Lingua processuale: lo spagnolo
3) La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità, a determinate condizioni, di stabilizzare l’impiego dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca che hanno stipulato un contratto a tempo determinato, ma che nega tale possibilità ai ricercatori universitari che hanno stipulato un contratto a tempo determinato.
4) La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, in deroga, da un lato, alla regola generale applicabile a tutti i lavoratori pubblici e privati secondo la quale, a partire dal 2018, il limite massimo di durata di un rapporto a tempo determinato è fissato a 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, nonché, dall’altro, alla regola applicabile ai dipendenti della Pubblica amministrazione secondo la quale il ricorso a tale tipo di rapporti è subordinato all’esistenza di esigenze temporanee ed eccezionali, consente alle università di stipulare con i ricercatori contratti a tempo determinato di durata triennale, prorogabili di due anni al massimo, senza subordinarne la stipulazione e la proroga alla sussistenza di esigenze temporanee o eccezionali dell’università di cui trattasi, e che permette anche, alla fine del quinquennio, di stipulare con la stessa o con altre persone un altro contratto a tempo determinato di pari tipologia, al fine di soddisfare le medesime esigenze didattiche e di ricerca connesse al precedente contratto.
5) La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale secondo la quale i ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato hanno la possibilità, qualora abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, di essere sottoposti ad un’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre tale possibilità è negata ai ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo determinato, anche qualora essi abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, nel caso in cui questi ultimi svolgano le stesse attività professionali e forniscano agli studenti gli stessi servizi di didattica dei ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato.
GU X 00 xxx 00.0.0000.
Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (Xxxxx Sezione) del 22 dicembre 2022 — Commissione europea / Regno di Spagna
[Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1 – Allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite fissati per il biossido di azoto (NO2) in alcune zone ed in alcuni agglomerati di Spagna – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento «il più breve possibile» – Misure appropriate]
(2023/C 54/03)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. C. Xxxxxx, X. Xxxxxxxx Xxxxx e X. Xxxx-Xxxxxx, successivamente X. Xxxxxxxx Xxxxx e X. Xxxx-Xxxxxx, e infine X. Xxxx-Xxxxxx e X. Xxxxxxxxx Xxxx, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente X. Xxxxxxx Xxxxxx e M. J. Xxxx Xxxxxxx, successivamente
M. J. Xxxx Xxxxxxx, agenti)
Dispositivo
1) Il Regno di Spagna:
— non avendo assicurato che non fossero superati, in maniera sistematica e persistente, da una parte, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO2), a partire dall’anno 2010 fino all’anno 2018 incluso, nelle xxxx XX 0000 Xxxx xx Xxxxxxxxxx x XX 0000 Xxxxxx nonché, a partire dall’anno 2010 fino all’anno 2017 incluso, nella zona ES 0902 Vallès — Baix Llobregat e, dall’altra parte, il valore limite orario fissato per il NO2, a partire dall’anno 2010 fino all’anno 2018 incluso, nella zona ES 1301 Madrid, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, e,
— non avendo adottato, a partire dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per il NO2 nelle zone ES 0901 Xxxx xx Xxxxxxxxxx, XX 0000 Xxxxxx — Baix Llobregat e ES 1301 Madrid, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato XV della medesima, e, in particolare, a quello di assicurare che i piani per la qualità dell’aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento di tali valori limite sia il più breve possibile.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Il Regno di Spagna sopporta, oltre che le proprie spese, nove decimi delle spese della Commissione europea.
4) La Commissione europea sopporta un decimo delle proprie spese.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — AS Veejaam, OÜ Espo / AS Elering
(Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Sostegno alle energie rinnovabili – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014- 2020 – Effetto di incentivazione di un aiuto chiesto quando le attività legate al progetto hanno già avuto inizio – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Obbligo di notifica – Conseguenze della violazione dell’obbligo di notifica)
(2023/C 54/04)
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Riigikohus
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: AS Veejaam, OÜ Espo
Convenuto: AS Elering
Dispositivo
1) I punti 49 e 50 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 devono essere interpretati nel senso che:
non ostano a una normativa nazionale che istituisce un regime di aiuti alle energie rinnovabili che consenta al richiedente l’aiuto di ottenerne l’erogazione anche qualora la domanda sia stata presentata dopo l’avvio dei lavori di realizzazione del progetto di cui trattasi.
2) La disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 deve essere interpretata nel senso che:
un aiuto di Stato può avere un effetto di incentivazione quando l’investimento che un operatore economico ha realizzato al fine di conformarsi a una modifica delle condizioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale, essendo quest’ultima necessaria per l’attività di tale operatore, non avrebbe probabilmente avuto luogo in caso di mancata erogazione dell’aiuto di cui trattasi.