TRIBUNALE CIVILE DI MATERA
TRIBUNALE CIVILE DI MATERA
Settore Fallimenti Proc. N. 39/2016
RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
in ordine alla proposta del Piano del Consumatore formulata da PISANO’ CARMELA.
Premessa.
Il sottoscritto Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, del Foro di Matera, (C.F. MRZRMN63S11F399X) P.E.C.: xxxxxxxxxx0000@xxxx.xxxxxxxxx.xx, con studio in Xxxxxxxxxx Xxxxxx alla Xxx Xxxxxxxxxx x. 0, con provvedimento del 18.07.16 (all. n. 1) è stato nominato dal Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx del Tribunale di Matera, quale professionista incaricato per valutare l’ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dalla sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Bari il 23.11.1980 e residente in Scanzano Jonico alla Xxx Xxxxxxxx x. 00, C:F.:PSNCML80S63A662M, coniugata, in regime di separazione dei beni, con D’Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Ostuni il 12.09.1974,C.F.: DDMLRD74P12G718H ( all.7) entrambi lavoratori dipendenti a tempo determinato (all. 22 e 25).
La ricorrente è assistita nelle fasi del presente istituto dal legale Avv. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx del Foro di Matera.
Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall’art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:
a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico;
b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
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c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano.
1) ATTIVITA’ O.C.C.: CONSULTAZIONI BANCHE DATI
Il sottoscritto professionista in virtù di autorizzazione del Giudice ha potuto inviare richieste di accesso ai dati ed alle informazioni previste dalla legge , detenute nei sistemi di informatica creditizia.
Pertanto ha inviato in data 31.10.2017 alla CTC Milano; alla Banca D’Italia Centrale rischi;alla CRI spa di Bologna, al Comune di Scanzano Jonico ufficio tributi, nonché in data 17.06.18 aq Crif spa a banca D’Italia Centrale Rischi e Agenzia delle Entrate e della riscossione di Matera specifiche istanze di accesso ai dati ed alle informazioni relative alla Xxxxxx Xxxxxxx. (all. 19, ricevute corrispondenza pec e testo delle istanze e risposte)
Le Centrali interpellate, in particolare la Banca d’Italia, hanno segnalato soltanto l’iscrizione della sofferenza relativa alla CROS Factor Spa società di cessione di credito pro-soluto per la somma di € 4.798; mentre la CTC ha segnalato che la Xxxxxx Xxxxxxx
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in data 31.052015; 01.08.16 e 01.10.17 ha fatto richiesta di accesso a piccolo credito al consumo che le sono stati rifiutati dalle finanziarie interpellate La CRIF ha segnalato la trascrizione del pignoramento immobiliare eseguito su istanza delal Banca Popolare Pugliese (all. 19);
In data 13.11.17 il Comune di Scanzano ha fatto pervenire nota, di pari data, con la quale ha attestato la sussistenza i carichi pendenti in capo alla Pisanò per omesso versamento di IMU e Xxxx come da prospetto in seguito riportato (all. 19);;
2) PROFILI SOGGETTIVI - PROFILI OGGETTIVI
Preliminarmente è opportuno far rilevare che l'istante afferma di aver assunto le obbligazioni, per le quali si richiede di accedere al piano del consumatore, esclusivamente per scopi estranei all'attività lavorativa svolta e nell'esclusivo interesse della famiglia; Più dettagliatamente la ricorrente ha precisato che, le obbligazioni assunte dall'istante, derivano da garanzie personali prestate in favore di obbligazioni all'epoca contratte dal di lei marito, D'XXXXX Xxxxxxxx e volte esclusivamente al sostentamento della famiglia.
E' evidente, pertanto, che la ricorrente ricopre la qualità di consumatore come previsto dall'art. 6, comma 2, L. 3/2012.
Tuttavia potrebbero sorgere perplessità sulla natura dei crediti vantati dalla BPP di
€ 5.279,48 maturato a seguito di finanziamento contratto dal marito dell'istante, nel 2009, per l'attività di bar e garantito dalla istante, e dalla Fin. Coffee S.p.A., € 10.296,94 per finanziamento contratto dal marito dell'istante per la propria attività e garantito dall'istante con emissione titoli cambiari nell'anno 2008, che potrebbero configurare crediti da fideiussione per attività “impremditoriali” che potrebbero far indurre a ritenere che si debba per questi crediti ricorrere alla procedura dell’accordo con i creditori.
