INDICE
Modalità e condizioni contrattuali per l’eroga- zione del servizio di connessione alla rete elettrica (MCC)
INDICE
TITOLO I - Procedure per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica 3
1 – Riferimenti normativi e definizioni 3
2 – Ambito di applicazione 3
3 – Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) 3
3.a – I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo 3
3.b – Connessione di emergenza 7
4 – Modalità procedurali: richiesta di connessione 7
4.a – Richiesta di connessione 7
4.b – Destinatario della richiesta di connessione 7
4.c – Presentazione della richiesta di connessione 8
4.d – Struttura della richiesta di connessione 8
5 – Modalità procedurali: preventivo 10
5.a – Tempo di messa a disposizione del preventivo 10
5.b – Termini di validità del preventivo 10
5.c – Contenuti del preventivo 10
5.d – Contenuti della STMG 12
5.e –Accettazione del preventivo 13
5.f – Modifica del preventivo 13
5.g – Realizzazione delle opere a carico del richiedente 14
5.h – Validità del preventivo accettato 14
6 – Realizzazione e attivazione della connessione 15
6.a – Tempi di realizzazione della connessione 15
6.b – Attivazione della connessione 16
7 – Lotto di impianti di produzione 17
8 – Open season 17
9 – Standard tecnici e specifiche di progetto 18
10 – Soluzioni tecniche convenzionali e costi per la connessione 18
11 – Specifica tecnica sulla misura 18
12 – Realizzazione opere da parte del richiedente 18
12.a – Opere di connessione che possono essere realizzate dal richiedente 18
12.b – Modalità per richiedere di realizzare alcune opere di connessione 19
12.c – Collaudo degli impianti realizzati dal richiedente 19
12.d – Presa in carico degli impianti realizzati dal richiedente 20
13 – Coordinamento tra gestori di rete 21
13.a – Modalità di coordinamento tra gestori di rete con connessione ad una rete gestita da altro gestore di rete 21
13.b – Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione comporti
interventi su reti gestite da altri gestori 21
14 – Condizioni economiche 22
14.a – Corrispettivo per l’ottenimento del preventivo 22
14.b –Corrispettivo per la connessione 22
14.c –Ammontare dei corrispettivi inerenti alla gestione degli iter di autorizzazione 23
14.d –Corrispettivo per il collaudo di impianti di rete per la connessione realizzati dal richiedente 23
15 – Indennizzi automatici 23
16 – Voltura 23
17 – Rinuncia della pratica di connessione 24
18 – Dismissione / Messa in conservazione / Riattivazione 24
TITOLO II – Procedure semplificate per la realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici
(Modello Unico) 25
19 – Impianti fotovoltaici aventi le caratteristiche previste dall’articolo 2, comma 1, del Decreto
Ministeriale 19 maggio 2015 25
19.a – Caratteristiche degli impianti 25
19.b – Presentazione del Modello Unico 25
19.c – Modello Unico – Parte I 25
19.d – Modello Unico – Parte II 26
19.e – Impianti che necessitano di lavori semplici limitati all’installazione dei gruppi di misura
(comma 13bis.1, lettera a, TICA) 26
19.f – Impianti che necessitano di lavori semplici non limitati all’installazione dei gruppi di misura
o lavori complessi (comma 13bis.1, lettera b, TICA) 27
19.g – Impianti che non soddisfano i requisiti di cui al Decreto 19/5/2015 28
19.h – Opere di competenza del richiedente 28
19.i – Registrazione dell’impianto sul portale Gaudì di Terna 28
19.j – Attivazione convenzione di scambio sul posto 28
19.k – Ulteriori norme applicabili alla procedura semplificata 28
19.l – Adempimenti durante la fase di esercizio dell’impianto 29
19.m – Voltura / Rinuncia / Dismissione / Messa in conservazione / Riattivazione 29
TITOLO I
Procedure per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica
1 – Riferimenti normativi e definizioni
Le presenti Modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica (MCC) sono redatte in conformità alla delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i. con la quale è stato emanato il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), alla delibera 578/2013/R/EEL e s.m.i. con la quale è stato emanato il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), alle delibere dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ed alla legislazione vigente alla data di pubblicazione del presente documento.
Per le definizioni contenute nel presente documento si rimanda interamente a quanto contenuto nei suddetti documenti, nonché nelle Norme CEI vigenti in materia e all’allegato A70 del Codice di Rete di Trasmissione Nazionale.
2 – Ambito di applicazione
Le modalità procedurali esposte nel presente documento si applicano a:
• richieste di nuove connessioni;
• richieste di adeguamento di una connessione esistente conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti;
• POD di emergenza (delibera AEEGSI 578/2013).
Come disposto dall’art. 6.7 del TICA, qualora la modifica dell’impianto di produzione sia relativa ad interventi che non alterano la configurazione inserita in GAUDI’ o sull’impianto elettrico e che non comportano interventi di RetiPiù sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, non è necessario presentare una richiesta di adeguamento ma è sufficiente una mera comunicazione.
Nel caso si vogliano connettere alla rete, tramite lo stesso punto, impianti di produzione e impianti di consumo si deve fare riferimento a quanto disciplinato dalla delibera AEEGSI 578/2013/R/EEL e al Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo emanato con lo stesso provvedimento.
3 – Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC)
3.a – I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo
I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) sono sistemi caratterizzati dall’insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all’interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico.
La figura seguente schematizza in modo semplice la configurazione di un SSPC
Gli SSPC comprendono:
• i Sistemi di Autoproduzione (SAP)
• i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)
• gli Altri Sistemi Esistenti (ASE)
• i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU). A loro volta nell’ambito dei SAP è possibile distinguere:
• le cooperative storiche dotate di rete propria
• i consorzi storici dotati di rete propria
• gli Altri Sistemi di Autoproduzione (ASAP).
La cooperativa storica dotata di rete propria è ogni società cooperativa di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre n. 1643/62, che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell’energia elettrica ai propri soci.
I consorzi storici dotati di rete propria sono i consorzi o le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999, che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell’energia elettrica ai propri soci.
Escludendo dai SSPC le cooperative storiche dotate di rete propria ed i consorzi storici dotati di rete propria si ottengono gli Altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC) che, pertanto, sono l’insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC
• gli Altri Sistemi di Autoproduzione (ASAP)
• i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)
• gli Altri Sistemi Esistenti (ASE)
• i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU).
SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (SSPC)
COOPERATIVE
STORICHE
CONSORZI
STORICI
ALTRI SSPC (ASSPC)
SISTEMA EFFICIENTE DI UTENZA (SEU)
SISTEMA ESISTENTE EQUIVALENTE AI SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA (SEESEU)
ALTRI SISTEMI DI AUTO- PRODU- ZIONE (ASAP)
ALTRI SISTEMI ESISTENTI (ASE)
SISTEMI IN SCAMBIO SUL POSTO (SSP-A)
SISTEMI IN SCAMBIO SUL POSTO (SSP-B)
SEESEU-A
SEESEU-B
SEESEU-C
Oggetto di qualifica da parte del GSE
Più in dettaglio:
• l’ASAP è un sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;
• il SEU è un sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
• gli ASE sono sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con la deliberazione 587/2013/R/eel nell’ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purchè tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestite da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purchè tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. Quindi gli ASE vengono definiti al fine di attribuire una qualifica a tutti i sistemi esistenti, non classificabili tra le reti elettriche, che non possono rientrare nelle altre tipologie espressamente previste dalle leggi vigenti;
• i SEESEU sono realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai seguenti punti i. e ii. e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv e v.:
i. realizzazioni per le quali l’iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che la caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4/7/2008;
ii. sistemi esistenti al 1/1/2014, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
iii. sistemi che rispettano i requisiti previsti per i SEU;
iv. sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all’interno di tale sistema. L’univocità del soggetto giuridico deve essere verificata al 1/1/2014 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
v. SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione 578/2013/R/eel. I SEESEU possono essere classificati in tre categorie:
• i SEESEU-A, sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iv.; i SEESEU-A, intesi come i sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i., ii.) caratterizzati dalla presenza di un un unico soggetto giuridico che, al tempo stesso, assume la qualifica di cliente finale e di produttore. Tali sistemi costituiscono l’insieme minimo dei SEESEU previsto dal decreto legislativo 115/08 e non richiedono la potenza massima di 20 MW né la presenza esclusiva di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento;
• i SEESEU-B, sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iii.; i SEESEU-B, intesi come i sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i. e ii.) che rispettano i requisiti previsti per i SEU (possono quindi presentare un solo cliente finale e un solo produttore tra loro diversi, oltre che impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento sventi una potenza massima di 20 MW). Rientrano tra i SEESEU-B, a decorrere dal 1/1/2016 e secondo le modalità di seguito riportate, anche i sistemi inizialmente classificati tra i SEESEU-C;
• i SEESEU-C, sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e v.; i SEESEU-C intesi come i sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i. e ii.) e già in esercizio al 1/1/2014.
