POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL GESTORE AEROPORTUALE
La presente polizza è stipulata tra
SO.G.AER. S.p.A. Società Gestione Aeroportuale |
Aeroporto “Xxxxx Xxxxxx”Xxx xxx Xxxxxxxxxxxx 00000 Xxxxx – CA |
C.F./P.I. 01960070926 |
E
Società Assicuratrice
Durata del contratto
Dalle ore 00.00 del : | 01/07/2018 | |
Alle ore 24.00 del : | 31/12/2021 |
INDICE
CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE 4
Art. 1 – oggetto dell’assicurazione 5
Art. 3- RISCHI DI GUERRA ED ASSIMILATI 6
Art. 5 - danni da rumore e da inquinamento 6
Art. 6 - esclusione dei rischi connessi al cambio di data 7
Art. 7 - danni derivanti dalla presenza di amianto 7
Art. 8- estensione territoriale 8
Art. 9 - pagamento del premio – decorrenza e periodo di assicurazione 8
Art. 10 – regolazione del premio 8
Art. 11 – variazioni di rischio 9
Art. 12 – assicurazioni complementari 9
Art. 13 – obblighi dell’assicurato in caso di sinistro e obbligo della società di fornire i dati sull’andamento dei sinistri 9
Art. 14 – gestione delle vertenze di danno – spese di difesa 10
Art. 15 – recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro 10
Art. 16 – anticipata risoluzione del contratto 11
Art. 18 – competenza territoriale 11
Art. 19 – DISCIPLINA DELL’APPALTO 11
Art. 20 – rinuncia al diritto di surroga 11
CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE 12
CONDIZIONI PARTICOLARI D'ASSICURAZIONE 13
Art. 1 – attività dell’assicurato – rischi coperti 13
Art. 3 – assicurati congiunti 15
Art. 5 – inclusione del rischio guerra ed assimilati 16
Art. 6 – esclusione atti terroristici di cui al us terrorism risk insurance act 2002 (TRIA) 17
Art. 8- condivisione del massimale 18
Art. 10 – durata dell’assicurazione 18
Art. 11 – vincolo a favore dell’enac 19
Art. 12 – conteggio del premio 19
Art. 14 – CLAUSOLA FLUSSI FINANZIARI 20
appendice n.1 – sezione lavori/appalti 21
appendice n.2 – avn 60 (personal injury extension) 24
CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intende per:
▪ Aeromobile, ogni macchina atta al trasporto per aria di persone e cose, come da art. 743 del Codice della Navigazione;
▪ Aeroporto, l'area e le infrastrutture permanentemente adibite al movimento degli aeromobili, all'assistenza agli stessi ed ai passeggeri ed alla movimentazione e deposito delle merci e dei bagagli;
▪ Assicurato, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
▪ Assicurazione, a seconda del contesto, il contratto di assicurazione ovvero l'obbligo indennitario assunto dalla Società;
▪ Cose, tanto le cose materiali - diverse da aeromobili - compresi locali ed edifici che gli animali;
▪ Evento, un sinistro o una serie di sinistri verificatisi durante il periodo di polizza e riconducibile a cause, circostanze o condizioni comuni, simili o collegate;
▪ Fatturato, l'importo corrispondente alla somma di tutte le fatture emesse dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione in relazione ai servizi aeroportuali;
▪ Franchigia, la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato;
▪ Polizza, il documento che prova l'assicurazione;
▪ Premio, la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione;
▪ Prodotto, qualsiasi cosa materiale costruita, venduta, smerciata, modificata, manutenuta dall'Assicurato, e, in senso lato, anche disegni, progetti, servizi e prestazioni di ogni genere forniti aterzi dall'Assicurato;
▪ RC Prodotti, la responsabilità facente capo all'Assicurato in relazione ai danni derivanti da difetto del prodotto dopo la sua consegna/riconsegna a terzi;
▪ Sinistro, il fatto accidentale e dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
▪ Società, l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni da morte o lesioni personali e/o per danni da distruzione o danneggiamento di cose e/o aeromobili involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla gestione dell'aeroporto di cui all'art. 1 delle Condizioni Particolari.
