Comune di Vicenza
Comune di Vicenza
Settore Servizi Sociali
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO “ALLEANZE PER LA FAMIGLIA-REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE MISURE DI WELFARE AZIENDALE
RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE”
CIG ZD61FBDBF3 CUP B31E17000280002
Indice:
Art. 1 Oggetto della procedura di gara
Art. 2 Finalità, prestazioni e svolgimento dei servizi Art. 3 Compiti del Comune
Art. 4 Durata dell’appalto
Art. 5 Importo presunto dell’appalto Art. 6 Personale dell’appaltatore Art. 7 Contributi esterni
Art. 8 Responsabilità civile e polizza assicurativa Art. 9 Sicurezza e tutela dei lavoratori
Art. 10 Obblighi dell’appaltatore
Art. 11 Vigilanza e controllo del servizio Art. 12 Tutela della privacy
Art. 13 Condizioni dei servizi
Art. 14 Fatturazione, pagamento e tracciabilità Art. 15 Divieto di subappalto
Art. 16 Penalità
Art. 17 Risoluzione
Art. 18 Recesso
Art. 19 Esecuzione in danno Art. 20 Cessione del contratto Art. 21 Garanzie
Art. 22 Controversie
Art. 23 Spese per la stipula del contratto
Art. 24 Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi Art. 25 Responsabile del procedimento
Art. 26 Disposizioni finali
Art. 1 - Oggetto della procedura di gara
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
a) sostegno per la collaborazione pubblico-privato nella promozione e realizzazione di politiche orientate ad una visione condivisa sulla conciliazione tempi di vita e di lavoro e informazione e comunicazione su servizi e risorse a favore delle famiglie con l’utilizzo delle nuove tecnologie (nella logica della smart city);
b) sostegno ai giovani residenti nella zona di riferimento corrispondente alle ex circoscrizioni 6 e 7, e al ba- cino di utenza del Centro Servizi Sociali Territoriale Ovest.
I servizi saranno rivolti alle famiglie e ai giovani (età ricompresa tra i 12 e i 21 anni) residenti nel Comune di Vicenza (con prevalenza dei residenti nelle ex circoscrizioni 6 e 7) finalizzati a favorire sostenere la famiglia nei diversi ambiti che spaziano dalla promozione di politiche familiari, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle attività a favore dell’infanzia e alle responsabilità genitoriali, specificatamente:
a) collaborazione pubblico-privato nella promozione e realizzazione di politiche orientate ad una visione condivisa sulla conciliazione tempi di vita e di lavoro e informazione e comunicazione su servizi e risorse a favore delle famiglie con l’utilizzo delle nuove tecnologie (nella logica della smart city).
Attività da realizzare:
- mappatura del sistema di offerta dei servizi rivolti alla famiglia nell'ambito di riferimento,
- sostegno alla realizzazione di accordi e collaborazioni formalizzate tra le parti sociali ed economiche presenti nel territorio di riferimento,
- aggiornamento della pagina del sito xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx dedicata alla famiglia e valutazione della fattibilità di servizi applicativi sistemi ITC, anche inserendo materiale stampabile quali guide/depliant e prevedendo il collegamento ad altri siti web, social network, app
b) sostegno ai giovani residenti nella zona di riferimento. Attività da realizzare:
- accompagnamento socio educativo per l’inserimento in attività sociali, culturali e sportive;
- attivazione di servizi educativi,
- realizzazione di iniziative di promozione sociale e culturale
La categoria dei servizi è: Servizi Sociali (art. 142 e ss. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50).
Art. 2 – Finalità, prestazioni e svolgimento dei servizi
2.1. Sostenere la collaborazione pubblico-privato nella promozione e realizzazione di politiche orientate ad una visione condivisa sulla conciliazione tempi di vita e di lavoro e informazione e comunicazione su servizi e risorse a favore delle famiglie con l’utilizzo delle nuove tecnologie (nella logica della smart city).
Finalità
Il servizio ha l’obiettivo di sperimentare e sostenere la collaborazione tra i diversi soggetti della Comunità per sostenere la diffusa attivazione di reti locali, costituite delle forze sociali, economiche e culturali che, in accordo con le istituzioni, promuovano nuove iniziative di politiche family friendly (ovvero orientate al benessere della famiglia) nelle comunità locali anche attraverso la diffusione delle attività, iniziative, proposte e progetti attivate nel territorio rendendole accessibili alle famiglie stesse, agli operatori sociali ed economici.