La qualifica di SEESEU-C, che consente di usufruire del trattamento previsto per i SEU, è una qualifica transitoria consentita fino al 31/12/2015 (cioè fino al termine del periodo regolatorio 2012-2015) al fine di salvaguardare investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 115/08 nell’ipotesi che le tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché gli oneri generali di sistema trovassero applicazione alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica anziché all’energia elettrica consumata. I SEESEU-C possono essere successivamente annoverati tra i SEESEU-B, continuando quindi ad usufruire dei benefici previsti per i SEU anche dopo il 31/12/2015, qualora siano rispettati tutti i seguenti vincoli:
• al 1/1/2014 i soggetti giuridici, eventualmente diversi, che gestiscono le unità di consumo di energia elettrica devono appartenere ad un unico gruppo societario, indipendentemente dalla presenza di uno o più soggetti che gestiscono gli impianti di produzione;
• entro il 31/7/2015 tutti gli impianti di produzione presenti all’interno della predetta configurazione devono essere gestiti da un unico produttore e tutte le unità di consumo presenti all’interno della predetta configurazione devono essere gestite da un unico cliente finale, non necessariamente coincidente con il predetto produttore;
• entro il 31/7/2015 i predetti impianti di produzione devono essere alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento sulla base della valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento.
Rientrano tra i SEESEU-C anche i consorzi storici dotati di rete propria, esclusivamente in relazione all’attività di trasporto e fornitura di energia elettrica per i propri clienti soci diretti.
Con la delibera 612/2014/R/EEL l’AEEGSI ha provveduto all’aggiornamento della disciplina sullo scambio sul posto per dare attuazione all’art. 25-bis del decreto legge n. 91/14, modificando il Testo Integrato Scambio sul Posto (TISP), definendo fra l’altro quanto segue:
• i sistemi di scambio sul posto rientrano fra gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC);
• di distinguere gli ASSPC che hanno diritto ad accedere al regime di scambio sul posto come segue:
• SSP-A: ASSPC in regime di scambio sul posto caratterizzato da soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW;
• SSP-B: ASSPC in regime di scambio sul posto non rientrante nella categoria di SSP-A.
Nuove configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza di una o più unità di consumo e una o più unità di produzione, che non rientrano nella categoria delle reti elettriche, né in alcuno dei sottoinsiemi che compongono l’insieme dei SSPC, sono considerate non ammissibili e pertanto non possono essere connesse alla rete elettrica.
Le normative vigenti prevedono benefici tariffari (in termini di esonero parziale dal pagamento degli oneri generali di sistema) nel caso di SEU e SEESEU; a tal fine occorre la qualifica rilasciata dal GSE.
Nel caso di un ASSPC già in esercizio al 1/1/2014 e che:
a) usufruisce del servizio di scambio sul posto, il GSE procede in modo autonomo ed automatico, senza alcun intervento da parte del produttore o del cliente finale, a qualificare per il solo anno 2014 tale configurazione come SEESEU-B secondo le modalità definite dal medesimo GSE. Per gli anni successivi al 2014, qualora l’ASSPC continui ad usufruire del servizio di scambio sul posto il GSE provvederà a qualificare in modo autonomo ed automatico la predetta configurazione come SSP-A o SSP-B sulla base di quanto previsto all’articolo 3, commi 3.2 bis e 3.8, del TISP, comunicando a Terna la predetta qualifica;
b) non usufruisce del servizio di scambio sul posto, il produttore e il cliente finale presentano al GSE secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo GSE e indicando un unico referente, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio congiunta, redatta ai sensi del DPR 445/00, in cui si dichiara che l’ASSPC è già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, rientra fra i SEESEU-A, fra i SEESEU-B, fra i SEU o fra i SEESEU-C, l’eventuale possesso dei requisiti di cui al comma 26.1 o al comma 26.2 del TISSPC e l’eventuale volontà di avvalersene ai fini dell’ottenimento della qualifica di SEESEU-B, il codice identificativo relativo a convenzioni cessate o in essere con il GSE per l’accesso ad incentivi o regimi amministrati, l’elenco dei codici POD che identificano i punti di connessione alla rete
pubblica, i codici CENSIMP dei singoli impianti di produzione presenti nell’ASSPC, i dati relativi al cliente finale e al produttore, lo schema unifilare dell’ASSPC comprensivo dell’indicazione delle diverse unità di produzione e di consumo, dei punti di misura e dei punti di connessione alla rete pubblica.
La mancata trasmissione al GSE, entro le tempistiche definite dal medesimo, dei dati comporta l’esclusione dall’accesso ai benefici previsti per il periodo tra l’1/1/2014 e l’ultimo giorno del mese in cui viene inviata la documentazione per la qualificazione.
Nel caso di un ASSPC non ancora in esercizio al 1/1/2014:
a) qualora non si voglia procedere a richiedere per il predetto ASSPC la qualifica di SEESEU o SEU, si applica il normale iter di connessione secondo quanto disposto all’art. 8 del TISSPC;
b) qualora si voglia, invece, procedere a richiedere per il predetto ASSPC la qualifica di SEESEU-A, SEESEU-B o SEU, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell’ASSPC nella sua ultima configurazione, al termine dell’iter di connessione, il produttore e il cliente finale inoltrano una richiesta congiunta di qualifica al GSE, secondo modalità da quest’ultimo definite, indicando un referente unico. Nel caso in cui la presente richiesta sia inviata al GSE oltre i sessanta giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell’ASSPC, i benefici previsti per i SEESEU-A, i SEESEU-B e i SEU, ove spettanti, si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta al GSE;
c) qualora si voglia procedere a richiedere per il predetto ASSPC l’accesso al regime di scambio sul posto, si applica il normale iter previsto dagli articoli 3, 4 e 4bis del TISP. In caso di accesso al regime di scambio sul posto, l’ASSPC viene qualificato come SSP-A o SSP-B: non è quindi necessario richiedere la qualifica di SEU o SEESEU per poter usufruire dei benefici associati alle predette qualifiche.
Consultando il sito del GSE (xxx.xxx.xx) è possibile avere tutte le informazioni in merito alle condizioni e alle modalità di presentazione delle domande di ammissione ai programmi di incentivazione.
3.b – Connessione di emergenza
In ottemperanza all’articolo 18 dell’ Allegato A alla Delibera 578/2013/R/eel il produttore presente all’interno di un ASSPC ha la facoltà di richiedere una connessione di emergenza contro il rischio di morosità al fine di evitare che, a seguito di distacco per morosità della fornitura di energia elettrica intestata al cliente finale, l’impianto di produzione sia impossibilitato ad immettere energia elettrica nella rete elettrica pubblica
Tale richiesta può essere inoltrata all’atto della richiesta di connessione o in qualsiasi momento successivo
La realizzazione del punto di emergenza richiede l’installazione da parte del produttore di un dispositivo di sezionamento che consenta la separazione elettrica tra l’impianto di produzione e l’utenza del cliente finale. Tale dispositivo, conforme alle vigenti norme CEI e alle specifiche tecniche disponibili sul sito web di RetiPiù, dovrà essere accessibile a RetiPiù in sicurezza e non manipolabile da parte di soggetti diversi da RetiPiù.
4.a – Richiesta di connessione
4 – Modalità procedurali: richiesta di connessione
La richiesta di connessione o di adeguamento di una connessione esistente deve essere redatta dal richiedente utilizzando il modulo standard disponibile sul sito internet di RetiPiù.
La richiesta deve contenere tutte le informazioni ed essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i e specificati nelle presenti MCC.
4.b – Destinatario della richiesta di connessione
In conformità al comma 6.1 del TICA, la richiesta di nuova connessione relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica ricadente nel territorio del comune di Seregno deve essere presentata:
• a RetiPiù se la potenza in immissione richiesta è inferiore a 10.000 kW oppure se è relativa ad un lotto di impianti di produzione come definito al paragrafo 7 del presente documento;
• a Terna se la potenza in immissione richiesta è superiore o uguale a 10.000 kW.
La richiesta di adeguamento di una connessione esistente deve essere presentata:
• a RetiPiù se l’impianto di produzione e/o consumo è già connesso alla propria rete di distribuzione
• a Terna se l’impianto di produzione e/o consumo è già connesso alla rete di trasmissione nazionale.
4.c – Presentazione della richiesta di connessione
La richiesta di connessione o di adeguamento di una connessione esistente deve essere presentata a RetiPiù, in conformità a quanto indicato al paragrafo 4.b delle presenti MCC, secondo le modalità sotto indicate:
• a mezzo posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxx.xx
• a mezzo posta raccomandata da inviare al seguente indirizzo: XxxxXxx Xxx - xxx Xxxxxx, 00 - 20832 Desio MB.
Nel caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione, ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare come prescritto dal comma 6.2 del TICA. Il mandato deve risultare da atto formale e deve esplicitamente riferirsi alla richiesta di connessione relativa all’impianto di produzione di cui trattasi; tale atto deve essere allegato alla domanda di connessione.
Nel caso di richiesta di connessione relativa ad un lotto di impianti di produzione si veda il successivo paragrafo 7.