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Ora pur noti gli orientamenti restrittivi contrari , lo scrivente ritiene che possa trovare attuazione la tesi sostenuta da giurisprudenza di merito (Tribunale di Cosenza Sez. 1^ Linee guida per le procedure di accordo con i creditori e piano del consumatore ex l. n. 3/12 pubblicato il 26.06.2017) che afferma la ricorribilità al piano anche per il consumatore-garante, atteso che la lettera della legge non indica in positivo le finalità di assunzione dei debiti del consumatore, bensì in negativo di contrazione per fini diversi da quelli della propria attività professionale od imprenditoriale (vedi fideiussione della madre pubblica dipendente all’impresa del’ figlio);
Qualora il Tribunale dovesse essere di diverso avviso potrà comunque disporre l’approvazione del piano mediante l’accordo con i creditori previa approvazione da parte di almeno il 60 % dei creditori ammessi al voto (debitori chirografare).come peraltro la ricorrente ha pure richiesto in via subordinata;
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Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all’art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il ricorrente: risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge.
Dunque la ricorrente si trova “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente come meglio si evidenzierà in seguito;
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Non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;
Non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
Non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
La proposta di accordo per come formulata dall’Avv. Xxxxxxxx nell’interesse della sua assistita è corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:
1) elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute (all. n. 2);
2) elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente (all. n. 3) in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni ( all. n. 4);
3) dichiarazione dei redditi riferite agli anni 2015, 2016 e 2017 (all. n. 5);
4) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia della ricorrente (all. n. 6);
5) certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Scanzano Jonico (all. n.
7).
A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, della medesima disposizione legislativa, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l’ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi:
- indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
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- esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 lo scrivente procederà quindi a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dall’istante sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità del Piano del Consumatore e la convenienza dello stesso rispetto all’ipotesi liquidatoria delle due piccole unità immobiliari in proprietà, per civile abitazione in Scanzano Xxxxxx.
3) CAUSE DELL’INDEBITAMENTO
L’esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo del piano di risanamento e l’esame della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori
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informazioni acquisite in sede di ascolto tenutosi in data 13.06.2018, hanno permesso di circoscrive cause e circostanze dell’indebitamento della Xxxxxx Xxxxxxx.
L'istante, ha riferito, di aver contratto matrimonio nel 2005, in regime di separazione dei beni, (all. 7) stabilendo la propria residenza (insieme al proprio coniuge, D'XXXXX Xxxxxxxx) in Scanzano jonico (MT), dapprima in xxx Xxxxxxxx 00, unitamente ai propri genitori, sino all'anno 2010 epoca in cui si è trasferita (per cause riconducibili a ragioni di salute dei genitori nonché a causa della impossibilità oggettiva di vivere in 4 persone, coniugi e genitori dell'istante, in uno spazio eccessivamente ristretto), sempre in Scanzano jonico (MT), alla via X. Xxxx snc in un immobile ancora oggi condotto in locazione (all. 7) (all. n. 23).
Il nucleo familiare è costituito dalla istante e dal di lei marito, D'XXXXX Xxxxxxxx ed entrambi (già nel 2005) erano dipendenti stagionali - con contratto a tempo determinato –, l'istante presso l'Alpitour World Hotels &Resort ed il marito presso la Altamarea Alpitour S.r.l. .
Nel settembre 2006 l'istante, terminata la stagione presso la Alpitour World Hotels &Resort ed avendo ricevuto comunicazione inerente il mancato rinnovo del contratto di lavoro per il futuro, ha iniziato a lavorare a singhiozzo, prima presso aziende di ristorazione (fino al settembre 2007) e dal 01/01/2008 al giugno 2009 come bracciante agricola; nello stesso periodo (2006) il marito dell'istante ha perduto il lavoro (a causa del mancato rinnovo del contratto), senza riuscire a trovare (sino al 2010) un'altra occupazione (all. 25 modello c/2 storico dell'istante);
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Dopo un periodo di ricerca di una nuova occupazione, senza esito, il marito della istante – spinto dalla volontà di ottenere una occupazione che gli consentisse di mantenere una famiglia e nella prospettiva di avere dei figli (essendo sposati da ormai 3 anni) e, non ultimo, non sopportando il fatto che la moglie era costretta a svegliarsi alle 04:30 del mattino perché costretta a lavorare come bracciante agricola, pur di tirare avanti
– ha deciso di prendere in gestione una attività di Bar.
