ASPETTI LEGALI DELLE OPERAZIONI DI PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL:
13/10/2020
ASPETTI LEGALI DELLE OPERAZIONI DI PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL:
DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E ANALISI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
xxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx-xxxx.xxx
xxxxxxxxx.xx xxxxxxxx-xxxx.xxx
AGENDA
• Introduzione: similitudini e diversità
• Struttura delle operazioni di private equity e venture capital
• Descrizione della documentazione contrattuale di rilievo:
a. NDA
b. Term sheet
c. Accordo di investimento
d. Patto parasociale/Statuto
e. Accordi non concorrenza
• Clausole di rilievo
a. Corporate governance (materie riservate, CDA e organo di controllo)
b. Exit
c. Clausole tipiche del venture capital
d. Clausole tipiche del private equity
Quali sono le differenze e le analogie tra un’operazione di PE e VC?
PE vs VC
Fase
dell’investimento
Grado di rischio Dimensione
dell’investimento
Tipologia di
industrie coinvolte
Percentuale
acquisita
Clausole tipiche Corporate
Governance
Exit
Struttura delle operazioni di PE e VC
L’ingresso del socio investitore
Come si svolgono
solitamente le negoziazioni?
Quali forme può
assumere
l’investimento nella TARGET?
INVESTIMENTO
/ ACQUISIZIONE
Quali le questioni
principalmente oggetto di negoziazione?
Quali i documenti da
redigere e negoziare?
I tempi di un’operazione di investimento
Due Diligence
Signing
1
(contratto di investimento) (contratto di acquisizione)
2
3 | 4 | 5 |
Prima
Term sheet
Closing
Negoziazione
(patto parasociale, statuto,
patto di non concorrenza
Non-Disclosure
Agreement
Negoziazione
e altri accordi)
Post closing
Negoziazione
Consigli pratici:
• Acquisire informazioni sulle controparti e sulle loro aspettative
• Identificare le questioni rilevanti ed i punti davvero importanti
• Mai perdere di vista gli obiettivi perseguiti, ma essere ragionevoli e cercare soluzioni di
compromesso nell’interesse di tutte le parti
• Non essere cavillosi su questioni di poco conto
• Cercare di essere efficienti e pratici nelle modalità di negoziazione
• Agire sempre in modo corretto e chiaro con serietà e professionalità
• Confrontarsi su questioni tecniche e complesse con un consulente esperto e competente
La documentazione contrattuale
28/09/2020
NDA
Term Sheet
Patti di non
concorrenza e di stabilità
Accordo di
Investimento
o
di Acquisizione
Xxxxx Xxxxxxxxxxx
I principali documenti contrattuali
Non-Disclosure Agreement (NDA)
Accordo con cui le parti si impegnano a non divulgare alcuna informazione relativa all’investimento e all’attività aziendale a partire dalla data del possibile investimento o dalla data di firma del Termsheet
L’accordo di riservatezza è solitamente sottoscritto prima che inizi la fase di valutazione relativa alla fattibilità dell’investimento
Se non viene firmato l’NDA, l’obbligo di confidenzialità viene solitamente incluso nel
Termsheet.
Il term sheet o LOI o MOU
Va sempre predisposto?
Che efficacia ha?
Il Term Sheet
• Qualora le parti non abbiano già sottoscritto un accordo di riservatezza (NDA), è consigliabile sottoscrivere un term sheet che includa tra l’altro obblighi di riservatezza e confidenzialità.
• Dovrebbe essere scritto in modo da dare atto dello stato delle trattative, precisando le questioni su cui è stato già raggiunto un accordo e porre le basi per le negoziazioni future.
• Sarebbe opportuno distinguere le disposizioni vincolanti da quelle che non lo sono.
• Attenzione, se scritto male potrebbe anche essere interpretato come un preliminare!