4.d – Struttura della richiesta di connessione
La richiesta di connessione deve specificare i dati sotto elencati:
a) i dati identificativi del richiedente;
b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;
c) la potenza nominale dell’impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell’aumento di potenza dell’impianto di generazione elettrica installato;
d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;
e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica o, nel caso in cui la richiesta riguardi l’installazione di un sistema di accumulo, che trattasi di un sistema di stoccaggio dell’energia elettrica;
f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell’impianto di produzione;
g) eventuali esigenze tecniche dell’utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
h) un piano particellare dell’opera che evidenzi le proprietà dei terreni sui quali l’impianto di produzione è destinato ad insistere;
i) un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell’installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l’esistenza di un preventivo per la connessione già accettato;
j) nel caso di impianti cogenerativi, l’eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui al decreto ministeriale 4/8/2011, sulla base dei dati di progetto, evidenziando l’eventuale rispetto o meno della definizione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
k) nel caso di centrali ibride, l’eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, sulla base dei dati di progetto. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
l) la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6 del TICA;
m) la potenza nominale relativa all’alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kW, indicando separatamente, qualora presente, la potenza nominale del sistema di accumulo;
n) la potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kW, precisando se tale potenza è relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche ad un altro centro di consumo; nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari (o li contempli in parte), occorre indicare i punti di connessione diversi attraverso cui avviene l’alimentazione dei servizi ausiliari;
o) lo schema unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia di generatore), i punti di misura di produzione e di scambio e, qualora presenti, i punti di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono. Lo schema unifilare, redatto ai sensi delle Norme CEI, deve evidenziare, se presenti, gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e POD, nonché l’eventuale presenza di dispositivi che impediscono di mettere in parallelo, anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché il punto di connessione oggetto di adeguamento;
p) la destinazione d’uso dell’energia elettrica prelevata (precisando se l’energia elettrica prelevata viene unicamente destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari o anche di altri carichi); nel caso in cui l’energia elettrica prelevata non venga esclusivamente utilizzata per l’alimentazione dei servizi ausiliari, la tipologia di cliente, evidenziando in particolare se il cliente è domestico;
q) la certificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 1 MW;
r) l’eventuale suddivisione dell’impianto in diverse sezioni per le quali si prevede un’entrata in esercizio in tempi differenti;
s) nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante lo stesso punto di connessione;
t) la destinazione commerciale presuntiva dell’energia elettrica prodotta (autoconsumo e vendita, vendita esclusiva al netto dell’autoconsumo da ausiliari, scambio sul posto, ritiro dedicato);
u) l’intenzione di richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando quali;
v) l’eventuale esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l’impianto di rete per la connessione, qualora il richiedente disponga di informazioni;
w) l’eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui al presente comma ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell’attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell’eventuale condivisione dell’impianto di rete per la connessione;
x) un recapito fax o di posta elettronica certificata che consenta l’invio di comunicazioni che necessitano l’immediato ricevimento da parte del richiedente;
y) nei soli casi in cui si voglia realizzare un ASSPC o si vogliano apportare modifiche alla connessione di un SSPC:
• le informazioni necessarie ad identificare chi sia il cliente finale a cui dovrà essere intestata la titolarità della connessione ed il relativo POD;
• la tipologia di ASSPC che si vuole realizzare, sulla base delle definizioni di ASSPC di cui al TISSPC o la tipologia di SSPC oggetto della richiesta di modifica della connessione esistente.
Nella richiesta di connessione il richiedente può indicare un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione.
RetiPiù si riserva la facoltà di chiedere altri dati tecnici inerenti agli impianti di produzione di energia elettrica che riterrà necessari per l’esecuzione delle verifiche preliminari all’allacciamento.
Nella richiesta di connessione il richiedente dichiara espressamente di conoscere le presenti MCC e di accettarle senza condizioni. Inoltre, il richiedente autorizza RetiPiù, in conformità alle leggi vigenti in materia, al trattamento dei dati ricevuti ai fini della realizzazione e gestione della connessione.
5.a – Tempo di messa a disposizione del preventivo
5 – Modalità procedurali: preventivo
A seguito del ricevimento di una richiesta di connessione, presentata secondo le modalità riportate nel presente documento, RetiPiù verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione presentata dal richiedente e, se tale verifica ha esito positivo, elabora il preventivo e lo mette a disposizione del richiedente entro i termini indicati all’art. 7, comma 7.1, del TICA e precisamente:
• 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
• 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a
1.000 kW;
• 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.
Nel caso di richiesta incompleta o non conforme, RetiPiù invita il richiedente ad integrare e/o completare la documentazione. Il richiedente deve fornire quanto richiesto con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo 4.c; i tempi di messa a disposizione del preventivo si intendono sospesi fino al ricevimento della documentazione completa e conforme.
Qualora sia necessaria l’effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l’appuntamento fissato da RetiPiù sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta da RetiPiù e la data effettiva del sopralluogo non sarà conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.
Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi qualora RetiPiù ne dia comunicazione al richiedente entro il termine previsto per l’emissione del preventivo stesso. Nei casi in cui viene attivato il coordinamento tra gestori di rete, si applica quanto previsto dalla Parte V, Titolo II del TICA.
5.b – Termini di validità del preventivo
Il preventivo per la connessione ha una validità di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del preventivo stesso. Trascorso tale termine, in assenza di accettazione, il preventivo si intende decaduto.
Qualora, trascorso il suddetto termine senza che il preventivo sia stato accettato, il richiedente intenda reiterare la richiesta di connessione, questa va considerata a tutti gli effetti come nuova richiesta di connessione. Ne risulta, in particolare, che il richiedente è tenuto a presentare nuovamente la richiesta di connessione e a versare il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo anche se il preventivo contiene una soluzione tecnica identica a quella già proposta e non formalmente accettata.
Si precisa che nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso da RetiPiù nei confronti del richiedente per l’esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.
5.c – Contenuti del preventivo
Il preventivo, formulato da RetiPiù in conformità all’art. 7 del TICA, indica:
a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici
e lavori complessi, come definiti al comma 1.1, lettere t) ed u) del TICA;
b) la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui al comma 3.2, lettera f) e di cui all’articolo 8 del TICA;
c) le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta;
d) il corrispettivo per la connessione, come definito all’articolo 12 o 13 del TICA, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all’atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare a RetiPiù la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
e) l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l’origine da cui discende l’obbligatorietà di ciascun adempimento;
f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito al comma 10.1 del TICA;
g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l’iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica;
h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti del gestore di rete ai fini della convocazione del medesimo nell’ambito del procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03;
i) il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD;
j) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
k) la specifica tecnica sulla misura di cui al comma 3.2, lettera o) del TICA;
l) le responsabilità inerenti il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il richiedente debba rispettare nella scelta e nell’installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità;
m) i costi e le modalità di avvalimento del gestore di rete per lo svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità di una o più attività sia in capo al richiedente;
n) la modulistica che il richiedente deve utilizzare all’atto dell’accettazione del preventivo comprensiva delle informazioni relative all’applicazione degli articoli 9, 16 e 33 del TICA;
o) nel caso in cui l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l’iter autorizzativo o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 16 del TICA;
p) l’informazione del fatto che l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è già oggetto di realizzazione in proprio da parte di un richiedente come previsto dall’articolo 16 del TICA, eventualmente specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto ai sensi del comma 16.2 del TICA;
q) le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione, e in particolare:
• la sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione;
• la registrazione in GAUDÌ dell’impianto di produzione e delle relative UP;
• le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l’iter effettuando l’entrata in esercizio commerciale dell’impianto;
r) la planimetria idonea all’individuazione dell’intero tracciato dell’impianto di rete per la connessione.
Qualora il richiedente indichi, nella richiesta di connessione, un punto esistente della rete cui riferirsi per la determinazione della soluzione tecnica, si applicano le disposizioni di cui al comma 7.4 del TICA, e precisamente:
a) il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente;
b) qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell’intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, RetiPiù è tenuta ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza;
c) RetiPiù può proporre soluzioni alternative qualora, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell’intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l’esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione.
5.d – Contenuti della STMG
La soluzione tecnica minima generale (STMG) comprende:
a) la descrizione dell’impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al paragrafo 10;
b) l’individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
d) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell’impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera c), con particolare riferimento ai casi in cui la potenza in immissione richiesta non supera la potenza già disponibile per la connessione;
e) i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG.
La STMG deve, inoltre:
f) nei casi di cui alla lettera d), essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell’impianto del richiedente;
g) essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e c), al netto dei tempi necessari all’ottenimento delle relative autorizzazioni;
h) essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui alle lettere a) e c).
Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui alla lettera c) sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato.
Il gestore di rete ha facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al TICA. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.
La STMG può prevedere tratti di impianto di rete per la connessione in comune tra diversi richiedenti: in questo caso i costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale sono evidenziati nel loro complesso.
RetiPiù, nell’ambito della STMG, può prevedere che il richiedente metta a disposizione dello stesso gestore di rete spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell’impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell’impianto elettrico del richiedente, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.
Nel caso in cui il servizio di connessione sia erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il richiedente, qualora ne abbia la titolarità o la disponibilità, consente al gestore di rete l’utilizzo del terreno o del locale per la realizzazione della cabina, a fronte di una
remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.
Nel caso in cui il servizio di connessione sia richiesto per un lotto di impianti e debba essere erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il gestore di rete richiede al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. Il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile al gestore di rete a titolo gratuito.
