Contract
N. di Repertorio
N. di Raccolta
Convenzione per l’affidamento del “Servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa” - CIG 6865210682
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di aprile in Firenze, Via di Novoli 26 in una sala della Regione Toscana, davanti a me, Dott. Alberto Stefanizzi, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione, nominato con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi informativi n. 14 del 12/01/2016, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge
SONO COMPARSI:
- REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE, codice fiscale e
partita IVA n. 01386030488 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentata dalla Dott.ssa Ivana Malvaso, nata a Firenze il 22/12/1959, domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Rappresentante della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 63/2015 ed autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto n. 3091 del 06/03/2017, esecutivo a norma di legge;
- MARSH S.P.A., (in seguito per brevità indicata come “Fornitore”) con sede legale in Milano, Viale Luigi Bodio, n. 33, codice fiscale e partita IVA n. 01699520159, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano – Monza – Brianza - Lodi, rappresentata dal Dott. Alfonso D’Avossa, nato a Cremona il 12/11/1972, in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, giusta procura speciale conferita dall’Amministratore Delegato
e Legale rappresentante del Fornitore, Sig. Flavio Piccolomini Naldi Bandini, con scrittura privata autenticata dal Dott. Giovanni Nai, notaio in Milano, in data 27/10/2015 Rep. N. 12.533, che, in copia digitale conforme all’originale, si allega al presente atto quale “Allegato A”.
Io, Ufficiale Rogante, sono certo della identità personale dei comparenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni
PREMESSO
- che, ai sensi del comma 1 dell’art. 42 bis della LR 38/2007, la Regione Toscana è il Soggetto Aggregatore regionale di cui all’articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66;
- che con decreto n. 3091 del 06/03/2017 adottato dal Dirigente del Settore Patrimonio e Logistica, Responsabile Unico del Procedimento in quanto competente per materia, veniva indetta dalla Regione Toscana in qualità di Soggetto Aggregatore e in adempimento di quanto previsto dal Disciplinare di funzionamento del Soggetto Aggregatore approvato con la Delibera di Giunta regionale n. 63/2015, una gara mediante procedura aperta - ai sensi degli articoli 35 e 60 del D. Lgs. 50/2016 - da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e da svolgere con modalità telematica ai fini dell'individuazione di un contraente con il quale stipulare una Convenzione, ex art. 26 della Legge 488/1999, per l’affidamento del “Servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa” alla quale possono aderire tutti i soggetti individuati nella Premessa del Capitolato;
- che con il suddetto decreto venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato, lo schema della presente Convenzione e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;
- che con decreto n. 757 del 24/01/2018 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l’appalto al Fornitore;
- che con decreto n. 3411 del 12/03/2018, a seguito dell'esito positivo dei controlli eseguiti sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e nelle more del rilascio dell’informazione prefettizia, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con il sopra citato decreto n. 757/2018;
- che il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione;
- che il Fornitore ha presentato tutta la documentazione richiesta ed individuata negli atti di gara, ai fini della stipula della presente Convenzione;
- che il Fornitore, con la stipula della presente Convenzione, espressamente attesta che la stessa, i suoi allegati e tutti i documenti dalla medesima richiamati definiscono in modo adeguato e completo le prestazioni da fornire e in ogni caso che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula della presente Convenzione in forma pubblico–amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – DEFINIZIONI
1. Si richiamano integralmente le definizioni riportate all’articolo 1 “Definizioni” del Capitolato Descrittivo Prestazionale.
ART. 2 – OGGETTO
1. Oggetto della presente Convenzione è il Servizio di Brokeraggio e consulenza assicurativa.
Le prestazioni devono essere svolte secondo quanto previsto:
- nel Capitolato Descrittivo Prestazionale (in seguito per brevità indicato come “Capitolato”) che, in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti, si allega al presente atto quale “Allegato B” e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- nell’Offerta Tecnica così come presentata in sede di gara dal Fornitore sul Sistema telematico START.
2. Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, ad eseguire le prestazioni come definite nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.
3. Il Fornitore, in adempimento della presente Convenzione, è tenuto nei confronti delle Amministrazioni contraenti a presentare, secondo le modalità dettagliate all'art.
