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Allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 21 aprile 2009
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.
Premesso che
TRA
La PROVINCIA DI BOLOGNA CF …………………… rappresentato dalla Dott ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Dirigente del Servizio Ragioneria domiciliata per la sua carica presso la Residenza provinciale in Bologna, Via Zamboni 13 , che interviene nel presente atto non in nome proprio , ma in ragione della sua carica
E
La BANCA…………..Partita IVA …………….CF……….con sede in ………… Via…………….rappresentata da nella
sua qualità di legale rappresentante, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione del C.d.A. n……….del…..
PREMESSO
- Che la Provincia di Bologna è sottoposta al regime di Tesoreria Unica mista, ai sensi dell’art.66 comma 11 della Legge n. 388/2000;
- Che le disponibilità della Provincia di Bologna, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la
competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, sia sul conto di tesoreria;
- Che presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quant’altro proveniente direttamente, o indirettamente, dal bilancio dello Stato in base all’art, 7 comma 2 del D.Lgs.n. 279/1997;
- Che sul conto di Tesoreria provinciale sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente nonché tutte le altre entrate non provenienti dal Bilancio dello Stato;
- Che ai sensi dei dell’art.7 del D.Lgs.n. 279/1997, commi 3 e 4, le entrate affluite sul conto di Tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito della presente convenzione, con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.
Articolo 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1. La Provincia di Bologna (d'ora in avanti "Provincia") come sopra rappresentata, affida il Servizio di Tesoreria a …….. (d'ora in avanti "Tesoriere"), che accetta, alle condizioni che seguono.
2. I diritti e gli obblighi derivanti alle parti dalla presente convenzione non possono essere ceduti a terzi né essere oggetto di subappalto.
3. Non sono consentite gestioni difformi da quanto previsto dalla presente Convenzione, nemmeno in via provvisoria.
4. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, possono essere apportati perfezionamenti operativi, metodologici e informatici, alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per il migliore svolgimento dello stesso, con formalizzazione dei relativi accordi mediante scambio di lettere.
Articolo 2 - DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO
1. La presente convenzione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010 per la durata di 5 (cinque) anni e quindi fino al 31 dicembre 2014.
2. Il Tesoriere provvederà ad effettuare il corretto collegamento, per quanto necessario a fini di una corretta gestione del servizio, tra la situazione finanziaria al 31 dicembre 2009 con quella iniziale del 1 gennaio 2010.
3. Dopo la scadenza della convenzione, e comunque fino all' individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il Servizio per ulteriori 6 (sei) mesi, o per il tempo che sarà effettivamente necessario, anche se la convenzione non venisse rinnovata.
4. All'atto della cessazione del Servizio regolamentato dalla presente convenzione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, è tenuto a depositare presso la sede della Provincia il conto di gestione, tutti i registri, bollettari e quant'altro inerente alla gestione del Servizio medesimo, cedendo, senza onere, ogni informazione necessaria al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica. Articolo 3 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PERSONALE DEDICATO
1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto nei locali del Tesoriere, che garantisce lo svolgimento delle operazioni di riscossione e di pagamento in circolarità presso tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli, ubicate sia nella Città di
Bologna che nei comuni della provincia ……… ( nota: la individuazione degli sportelli sul territorio sarà definita a seguito dell’espletamento della gara).
2. Il Tesoriere dedica a tale servizio proprio personale in possesso di adeguata professionalità e in numero idoneo al soddisfacimento delle esigenze della Provincia e degli utenti, nei giorni e nel rispetto dell'orario stabilito nei
C.C.N.L. e negli integrativi aziendali.
3. Entro la data di decorrenza del Servizio, il Tesoriere comunicherà alla Provincia il nominativo del Responsabile del Servizio e di un suo Sostituto, aggiornando le comunicazioni in caso di loro avvicendamento.