Nel caso in cui il servizio di connessione possa essere erogato sia in bassa che in media tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il gestore di rete può proporre la connessione al livello di tensione inferiore chiedendo al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. Il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile al gestore di rete a titolo gratuito.
La soluzione tecnica minima generale è elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio di distribuzione elettrica. Nel contempo la STMG è tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.
5.e –Accettazione del preventivo
Il richiedente può accettare il preventivo così come ricevuto oppure può chiedere una modifica dello stesso.
Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia a RetiPiù, con le stesse modalità già utilizzate per l’inoltro della richiesta di connessione (vedi paragrafo 4.c) ed entro il termine di validità del preventivo stesso, la comunicazione di accettazione allegata al preventivo corredata da:
a) la documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all’atto di accettazione del preventivo;
b) l’eventuale istanza di cui al comma 9.8 del TICA (curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure di autorizzazione per l’impianto di rete per la connessione) ovvero l’eventuale istanza di cui al comma 16.1 del TICA (realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione e gli eventuali interventi sulla rete esistente, nei limiti stabiliti dallo stesso comma 16.1 e dalle presenti MCC);
c) nei casi previsti dalla vigente normativa, l’eventuale decisione di avvalersi di RetiPiù per l’installazione e la manutenzione del misuratore dell’energia elettrica prodotta.
Con l’accettazione del preventivo il richiedente assume altresì la responsabilità degli oneri che dovessero eventualmente derivare per l’adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell’art. 95, comma 9, del D.Lgs 259/03.
A tale proposito la norma CEI 0-21 al par.9.1 “Valutazione dei disturbi” dispone che l'uso degli impianti e/o degli apparati da parte dell’utente non deve provocare disturbi alla rete del Distributore, al fine di consentire il regolare esercizio della rete e la telegestione dei gruppi di misura elettronici, previsto dalle delibere vigenti (delibera AEEG 292/06).
Su questo aspetto si ricorda che le norme europee (CEI EN 50065-1) definiscono in maniera chiara la banda di frequenza assegnata ad uso esclusivo dei Distributori, per la trasmissione dei segnali sulla rete BT (3 kHz
- 95 kHz).
Le apparecchiature degli Utenti non devono, pertanto, introdurre interferenze condotte nel suddetto intervallo di frequenza, al fine di assicurare il mantenimento sulla rete BT dei livelli di segnale consentiti dalla norma.
5.f – Modifica del preventivo
Il richiedente può chiedere a RetiPiù una modifica del preventivo entro il termine di validità del preventivo stesso. In questi casi, il richiedente, all’atto della richiesta di modifica, versa a RetiPiù un corrispettivo pari alla metà di quello previsto per l’ottenimento del preventivo (vedi paragrafo 14.a). RetiPiù, entro le medesime tempistiche di cui al paragrafo 5.a a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo fornendo evidenza delle motivazioni del rifiuto.
Nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, qualora il richiedente chieda una modifica del preventivo che comporti una soluzione tecnica più costosa di quella inizialmente indicata da RetiPiù e qualora tale soluzione sia realizzabile, il corrispettivo per la connessione sarà pari alla somma tra il corrispettivo di cui all’art. 12 del TICA e la differenza tra i costi convenzionali
attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali attribuibili alla soluzione tecnica inizialmente indicata dal RetiPiù.
Nel caso in cui il richiedente abbia indicato nella richiesta di connessione un punto della rete esistente cui RetiPiù debba riferirsi per la soluzione di connessione, all’atto della comunicazione di accettazione del preventivo, il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l’elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta. L’esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione:
• decorrente dalla predetta data di comunicazione;
• trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente;
• alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.
Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentate. Può altresì essere modificato nei casi in cui la modifica non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra RetiPiù e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale.
Per ogni singola richiesta di connessione, il richiedente può complessivamente presentare non più di due richieste di modifica del preventivo, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta. Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta di modifica del preventivo sia avanzata da RetiPiù, i casi in cui la richiesta sia conseguente a imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo ovvero da atti normativi (anche di carattere regionale) opportunamente documentati e i casi di riduzione della potenza in immissione di cui al comma 40.7 del TICA.
Le richieste di modifica di un preventivo accettato relative a interventi sull’impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita in GAUDI’ o sull’impianto elettrico dell’utente e che non comportino interventi del gestore di rete sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, non rientrano nel limite complessivo di cui sopra e non comportano il pagamento di alcun corrispettivo.
5.g – Realizzazione delle opere a carico del richiedente
A seguito dell’accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo.
Non appena ultimate le suddette opere, il richiedente è tenuto a trasmettere a RetiPiù:
• la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione (allegato B al preventivo);
• l’attestazione di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di Gaudì rilasciata da Terna;
• la documentazione attestante il pagamento della seconda rata del corrispettivo per la connessione.
5.h – Validità del preventivo accettato
Il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione entro:
• 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa e media tensione;
• 18 (diciotto) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione;
ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente. Entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
• l’avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti
ovvero
• il mancato rispetto dei termini per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.
Il richiedente è tenuto a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse al gestore di rete.
Nei casi in cui i termini di inizio dei lavori sopra citati non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente è tenuto a trasmettere a RetiPiù, con cadenza periodica di 6 (sei) mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell’iter per la connessione, indicando:
• il codice che identifica univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) comunicato dal gestore di rete nel preventivo;
• la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto di produzione;
• il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto di produzione oggetto della comunicazione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.
Le comunicazioni periodiche terminano a seguito della trasmissione a RetiPiù della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti.
Qualora la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al presente paragrafo non venga inviata a RetiPiù entro il tempo indicato, RetiPiù sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l’avvenuto recapito. Il richiedente entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata da RetiPiù, invia a quest’ultima la dichiarazione citata; il contenuto della dichiarazione non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade.
6.a – Tempi di realizzazione della connessione
6 – Realizzazione e attivazione della connessione
I tempi necessari per la realizzazione della connessione da parte di RetiPiù dipendono dalla tipologia di lavoro da effettuare, come da articolo 10 comma 10.1 del TICA, e risultano pari a:
• 30 (trenta) giorni lavorativi per lavori semplici;
• 90 (novanta) giorni lavorativi per lavori complessi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro.
Se la connessione implica interventi sulle infrastrutture in alta tensione, RetiPiù comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per la connessione, descrivendo gli interventi da effettuare in alta tensione. Nel caso in cui l’impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture di altri gestori di rete, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di rete di cui alla Parte V, Titolo II del TICA. Questi tempi non tengono conto del tempo necessario all’ottenimento degli atti autorizzativi, qualora essi siano necessari per la realizzazione della connessione purché siano rispettate le prescrizioni relative ai tempi massimi per la presentazione delle domande di autorizzazione (vedi comma 9.6 del TICA).
I tempi necessari per la realizzazione della connessione si intendono sospesi nei seguenti casi:
• impraticabilità del terreno nel sito di connessione: in questo caso RetiPiù Srl comunica al richiedente la sospensione della prestazione e il conteggio del tempo realizzativo riprende quando il richiedente comunica formalmente a RetiPiù la praticabilità dei terreni interessati;
• rinvio da parte del richiedente, qualora sia necessario, del sopralluogo dei tecnici RetiPiù: in questo caso il tempo che trascorre tra la data rimandata dal richiedente e quella effettiva del sopralluogo non viene conteggiato nel tempo di realizzazione della connessione.
Ultimati i lavori, RetiPiù invia al richiedente la comunicazione di completamento della connessione e di disponibilità all’entrata in esercizio della stessa, segnalando eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinchè la connessione possa essere attivata.
6.b – Attivazione della connessione
Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, deve inviare a RetiPiù, ai sensi del comma 10.6 del TICA, i seguenti documenti:
• la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante;
• il Regolamento d’esercizio, corredato di tutti gli allegati;
• nei casi in cui sia necessaria l’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta, ai sensi della deliberazione 88/07 e s.m.i., la comunicazione attestante che le opere di cui al comma 7.3, lettera c), necessarie alla corretta installazione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta sono state ultimate;
• nei casi in cui i prelievi di energia elettrica non siano destinati esclusivamente all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata sia dal futuro produttore che dal futuro cliente finale, in cui si attesti in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del procedimento di connessione;
• nei casi suddetti, una comunicazione in merito alla volontà di acquisire la qualifica di SEU previa istanza al GSE, qualora ne ricorrano le circostanze.
Ai fini dell’attivazione della connessione, il richiedente deve aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell’energia elettrica prelevata. In assenza di un contratto già siglato, qualora l’energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione, RetiPiù Srl inserisce il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell’esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente e, decorsi 10 giorni lavorativi dall’invio di tale informativa, procede comunque all’attivazione della connessione e a darne tempestiva comunicazione al medesimo esercente. Tale comunicazione deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca a RetiPiù Srl idonea documentazione elettronica attestante l’invio e l’avvenuta consegna. Nel caso in cui l’energia elettrica prelevata non serva solo per l’alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell’attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali.
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’attivazione della connessione, RetiPiù Srl provvede a confermare l’entrata in esercizio dell’impianto su GAUDÌ, inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell’UP e del relativo impianto, nonché la tipologia di ASSPC associata.