Negli anni 2008/2009 l'istante si è vista costretta (mossa dalla necessità di far fronte alle vicissitudini della vita quotidiana) a ricorrere a richieste di finanziamento nonché a rendersi garante di obbligazione contratte dal di lei marito.
Allo stato attuale esiste un debito per un importo complessivo corrispondente ad € 5.000,00 nei confronti della B.P.P. maturato a seguito di finanziamento contratto dal marito dell'istante, nel 2009, per l'attività di bar e garantito dalla istante, € 5.279,48 (comprensivo di capitale, interessi e spese legali), sempre nei confronti della B.P.P., maturato a seguito di uno scoperto di conto corrente relativo all'anno 2008 ed un debito per € 5.399,50 (comprensivo di capitale, interessi e spese legali) nei confronti della Cross Factor S.p.A. (per finanziamento personale), contratto da entrambi i coniugi nel 2005 (in prospettiva del matrimonio) nonché € 10.296,94 (compreso di capitale, interessi e spese legali) verso la Fin. Coffee S.p.A., per
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finanziamento contratto dal marito dell'istante per la propria attività e garantito dall'istante con emissione titoli cambiari nell'anno 2008.
5) SULLA MERITEVOLEZZA
La ricorrente ha inteso precisare che nell'anno 2010 entrambi i coniugi hanno ripreso il proprio lavoro stagionale presso le strutture turistiche datrici di lavoro (all.
n.22 e n. 25 modelli c/2 storico) e nel contempo, hanno più volte proposto dei piani di rientro senza tuttavia ottenere riscontri positivi.
La ricorrente appare meritevole di essere ammessa al beneficio richiesto in quanto dagli anni 2009 in poi non ha contratto nuovi debiti ed ha cercato di soddisfare i crediti in precedenza contratti. Con alcuni ci è riuscita con altri no.
La debitoria contratta con il Comune di Scanzano Jonico e l’Agenzia delle Entrate e della riscossione appare del tutto trascurabile per gli importi relativamente esegui..
In conclusione non risulta che la debitrice abbia assunto imprudentemente obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovra indebitamento.
6) SITUAZIONE DEBITORIA
La debitrice ha contratto debiti per la complessiva somma di € € 37.202,62 comprensiva di interessi e spese legali maturate, così distinta per come riferita ad ogni singolo creditore:
1) B.P.P. Prestito personale, anno 2009, debito € 5.000,00;
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2) B.P.P. Scoperto conto corrente, garanzia personale, anno 2008,debito € 5.279,48;
3) Cross Factor s.p.a. Finanziamento personale, anno 2005, debito € 5.399,50
4) Feen coffee S.p.A., garanzia personale per finanziamento, anno 2008, debito € 10.296,94
5) C.T.U., Dr.a ANDRULLI, compenso per attività come da liquidazione G.E., anno 2017, debito € € 1.192,39 (detta voce di debito potrà essere trasferita in favore della BPP se nelle more risulterà anticipataria di detto importo);
6) Agenzia delle Entrate e Riscossione, multiente, anni 2007/2017, debito € 2.2.436,92 (di cui € 1.886,89 in privilegio di primo grado ex art. 2752 2 2749 cc. N. 18 art. 2778 c.c.);
7) Comune di Scanzano jonico (MT), IMU e TASI, anni dal 2013 al 2017, debito € 1.433,00
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8) Avv. Xxxxxxxx XXXXXXXXX, Professionista delegato dal G.E. Nella proc. es./i N. 91/2011, anno 2018, debito € 2.000,00 (anche detta voce di debito potrebbe essere trasferita in favore della BPP se risulterà anticipataria di detto importo)
9) Avv. Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Professionista nominato per la composizione dell acrisi, anni 2018, € 2.791,36 (iva ed accessori inclusi)
10) Avv. Xxxxx Xxxxxxx XXXXXXXX, procuratore dell'istante, attività professionale in concreto svolta, anno 2018, debito € 1.373,01 (accessori inclusi)
TOTALE DEBITO €
37.351,82.;
Le debitorie verso l’Avv. Xxxxxxxxx (all. n. 15) e l’Ing. Andrulli (all. n.16) sono da riconoscere in prededuzione e dunque, devono essere necessariamente soddisfatte nel piano entro dodici mesi in ossequio a quanto statuito dall’art. 8, comma 4, legge n. 3/2012.