4. I necessari contatti tra Tesoriere e Provincia avverranno almeno una volta al giorno, negli orari di lavoro, o qualora ricorressero circostanze particolari, anche in orari diversi.
Articolo 4 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
1. Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria della Provincia e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l'amministrazione e custodia di titoli e valori, nonché gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti provinciali e da norme pattizie. Sono altresì compresi nell’ambito della presente convenzione i pagamenti e le riscossioni effettuati dall’Economo provinciale per conto della Provincia.
2. La Provincia costituisce in deposito presso il Tesoriere- ovvero impegna in altri investimenti alternativi - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accertamento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.
3. Esulano dall’ambito della presente convenzione la riscossione delle entrate
patrimoniali e assimilate e dei contributi di spettanza della Provincia eventualmente affidate a terzi tramite apposita convenzione, nonché la riscossione delle entrate tributarie eventualmente affidate al concessionario del servizio di riscossione, fermo restando che le entrate di cui al presente comma vengono accreditate al conto di tesoreria.
4. La Provincia ed il Tesoriere si impegnano a rispettare, per quanto di propria competenza, le norme dettate da:
◻ il sistema di Tesoreria introdotto dalla Legge 29.10.1984, n. 720 come modificato dall'articolo 7 del D.Lgs N. 279 del 7 agosto1997, novellato dall'articolo 77 quater del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge N. 133 del 6. agosto.2008.
◻ il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche o integrazioni
◻ il sistema S.I.O.P.E., secondo quanto stabilito dall'articolo 28 della Legge 27.12.2002 n. 289 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 novembre 2006 n. 135553 e successive modifiche o integrazioni
◻ ogni altra disposizione di legge o regolamento afferente la gestione del servizio di tesoreria vigente nell’ambito della durata della presente convenzione.
ARTICOLO 5 – ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L'esercizio finanziario della Provincia ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo il 31 dicembre di ciascun anno non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
2. I mandati, interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre,
saranno commutati d'ufficio dal Tesoriere in assegni postali localizzati o in altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, con tasse e spese a carico del destinatario.
3. Le reversali non riscosse alla fine dell'esercizio verranno restituite alla Provincia, accompagnate da un elenco, redatto in duplice esemplare, di cui uno sarà restituito, firmato per ricevuta.
Articolo 6 - RISCOSSIONI
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 , le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di riscossione (reversali), emessi dalla Provincia su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dai soggetti individuati ai sensi del successivo articolo l0 comma 1.
2. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e in vece della Provincia, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e/o modelli meccanizzati.
3. Il Tesoriere è tenuto quotidianamente ad inviare alla Provincia, con procedure telematiche, un flusso informatico contenente tutti i dati relativi alle quietanze emesse.
4. Le reversali dovranno contenere le indicazioni dei codici, inclusi quelli riferiti al SIOPE e, in generale, tutte le informazioni previste dalle norme vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 180 del D.Lgs. n. 267 del T.U.E.L. e successive modifiche o integrazioni. Saranno altresì specificati:
◻ il riferimento all'imputazione a conto residui o a conto competenza
◻ l'eventuale esenzione dall'assoggettamento all'imposta di bollo di quietanza, in assenza delle quali il Tesoriere applicherà l'imposta di bollo a carico della Provincia.
◻ l'eventuale annotazione "entrate non soggette a riversamento in Tesoreria Mista", in assenza della quale il Tesoriere deve ritenersi autorizzato ad imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera.
◻ l'indicazione "entrate da vincolare per (causale) .. ", nei casi si tratti di entrata a specifica destinazione, in assenza della quale il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne per omesso vincolo.
5. Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dalla Provincia.
6. Il Tesoriere dovrà accettare, anche senza autorizzazione della Provincia, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della Provincia stessa, rilasciando ricevuta con la clausola espressa "salvi i diritti della Provincia".