Salvo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali di questa polizza in materia di Rischi guerra ed assimilati, l’assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
L'assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore all'interno dell'aeroporto. Nel caso di veicoli soggetti all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile auto, l'assicurazione opererà soltanto ad esaurimento del massimale della polizza R.C. Auto, ove questa esista e sia operante. Qualora invece la polizza
R.C. Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in eccedenza del massimale minimo previsto dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto al tempo del sinistro.
Non sono considerate terzi:
a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata;
b) i dipendenti dell'Assicurato ed i lavoratori parasubordinati che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, eventuali appaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro i quali - indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato - subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce l'assicurazione.
ART. 2- ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
a) cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati;
b) cagionati dal prodotto dopo la consegna a terzi;
c) agli aeromobili avvenuti durante lo svolgimento di attività di ispezione, manutenzione e/o riparazione agli stessi;
d) a cose altrui, diverse da bagagli e merci, che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
e) a cose altrui, diverse da bagagli e merci, derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
f) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni;
g) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
h) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico;
i) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
j) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante;
k) di cui l'Assicurato debba rispondere in base ad obbligazioni assunte contrattualmente e non direttamente derivantigli dalla legge;
l) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento di terreno, da qualunque causa determinata, nonché i danni a fabbricati da vibrazione o scuotimento del terreno;
m) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione;
n) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all'assistenza di primo intervento, durante l'avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti;
o) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di armi e/o esplosivi.
ART. 3- RISCHI DI GUERRA ED ASSIMILATI
La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o da altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso dell'Assicurato;
g) impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi.
ART. 4- RISCHI ATOMICI
La Società non risponde dei danni e delle spese causati da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.
ART. 5 - DANNI DA RUMORE E DA INQUINAMENTO
Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da interferenza nell'esercizio del diritto di proprietà, a meno che detti danni non siano causati da o causino caduta, incendio o esplosione, collisione o emergenze determinanti anormali manovre di aeromobili, a condizione che le stesse risultino registrate dagli appositi strumenti di bordo.
ART. 6 - ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CAMBIO DI DATA
La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:
a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi);
b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).
La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.
ART. 7 - DANNI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO
La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:
1. presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto;
2. ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o norme di legge o regolamenti che impongano all'Assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.
La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione ovvero nel caso di un'emergenza in volo, registrata, che sia causa di un'anormale condotta dell'aeromobile.
Nonostante qualsiasi altra disposizione di Xxxxxxx, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto od in parte, ai danni indicati dai paragrafi 1) e 2) della presente clausola. Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati.
Informativa
La presente clausola di esclusione dei danni da amianto intende chiarire l'intento della polizza e non deve essere interpretata come intenzione di includere i danni da amianto in altre polizze precedenti odaltrimenti simili alla presente.
ART. 8- ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per i danni verificatisi all'interno dell'aeroporto di cui all'art. 1 delle Condizioni Particolari ma, limitatamente ai danni riconducibili alla RC Prodotti, in qualunque luogo verificatisi sempreché derivanti da attività oggetto dell'assicurazione e svoltesi all'interno del suddetto aeroporto.
ART. 9 - PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA E PERIODO DI ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 0.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio viene pagato entro il 30° giorno dalla data di effetto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018 e successivamente verrà corrisposto in rate semestrali di uguale importo.
I premi devono essere pagati alla Società alla quale è assegnata la polizza oppure al Broker.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.
ART. 10 – REGOLAZIONE DEL PREMIO
Se il premio è convenuto in tutto od in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nelle Condizioni Particolari, ed è regolato alla fine di ciascun periodo di assicurazione secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla scadenza dell'assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati di cui alle Condizioni Particolari. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo
il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche o controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
ART. 11 – VARIAZIONI DI RISCHIO
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 12 – ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI
L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio al quale si riferisce la presente polizza. La Società entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.
ART. 13 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO E OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEI SINISTRI
L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro, preceduta da comunicazione effettuata con mezzi comprovanti l'avvenuto ricevimento della stessa se il sinistro ha conseguenze mortali o di notevole entità, entro 15 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere:
a) il luogo e la data del sinistro;
b) la narrazione circostanziata del fatto con l'indicazione delle cause e dei danni;
c) il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni.
