ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.
EDIZIONE 1 REVISIONE 0 DEL 26/05/04 | ||
PREPARATO, VERIFICATO E APPROVATO DA: | ||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Assicurazione Qualità | |
Xxxxxxx Xxxxxx | Presidente | |
Xxxxxx Xxxxx | Amministrazione | |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | |
Xxxxxxx Xxxxx | Fabbricazione | |
Xxxxxxxx Xxxxxx | Logistica | |
Xxxxxxxxx Xxxxxx | Commerciale | |
Missaglia, 26/06/04 |
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.
Le presenti Condizioni Generali regolano tutti gli acquisti, i contratti di servizio e l’esecuzione di lavori richiesti da Xxxxx.
In particolare, il rapporto contrattuale derivante dal perfezionamento dell’ordine è regolato esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali nonché, a parziale deroga e previo accordo scritto tra le parti, dalle Condizioni Particolari e/o specifiche espresse nell’ordine.
Conseguentemente, resta sin da ora inteso che le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono ogni e qualsivoglia altra eventuale clausola, pattuizione, disposizione e/o condizione generale di vendita stampata e manoscritta prevista e/o indicata su preventivi, offerte e conferme d’ordine del Fornitore.
L’ordine diventa irrevocabile da parte di Catra dal momento in cui perviene alla medesima, entro 7 giorni, il relativo duplicato sottoscritto dal Fornitore per accettazione.
Nel caso in cui Catra non riceva, entro 7 giorni, il duplicato dell’ordine sottoscritto dal Fornitore, l’esecuzione della fornitura da parte di quest’ultimo s’intenderà, in ogni caso, perfezionata con accettazione tacita delle presenti Condizioni Generali nonché di quelle Particolari e/o specifiche ove previste.
ART. 2 – CONSEGNE.
Salvo patto contrario, gli imballaggi si considerano compresi nei prezzi dei materiali.
Ogni avaria, guasto, difetto, rottura e, comunque, imperfezione dei materiali consegnati dipendente e/o causata da imperfetto imballaggio, sarà posta a carico del Fornitore.
Parimenti ogni avaria, guasto, difetto, rottura e, comunque, imperfezione dei materiali consegnati dipendente e/o causata dal trasportatore sarà posta a carico del Fornitore.
Il Fornitore sarà, inoltre, tenuto al risarcimento dei danni derivanti da ogni e qualsivoglia ritardo, perdita o danneggiamento dei materiali, dovuti a carenze, imperfezioni ed inidoneità dell’imballaggio, dell’identificazione e della spedizione dei materiali medesimi.
Salvo diverso specifico accordo, la consegna dei particolari ordinati, ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna, ha luogo all’atto della consegna della merce stessa presso lo stabilimento Catra.
ART. 3 – DOCUMENTO DI TRASPORTO.
I particolari ordinati dovranno essere accompagnati dal Documento di Trasporto, compilato in conformità alla vigente normativa di legge, e dal packing – list, se richiesto.
Nel Documento di Trasporto dovranno, inoltre, essere indicate chiaramente la destinazione dei prodotti ordinati, il peso totale, il numero dei colli, il quantitativo, la denominazione dei particolari e codici articolo Catra, il numero e la data dell’ordine, ed ogni altra indicazione nello stesso richiesta.
ART. 4 – DATE DI CONSEGNA.
I termini di consegna sono essenziali e sono esclusivamente quelli riportati nell’ordine di acquisto.
Salvo accettazione da parte di Xxxxx, ogni richiesta in deroga da parte del Fornitore, anche se avanzata con lettera raccomandata, sarà considerata inesistente e/o nulla.
I particolari ordinati non saranno considerati consegnati, nel caso in cui tutti i documenti necessari per le spedizioni dei materiali e tutti i documenti tecnici e i certificati richiesti ed indicati all’art. 3 che precede non siano stati allegati ed in ogni caso ricevuti da Catra.
In caso di parziale, inesatta e/o mancata consegna ai sensi delle presenti Condizioni Generali ed entro il termine ed alle modalità stabilite nell’ordine di acquisto, al Fornitore sarà interamente addebitato ogni e qualsivolglia eventuali costo per mancata produzione sostenuto da Xxxxx, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Catra al risarcimento dei danni subiti.
ART. 5 – ACCETTAZIONE.