7. La ricevuta dovrà contenere tutti gli elementi, anche di carattere fiscale (Codice Fiscale/Partita IVA), utili all'individuazione del debitore e della causale del versamento, compreso l'apposito codice identificativo riportato nella nota contabile/fattura rilasciata dalla Provincia, ove presentata dal terzo all'atto del versamento.
8. Tali incassi, con i relativi elementi identificativi prima indicati, sono segnalati quotidianamente mediante procedure telematiche alla Provincia, la quale deve emettere, tempestivamente e comunque entro la fine dell'esercizio, i relativi ordinativi recanti la dicitura atta a riconoscere la regolarizzazione del provvisorio di entrata di volta in volta considerato e rilevato dai dati trasmessi dal Tesoriere.
9. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Resta inteso,
comunque, che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie della Provincia.
10. Il Tesoriere deve provvedere alla regolarizzazione degli incassi entro un giorno lavorativo dalla data di ricevimento degli ordinativi di riscossione da parte della Provincia.
11. Con riguardo alla riscossione di somme affluite direttamente nella contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza di riscossione e la Provincia si impegna a trasmettere i corrispondenti ordinativi a copertura.
12. Le operazioni di incasso degli ordinativi di riscossione e versamento al conto corrente di tesoreria e/o alle contabilità speciali presso la Banca d'Italia, comprese quelle di cui al presente articolo, vengono svolte senza oneri a carico della Provincia
13. Il Tesoriere è tenuto altresì a curare, senza oneri per la Provincia, l'incasso di assegni, circolari e bancari, compresi quelli emessi e pervenuti in valuta estera o da Istituto di Credito estero, consegnatigli dalla Provincia con una distinta analitica riportante in calce l'annotazione "incarico all'incasso di entrate da Provincia".
14. Gli assegni circolari emessi da qualsiasi istituto bancario, i vaglia emessi dalla Banca d'Italia, gli assegni di traenza a copertura garantita e gli assegni bancari tratti su qualsiasi filiale della banca tesoriera, vengono accreditati direttamente sul conto di Tesoreria della Provincia nel giorno successivo a quello di consegna mediante emissione di quietanza intestata alla Provincia, senza oneri a suo carico.
15. La Provincia autorizza il Tesoriere, previa specifica richiesta dello stesso, ad addebitare sul conto di Tesoreria l'importo di assegni che gli venissero restituiti insoluti dopo l'accredito e la Provincia provvederà ad emettere a suo favore apposito mandato di pagamento a "copertura".
16. Le riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati alla Provincia e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, avvengono mediante prelevamento dai conti medesimi su disposizione della Provincia, con contestuale emissione di un documento sostitutivo di entrata, e successiva emissione di reversale intestata allo stesso Conto Postale, riportante la causale indicante che trattasi di prelievo fondi dal c/c postale con specificazione del relativo numero.
17. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo, senza oneri a carico della Provincia, entro due giorni lavorativi mediante emissione di assegno postale e accredita l'importo corrispondente sul conto di Tesoreria con valuta il giorno successivo a quello in cui avrà la disponibilità della somma prelevata.
18. Le riscossioni possono avvenire anche con procedura POS, carte di credito, procedure internet banking, nonché mediante l'addebito preautorizzato sul conto corrente del debitore, disposto di iniziativa del Tesoriere a fronte di autorizzazioni all'addebito firmate dal debitore e consegnate dalla Provincia, e sempre che il conto di addebito presenti le necessarie disponibilità.
Su richiesta della Provincia le somme riscosse mediante i sistemi di cui al presente comma vengono accreditate, con la valuta del giorno lavorativo successivo all'incasso, in appositi conti di transito infruttiferi accesi presso il Tesoriere, oggetto di separata rendicontazione online alla Provincia, con giro del saldo finale giornaliero al conto ordinario di Tesoreria.