A seguito dell’attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto ad immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l’impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo e nel rispetto:
• delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’Autorità;
• del contratto di connessione sottoscritto;
• delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
• delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.
I rapporti tra RetiPiù Srl e il richiedente, ai fini dell’erogazione del servizio di connessione, sono regolati nel contratto di connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni di cui al TICA e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell’impianto di rete per la connessione, nonché per l’interoperabilità tra il medesimo e l’impianto elettrico che si connette, ivi incluso il Regolamento di Esercizio.
Qualora, durante l’esercizio dell’impianto di produzione, RetiPiù Srl rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, RetiPiù Srl modifica il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. A tal fine, si considera come sistematico il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell’anno solare.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’articolo 10 del TICA.
7 – Lotto di impianti di produzione
Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione, egli può avvalersi della procedura di cui all’art. 18 del TICA.
La richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e deve essere presentata a RetiPiù se il lotto insiste nel comune di Seregno. Il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo è riferito alla potenza in immissione complessivamente richiesta, pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto.
La richiesta di connessione deve indicare il numero degli impianti che fanno parte del lotto e, per ciascuno di essi, i dati e le informazioni previste nel presente documento per la richiesta di connessione di un singolo impianto. La richiesta di connessione evidenzia anche la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita al precedente capoverso.
Per il trattamento di una richiesta di connessione relativa ad un lotto di impianti, RetiPiù predispone un unico preventivo che prevede la realizzazione di connessioni separate per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato ai sensi del comma 2.4 del TICA e delle presenti MCC, facendo riferimento alla potenza in immissione richiesta di ciascun impianto. Qualora necessario, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di rete ai sensi della Parte V, Titolo II del TICA.
Qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta (pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione del lotto) sia maggiore di 6.0000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte IV del TICA, relative alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione.
Qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta sia minore o uguale a 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte III del TICA e nelle presenti MCC, relative alle connessioni alla reti in bassa e media tensione.
Nel caso di lotto di impianti di produzione, l’esercizio della facoltà, da parte del richiedente, di realizzare in proprio la connessione comporta che la realizzazione sia curata dal richiedente stesso con riferimento a tutte le connessioni del lotto. Tale facoltà può quindi essere esercitata solo qualora tutte le connessioni del lotto siano erogate ad un livello di tensione nominale superiore a 1 kV.
Qualora un medesimo richiedente presenti, nell’arco di sei mesi, più richieste di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica riconducibili alla fattispecie di lotto di impianti di produzione, le tempistiche di cui ai commi 7.1 e 10.1 del TICA per le richieste di connessione successive alla prima sono raddoppiate.
8 – Open season
Nelle aree critiche, come definite nel comma 4.2 del TICA, i gestori di rete possono prevedere l’attivazione dell’open season di ampiezza trimestrale. L’open season può essere attivata solo per le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori ovvero anche per le altre richieste di connessione. In ogni caso, l’open season non riguarda i clienti domestici e le richieste di connessione per le quali la potenza ai fini della connessione è pari a zero.
Nei casi di cui sopra, le tempistiche previste per la messa a disposizione del preventivo e/o le tempistiche previste in relazione all’attivazione delle procedure di coordinamento decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell’open season, come pubblicato dai gestori di rete.
RetiPiù Srl nel caso intenda attivare l’open season, previa comunicazione all’Autorità, ne da informativa sul proprio sito internet (xxx.xxxxxxx.xx) con almeno un mese di anticipo, specificando:
• la tipologia di open season, definendo se riguarda solo le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori di rete, ovvero anche le altre richieste di connessione;
• la data di inizio e la data di conclusione dell’open season.
L’anticipo di un mese nell’informativa non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell’open season
precedente, la medesima area risulti ancora critica.
9 – Standard tecnici e specifiche di progetto
Gli standard tecnici e le specifiche tecniche di progetto per le connessioni alla rete esercita in BT e MT sono evidenziate nel Regolamento d’esercizio.
In considerazione del fatto che la rete AT di RetiPiù Srl è integrata con la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), RetiPiù Srl richiede che la connessione alle proprie reti in alta tensione sia effettuata in conformità all’insieme delle Xxxxxx Xxxxxxxx redatte dal Gestore della RTN.
Questi documenti, sono disponibili integralmente sul sito internet xxx.xxxxx.xx
10 – Soluzioni tecniche convenzionali e costi per la connessione
Le soluzioni tecniche standard e i costi medi relativi alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione sono descritti nel modello “Soluzioni tecniche standard e costi medi di riferimento per la realizzazione delle soluzioni convenzionali per a connessione BT e MT” pubblicato sul sito internet di RetiPiù.
11 – Specifica tecnica sulla misura
La specifica tecnica sulla misura, funzionale anche all’attività di validazione dell’impianto e delle sue UP ai fini della misura, stabilisce:
• quali misure sono necessarie in relazione al tipo di destinazione commerciale e al tipo di incentivazione a cui il produttore intende accedere;
• quali sono i criteri e le modalità con cui i richiedenti presentano lo schema unifilare di impianto necessario alla validazione dell’impianto/UP ai fini della misura, e all’identificazione, all’interno di tale schema, dei punti di misura ove collocare i misuratori (PM), degli eventuali punti virtuali di immissione (PVI) e punti virtuali di generazione (PVG);
• le informazioni relative alle apparecchiature di misura compatibili con i sistemi di telelettura del gestore di rete e con le informazioni relative alle casistiche in cui si renda obbligatoria l’installazione delle predette apparecchiature.
12.a – Opere di connessione che possono essere realizzate dal richiedente
12 – Realizzazione opere da parte del richiedente
Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento, qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore a 1 kV, RetiPiù, previa istanza presentata dal richiedente all’atto di accettazione del preventivo, consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implichino l’effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, e cioè :
• costruzione del locale cabina;
• costruzione della linea;
• fornitura e montaggio della cabina di consegna di XxxxXxx Xxx.
00.x – Modalità per richiedere di realizzare alcune opere di connessione
Il richiedente la connessione, qualora intenda eseguire in tutto o in parte i suddetti lavori, deve comunicarlo per iscritto unitamente all’accettazione del preventivo.
In tal caso RetiPiù Srl, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’istanza di cui al comma 16.1 del TICA, invia al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi previsti da RetiPiù Srl ed alle “Specifiche tecniche delle opere realizzate in proprio dal richiedente” pubblicate sul sito web di RetiPiù.
RetiPiù Srl prevede inoltre la sottoscrizione di un contratto con il richiedente in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell’acquisizione delle opere, tenendo conto che l’impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete esistente oggetto del contratto potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di connessione nei termini e nei tempi regolati dal TICA. Ai fini della sottoscrizione del contratto è necessario che il richiedente abbia inviato a RetiPiù Srl l’attestazione di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di GAUDÌ rilasciata da Terna. RetiPiù Srl prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del richiedente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e prevede la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell’impianto di rete per la connessione.
A seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, o a seguito del ricevimento da parte di RetiPiù Srl del preventivo aggiornato se necessario (se l’iter autorizzativo è stato seguito da RetiPiù Srl), il richiedente invia a RetiPiù Srl il progetto esecutivo degli impianti di rete per la connessione che intende realizzare al fine di ottenere da RetiPiù Srl il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. Contestualmente all’invio del progetto esecutivo, il richiedente invia anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo.
A seguito dell’ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvia i lavori. Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia a RetiPiù Srl la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l’esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete.
RetiPiù Srl, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, effettua il collaudo per la messa in esercizio degli impianti costruiti dal richiedente. I costi inerenti al collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora dovesse avere esito negativo. RetiPiù Srl prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente e ne perfeziona l’acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza. RetiPiù Srl comunica altresì al richiedente l’avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all’attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.
RetiPiù Srl si riserva la facoltà di eseguire, anche durante l'esecuzione dei lavori e l'approntamento delle forniture, sopralluoghi mirati a verificare la corretta esecuzione delle opere secondo gli standard tecnici predefiniti ed il progetto approvato.
In caso di palese difformità tra il progetto delle opere e quanto realizzato RetiPiù Srl comunicherà per iscritto al richiedente tale situazione, il quale dovrà modificare o rifare le opere non conformi e darne relativa comunicazione a RetiPiù Srl.
Gli impianti di rete per la connessione costruiti direttamente dal richiedente verranno ceduti a titolo gratuito a RetiPiù Srl. Qualora il produttore non si renda disponibile per la cessione dell’impianto di rete per la connessione, si applicherà quanto disposto dall’art. 16.5 del TICA.
