., opera il regime di responsabilità solidale previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 nell’ambito delle associazioni temporanee di imprese.
25. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Società Assicurata.
26. Tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m. e i.
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la trac- ciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
27. Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello di Aosta.
28. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 1 DANNI DIRETTI
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI ALLA SEZIONI 1
1. Rischio assicurato
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare le Società assicurate per tutti i danni materiali diretti anche se a proprietà di terzi detenuti a qualsiasi titolo (comodato, concessione, uso, locazione, …), causati agli enti e/o par- tite assicurati/e, da qualsiasi evento, anche a titolo di esempio atmosferico, elettrico, incendio, tempesta, vento, bufera, grandine, neve, gelo, terremoto, fulmini, ecc. qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dal successivo Art. 2 – “Cose e Xxxxxx esclusi dall'assicurazione”; l'indennizzo, per ogni ente/partita assicurata nella scheda di polizza, non potrà superare l'am- montare riportato nella scheda stessa.
La Società, a titolo esemplificativo ma non limitativo, indennizza altresì:
• I danni causati alle Cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anor- male produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito le Cose as- sicurate oppure enti posti nell’ambito di 50 mt da esse, ferme le limitazioni di cui ai relativi eventi garantiti;
• I guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dalla Società Assicurata e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
• eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il costruttore il manutentore con diritto di rivalsa della Società nei loro confronti ex art. 1916 c.c.;
2. Cose e rischi esclusi dall’Assicurazione
a) Sono esclusi i danni causati da o risultanti da:
I. dolo della Società Assicurata, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità li- mitata;
II. atti militari di guerra, di insurrezione militare , di occupazione militare, di invasione da parte di altro Stato;
III. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
IV. terremoti, maremoti, trombe marine, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetra- zione di acqua marina;
V. guasti o difetti esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente polizza, di cui l'Assicurato od i suoi rappresentati fossero o avrebbero ragionevolmente dovuto essere a conoscenza;
VI. conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requi- sizioni in genere;
VII. inquinamento/contaminazione ambientale
VIII. crollo, assestamento, dilatazione e restringimento di immobili ed impianti
IX. linee aeree di distribuzione e trasmissione. Rientrano nella copertura i cavi e le funi degli impianti di risalita.
b) Proprietà e beni esclusi:
I. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
II. Macchinari e apparecchiature in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
III. cose o parti di esse, in fase di costruzione;
IV. cose in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e
scarico al di fuori dell’ubicazione indicata in polizza;
V. flora e fauna;
VI. aeromobili, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti al L.vo 209/2005;
VII. quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose avente va- lore artistico od affettivo;
c) Sono sempre o comunque esclusi i danni:
I. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; di frode, malversazione, scippo e loro tentativi, , appropriazione indebita, ammanchi in genere, saccheggio.
II. indiretti quali ad esempio cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di go- dimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate e tutti i danni indiretti in genere e le spese per ridurli, se non richiamati nell’apposita sezione;;
III. attribuibili a malattia, deterioramento, decomposizione, muffa, funghi, vizio di pro- dotto, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), umidità atmosferiche e non, smog, marcescenza in genere, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizia;
IV. dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche.
3. Buona fede
L'omissione da parte della Società Assicurata della dichiarazione, di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete e inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sem- preché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato s’impegna a corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è ve- rificata.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLA SEZIONE 1
1. Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme del precedente art. 19 delle “Condizioni Generali di Polizza” risulta che i Valori di una o più Partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le Partite stesse aumentate del 20%, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 20% e quello risultante al momento del Sinistro, fermo
quanto disposto dall'art. 20 “Limite massimo dell’Indennizzo” delle Condizioni Generali di Assi-
curazione, salvo sia stato convenzionalmente accettato il valore come da art. 11 C.G.A. (pag. 8).
2. Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Premesso che per “valore a nuovo” si intende convenzionalmente:
• Per i fabbricati, la spesa per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assi- curato comprensiva dei costi e oneri che dovessero gravare sulla Società Assicurata e che la stessa dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica, delle spese e/o ono- rari di architetti, ingegneri e consulenti necessari per la riparazione e/o ricostruzione, escludendo soltanto il valore dell’area;
• Per i Macchinari e gli impianti, attrezzature ed arredamento il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio, fiscali e di collaudo nonché le spese e/o onorari di architetti, ingegneri e consulenti necessari per la riparazione e/o sostituzione;
le Parti convengono di stipulare l’Assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo”. L’assicu- razione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto beni (Fabbricati o Macchinari) in stato di attività, fatti salvi i periodi stagionali di sospensione dell’attività.
3. Franchigia.
Le garanzie sono prestate con l’applicazione di una franchigia frontale indicata in scheda di po- lizza, salvo dove espresso diversamente.
Nel caso in cui più beni assicurati siano colpiti da un singolo evento, sarà applicata una sola singola franchigia, pari alla franchigia più alta applicabile ad ogni singolo bene danneggiato. Ri- xxxxx quindi a carico dell'assicurato il massimo importo di franchigia applicabile a qualsiasi bene perso o danneggiato.
Ogni danno coperto dalla presente Sezione, che avvenga durante un periodo di 72 ore conse- cutive, successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un primo sinistro indennizzabile, è attri- buito ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
4. Precisazioni relativi alle garanzie prestate
a) Relativamente ad archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e supporti dati per elaboratori elettronici non- ché per modelli, stampi, garbi messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili, la garanzia è operante per il solo costo di riparazione o di ricostruzione dati ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o ar- tistico, l'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate sa- ranno ricostruite o riparate. Si precisa che la presente polizza non risponde dei danni e/o delle perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o risultanti da:
1. virus informatici di qualsiasi tipo;
2. accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici;
3. cancellazione, distinzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa a disponibi- lità di tali software, programmi o dati informatici anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato
Del pari si intendono esclusi, nel caso siano garantiti dal presente contratto, i danni relativi alle spese, le perdite, le multe e le ammende nonché gli altri danni consequenziali e indiretti che potessero verificarsi a seguito di danni ai dati e/o di impossibilità ad utilizzare le infor- mazioni.
b) La Società Indennizza i danni materiali - compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa traspor- tato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini - anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno. Da tale indennizzo sono esclusi i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione d’acqua marina; da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose as- sicurate; causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano con- nessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione; causati a cose mobili all'aperto.
c) La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allaga- mento verificatesi all'interno dei fabbricati a seguito di:
1. Causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione d’acqua marina;
2. Formazione di ruscelli od accumulo all'esterno di acqua;
3. Fuoriuscita d'acqua anche se dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici. La Società non indennizza i danni:
1. Causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
2. alle merci la cui base e posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento
d) La Società indennizza alla Società Assicurata le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'assicurato per impedire o ridurre l'entità di qualsiasi perdita o danno alla proprietà assicurata, indennizzabili in base alla presente polizza assicurativa, incluso il costo dei materiali, i costi sostenuti per il riempimento dei sistemi antincendio e per la sostitu- zione delle teste di spruzzaggio usate, manodopera o personale specificatamente impie- gato per tali attività e tutte le spese antincendio che l'assicurata sia tenuta a risarcire ad un'autorità pubblica o corpo pubblico dei vigili del fuoco, sempre che l'importo pagabile in base a questa copertura assicurativa aggiuntiva non superi il limite di indennizzo specificato nel prospetto. Il pagamento da parte degli assicuratori di qualsiasi importo previsto da que- sta copertura assicurativa aggiuntiva sarà soggetto alla dimostrazione dei costi sostenuti, in base a quanto ragionevolmente richiesto dagli assicuratori.
e) L'assicurazione prestata comprende le perdite, la distruzione, e il danno a denaro, a valori in genere, effetti personali dei dipendenti e cose di terzi che si intendono inclusi nella voce "macchinario”.
f) assicurativa Società indennizza anche i costi aggiuntivi sostenuti per lavoro straordinario, notturno e/o festivo e le spese di trasporto anche con mezzi speciali e/o grande velocità.
5. Fenomeno elettrico
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni ma- teriali e diretti causati da fenomeno elettrico a Macchinari ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche, fulminazioni od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La Società non risponde dei danni:
a) Causati da usura o da mancanza di manutenzione;
b) Verificatisi in fase di costruzione, montaggio e smontaggio affidati a terzi fornitori non connessi a lavori di manutenzione nonché verificatesi in fase di prova/collaudo;
c) Dovuti a difetti noti alla Società Assicurata all’atto della stipula della Polizza nonché quelli
dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
Agli effetti della presente garanzia integrativa:
a) Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una
Franchigia prevista in scheda di polizza;
b) In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di Assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore a quella assicurata in Polizza al momento del Sinistro.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di quanto ripor- tato in scheda di polizza e ciò in deroga a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicura- zione.
Oltre tale capitale, la garanzia è limitata all’importo riportato in scheda di polizza per ogni sini- stro.
A parziale deroga delle Condizioni Generali della presente Xxxxxxx, la garanzia assicurativa è pre- stata anche per le maggiori spese di manodopera per ore ordinarie e straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità.
In deroga alle Condizioni Generali di Polizza, si conviene che le operazioni di ripristino possono iniziare immediatamente dopo il Sinistro.
6. Acqua condotta
La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e tubazioni in genere a servizio dei Fabbricati e/o dell’attività descritta in Polizza, compreso, a mero titolo di esempio, anche l’innevamento artificiale. Sono altresì compresi i danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature e da sfilamento dei tubi.
La Società non risponde perciò dei danni causati da umidità e stillicidio;
Agli effetti della presente garanzia integrativa il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato pre-
via detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia prevista in scheda di polizza.
7. Ricerca guasto
La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici e tubazioni in genere a servizio dei Fabbricati e/o dell’attività descritta in Polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tuba- zioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ri- pristino di parti di Fabbricato.
Agli effetti della presente garanzia integrativa il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato pre- via detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia prevista in scheda di polizza. Detta Fran- chigia non è cumulabile con quella prevista per i danni da acqua condotta.
8. Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine ed ogni altra simile manife- stazione atmosferica.