La semplice consegna da parte del Fornitore ovvero il pagamento da parte di Xxxxx dei particolari ordinati, non sono in alcun caso da considerarsi come accettazione degli stessi, che avviene e si perfeziona solo a seguito ed a cura del servizio controllo ed assicurazione qualità di Catra.
Xxxxx si impegna a restituire i particolari ordinati che non siano conformi alle specifiche tecniche o agli standards qualitativi richiesti e normalmente accettati entro e non oltre 24 mesi dalla data di ricevimento degli stessi.
Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei particolari ordinati in relazione alle Presenti Condizioni Generali, allo specifico ordine ed a quanto dichiarato nella bolla di consegna.
Nel caso in cui il servizio controllo ed assicurazione qualità di Catra rilevi la non conformità quantitativa dei particolari ordinati, Catra si riserva, alternativamente, il diritto di:
a. accettare le differenze quantitative riscontrate, con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle forniture successive;
b. respingere, ad esclusivo rischio e spese del Fornitore, quella parte dei particolari ordinati che sia risultata eccedente rispetto al quantitativo ordinato;
c. ottenere l’immediata integrazione, da parte del Fornitore ed a suo esclusivo rischio, spesa o onere, di quella parte dei particolari ordinati che sia risultata mancante.
ART. 6 – MODIFICHE ALLE QUANTITÀ E VARIAZIONI.
Nelle more della consegna e previa richiesta scritta, Xxxxx si riserva il diritto di modificare le quantità ed i dettagli dei particolari oggetto dell’ordine ed il Fornitore si obbliga fin da ora ad accettare ed adempiere a tali richieste.
Qualora le modifiche e/o variazioni comportino aumenti o diminuzioni dei costi da sostenersi e/o modifiche ai termini di consegna dei particolari ordinati, Catra ed il Fornitore si impegnano a
rinegoziare e concordare, secondo buona fede, il prezzo ed i termini di consegna tramite una modifica all’ordine d’acquisto.
ART. 7 – PREZZI FISSI.
I prezzi della fornitura si intendono fissi ed invariabili con esplicita rinunzia da parte del Fornitore ad ogni richiesta d’incremento.
Eventuali aumenti dovuti a modifiche costruttive, devono essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per Catra solo se da questa preventivamente accettati per iscritto.
ART. 8 – FATTURAZIONE.
La fattura dovrà riportare l’esatta ragione sociale di Xxxxx comprensiva di partita IVA, il numero e data del D.D.T., il numero dell’ordine, l’unità di misura, l’elenco dei particolari nella progressione delle bolle di consegna, il codice anagrafico del Fornitore.
Xxxxx effettuerà il pagamento degli importi fatturati secondo le modalità ed i termini stabiliti di volta in volta negli ordini di acquisto.
A norma dell’art. 1460 del Codice Civile, in caso di eventuali reclami e/o contestazioni in merito all’inidoneità della merce fornita, Catra si riserva il diritto di differire e/o sospendere i pagamenti, totali o parziali, delle fatture di fornitura senza che questo possa comportare il calcolo di interessi di mora.
ART. 9 – GARANZIE.
Il Fornitore garantisce la fornitura dei particolari come esente da vizi, difetti e non conformità e ciò in qualunque momento, precedente e/o successivo al montaggio degli stessi in Catra, nonché dopo la consegna ai clienti di Catra medesima per la immissione in commercio..
Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo compreso tra la consegna del particolare e l’uscita dallo stabilimento Catra del gruppo sul quale il particolare stesso è stato impiegato, Xxxxx si riserva, alternativamente, il diritto di:
a. respingere l’intero lotto di fornitura;
b. respingere solo i componenti difettosi addebitando al Fornitore le spese sostenute per la selezione degli stessi;
c. addebitare interamente al Fornitore le spese sostenute per mancata produzione Catra
Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo compreso tra la consegna dei gruppi al cliente e l’uscita delle autovetture dallo stabilimento di produzione del cliente, Catra si riserva, alternativamente, il diritto di:
a. addebitare interamente al Fornitore le spese sostenute per l’assistenza tecnica fornita al
cliente per la sostituzione dei gruppi di cui i componenti difettosi fanno parte;
b. addebitare interamente al Fornitore i costi dei gruppi sostituiti.
Resta sin da ora inteso che il il Fornitore risponderà e sarà considerato responsabile per ogni e qualsivoglia vizio, difetto o non conformità di prodotto derivante da lavorazioni e/o materiale acquistato da sub-Fornitori.
