TRA
FORNITURA di BUONI PASTO ELETTRONICI per SERVIZIO di MENSA DIFFUSA
TRA
La società ConSer V.C.O. S.p.A., di seguito Committente, con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verbania, REA n° 191791 del V.C.O., P. IVA 01945190039, CF. 93024180031 nella persona del Direttore xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata, visti i poteri allo stesso conferiti con procura speciale di cui all’atto Notaio Xxxxxx Xxxxxxxxx in Verbania, rep. 2946 del 10 aprile 2013;
E
La società Edenred Italia S.r.l., di seguito Appaltatore, con sede legale in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 00, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx n. 01014660417, R.E.A. 1254788, X. XXX 00000000000, nella persona del Sig. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Legnano (MI) il 03/05/1967, C.F. MSZPLA67E03E514N, domiciliato presso la sede societaria, visti i poteri allo stesso conferiti sulla base della procura speciale di cui all’atto Notaio Xxxxxx Xxxxxxxx in Milano, rep. 19201 del 17 gennaio 2022.
Committente e Appaltatore di seguito anche Parte (individualmente) o Parti (congiuntamente).
Premesso che
Con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 74 del 12/08/2022 fu approvato l’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura di buoni pasto elettronici, per servizio mensa diffusa, gestita con card elettroniche personali, da utilizzare presso rete di esercizi convenzionati, da svolgersi a cura della Centrale Unica di Committenza del Comune di Verbania, nominando responsabile del procedimento la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.
É stato redatto progetto di affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016. Vista la procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Verbania;
Visto che con provvedimento n. 75 del 03/08/2023, l’Amministratore Unico ha preso atto delle risultanze della procedura espletata e dell’avvenuta aggiudicazione definitiva della fornitura, come da determinazione dirigenziale n. 1457 del 03/08/2023 Comune di Verbania e confermato la nomina della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx quale RUP e DEC, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. n. 50/2016;
Le Parti intendono disciplinare mediante apposito contratto l’appalto del servizio.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.
Art. 2 - Oggetto del servizio e condizioni di effettuazione del contratto Il contratto ha per oggetto la fornitura di buoni pasto elettronici, gestiti con sistema completamente automatizzato, basato su card elettroniche personali, da utilizzare presso rete di esercizi convenzionati ubicati nel territorio provinciale del V.C.O., per la fruizione del servizio di mensa diffusa da parte dei dipendenti del Committente e altri soggetti esterni espressamente autorizzati dal medesimo.
L’offerta tecnica ed economica presentata dall’Appaltatore integra le prescrizioni del presente contratto e del capitolato speciale relativamente alla definizione delle modalità e dei termini di espletamento della fornitura.
Art. 3 - Durata dell’appalto Il contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal 01 novembre 2023 e sino a tutto il 31/10/2026. Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova gara e il conseguente nuovo affidamento, l’Appaltatore dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di assunzione da parte della ditta subentrante; durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto.
− n./anno 14.600 buoni pasto - valore nominale €. 1,55 | €. 1,43 |
− n./anno 10.800 buoni pasto - valore nominale €. 5,50 | €. 5,06 |
− n./anno 100 buoni pasto – valore nominale €. 10,00 | €. 9,20 |
Art. 4 - Corrispettivo del contratto Il contratto è stipulato “a misura”, è inteso che il Committente riconoscerà all’Appaltatore il prezzo unitario del singolo pasto fruito, per il quantitativo di pasti effettivamente erogati, così come risultante dall’applicazione del ribasso unico offerto sul valore facciale dei buoni pasto, pari a:
Il suddetto importo dovrà intendersi comprensivo di tutte le operazioni e attività di cui al contratto, necessario a eseguire la fornitura in perfetta regola e nel rispetto delle norme vigenti.
L'importo complessivo, per la durata contrattuale, è di stimati € 229.162,80, compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa.
Art. 5 - Contabilità e pagamenti Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dal Committente, mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura mensile, relativa alle forniture effettivamente eseguite in tale arco temporale. Entro il 3° giorno lavorativo del mese, l’Appaltatore deve trasmettere la reportistica di cui all’art. 6 del capitolato. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 2, 3 e 5 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., le parti concordano che i pagamenti saranno effettuati con il termine di 60 gg. fine mese data fattura, previa verifica della regolare esecuzione e conformità dei pasti forniti, in base alle previsioni contrattuali.
Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente, rendendo prestazioni difformi (anche mediante i propri esercizi convenzionati) rispetto a quanto stabilito in sede contrattuale o omettendo di eseguire prestazioni oggetto del contratto, i pagamenti saranno sospesi fino alla risoluzione dell’inadempimento, fatto salvo il diritto di procedere alla risoluzione del contratto. I pagamenti saranno altresì sospesi nel caso sia accertato il mancato pagamento di fatture a favore degli esercizi convenzionati fino alla risoluzione dell’inadempimento, fatto salvo il diritto di procedere alla risoluzione del contratto.
Sulle somme trattenute non matureranno interessi per ritardato pagamento.
Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro il Committente procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, come modificato dall’art. 1, comma 986 della L. 205/2017, alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto M.E.F. n. 40/2018, inoltrando apposita richiesta a Agenzia delle Entrate e Riscossione, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria.
Il Committente, provvede alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 in occasione di:
− Pagamento delle prestazioni relative ai servizi;
− Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale.
A tal fine, verifica la regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC), in corso di validità. In caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, il Committente tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. n. 50/2016, all’importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
Art. 6 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’art. 3 della L. n. 136/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore si impegna a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG)e, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
L’Appaltatore si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e a garantire che le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Committente, al subappaltatore e alla prefettura-U.T.G. del V.C.O., qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n.136/2010. L’Appaltatore si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.n.136/2010 e s.m.i. e a dare immediata comunicazione al Committente e alla prefettura-U.T.G. del V.C.O., dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Committente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010.
Il contratto s’intende risolto di diritto, ai sensi del successivo art. 22, nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti
dell’Appaltatore, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i.
Art. 7 - Domicilio dell’Appaltatore L’Appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 00 - Xxxxxx (XX) tel. 02/26904.1, mail xxxxxxxxxx-XX@xxxxxxx.xxx mail PEC xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’Appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.
Art. 8 - Esecuzione del contratto Ai sensi degli artt. 101 e segg. D. Lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo da parte dell’Appaltatore è svolta dal RUP congiuntamente al DEC, che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione. L’Appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto e, qualora non adempia, il Committente. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.
Art. 9 - Cessione del contratto É fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione d’impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. e dell'art. 116 del codice, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dell’appalto.
Art. 10 - Subappalto
Si applica il disposto dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore potrà affidare in subappalto le forniture comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché all'atto dell'offerta abbia indicato le forniture o parte di forniture che intende subappaltare.
Il Committente corrisponderà direttamente ai subappaltatori, ai prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni, nei casi definiti all’art. 105, comma 13, D.lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi CCNL.
L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 11 - Variazioni al contratto e opzioni
Le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un importo stimato di €.21.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il Committente esercita tale facoltà comunicandola all’Appaltatore mediante PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Il Committente si riserva la facoltà di apportare al contratto modifiche non sostanziali di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, per un importo stimato complessivamente non superiore ad €. 25.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Il Committente, qualora si renda necessario un aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione.
Art. 12 - Clausola di revisione dei prezzi Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, e dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016.
A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) con riferimento alla variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente a quello della revisione.
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario e sono comunque valutate per l’eccedenza, in aumento o diminuzione, rispetto al 5% del prezzo del contratto originario, non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Il riconoscimento della revisione prezzi è comunque subordinato all’automatica applicazione dell’entità della revisione prezzi alle convenzioni con gli esercenti, nella misura percentuale riconosciuta dal Committente.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.