12.c – Collaudo degli impianti realizzati dal richiedente
Relativamente alla porzione dell’impianto di rete realizzato dal richiedente la connessione, deve essere data preventiva comunicazione a RetiPiù Srl dell'inizio delle lavorazioni stesse e successivamente della loro
conclusione. RetiPiù Srl si riserverà la facoltà di eseguire, anche durante l'esecuzione dei lavori e l'approntamento delle forniture, sopralluoghi mirati a verificare la corretta esecuzione delle opere (rispetto delle disposizioni tecniche progettuali RetiPiù Srl, rispetto della normativa vigente in materia di distanze e di interferenze con altri servizi, ecc.) e la qualità e caratteristiche dei materiali forniti. I materiali devono essere rispondenti alle norme tecniche vigenti; la rispondenza può essere dimostrata con l’apposizione del marchio di qualità sul materiale stesso o da dichiarazioni del fornitore. RetiPiù Srl si riserverà di accertare la qualità dei materiali messi in opera dal richiedente, adottando i provvedimenti opportuni in caso di difformità. In caso di palese difformità tra il progetto delle opere e quanto realizzato RetiPiù Srl comunicherà per scritto al richiedente tale situazione, il quale dovrà modificare o rifare le opere non conformi e darne relativa comunicazione a RetiPiù Srl. Entro le tempistiche previste dal TICA dalla comunicazione di fine lavori, RetiPiù Srl provvederà ad eseguire il collaudo ai fini dell’accettazione definitiva delle opere eseguite dal richiedente. I costi inerenti al collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora dovesse avere esito negativo. RetiPiù Srl prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente e ne perfeziona l’acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza. RetiPiù Srl comunica altresì al richiedente l’avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all’attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.
Il collaudo consisterà in un complesso di prove funzionali e di verifiche su opere, lavori e interventi eseguiti dal richiedente la connessione. Il collaudo è eseguito da RetiPiù Srl e/o da terzi per conto di RetiPiù Srl espressamente incaricati dallo stesso e avverrà in contraddittorio con il richiedente la connessione. I costi inerenti il collaudo sostenuti da RetiPiù Srl sono a carico del richiedente la connessione.
In caso di collaudo positivo, il richiedente deve stipulare un’adeguata polizza assicurativa a favore di RetiPiù Srl della durata di dieci anni a partire dalla data di collaudo, a copertura degli impianti realizzati, in considerazione degli eventuali vizi occulti non rilevabili in fase di collaudo. Qualora, nel corso del collaudo, si riscontrino vizi o difformità d’esecuzione, il richiedente la connessione deve procedere all’eliminazione di tutti i difetti e/o ricostruire parte dell’impianto non regolare; successivamente lo stesso comunicherà a RetiPiù Srl di aver provveduto, in conformità alle prescrizioni impartitegli, all'eliminazione di tutti i difetti, anche da eventuali opere similari controllate a propria cura e spese. RetiPiù Srl si riserverà di verificare quanto dichiarato dal richiedente la connessione effettuando eventualmente ulteriori campionamenti o verifiche sui componenti, scelti discrezionalmente al fine di verificare l’effettiva regolarizzazione dei difetti.
Gli impianti di rete per la connessione costruiti direttamente dal richiedente verranno ceduti a titolo gratuito a RetiPiù Srl.
12.d – Presa in carico degli impianti realizzati dal richiedente
Per la presa in carico degli impianti di rete realizzati dal richiedente, RetiPiù Srl stipulerà col richiedente un apposito “verbale di consegna degli impianti” ed un regolamento d'esercizio/contratto di connessione in cui saranno disciplinati i seguenti argomenti:
punto di confine della connessione
• caratteristiche e tarature delle protezioni;
• assetto normale del collegamento, manovre d'esercizio e personale autorizzato;
• esercizio dei gruppi di generazione;
• programmazione annuale dei lavori di manutenzione sugli impianti;
• esercizio degli impianti in stato di emergenza;
• manovre di messa fuori servizio per lavori;
• manovre di messa fuori servizio per guasti;
• modalità di accesso agli impianti e alle apparecchiature;
• complessi di misura;
• apparecchiature per il monitoraggio;
• modalità di comunicazione tra le Parti e riferimenti telefonici personale referente.
13 – Coordinamento tra gestori di rete
13.a – Modalità di coordinamento tra gestori di rete con connessione ad una rete gestita da altro gestore di rete
Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita da RetiPiù a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), quest’ultimo:
a) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, trasmette al gestore della rete a cui potrebbe essere connesso l’impianto (secondo gestore) le informazioni necessarie per effettuare l’analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione. Contestualmente informa il richiedente dell’avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione dell’impianto di produzione avvenga sulla rete di un gestore di rete diverso da quello a cui è presentato la richiesta di connessione;
b) il secondo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), si coordina con il primo gestore anche in relazione alla fattibilità della connessione sulla propria rete. Al termine del coordinamento, il corrispettivo versato dal richiedente per l’ottenimento del preventivo e tutta la documentazione tecnica necessaria vengono trasferiti al secondo gestore qualora sia quest’ultimo ad erogare il servizio di connessione. In caso di mancato coordinamento, l’erogazione del servizio di connessione rimane in capo al primo gestore
c) entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, RetiPiù erogherà il servizio di connessione a seguito del coordinamento di cui sopra ne dà informazione al richiedente. A decorrere da questa data si applicano le tempistiche previste dal presente provvedimento.
Nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche di cui al presente comma, RetiPiù a cui sono attribuite le tempistiche, eroga al richiedente il medesimo indennizzo automatico.
13.b – Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione comporti interventi su reti gestite da altri gestori
Nei casi in cui la connessione venga effettuata alla rete di RetiPiù a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore (secondo gestore) è necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete di una impresa distributrice o di Terna
Le forme di coordinamento devono essere definite dai gestori di rete coinvolti e rese pubbliche sul sito internet dei medesimi, previa comunicazione all’Autorità, specificando le tempistiche relative alle varie attività, tenendo conto di quanto segue:
a) il primo gestore richiede al secondo gestore l’attivazione della procedura di coordinamento entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica. La predetta comunicazione al richiedente deve contenere i riferimenti della procedura di coordinamento, non appena quest’ultima verrà definita e pubblicata, con particolare riferimento alla tempistiche entro cui il gestore di rete dovrà fornire al primo gestore gli elementi di propria competenza;
b) il primo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi nel rispetto del presente provvedimento
c) nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche di cui al presente comma, il gestore di rete a cui sono attribuite le tempistiche eroga al richiedente gli indennizzi di cui alla voce “Indennizzi Automatici”
14 – Condizioni economiche
Il versamento di tutti i corrispettivi necessari alla connessione di un impianto di produzione di energia elettrica devono essere effettuati mediante accredito su conto corrente bancario secondo le istruzioni che seguono:
• Banca : Banca Popolare di Sondrio filiale di Seregno
• Codice IBAN : XX00 X000 0000 0000 0000 0000 X00
• Intestato a : RetiPiù Srl – Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX).
14.a – Corrispettivo per l’ottenimento del preventivo
All’atto della presentazione della richiesta di connessione il richiedente è tenuto a versare a RetiPiù il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo il cui ammontare, stabilito in funzione della potenza in immissione richiesta (art. 6.6 del TICA), è pari a:
• € 30 + IVA per potenze in immissione richieste fino a 6 kW;
• € 50 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW;
• € 100 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 10 kW e fino a 50 kW;
• € 200 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
• € 500 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
• € 1.500 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;
• € 2.500 + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.
Il pagamento dovrà riportare la dicitura “Ott. Prev. TICA” seguita da nominativo e codice fiscale del richiedente la connessione e l’eventuale codice POD (per adeguamento/modifica di connessione esistente).
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla richiesta di connessione.
14.b –Corrispettivo per la connessione
Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 e nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il corrispettivo per la connessione è regolato dall’art. 12 del TICA.
Il corrispettivo per la connessione deve essere versato dal richiedente a RetiPiù nel seguente modo:
• per il 30% all’atto di accettazione del preventivo, anche nel caso in cui il richiedente scelga di realizzare in proprio la connessione;
• per il 70% all’atto della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.
Se l’importo non eccede i 2.000 euro il richiedente può effettuare il pagamento in un’unica soluzione all’accettazione del preventivo.
Il pagamento dovrà riportare la dicitura “Acc. Prev. TICA” seguita dal nominativo del richiedente e dal codice di preventivo (es. Acc. Prev. TICA Xxxxx Xxxxx PRE_12345-15).
La ricevuta del versamento in acconto (30%), o dell’importo totale nel caso di pagamento in un’unica soluzione, deve essere allegata alla comunicazione di accettazione del preventivo (vedi paragrafo 5.c); la ricevuta relativa alla quota del saldo (70%) deve essere presentata unitamente ai documenti di ultimazione dei lavori a carico del cliente (vedi paragrafo 5.e).
Per gli impianti di cogenerazione ai quali sia stato applicato il corrispettivo convenzionale, il richiedente osserva gli adempimenti previsti dal comma 12.7 del TICA. Per le centrali ibride alle quali sia stato applicato il corrispettivo convenzionale il richiedente osserva gli adempimenti previsti dal comma 12.8 del TICA.
Nel caso di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né di cogenerazione ad alto rendimento il corrispettivo per la connessione è pari al massimo tra il corrispettivo di cui all’art. 12 del TICA e il costo individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c), del TICA.
Il corrispettivo per la connessione deve essere versato dal richiedente con le stesse modalità previste per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
14.c –Ammontare dei corrispettivi inerenti alla gestione degli iter di autorizzazione
Il richiedente la connessione può curare direttamente l’iter autorizzativo necessario per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione.