ART. 10 – DISEGNI/DOCUMENTAZIONE TECNICA/SEGRETEZZA.
Il Fornitore, impegnandosi anche per il fatto dei propri dipendenti, agenti e/o collaboratori, si obbliga a non consentire a terzi di estrarre copia e/o comunque utilizzare direttamente e/o indirettamente, sotto qualsiasi forma, i disegni e qualsiasi altro documento tecnico che abbia comunque ricevuto da Xxxxx in relazione all'ordine.
Il Fornitore si obbliga a restituire a Xxxxx a semplice richiesta anche verbale di quest’ultima, i disegni e qualsiasi altro documento tecnico ricevuto in relazione aIl’ordine ed a mantenere e a far mantenere ai propri dipendenti, collaboratori, agenti la più stretta riservatezza in ordine ai suddetti disegni e documenti, pena la risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento dei danni.
Il Fornitore considererà riservate e non divulgherà in alcun modo a terzi le informazioni e Ia documentazione tecnica ricevuta da Catra relativa alle caratteristiche dei materiali oggetto dell’ordine di acquisto.
Il Fornitore non divulgherà a scopi pubblicitari notizie relative alla fornitura oggetto dell’ordine di acquisto se non espressamente autorizzato per iscritto da Xxxxx
ART. 11 – RECESSO DALL’ORDINE.
Xxxxx, senza che ciò possa comportare alcuna richiesta di risarcimento del danno, si riserva il diritto, a sua assoluta discrezione e senza dover fornire alcuna giustificazione, di recedere dall’ordine di acquisto.
In questo caso Xxxxx informerà il Fornitore specificando la data effettiva di recesso. Al Fornitore saranno rimborsati solo i costi effettivamente sostenuti sino alla data della comunicazione di cui sopra, detratto il valore commerciale del materiale e delle attrezzature riutilizzabili o rivendibili.
Il Fornitore dichiara espressamente di rinunciare ad ogni e qualsivoglia richiesta di danni diretti e/o indiretti, esendo il corrispettivo determinato comprensivo di detta eventuale possibilità.
ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora Xxxxx dichiari di volersi avvalere del disposto della presente clausola nei seguenti casi:
a) mancato e/o inesatto e/o parziale e/o ritardato adempimento di anche una sola delle obbligazioni assunte dal Fornitore e, in particolare, di quelle stabilite nelle clausole 4, 7, 9, 10, 11, 17, 19;
b) qualora la garanzia di cui al successivo art. 16, ove richiesta e rilasciata dal Fornitore, non sia conforme al vero.
Ai sensi e per gli effetto dell’articolo 1564 c.c. le Parti d’accordo fra loro stabiliscono che i casi di cui alla precedente clausola costituiscono inadempimento di notevole importanza e tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi eventuali adempimenti.
Il Contratto si intenderà altresì risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) Avvio della procedura di fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale di una delle Parti;
b) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di una delle Parti.
E’ in ogni caso fatto salvo il diritto di Catra di agire per il risarcimento dei danni in tutti i casi ivi previsti.
In tutti i casi ivi previsti, il Fornitore restituirà a Xxxxx, a semplice richiesta di questa ed entro e non oltre 5 giorni, a propria cura e spese, tutti i disegni, i materiali, documenti che abbia ricevuto in relazione e/o occasione di questo ordine, fin da ora rinunziando ad opporre qualsiasi eccezione, azione, ragione comunque intesa a rifiutare e/o ritardare detta restituzione.
Il Fornitore non potrà esercitare alcun diritto di ritenzione dei detti disegni e/o materiali
ART. 13 – SUB APPALTI E CESSIONI DEL CONTRATTO.
Salvo quanto previsto dalla successiva clausola, è fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, trasferire, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, del Contratto e dei diritti e obblighi di qualsiasi natura derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto di Xxxxx. La cessione autorizzata del Contratto ovvero il suo subappalto avverrà, ex articolo 1408, comma 2, del Codice Civile, senza liberazione del Fornitore dalle obbligazioni verso Catra, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
In detto caso tutte le obbligazioni e le clausole dell’ordine di acquisto si intenderanno estese ai subappaltatori.
È fatto comunque salvo il diritto di Xxxxx di intimare per iscritto al Fornitore il perfezionamento dell’ordine, qualora durante l’avanzamento della fornitura Catra ritenesse a sua insindacabile opinione, che il sub-appaltatore sia incapace di eseguire il lavoro e lo stato di avanzamento della fornitura fosse tale da far prevedere un ritardo rispetto alle consegne contrattuali.