L'Assicurato deve poi fare seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi e collaborando con la Società per l'acquisizione degli elementi di difesa, nonché, se la Società lo richiede, l’adesione per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) numero del sinistro della Società;
b) data di accadimento;
c) descrizione del danno;
d) stato del sinistro (in trattativa –liquidato- chiuso senza seguito);
e) importo liquidato e/o riservato;
f) data della liquidazione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
ART. 14 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI DIFESA
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa
all’andamento delle liti giudiziali.
ART. 15 – RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI XXXXXXXX
Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centoottanta) giorni mediante invio di
lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della raccomandata da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora venga esercitato il diritto di recesso da parte della Società, il Contraente potrà intimare alla stessa di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi che essa avesse in essere con il Contraente stesso, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice: ciò mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso per ciascun contratto.
ART. 16 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nei casi di recesso o di risoluzione del contratto di cui agli art. 9, 10 e 11, come pure nel caso previsto dall'art. 1896 del Codice Civile, è dovuto alla Società, oltre le rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo al recesso od alla risoluzione.
ART. 17 - IMPOSTE
Le imposte e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia anticipato dalla Società.
ART. 18 – COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Contraente.
ART. 19 – DISCIPLINA DELL’APPALTO
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza, ancorchè non allegati: Capitolato
d’appalto, offerta economica, bando di gara e disciplinare, dichiarazioni a corredo dell’offerta.
ART. 20 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti del Contraente/Assicurato/Assicurati Congiunti.
CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Assicurato approva espressamente le disposizioni degli articoli sottoelencati:
Art. 10 - Sospensione dell'assicurazione per inadempimento degli obblighi inerenti alla regolazione del premio. Art. 11 - Facoltà di recesso anche parziale dal contratto per variazione di rischio.
Art. 12 - Obbligo di comunicare la stipulazione di assicurazioni complementari; facoltà di recesso. Art. 15 - Facoltà di recesso dopo ogni denuncia di sinistro.
Art. 18 - Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria.
LA SOCIETA’ | L’ASSICURATO | |
CONDIZIONI PARTICOLARI D'ASSICURAZIONE
ART. 1 – ATTIVITÀ DELL’ASSICURATO – RISCHI COPERTI
L'assicurazione vale in relazione ai servizi e attività descritti e disciplinati nell'apposita convenzione stipulata con l'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, dall'Assicurato – quale gestore dell’Aeroporto Xxxxx Xxxxxx di Cagliari/Elmas - e contenuti nelle informazioni/questionari consegnati alla Società.
L'assicurazione comprende inoltre:
a) a parziale deroga delle lettere b) e c) dell'art. 2 delle Condizioni Generali, la responsabilità facente capo all'Assicurato in relazione ai danni derivanti dall'effettuazione dell'attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi da parte dell'Assicurato dei beni stessi oggetto della suddetta attività;
b) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di committente di:
- lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di quelli derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste ed installazioni eseguiti nell'aeroporto di Cagliari Elmas;
- servizi/attività oggetto dell'assicurazione in tutto o in parte sub concessi o appaltati a terzi.
Resta inteso che nei casi di cui sopra la Società mantiene il diritto di rivalsa nei confronti degli appaltatori e/o subconcessionari.
L’attività per il 2017 è rappresentata dai seguenti dati:
movimenti aeromobili | 34.600 | |
passeggeri | 4.155.165 | |
merci e posta Kg | 2.862.966 | |
Fatturato (euro) | 38.913.000,00 |
ART. 2 – INCLUSIONI
Si precisa che l’assicurazione comprende i danni:
a) derivanti dall’esecuzione, da parte del personale dipendente dall’Assicurato, di lavori di ordinaria manutenzione di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta, o ad altre infrastrutture ed installazioni aeroportuali;
b) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico;
c) cagionati a terzi durante l’effettuazione del servizio PRM (passeggeri a mobilità ridotta) da parte dei soggetti a tale scopo incaricati dall’Assicurato. Limitatamente a tali servizi gli incaricati predetti sono considerati assicurati congiunti.
d) cagionati a terzi durante l’effettuazione del servizio di pulizia dell’aerostazione, servizio raccolta rifiuti e smaltimento e servizio di raccolta e riordino dei carrelli portabagagli, da parte dei soggetti a tale scopo incaricati dall’Assicurato. Limitatamente a tali servizi gli incaricati predetti sono considerati assicurati congiunti.