Nello stesso grado si collocano i compensi dello scrivente, che a norma dell’art. 15, comma 9, legge n. 3/2012, sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, ridotti nel caso di specie del quaranta per cento ed ulteriormente ridotte al fine di favorire l’adempimento del Piano e pattuite , e dunque pari a € 2.200,00 (compreso rimborso forfettario) oltre IVA e CAP come per legge e quindi pari alla complessiva somma di € 2.791,36 e oltre rimborso spese di procedura se non direttamente anticipate dalla istante, (all. n. 9).
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I buoni propositi della ricorrente tesi a definire l’intera esposizione debitoria sono rappresentati dagli atti messi in atto dalla ricorrente successivamente all’avvio dell’espropriazione forzata immobiliare. Si fa riferimento alle varie proposte di soluzione transattive partecipate ai creditori sfociate nell’intesa con la Soc. Saicaf spa che addirittura ha rinunciato non solo alla procedura esecutiva ma addirittura al credito (all. 20);
7) PROCEDURE PENDENTI
In danno della ricorrente, presso il Tribunale di Matera, pende procedura esecutiva immobiliare n. 91/2011 R.G.E. I. promossa da Saicaf Spa pignoramento trascritto del 27.07.11 cui risulta riunita la proc. esecutiva immobiliare N. 98/2011 RGEI promossa dalla Banca Popolare Pugliese (cfr. all. doc. n. 8) . Benchè il pignoramento eseguito dalla creditrice Banca Popolare Pugliese trascritto il 20.10.11 contempli le due piccole unità immobiliari in proprietà della ricorrente vale a dire l’unità immobiliare sita in Scanzano jonico (MT) ed attualmente abitata dai genitori dell'istante, Xxxxxx 59, p.lla 34, sub. 9, Cat. A/4, classe 3, consistenza 3,5 vani, Superficie catastale 92 mq, rendita €
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151,84 e l’unità immobiliare sita in Scanzano jonico (MT), Folgio 59, p.lla 34, sub. 16, Cat. A/4, classe 3, consistenza 1 vani, superficie catastale 24 mq, rendita € 43,38, allo stato il G.E. con ordinanza del 19.03.18 ha disposto la vendita, soltanto dell’unità immobiliare riportata al Fg. 59, p.lla 34, sub. 9 cat. A/4 classe 3 di vani 3,5 fissando quale prezzo base di vendita la somma di € 54.000,00 nominando l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx quale Professionista Delegato,.
Come sopra già detto l’originario creditore procedente SAICAF S.p.a. risulta aver rinunciato al proprio credito nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x.00 ).
A parere dello scrivente, opportunamente la ricorrente ha formulato istanza al Giudice, ai sensi dell’art.12 bis, secondo comma, L.3/2012, di valutare l’opportunità e disporre – nelle more della convocazione dei creditori all’udienza di omologa, risultando pendente la procedura di esecuzione forzata atta a pregiudicare la fattibilità del piano – la sospensione, in via cautelare, della procedura esecutivaimmobiliare sino al momento dell’omologa del piano.
8) SULL’EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI
Dalla documentazione esibita dalla debitrice, ed in particolare dalla visura ipocatastale del 28.04.18 (all. 8) dalle dichiarazioni rese dalla stessa confermano l’inesistenza di procedimenti aventi ad oggetto l’impugnativa di atti di disposizione del patrimonio della ricorrente;
9) REDDITO DELLA RICORRENTE e SUO PATRIMONIO
nonché reddito del CONIUGE
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Nell'anno 2015 il nucleo familiare dell'istante, come riportato nelle tabella di pa. N. 5 del Piano. ha percepito un reddito complessivo di € 30.045,00, che suddiviso per i 12 mesi è stato pari ad € 2.503,75 mensili.
Nell'anno 2016, come riportato nelle tabella, un reddito complessivo di € 35.647,00 che suddiviso per i 12 mesi è stato pari ad € 2.970,58 mensili.