Termine per due
diligence Costi Esclusiva
Termine di efficacia del TS
Legge e foro competente
Contenuto, modalità e
tempistica dell’investimento
Valutazione della società Prezzo
Rapporto tra le parti
Modalità e fasi del disinvestimento
Clausole vincolanti e non vincolanti
Il contratto di investimento/acquisizione
Un accordo quadro che solitamente regola:
• il contenuto, le modalità e la tempistica dell’investimento/acquisizione
• i termini economici dell’operazione, nonché le modalità e le tempistiche dei pagamenti
• le dichiarazioni e garanzie dei soci attuali/venditori
• gli obblighi di indennizzo dei soci attuali/venditori
Struttura del contratto di investimento/acquisizione
Contenuto principale: | Allegati: |
• oggetto dell’investimento/acquisizione • obblighi e attività precedenti al closing • Obblighi ed attività al closing • obblighi e attività successivi al closing • dichiarazioni e garanzie e connessi obblighi di indennizzo • obblighi di riservatezza | • Business Plan • Bozza del Patto parasociale • Bozza del Nuovo Statuto • Bozze dei Contratti di collaborazione e consulenza • Bozza del Patto di Non Concorrenza e del Patto di Stabilità • ecc. |
Obiettivi della negoziazione a confronto
Soci Fondatori
Investitore
Condivisione del rischio di impresa
Garanzie dell’investimento
No a vendite con svalutazioni d’azienda
Autonomia di/Partecipazione alla gestione ordinaria
Contenimento dei rischi legati all’investimento
Massimizzazione del profitto Tutela dell’exit
Controllo sulla gestione
Obiettivi dell’investitore
• Assets della target (quali ad es. diritti di proprietà intellettuale e industriale)
• Tutela dell’exit: clausole di tag along (co-vendita), di drag-along (trascinamento), quotazione e
trade sale
• Materie riservate alla competenza dell’assemblea e del CdA e quorum qualificati (in caso di investimento di minoranza)
• Criteri di nomina degli amministratori; poteri degli amministratori delegati
Obiettivi dei fondatori
• Certezza dell’investimento (capitale di rischio non legato al raggiungimento di milestones)
• Diritto di prelazione
• Particolare attenzione all’exit del socio investitore per evitare (i) di diventare soci di minoranza con
nuovi soci non graditi e (ii) svalutazioni dell’azienda o vendite forzate
• Autonomia gestionale con riferimento a questioni di ordinaria amministrazione
Patto Parasociale
Si tratta di un contratto a efficacia obbligatoria concluso tra le parti.
Corporate governance
Situazioni di stallo decisionale
competenze e quorum deliberativi dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, criteri di nomina e revoca degli amministratori e loro poteri, ecc.
call and put option, liquidazione della società
Modalità e vincoli di circolazione delle partecipazioni
lock up, diritto di prelazione/prima offerta, gradimento, tag along, drag along
Statuto vs Patto Parasociale
Statuto: Patto parasociale:
vincola tutti i soci
Vincola tutti i firmatari (in teoria, ma non
necessariamente, tutti soci)
durata corrispondente a quella della società
durata massima: liberamente pattuita dalle parti (S.r.l.) vs. 5 anni (S.p.A.) vs. 3 anni (S.p.A. quotate, artt. 122-123 T.U.F.)
efficacia erga omnes: opponibilità ai terzi
efficacia inter partes: vincola solo i soci sottoscrittori
efficacia reale: ammessa l’esecuzione in forma specifica
efficacia obbligatoria: ammesso solo il risarcimento se risulta provato il danno in giudizio
Statuto vs Patto Parasociale: Criteri per la scelta della collocazione
disciplina delle modalità di gestione della società vs. gestione dei rapporti tra soci
esigenze di riservatezza (salvo che nelle società quotate)
volontà di evitare l’esercizio del diritto di recesso da parte dei soci
volontà di limitare gli effetti ad alcuni soci e/o estenderli a terzi (es. creditori)
Statuto vs Patto Parasociale:
Tecniche di collocazione
duplicazione delle previsioni inseribili in statuto anche nel patto parasociale
inclusione nel patto parasociale delle sole previsioni non inseribili in statuto
Obiettivo dell’investitore:
1) limitare la libertà dei key people di svolgere attività in concorrenza con la
società fino ad un
certo periodo successivo alla cessazione della carica e/o del rapporto di lavoro
2) disciplinare conseguenze in caso di
violazione del patto
In pendenza di rapporto, l’obbligo di non concorrenza già sussiste:
▪ per il rapporto organico di amministratore, in forza dell’art. 2390 cc
▪ per il rapporto di lavoro subordinato, in forza dell’art. 2105 cc (obbligo di fedeltà)
In pendenza del rapporto di amministrazione
«Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea»
«Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni»
Xxxxx di non concorrenza
In pendenza del rapporto di lavoro subordinato
prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all’organizzazione ed ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio»
Successivamente alla cessazione dalla carica e/o dell’eventuale rapporto di lavoro:
Xxxxx di non concorrenza
RAPPORTO ORGANICO
LAVORO SUBORDINATO
RAPPORTO DI CONSULENZA
Il patto sarà inserito direttamente
nell’accordo di investimento/acquisi zione e dovrà
(art. 2596 cc):
1. essere previsto per iscritto
2. essere circoscritto per oggetto, tempo e luogo
3. durare non più di 5 anni
Il patto sarà inserito nel contratto di lavoro e dovrà (art. 2125 cc):
1. essere previsto per iscritto
2. essere circoscritto per oggetto, tempo e luogo
3. durare non più di 5 o 3 anni
4. prevedere un corrispettivo
Il patto sarà inserito nel contratto e dovrà (art. 2596 cc):
1. essere previsto per iscritto
2. essere circoscritto per oggetto, tempo e luogo
3. durare non più di 5 anni
Patti di Stabilità
• Stabiliscono una durata minima del rapporto tra società e key people, mediante
l’obbligazione di una o di entrambe le parti a non recedere dal rapporto prima della scadenza del patto
• Possono prevedere un obbligo reciproco di stabilità oppure soltanto a carico
dell’amministratore/lavoratore. Nel secondo caso dovrà essere previsto un corrispettivo –
anche un’obbligazione non-monetaria –purché non simbolica e proporzionata alla limitazioni imposte al lavoratore
• Le parti possono predeterminare l’ammontare del danno derivante dal mancato rispetto del patto di stabilità tramite apposita clausola penale (il cui ammontare potrebbe, ad es., essere pari a una percentuale della retribuzione dovuta)
Violazione di un patto di stabilità:
good leaver o bad leaver?