Resta inteso che le inclusioni di cui alla precedenti lettere c) e d) valgono solo nel caso in cui non siano coperti dalle polizza di Responsabilità Civile allo scopo stipulate dai rispettivi incaricati, e/o per la differenza tra i massimali previsti dalle predette polizze ed il massimale di cui all’art. 7.
Fermo quanto precede e ferma inoltre l’unicità dei massimali e dei sottolimiti, l’assicurato e i soggetti
incaricati sono considerati terzi tra loro.
Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali l’assicurazione include:
e) i danni imputabili all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o gestore di mense aziendali, bar e ristoranti. È altresì compresa la responsabilità per i danni corporali,anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione e/o vendita di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato come committente dei servizi summenzionati;
f) i danni imputabili all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o gestore di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché derivanti dall’esistenza in ambito aeroportuale di distributori di proprietà di terzi e fatto salvo in quest’ultimo caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili;
g) il rimborso dei diritti doganali che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere all'Amministrazione doganale con riguardo a merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza;
h) il rimborso delle ammende doganali che l'Assicurato sia tenuto a pagare all'amministrazione doganale con riguardo a merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza e dopo il pagamento dei diritti doganali di cui al punto g) che precede;
i) la responsabilità civile ai sensi di legge (art. 2049 Codice Civile) attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente di dipendenti che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, anche se tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questo presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo, il coniuge, i genitori ed i figli del medesimo nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. L'assicurazione spiegherà efficacia sempreché risulti provato che al momento del sinistro il veicolo era guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.
j) i danni cagionati dai veicoli dell’Assicurato ai veicoli del Ministero dei Trasporti, anche se in possesso, uso o disponibilità dell’Assicurato medesimo;
k) danni materiali e diretti ai bagagli e merci ed inoltre a valori, preziosi e denaro – purché custoditi dall'assicurato in casseforti o armadi blindati - conseguenti ad incendio, fulmine, scoppio, furto, rapina, smarrimento o danneggiamento nei limiti di cui al successivo art. 7;
l) i danni cagionati a terzi all’interno del sedime aeroportuale da persone non dipendenti dell’Assicurato ma delle quali questi debba rispondere quali studenti, ricercatori, praticanti, consulenti, corsisti, borsisti e stagisti;
m) i danni derivanti da errato stivaggio di merci e/o bagagli a bordo degli aeromobili;
n) i danni riconducibili alla responsabilità civile personale di quadri, dirigenti e dipendenti dell’Assicurato e cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle loro mansioni. Resta comunque esclusa ogni responsabilità professionale.
o) da morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'espletamento, da parte del personale medico e paramedico operante presso il presidio sanitario dell'Assicurato, delle attività di primo soccorso ed assistenza sanitaria, prestate in ambito aeroportuale e rivestenti carattere di urgenza, alle condizioni di cui alla clausola inglese AVN 60 amended (appendice n° 2).
p) i danni derivanti dall’utilizzo di armi da parte del personale dell’Assicurato e/o Assicurato Congiunto
addetto al servizio sicurezza.
ART. 3 – ASSICURATI CONGIUNTI
L’assicurazione è estesa alle Società:
- Sogaerdyn S.p.A;
- Sogaer Security S.p.A.,
che assumono pertanto la qualifica di Assicurati Congiunti.
ART.4 – QUALIFICA DI TERZI
A parziale deroga di quanto stabilito dall’Art. 1 delle Condizioni Generali, viene riconosciuta la qualifica di terzi agli Amministratori dell’Assicurato (esclusi comunque i legali rappresentanti).
Inoltre l’Assicurato e le sue collegate, Sogaer Security S.p.A. e Sogaerdyn S.p.A. sono considerati terzi tra
loro.
A maggior precisazione sono inoltre considerati terzi:
a) l’ENAC i suoi dipendenti, gli Enti di Stato presenti in aeroporto e i loro dipendenti;
b) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro o di servizio:
1. i titolari e/o Amministratori ed i dipendenti delle ditte quali aziende di trasporto, fornitori o clienti che - in via occasionale - possono partecipare a lavori di carico e scarico o altri complementari all’attività coperta dalla presente assicurazione
2. gli ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, componenti commissioni di collaudo, assistenti in genere e tutte le persone, non soggette ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, dipendenti di altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro;
3. i dipendenti dei subappaltatori dell’assicurato.