Prestazioni
Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:
- rilevare le risorse del territorio e promuovere le stesse, con la finalità di favorire l’integrazione soprattutto dei soggetti più deboli curando la raccolta delle informazioni attraverso strumenti professionali e la realizzazione di materiale informativo (cartaceo o attraverso sistemi informatici);
- curare la comunicazione e l’informazione dei servizi e delle opportunità presenti nel territorio di riferimento anche attraverso strumenti informatici nella logica della smart city;
- promuovere momenti di sensibilizzazione del territorio e forme di mutuo aiuto su tematiche attinenti al ciclo di vita delle famiglie;
- promuovere la partecipazione e/o la promozione di incontri con gli attori sociali, economici, culturali pubblici e privati del territorio di riferimento per la formalizzazione di accordi di collaborazione;
- censire le attività ludico-sportive e di tempo libero per minori e collaborare con l’assistente sociale per favorire l’inserimento anche dei bambini e dei giovani a rischio di emarginazione;
- collaborare con il servizio sociale territoriale nella realizzazione di iniziative rivolte alle famiglie riguardanti il consumo consapevole anche favorendo il rapporto con le attività economiche e commerciali del territorio
Svolgimento del servizio
Il Comune svolge le funzioni di valutazione e di coordinamento delle attività; pertanto le risultanze del lavoro di mappatura, la formalizzazione degli accordi, la programmazione di iniziative pubbliche dovranno essere concordate con i referenti del Settore Servizi Sociali.
Il Soggetto aggiudicatario si impegna a presentare al termine del periodo una relazione esplicativa delle attività realizzate.
Le attività potranno essere realizzate dal lunedì alla domenica, tenendo conto che trattandosi di azioni rivolte alla comunità e alle famiglie gli incontri e le diverse iniziative potranno prevedere anche la necessità di interventi in orari che facilitino la massima partecipazione della Comunità.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire che gli operatori del servizio siano autosufficienti ed autonomi per gli spostamenti.
2.2 Sostegno ai ragazzi e giovani (12/21 anni)
Finalità
Prestazioni
Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:
- valorizzare le risorse del territorio e promuovere le stesse, con la finalità di favorire l’integrazione soprattutto dei soggetti più deboli;
- offrire consulenza educativa a persone, famiglie e gruppi nell’ottica della prevenzione del disagio;
- partecipare con l’assistente sociale ai periodici contatti con le strutture scolastiche, educative e di formazione professionale; intervenire per contenere il fenomeno delle inadempienze scolastiche, collaborare con le attività di doposcuola;
- promuovere e favorire l’accesso dei giovani e dei bambini nelle attività ludico-sportive e di tempo libero e collaborare con l’assistente sociale per la verifica del buon andamento dell’inserimento;
Art. 3 - Compiti del Comune
Spetta al Comune di Vicenza attraverso il proprio servizio sociale territoriale il coordinamento delle attività e l’eventuale individuazione delle priorità di intervento.
In particolare spetta al Comune definire:
- la formalizzazione di eventuali accordi di collaborazione con le realtà del territorio
- gli utenti che necessitano del servizio relativamente alla linea strategica 2
- verificare la qualità del servizio e delle prestazioni dell’educatore in relazione a quanto definito nel progetto tecnico presentato dall'Aggiudicatario;
- valutare e, nel caso, disporre la riduzione/sospensione/cessazione del progetto qualora si modificassero o venissero a mancare le condizioni che ne hanno determinato l’avvio;
- rilevare e segnalare eventuali disservizi anche legati all’impiego di personale non idoneo di cui può chiedere la sostituzione
Art. 4 - Durata dell’appalto
Il contratto avrà durata dal 01 ottobre 2017 e sino al 28 febbraio 2018, salvo proroghe da parte della Regione del Veneto. Nel caso di proroghe, determinate dalla necessità di concludere le attività previste, e nei limiti del contratto stipulato, non è previsto nessun incremento aggiuntivo del costo del servizio.
Il Comune di Vicenza potrà richiedere al Soggetto aggiudicatario l’esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016.
Art. 5 – Importo presunto dell’appalto
L’importo complessivo stimato dell’appalto viene così determinato, ai sensi dell’art. 35 - comma 4 - del D.Lgs 50/2016 per un totale di € 20.565,25 (iva esclusa se dovuta).
Tali importi si intendono omnicomprensivi di tutti i costi sostenuti dei servizi per la gestione delle attività di cui al presente capitolato, esclusi oneri fiscali, se e in quanto dovuti.
Art. 6 - Personale dell’appaltatore
L'appaltatore dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con proprio personale, in numero adeguato, regolarmente assunto, con professionalità adeguata alle prestazioni da rendere, da acquisire mediante le diverse tipologie di rapporto di lavoro vigenti.
Per la gestione dei servizi educativi previsti dal presente capitolato l’appaltatore dovrà avvalersi delle seguenti professionalità:
1. EDUCATORI PROFESSIONALI in possesso di titolo di laurea vecchio ordinamento o triennale in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, o altra laurea a indirizzo Pedagogico, e/o laurea in Psicologia.