La società risponde anche dei danni di qualsiasi natura causati alle piste da sci utilizzate dagli Enti assicurati che un fenomeno atmosferico renda direttamente o indirettamente inagibili; anche, a titolo di esempio, per caduta di alberi o parti di assi, eccesso di neve, eccesso di vento, rimozione alberi o strutture pericolanti.
La ragionevole attività di prevenzione è valutabile in favore dell’assicurato a tenore dell’art. 1914
c.c.
La Società non risponde dei danni:
a) Verificatisi all’interno dei Fabbricati ed al loro contenuto, salvo che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) Causati da:
▪ Mareggiate e penetrazione di acqua marina;
▪ Causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
▪ alle merci la cui base e posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
c) Subiti da:
▪ Alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
▪ Lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente garanzia:
▪ Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro di un importo previsto in scheda di polizza;
▪ In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di Assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore a quanto previsto in scheda di polizza.
9. Eventi sociopolitici
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del Rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte pre- viste dalla presente Polizza si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde di tutti i danni materiali e diretti cagionati ai beni della Società assicurata verificatisi in occasione:
1. di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;
2. atti di terrorismo per i quali si intende: un atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qual- siasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;
3. atti di sabotaggio organizzato per i quali si intende: un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, opera anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le Cose dell’assicurata, fermo restando che, qualora l’occupazione medesima dovesse protrarsi per ol- tre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al primo comma anche se verificatisi durante il periodo suddetto.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’im- porto indicato in scheda di polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo di assi- curazione pattuito per l’estensione medesima, una somma maggiore di quanto indicato in scheda di polizza.
Restano comunque sempre escluse le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indiret- tamente derivanti da contaminazione chimica, nucleare o biologica a tali eventi connessi.
La Società ed le Società Contraenti hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con diritto al rimborso del premio in parte qua correlazionato al tempo.
10. Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle Cose dell’assicurata da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse le relative alimentazioni.
11. Fumo
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni di proprietà dell’assicurata, purché detti impianti siano collegati mediante ade- guate condutture ad appropriati camini.
12. Dispersione liquidi
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte pre- viste dalla presente Polizza si intendono richiamate e confermate, la Società risponde anche dei danni da dispersione di liquidi riposto nei contenitori causata da rottura accidentale dei predetti contenitori.
13. Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne le Società Assicurate, fino alla concorrenza di quanto riportato in scheda di polizza, delle somme che siano tenute a corrispondere per capitale, inte- ressi e spese quali civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che non rientri nella copertura della Sezione Responsabilità Civile sempre operante ed in linea prioritaria.
Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche quanto causato
da colpa grave dell’Assicurato.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Li- mite di Indennizzo stabilito e sino alla concorrenza del 10% del Limite stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo che per i veicoli detenuti per ragioni di lavoro (ivi compresi i mezzi battipista di tutte le società assicurate), per i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché, le cose sugli stessi mezzi trasportate, ovvero per le cose detenute in occasione di particolari eventi o circo- stanze;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché, ogni altro parente e/o affine se con lui
convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a respon- sabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
L’assicurata deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assu- mere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
Tutte le Società aderenti al presente capitolato sono considerate terze le une verso le altre. Quanto alle spese di resistenza si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
14. Rottura vetri e cristalli
La Società garantisce i danni derivanti dalla rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro stampato o comunque strutture in vetro collocate sia all’esterno che all’interno dei locali, dovuta a cause accidentali nonché a seguito di scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.
Sono comprese iscrizioni, decorazioni e dipinti ed escluse vetrerie e cristallerie portatili, lampa- dari, insegne luminose ed in genere quanto ha valore artistico e di affezione.
Sono esclusi i danni:
1. che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai;
2. derivanti da vizio di costruzione o da difettosa installazione.
Resta inteso che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore a quanto previsto in scheda di polizza.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè in deroga a quanto disposto dalle Condizioni Generali dell’Assicurazione, fino alla concorrenza di quanto previsto in scheda di polizza.
15. Perdita delle pigioni e/o corrispettivi incassati a fronte di contratti di qualunque genere
Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurata anche quella parte di pigione e/o corrispettivo che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati fino alla concorrenza di quanto previsto in scheda di polizza, ciò per il tempo necessario al loro ripristino, ma non oltre il limite di un anno.
Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - proprietario
- che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.
16. Rischio locativo
Le Società, nei casi di responsabilità della Società Assicurata a termine degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali causati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in concessione o in locazione o in uso dalla Società Assicurata ed ovunque ubicati. Limite di indennizzo: quanto previsto in scheda di polizza. Tale limite è prestato a Primo Rischio Assoluto senza l’applicazione della regola proporzionale.
17. Acqua piovana
La Società si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni causati alle Cose assicurate da “acqua pio- vana”.
Sono tuttavia esclusi dall’Assicurazione:
a) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello del pavimento del locale;
b) i danni a cose poste all’aperto.
c) I danni che si verificassero al Fabbricato e/o al relativo contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;
d) I danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico e/o gronde e pluviali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se deri- vanti da acqua piovana.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più Sinistri che si verifichino nel periodo di Assicu- razione pattuito per la garanzia medesima, una somma maggiore a quanto previsto in scheda di polizza.
18. Sovraccarico neve
Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia relativa agli “Eventi atmosferici” ed a inte- grazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle Cose della Società assicurata da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o Fabbricati aperti su più lati.
La Società non risponde dei danni:
a) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
b) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, salvo che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
c) causati da valanghe e slavine
d) causati da gelo, ancorché conseguenti a evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
e) ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto.
in nessun caso la Società pagherà, per uno o più Sinistri che si verifichino nel periodo di Assicu- razione pattuito per la garanzia medesima, una somma maggiore a quanto previsto in scheda di polizza.
Ai fini delle presente clausola, gli importi relativi alle somme assicurate ed ai Limiti d’Indennizzo devono intendersi riferiti alla totalità delle somme complessivamente assicurate con partita propria ed in effetti riferibili alla garanzia prestata, con esclusione a titolo esemplificativo di Ricorso Terzi e/o locatari, rischio locativo ove tali garanzie risultino prestate in base alla Polizza.
19. Inondazioni, alluvioni, allagamenti
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del Rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte pre- viste dalla presente Polizza si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti dalle Cose as- sicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, allu- vione, allagamento sulle Cose assicurate: l’onere per contestare la copertura è a carico dell’assicurata;
b) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.
c) a Cose mobili all’aperto;
d) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni; Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un
importo pari a quanto previsto in scheda di polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo di Assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore a quanto previsto in scheda di polizza.
20. Gelo
La Società risponde dei danni subiti dalle Cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei Fabbricati e/o dell’attività descritta in Polizza, purché l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti il Sinistro.
21. Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del Rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte pre- viste dalla presente Xxxxxxx si intendono richiamate e confermate, la Società si impegna a risar- cire i danni materiali e diretti causati da frane, smottamenti, valanghe, slavine e cedimenti del terreno comunque cagionati, anche se causate da rotture di impianti idrici.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un
importo pari a quanto previsto in scheda di polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo Sinistro, una somma maggiore a quanto previsto in scheda di polizza.
22. Terremoto
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del Rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte pre- viste dalla presente Polizza si intendono richiamate e confermate e che per “terremoto” si in- tende un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene si con- viene che la Società si impegna a risarcire i danni materiali e diretti causati da terremoto.
Ai fini della identificazione di un singolo evento si intende “terremoto” ogni scossa registrata anche nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile e pertanto attribuita ad un medesimo episodio tellurico. I relativi danni sono da considerarsi per- tanto “singolo Sinistro”.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un
importo pari a quanto previsto in scheda di polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di Assicurazione pattuito per la garanzia medesima, una somma maggiore a quanto previsto in scheda di polizza.
23. Danni alle funi
Si precisa che le funi sono oggetto di garanzia, ancorché non operante la copertura “Guasti macchine”.
Si intende anche assicurata la rottura di trefoli causata da evento di natura accidentale risarci- bile a termini di polizza.
24. Costi di collaudo macchinari/impianti
Si prende e si dà atto che sono compresi in garanzia, ancorché non operante la copertura “Gua- sti macchine”, i costi di collaudo di macchinari ed impianti, anche se non direttamente danneg- giati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
25. Macchinari e merci presso terzi
La Compagnia prende atto che parte dei macchinari e delle merci garantite alla relativa partita restano assicurate, per un valore non superiore a quanto previsto in scheda di polizza presso terzi, anche se in ubicazione diversa da quella dichiarata.
26. Precisazioni inerenti ai fabbricati
La garanzia si intende prestata anche in caso di danni causati ai beni goduti dall’assicurata in concessione o in locazione, anche finanziaria. In caso di identica assicurazione da parte del pro- prietario la copertura opererà in 2° rischio; opererà in 1° rischio ove l’assicurato fosse gravato di rivalsa.
La garanzia si intende prestata anche in caso di danni causati ai beni di proprietà dell’assicurata dai soggetti locatari/comodatari/che ne detengano l’uso a qualunque titolo (allegato A) con diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti degli stessi.
27. Cose all’aperto
Si precisa che si intendono assicurati anche all’aperto nell’ambito dell’azienda:
- le Merci esclusivamente durante le operazioni di carico e scarico;
- gli impianti, i Macchinari e le Attrezzature che per loro natura e destinazione possono tro-
varsi all’aperto.
Tale estensione limitatamente alle sole Merci non si applica la garanzie “Eventi atmosferici”
anche se detta garanzia fosse prevista nella Polizza.
28. Incendi boschivi e/o prativi
A maggior precisazione, si intendono compresi i danni subiti dalle Cose dell’assicurata causati da incendi boschivi e/o prativi qualora inclusi nelle Cose assicurate e fino al Limite di Indennizzo ivi previsto.
29. Presenza di autoveicoli
La Società prende atto che nei Fabbricati assicurati possono venire ricoverati veicoli di proprietà dell’Assicurata, come pure di terzi, che si ritengono però esclusi dalla presente copertura assi- curativa se non indicati in una partita di Polizza.
Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi di suddetti veicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.
30. Contiguità e vicinanze pericolose
La Società Assicurata è dispensata dall’obbligo di comunicare alla Società se in contiguità o nelle vicinanze delle Cose assicurate o contenenti le Cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il Rischio, salvo che, pur essendo a conoscenza di tali cose o condizioni, non ometta dolosamente di dichiarale.