Nell’anno 2017 sulla base della documentazione consegnata allo scrivente dal ricorrente e di quella ulteriore acquisita è possibile evidenziare che la debitrice, che come già detto è lavoratrice dipendente a tempo determinato, ha un reddito per retribuzione e disoccupazione pari a € 11.790,99 di cui 6.665,94 al lordo di ritenute per retribuzioni e €
5.125 al lordo di ritenute a titolo di NASPI.Quindi la debitrice ha una retribuzione mensile media di € 982,57;
Tali importi sono rilevabili dall’ultima Certificazione Unica 2018 relativa all’anno 2017 rilasciato dalla datrice di lavoro Xxxxxxxxxx Xxx xxx xxxx xx Xxxxxxxxx - Xxx Xxxxxx (Xx) e Inps (all. n. 5);
Il coniuge della istante, come sopra già detto, è un lavoratore dipendente stagionale con un reddito annuo di € 18.588,00 circa al lordo di ritenute di cui €
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11.072,00 per retribuzioni a tempo determinato e € 7.515,97 per indennità NASPI gg. 105; e dunque percepisce una mensilità media di circa € 1.549,00 al lordo di ritenute; tali importi sono rilevabili dall’ultima Certificazione Unica 2018 relativa all’anno 2017 rilasciato dalla datrice di lavoro Xxxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxxxxx - Xxx Xxxxxx (Xx) e Inps (all.
n. 5b);
Anche per l’anno in corso il 2018 le previsioni reddituali tendono a confermare il trend degli ultimi anni. Infatti l’istante e il di lei marito ad inizio stagione estiva sono stati nuovamente assunti secondo le modalità degli anni precedenti (All. 24);
10) SOSTENTAMENTO DELLA RICORRENTE
La debitrice ha la necessità di € 1.198,50 circa (arrotondate a € 1.200,) mensili per il sostentamento del nucleo familiare come dettagliatamente indicata nella tabella Spese Mensili medie di pag. n. 4 e 5 del Piano e come autocertificate dalla medesima ricorrente (all. n.6)
11) PATRIMONIO DELLA RICORRENTE
BENI IMMOBILI
Come sopra già indicato la debitrice possiede due piccole unità immobiliari ad uso abitativo in abitato di Scanzano Jonico (MT) e precisamente :
1) unità immobiliare sita in Scanzano jonico (MT) ed attualmente abitata dai genitori dell'istante, Foglio 59, p.lla 34, sub. 9, Cat. A/4, classe 3, consistenza 3,5 vani, Superficie catastale 92 mq, rendita € 151,84; Come da perizia del C.T.U., Ing. ANDRULLI il valore di mercato è stato stimato in € 54.000,00 (all. n. 13) .
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2) unità immobiliare sita in Scanzano jonico (MT), Foglio 59, p.lla 34, sub. 16, Cat. A/4, classe 3, consistenza 1 vani, superficie catastale 24 mq, rendita € 43,38, valore di mercato presumibilmente sarà pari a € 15.000,00 in proporzione alla stima operata dal CTU Ing. Andrulli per l’unità più grande;
I suddetti cespite risultano gravati da pignoramento immobiliare trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Matera alle formalità n° 8457/6426 del20/10/2011 registrato presso la Conservatoria di MATERA (MT)su istanza della Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. Nonchè della Saicaf spa formalità n. 6446/4855 del 27.07.11 (all. n.8.) I suddetti beni immobili hanno un valore patrimoniale non superiore € 69.000,00 circa;
BENI MOBILI
3. L'istante risulta proprietaria di una automobile fiat 500, targata EV999TB, unico mezzo di trasporto del nucleo familiare (all. n. .17).
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4. Inoltre, è titolare di un conto corrente cointestato con il di lei marito. Acceso presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte soc. Coop., Filiale di Scanzano Jonico (MT) ed utilizzato prevalentemente per il ricevimento dell'accredito dello stipendio e delle indennità; attualmente sul predetto conto corrente risulta un saldo attivo per un importo complessivo pari ad € 1.707,47 derivante dall'accredito delle somme a titolo di salario di entrambi i coniugi (all. n.10).
12) SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE
La sig.ra Pisanò, in ottemperanza alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano del Consumatore al fine di ripianare i debiti contratti e conservare le due piccole unità immobiliari che costituiscono la dimora dei suoi anziani genitori.
Infatti la sig.ra Pisanò e il di lei marito alloggiano in un immobile ubicato in Scanzano Jonico in Via Ascalesi13 preso in fitto al canone mensile di € 400,00;
L’obbiettivo della ricorrente è quello di soddisfare i creditori ma scongiurare la vendita dell’immobile nel quale risiedono gli anziani genitori, e a tal fine ha chiesto che venga ordinato dal Tribunale la sospensione della procedura esecutiva immobiliare di cui sopra.
Come si evince dalla proposta di Piano del Consumatore formulata dalla Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx, il debito complessivo è pari ad € 37.202,62;
In tale importo sono stati inclusi anche gli interessi legali o convenzionali maturati sino all’intervento nelle procedura esecutiva pendente. L’art. 9, comma 3- quater, legge
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n. 3/2012. prevede la sospensione ai soli effetti del concorso del calcolo degli interessi convenzionali o legali,a meno che il credito non sia garantito da ipoteca, con il deposito della proposta del Piano del consumatore.
La proposta formulata prevede l’integrale pagamento di tutti i crediti nei confronti di tutti i creditori:
Pagamento per intero di tutti i creditori, costituiti da B.P.P., Cross Factror S.r.l., Xxx.Xxxxxx S.p.A., con richiesta di moratoria di un anno, a partire dall'approvazione del piano, ex art. 8 quarto comma L. 3/2012.
Di seguito si riporta tabella riepilogativa ed esplicativa:
Creditore | IMPORTI MENSILI | % di soddisfazione | Importo da pagare |
B.P.P. | € 244,75 | 100% | € 10.279,48 |
Fin. Coffee s.p.a | € 245,16 | 100% | € 10.296,94 |
Cross Factor S.p.a | € 128,56 | 100 % | € 5.399,50 |
Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (C.T.U.) | € 79,50 Prededuzione 15 mesi | 100 % | € 1.192,39 |
Comune di Scanzano X.xx | € 95,55 Prededuzione 15 mesi | 100 % | € 1.433,00 |
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E-mail: x.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Avv.Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | € 133,35 | 100 % | € 2.000,00 |
Agenzia delle Entrate e R. MT | € 162,46 Prededuzione 15 mesi | 100 % | € 2.436,92 |
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | € 186,10 Prededuzione 15 mesi. | 100 % | € 2.791,36 compreso Iva e Cap |
Avv. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | € 32,70 | 100 % | € 1.373,01 omnia comprensivo |
TOTALE | € 650,00 rata media | 100 % | € 37.202,62 |
In relazione ai pagamenti mensili, la ricorrente ha precisato che i creditori in prededuzione verranno soddisfatti ne termine di 15 mesi; estinte le obbligazioni in prededuzione, tutti gli altri creditori verranno soddisfatti in un termine massimo di 42 mesi, per un periodo complessivo inferiore al termine massimo previsto dalla legge.
Come evidenziato nella tabella esplicativa, i componenti del nucleo familiare della ricorrente al fine di fronteggiare la vita quotidiana, con sacrifici ma con dignità, hanno la necessità di disporre della somma di € 1.200,00 ca. mensili.
E’ evidente che in considerazione del proprio reddito mensile di € 982,00, la ricorrente potrebbe mettere a disposizione la somma mensile di € 650,00 per far fronte alla debitoria, mantenendo, nel contempo, uno stile di vita dignitoso,soltanto con il sostegno del coniuge il quale risulta aver prestato specifica garanzia d’adempimento del piano (All. 27);
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Per quanto innanzi rappresentato la ricorrente propone a tutti i creditori un Piano del Consumatore che prevede il totale soddisfacimento dei loro crediti nel termine massimo di poco meno di 5 anni (58 mesi);
13) FATTIBILITA’ DEL PIANO DEL CONSUMATORE.
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 9, comma 2, e dell’art. 15, comma 6, della legge n. 3/2012 lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità del Piano proposto dalla Xxxxxx Xxxxxxx e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.