Viceversa se intende avvalersi di RetiPiù dovrà rimborsare i costi effettivamente sostenuti per l’iter di autorizzazione.
14.d –Corrispettivo per il collaudo di impianti di rete per la connessione realizzati dal richiedente
Il corrispettivo per il collaudo di impianti realizzati dal richiedente sarà comunicato unitamente alle specifiche tecniche delle opere realizzate in proprio dal richiedente.
Il corrispettivo è dovuto anche nel caso in cui le opere realizzate dal richiedente risultino non collaudabili.
15 – Indennizzi automatici
Il TICA disciplina una serie di casistiche in cui il Gestore di rete corrisponde al richiedente un indennizzo automatico. Tali casistiche sono descritte nel seguito:
• qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al paragrafo 5.a, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 60 giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l’attivazione di procedure sostitutive;
• qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal capitolo 10, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4 del TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell’articolo 12 o 13 per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l’attivazione di procedure sostitutive;
• qualora non rispetti le tempistiche riportate nel TICA diverse da quelle richiamate nei precedenti capoversi nonché dell’art. 35bis del TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Il gestore di rete è tenuto in ogni caso a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell’indennizzo automatico.
16 – Voltura
La voltura di una pratica di connessione, finalizzata a modificare il soggetto richiedente e/o il soggetto produttore, è ammessa in una qualsiasi fase dell’iter di connessione, come previsto all’art. 35bis.1 del TICA.
Il richiedente dovrà trasmettere a RetiPiù, tramite posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxx.xx, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando il modulo “Richiesta di voltura impianto di produzione di energia elettrica”, disponibile sul sito internet aziendale, che dovrà essere sottoscritto anche dal soggetto cedente.
A copertura degli oneri amministrativi, il produttore dovrà versare a RetiPiù, con le modalità indicate al paragrafo 14 del presente documento, il corrispettivo previsto all’art. 28, comma 28.1, del Testo Integrato Connessioni. Il pagamento dovrà riportare la dicitura “Voltura conn.attiva” seguita dal codice impianto e dal codice pod (es. Voltura conn.attiva IM_123456-16 pod IT017E12345678).
Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, RetiPiù, dopo aver eseguito le verifiche di cui all’art. 35bis.4 del TICA, comunica ai soggetti interessati dalla voltura l’esito della pratica; nei casi in cui la voltura riguardi il produttore, RetiPiù provvederà a comunicare la variazione al sistema Gaudì
La voltura decorrerà dalla data indicata dal richiedente nel modulo di richiesta.
17 – Rinuncia della pratica di connessione
Qualora il richiedente voglia rinunciare alla pratica di connessione dovrà comunicarlo tramite posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxx.xx.. La richiesta di rinuncia potrà essere accettata se pervenuta almeno due giorni antecedenti il giorno concordato per l’attivazione.
Se la rinuncia è relativa ad un impianto già registrato sul sistema Gaudì, RetiPiù, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, provvederà a comunicare la variazione al sistema Gaudì.
18 – Dismissione / Messa in conservazione / Riattivazione
Nel caso il produttore intenda dismettere il proprio impianto dovrà trasmettere a RetiPiù apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando il modulo “Comunicazione di dismissione/messa in conservazione di impianto di produzione di energia elettrica” disponibile sul sito internet aziendale.
Il suddetto modulo dovrà essere utilizzato anche qualora il produttore intenda procedere con la messa in conservazione dell’impianto, interrompendo l’attività di produzione di energia elettrica senza la dismissione dello stesso.
In entrambi i casi, la dichiarazione debitamente compilata dovrà essere inoltrata a RetiPiù tramite posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxx.xx. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione, RetiPiù provvederà a darne comunicazione a Gaudì.
La dismissione o la messa in conservazione dell’impianto decorrerà dalla data richiesta nel modulo o, qualora successiva, dalla data concordata con il richiedente per l’esecuzione dell’intervento di disalimentazione dell’impianto come riportata nel verbale di intervento.
In caso di messa in conservazione e assenza di modifiche all’impianto, il produttore può richiederne la riattivazione trasmettendo a RetiPiù, tramite posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxx.xx, il modello “Richiesta di riattivazione impianto di produzione di energia elettrica messo in conservazione” disponibile sul sito internet aziendale.
Qualora la riattivazione interessasse un impianto al quale sono state apportate modifiche, si dovrà provvedere con la presentazione di una nuova richiesta di connessione
A copertura degli oneri amministrativi, il produttore dovrà versare a RetiPiù, con le modalità indicate al paragrafo 14 del presente documento, il corrispettivo previsto all’art. 28, comma 28.1, del Testo Integrato Connessioni. Il pagamento dovrà riportare la dicitura “Riattivazione” seguita dal codice impianto e dal codice pod (es. Riattivazione IM_123456-16 pod IT017E12345678).
.
TITOLO II
Procedure semplificate per la realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici (Modello Unico)
19 – Impianti fotovoltaici aventi le caratteristiche previste dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 19 maggio 2015
19.a – Caratteristiche degli impianti
Il Decreto Ministeriale 19 maggio 2015 disciplina la semplificazione delle procedure per la realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, razionalizzando lo scambio di informazioni tra Comuni, Gestori di rete e GSE e minimizzando gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese.
Per poter beneficiare della procedura semplificata gli impianti fotovoltaici devono avere le seguenti caratteristiche:
• essere realizzati presso clienti finali già dotati di punto di prelievo attivo in bassa tensione;
• avere potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
• avere potenza nominale non superiore a 20 kW;
• essere impianti per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
• essere realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28 del 3/3/2011;
• non devono esserci ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
19.b – Presentazione del Modello Unico
La richiesta di realizzazione, connessione ed esercizio dell’impianto deve essere redatta dal richiedente utilizzando il Modello Unico (Parte I e Parte II) disponibile sul sito internet di RetiPiù. Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
Per poter usufruire della procedura semplificata, il richiedente la connessione deve rivestire anche la qualifica di produttore di energia elettrica.
19.c – Modello Unico – Parte I
La Parte I del Modello Unico è finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico nonché alla richiesta di connessione. Essa include la dichiarazione di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e il conferimento a RetiPiù del mandato con rappresentanza per l’inserimento dei dati sul sistema Gaudì e per la trasmissione al GSE delle informazioni necessarie per lo scambio sul posto.
Alla Parte I del Modello Unico devono essere allegati i seguenti documenti:
• schema elettrico unifilare dell’impianto, che deve includere anche le informazioni previste per lo schema unifilare di misura, redatto ai sensi della specifica tecnica di misura, e in particolare le informazioni relative alla localizzazione delle apparecchiature di misura e dei punti di connessione dell’impianto alla rete pubblica;
• fotocopia del documento di identità del firmatario;
• copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli oneri di connessione, pari a € 100,00 + IVA 10% da versare con le modalità indicate al paragrafo 14 del presente documento. Il pagamento dovrà riportare la dicitura “TICA semplificato” seguita da nominativo e codice fiscale del richiedente la connessione e dal codice POD.
Qualora il richiedente non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione, dovrà allegare alla Parte I del Modello Unico anche il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della domanda, nonché il mandato con rappresentanza del cliente finale ai fini dell’accettazione del contratto di scambio sul posto.
A seguito del ricevimento della Parte I del Modello Unico, RetiPiù verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione presentata dal richiedente. In particolare verifica che la domanda sia compatibile con le condizioni di cui al Decreto 19/5/2015 e la tipologia dei lavori che si rendono necessari per la connessione dell’impianto.
Le verifiche e tutte le comunicazioni saranno eseguite da RetiPiù entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della Parte I completa del Modello Unico.
19.d – Modello Unico – Parte II
La Parte II del Modello Unico è finalizzata alla comunicazione della fine dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione e comprende le informazioni relative alla marca ed al modello degli inverter, dei sistemi di protezione d’interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti. Include inoltre la dichiarazione di conformità dell’impianto alle diverse disposizioni normative di riferimento, la dichiarazione di presa visione ed accettazione del Regolamento d’esercizio e del contratto per l’erogazione del servizio di scambio sul posto fornito dal GSE.
Il richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richiesta dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il Modello Unico.
Qualora il richiedente non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione, nella Parte II del Modello Unico dovrà essere riportato il codice IBAN del cliente finale a cui verrà intestata la convenzione di scambio sul posto.
19.e – Impianti che necessitano di lavori semplici limitati all’installazione dei gruppi di misura (comma 13bis.1, lettera a, TICA)
Qualora l’impianto soddisfi tutti i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 19/5/2015 e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all’installazione dei gruppi di misura, RetiPiù invia una comunicazione al richiedente evidenziando il codice di rintracciabilità della pratica e avvia la procedura di connessione provvedendo a:
a) inviare al Comune tramite pec copia del Modello Unico;
b) caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna;
c) inviare copia del Modello Unico al GSE – Gestore dei Servizi Energetici;
d) inviare copia delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;
e) inviare tramite pec i dati dell’impianto alla Regione, qualora da questa richiesti ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto 19/5/2015.
Terminati i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, il richiedente trasmette a RetiPiù la Parte II del Modello Unico debitamente compilata e sottoscritta.