31. Conservazione delle tracce del Sinistro
A parziale deroga di quanto predisposto dalle “Condizioni Generali di Assicurazione”, fermo re- stando l’obbligo della conservazione dei residui e delle macerie, è accordata alla Società Assi- curata la facoltà di procedere con la rimozione dei residui e delle macerie stesse nonché al ri- pristino delle Cose danneggiate, in caso di mancato intervento del perito della Società entro il decimo giorno dal momento in cui la Società ha ricevuto la denuncia.
32. Spese di demolizione e sgombero dei residuati del Sinistro
La Società rimborsa le spese necessarie per:
- la rimozione, demolizione, trattamento, livellamento, sgombero, smaltimento e trasporto a discarica dei residui del Sinistro;
Sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al DPR n° 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli radioattivi disciplinati dal DPR n°185/64, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di rimozione, demolizione, trattamento, livellamento, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del Sinistro.
- lo smantellamento , sgombero e demolizione delle Cose non danneggiate;
- il puntellamento di una o più parti delle Cose distrutte e/o danneggiate e/o in conseguenza di qualsiasi Rischio contro cui è assicurato;
- l’eventuale sorveglianza delle Cose o loro parte di proprietà dell’assicurata,
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza quanto previsto in scheda di polizza.
33. Spese di ricollocamento
La Società dà atto che, in occasione della liquidazione di danni relativi alla presente Sezione I, verranno indennizzate anche le eventuali spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mo- bili nel caso in cui la loro rimozione fosse necessaria per eseguire le riparazioni dei locali occu- pati dall'Assicurata, in seguito a sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
34. Onorario periti e consulenti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito e/o consulente in genere che l’assicurata avrà scelto e nominato confor- memente con le Condizioni Generali di Assicurazione per la gestione del danno nonché la quota parte di spese e onorari a carico della Società assicurata a seguito del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite previsto in scheda di polizza.
35. Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni uti- lizzabili dei reparti danneggiati.
36. Incrementi delle somme assicurate
La Società è tenuta ad indennizzare la Società Assicurata rispetto a perdite o danni subiti da:
• Edifici, macchinari ed altre attrezzature acquistati, in locazione o tenuti in custodia o sotto il controllo e/o la gestione della Società Assicurata dopo la stipulazione della pre- sente polizza assicurativa e non inclusi nella somma assicurata;
• Aggiunte o estensioni della proprietà assicurata, che siano state effettuate dopo la sti- pulazione della presente polizza assicurativa,
a cui si fa riferimento come "incremento di capitali assicurati".
Qualsiasi aumento del valore di rimpiazzo a nuovo a seguito di tali aggiunte di capitale non dovrà superare la percentuale del 10% dell'importo totale assicurato.
Questa copertura assicurativa aggiuntiva è soggetta alla comunicazione all'assicuratore da parte della Società Assicurata entro tre mesi, dei dettagli relativi a tali aggiunte di capitale, non- ché al pagamento del premio aggiuntivo richiesto dall'assicuratore.
Qualora si verificasse un sinistro, nel periodo intercorrente fra la data degli aumenti e la comu- nicazione della Società Assicurata alla Società, le partite assicurate non saranno assoggettate alla regola proporzionale per gli aumenti che ne derivano, purché non superiori al 10% delle somme complessivamente assicurate, ferma restando la condizione particolare “deroga par- ziale alla proporzionale”, il cui limite opererà in eccedenza agli aumenti intervenuti e fermi re- stando i limiti di indennizzo convenuti in polizza.
37. Anticipo indennizzi
La Società Assicurata ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini della po- lizza ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’in- dennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia stimabile in almeno € 100.000,00.
L’obbligazione della Società maturerà dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sem-
preché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
In nessun caso la Società anticiperà importo superiore a Euro 3.000.000,00 (cumulativamente tra la Sezione I e Sezione Il) per sinistro.
Nel caso in cui l’Assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’ac-
conto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al mo- mento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo ulteriore anticipo, sul supple- mento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
38. Colpa grave dell’assicurato
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni deri- vanti dagli eventi per i quali è stata prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave delle Società Assicurata.
39. Assicurazione integrativa
Le condizioni tutte della presente polizza sono operanti ad integrazione di quanto previsto su eventuali altre polizze preesistenti: per l'intero ammontare delle somme assicurate con la pre- sente polizza per le garanzie non previste nelle polizze preesistenti; per l'eccedenza di valore, ove esistente, rispetto alle somme assicurate con le polizze preesistenti, per le garanzie che in queste ultime sono già operanti.
40. Chiusura istruttoria
Nel caso in cui il Sinistro implichi l’apertura di una istruttoria da parte delle autorità giudiziarie competenti, la Società si obbliga a liquidare il sinistro subìto dalla Società Assicurata anche in assenza del certificato di chiusura istruttoria, purché la Società Assicurata stessa presenti, in attesa del suo rilascio, apposita fidejussione bancaria per l’importo liquidato, maggiorato del tasso di mora pari alla misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.
41. Clausola di universalità per impianti a fune
Con la presente Polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l’area dello stesso. A titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono com- prese in garanzia anche le opere esterne quali corrimano, ringhiere, passerelle, gabbiotti, cassa e/o ricovero agenti e quadri comandi, barriere, reti e materassi di protezione, tabelloni, cartelli e quant’altro di inerente, il tutto anche in materiali combustibili. Inoltre, in caso di Sinistro, tutto quanto inerente al complesso degli impianti di risalita assicurati con la presente Polizza deve intendersi assicurato con l’avvertenza che se un determinato oggetto o una determinata Cosa non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa la Cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita “Macchinari – parte Elettromeccanica”.
42. Denuncia circostanziata dei Sinistri
A parziale deroga di quanto disposto dalle “Condizioni Generali di Assicurazione”, si stabilisce che l’obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall’Assicurato viene limitato alla pre- sentazione di uno stato particolareggiato delle Cose colpite o comunque danneggiate dal Sini- stro con l’indicazione del loro valore e della perdita subita.
43. Beni in leasing
Nella copertura della presente Polizza sono compresi i Macchinari, Attrezzature ed Arreda-
mento relativi ai contratti di “leasing” se non coperti da apposita polizza.
44. Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di Sinistro, tutto quanto previsto dall’art. 21 “Pagamento dell’Indennizzo” delle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato, a richiesta della So- cietà Assicurata, a ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 21, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per cia- scuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un procedimento verbale di perizia. I paga- menti effettuati a norma di quanto previsto dalla presente disposizione saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, rispetto a quanto eventualmente risultasse com- plessivamente dovuto dalla Società a titolo di Indennizzo per il Sinistro.
Qualora sia prevista in Polizza la clausola “Anticipo indennizzi”, in caso di Sinistro l’Assicurato potrà richiedere o l’anticipo previsto ai sensi della detta clausola oppure potrà avvalersi dell’In- dennizzo separato per ciascuna partita in conformità con la presente disposizione.
45. Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice civile verso le persone per le quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché, le società control- late, consociate e collegate. Tale rinuncia opererà a condizione che l’assicurato non eserciti egli stesso l’azione di surrogazione nei confronti del responsabile del sinistro.
46. Diminuzione di valore – Diminuzione di Rischio
Fermo quant’altro disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che in caso di diminuzione di valori assicurati o di diminuzione di Rischio, la riduzione di Premio conse- guente ai casi previsti da dette condizioni sarà immediata e la società rimborserà la corrispon- dente quota di premio pagata e non goduta, escluse solo le imposte.
GUASTI MACCHINE
La Società risponde di tutti i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da guasto ac- cidentale alle Cose assicurate durante il periodo di efficacia della presente Polizza e mentre le Cose stesse si trovano entro i limiti dei luoghi indicati nella Polizza, siano esse in funzione o ferme, vengano smontate, rimosse, rimontate per la loro pulitura, verifica, revisione o ripara- zione o vengano istallate in altra sede. Per guasto, si deve intendere un danno accidentale, im- provviso e imprevisto causato in via esemplificativa e non esclusiva da:
- incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
- difetti di fusione del materiale e di costruzione, errori di progettazione e di montaggio;
- incidenti fortuiti di funzionamento quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anomale, tormento mo- lecolare, forza centrifuga, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrifi- cazione, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale, mancato o difettoso funzio- namento di congegni di protezione, etc;
- caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- bufere, uragani, gelo, movimenti di xxxxxxx;
- effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica, scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio (compresi i danni agli enti assicurati dovuti ad incendio conseguente ad uno qualsiasi di questi fenomeni);
- qualsiasi altro evento che non sia qui di seguito espressamente escluso.
Esclusioni
La Società non risponde dei danni conseguenti a:
- furto;
- guasti dovuti a dolo dell’Assicurato;
- guasti dovuti a collaudo, a intenzionale sovraccarico o a esperimenti che comportino im- posizione di condizioni anormali. La verifica del buon funzionamento delle Cose assicurate e delle installazioni di controllo e sicurezza di dette Cose non è considerata collaudo o esperimento;
- guasti dovuti a difetti noti all’Assicurato prima della stipulazione della Polizza;
- guasti a parti intercambiabili, accessorie e utensileria in genere;
- deperimento di Macchinari o impianti causati dal loro naturale uso o funzionamento, rug- gine, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche;
- perdita o distruzione causata da guerra, invasione, guerra civile, rivoluzioni, salvo che l’As-
sicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcuna relazione con tali eventi;
- perdita o distruzione causata da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni prove- nienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcuna relazione con tali eventi.
Alla presente estensione di garanzia si applica una Franchigia pari a quanto previsto in scheda di polizza. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di Assicurazione pattuito per la garanzia medesima, una somma maggiore quanto previsto in scheda di polizza.
Precisazioni
Nella presente estensione di garanzia sono compresi nell’Assicurazione i danni causati da cedi- menti del terreno, delle fondamenta, frane, straripamenti, allagamenti, valanghe, trombe d’aria e cicloni, terremoti, effetto della pressione della neve ed eventi similari;
A maggior chiarimento, si precisa che sono comprese nella garanzia assicurativa tutte le prove di carico, frenatura e simili, effettuati dall’Assicurato a verifica del buon funzionamento dell’im- pianto assicurato, compresi i danni cagionati alle funi.