La Pisanò a garanzia del Piano del consumatore in questione propone un credito liquido ed esigibile, riscosso anche se non mensilmente, ma in determinati periodi dell’anno, rappresentato dal reddito da lavoro dipendente a tempo determinato stagionale e dalla indennità di disoccupazione (NASPI) erogata dall’Inps. Alle sue risorse si uniscono anche quelle del coniuge che addirittura risulta avere negli anni un reddito, sempre da lavoro dipendente stagionale e a tempo determinato e da disoccupazione, maggiore della stessa debitrice per gli importi sopra descritti.
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Data la fattispecie nella quale gli introiti sono costituiti da indennità di disoccupazione e da lavoro dipendente stagionale che ormai si ripetono da svariati anni la probabilità di inadempienza legata al mancato percepimento delle somme mensili risulta essere pressochè bassa anche in considerazione dell’età dell’istante (38 anni) del suo coniuge (44 anni) e del buono stato di salute degli stessi debitori. Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che il Piano proposto dalla Xxxxxx Xxxxxxx risulta sostenibile e fattibile.
Tali considerazioni risultano ancor più veritiere con la lettura del successivo paragrafo nel quale viene affrontata la convenienza della proposta.
Naturalmente la fattibilità del piano presuppone anche che venga scongiurata la vendita dell’unità immobiliare oggetto della procedura esecutiva di cui si è ampiamente fatto cenno, per la quale la ricorrente ha preliminarmente chiesto la sospensione.
Il piano potrebbe essere migliorato, in vista di una agevole adempimento delle obbligazioni assunte, mediante la previsione della opportunità che la rata mensile di € 650,00 sia versata su un conto corrente, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del professionista incaricato di svolgere le mansioni dell’OCC che provvederà, con scadenza semestrale, ad effettuare i bonifici in favore dei creditori;
Infine la fattibilità del Piano proposto dalla ricorrente è confermabile anche nel caso in cui si renda necessario l’accordo dei creditori e questi prestano il consenso con la maggioranza stabilita dalla legge.
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14) CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE DEL BEBE IMMOBILE DI
PROPROETA’ DELLA DEBITRICE.
Ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012 lo scrivente è chiamato a valutare anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all’ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.
Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei due piccoli beni immobili posseduti dalla ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l’una o l’altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.
Come si evince dall’allegata visura (cfr. allegato n. 8a) i due beni nella disponibilità della debitrice risultano essere: la civile abitazione sita nel centro storico del paese ed attualmente abitata dai genitori dell'istante, riportato in catasto urbano del Comune di Scanzano al Foglio 59, p.lla 34, sub. 9 Cat. A/4, classe 3- cat. cl. 4, consistenza 3,5 vani e l’unità immobiliare pure ubicata in adiacenza alla prima riportata al Foglio 59, p.lla 34, sub. 16, Cat. A/4, classe 3, dalla consistenza di solo un vano da 24 mq,;
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A dette piccole unità immobiliari è stato attribuito un valore di mercato, come da perizia eseguita nella procedura esec. imm. n. 91/2011 a firma del C.T.U., Ing. ANDRULLI di € 54.000,00 per la prima (all. 13). Dalla medesima CTU si può ricavare per deduzione un valore di mercato di € 15.000,00 per la seconda; per un valore complessivo di circa € 69.000,00.
Si è sopra detto che entrambe le unità immobiliari sono state pignorate, ma il G.E. ne ha disposto la vendita soltanto per l’unita più grande Fg. 59, p.lla 34, sub. 9 Cat. A/4, al prezzo di vendita di € 54.000,00 nulla disponendo per la più piccola per la cui vendita sarà necessario esperire nuove vendite (all. n.12) .
Ad oggi il professionista delegato alle vendite non ha esperito alcuna asta avendo stabilito la prima vendita il 26.09.2018 (all. n. 12) e tuttavia il G.E. gli ha accordato un termine di 20 mesi per tentare di concludere le vendite (all. n.12) .
Quindi partendo da un valore pari all’attuale prezzo di vendita di detto bene occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte.
Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all’asta. In base all’esperienza dello scrivente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 3 esperimenti d’asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa € 30.375,,00 (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l’ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.