19. La riscossione di somme derivanti da depositi cauzionali effettuati da terzi
sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta e trattenute su un apposito conto infruttifero e gratuito per la Provincia. La restituzione del deposito cauzionale e le relative modalità, senza oneri per la Provincia, possono essere autorizzate con le medesime modalità in materia di deposito di firme autorizzate previste al successivo articolo l0 comma 1.
20. La riscossione delle entrate si intende fatta senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo per il Tesoriere di inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi, né di intimare ai medesimi richieste o atti legali, restando sempre a cura della Provincia ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
21. Gli ordini di riscossione non eseguiti entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferiscono, saranno restituiti alla Provincia per essere annullati.
22. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare accrediti a favore della Provincia con valute retrodatate o anomale.
23. In presenza di versamenti sulla contabilità fruttifera della Provincia accreditati con ritardo, per fatto imputabile al Tesoriere, quest'ultimo, su richiesta della Provincia, si farà carico della differenza di interessi derivante dal ricalcolo degli stessi applicando la valuta corretta di accredito.
24. Per quanto riguarda l’incasso del versamento di contravvenzioni al Codice della Strada e a leggi e regolamenti, questo potrà essere effettuato presso ogni agenzia, con rilascio di ricevuta e trasmissione dei dati di incasso anche tramite il servizio Home Banking.
25. Per quanto riguarda gli incassi effettuati tramite terminali POS e/o con carte di credito e con altri sistemi di incasso che si affermino come standard di mercato, il Tesoriere procederà direttamente senza alcuna richiesta da parte della Provincia, al trasferimento delle somme sul conto di tesoreria,
trasmettendo in forma telematica i dati necessari all’incasso attraverso il servizio di Home Banking. Il flusso telematico dovrà contenere obbligatoriamente la causale di versamento così come definita dalla Provincia.
26. Per quanto riguarda gli incassi effettuati tramite terminali POS il Tesoriere provvederà all’installazione dei terminali sulla base delle indicazioni fornite dalla Provincia.
27. Gli importi delle commissioni e delle valute per i servizi di cui ai punti precedenti sono quelli di cui all’offerta presentata in gara.
Articolo 7 - PAGAMENTI
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i pagamenti verranno eseguiti dal Tesoriere in base ad ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dalla Provincia, numerati progressivamente per esercizio e firmati dai soggetti individuati ai sensi del successivo articolo l0 comma1, contro il rilascio di ricevute di ritorno compilate ed inviate con procedure informatiche.
2. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione da parte della Provincia di regolari mandati, effettuerà i pagamenti che:
a) per disposizione di legge fanno carico al Tesoriere stesso, quali quelli derivanti da delegazioni di pagamento, obblighi tributari e contributivi, somme iscritte a ruolo, ecc.
b) siano disposti dalla Provincia in via continuativa o derivino da obblighi contrattuali ripetitivi comunicatigli dalla Provincia stessa, quali quelli relativi a canoni di utenze, rate assicurative, ecc.
3. Ai fini della regolarizzazione dei pagamenti di cui al presente punto, la Provincia emetterà regolare mandato con indicazione del provvisorio attivato dal Tesoriere, tempestivamente e comunque entro il termine dell' esercizio
finanziario corrente.
4. In presenza di Xxxxxxxx di previsione esecutivo, il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti dei rispettivi stanziamenti iscritti negli interventi del bilancio approvato, tenuto conto delle variazioni intervenute, con separata scritturazione, a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.
5. I pagamenti iscritti nei capitoli per i servizi per conto terzi possono essere fatti in corso d'anno anche in eccedenza degli stanziamenti di bilancio, salvo regolarizzazione prima dell'approvazione del Rendiconto consuntivo dell'esercizio.
6. Qualora ricorra l'Esercizio Provvisorio ai sensi del comma 3 dell'articolo 163 del T.U.E.L., il Tesoriere esegue il pagamento entro i seguenti limiti:
◻ Spese in conto competenza: per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle somme tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi
◻ Residui: nei limiti delle somme iscritte nell'elenco dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente, trasmesso dalla Provincia all'inizio di ciascun esercizio finanziario.