Inoltre si precisa che sono comprese nella garanzia assicurativa tutte le prove e i collaudi neces- sari e/o disposti dalle competenti Autorità di sorveglianza, compresi i danni cagionati alle funi. Si intende anche assicurata la rottura di trefoli causata da evento di natura accidentale risarci- bile a termini di polizza.
La garanzia assicurativa viene estesa ai danni alle parti di ricambio destinate a sostituire quelle danneggiate a seguito di un Sinistro risarcibile durante il loro trasporto dal luogo dello scarico in prossimità dell’impianto al luogo di montaggio.
La società risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai fabbricati inerenti gli impianti og- getto della presente Polizza, per rotture, lesioni, crolli, sfondamenti e simili, avvenuti in occa- sione di sinistri “Guasti alle Macchine” risarcibile in base alla presente Polizza.
Deroghe
A parziale deroga delle Condizioni Generali della presente Xxxxxxx, la garanzia assicurativa è pre- stata anche per le maggiori spese di manodopera per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità.
In deroga alle Condizioni Generali di Polizza, si conviene che le operazioni di ripristino possono iniziare immediatamente dopo il Sinistro.
In deroga alle Condizioni Generali di Polizza l’Assicurazione di cui alla presente estensione di garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”, e cioè in deroga a quanto disposto dalla regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
XXXXX E RAPINA
1. Furto e rapina anche iniziata all’esterno dei locali (Garanzia a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto)
A parziale deroga dell’art 2 delle Disposizioni di Carattere Generale Applicabili alla Sezione 1 Danni Diretti, ferme le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società risponde dei danni derivanti dal furto delle cose e denaro nei limiti di risarcimento indicati nell’allegato E. E' con- dizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose assicurate siano riposte in fab- bricati e/o locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere, purché sottratte fraudolentemente al detentore, e/o false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari me- diante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi. L'assicurazione è estesa:
• alla rapina (sottrazione di cose e denaro mediante violenza alla persona o minaccia) av- venuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
• al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti e/o i sui mandatari vengano costretti a consegnare le cose e denaro mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Sia la minaccia e/o la violenza, che la consegna delle cose e denaro assicurati devono essere poste in atto all’interno dei locali descritti in polizza.
• alla rapina di denaro e quant'altro, ovunque riposto, nei locali adibiti a biglietteria e uffici.
2. Cassa continua
La Società presta la garanzia contro il furto di denaro anche se detenuti “cassa continua” di
proprietà ubicata nei locali adibiti ad uffici.
3. Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti della Società Assicurata
La Società presta la garanzia contro il furto, anche se l'autore del furto sia un dipendente della Società Assicurata e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
4. Portavalori (Garanzia a primo rischio assoluto)
A parziale deroga dell’art 2 delle Disposizioni di Carattere Generale Applicabili alla Sezione 1 Danni Diretti, la Società risponde dei danni in occasione di:
a) furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha in- dosso od a portata di mano i valori medesimi;
c) furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
d) rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sui di- pendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i commessi, gli impiegati ed i
dirigenti), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell’esercizio delle loro funzioni
relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana
L’Assicurazione vale soltanto durante l’orario di lavoro tra le ore 5 e le ore 21 ed è operante
esclusivamente per i dipendenti (portavalore ed accompagnatori) che:
• non abbiamo minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni;
• non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e delle rapina per il trasporto valori.
5. Guasti cagionati dai ladri a locali, fissi ed infissi, mezzi di custodia
La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri, lastre di cri- stallo, mezzo cristallo, specchi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi compresi i mezzi di custodia (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina, consumati o tentati.
6. Riduzione e reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, riportate nell’allegato E, si inten- dono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della presente po- lizza. Resta inteso che l'Assicurato ha diritto di ottenere il reintegro automatico di tale importo, con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento.
SEZIONE 2 – XXXXX XXXXXXXXX
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI ALLA SEZIONE 2
1. Rischio assicurativo
La Società si obbliga ad indennizzare le Società assicurate della perdita effettiva che possa de- rivare, durante il periodo di Indennizzo, dalla forzata interruzione dell’attività dichiarata, cau- sata da danneggiamento o distruzione dei beni impiegati nell’attività stessa, quando tale dan- neggiamento o distruzione siano indennizzabili a termini della Sezione 1) DANNI DIRETTI.
La copertura sarà prestata per i 360 giorni successivi dal giorno di accadimento del Sinistro; sono esclusi dall’Assicurazione i danni verificatisi nel giorno del Sinistro e fino alle ore 24.00 del 2° giorno successivo.
Si conviene che il risarcimento per ciascuna giornata di inattività totale è stabilito ed accettato in misura unitaria media (“diaria”) come riportato nell’allegato B; tale diaria non può comunque eccedere la media giornaliera ottenuta dividendo gli introiti netti dei singoli periodi indicati nell’allegato B per i giorni di ciascun periodo, calcolata con riferimento alla stagione precedente. Per i giorni di inattività parziale la diaria è ridotta in proporzione come indicato nell’allegato B.. Premesso che le attività dichiarate di cui sopra sono aperte al pubblico solo durante il periodo suddetto di ogni anno, si precisa che il suddetto Indennizzo sarà liquidato solo per i giorni di inattività che ricadano nel predetto periodo indipendentemente dalla data di accadimento del Sinistro.
2. Esclusioni
Sono escluse le perdite e le spese:
a) conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Polizza:
- verificatosi in conseguenza di atti di guerra, tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che la Società Assicurata provi che il Sinistro non abbia avuto alcuna relazione con tali eventi;
- causato con dolo della Società assicurata, dei rappresentanti legali o dei soci a re- sponsabilità illimitata;
- furto.
b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- dolo della Società assicurata, del rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illi- mitata;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di mate- riali, stati di guerra;
- mancata disponibilità da parte della Società assicurata dei mezzi finanziari sufficienti
per la ripresa dell’attività.
3. Buona fede
L'omissione da parte della Società Assicurata della dichiarazione, di una circostanza aggravante il rischio, cosi come le incomplete e inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente
contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sem- preché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato s’impegna a corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è ve- rificata.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLA SEZIONE 2
1. Validità della garanzia
La garanzia prestata con la presente sezione è subordinata alle seguenti condizioni che si con- siderano essenziali ai fini della operatività della presente garanzia: che la totalità delle cose mo- bili ed immobili destinate allo svolgimento dell’attività svolta rimanga assicurata per tutta la durata della presente Polizza contro i danni materiali e diretti. Conseguentemente, l’eventuale sospensione o cessazione della Polizza contro i danni materiali e diretti comporterà la conte- stuale sospensione o cessazione della presente garanzia anche senza preavviso alcuno. In ogni caso, nessun Indennizzo verrà effettuato a termini di questa Polizza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- fallimento o ammissione della Società assicurata alla procedura di amministrazione con- trollata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell’azienda;
- alienazione o cessione, parziale o totale, dell’azienda stessa, anche a seguito di un Sini-
stro.
2. Estensioni della prestazione
A parziale deroga dell’art. 2) delle disposizioni di carattere generale applicabili alla Sezione 2, la
Società risponde delle perdite conseguenti a:
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato;
- colpa grave dell’Assicurato;
- eventi atmosferici;
- inondazione, alluvione, allagamenti, franamenti, cedimenti e smottamenti del terreno;
- fenomeno elettrico e guasto macchine,
limitatamente al caso in cui detti eventi abbiano dato origine ad un Sinistro indennizzabile ai sensi della Polizza che abbia colpito le Cose assicurate in base alla medesima Polizza.
3. Delimitazione del rischio – Precisazione
Premesso che gli impianti assicurati sono funzionanti solo durante i periodi indicati di ogni anno, si precisa che i suddetti indennizzi saranno liquidati solo per i giorni di inattività che ricadono in tali periodi, indipendentemente dalla data di accadimento del Sinistro.
4. Prolungamento periodo di inattività
A parziale deroga dell’art. 2) delle disposizioni di carattere generale applicabili alla Sezione 2, la Società risponde delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell’attività causati esclusivamente da:
- provvedimenti imposti dalle autorità con un massimo di 4 settimane;
- difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali: regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.
5. Garanzia Clienti / Fornitori
Qualora uno degli stabilimenti appartenenti ad uno dei clienti/fornitori dell’Assicurato sia col- pito da un Sinistro causato da uno degli eventi contro i quali è prestata l’Assicurazione di cui alla Sezione Danni Diretti e le eventuali perdite che potranno derivare all’Assicurato per interru- zione o intralcio dell’attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle condizioni previste dalla presente Polizza nei limiti indicati nella scheda di Polizza. Resta inteso che in nessun caso la Società, in base alla presente disposizione, pagherà una somma maggiore a quanto riportato nella scheda di polizza per annualità assicurativa.
6. Impedimento e difficoltà di accesso
La Società risponde anche della perdita effettiva derivante da impossibilità parziale o totale di accesso all’insediamento assicurato per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane cau- sata da un Sinistro che abbia colpito altre Cose site nelle vicinanze dell’insediamento stesso ma non assicurate con la presente Polizza né detenute a qualunque titolo dall’Assicurato e purché l’evento che ha originato il predetto Sinistro sia astrattamente come ipotesi garantito dalla pre- sente Polizza. Resta inteso che in nessun caso la Società pagherà una somma maggiore a quanto riportato nella scheda di polizza per annualità assicurativa.
7. Franchigia applicabile alla Sezione Xxxxx Xxxxxxx
Se dall’Assicurazione prestata con la Sezione Xxxxx Xxxxxxx della Polizza fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il Sinistro che avesse colpito detta Sezione risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione pre- vista dall’art. 1 della presente Sezione Danni Indiretti che subordina l’indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità del Sinistro a termini della Sezione danni diretti.