Il personale impiegato dovrà dare garanzia di affidamento, probità, educazione e rispetto dei regolamenti, dovrà avere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche ed integrazioni.
Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato non devono essere svolte attività lavorative o professionali da dipendenti del Comune di Vicenza cessati dal servizio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio.
Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con il Soggetto aggiudicatario che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Vicenza, restando quindi ad esclusivo carico dell’appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
L'appaltatore dovrà garantire continuamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli educatori che per qualsiasi motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate dovranno essere comunicate al competente Settore del Comune.
Il Soggetto aggiudicatario all’inizio del periodo contrattuale dovrà fornire all'Amministrazione comunale l’elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi, i quali dovranno possedere le qualifiche ed i profili professionali richiesti nel Capitolato Speciale d’appalto ed indicati nell’offerta tecnica Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti di personale anche per sostituzioni temporanee.
L’appaltatore si impegna a sostituire, entro 15 giorni dalla segnalazione dei fatti da parte dell’Amministrazione Comunale, quel personale che, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, abbia dato luogo a motivi di lagnanza, originato disservizi o assunto comportamenti poco rispettosi nei confronti degli utenti del servizio.
In qualsiasi momento, il committente può esigere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la non utilizzazione degli operatori che ritenga non in possesso dei requisiti morali e/o professionali necessari per l’espletamento del servizio in oggetto.
Il personale impiegato sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell’art. 622 del C.P.
Il Soggetto aggiudicatario deve ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008, attuativo di direttive CEE, riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:
- l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato;
- assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.
L’obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
Il soggetto aggiudicatario solleva il Comune di Vicenza da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. A tal fine il Comune verificherà tali adempimenti mediante acquisizione del DURC.
La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.
L’appaltatore si impegna ad esercitare nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.
I dipendenti dell’appaltatore sono soggetti al rispetto delle norme previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Vicenza, in quanto lo stesso si intende esteso anche ai dipendenti di soggetti concessionari o appaltatori dei servizi.
Art. 7 - Contributi esterni
E’ fatto divieto all’affidatario ed ai singoli operatori da esso utilizzati di ricevere qualsiasi tipo di compenso relativamente ai servizi resi ai sensi del presente capitolato.
Art. 8 - Responsabilità civile e polizza assicurativa
Il soggetto aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivatagli ai sensi di legge in conseguenza dell’espletamento del servizio in oggetto, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune.
A garanzia di quanto sopra l’aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizze assicurative, valevoli durante la durata del contratto, in particolare dovrà disporre di:
- polizza RCT con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e persona;
- polizza RCO con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 a copertura dei danni provocati per fatto dell’appaltatore o suoi dipendenti, anche per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi o operazioni connesse allo svolgimento del servizio.
Art. 9 – Sicurezza e tutela dei lavoratori
Il Soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio del servizio oggetto dell'appalto. L’appaltatore è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" – D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare al Comune il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente appalto non sono rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Dlgs 81/2008. Non sussiste, pertanto, l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi.
Art. 10 - Obblighi dell’appaltatore
Il Soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a:
- espletare il servizio in base alle richieste del Comune e sulla base di quanto previsto dal presente capitolato;
- assicurare la reperibilità di un interlocutore unico (coordinatore responsabile dell’appalto) durante le ore di lavoro del Settore Servizi Sociali, cui segnalare ogni problema organizzativo riferito al servizio e quale punto di riferimento unico nei confronti degli operatori impiegati;
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- fornire agli operatori impiegati l’eventuale materiale necessario allo svolgimento delle diverse attività
- presentare al termine delle attività una relazione dettagliata riassuntiva dell’attività svolta;
- comunicare preventivamente al committente eventuali autonome iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato.
Art. 11 – Vigilanza e controllo del servizio
Compete al Comune di Vicenza la vigilanza ed il controllo sulle attività, in particolare la verifica della congruità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio.
Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessun modo riduce o annulla eventuali responsabilità del soggetto aggiudicatario del servizio.
L’appaltatore è tenuto a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta.
Art. 12 – Tutela della privacy
L’aggiudicatario si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano ed a comunicare, entro 10 giorni dall’inizio del servizio, il nominativo del responsabile ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi del D.lgs 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità degli operatori economici concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio.
Art. 13 - Condizioni dei servizi
Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l’espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Art. 14 - Fatturazione, pagamento e tracciabilità
Il comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti al Soggetto aggiudicatario per la prestazione dei servizi di cui al presente appalto, calcolati sulla base del costo orario di aggiudicazione.