La presente estensione di garanzia opera a condizioni che dall’evento dannoso derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, cosi come definite all’art. 583 C.P.
Inoltre, rientrano altresì nel novero dei terzi i Consiglieri di Amministrazione ed i Componenti del Collegio Sindacale dell’Assicurato nonché tutti i dipendenti dell’Assicurato qualora subiscano il danno non in occasione di lavoro o servizio.
ART. 5 – INCLUSIONE DEL RISCHIO GUERRA ED ASSIMILATI
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali della polizza in oggetto, l'assicurazione comprende i danni causati da:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo d'usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso dell'Assicurato.
L'inclusione dei rischi di cui alla lettera a) non copre comunque i danni a cose sulla superficie a meno che gli stessi non siano stati causati o derivino dall'impiego di aeromobili.
Le assicurazioni non valgono nei seguenti paesi:
(a) Algeria, Cabinda, Burundi, Repubblica Centrafricana, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Costa d'Avorio, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Sudan.
(b) Colombia, Ecuador, Perù.
(c) Afghanistan, Checheno / Ingushskaya, Nagomo-Karabakh, Pakistan, Xxxxx, Xxxxx & Xxxxxxx, Xxxxx.
(x) Xxx Xxxxx.
(e) Iran, Iraq, Siria.
(f) Bosnia, Kosovo.
nonché in tutti quei paesi nei quali il traffico aereo non è consentito a seguito di sanzioni adottate dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite.
Le coperture di cui alla presente estensione cesseranno automaticamente, che sia stata data o meno la notifica di disdetta:
1. con riferimento a tutte le coperture di cui sopra: in caso di scoppio di ostilità, sia che si tratti di guerra dichiarata che non dichiarata, tra due o più delle seguenti nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Paesi dell'ex Unione Sovietica e Repubblica Popolare Cinese;
2. con riferimento alla copertura di cui al punto a) di cui sopra: in caso di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi, ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se l'aeromobile assicurato non è coinvolto;
3. con riferimento a tutte le coperture di cui sopra e relativamente all'aeromobile oggetto di requisizione: al momento della requisizione stessa.
Qualora tuttavia un aeromobile assicurato si trovasse in volo al momento dell'accadimento di una delle circostanze riportate ai precedenti punti 1), 2), o 3), l'assicurazione, sempreché non vi siano state altre valide disdette, annullamenti o sospensioni della stessa, resterà valida fino al compimento del primo atterraggio.
La Società può rivedere in qualunque momento il sovrappremio ed i limiti territoriali della presente estensione, dandone comunicazione all'Assicurato a mezzo lettera raccomandata, telegramma, facsimile o telex. Le modifiche avranno effetto alle ore 24 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
A seguito del verificarsi dell'evento di cui al punto 2) che precede, la Società può cancellare una o più delle coperture prestate dal punto b) al punto f) della presente estensione. La cancellazione avrà effetto trascorse 48 ore dalle ore 24 del giorno del ricevimento della comunicazione.
Le assicurazioni di cui alla presente estensione possono essere cancellate tanto dalla Società che dal Contraente. La cancellazione avrà effetto alle ore 24 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
ART. 6 – ESCLUSIONE ATTI TERRORISTICI DI CUI AL US TERRORISM RISK INSURANCE ACT 2002 (TRIA)
Ai sensi e per gli effetti di cui al "US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA)" - fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura ed in particolare l’estensione di cui al precedente art. 5 - l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione dalla copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.
ART. 7- MASSIMALE
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza complessiva per capitale interessi e spese del massimale di € 260.000.000,00 (duecentosessantamilioni) per ciascun evento; ma per evento ed in aggregato annuo, in relazione ad eventuali danni riconducibili alla R.C. Prodotti, con il sottolimite di USD 50.000.000,00 (cinquantamilioni) per evento ed in aggregato annuo in relazione all'estensione di cui all'art. 5 delle Condizioni Particolari.