8. Estensione ai servizi pubblici
Se qualunque stabilimento ed impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi che for- niscono energia, acqua o gas all’Assicurato, situato entro 15 Km in linea d’aria. dal luogo indi- cato nella Polizza è colpito da un danno astrattamente indennizzabile a termini della presente Polizza, che causa interruzione o riduzione delle forniture stesse, il relativo danno è considerato come danno alle Cose assicurate e le eventuali perdite che possono derivare all’Assicurato sono indennizzabili a termini della presente Polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata per un massimo di 4 settimane dall’evento che ha originato il danno risarcibile ai termini della sezione danni diretti.
9. Copertura prevista dalla Sezione Xxxxx Xxxxxxx di Polizza
Si conviene tra le parti che tutte le condizioni particolari che modificano le esclusioni della Se- zione danni diretti, ampliando la copertura prevista dalla Sezione danni diretti sono da ritenersi applicabili anche alla presente Sezione danni indiretti.
10. Maggiori Costi
La Società risarcisce i maggiori costi non inconsideratamente sostenuti dalla Società Assicurata per la prosecuzione dell’attività dichiarata, a seguito di distruzione o danneggiamento delle Cose assicurate cagionati da taluno dei Rischi garantiti dalla presente Polizza durante il periodo di Assicurazione in corso.
Tali sono, a titolo esemplificativo, i costi sostenuti per:
- l’uso di macchine o impianti terzi per temporanea sostituzione di quelli distrutti o dan-
neggiati;
- il ricorso a lavoro straordinario, anche notturno e festivo;
- le lavorazioni svolte presso terzi o commissionate a terzi;
- la fornitura di energia da parte di terzi;
- l’affitto di locali per il temporaneo trasferimento dell’attività, compresi i relativi costi di
trasferimento.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè in deroga alle disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla concorrenza di quanto riportato in scheda di po- lizza.
E comunque espressamente richiamato anche quanto previsto dall’art. 1914 c.c..
11. Riserve di magazzino
Se al verificarsi di un sinistro, per contenere la riduzione del volume di affari, l'Assicurato ricor- rerà all'utilizzo di scorte e ricambi a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata, nei limiti del periodo di indennizzo previsto, prevedendo;
a) il rimborso dei costi per la ricostituzione del livello delle scorte e ricambi di magazzino al giorno di sinistro;
b) l'eventuale perdita del volume di affari causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte e ricambi di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte e ricambi a magazzino.
12. Diaria
La somma assicurata è indicata nell’allegato B ed il conseguente premio calcolato in base al tasso offerto sarà soggetta a regolazione al termine di ciascuna annualità assicurativa in base alla variazione percentuale degli introiti.
SEZIONE 3 – RESPONSABILITA’ CIVILE
DESCRIZIONE ATTIVITA’
La Società aggiudicataria, alle Condizioni Generali di Assicurazione, alle Condizioni Particolari ed Ag- giuntive garantisce tutte le Società assicurate, contro il rischio della Responsabilità Civile loro deri- vante ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a persone e cose, nella loro qualità di Esercenti dei rispettivi Comprensori Sciistici / Turistici in Valle d’Aosta come sopra specificati.
La garanzia assicurativa è operante per i rischi della Responsabilità civile derivante alle Società assi- curate nello svolgimento delle attività istituzionali già previste dallo statuto societario, comunque svolte con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, nonché per ogni eventuale modifica ed integra- zione futura.
L’assicurazione comprende altresì la copertura di tutte le attività accessorie, complementari, con- nesse e collegate, preliminari e conseguenti direttamente funzionali allo svolgimento dell’attività principale.
La presente polizza esplicita la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una re- sponsabilità anche quale committente, organizzatore o altro delle Società assicurate salve le esclu- sioni espressamente menzionate.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere anche svolte partecipando ad Enti, Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dalle Società assicu- rate per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
ELENCO IMPIANTI ASSICURATI E FATTURATO
L’Allegato C riporta il fatturato e l’elenco degli impianti assicurati, diviso per Società Assicurata con evidenza della proprietà degli stessi.
MASSIMALI DI RISARCIMENTO
L’Assicurazione vale per tutti gli assicurati per i risarcimenti – capitali, interessi e spese – fino a con- correnza di Euro 150.000.000 (oggetto di offerta) (centocinquantamilioni) annui, oltre alle spese di difesa di cui all’art. 1917, 3° comma, c.c..
CONDIZIONI GENERALI DELLA SEZIONE 3
1. Oggetto dell’assicurazione
1. Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne ognuna delle Società assicurate, nello schema Loss di cui all’art. 1917 c.c. e nei limiti dei massimali di risarcimento indicati nell’allegato D, di quanto queste siano tenute a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a ti- tolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un
fatto verificatosi in relazione all’attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ad ogni Società assicurata da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
A maggior chiarimento sono garanti per la RC con la Società assicurata anche tutti i suoi dipendenti e tutti i suoi ausiliari che prestano servizio anche di fatto, senza alcuna rivalsa nei confronti di xxxxxxxxxxx, salvo che nei confronti dell’autore di un fatto doloso, per il quale l’assicurato/a è comunque in garanzia.
2. Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne ogni Società assicurata, nei limiti indicati nell’allegato D, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente respon- sabile:
1) ai sensi:
• degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
• del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modifiche;
• del D.L. n. 317/1987 e successive modifiche;
per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro loro dipendenti, dai lavoratori parasu- bordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, ovvero anche occasionalmente addetti a lavori;
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle di cui al
D. Lgs 23 febbraio 2000, n.38. L’assicurazione viene prestata con applicazione di una
franchigia pari ad euro 1.500 per ogni prestatore di lavoro infortunato.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, la Società assicurata
sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, ove previsto.
Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di esclusione della garanzia il fatto che la Società assicurata non sia in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia. Si intende compreso il danno biologico.
I soci della Società assicurata, i loro familiari che collaborano in azienda e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della garanzia, ai dipendenti. In caso di esercizio dell’azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile ovvero del regresso da parte dell’INAIL, i prestatori di lavoro di cui alle norme citate al precedente punto 1) saranno considerati terzi.
Norme comuni ai punti 1) e 2)
Tanto l’assicurazione R.C.T. che l’assicurazione R.C.O. sono efficaci anche nell’ipotesi venisse
esperita una azione di rivalsa dall’INPS ex art. 14 della L. 12 giugno 1984, n. 222 e/o dall’INAIL.
2. Malattie professionali
L’Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL o comunque riconosciute come tali dai tri- bunali competenti (ferma restando l’esclusione delle malattie da amianto e silicosi). L’xxxxx- xxxxx spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei con- fronti delle Società Assicurate indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione ma in ogni caso non anteriori a 10 anni dalla data di effetto del contratto. La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate entro 10 anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro se antecedente.
Il Limite di Indennizzo indicato nella scheda di polizza per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di efficacia della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi nello stesso periodo di Assicurazione. La garanzia non opera:
a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
b) per le malattie professionali conseguenti:
I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rap-
presentanti legali dell’impresa;
II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per intenzionali omesse ripara- zioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori pato- geni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente all’ado- zione di accorgimenti ragionevolmente ritenuti idonei, in rapporto alle circostanze di fatto o di diritto, a porre rimedio alle preesistenti situazioni.
3. Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati “Terzi” rispetto alla Società Assicurata, con esclusione del Legale Rappresentante della stessa il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitata- mente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture della Società Assicurata in quanto utente dei servizi dalla stessa erogati.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubbordinati della Società Assicurata quando subiscono il danno in occasione di servizio, nel caso in cui operi la copertura R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio.
Le Società Assicurate sono considerate terze tra loro.
4. Rischi esclusi dall’assicurazione
Fermo che convenzionalmente la responsabilità civile dei mezzi battipista , delle motoslitte e mezzi assimilati, è sempre in garanzia perché compresa nell’assicurazione, l’assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprende i danni:
1) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
2) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da aminato, silice e piombo e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
3) derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic fields EMF) relativi ad attività nei settori radio e TV e telefonia fissa e mobile
4) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegne- ria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana.
5) Ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al titolo X del Codice delle Assicurazioni D.Lgs 209/2005 e successive variazioni ed integrazioni, la società assicurata sia tenuta all’assicurazione obbligatoria.;
6) Derivante da atti di guerra e/o terrorismo;
7) Di natura sanzionatoria quali “punitive or exemplary damages” come definiti nella
giurisdizione americana o multe convenzionali;
8) Dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sot- toscritti; multe ammende e penalità in genere.
5. Attività complementari
A titolo esemplificativo e non limitativo, l’assicurazione della responsabilità civile copre anche i Rischi inerenti:
a. alla proprietà e/o concessione e/o conduzione e/o uso anche di fatto , nonché alla ma- nutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, ampliamento, costruzione a nuovo e ripristino di terreni, edifici, Macchinari, impianti, Attrezzature, cancelli comunque azionati, accessi pedonali e viabili (scalinate, terreni, porzioni di strade private, … ), muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto ed ogni altra cosa mobile od immobile inerente l’attività e l’azienda; a maggior precisione si intende compreso il montaggio e smontaggio di impianti, le prove e collaudi; qualora i lavori sopradescritti vengano affidati a terzi, la garanzia è operante per la responsabilità civile incombente sulla Società Assicu- rata nella sua qualità di committente ed ex art. 1228 c.c..
b. alla proprietà, alla concessione, all’uso a qualsiasi titolo, all’esercizio o alla cogestione di autorimesse anche interrate e appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore e relative strutture viarie pertinenziali, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Tale garanzia è prestata con una Franchigia di Euro 250,00.= per ciascun veicolo danneggiato, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli con- seguenti al mancato uso;
c. alla proprietà, installazione e/o smontaggio, uso e manutenzione di insegne, cartelli e stri- scioni pubblicitari e/o segnaletici ovunque installati sul territorio nazionale, con esclu- sione dei danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono installati; qualora l’installazione e/o manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’assicurato nella sua qualità di committente dei lavori ed ex art. 1228 c.c.;
d. all’impiego di guardiani anche armati nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'atti- vità, nonché alla proprietà ed uso di cani, nonché per l’opera di qualsiasi ausiliario della Società assicurata;
e. all’esistenza della mensa aziendale e di bar interno. È altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia integralmente affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico alla Società Assicurata nella sua qualità di committente dei servizi e di cui all’art. 1228 c.c.;
f. dalla proprietà, concessione ed eventuale gestione di bar, ristoranti, self-service, strutture alberghiere e rifugi, postazioni radioelettriche, postazioni di trattamento dei reflui, atti- vità di commercio, strutture museali anche interattive, strutture espositive, sale cinema- tografiche e sale convegni e conferenze, nonché dalla proprietà ed utilizzo di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere; in relazione a quanto pre- cede, si dà atto che l’Assicurazione comprende i danni cagionati da generi somministrati e/o smerciati purché la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia dell’Assicura- zione; il massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
g. alla proprietà e/o concessione e/o all’uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (com-
presi muletti e macchine operatrici), mezzi meccanici di trasporto di merci e/o persone,
di sollevamento, purché usati per conto proprio e per le attività istituzionali dell’assicu- rato. Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente o sistematicamente ad at- tività di sgombraneve, l'assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi. E’ estesa la copertura, e quindi sono da intendersi inclusi nella pre- sente garanzia anche i danni subiti da persone trasportate su mezzi battipista e/o moto- slitte e/o trasportate su cabine fissate a mezzi battipista.