2 del Capitolato, una volta che le medesime Amministrazioni contraenti hanno emesso l'Ordinativo di fornitura del sevizio, ad eseguire le prestazioni ivi indicate alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato.
4. La Convenzione, tutti i documenti allegati e tutti i documenti ivi richiamati definiscono la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione degli Ordinativi di fornitura come definiti nel Capitolato.
5. La presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore, costituendo la medesima Convenzione ed i suoi allegati le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto nel successivo articolo 9 .
6. A parziale modifica di quanto previsto all’articolo 2 punto 2.1 lettera d) del Capitolato, le parti convengono che il termine entro il quale dovranno essere predisposte le proposte dei Capitolati assicurativi per la gara per il rinnovo delle
polizze assicurative delle Amministrazioni contraenti è da intendersi: 15/07/2018.
ART. 3 – DURATA
1. La presente Convenzione decorre dalla data odierna di sottoscrizione e ha durata fino al giorno 12/05/2022.
2. Gli enti di cui alla tabella 1 dell’art. 8 del Capitolato dovranno aderire entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione ed i relativi Ordinativi di fornitura dovranno essere efficaci dal trentunesimo giorno dalla sottoscrizione fino ai 48 mesi successivi.
3. Gli altri enti diversi da quelli indicati alla tabella 1 dell’art. 8 del Capitolato potranno aderire alla Convenzione con la stessa modalità sopra indicata. E' consentita inoltre l'adesione fino ai 12 mesi antecedenti la data di scadenza della Convenzione. In ogni caso gli Ordinativi di fornitura potranno avere una durata minima di 12 mesi fino ad un massimo di 48 mesi, non essendo consentite adesioni per frazioni di anno. Tutti gli Ordinativi di fornitura dovranno concludersi pertanto entro la data di scadenza della Convenzione.
4. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo indicato al successivo articolo 4.
ART. 4 – IMPORTO CONVENZIONE
L’importo massimo complessivo della Convenzione è pari a Euro 1.123.600/00 (unmilionecentoventitremilaseicento/00) esente IVA ex art. 10, n. 9) del D.P.R. n. 633/1972 di cui:
1) Euro 123.600,00 (centoventitremilaseicento/00) esente IVA ex art. 10, n. 9) del
D.P.R. n. 633/1972, quale importo riservato all’adesione degli enti indicati nella tabella 1 dell’art. 8 del Capitolato;
2) Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) esente IVA ex art. 10, n. 9) del D.P.R. n. 633 quale importo massimo riservato all’adesione di tutte le Amministrazioni Pubbliche, risultanti dall’Elenco che viene pubblicato annualmente dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che insistono sul territorio regionale nonché loro società in house.
Gli Ordinativi di fornitura relativi agli enti di cui al precedente punto 2) potranno essere emessi fino alla concorrenza del suddetto importo massimo.
2. Fermo restando gli importi contrattualizzati relativi agli enti individuati nella tabella 1 dell’art. 8 del Capitolato, relativamente all’importo massimo di Euro 1.000.000,00 di cui al precedente punto 2), la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le amministrazioni contraenti né tanto meno Regione Toscana
- Soggetto Aggregatore all'acquisto di importi predeterminati delle prestazioni indicate nel Capitolato, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo sopra individuato, gli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti che aderiranno alla Convenzione.
3. Ciascun Ordinativo di fornitura conterrà l'esatta indicazione della prestazione richiesta, la sua durata ed il relativo importo. Gli importi delle prestazioni per gli enti ivi indicati oggetto della Convenzione sono indicati nel Dettaglio Economico, presentato in modalità telematica in sede di gara che, in copia digitale conforme all’originale, si allega al presente atto quale “Allegato C”. Per gli altri enti contraenti si rinvia a quanto disciplinato all’art. 8 del Capitolato.
4. Durante il periodo indicato nell’Ordinativo di fornitura, l'Ente non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le medesime prestazioni oggetto del servizio.