Valgono inoltre i seguenti sottolimiti:
- € 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00) per sinistro ed in aggregato annuo in relazione ai danni conseguenti alla somministrazione di generi alimentari (lett.e,f, dell’art. 2 delle Condizioni Particolari), ed in generale ai danni riconducibili alla RC Prodotti;
- € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro con il sottolimite di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per
persona in relazione ai danni di cui all’art. 4 delle Condizioni Particolari (Soggetti Considerati Terzi);
- € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro ed in aggregato annuo in relazione ai danni di
cui alla lettera o) dell’art.2 delle condizioni Particolari;
- € 77.500,00 (settantasettemilacinquecento/00) per sinistro e per annualità assicurativa in relazione ai
danni di cui alla lettera h) dell’art. 2 delle Condizioni Particolari;
- € 260.000,00 (duecentosessantamila/00) per sinistro in relazione ai danni a valori, preziosi e denaro di cui alla lettera g) dell’art. 2 delle Condizioni Particolari;
- € 100.000,00 (centomila/00) per sinistro in relazione a danni alle merci di cui alla lettera k) dell’art. 2 delle
Condizioni Particolari;
- € 30.000,00 (trentamila/00) per ciascun “collo passeggero” in relazione ai danni di cui alla lettera k) dell’art. 2 delle Condizioni Particolari.
I massimali ed il sottolimite di cui sopra restano ad ogni effetto unici anche nel caso di corresponsabilità dell'Assicurato e di uno o più Assicurati Congiunti.
ART. 8- CONDIVISIONE DEL MASSIMALE
La presente polizza fa parte di un programma assicurativo unico predisposto per conto delle società Sogaer S.p.A., Sogaerdyn S.p.A. e Sogaer Security SpA strutturato sulla base di polizze separate, una per ciascuna società assicurata.
Da ciò consegue che, nonostante l'esistenza di più documenti contrattuali, i massimali ed i sottolimiti di cui al precedente art. 7 delle Condizioni Particolari rappresentano il massimo obbligo indennitario della Società in relazione all'insieme dei danni di cui le società siano tenute a rispondere tanto disgiuntamente che congiuntamente.
ART. 9- FRANCHIGIE
L'assicurazione è soggetta alle seguenti franchigie assolute:
€ 5.000,00 (cinquemila) per ciascun danno ad aeromobili.
€ 1.250,00 (milleduecentocinquanta) per ciascun danno ad altre cose.
ART. 10 – DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio viene pagato entro il 30° giorno dalla data di effetto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dalle h.00,00 del 01.07.2018 al 31.12.2018 e successivamente verrà corrisposto in rate semestrali di uguale importo.
I premi devono essere pagati alla Società alla quale è assegnata la polizza oppure al Broker.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.
Il presente contratto ha validità dalle ore 00.00 del 01/07/2018 alle ore 24.00 del 31/12/2021 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Si conviene che il Contraente ad ogni scadenza annuale ha comunque facoltà di rescindere dal contratto, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata.
Si conviene altresì che il Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza contrattuale, potrà richiedere alla Società il rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per una durata massima pari a quella originaria.
E' inoltre facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; in tal caso la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 6/12 del premio dell'assicurazione.
Per il pagamento dei premi dovuti ai sensi del presente articolo vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
ART. 11 – VINCOLO A FAVORE DELL’ENAC
Non potranno avvenire diminuzioni, storni di somme assicurate né disdetta del contratto, senza la preventiva comunicazione ad ENAC –Ente Nazionale Aviazione Civile.
ART. 12 – CONTEGGIO DEL PREMIO
Il premio dovuto a fronte della presente polizza, da pagarsi in rate semestrali di pari importo ammonta a €
…………… ( ) come risulta dal seguente conteggio:
Premio imponibile | ||
Imposte | ||
Premio finito |
ART. 13 – CLAUSOLA BROKER
Alla GBA Srl, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
L’assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della
presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art.
1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Compagnia nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker alla Compagnia: dette provvigioni non rappresentano un maggior costo per l’Assicurato, ma sono una parte dell’aliquota provvigionale usualmente riconosciuta dalle Compagnie alla rete distributiva. Pertanto la Compagnia dichiara che tale compenso non costituirà comunque un aumento del premio assicurativo a carico dell’Assicurato.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal
caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
ART. 14 – CLAUSOLA FLUSSI FINANZIARI
L’assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo.
Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
DISPOSIZIONE FINALE
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
LA SOCIETA’ | L’ASSICURATO | |
APPENDICE N.1 – SEZIONE LAVORI/APPALTI
Premesso che la presente Sezione, unitamente alla Condizioni Generali, forma copertura a sé stante e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alle Condizioni Particolari ad eccezione di quanto previsto agli artt. 8, 10 e 13 delle stesse ed al successivo punto 9, si dichiara quanto segue:
1. L'assicurazione di cui all'art. 1 delle Condizioni Generali può essere estesa, con le modalità di cui al seguente punto 2, ai danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di costruzione, demolizione, ristrutturazione, modifica di: edifici, piste, installazioni e di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati presso l'aeroporto di Cagliari Elmas.
La garanzia vale tanto per la responsabilità dell'Assicurato quale committente delle opere predette quanto per la responsabilità degli appaltatori e relativi subappaltatori e fornitori di beni e/o servizi, che assumono pertanto la qualifica di Assicurati Congiunti.
2. Per l'attivazione della presente garanzia l'Assicurato comunicherà alla Società - per ogni lavoro/appalto di valore superiore a Euro 250.000,00 - i seguenti estremi:
- le generalità dell'appaltatore;
- i lavori da eseguire e le aree in cui verranno effettuati;
- il valore del contratto;
- l'inizio ed il termine indicativo dei lavori.
La Società s'impegna a riscontrare dette segnalazioni a stretto giro indicando data e ora di decorrenza della copertura.
Al termine di ogni appalto l'Assicurato comunicherà il valore definitivo del contratto per effettuare il calcolo del premio dovuto secondo le modalità di cui al punto 9 che segue.
3. Ciascun Assicurato Congiunto è considerato terzo nei confronti degli altri. L'Assicurato a sua volta è terzo nei confronti di ciascun Assicurato Congiunto.
4. Per luogo di esecuzione delle opere devono intendersi comprese, oltre all'area delimitata entro la recinzione del cantiere, anche le relative strade di servizio necessarie per l'esecuzione dei lavori, le aeree utilizzate per la realizzazione degli impianti di cantiere, degli alloggi e dei relativi servizi per il personale dipendente degli appaltatori, le aree di urbanizzazione di cantiere nonché le vie di percorso tra un'area del cantiere e l'altra per il trasferimento del materiale e dei macchinari, ed in genere tutti i luoghi ove possano trovarsi anche temporaneamente e/o provvisoriamente, impianti, servizi sociali, attrezzature od effettuarsi lavori principali e/o accessori esclusivamente inerenti al contratto di appalto oggetto della presente garanzia.
5. La garanzia vale in particolare per i danni derivanti da:
- impiego di materiale esplosivo;
- impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici ed altre macchine utili per l'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all'art. 1 b) delle Condizioni Generali;
- sollevamento o deposito di polvere;
- impiego di gru, quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;
- furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
e per danni a:
- colture, boschi e stagni;
- condutture sotterranee;
- fabbricati in adiacenza e/o aderenza.
Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi; ove l’Assicurato ne faccia richiesta , i suddetti danni si intenderanno compresi in garanzia, a condizione che tali eventi siano conseguenti a danni materiali e diretti risarcibili a termini di polizza. Per l’inserimento di questa garanzia è dovuto un premio addizionale pari al 10% del tasso inizialmente applicabile, in base ai massimali previsti dall’appendice e senza limitazione degli stessi. .
6. Ferme le esclusioni già previste dalle Condizioni Generali di Polizza e non revocate a termini dei precedenti punti, la garanzia non vale in relazione ai danni:
a) "necessari", il cui verificarsi cioè è riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori;
b) arrecati ai beni ed attrezzature di proprietà di terzi, costituenti lo strumento delle attività dedotte nel capitolato di appalto;
c) ai beni costituenti l'oggetto dell'appalto affidato all'Assicurato Congiunto, siano stati - o meno - gli stessi già consegnati in tutto od in parte al committente.