E sono da intendersi inclusi nella presente garanzia l’uso di macchinari (in particolare
mezzi battipista o motoslitte) in circolazione su aree innevate e piste da sci.
h. all’eventuale attraversamento superiore da parte di impianti di altri impianti, edifici, piste
e/o strade;
i. ai servizi sanitari prestati all’interno dell’azienda ed anche in ambulatori, infermerie, posti di pronto soccorso sulle piste, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, e compresa anche quella che possa derivare ex art. 1228 c.c. alla Società assicurata. Ciò ritenuto, non è direttamente assicurato il solo libero professionista medico per la malpratica e fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia s’intende prestata a secondo Xxxxxxx;
j. all’esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di au- tolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell’azienda;
k. all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi e gite aziendali e manifestazioni in genere, partecipazione a mostre, fiere e mercati, in ambito nazionale ed internazionale, compreso il Rischio derivante dall’allestimento e dallo smon- taggio degli stands;
l. all'organizzazione a scopo dimostrativo di visite guidate nell'ambito della stazione sciistica ivi comprese le attività di addestramento e aggiornamento professionale;
m. alla movimentazione, trasporto, sollevamento, carico e scarico, riempimento e svuota- mento da e su veicoli ed impianti in genere; si precisa che tale garanzia comprende anche i danni subiti da terzi estranei a dette operazioni, dalle persone e dalle cose oggetto delle operazioni, purché non dovuti a furto;
n. limitatamente ai rischi relativi alle attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria e riparazione degli impianti e delle attrezzature affidate a terzi, la garanzia comprende i danni alle cose di tali terzi sollevate, caricate, scaricate e traslate con impiego di mezzi della Società Assicurata. Questa estensione di garanzia si intende prestata con una fran- chigia assoluta riportata in scheda di polizza, per ogni sinistro e fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con l’importo massimo riportato in scheda di polizza.
o. a operazioni di ritiro e consegna merci;
p. ai danni dei quali la Società Assicurata sia tenuta a rispondere verso i clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 0000 xxx, xxx, xxxxxx, quinques del Codice Civile, per sottrazione, distruzione deterioramento delle Cose consegnate o non consegnate anche conseguenti ad Incendio; il massimo risarcimento per cliente è limitato a quanto riportato in scheda di polizza.
q. all’attività preparazione e gestione di piste per allenamenti e gare sciistiche compresa la responsabilità derivante dalla proprietà delle attrezzature tecniche, quali ad esempio pali da gara, protezioni, recinzioni, impianti di cronometraggio e quant’altro. La garanzia è inoltre estesa alla proprietà ed alla gestione degli impianti di cronometraggio a gettone con i relativi tracciati;
r. all’organizzazione di eventi e competizioni sui propri comprensori o su terreni/piste non gestite nell’ambito della promozione del territorio e delle attività sportive collegate all’og- getto sociale delle Società Assicurate; la copertura assicurativa si estende anche a tutti gli operatori che coinvolti nelle manifestazioni sportive (a titolo esemplificativo e non limi- tativo giudici, cronometristi, guardiaporte, lisciatori, addetti alla sicurezza, ….) che sono, perciò, soggetti assicurati;
s. alla gestione di itinerari fuori pista, non battuti, ma segnalati con il posizionamento di paline centrali da parte delle Società Assicurate;
t. alle operazioni di soccorso, trasporto e prima medicazione degli infortunati – ma esclusa ogni responsabilità di carattere professionale (cd “medical malpractice”) salvo la respon- sabilità ex art. 1228 c.c.- e trasporto con ambulanza di proprietà al centro traumatologico di riferimento per il comprensorio sciistico. Tali attività possono anche essere effettuate da terzi qualificati; in tal caso la Società Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei con- fronti degli stessi che sono considerati assicurati.
u. alla costruzione, manutenzione anche straordinaria, proprietà, gestione e preparazione, sia estiva che invernale, delle piste e dei manufatti al servizio degli impianti e delle piste, ivi comprese gli snowpark (half pipe, big air,..), percorsi di skicross e boardercross, piste per slittini, parchi giochi, parco acrobatico forestale. Talune attività di gestione possono anche essere affidate a terzi; in tal caso la Società Assicuratrice assicura anche l’attività del gestore rinunciando al diritto di rivalsa nei suoi confronti essendo considerato sog- getto assicurato per la R.C..
v. alla costruzione, manutenzione anche straordinaria, proprietà, gestione e preparazione, di collegamenti sciistici manutenuti dalle Società Assicurate, ancorché non inseriti nel ca- tasto piste, bacini idrici e/o cisterne ad uso degli impianti;
w. alla proprietà ed uso da parte della Società Assicurata, suoi dipendenti e collaboratori, di sci ed altri attrezzi similari ed inoltre di veicoli non azionati da motore;
x. alla proprietà, conduzione ed esercizio di impianti per l’innevamento artificiale, ivi com- prese le relative pertinenze, quali ad esempio: bacini e serbatoi d’acqua, sale macchine, tubazioni e condotte, prese, collegamenti elettrici,..;
y. alla preparazione ed alla manutenzione delle piste e di altre aree gestite con mezzi batti- pista che sono considerati in garanzia, anche con l’impiego di verricello;
z. alla proprietà, conduzione ed esercizio di sistemi di distacco artificiale delle valanghe e/o dalla attività di disgaggio con qualunque mezzo effettuato ed anche per conto terzi;
aa. alla proprietà, concessione e conduzione ed esercizio di depositi, custoditi e no, di sci, scarponi, ed altri attrezzi per lo sport della neve;
bb. alla proprietà, concessione e conduzione ed esercizio di depositi, custoditi e no, e noleggi di biciclette per la pratica della Mountain Bike;
cc. all’attività di trasporto di biciclette su impianti di risalita e di discesa di mountain bike su sentieri artificiali tracciati e segnalati dalle Società Assicurate, nonché su aree attrezzate denominate bike park. L’attività di gestione dei tracciati può anche essere affidata a terzi; in tal caso la Società Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei gestori.
dd. alla proprietà e alla gestione di parchi giochi, percorsi outdoor o naturalistici o didattici, campi da tennis, calcetto e piscine. Tali attività possono anche essere affidate a terzi; in tal caso la Società Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei gestori.
ee. alla proprietà, alla concessione, alla costruzione, alla manutenzione e alla gestione di sen- tieri naturali o percorsi pedonali attrezzati;
ff. inerente beni mobili o immobili, ovvero entità e/o attività di terzi date in uso a Società assicurate, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, scalinate private, passaggi su
strade private, sui aree private, concesse in uso anche di fatto.
6. Garanzie comprese
a. Lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dalla Società assicurata non
soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL
Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati terzi i lavoratori subordinati dipendenti dalla Società assicurata non sog- getti all’obbligo di assicurazione INAIL.
b. Responsabilità Civile derivante alla Società assicurata per danni da partecipazione occasio- nale o per fatto dei prestatori di lavoro e/o di ausiliari e/o incaricati
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
1) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte – quali, in via esempli- ficativa, aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, possono par- tecipare a lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione;
2) per danni cagionati a terzi dai dipendenti della Società assicurata, dai lavoratori pa- rasubordinati, dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme pre- viste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003.
c. Stoccaggio, detenzione e impiego di esplosivi
La garanzia comprende i danni derivanti da stoccaggio, detenzione ed impiego di esplosivi anche a favore di terzi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati, Cose in essi contenute e manufatti in genere, situati entro un raggio di 50 metri dal fornello di mina.
La garanzia non è valida se la Società Assicurata detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti.
d. Segnaletica mancante o insufficiente
La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di inter- vento sulla segnaletica aziendale o di cantiere o di pista, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità di terzi.
e. Proprietà/Conduzione di Fabbricati nei quali si svolge l’attività
La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante alla Società assicurata nella sua qualità di proprietario/conduttore/gestore dei fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l'attività descritta nella Polizza e relative pertinenze, anche locati a terzi o dati in gestione. L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:
• impianti fissi destinati alla conduzione dei predetti fabbricati, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
• antenne radiotelevisive;
• aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi re- lativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
• giochi per bambini.
• piscine;
L'assicurazione tuttavia non comprende i danni derivanti da:
• umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;
• trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
L’assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e
manutenzione.
Se l’assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall’utilizzatore per
conto della società di leasing, la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante
alla stessa società di leasing in qualità di proprietario (“Assicurato”), con esclusione dal no- vero dei terzi dell’utilizzatore (“Società assicurata”).