ART. 5 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE
1. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità recanti contenuti od obblighi che incidono sul contenuto prestazionale dei servizi indicati nel Capitolato in maniera tale da non essere suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la medesima, e quindi con l'esecuzione delle prestazioni individuate negli Ordinativi di fornitura, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, anche coinvolgendo le Amministrazioni contraenti ed il Fornitore, potrà concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. Qualora risulti impossibile effettuare eventuali modifiche nei presupposti sopra esposti, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore procederà a recedere dalla Convenzione salvo l’obbligo del Fornitore di fornire le prestazioni già richieste con gli Ordinativi di fornitura fino a nuova aggiudicazione.
ART. 6 – GESTIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
1. Ogni comunicazione inerente la gestione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).
2. La PEC del Fornitore è: divisione.entipubblici@cert.marsh.it; la PEC di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore è: regionetoscana@postacert.toscana.it; le PEC delle Amministrazioni contraenti aderenti verranno fornite in occasione dei rispettivi Ordinativi di fornitura.
ART. 7 – DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE - RUP
1. Il Dirigente responsabile della Convenzione è il Dirigente del Settore Patrimonio e Logistica, Regione Toscana – Giunta Regionale, Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Il RUP:
a) dopo l’approvazione della manifestazione di interesse, autorizza le Amministrazioni contraenti ad emettere Ordinativi di fornitura;
b) sovraintende alla corretta esecuzione degli obblighi scaturenti dalla Convenzione;
c) provvede all'istruttoria e al procedimento per l'escussione della garanzia definitiva in tutti i casi in cui è previsto ed effettua, anche a campione, le verifiche in ordine alla corretta esecuzione degli Ordinativi di fornitura.
3. Ai fini di quanto sopra indicato, il RUP è coadiuvato dal Supervisore con il quale il Fornitore è tenuto a relazionarsi.
ART. 8 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE
1. Fermo quanto previsto all’articolo 5 del Capitolato, le Amministrazioni contraenti aderiranno alla Convenzione mediante la presentazione di apposita Manifestazione di interesse alla quale seguirà il relativo Ordinativo di fornitura. Le modalità di adesione da parte delle Amministrazioni contraenti alla Convenzione sono descritte all'articolo 5 del Capitolato cui espressamente si rinvia.
2. Successivamente all’approvazione della Manifestazione di interesse il Fornitore, con la sottoscrizione della Convenzione, è comunque tenuto ad effettuare tutte le attività indicate all'articolo 5 del Capitolato, che sono richieste dalle Amministrazioni contraenti e che risultano propedeutiche alla emissione degli Ordinativi di fornitura.
ART. 9 – ORDINATIVO DI FORNITURA
1. L’Ordinativo di fornitura verrà emesso dall’Amministrazione contraente solo dopo l’approvazione della manifestazione di interesse e verrà inviato al Fornitore tramite PEC.
2. L’Ordinativo di fornitura del servizio rappresenta il documento contrattuale che
vincola il Fornitore nei confronti della Amministrazione contraente che lo ha emesso e riporta il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” acquisito dalla medesima Amministrazione. L'Ordinativo di fornitura obbliga il Fornitore ad eseguire le prestazioni ivi contenute nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato secondo gli importi calcolati secondo quanto indicato all’articolo 8 del Capitolato, pena l’applicazione delle penali successivamente indicate. Il Fornitore potrà vantare i propri diritti in relazione alle prestazioni effettuate esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione contraente. I singoli Ordinativi di fornitura individuano il termine entro cui devono essere svolte le prestazioni ivi indicate.
3. Gli Ordinativi di fornitura per gli enti indicati in tabella 1 dell’art. 8 del Capitolato devono essere emessi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione e le prestazioni ivi indicate dovranno concludersi entro la data di scadenza della Convenzione. Per gli altri eventuali enti aderenti gli Ordinativi di fornitura dovranno essere emessi entro i 12 mesi antecedenti la data di scadenza della Convenzione secondo quanto indicato al precedente articolo 3.
4. Tutti gli Ordinativi di fornitura dovranno comunque concludersi entro la data di scadenza della Convenzione.
5. Relativamente agli enti indicati al punto 2) del precedente articolo 4 la somma degli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti non potrà essere superiore all’importo massimo complessivo della Convenzione, ad esclusione dell’ipotesi in cui si ricorra all’aumento del quinto.