ART. 14 – DIRITTI DI TERZI.
Il Fornitore manleva e garantisce Xxxxx, i suoi Clienti e/o aventi causa da ogni e qualsiasi pretesa di pagamento che dovesse essere avanzata in ogni momento da terzi in ordine alla fornitura di materiali, prestazioni di lavoro o di servizi connessi con i lavori del Fornitore. Ogni e qualsiasi richiesta avanzata a Xxxxx, ai suoi Clienti e/o aventi causa, a fronte di diritti di terzi sulla proprietà di Xxxxx, ai suoi clienti e/o aventi causa sarà notificata dagli stessi al Fornitore.
Qualora il Fornitore non provveda al pagamento o all’estinzione di tale diritto o in ogni caso al soddisfacimento della rivendicazione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della notifica, Xxxxx sarà autorizzata a detrarre o comunque trattenere la somma necessaria all’estinzione di tale richiesta o diritto da quanto dovuto al Fornitore sino all’avvenuta cessazione ed estinzione dell’intero ammontare di detta pretesa.
ART. 15 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ.
La proprietà dei particolari da fornirsi a fronte dell’ordine di acquisto si intende trasferito a Catra all’atto della consegna dei particolari da parte del Fornitore presso lo stabilimento di Catra.
ART. 16 – NON TRASFERIBILITÀ DEI CREDITI.
Resta esclusa la trasferibilità di tutti i crediti spettanti al Fornitore a fronte del presente ordine di acquisto, con la conseguente responsabilità nei confronti di Xxxxx per ogni violazione all’anzidetta pattuizione.
ART. 17 – FORZA MAGGIORE.
Le date di consegna contrattuali potranno essere modificate senza che alcuna penalità venga applicata al Fornitore quando un evento di forza maggiore avvenga nei termini contrattuali di consegna.
Per “Evento di Forza Maggiore” si intenderà un evento che comprometta la capacità di una delle Parti di adempiere ai propri obblighi o che non ne consenta l’inadempimento nei termini attesi, a condizione che
(i) l’evento in questione sia al di fuori del controllo della Parte che invochi il verificarsi di un caso di forza maggiore;
(ii) non ci si possa ragionevolmente attendere che detta parte avesse previsto il verificarsi dell’inadempimento ed i suoi effetti all’atto della sottoscrizione del Contratto;
(iii) che la Parte che invochi la forza maggiore non abbia potuto evitare il verificarsi del caso di forza maggiore, o quantomeno annullarne gli effetti.
Eventi di Forza Maggiore sono considerati fenomeni naturali, quali per esempio, terremoti, epidemie, incendi, inondazioni, maremoti, guerre, scioperi generali, provvedimenti delle autorità amministrative e giudiziarie ed altri eventi che impediscano all’una o all’altra Parte di eseguire quanto qui previsto. Resta inteso che non costituiscono eventi di Forza Maggiore gli inadempimenti di terzi, a qualsiasi titolo, agli obblighi a questi affidati da una delle Parti od eventuali mutamenti nella struttura e/o forma giuridica delle Parti in essere al momento della sottoscrizione del presente Contratto. Non rientra nella nozione di forza maggiore ed in particolare nella nozione di sciopero generale, ogni qualsivoglia interruzione della produzione dovuta anche a cause non imputabili al fornitore (ad esempio agitazioni sindacali o scioperi aziendali che pregiudicano la produzione).
Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, il Fornitore provvederà ad informare
immediatamente Xxxxx, per fax e/o messaggio di posta elettronica, seguito da lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata, in ogni caso, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento, indicando la tipologia dell’Evento di Forza Maggiore e spiegando le ragioni che causano il ritardo o l’impossibilità di adempiere al Contratto. Allo stesso modo il Fornitore che subisca l’Evento di Forza Maggiore provvederà a comunicarne il venire meno a Xxxxx.
La mancata tempestiva notificazione del verificarsi degli eventi annullerà i diritti del Fornitore derivanti dall’applicazione del presente articolo. Le date di consegna saranno prorogate per un periodo corrispondente a quello derivante dai casi di forza maggiore riconosciuti. Xxxxx si riserva il diritto di reclamare la restituzione delle somme pagate al Fornitore che eccedessero quanto dovuto.
Rimane infine convenuto che, qualora il protrarsi dell’Evento di Forza maggiore ecceda i 30 (trenta) giorni consecutivi, il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcuna formalità tra le Parti.