La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e si- mili. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con la So- cietà assicurata, la garanzia comprende la responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qua- lità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive mo- dificazioni e/o integrazioni. L’assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile deri- vante alla Società assicurata nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria ma- nutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati, anche ai sensi del D.lgs. n. 494/1996 e del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, e sem- preché l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori come previsto dal citato D.lgs.
n. 494/1996 e del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione.
f. Bagagli e merci trasportati
Sono inoltre compresi nella garanzia i danni cagionati a terzi dalle movimentazioni, tra- sporto e caduta di merci e/o bagagli in genere sugli impianti, ferma restando l’esclusione dei danni subiti dalle merci e/o dai bagagli stessi.
g. Cose di proprietà trasportate da terzi
Sono inoltre compresi nella garanzia i danni cagionati a terzi dalle movimentazioni, tra- sporto e caduta di cose o parti, di proprietà o in uso, con qualsiasi vettore e mezzo di tra- sporto, ferma restando l’esclusione dei danni subiti dalle cose stesse.
h. Cosa di terzi e/o persone
Sono inoltre compresi nella garanzia i danni subiti dai terzi estranei al trasporto provocati dalle persone trasportate, sia in caso di lesioni personali che per danni al bagaglio, oggetti e indumenti personali, purché non dovuti a furto, smarrimento e con esclusione comunque dei danni dovuti a perdita o danneggiamento di denaro, preziosi, valori bollati e titoli di credito.
La garanzia è prestata con una franchigia fissa a carico dell’assicurato di €. 1.000 per ogni
danneggiato.
i. Danni a cose dei dipendenti
Sono inoltre compresi nella garanzia i danni subiti a cose dei dipendenti con applicazione della franchigia frontale riportata in scheda di polizza per ogni danneggiato.
La società si obbliga a risarcire, entro il limite massimale di € 10.000 per sinistro, i danni colposamente cagionati al veicolo del dipendente autorizzato ad utilizzarlo per ragioni di servizio, e non altrimenti risarcibili in tutto e/o in parte nell’ambito della RC auto.
j. Committenza veicoli
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante alla Società assicurata ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti ed eventuali lavoratori parasubordinati o dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, motoslitta, mezzi battipista , mezzi pesanti che non siano di proprietà od in usufrutto della Società Assicurata od alla stessa intestati al P.R.A., ovvero a lei locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Il giudatore è considerato compreso nella garanzia RCO anche se non iscritto all’INAIL.
k. Danni a mezzi sotto carico o scarico
La garanzia comprende anche la copertura dei danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Resta a carico della Società assicurata una franchigia riportata in scheda di polizza per ogni Sinistro .
l. Xxxxx subiti da professionisti e consulenti La garanzia comprende i danni subiti da:
• professionisti e consulenti (esclusi i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori con rap- porto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003) di cui l’Assicurato si avvale in ordine alle attività descritte nella Polizza;
• dipendenti e/o collaboratori di enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in
ordine ai lavori eseguiti dall’Assicurato.
m. alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, che per volume o peso,
non possono essere rimosse;
n. sono assicurati i danni conseguenti a contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, causati da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall’attività descritta nella Polizza. Questa estensione di garanzia è prestata entro il limite di indennizzo per sinistro e per anno riportato in scheda di polizza.
o. sono assicurati i danni a cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e/o Scoppio in genere delle cose dell’Assicurato o da lui detenute; resta inteso che la presente garanzia viene pre- stata in eccedenza a eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze Incendio; questa estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza con il limite del 30% del massimale stesso;
p. sono assicurati i danni cagionati dall’azionamento di Macchinari ed impianti da parte di per- sone sprovviste della prescritta abilitazione, sempreché comunque di età non inferiore ai 16 anni;
q. si intendono inoltre compresi i danni cagionati dall’impiego di veicoli e/o mezzi a motore e/o mezzi battipista e altre macchine operatrici, anche se operanti nell’ambito di aree aperte al pubblico (ad esempio piste, cantieri, ecc..).
7. Responsabilità civile personale
A. L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale:
- del direttore dell’esercizio, dei direttori tecnici, dell’assistente tecnico e del direttore delle piste durante l’esplicazione della propria attività professionale in relazione ai com- prensori sciistici gestiti dalla Società Assicurata;
- delle persone chiamate a svolgere operazioni di soccorso su impianti e piste;
- delle persone facenti parte del soccorso piste organizzato dalla Società Assicurata;
- dei dirigenti, dei quadri, dipendenti e preposti (anche non dipendenti) della Società as- sicurata, sia per danni arrecati a terzi, sia per danni arrecati ad altri dipendenti soggetti o meno all’assicurazione obbligatoria ai sensi del D.P.R. 30/06/65 n. 1124;
- di persone non in rapporto di dipendenza con la Società assicurata e della cui opera
questi comunque si avvalga nell’esercizio della propria attività.
B. L’Assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale degli Amministratori, dei Con- siglieri, del Legale Rappresentante e dei loro sostituti, dei componenti delle forze dell’or- dine facenti parte delle squadre di soccorso, e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo della Società Assicurata quali a titolo esemplificativo ma non limitativo i collaboratori occasio- nali, i lavoratori a progetto, i xx.xx.xx., gli stagisti, i borsisti ecc., dei volontari in genere, organizzati e non in specifiche associazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusa la Società assicurata, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo ipotesi di dolo. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti e/o collaboratori della Società Assicurata, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o le- sioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale. Tale
garanzia è prestata a secondo rischio rispetto ad altre eventuali polizze in vigore per il me- desimo rischio, da chiunque stipulate.
8. Responsabilità dell’Assicurato per fatto di Terzi
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare alla Società assicurata dal fatto:
- del direttore d’esercizio, del direttore tecnico e dell’assistente tecnico, ancorché non di-
pendenti della Società Assicurata;
- del direttore delle piste, ancorché non dipendente della Società Assicurata;
- delle persone incaricate della direzione e sorveglianza del lavoratori e/o responsabili del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi del d.lgs 09.04.2008 n. 81, ancorché non dipendenti della Società Assicurata;
- dei funzionari dell’autorità di sorveglianza;
- dei tecnici dipendenti di altre imprese od enti esterni operanti sull’impianto per lavori di
qualsiasi natura;
- delle persone chiamate a svolgere operazioni di soccorso su impianti e piste;
- di persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi comun- que si avvalga nell’esercizio della propria attività.
9. Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia all’esercizio del diritto di surroga ai sensi dell’art. 1916 Cod. Civ., nei con- fronti dei soci e degli amministratori di ogni Società Assicurata, nonché delle persone delle quali la Società assicurata debba rispondere ai sensi del precedente art. 8.
10. Danni a cose di terzi
La garanzia opera anche per i danni provocati a cose di terzi (bagaglio, oggetti ed indumenti personali, …) e/o detenute a qualsiasi titolo dalle Società Assicurate purché non dovuti a furto o smarrimento e con esclusione comunque dei danni dovuti a perdita o danneggiamento di denaro, preziosi, valori bollati e titoli di credito per un importo massimo riportato in scheda di polizza.
La garanzia è prestata con una franchigia fissa riportato in scheda di polizza per ogni danneg- giato.
11. Limiti territoriali
L’assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. Limitatamente al caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in U.S.A., Canada e Messico. L’assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo in- tero.
12. Pluralità di Assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
13. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stra- giudiziale che giudiziale, civile, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
La Società si impegna a proseguire nella difesa penale dell’Assicurato eventualmente assunta fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro la Società Assicurata, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massi- male, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo inte- resse.
Fermo comunque quanto stabilito dall’art. 1917 c.c..
DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLA SEZIONE 3
1. Dichiarazioni dell’Assicurato
La Società dichiara che il pubblico esercizio degli impianti è stato autorizzato dalla Pubblica Au- torità. Resta inteso tra le Parti che la copertura assicurativa rimarrà sospesa in caso di revoca della predetta autorizzazione, limitatamente al solo esercizio al pubblico dell’impianto interes- sato della revoca, rimanendo pertanto operanti tutte le altre coperture, fino al rilascio di nuova autorizzazione. La copertura è comunque valida durante la visita di ricognizione effettuata dalle competenti autorità di sorveglianza tecnica al fine di rilasciare il primo nulla osta per l’esercizio al pubblico.
2. Franchigia
Le garanzie sono prestate con l’applicazione di una franchigia frontale per sinistro pari a quanto riportato in scheda di polizza (oggetto di offerta) salvo dove espresso diversamente.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLA SOLA SEZIONE R.C.O.
1. Lavori su aree non di proprietà
Si prende atto che occasionalmente vengono effettuati lavori di manutenzione su aree anche non di proprietà, ma che sono pertinenti all’attività.
2. Dipendenti presso terzi e dipendenti di terzi
Premesso che i dipendenti della Società assicurata possono essere distaccati presso altre aziende, così come l’Assicurato può avvalersi di lavoratori dipendenti da altre aziende, resta convenuto quanto segue.
La garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i dipendenti della Società assicurata siano temporaneamente distaccati a qualunque titolo presso aziende terze; la Società rinuncia al di- ritto di rivalsa ad essa spettante ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei confronti di aziende collegate, controllate o controllanti della Società assicurata.
I dipendenti di terzi, dei quali la Società assicurata si avvale, devono considerarsi terzi a tutti gli effetti, anche se svolgenti attività manuali,
3. Buona fede INAIL
Si conviene tra le Parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l’INAIL di parte dei dipendenti della Società assicurata per errore, dimenticanza od inesatta in- terpretazione delle Norme vigenti al riguardo, ovvero pattiziamente esclusa.
SEZIONE 4 – PROTEZIONE DIGITALE
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI ALLA SEZIONI 4
La Società, alle condizioni che seguono, si obbliga a risarcire/indennizzare all’Assicurato quanto di seguito indicato, ferma l’applicazione dei limiti di risarcimento/indennizzo riportati nell’allegato D e delle esclusioni previste dalle condizioni di polizza.
Nel caso in cui più beni assicurati siano colpiti da un singolo evento, sarà applicata una sola singola franchigia, pari alla franchigia più alta applicabile ad ogni singola garanzia.
Ogni danno coperto dalla presente Sezione, che avvenga durante un periodo di 72 ore consecutive, successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un primo sinistro indennizzabile, è attribuito ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel pe- riodo di assicurazione.
L’Assicurato, in caso di sinistro, ha il diritto di scegliere tecnici e/o consulenti informatici di sua fidu- cia per la risoluzione/gestione dello stesso. L’Assicurato che non intende avvalersi del diritto di scelta del tecnico e/o consulente informatico può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un soggetto che possa assisterlo nel sinistro.