RetiPiù provvede a:
a) inviarne copia al Comune tramite pec;
b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di scambio sul posto;
c) caricare sul portale Gaudì di Terna l’avvenuta entrata in esercizio dell’impianto, validando i dati definitivi;
d) inviare copia delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, RetiPiù inserisce le relative informazioni nel sistema Gaudì, inclusa la data di ricevimento del modulo e la data di ultimazione dei lavori dell’impianto di produzione.
Inoltre, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, RetiPiù attiva la connessione dell’impianto di rete. A tal fine RetiPiù comunicherà al richiedente, con modalità che consentano l’immediato ricevimento, la disponibilità all’attivazione della connessione, indicando alcune possibili date.
19.f – Impianti che necessitano di lavori semplici non limitati all’installazione dei gruppi di misura o lavori complessi (comma 13bis.1, lettera b, TICA)
Qualora l’impianto soddisfi tutti i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 19/5/2015 ma richieda, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all’installazione dei gruppi di misura o lavori complessi, RetiPiù informa il soggetto richiedente specificandone i motivi e allegando il preventivo per la connessione, calcolato ai sensi del comma 12.1 del TICA.
Gli impianti rientranti in questa casistica sono soggetti al versamento del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6 del TICA.
Si procederà, pertanto, alla restituzione al richiedente di quanto già versato e all’addebito dei nuovi importi assoggettati ad aliquota IVA diversa.
Ai fini della connessione alla rete di questa tipologia di impianti trovano applicazione tutte le tempistiche e le modalità definite dall’Autorità in materia di connessioni come, a titolo indicativo e non esaustivo, i commi 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 7.9, l’articolo 8, i commi 9.6, 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 del TICA.
Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, dovrà inviare a RetiPiù, entro 45 giorni lavorativi dalla data del ricevimento dello stesso, una comunicazione di accettazione corredata dalla documentazione attestante il pagamento del corrispettivo per la connessione, come da modello allegato al preventivo.
Il corrispettivo per la connessione dovrà essere versato con le modalità indicate al paragrafo 14 del presente documento; il pagamento dovrà riportare la dicitura “Acc. Prev. TICA Semplificato” seguita dal nominativo del richiedente e dal codice di preventivo (es. Acc. Prev. TICA Semplificato Xxxxx Xxxxx PRE_12345-15). Se l’importo supera i 100,00 euro, il richiedente potrà provvedere al versamento del corrispettivo in due rate, il 30% all’atto della comunicazione di accettazione del preventivo e il 70% all’atto della comunicazione di fine lavori.
Al ricevimento dell’accettazione del preventivo, RetiPiù provvede a:
a) inviare al Comune tramite pec copia del Modello Unico;
b) caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna.
Una volta completate le opere strettamente necessarie alla connessione (qualora previste) il richiedente invia a RetiPiù la comunicazione di completamento. Il tempo di realizzazione della connessione di cui al comma 10.1 del TICA decorre dalla data di ricevimento di tale comunicazione ovvero, se successivo, dal termine ultimo previsto dal comma 9.6 per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte di RetiPiù, qualora necessarie.
Qualora non siano previste opere strettamente necessarie alla connessione né siano necessarie autorizzazioni, il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data di ricevimento, da parte di RetiPiù, della comunicazione completa di accettazione del preventivo.
Una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, il richiedente trasmette a RetiPiù la Parte II del Modello Unico debitamente compilata e sottoscritta.
RetiPiù provvede a:
a) inviarne copia al Comune tramite pec;
b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di scambio sul posto;
c) caricare sul portale Gaudì di Terna l’avvenuta entrata in esercizio dell’impianto, validando i dati definitivi;
d) inviare copia delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.
Ai fini dell’attivazione della connessione, trovano applicazione le procedure e le tempistiche di cui ai commi 10.6bis, 10.7 e 10.8 del TICA. A tal fine, la Parte II del Modello Unico sostituisce la dichiarazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione e non servono i documenti necessari all’attivazione della connessione in prelievo.
19.g – Impianti che non soddisfano i requisiti di cui al Decreto 19/5/2015
Qualora l’impianto fotovoltaico non soddisfi tutti i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, del Decreto 19/5/2015, RetiPiù trasmette motivata informazione al richiedente ed evidenzia la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all’art. 6 del TICA. In tali casi trovano applicazione le normali condizioni di cui ai Titoli I e II della Parte III del TICA.
19.h – Opere di competenza del richiedente
Le opere da realizzare a cura del richiedente devono essere conformi alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, con particolare riferimento alle norme CEI 0-21, e al Regolamento d’esercizio. Eventuali difformità riscontrate all’atto delle verifica non consentiranno l’esecuzione dei lavori.
Nell’esecuzione dei lavori il richiedente dovrà assicurare un alloggiamento di almeno cm 30x30 per il posizionamento del misuratore di produzione, che deve essere posizionato il più vicino possibile al convertitore (inverter) e dovrà essere accessibile in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all’utilizzo di mezzi speciali, quali scale, ecc.
Il locale dove verrà ubicato il misuratore dovrà essere di dimensioni idonee allo svolgimento delle attività a carico di RetiPiù, essere sufficientemente illuminato, anche da luce artificiale, e non essere adibito a deposito, anche temporaneo, di sostanze ingombranti, dannose e/o pericolose.
19.i – Registrazione dell’impianto sul portale Gaudì di Terna
RetiPiù comunica al sistema Gaudì, secondo le modalità definite da Terna, le informazioni di cui all’art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale 19/5/2015 nonché le informazioni di cui al comma 7.8 bis del TICA, indicando, tra le tipologie di SSPC, quella denominata SSP-A.
Tale comunicazione verrà effettuata con le seguenti tempistiche:
• entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico nei casi in cui per la connessione dell’impianto siano necessari lavori semplici limitati all’installazione del gruppo di misura;
• entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo nei casi in cui per la connessione dell’impianto siano necessari lavori complessi o lavori semplici non limitati all’installazione del gruppo di misura.
19.j – Attivazione convenzione di scambio sul posto
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione della connessione, RetiPiù invia al GSE
– Gestore dei Servizi Energetici, ai fini dell’attivazione della convenzione di scambio sul posto, le informazioni relative all’anagrafica del cliente finale del POD, il codice IBAN e un recapito del cliente, nonché il codice di rintracciabilità della pratica di connessione e il codice CENSIMP dell’impianto di produzione.
19.k – Ulteriori norme applicabili alla procedura semplificata
Ai fini dell’attivazione della connessione, trovano applicazione anche le procedure di cui ai commi 10.10, 10.10bis e 10.12 del TICA. A tale fine non servono i documenti necessari all’attivazione della connessione in prelievo in quanto già presente.
A seguito dell’attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto ad immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l’impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo e nel rispetto di quanto riportato al comma 10.13 del TICA.
I rapporti tra RetiPiù e il richiedente, ai fini dell’erogazione del servizio di connessione, sono regolati nel contratto di connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni di cui al TICA e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell’impianto di rete per la connessione, nonché per l’interoperabilità tra il medesimo e l’impianto elettrico che si connette, ivi incluso il Regolamento di Esercizio.
Qualora, durante l’esercizio dell’impianto di produzione, il gestore di rete rileva sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, il gestore di rete, ove tecnicamente possibile, modifica il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, come disciplinato al comma 10.15 del TICA. Ai fini
del presente comma, si considera come sistematico il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell’anno solare.
Anche per le pratiche di connessione presentate ai sensi del Decreto Ministeriale 19/05/2015 trovano applicazione gli indennizzi automatici previsti dal TICA, fatto salvo per i ritardi derivanti da cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi.
19.l – Adempimenti durante la fase di esercizio dell’impianto
Durante la fase di esercizio il Produttore è tenuto ad eseguire i controlli e la manutenzione dell’impianto al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete.
Il Produttore si impegna ad informare tempestivamente RetiPiù di qualsiasi intervento effettuato sull’impianto nonché su altre apparecchiature che abbiano riflesso sull’esercizio della rete. Si impegna, inoltre, a consentire l’accesso del personale di RetiPiù ai gruppi di misura, secondo quanto previsto nei documenti contrattuali, per qualsiasi attività si rendesse necessaria.
E’ possibile chiedere informazioni inviando una mail ai seguenti indirizzi:
• xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx per richieste di carattere tecnico
• Xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx per richieste di carattere amministrativo
19.m – Voltura / Rinuncia / Dismissione / Messa in conservazione / Riattivazione
Nel caso si rendesse necessario volturare la pratica di connessione ci si dovrà attenere a quanto indicato al paragrafo 16 delle presenti MCC. La voltura potrà essere presentata in una qualsiasi fase dell’iter di connessione, come previsto all’art. 35bis.1 del TICA. Le modifiche apportate a seguito di voltura non devono comunque compromettere il rispetto delle caratteristiche necessarie per poter beneficiare della procedura semplificata.
Le modalità per la presentazione della richiesta di rinuncia di una pratica di connessione sono disciplinate al paragrafo 17 delle presenti MCC.
Nel caso, invece, fosse necessario dismettere, mettere in conservazione o riattivare un impianto di produzione dovranno essere rispettate le condizioni di cui al paragrafo 18 delle presenti MCC.