Nel caso di specie pensando verosimilmente a una aggiudicazione del bene a €
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30.375 (cioè al terzo esperimento) è evidente che il ricavato della vendita dell’immobile non consentirebbe di soddisfare tutti i creditori attesa anche il notevole esborso di somme necessarie per promuovere le vendite. Ma vi è di più. Avendo il G.E. disposto la vendita solo di una unità immobiliare (all. n.12) per potere procedere alla vendita dell’altra sarebbe necessario esperire nuove vendite con maggiori costi di procedura, in questo caso raddoppiati in quanto sono state previste più vendite distinte con maggiori tempi di realizzo.
L’ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore nel caso che ci occupa porterebbe verosimilmente all’aggiudicazione del primo bene nel 2019 e all’approvazione del piano di riparto molto probabilmente nel corso dell’anno 2020 e nel 2021 per la vendita del seconda unità immobiliare; Al contrario, con il piano del consumatore tutti creditori, senza distinzione tra privilegiati e chirografari, potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all’omologazione del Piano stesso e ottenere l’integrale pagamento entro 5 anni ;
15) GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA VERIDICITA’ DEI DATI ED ALLA PROGNOSI D FATTIBILITA’ DEL PIANO.
Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del Consumatore (€ 37.202,62), si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata
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mensile media di € 650,00, per un totale di 58 rate mensili pari a 4 anni 10 mesi e quindi entro i 5 anni;.
Pertanto il Piano del Consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento di tutti i creditori, nessuno escluso, nella misura del 100 % entro 5 anni;
.
Con l’omologazione del Piano del Consumatore il debitore provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all’omologazione.
ATTESTAZIONE
Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Matera,
ESAMINATI
- i documenti messi a disposizione dalla debitrice Xxxxxx Xxxxxxx e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale della debitrice;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano del Consumatore predisposto dalla debitrice (Xxxxxx Xxxxxxx);
ATTESTA
la veridicità dei dati esposti, la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012.
Si attesta che la presente relazione è composta da n.14 pagine e di n.28 allegati come riportati nell’elenco che segue.
Montalbano Jonico li 02.07.2018
ELENCO ALLEGATI
Con Osservanza
Firma digitale
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Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato da:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Motivo: sottoscrizione
1) Provvedimento di nomina OCC del 18/07/2016.;
Data: 02/07/2018 12:17:28
2) elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute ;
3) elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente;
4) Dichiarazione di assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
5) dichiarazione dei redditi riferiti agli anni 2015, 2016 e 2017 dell’istante e
5b) Redditi del coniuge della ricorrente;
6) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia della ricorrente;
7) Stato di famiglia e residenza dell'istante rilasciato dal Comune di Scanzano Jonico .
8) Visure ipotecarie per soggetto, del 21/03/2018 di XXXXXX' Xxxxxxx;
8a) Visura catastale;
P.E.C.: xxxxxxxxxx0000@xxxx.xxxxxxxxx.xx 13
E-mail: x.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
9) Accordo sul compenso del professionista incaricato OCC;
10) Estratto conto corrente bancario cointestato con il di lei marito. Acceso presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte soc. Coop., Filiale di Scanzano Jonico (MT);
11). Certificato carichi pendenti rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate e riscossione di Matera.
12)Ordinanza G.E. del 19.03.18 di disposizione delle vendite e nomina professionista delegato econ prima data fissata per il 26/09/2018;
13) Relazione di CTu Ing. Andrulli procedura esecutiva iscritta al N. 91+98/2011 R.G.E./I.;;
14) Decreto comparizione parti e fissazione udienza nell’ambito della proc. EGRI n. 91-2011;
15) Compenso del Professionista Delegato Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
16) Decreto G.E. del 07/07/2017 di liquid compensi di € 1.192,39 in favore del
C.T.U. Xxx. X. Xxxxxxxx;
17) Libretto di circolazione autoveicolo Fiat 500, targata EV999TB, unico mezzo di trasporto del nucleo familiare;.
18) Atto di precetto B.P.P;
19) Ricevute corrispondenza pec e testo delle istanze con risposte;
20) Atto di rinuncia alla procedura della SAICAF S.p.a;.
21) Atto di intervento Cross Factor S.p.a.;
22) Modello C/2 storico del coniuge dell'istante;
23) Contratto di locazione uso abitativo;
24) Contratto di lavoro in essere della debitrice e del coniuge;
25) Modello c/2 storico dell'istante;
26) Atto di intervento nella procedura esecutiva della Fin. Coffe S.p.A
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