1. Assistenza Malware
La Società, per un valore eccedente la franchigia e nei limiti di risarcimento indicati nell’allegato D, pagherà i Danni e le Spese sostenute dall’Assicurato per la risoluzione di malfunzionamenti del sistema informatico, di malfunzionamenti software e hardware dei server, Computer Notebook o Desktop utilizzati nell’esercizio dell’attività assicurata, causati da introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusiva- mente nei server, computer notebook o desktop e/o nel sistema informatico e/o nel sito web dell’Assicurato.
2. Ripristino dei Dati, Archivi e Programmi
La Società, entro i limiti di risarcimento indicati nell’allegato D e per i dispositivi elettronici che operino in ambiente Windows o OSX o Linux, risarcisce le spese sostenute dall’Assicurato per:
- la ricostituzione o il ripristino di Archivi, dati, anche personali, e Programmi sottratti, di- strutti o danneggiati a seguito di un attacco informatico o dall’introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel nei dispositivi elettronici e/o nel Sistema informatico utilizzati nell’eser- cizio dell’attività assicurata e/o nel sito web dell’Assicurato;
- decontaminare, ove possibile, il sistema informatico dal Malware o, in caso contrario, ri- pristinare le condizioni iniziali del sistema informatico.
3. Estorsione Cyber
La Società risarcisce, per un valore eccedente la franchigia e nei limiti di risarcimento indicati nell’allegato D, le spese necessariamente sostenute dall’Assicurato, per contrastare una estor- sione cyber e più precisamente le spese relative a:
• servizi di pronto intervento informatico;
• all’attività di esperti;
• il ripristino dei dati e dell’accesso al sistema informatico dell’assicurato riportandoli nella stessa condizione dell’ultimo backup disponibile ed utilizzabile antecedente al suddetto attacco informatico;
• la decontaminazione, ove possibile, dal Malware del sistema informatico dell’Assicurato o, in caso contrario, il ripristino delle condizioni iniziali del sistema informatico alla decon- taminazione da Malware del sistema informatico dell’Assicurato;
L’Assicurato, deve denunciare tempestivamente e comunque entro un limite massimo di 3 giorni, secondo quanto prescritto dagli artt. 1913 e 1915 del c.c., alla Polizia postale di essere vittima di estorsione cyber e dovrà in ogni momento garantire che la conoscenza dell’esistenza della co- pertura per “estorsione cyber” garantita dal presente prodotto sia mantenuta strettamente con- fidenziale. Il termine di prescrizione della confidenzialità è di 2 anni.
4. Danni da interruzione dell’attività
La Società, per un valore eccedente la franchigia e nei limiti di risarcimento indicati nell’allegato D, indennizza l’Assicurato per l’impatto economico negativo derivante da una riduzione o inter- ruzione della propria attività caratteristica, dovuta all’indisponibilità del sistema informatico dell’Assicurato stesso, direttamente causata da un attacco informatico.
La copertura sarà prestata per i 360 giorni successivi dal giorno di accadimento del Sinistro; sono
esclusi i danni verificatesi nelle prime 12 ore dall’accadimento del sinistro.
Si conviene che il risarcimento per ciascuna giornata di inattività totale è stabilito ed accettato in misura unitaria media (“diaria”) come riportato nell’allegato B; tale diaria non può comunque eccedere la media giornaliera ottenuta dividendo gli introiti netti dei singoli periodi indicati nell’allegato B per i giorni di ciascun periodo, calcolata con riferimento alla stagione precedente. Per i giorni di inattività parziale la diaria è ridotta in proporzione come indicato nell’allegato X. Xxxxxxxx che le attività dichiarate di cui sopra sono aperte al pubblico solo durante il periodo suddetto di ogni anno, si precisa che l’Indennizzo sarà liquidato solo per i giorni di inattività che ricadano nel predetto periodo indipendentemente dalla data di accadimento del Sinistro.
Determinazione dell’indennizzo: denunciato un sinistro, si procede alla liquidazione dell’inden-
nizzo, determinando:
a) il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del sistema
informatico dell’Assicurato, riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al sinistro;
b) per quanti giorni la diaria sia dovuta per intero;
c) per quanti giorni la diaria sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.
5. Cyber-Crime
La Società, sempre che non sia possibile per l’Assicurato recuperare tali importi, rimborsa, per un valore eccedente la franchigia e nei limiti di risarcimento indicati nell’allegato D, l’importo illegal- mente sottratto all’Assicurato, da parte di un Terzo, tramite trasferimento elettronico di tale im- porto a seguito di:
• diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell’Assicurato;
• alterazione dei dati nel sistema informatico dell’Assicurato;
• falsa comunicazione di dati e/o di utilizzo di altri mezzi fraudolenti comunque utilizzati da terzi con mail o altro per ottenere pagamenti e/o info illegittime o comunque in modo non consono;
L’Assicurato, deve denunciare tempestivamente e comunque entro un limite massimo di 3 giorni, secondo quanto prescritto dagli artt. 1913 e 1915 del c.c., alla Polizia postale il fatto e dovrà in ogni momento garantire che la conoscenza dell’esistenza della copertura garantita dal presente prodotto sia mantenuta strettamente confidenziale. Il termine di prescrizione della confidenzia- lità è di 2 anni.
6. Responsabilità Civile derivante da violazione della privacy e violazione di informazioni sensibili La Società, per un valore eccedente la franchigia e nei limiti di risarcimento indicati nell’allegato D, risarcisce quanto l’assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese legali) a seguito di una richiesta di risar- cimento, anche da parte dei dipendenti, determinata direttamente in conseguenza di un attacco informatico da:
• un danno a informazioni sensibili e/o dati personali raccolti e detenuti legittimamente dall’Assicurato o da persone della cui opera lo stesso si avvalga nell’espletamento dell’At- tività assicurata ai sensi del Regolamento (UE) n. 379/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati;
• un furto di informazioni sensibili e/o dati personali raccolti e detenuti legittimamente dall’Assicurato o da persone della cui opera lo stesso si avvalga nell’espletamento dell’At- tività assicurata ai sensi del Regolamento (UE) n. 379/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati;
• un accesso non autorizzato a informazioni sensibili e/o dati personali raccolti e detenuti legittimamente dall’Assicurato o da persone della cui opera lo stesso si avvalga nell’esple- tamento dell’Attività assicurata ai sensi del Regolamento (UE) n. 379/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati;
• la divulgazione a terzi non autorizzati di informazioni sensibili e/o dati personali raccolti e detenuti legittimamente dall’Assicurato o da persone della cui opera lo stesso si avvalga nell’espletamento dell’Attività assicurata ai sensi del Regolamento (UE) n. 379/2016 – Re- golamento generale sulla protezione dei dati.
7. Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di informazioni sensibili
La Società, per un valore eccedente la franchigia e nei limiti di risarcimento indicati nell’allegato
D, risarcisce le spese sostenute dall’assicurato, a seguito di un attacco informatico, per:
• le attività di investigazione circa l’origine e le circostanze dell’evento assicurato in riferi- mento ad una richiesta di risarcimento relativa alla garanzia “responsabilità civile deri- vante da violazione della privacy e violazione di informazioni sensibili”, nonché delle ga- ranzie “responsabilità civile derivante da violazioni della sicurezza della rete”;
• ottemperare a qualunque vigente legge o normativa riguardante la protezione dei dati (come, a titolo di esempio non esaustivo, i costi di notifica, relativamente ad una violazione della privacy, ad organi di controllo o ad individui);
• i servizi di monitoraggio:
a) del credito,
b) del furto d’identità,
c) dei social media,
per un periodo massimo di 180 giorni dalla scoperta di tali eventi;
• i servizi relativi alla gestione dell’emergenza, compreso l’utilizzo di esperti, e quanto rela-
tivo ad eventuali piani di risposta all’emergenza.
8. Spese di difesa legale contro un’azione da parte di Organi di Controllo
La Società, per un valore eccedente la franchigia e nei limiti di risarcimento indicati nell’allegato D, risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dal contraente/assicurato, a seguito di un attacco informatico, per difendersi legalmente contro un’azione da parte di organi di controllo.
9. Responsabilità Civile derivante da violazioni della sicurezza della Rete
La Società, per un valore eccedente la franchigia e nei limiti di risarcimento indicati nell’allegato D, risarcisce quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese legali) a seguito di una richiesta di risar- cimento da parte di terzi per:
• un danno o un furto subito dal sistema informatico di terzi;
• un attacco D.o.S. (Denial of Service) subito dal sistema informatico di terzi;
• un danno ai beni di terzi;
causato direttamente da un atto doloso o da un Malware che abbia colpito il sistema informatico
dell’Assicurato.
10. Esclusioni
L’assicurazione non copre:
a) i danni dovuti ad Eventi assicurati accaduti anteriormente al periodo di retroattività
b) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell’Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, tele- comunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell’Assicurato;
c) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, non dipendenti e/o sconosciuti dall’As-
sicurato, del sistema informatico dell’Assicurato;
d) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, na- zionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche Locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo;
e) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
f) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
g) ogni tipo di operazione bancaria avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finan- ziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);
h) dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi,
dei soci a responsabilità illimitata.
i) i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare i dispositivi elettronici o il Sistema informatico utilizzati nell’esercizio dell’Attività assicurata rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza, nonché i costi sostenuti per iden- tificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi;
l) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
m) i danni derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie (e di ogni altro operatore attivo ai sensi del TUF e del TUB);
n) ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto;
11. Condizioni di operatività delle garanzie
L’operatività dell’Assicurazione è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
a) il backup dei dati viene effettuato con una frequenza almeno settimanale;
b) è stato installato, mantenuto costantemente attivo e viene aggiornato almeno ogni 7 giorni un adeguato software anti-malware a protezione del proprio sistema informatico;
c) è stato attivato ed è operante un firewall a protezione dei sistemi informatici raggiungibili da terzi tramite internet;
d) l’accesso a tutti i dispositivi coperti dalla polizza viene protetto da password complesse (minimo 8 caratteri alfanumerici) che richiedono l’aggiornamento almeno semestrale, ove il sistema e/o le condizioni tecniche lo permettono;
f) sono in possesso delle licenze dei software installati;
g) viene utilizzato un sistema operativo oggetto di periodico aggiornamento da parte della software- house licenziante al momento della stipula del contratto di assicurazione.