ART. 10 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO
1. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore effettuerà, tramite il RUP, il monitoraggio e la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali derivanti dalla Convenzione ed individuate nel Capitolato.
ART. 11 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura saranno calcolati:
- per le Amministrazioni indicate nella tabella 1 dell’art. 8 del Capitolato applicando a ciascuna prestazione ivi contenuta il corrispondente importo indicato nel Dettaglio Economico;
- per tutte le altre eventuali Amministrazioni contraenti, secondo le modalità esplicitate all’art. 8 del Capitolato.
2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni indicate nell'Ordinativo di fornitura e previste nel Capitolato, ivi comprese le spese connesse ad eventuali trasferte.
3. I corrispettivi saranno fatturati con cadenza semestrale posticipata a seguito di accertamento quali-quantitativo o verifica di conformità in corso di esecuzione, come indicato nell’art. 11 del Capitolato. Ogni fattura sarà esente IVA ex art. 10, n. 9) del DPR n. 633/1972.
4. Nei singoli Ordinativi di fornitura verranno indicati tutti gli estremi utili ad emettere le fatture elettroniche che dovranno comunque prevedere le specifiche di cui al D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Le specifiche in riferimento alle modalità di emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture saranno contenute negli Ordinativi di fornitura.
5. Il pagamento dei premi delle polizze assicurative che verranno stipulate a seguito dell’espletamento delle attività contrattuali previste nel presente contratto verrà
effettuato dagli Enti Aderenti al Fornitore; il Fornitore, a sua volta liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Fornitore dovrà trasmettere alle Amministrazioni contraenti i dati necessari per l’effettuazione dei pagamenti dei premi assicurativi almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza, ad eccezione per il pagamento dei primi premi assicurativi successivi alla stipula della Convenzione per i quali la comunicazione dovrà comunque essere data prima della data di scadenza dei premi. Non sono imputabili agli Enti gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di Assicurazione effettuati dal Fornitore. Il versamento del premio in favore del Fornitore concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’articolo 1901 del codice civile.
6. Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento delle fatture ricevute entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse, come indicato all’art. 4, comma 2, lettera
a) del D. Lgs. 231/2002. Termini diversi, da indicarsi nell'Ordinativo di fornitura, potranno essere stabiliti dalle Amministrazioni contraenti solo qualora ciò sia previsto dalla vigente normativa in materia.
7. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione e al relativo Ordinativo di fornitura e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione contraente. Si evidenzia, altresì, che il CIG “derivato” rispetto a quello della Convenzione, indicato da ogni Amministrazione contraente nell'Ordinativo di fornitura, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture per essere poi riportato dalle Amministrazioni contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Le Amministrazioni contraenti non accetteranno le fatture non conformi a quanto sopra indicato ovvero le fatture che pervengano in modalità diversa da quella sopra
descritta. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00, l’Amministrazione contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40/2008.
9. Rimane inteso che l’Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. Ciascuna Amministrazione contraente procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di DURC che segnali inadempienze contributive, nonché ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore impiegato nell’esecuzione del contratto.
10. I corrispettivi saranno accreditati, secondo quanto richiamato nell'Ordinativo di fornitura, sul conto corrente intestato al Fornitore nel rispetto della Legge n. 136/2010 e di quanto indicato al successivo articolo 12. Tale conto corrente verrà comunicato ad ogni singola Amministrazione contraente entro due giorni dalla data di conclusione indicata nel singolo Ordinativo di fornitura. Tale comunicazione avviene utilizzando il modello “Tracciabilità dei flussi finanziari” messo a disposizione sul Negozio Elettronico da inviarsi alla PEC dell’Amministrazione contraente.
ART. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Fornitore, nell’esecuzione degli Ordinativi di fornitura a favore delle Amministrazioni contraenti, si impegna a rispettare, a pena di nullità della presente
Convenzione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente Convenzione il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Ordinativi di fornitura delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.