Art. 13 - Oneri ed obblighi a carico della ditta appaltatrice L’Appaltatore dovrà assicurare per le proprie attività e per quelle degli esercizi in convenzione le seguenti prestazioni e farsi carico dei seguenti obblighi contrattuali:
- piena e completa attuazione degli elementi migliorativi offerti nella propria offerta tecnica; in particolare si obbliga ad attivare tutti gli esercizi commerciali offerti sin dall’avvio del contratto e di mantenere, per tutta la durata del medesimo, le condizioni di pagamento offerte, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 19 del contratto;
- mantenere il Committente indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli esercizi convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- essere responsabile del corretto adempimento, da parte degli esercizi convenzionati, delle condizioni previste dai documenti di gara e dal contratto, delle quali si fa garante, rimanendo fermo in ogni modo che è l’Appaltatore, in via esclusiva, ad assicurare i rapporti con gli esercizi convenzionati, cessando la convenzione qualora i pasti fossero erogati in difformità rispetto a quanto previsto dal capitolato;
- garantire l’erogazione dei pasti anche in caso di sciopero e vertenze sindacali, promuovendo a tal fine tutte le iniziative atte a evitare l’interruzione della fruizione dei pasti in tali circostanze, nonché in caso di eventuali controversie tra l’Appaltatore, gli esercizi commerciali e/o il Committente;
- individuare gli esercizi commerciali e stipulare con essi apposite convenzioni dotandoli degli apparati terminali di cui al precedente articolo, rendendo attiva la convenzione entro 30 giorni naturali e consecutivi a far data dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, fornendo nel contempo al Committente copia di dette convenzioni. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine sopra indicato (30 giorni naturali e consecutivi a far data dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione definitiva), comporta la decadenza dell’aggiudicazione;
- verificare e garantire che gli esercizi commerciali convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia;
- garantire che il numero di esercizi convenzionati garantisca la fruibilità dei pranzi delle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato; in particolare che tale fruizione sia garantita ogni giorno dal numero di esercizi per ogni zona indicato nell’allegato 1 al capitolato;
- garantire che il numero minimo di locali convenzionati svolga la propria attività nel rispetto della fascia oraria fissata per la fruizione dei pasti;
- garantire che i pasti siano somministrati dagli esercizi convenzionati, in misura normale e sufficiente con cibi freschi, genuini, di ottima qualità e che vi sia una effettiva possibilità di scelta dei menù;
- il numero di esercizi minimi richiesti, oltre a quelli offerti in sede di gara dal concorrente, dovrà essere garantito per tutta la durata del contratto di appalto, pena la risoluzione del contratto. Nel caso in cui venga meno la disponibilità di uno o più esercizi convenzionati, l’Appaltatore dovrà garantire il rispristino della condizione offerta in sede di gara entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’evento ai medesimi patti e condizioni contrattuali. Eventuali sostituzioni di esercizi convenzionati, nel rispetto del numero indicato nella documentazione di gara e delle distanze, dovranno essere concordate con il Committente. L’elenco degli esercizi di ristorazione potrà essere modificato su richiesta del Committente;
- rimettere al Committente, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello della fruizione, una rendicontazione su formato elettronico, per le necessarie attività di estrapolazione e controllo (pasti erogati
al dipendente - nome e cognome – per esercizio commerciale, addebito della quota a carico del dipendente, incrocio con la rilevazione delle presenze, ecc.);
- garantire, qualora il Committente ne faccia richiesta, un numero di card ospiti necessarie per le esigenze dell’azienda medesima, assicurandone la fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta;
- garantire la manutenzione e il corretto funzionamento delle apparecchiature informatiche e dei programmi volti a gestire e controllare la regolare effettuazione delle attività previste. I programmi e le apparecchiature dovranno prevedere l’uniformità dei dati e delle transazioni tra gli esercizi convenzionati e il Committente, in modo da permettere al possessore di badge l’utilizzo dello stesso in tutti i locali convenzionati;
- garantire la riparazione dei guasti alle apparecchiature entro i due giorni lavorativi successivi al verificarsi dell’anomalia;
- garantire una modalità alternativa di pagamento della prestazione in caso di mal funzionamento dell’apparato elettronico di acquisizione dei dati e dei badge secondo quanto prescritto dal capitolato;
- trasmettere al massimo entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello della fruizione, il tracciato dei pasti erogati mediante la modalità alternativa di pagamento della prestazione (es il tracciato dei pasti erogati nel mese di gennaio dovrà essere trasmesso entro il 2 marzo);
- su indicazione del Committente, inibire l’utilizzo del vecchio badge in caso di rilascio di un duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento o in caso di richiesta, per qualunque motivo, da parte del Committente.
Sono a carico dell’Appaltatore i costi di investimento dell’impianto dei terminali iniziali ed eventuali integrazioni e/o sostituzioni richieste dal Committente, la manutenzione dell’impianto, i costi dell’attività di rendicontazione, consultazione/estrapolazione e la fornitura delle card per gli ospiti.
Art. 14 - Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro Il Committente e l’Appaltatore danno atto che per la natura specifica del contratto, relativo alla mera fornitura delle tessere di buono pasto elettronico, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 non è dovuta la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e del relativo documento.
Le parti si impegnano, in ogni caso, a curare e valutare, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, eventuali situazioni di rischio possano evidenziarsi ed adottare di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti norme di legge.
Art. 15 - Garanzia definitiva La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, è pari al 4,015% del valore di contratto.