7. Qualora ricorra la Gestione Provvisoria ai sensi del comma 2 dell'articolo
163 del T.U.E.L., il Tesoriere esegue il pagamento nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato e comunque limitatamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui e prestiti, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla
legge, ed in genere per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
8. In ogni caso, i pagamenti vengono eseguiti nei limiti delle disponibilità di cassa, ovvero utilizzando l'anticipazione di Tesoreria, in seguito ad espressa richiesta pervenuta dalla Provincia con propria deliberazione, nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.
9. I mandati devono contenere gli elementi previsti dagli articoli 3 e 4 del
D.P.R. 194/1996 e successive modificazioni, e quelli previsti dall'articolo 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, l'indicazione dei codici gestionali SIOPE previsti dalle vigenti disposizioni normative, nonché la suddivisione tra residui e competenza.
10. Andrà inoltre specificata:
◻ l'indicazione per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
◻ l'annotazione, ove ricorra il caso, che trattasi di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: in caso di mancata annotazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dalla Provincia in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
◻ la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa previsti dalla Legge o di pagamenti concordati con il creditore il cui mancato rispetto comporti penalità; in tal caso, stante l'impossibilità di provvedere ai pagamenti con valute antecedenti all' esecuzione, l'ordinativo deve esser trasmesso al tesoriere almeno un giorno lavorativo prima della data di pagamento, salvo modalità specifiche richieste per pagamenti di contributi e imposte;
◻ l'eventuale annotazione: "pagamento disposto nel rispetto della norma di
cui all'articolo 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria), comma 1, del T.U.E.L." in vigenza di esercizio provvisorio; oppure: "pagamento indilazionabile disposto nel rispetto della norma di cui all'articolo 163, comma 2, del T.U.E.L." in vigenza di gestione provvisoria.
11. Il Tesoriere non potrà dar corso al pagamento di mandati che siano privi dell'indicazione della codifica di bilancio e della voce economica.
12. Non potrà altresì dar corso ai pagamenti di mandati cartacei che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e nel nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
13. I mandati saranno di norma ammessi al pagamento entro il primo giorno lavorativo (con riferimento all'orario di servizio delle aziende di credito) successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo diversa indicazione della Provincia, che potrà richiedere il differimento a data successiva.
14. In caso di urgenza evidenziata dalla Provincia, il Tesoriere si adopererà per eseguire i pagamenti nello stesso giorno di consegna.
15. In assenza di specifiche indicazioni da parte della Provincia, i mandati sono di norma pagabili in contanti presso gli sportelli del Tesoriere, contro acquisizione di regolare quietanza del beneficiario o del soggetto indicato nel mandato come quietanzante, e senza alcuna spesa per il beneficiario e per l'Ente.
16. La Provincia potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa, l’indicazione di una delle seguenti modalità di pagamento del mandato:
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, in Italia o all'estero, intestato al creditore o al soggetto dallo stesso indicato, con spese a carico del beneficiario;
b) commutazione in:
◻ assegno circolare non trasferibile o assegno di traenza (quietanza), a favore del creditore o di soggetto dallo stesso indicato, da spedire al medesimo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa e spese a carico del destinatario;
◻ vaglia postale ordinario o telegrafico o assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente
c) giro fondi a favore di Enti intestatari di contabilità speciale presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla Legge;
d) altre modalità di pagamento tempo per tempo concordate con il Tesoriere.
17. In ogni caso la Provincia avrà cura di indicare nel mandato gli estremi necessari all'esatta individuazione ed ubicazione del creditore stesso, nonché gli altri elementi richiesti dalla tipologia di pagamento prescelta, compreso il codice IBAN nel caso di accreditamento in conto corrente.
18. Il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle tasse a carico del beneficiario e delle spese bancarie applicate, con formale indicazione sulle quietanze, o sui documenti equipollenti, sia dell' importo lordo del mandato che di quello netto pagato.
19. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità, il Tesoriere provvede a rendere apposita quietanza in via telematica che indichi l'iter del mandato dall'inoltro dell'Ente sino alla effettiva disponibilità presso il beneficiario. Tali quietanze, distinte per esercizio finanziario e ordinate secondo i Capitoli del Bilancio provinciale, possono essere anche trasmesse con procedure informatiche mediante l'invio di supporti informatici indelebili e ripetibili (CD-ROM) unitamente al Conto del Tesoriere.
20. Nel caso che l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle
disposizioni di legge in materia sarà considerata valida quietanza, la relativa ricevuta postale.
21. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare alla Provincia l'importo degli assegni del sistema postale o bancario rientrati per irreperibilità degli intestatari e, contestualmente, a comunicare alla Provincia stessa gli estremi del mandato di pagamento nel quale era ricompreso il beneficiario irreperibile. Si impegna altresì a fornire, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa, su richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per tramite della Provincia.
22. L'accredito degli stipendi al personale, a cui si applicano le disposizioni previste per il personale dello Stato, sarà effettuato senza oneri, anche di valuta, per i beneficiari e per la Provincia, anche se gli accrediti debbano essere effettuati presso i conti corrente accesi dal personale presso altri istituti di credito.
23. I mandati relativi agli stipendi dovranno essere consegnati al Tesoriere di norma almeno due giorni lavorativi (per le aziende di credito) precedenti la data fissata per il pagamento. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, la Provincia si impegna a produrre contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta debitamente compilata.
24. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei relativi contributi entro la scadenza di legge.
25. La Provincia si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi agli stipendi, ai pagamenti
aventi scadenza perentoria successiva a tale data e comunque riferiti a corresponsioni ritenute dalla Provincia urgenti e/o indifferibili, nonché di quelli a copertura di pagamenti già effettuati d'iniziativa del Tesoriere.
26. Su richiesta della Provincia, il Tesoriere fornirà, senza alcun onere a carico dell'Ente ed entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale, senza alcun onere a carico della Provincia.
27. Le commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione dei pagamenti ordinati dalla Provincia e corrispondenti a quelli di gara sono poste a carico del beneficiario ad eccezione di quelle dovute per:
◻erogazione di contributi economici in materia socio-assistenziale;
◻retribuzioni del personale dipendente e Amministratori
◻utenze
◻canoni di locazione
28. le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate entro il 27 di ogni mese, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente.
29. I mandati eseguiti, accreditati o comunque commutati con l'osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto della gestione.
30. In particolare, i mandati commutati con assegno circolare non trasferibile o postale localizzato, si considerano estinti al momento della loro spedizione al beneficiario.
31. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Provincia sul
mandato.
32. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati dal Tesoriere, senza attribuzione di oneri, subito dopo l'esecuzione degli ordinativi di pagamenti ricevuti. E’ a carico del Tesoriere la consegna/spedizione di tutti gli assegni (fornitori e/o stipendi).
Articolo 8 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA
N.B. questo articolo verrà completato al momento in cui la Provincia attiverà le modalità informatizzate, ferma restando la sostanza di quanto sotto riportato.
1. Premesso che per la gestione amministrativa di entrate e spese, la Provincia utilizza il sistema …………., per la durata delle presente Convenzione, le procedure informatiche del Tesoriere saranno in grado di:
◻ interfacciarsi con quelle della Provincia, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio di Tesoreria,
◻ gestire la ricezione e l'esecuzione degli ordinativi di pagamento e di incasso secondo le specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente per il servizio di tesoreria degli Enti Locali.