3. Il Fornitore si impegna a comunicare tramite PEC a ciascuna Amministrazione contraente, oltre ai numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, le generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ciascuna Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
ART. 13 – OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato al precedente articolo 11, tutti gli oneri e rischi, compresi quelli inerenti ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, relativi:
- allo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione e del Capitolato;
- ad ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della Convenzione a perfetta regola d'arte, con la migliore diligenza e attenzione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nel Capitolato ed è responsabile verso Regione Toscana – Soggetto
Aggregatore e le Amministrazioni contraenti del buon andamento delle stesse e della disciplina dei propri dipendenti.
3. Il Fornitore è obbligato ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme, le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, assumendosene i relativi oneri.
4. Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008. Lo stesso si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose delle Amministrazioni contraenti, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.
5. Il Fornitore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, in base alla normativa vigente, può essere sospeso il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere il risarcimento danni.
6. Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, manleva, inoltre, Regione Toscana- Soggetto Aggregatore e ciascuna Amministrazione contraente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei loro confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della
Convenzione, tenendole indenni da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
ART. 14 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1. Il Fornitore dovrà essere dotato di idonea struttura organizzativa, in grado di garantire a ciascuno degli Enti aderenti la completezza delle professionalità necessarie all’espletamento del servizio e dovrà altresì indicare per ciascuno degli Enti aderenti un referente del servizio. Tale referente dovrà essere in possesso di un’adeguata esperienza lavorativa della durata di almeno tre anni e essere inscritto all’albo dei broker di cui alla legge 792/1984. La verifica verrà effettuata da ciascun Ente aderente a seguito della Manifestazione di interesse.
ART. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE
1. Non è ammesso il subappalto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.
2. È vietata la cessione totale o parziale della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura a pena di nullità della Convenzione, perdita della garanzia costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore per maggior danno arrecato.
ART. 16 – CESSIONE DEL CREDITO
1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e dalla Legge n. 52/1991.
2. Il Fornitore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, agli Ordinativi di fornitura sul quale ricevere gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del CIG “derivato” indicato dall’Amministrazione contraente
nell’Ordinativo di fornitura. Le Amministrazioni contraenti provvederanno al pagamento delle prestazioni al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato.
3. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alle singole Amministrazioni contraenti interessate.
4. La comunicazione dell’eventuale cessione del credito deve avvenire anche tramite PEC indirizzata alle singole Amministrazioni contraenti interessate.
ART. 17 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
1. Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta.
2. I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti aderenti saranno messi a disposizione del Fornitore.
3. Il Fornitore, ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare alle Amministrazioni contraenti comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
ART. 18 – PENALI E RISOLUZIONE
1. In relazione alla scadenza del Programma Assicurativo prevista dall’art. 2 lettera a) punto d) del Capitolato, in caso di ritardo nella consegna dei capitolati di gara rispetto al termine del 15/07/2018 verrà applicata una penale giornaliera sull’importo annuo contrattualizzato del singolo Ordinativo di fornitura pari:
1. allo 0,5 per mille dell’importo annuo contrattualizzato dal primo giorno solare
di ritardo sino al decimo giorno solare;
2. allo 0,75 per mille dell’importo annuo contrattualizzato per ogni giorno di ritardo dall’undicesimo giorno solare di ritardo sino al ventesimo;
3. all'1 per mille dell’importo annuo contrattualizzato per ogni giorno solare di ritardo dal ventunesimo fino al giorno del corretto adempimento.
2. Rispetto a quanto concerne la tempistica degli interventi specificati al successivo articolo 19 (“Obblighi delle parti contraenti”) presso gli Enti contraenti, qualora tali attività non risultino attivate entro due giorni dalla richiesta della Amministrazione contraente, sarà applicata una penale pari all’1% sull’importo annuo contrattualizzato del singolo Ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo fino al giorno del corretto adempimento.
3. Relativamente ad ogni Ente contraente, in caso di procedure di affidamento di servizi assicurativi, qualora tale procedura risulti deserta verrà applicherà una penale pari al 2% dell'importo annuo contrattualizzato nell’Ordinativo di fornitura per ogni annualità di contratto a partire dall'anno di svolgimento della gara.