Si dà atto che l’Appaltatore ha presentato fideiussione bancaria n. 7059201, stipulata in data 25/08/2023 con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - filiale Milano Centro Imprese, per l’importo di €. 9.200,00 (euro novemiladuecento/00) e che si è avvalso della facoltà di riduzione delle garanzie, ai sensi del combinato disposto degli art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto in possesso di certificazione di qualità della serie ISO 9001:2015 n. IT17/0376, rilasciata da SGS Italia S.p.A. con scadenza il 22/05/2026 e certificazione ambientale ISO 14001:2015 n. IT17/0939, rilasciata da SGS Italia S.p.A. con scadenza il 17/11/2023.
Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Art. 16 - Responsabilità civile L’Appaltatore rimane civilmente e penalmente l’unico ed esclusivo responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, della sua conformità alle disposizioni ricevute e della perfetta esecuzione, sia nei confronti di terzi che del Committente, sollevando espressamente quest’ultimo da ogni responsabilità in merito e obbligandosi a tenerlo sollevato e indenne da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento o azione, presente o futura, relativa al presente contratto.
L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, derivanti da cause a lui imputabili, che risultino arrecati a persone e/o a cose, tanto del Committente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
L’Appaltatore si obbliga a tenere sollevato e indenne il Committente da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento o azione, presente o futura, in dipendenza del presente contratto.
Art. 17 - Riservatezza L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o entri in possesso ai fini dell’esecuzione del presente appalto e di non divulgarli in alcun modo e/o in qualsiasi forma. Tali dati e informazioni non potranno essere oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle attività oggetto del contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e degli esercizi commerciali convenzionati.
Art. 18 - Sospensione dell’esecuzione del contratto. Verbale di sospensione Il DEC ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:
a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse;
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte.
Il DEC, con l’intervento dell’Appaltatore, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il DEC redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il DEC indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.
Art. 19 - Certificato di regolare esecuzione L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il RUP rilascerà certificato di regolare esecuzione.
Art. 20 - Penali Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, richiamato l’art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabilite a carico dell’Appaltatore le penali contrattuali, come definite dal presente articolo.
In caso di mancato rispetto dei “valori obiettivo” indicati all’art. 11 – Accordo sui livelli di servizio (Service Level Agreement) del capitolato tecnico, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondete al Committente le penali indicate nella tabella seguente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno:
Cod. | Parametro Livello di Servizio e Valore Obiettivo | Valore penale |
1 | Mancata fornitura di sistema di gestione informatizzata del servizio di buoni pasto elettronici, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto: per ogni giorno di mancata fornitura fino a regolarizzazione. | € 250,00 |
2 | Mancata individuazione del numero minimo di esercizi convenzionati richiesti nell’allegato 1, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto: giornalieri, per ogni esercizio convenzionato mancante, fino a regolarizzazione. | € 250,00 |
3 | Mancato ripristino del numero minimo di esercizi convenzionati richiesti nell’allegato 1 nel caso di chiusura della convenzione con esercizio, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta: giornalieri, per ogni esercizio convenzionato non sostituito, fino a regolarizzazione. | € 250,00 |
4 | Mancata fornitura delle card elettroniche, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta: per ogni giorno di ritardata consegna. | € 80,00 |
5 | Mancata assistenza tecnica software, entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta di assistenza: per ogni giorno di ritardo nell’attivazione dell’assistenza. | € 100,00 |
6 | Fruibilità del pasto nella sola fascia giornaliera indicata: per ogni pasto fruito al di fuori della fascia giornaliera indicata. | € 75,00 |
7 | Mancato caricamento di solo 1 pasto giornaliero sulle card: per ogni caricamento difforme. | € 75,00 |
8 | Mancata gestione delle black/white list delle card, entro 1 giorno lavorativo: per ogni giorno di ritardo nella gestione. | € 75,00 |
9 | Mancata disponibilità sul portale e/o trasmissione della reportistica mensile di utilizzo dei buoni pasto entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo: per ogni giorno di ritardo. | € 150,00 |
Nel caso in cui l’Appaltatore incorra in più inadempienze, le relative penali e riduzioni si sommeranno e verranno dedotte, come sopra descritto.
In caso di mancata esecuzione delle forniture, previa segnalazione e richiesta del Committente e salvo il caso di comprovata forza maggiore, oltre alle penali di cui al precedente punto, il Committente potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio, avvalendosi di operatori economici autorizzati ai sensi di legge od operando direttamente. Al verificarsi di tale evenienza, saranno addebitate all’Appaltatore le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa.
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, adeguatamente documentate, nonché in caso scioperi documentati con dichiarazione della CCIAA territorialmente competente o altra Autorità equipollente qualora i ritardi nell’esecuzione non siano superiori a 3 (tre) giorni.