7. La garanzia è inoltre estendibile per il periodo di un anno dalla data di conclusione dei lavori, a copertura di eventuali sinistri verificantisi durante il periodo di validità della polizza in oggetto o dei suoi futuri rinnovi. Tale garanzia è operante senza sovrappremio in relazione ai contratti di appalto il cui valore non superi € 250.000,00 (duecentocinquantamila). Per i contratti di appalto di valore superiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila) è dovuto il pagamento di un premio addizionale pari al 10% del premio complessivo applicato agli appalti in questione.
Nel caso in cui l'annualità di garanzia si estenda su due o più periodi assicurativi, tale premio addizionale verrà pagato a prò rata.
8. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dei seguenti importi applicabili in base a quanto previsto dal capitolato d'appalto:
A. € 260.000.000,00 (duecentosessantamilioni) per ciascun evento,
B. € 100.000.000,00 (centomilioni) per ciascun evento,
C. € 50.000.000,00 (cinquantamilioni) per ciascun evento.
Tali importi non costituiscono massimale autonomo ma rientrano nel massimale di cui all'art. 7 delle Condizioni Particolari della polizza e pertanto costituiscono il massimo esborso che la Società può essere
chiamata ad effettuare a fronte di un singolo sinistro garantito dalla polizza e dalla presente appendice. La presente garanzia è soggetta alle franchigie di cui all'art. 9 delle Condizioni Particolari.
9. Il premio dovuto a fronte della presente garanzia per gli appalti di valore superiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila), da regolarsi a fine annualità assicurativa, viene calcolato in base alla seguente formula:
T*Y*P2/P1
dove:
P1 = durata totale dell'appalto inizialmente prevista (numero giorni); Y = importo totale dell'appalto;
P2= numero giorni del periodo assicurativo;
T = tassi imponibili applicabili a seconda del luogo di svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto come di seguito specificato e del sottolimite al massimale di polizza previsto dal capitolato d'appalto:
con sottolimite pari a Euro 260.000.000.00
a. 0,525% per lavori ed attività in prossimità degli aerei;
b. 0,347% per lavori ed attività nell'interno ed intorno alle aree passeggeri;
c. 0,230% per lavori ed attività entro il recinto dell'aeroporto ma lontano dagli aerei e dai passeggeri; oltre all'imposta di legge;
con sottolimite pari a € 100.000.000.00
a. 0,473% per lavori ed attività in prossimità degli aerei;
b. 0,312% per lavori ed attività nell'interno ed intorno alle aree passeggeri;
c. 0,207% per lavori ed attività entro il recinto dell'aeroporto ma lontano dagli aerei e dai passeggeri; oltre all'imposta di legge;
con sottolimite pari a Euro 50.000.000,00
a. 0,462% per lavori ed attività in prossimità degli aerei;;
b. 0,305% per lavori ed attività nell'interno ed intorno alle aree passeggeri;
c. 0,202% per lavori ed attività entro il recinto dell'aeroporto ma lontano dagli aerei e dai passeggeri; oltre all'imposta di legge.
10. A maggior precisazione delle disposizioni di cui al precedente punto 2. della presente appendice, si da e si prende atto che, relativamente agli appalti di valore fino a Euro 250.000,00 l’Assicurato dovrà tenere apposito registro cronologico – da esibirsi a richiesta della Compagnia – con evidenza della data di attivazione della copertura ed indicazione degli estremi di cui sopra.
LA SOCIETA’ | L’ASSICURATO | |
APPENDICE N.2 – AVN 60 (PERSONAL INJURY EXTENSION)
The insurance provided by this Policy extends to include the Named Insured's legal liability for damages sustained by any person arising out of the following offence committed during the Policy period.
Incidental medical malpractice error or mistake by a physician, surgeon, nurse, medical technician or other person performing medical services but only for or on behalf of the Insured in the provision of emergency medical relief.
The following additional exclusions shall apply to the Insurance provided by this extension:
(a) liability assumed by the Named Insured under any contract or agreement;
(b) personal injury arising out of the wilful violation of penal statute or ordinance committed by or with the knowledge or consent of the Named Insured;
(c) liability for personal injury sustained by any person directly or indirectly related to the past, present or potential employment of such person by the Insured.
The limit of liability applicable to Personal Injury claims shall be € 2,583,000.00 any one offence and in the
aggregate during the Policy period being within the overall Policy limit and not in addition thereto.
AVN. 60 amended