4. In caso di disdetta di Polizza RCTO o ALL RISKS o RC Auto ciascun Ente contraente applicherà una penale pari al 5% dell'importo annuo contrattualizzato dell’Ordinativo di fornitura per ogni annualità di contratto a partire dall'anno della disdetta.
In caso di disdetta di tutti gli altri tipi di Polizza ciascun Ente contraente applicherà una penale pari al 3% dell'importo annuo contrattualizzato nell’Ordinativo di fornitura a partire dall'anno della disdetta.
5. Ciascuna Amministrazione contraente qualifica l’applicazione delle penali per un importo pari al 20% dell’importo dell’Ordinativo di fornitura come grave inadempimento; al verificarsi della suddetta ipotesi procede ai sensi del comma 3,
dell’art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del relativo contratto.
6. Le Amministrazioni contraenti comunicano al RUP l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni. Si procederà con la risoluzione della Convenzione, ai sensi del comma 3 dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, qualora la somma degli importi delle penali applicate, anche non consecutivamente dai singoli Enti contraenti, raggiunga il 20% dell’importo massimo della Convenzione, qualificando detto comportamento grave inadempimento.
7. Qualora il RUP accerti che più Amministrazioni contraenti abbiano applicato la medesima tipologia di penale, assegnerà al Fornitore un termine entro il quale apportare dei correttivi nell’erogazione delle prestazioni, al fine di scongiurare ulteriori ipotesi di inadempimento. In assenza di specifica comunicazione entro il termine fissato, ovvero nell’ipotesi in cui una o più Amministrazioni contraenti continui ad applicare la medesima tipologia di penale, tale situazione sarà considerata grave inadempimento, e si procederà ai sensi del comma 3 dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
8. Per tutte le ipotesi qualificate dalla presente Convenzione quali “grave inadempimento” si applica l’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Ciascuna Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di fornitura idonee all’applicazione delle penali, provvederà a contestare al Fornitore, per iscritto, le inadempienze, indicando un termine per le eventuali controdeduzioni.
Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile a sé, l’Amministrazione contraente applicherà le penali a decorrere dal verificarsi dell'inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione
relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22, che dovrà essere reintegrata dal Fornitore senza bisogno di ulteriore diffida. L’escussione della garanzia è operata da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, cui le Amministrazioni contraenti si rivolgono nei casi in cui si debba a ciò procedere.
Nel caso in cui l’Amministrazione contraente accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Fornitore non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione; il mancato rispetto da parte del Fornitore del nuovo termine assegnato dall’Amministrazione contraente darà luogo all’applicazione delle penali.
10. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di ciascuna Amministrazione contraente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione contraente di richiedere il risarcimento del maggior danno.
11. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore risolverà la Convenzione ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività della Convenzione non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni secondo quanto previsto dalla L. 136/2010;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore;
- in caso di violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantoutlage o revolving door);
- nel caso in cui il Fornitore decada dall’iscrizione all’Albo dei Broker di cui alla legge n. 792/1984, come modificata dall’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005.
12. In caso di risoluzione, Regione Toscana- Soggetto Aggregatore procederà all’escussione in tutto o in parte della garanzia di cui al successivo articolo 22 salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
13. Le condizioni per l’applicazione delle penali e per la risoluzione della Convenzione valgono anche per gli Enti contraenti relativamente alla loro singola adesione.