L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per quanto eventualmente eseguito d’ufficio saranno, di norma, applicate dal Committente in occasione della prima fattura disponibile successiva al definitivo accertamento dei fatti e formale applicazione della penale; il Committente avrà comunque diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale. In tal caso, pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.
Qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 22.
Art. 21 - Verifiche e contestazioni sul contratto – Riserve dell’Appaltatore Il DEC effettua le verifiche conformemente ai contenuti degli artt. 18 e 20 del D.M. 49 del 07/03/2018 e riferisce tempestivamente al RUP in merito ad eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione, da parte del RUP. delle penali di cui al precedente art. 20, ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi previsti. Il DEC impartisce all’Appaltatore le disposizioni e/o istruzioni operative, tramite comunicazioni o ordini di servizio in forma scritta, con trasmissione tramite e-mail, indicanti le ragioni tecniche e le finalità perseguite, da comunicarsi al RUP. Il DEC è tenuto a redigere processi verbali di accertamento dei fatti e relazioni che devono essere inviati al RUP. L’applicazione della penalità o l’addebito di costi sarà conseguente a formale contestazione relativa all’inadempienza, formulata dal DEC o dal RUP., in forma scritta e trasmessa tramite mail PEC.
L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC o del RUP, senza poter sospendere o ritardare il regolare andamento delle forniture; con riferimento alle contestazioni sollevate o agli ordini impartiti, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, redatte in forma scritta e trasmesse tramite strumenti informatici. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione gli elementi oggetto di riserva e le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute e le ragioni di ciascuna domanda, tali quantificazioni sono da ritenersi effettuate in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Il RUP, nei successivi quindici giorni, espone le sue motivate deduzioni, individuando in maniera chiara le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’Appaltatore o accogliendo le medesime, se ritenute fondate.
Nel caso in cui l’Appaltatore non esplichi le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Art. 22 - Risoluzione del contratto
Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’Appaltatore. Nella contestazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Committente e, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte o in mancanza di queste, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
• frode nella esecuzione dell’appalto;
• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal capitolato;
• mancanza e/o perdita anche parziale dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• interruzione totale della fornitura di pasti verificatasi, senza giustificati motivi e fatte salve le cause di provata forza maggiore, per 48 ore;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;
• cessione del contratto;
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
• scioglimento, cessazione, concordato preventivo, liquidazione coatta, fallimento;
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Ove si verifichino inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità delle forniture, il Committente potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del contratto. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 23 - Forma del contratto e spese contrattuali Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.
Il contratto, ancorché redatto nella forma della scrittura privata, è soggetto all’imposta di bollo, fin dall'origine in forza dell'articolo 2 della tariffa di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 1982/12/30 n° 955.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. Le Parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma elettronica. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l’apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
Art. 24 - Privacy ed accesso agli atti I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera d’invito. L’informativa integrale è disponibile al link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx.
Art. 25 - Foro competente Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania. È escluso l’arbitrato.
ALLEGATI
Le parti approvano i seguenti documenti che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, e restano depositati presso la stazione appaltante:
- visura CCIAA dell’Appaltatore
- capitolato tecnico
- offerta tecnica
- offerta economica
- garanzia definitiva
APPROVAZIONE E FIRME
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell’Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 3 Durata dell’appalto
Art. 5 Contabilità e pagamenti
Art. 6 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 10 Subappalto
Art. 11 Variazioni al contratto e opzioni Art. 12 Clausola di revisione dei prezzi
Art. 14 Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro Art. 20 Penali
Art. 21 Verifiche e contestazioni sul contratto – Riserve dell’Appaltatore Art. 22 Risoluzione del contratto
Art. 25 Foro competente Letto, confermato e sottoscritto
L’Appaltatore | ConSer V.C.O. S.p.A. |
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Il Sottoscritto xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nella Sua qualità di Direttore di ConSer V.C.O. S.p.A., visto l’art. 2 della tariffa di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, DICHIARA che l’imposta di bollo, è stata assolta in modo virtuale, nella misura di n. 1 marca da €. 16,00 ogni foglio costituito da n. 100 righe, tramite apposizione e annullamento delle marche da bollo su copia cartacea trattenuta presso il mittente a disposizione degli organi di controllo, dichiarando a tal proposito inoltre che le marche da bollo applicate hanno i seguenti identificativi: 01220947035294, 01220947035283, 01220947035272, 01220947383627, 01220947383651.
Il Committente