ART. 18 – MANCATO ESERCIZIO DI UN DIRITTO.
L’eventuale mancato, parziale o ritardato esercizio, da una delle due parti, di uno o più diritti o facoltà ad esse spettanti non pregiudicano tale diritto o facoltà né potranno essere interpretati come rinuncia a fare valere i propri diritti nei confronti di inadempienze dell’altra parte o come acquiescenza né possono modificare alcuna delle disposizioni di cui al presente ordine di acquisto.
ART. 19 – INVALIDITA’ ED INEFFICACIA DI SINGOLE DISPOSIZIONI.
L’invalidità o l’inefficacia di singole disposizioni non pregiudicano la validità delle obbligazioni assunte con il presente ordine di acquisto. Le disposizioni rimanenti avranno valore fra le parti come se le obbligazioni fossero state assunte senza le disposizioni invalide ed inefficaci.
Le parti, infatti, concordano nel ritenere che avrebbero dato esecuzione alle rimanenti disposizioni senza includere quelle invalide ed inefficaci.
ART 20 – VISITE ISPETTIVE PRESSO IL FORNITORE.
Catra e, ove previsto contrattualmente, anche i Clienti e/o aventi causa di CATRA avrà diritto, a sua assoluta discrezione e senza dover fornire alcuna giustificazione, di effettuare visite ispettive presso il Fornitore al fine di verificare l’adeguatezza del sistema qualità e del processo da esso adottati e di controllare i metodi di lavorazione e/o collaudi attuati.
Catra concorderà, di volta in volta, con il Fornitore la data e le modalità della visita.
ART 21 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
Le Parti eleggono come esclusivamente competente il Foro di Lecco per ogni e qualsivoglia controversia relativa al presente Contratto ed ai suoi allegati in materia di interpretazione,
esecuzione, validità, efficacia e/o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni in esso previste. La legge applicabile è quella italiana.
ART 22 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI.
Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, ciascuna Parte si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate ed a non rivelarle se non per la conclusione ed esecuzione dell’ordine e degli accordi necessari per la conclusione ed esecuzione dello stesso limitatamente a quelle strettamente necessarie a tale scopo.
La Parte che non ottempererà alle disposizioni della precedente clausola sarà ritenuta responsabile in caso di divulgazione o trasmissione delle Informazioni Riservate posta in essere dai suoi dipendenti, dai dipendenti di Società Controllanti, Controllate, Collegate e/o sottoposte con essa a comune controllo, da agenti indipendenti e/o da consulenti.
Il disposto del presente punto non si applica per quelle informazioni che devono essere obbligatoriamente comunicate in forza di leggi e/o provvedimenti imposti da qualsiasi organo istituzionale nazionale e/o internazionale avente giurisdizione in materia.
Le Parti assicurano di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e pertanto possono, in esecuzione dell’ordine, effettuare lecitamente i trattamenti di eventuali dati personali dell’altra Parte.
Ciascuna Parte terrà indenne l’altra da tutti i danni, pretese, oneri e/o spese che dovessero derivare alla stessa, direttamente o nei confronti di terzi, in conseguenza di violazioni del D.lgs. n. 196/2003.
ART. 23 – RINVIO.
Per quanto non espressamente quivi previsto, ogni specifico aspetto contenuto nelle presenti Condizioni Generali sarà, inoltre, regolato ai sensi delle leggi e delle normative nazionali e comunitarie applicabili.
A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le forniture dovranno rispondere scrupolosamente alle prescrizioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. n. 626/1994 e s.m.i. nonché del Dlgs. n. 494/1996 e s.m.i., alle successive norme integrative e speciali e a tutte le norme di legge ambientali e a tutela dei lavoratori, sia italiane che comunitarie.
In mancanza di garanzie esplicite richieste, si intendono valide le garanzie delle normali consuetudini contenute nelle norme tecniche UNI, ISO, CEI, CUNA, ecc.
Per la fornitura di materiali antincendio si richiede il rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
Resp.le Acquisti Catra | Legale rappresentante Xxxxx | accettazione fornitore |
(data, timbro e firma) |
Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, dichiarano di approvare, espressamente, le condizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17,
18, 21 e 22 delle presenti Condizioni Generali.
Resp.le Acquisti Catra | Legale rappresentante Xxxxx | accettazione fornitore |
(data, timbro e firma) |