ART. 19 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
1. Il Fornitore nell’esecuzione del servizio si impegna a:
1. impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
2. mantenere il possesso dell’iscrizione all’albo dei Broker di cui alla legge 792/1984 e designare un proprio incaricato, quale referente unico dell'Ente, che dovrà essere in possesso di una adeguata esperienza lavorativa della durata di almeno tre anni compiuta nello stesso ruolo richiesto o in ruolo equiparabile (da comprovare attraverso adeguata documentazione), e a sua volta in possesso dell’iscrizione all’albo dei Broker sopracitato;
3. garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente (tramite mail), eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo. L’intervento non potrà avvenire oltre due giorni dalla richiesta dell’Ente;
4. comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di
presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo. Tale sostituto dovrà possedere la medesima esperienza lavorativa del referente titolare;
5. svolgere il servizio alle condizioni indicate nel Capitolato e nell'offerta tecnica presentata, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
6. presentare un progetto assicurativo unitamente ai relativi schemi di capitolato, in modo da permettere alle Amministrazioni contraenti l’espletamento delle gare di rinnovo delle coperture assicurative attualmente in corso così che le nuove polizze senza soluzione di continuità sostituiscano quelle attualmente in vigore alla loro rispettiva scadenza, così come riportato all’art. 3 del Capitolato;
7. presentare il progetto assicurativo ed i relativi schemi di capitolato entro il 15/07/2018;
8. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività degli Enti;
9. non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle Amministrazioni contraenti;
10. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
11. mettere a disposizione delle Amministrazioni contraenti ogni documentazione
relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
12. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto delle Amministrazioni contraenti;
13. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
14. assicurare la completa gestione del programma assicurativo degli Enti;
15. predisporre una apposita piattaforma informatica accessibile on-web per la consultazione dei data base relativi ai sinistri tutti dell’Amministrazione contraente denunciati nel periodo di affidamento;
16. effettuare una analisi dei sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio e non ancora chiusi a tale data, assumendone a tutti gli effetti la gestione;
17. prendere in carico la gestione amministrativa delle polizze che saranno sempre in vigore al momento dell’inizio del servizio, curando l’adempimento degli atti in esse previsti e provvedendo a regolare eventuali pendenze e spettanze ad esse inerenti con il precedente affidatario del servizio stesso, senza alcun onere per le Amministrazioni aderenti;
18. tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.
Sono a carico del Fornitore:
1. tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio;
2. i rischi connessi all'esecuzione del servizio.
2. L'Amministrazione contraente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/05, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Fornitore.
3. L'Amministrazione contraente si impegna a:
1. non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Fornitore;
2. rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Fornitore, il quale è deputato a rapportarsi, per conto delle Amministrazioni contraenti, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
3. fornire al Fornitore la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio;
4. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Fornitore.
ART. 20 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PREROGATIVA DELLE AMMNISTRAZIONI CONTRAENTI
1. L’autonomia gestionale rimane in capo alle Amministrazioni contraenti oltre alla piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e di ogni altro documento relativo alle polizze, la formulazione di disdette così come ogni altra operazione che modifichi obblighi precedente assunti.
2. Entro i limiti sopradetti, le Amministrazioni contraenti autorizzano il Fornitore a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici.
3. Il Fornitore non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle Amministrazioni contraenti ne può impegnare le stesse se non dietro esplicita autorizzazione.
4. Il Fornitore è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie al
fine della buona riuscita del servizio.
ART. 21 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE
1. Il Fornitore è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alle Amministrazioni contraenti.
2. A garanzia della responsabilità civile professionale di cui all’art. 110 co. 3 del D. Lgs. 209/2005, il Fornitore ha presentato copia della polizza assicurativa n. 17300918 valida dal 01/01/2018 al 31/12/2018 rilasciata da PI INDEMNITY COMPANY, dac.
3. Il Fornitore è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi regionali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
4. Il Fornitore risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui alla presente Convenzione.
ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione e degli obblighi derivanti dagli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 5387.00.27.2799734923 del 28/03/2018, con la quale Sace BT S.p.A. si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nell'interesse del Fornitore stesso, fino all'importo di Euro 178.750,00 (centosettantottomilasettecentocinquanta/00).
2. L’atto sopra detto è conservato in originale agli atti dell’Ufficio.
3. L’importo della garanzia è stato calcolato sul valore delle adesioni degli enti indicati nella tabella 1 dell’art. 8 del Capitolato e di un primo scaglione di adesioni
delle ulteriori Amministrazioni che possono aderire alla Convenzione pari ad Euro 200.000,00. Qualora nel corso della durata della Convenzione venisse superato l’importo del primo scaglione di adesioni, la garanzia dovrà essere opportunamente integrata.
4. L’importo della garanzia è stato ridotto per il possesso della certificazione prevista all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 conservata, in copia conforme all’originale, agli atti dell’Ufficio.
5. In caso di aumento del 20% dei volumi previsti dalla Convenzione la garanzia andrà integrata per la corrispondente percentuale.