Nel caso in cui il soggetto vincolato da un patto di stabilità sia anche socio, per l’ipotesi di violazione del patto si è soliti prevedere il diritto di opzione di acquisto della partecipazione del socio inadempiente da parte degli altri soci/investitori ad un prezzo predeterminato
Good leaver: coloro i quali, uscendo dalla società per ragioni a loro non imputabili (licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo, revoca senza giusta causa, sopravvenuto impedimento fisico a lavorare, ecc.), potranno vendere la propria partecipazione al suo valore di mercato
Bad leaver: coloro i quali, uscendo dalla società per ragioni a loro imputabili (licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, revoca per giusta causa, condanna per reato non colposo, violazione obbligo non concorrenza o riservatezza in vigenza incarico), potranno essere costretti a vendere la propria partecipazione al suo valore nominale
Corporate Governance
Come cambiano le regole di corporate governance
con l’ingresso di uno o più investitore in un’operazione di Venture Capital
Solitamente, l’investitore vuole avere il diritto di designare almeno un membro del CdA e, ove esistente, dell’organo di controllo della società
Per qualsiasi fase
dell’investimento:
- Seed
- Early stage
- Later stage?
A prescindere dalla partecipazione acquisita?
Anche nel caso in cui l’investitore non sia un lead investor?
VENTURE CAPITAL
Esercitare una funzione di
controllo sulla gestione
Opportunità/necessità di interferire sulle questioni di maggior rilievo attraverso diritto
di veto/quorum qualificati Il diritto di veto dovrà essere modulato a seconda della fase di
sviluppo della startup, del contenuto delle decisioni, della esperienza dei manager e della tipologia di business
Come cambiano le regole di corporate governance
con l’ingresso di uno o più investitore in un’operazione di Private Equity
Solitamente, l’investitore vuole avere il diritto di designare la maggioranza dei membri del CdA e, ove esistente, dell’organo di controllo della società
Per qualsiasi fase dell’investimento?
A prescindere dalla partecipazione acquisita?
Corporate governance: le esigenze dei founder
Venture Capital
Non deve essere ostacolata la gestione
ordinaria della società.
Il day to day management deve essere agevolato
Apertura al confronto con qualcuno dotato di adeguate competenze tecniche ed esperienza. Un amministratore qualificato in consiglio è ben gradito
Le deleghe in seno al consiglio, per forza di cose speculari al diritto di veto, devono essere tali da rispettare l’autonomia della gestione ordinaria
PRIVATE EQUITY
Gestione della società affidata al
socio investitore
Nomina la maggioranza del CdA
Può essere confermato in tutto o in
parte il precedente management
Ai soci fondatori viene riconosciuto il diritto di nominare uno o più
amministratori (in ogni caso di minoranza)
Non vengono assegnati diritti di veto agli amministratori nominati su designazione dei soci fondatori
Corporate governance: la soluzione ottimale
Le regole di corporate governance devono essere espressione di un bilanciamento di interessi delle parti coinvolte
Obiettivo comune delle parti dovrebbe essere la crescita ed il benessere dell’azienda
Sarebbe auspicabile flessibilità e buon senso durante la fase di negoziazione
Il rapporto di amministrazione
Alcuni interrogativi:
• Come deve essere disciplinato il rapporto tra l’amministratore
esecutivo/delegato e la società?