Il soggetto aggiudicatario emetterà le fatture con cadenza mensile, in ragione del numero di ore di servizio effettivamente prestate. Il pagamento verrà effettuato, previa verifica di conformità della prestazione, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di regolarità contributiva.
Le fatture dovranno prevedere lo split payment e saranno redatte in forma elettronica conforme alla legge vigente:
Dovranno, altresì, contenere i seguenti elementi:
- codice CIG e CUP
- riferimenti bancari per il pagamento
- eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA , se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.
L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.
Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all’art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.
Rimane in carico al soggetto aggiudicatario l’obbligo di comunicare al Comune di Vicenza gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 15 – Divieto di subappalto
Per i servizi oggetto del presente appalto è tassativamente vietato al soggetto aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte il servizio assunto, pena la risoluzione immediata del contratto, fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno e delle spese causate al committente per la risoluzione anticipata dello stesso. In caso di
A.T.I. o di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate.
Art. 16 - Penalità
Per i fatti, le inadempienze o il mancato rispetto della disciplina di cui al presente Capitolato il competente responsabile del servizio può applicare una sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 in relazione alla gravità ed alla ricorrenza dei fatti accertati. Avverso la formale contestazione di addebito e la relativa penalità, l’aggiudicatario potrà proporre memoria difensiva entro 15 giorni decorrenti dalla data di notifica dell’avvio di procedimento per l’applicazione della penale.
La penale applicata andrà a ridurre il corrispettivo in sede di liquidazione della prima fattura emessa successivamente alla comminazione della penale.
Art. 17 - Risoluzione
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile e dall’art. 108 – commi 1 e 2 – del D.Lgs 50/2016, il Comune di Vicenza ha facoltà di considerare risolto di diritto – anche nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto – il contratto nei casi in cui il Soggetto aggiudicatario sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti per un periodo temporale superiore a 15 giorni continuativi. Il suddetto termine decorre a partire dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale Comune di Vicenza contesta l’inadempimento.
Sono altresì causa di risoluzione i seguenti casi:
- violazione di leggi e regolamenti, nonché del presente capitolato, qualora esplicitamente previsto;
- frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
- divulgazioni di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
- abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
- impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio o che incorra in grave provata indegnità.
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
- Violazione da parte dell’appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui adl DPR 62/2013 e al codice di comportamento del comune di Vicenza per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono pubblicati e consultabile sul sito internet del comune di Vicenza.
Per le modalità di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 108, comma 3 e segg. del Dlgs 50/2016.
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, il Soggetto Aggiudicatario è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità delle prestazioni oggetto del presente capitolato sino all’individuazione da parte del Comune di Vicenza di un nuovo affidatario del medesimo.
Art. 18 - Recesso
Il Comune di Vicenza ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e fino al termine del servizio, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile e dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Tale facoltà è esercitata con un preavviso di almeno 20 giorni, mediante comunicazione formale al soggetto aggiudicatario.
Dalla data di efficacia del recesso, il Soggetto Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Vicenza.
Il Committente ai sensi dell’art. 1 comma 13 della L. 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto di recedere in qualsiasi dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto aggiudicatario, con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP spa, ai sensi dell’art. 26 coma 1 della l. 23.12.1999 n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, sia migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il soggetto aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni CONSIP spa.
Art. 19 - Esecuzione in danno
Qualora il Soggetto Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente le prestazioni oggetto dell’appalto, con le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato, il committente potrà richiedere ad altro soggetto l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Soggetto Aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune di Vicenza, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti.
Art. 20 - Cessione del contratto
E’ fatto divieto, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Dlgs 50/2016, al Soggetto aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l’appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Art. 21 – Garanzie
Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell’assegnazione, l’aggiudicatario è tenuto a presentare,a favore del Comune di Vicenza, una garanzia definitiva, stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale, dovrà essere costituita, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
Art. 22 – Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente capitolato e del contratto, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole.
Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia, il foro competente è quello di Vicenza.
Art. 23 – Spese per la stipula del contratto
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a totale carico del Soggetto Aggiudicatario.
Art. 24 - Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi
Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
Art. 25 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, (tel.0000- 000000) email xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx).
Art. 26 - Disposizioni finali
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità della Regione Veneto sottoscritto in data 23.07.2014, ratificato con DGR n. 1367/2014, approvato con DGC n. 224 del 21.10.2014, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dei quali l’appaltatore dovrà dichiarare in sede di stipula del contratto, di accettarne incondizionatamente contenuti ed effetti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore, nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio- assistenziale.
L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del capitolato non comporta l’invalidità o l’inefficacia del medesimo nel suo complesso.
La partecipazione alla gara costituirà pertanto, incondizionata accettazione di tutte indistintamente le clausole contenute nel presente capitolato e impegnerà immediatamente il partecipante.