6. La garanzia valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, dato dalla somma degli Ordinativi di fornitura emessi e correttamente eseguiti nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. In particolare, ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’art. 102, del D. Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni contraenti, siano inviati a Regione Toscana - Soggetto Aggregatore dal Fornitore. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore provvederà allo svincolo progressivo della garanzia periodicamente con cadenza semestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di fornitura della documentazione sopra indicata.
7. L’ammontare residuo della garanzia definitiva, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito del rilascio del certificato di cui all'ultimo comma dell' art. 12 del Capitolato.
ART. 23 – PROPRIETÀ DEI DATI DELLA CONVENZIONE
1. La base informativa resterà di esclusiva proprietà di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore che ha il diritto esclusivo di leggere e stampare i dati contenuti nella base informativa utilizzando gli strumenti che riterrà più idonei.
2. La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ha il diritto esclusivo di utilizzare i dati letti o stampati anche al di fuori del sistema informatico in oggetto.
3. La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e ciascun Ente aderente a fine rapporto contrattuale, dovrà avere copia - sia in formato cartaceo che in formato database digitale utilizzabile per il trasferimento di dati su altre piattaforme - di tutti i dati informatizzati relativi alla trattazione della gestione delle pratiche di richieste di risarcimento di cui sarà risultato a tutti gli effetti proprietario e di ogni altra ulteriore documentazione di cui riterrà opportuno, anche nel corso dell’esecuzione del servizio, fare richiesta.
ART. 24 – RECESSO
1. La Regione Toscana- Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti si riservano in ogni momento, la facoltà di recedere rispettivamente dalla Convenzione o dagli Ordinativi di fornitura qualora nei servizi Aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato, oppure per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Del recesso ne dovrà essere data comunicazione al Fornitore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.
2. In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
ART. 25 – RECESSO EX D.LGS. N. 159/2011
1. La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva di avvalersi, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula della presente Convenzione, il controllo risultante dall’Informazione prefettizia antimafia relativa al Fornitore dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.
2. Il recesso dalla Convenzione determina il recesso delle Amministrazioni contraenti dagli eventuali Ordinativi di fornitura nel frattempo stipulati.
ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI
1. La presente Convenzione è soggetta alle disposizioni di cui al DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. Relativamente all’IVA opera l’esenzione di cui all’art. 10, co. 1 n. 9) del DPR n. 633/1972 mentre le spese di bollo e di registro ed ogni altro onere della Convenzione sono a carico del Fornitore.
ART. 27 – NORME DI RINVIO
1. L’esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura è regolata:
- dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
- dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016;
- dalla Legge regionale n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
- dal “Regolamento di attuazione” della Legge regionale 38/2007 approvato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
ART. 28 – FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione degli Ordinativi di fornitura, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
ART. 29 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341 DEL CODICE CIVILE
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Dott. Alfonso D’Avossa dichiara di accettare specificamente le clausole di cui agli articoli: 11 – “Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento”; 13 – “Obblighi generali del Fornitore”; 18 – “Penali e risoluzione”; 24 – “Recesso”; 25 – “Recesso ex D. Lgs. 159/2011” e 28 – “Foro competente”.
ART. 30 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI
Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli allegati.
******************************************************************** Richiesto io, Dott. Alberto Stefanizzi, Ufficiale Rogante della Regione Toscana, ho ricevuto la presente Convenzione composta da n. 27 pagine elettroniche per intero e parte della pagina n. 28 che ho letto ai comparenti i quali la approvano e con me la firmano digitalmente e che verrà regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo in sede di
registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al DPR n. 642/1972.
Ai sensi dell’art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti e dagli altri soggetti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verificazione Aruba Sign, e nello specifico:
- per il Dott. Giovanni Nai, del certificato di firma digitale rilasciato dal Distretto Notarile di Milano con vigenza dal 19/08/2017 al 19/08/2020;
- per il Dott. Alfonso D’Avossa, del certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPec S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 01/08/2016 al 01/08/2019;
- per la Dott.ssa Ivana Malvaso, del certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPec S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 07/08/2012 al 07/08/2018.