• E’ sufficiente la delibera di nomina assembleare con conseguente delibera consiliare di attribuzione di poteri?
• Quando è necessario/opportuno accompagnare la delibera con
un contratto ad hoc (di lavoro autonomo o subordinato)?
• Quali sono i contenuti tipici del contratto di lavoro ad hoc?
L’EXIT
Diritto di
covendita (Tag-along)
Diritto di trascinamento (Drag-along)
EXIT
Quotazione
(IPO)
Vendita
congiunta (Trade sale)
TAG-ALONG
Diritto di un socio di “seguire” un altro socio nella vendita della propria partecipazione
Cessione integrale vs. cessione parziale della partecipazione
Corrispettivo basato sullo stesso equity value per tutte le parti venditrici (salva applicazione della liquidation preference ove applicabile)
Alcuni aspetti
covendita proporzionale vs. covendita totale
rilevanza del change of control
TAG-ALONG (segue)
• Se il terzo rifiuta di acquistare la partecipazione del socio co-venditore:
• divieto di vendita (anche parziale) per il socio venditore vs.
• obbligo del socio venditore di ridurre la propria partecipazione messa in vendita per garantire la partecipazione del socio co-venditore alla vendita
Diritto dell’investitore di “trascinare”, nel contesto della cessione della propria partecipazione ad un terzo, anche le partecipazioni degli altri soci, i quali saranno obbligati a cederle
DRAG-ALONG
offerta per l’acquisto di una percentuale inferiore al 100% ma maggiore del 50%: trascinamento proporzionale
offerta per l’acquisto del 100%: trascinamento totale
Presupposti e modalità di esercizio
DRAG-ALONG (segue)
• Corrispettivo:
• basato sullo stesso equity value per tutti i soci (salva applicazione della liquidation
preference ove applicabile);
• non significativamente inferiore al valore della società come calcolato in caso di esercizio del diritto di recesso (art. 2473-ter c.c.): c.d. principio dell’equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa (Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 88)
• Inserimento della clausola nello statuto: in materia di S.p.A. l’orientamento maggioritario richiede il voto favorevole di tutti i soci, data la forte incisione sui diritti individuali dei soci di minoranza (Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 99).
QUOTAZIONE
Processo scandito in più fasi così sintetizzate:
•Conferimento di mandato ad advisor finanziario e verifica della presenza dei presupposti per la quotazione
•Preparazione documentazione
•Roadshow
•Procedura di collocamento delle azioni
Modalità di esecuzione:
•Offerta pubblica di sottoscrizione
(OPS)
•Offerta pubblica di vendita (OPV)
•Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione (OPVS)
QUOTAZIONE (segue)
• Alcuni diritti dell’investitore:
• diritto di attivazione della procedura
• diritto di nomina dei soggetti-chiave coinvolti (es. advisor, global coordinator, Nomad)
• priorità nella collocazione delle proprie azioni
• parere vincolante nel definire la struttura dell’offerta globale
• esenzione dal rilascio di dichiarazioni e garanzie (salvo sulla titolarità e l’assenza di vincoli sulle proprie azioni) (nel caso di Venture Capital)
• esenzione o limitazione della durata dell’obbligo di lock-up ((nel caso di Venture
Capital)
Vendita da
parte di tutti i soci dell’intero capitale sociale
Modalità di
esecuzione: trattativa privata vs. xxxx competitiva
TRADE
SALE
Attivazione:
trigger event e/o limiti temporali
Nomina di
un M&A advisor
TRADE SALE (segue)
• Alcuni diritti dell’investitore:
• diritto di attivazione della procedura
• diritto di nominare M&A advisor
• diritto di decidere se accettare l’offerta dell’acquirente (con obbligo degli altri soci di vendere in caso di accettazione)
• Corrispettivo: basato sullo stesso equity value per tutti i soci (salva applicazione della liquidation preference ove applicabile)
• Discussa la possibilità di collocamento nello statuto
• Criticità: rilascio di dichiarazioni e garanzie ed assunzione di connessi obblighi di indennizzo
Clausole tipiche delle operazioni di PE e VC
VENTURE CAPITAL: LIQUIDATION PREFERENCE
Presupposto: evento di liquidità
Diritto di incassare prioritariamente una parte, entro una certa soglia, delle somme derivanti dall’evento di liquidità e distribuibili ai soci venditori
Parametro-soglia: rendimento vs. multiplo dell’investimento
Meccanismi: participating vs. non participating
waterfall
Nomina di un paying agent
VENTURE CAPITAL: LIQUIDATION PREFERENCE (segue)
• Divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.): divieto di escludere uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite:
⮚ analisi da compiere in concreto: valutazione dell’effettiva, assoluta e costante esclusione da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (Cass. 8927/1994)
⮚ non vi rientra il caso di partecipazione agli utili o alle perdite in misura difforme
dall’entità della partecipazione detenuta (Cass. 642/2000)
⮚ applicazione in tema di put option a prezzo fisso: clausola legittima se l’opzione è esercitabile entro un certo limite temporale ed è limitata a una parte della partecipazione detenuta dal socio opzionario (Cass. 17498/2018)
VENTURE CAPITAL: ANTI-DILUTION
Tutela dell’investitore nel caso di successivi round di investimento sulla base di una valutazione pre-money inferiore a quella applicata
all’investitore
Tipi di protezione: full rachet: la partecipazione dell’investitore non subisce alcuna diluizione
weighted average: la partecipazione
dell’investitore è diluita solo in parte
Modalità: aumento di capitale (gratuito oppure a valore nominale) vs. compravendita partecipazioni a valore nominale
DETERMINAZIONE DEL PREZZO IN OPERAZIONI DI PRIVATE EQUITY
• Nelle operazioni di acquisizione sono previsti meccanismi di determinazione del prezzo spesso sofisticati.
• Ciò deriva dal fatto che i valori che vengono presi in considerazione ai fini della valutazione della target, vale a dire i valori di fatturato, EBITDA nonché la situazione patrimoniale e finanziaria, sono in continuo divenire.
• Inoltre tra l'avvio delle trattative e la data di perfezionamento dell'operazione può
trascorrere un lasso di tempo anche molto lungo.
MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO IN OPERAZIONI DI
PRIVATE EQUITY
• Le clausole di determinazione del prezzo servono a tutelare sia l’acquirente sia il venditore.
• I meccanismi di determinazione del prezzo possono essere raggruppati in due macro- categorie:
• le clausole che prevedono un meccanismo di aggiustamento del prezzo post closing;
• le clausole cosiddette "locked box", che non richiedono tale aggiustamento.
PRIVATE EQUITY: DETERMINAZIONE DEL PREZZO “LOCKED BOX”
Acquirente e venditore concordano un prezzo fisso sulla base dei dati di bilancio o di una situazione economico patrimoniale riferibile a una data precedente alla firma del contratto di acquisizione (cd. "locked box date").
Il contratto non prevede aggiustamenti e variazioni del prezzo in conseguenza di quello che accadrà tra la data della firma del contratto di compravendita e la data del closing dell’operazione.
Vengono inserite nel contratto di acquisizione, a tutela dell'acquirente, alcune clausole (cd. "no leakage covenants") che vietano al venditore di compiere alcune operazioni che possano depauperare il valore della società target successivamente alla data di riferimento della locked box.
Possono essere tuttavia previste delle c.d. "permitted leakage".
PRIVATE EQUITY:
EARN-OUT
A prescindere dal meccanismo di determinazione utilizzato, l’acquirente ed il venditore possono prevedere anche una clausola di earn-out.
In aggiunta al prezzo base (con o senza aggiustamento), le parti concordano che, subordinatamente al raggiungimento di certi obiettivi (ad es. di fatturato o EBITDA) entro un certo lasso di tempo successivo al closing dell’operazione, l’acquirente debba corrispondere un ulteriore importo – calcolato sulla base degli obiettivi raggiunti – a titolo di prezzo.
Diritto di prelazione/prima offerta
• Obbligo del socio che intenda vendere la propria partecipazione di offrirla preventivamente ad altri soci
• Possibile ostacolo all’exit dell’investitore: difficoltà di reperire acquirenti se la trattativa è condizionata dalla possibilità di esercizio della prelazione da parte di altri soci
Clausola di Lock-up
• Divieto di cessione della partecipazione detenuta nella società per un determinato periodo di tempo
• Limite temporale
⮚S.p.A.: massimo 5 anni (art. 2355-bis c.1 c.c.), con possibilità di rinnovo
⮚S.r.l.: nessun limite ma con esclusione del diritto di recesso per massimo 2 anni (art. 2469
c.2 c.c., cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 152 del 2016: legittima l’esclusione del recesso per l'intero periodo di intrasferibilità purché il termine, tenuto conto dell'oggetto sociale e della durata della società, non sia tale da rendere il divieto assoluto e non temporaneo).
DOMANDE?