2. Gli ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno redatti in forma informatica, firmati digitalmente e trasmessi dalla Provincia al Tesoriere in via telematica su canali internet protetti, utilizzando apposita procedura fornita gratuitamente da quest'ultimo. Il Tesoriere restituirà una ricevuta elettronica a comprova dell'avvenuta corretta ricezione dei dati o l'indicazione dettagliata degli errori intercorsi che hanno causato lo scarto degli stessi.
3. Gli ordinativi d'incasso ed i mandati di pagamento saranno trasmessi, separatamente, dalla Provincia al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo
4. Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente per il servizio di Tesoreria e degli standard CNIPA:
a) dovrà essere possibile la gestione elettronica dei mandati e delle reversali, singoli ed anche plurimi, nelle loro fasi di emissione, rettifica, annullamento, pagamento ed incasso;
b) il protocollo di trasporto dovrà utilizzare servizi di messaging che garantiscano la consegna di ogni messaggio, senza ripetizioni/duplicazioni ed il ripristino, in automatico, a seguito di possibili interruzioni nel collegamento;
c) l'interscambio dei flussi tra Ente e Tesoriere dovrà avvenire su canali sicuri crittografati, applicando aggiornati sistemi di sicurezza relativi all'autenticazione del mittente, all'integrità e alla confidenzialità dei dati, al non ripudio dell'invio e della ricezione dei flussi;
d) dovrà essere possibile la consultazione on-line, mediante sistemi di remote banking accessibili presso la sede della Provincia, di:
◻ quietanze di riscossione e loro collegamento con le corrispondenti reversali,
◻ situazione giornaliera di cassa,
◻ entrate a specifica destinazione
◻ eventuale utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria.
e) il sistema di firma digitale, le chiavi, i certificati e gli algoritmi utilizzati per il sistema di interscambio tra Ente e Tesoriere dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
f) la Provincia potrà avvalersi delle firme digitali già in suo possesso rilasciate
dall' Autorità di Certificazione ;
g) in caso di temuta compromissione della chiave o di smarrimento della smart card, i contraenti dovranno richiedere al certificatore la revoca della validità delle chiavi RSA.
5. Nella prima fase di avvio della modalità di cui al presente articolo, salvo richiesta di proroga da parte della Provincia, saranno ammissibili ordinativi d'incasso e di pagamento cartacei.
6. Decorso questo termine, gli ordinativi cartacei saranno ammessi solo in dipendenza di rilevanti problemi tecnici connessi al temporaneo malfunzionamento delle procedure informatiche.
7. La trasmissione degli ordinativi cartacei sarà accompagnata da distinta, con l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, emessa in duplice copia, numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dai medesimi soggetti individuati ai sensi dell'articolo l0 punto A), di cui una vistata dal Tesoriere che fungerà da ricevuta per il Provincia.
8. Nessun onere verrà posto a carico della Provincia in relazione alla implementazione e gestione informatizzata del servizio di Tesoreria di cui ai punti precedenti, ivi incluse le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per garantire nel tempo le funzionalità della stessa.
La gestione dell’ordinativo informatico è inclusa nel servizio di Tesoreria oggetto della presente convenzione.
9. Al fine di supportare l'apprendimento della procedura informatizzata di gestione del servizio da parte degli addetti all'emissione di ordinativi informatici di pagamento presso la Provincia, il Tesoriere terrà a proprie spese appositi corsi di formazione nel corso del primo trimestre di avvio del sistema. Articolo 9 - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO E VINCOLI SU
DISPONIBILITA'
1. Qualora la Provincia emetta delegazioni di pagamento a garanzia delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
209 del D.Lgs n. 267/2000, queste saranno notificate al Tesoriere e costituiranno titolo esecutivo per i pagamenti stessi.
2. In caso di ritardato pagamento, l'indennità di mora è a carico del Tesoriere.
3. Per provvedere ai pagamenti delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari garantite da delegazioni di pagamento debitamente notificate, il Tesoriere potrà effettuare, ove necessario, opportuni accantonamenti tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di Tesoreria di cui all'articolo 13 e, in subordine, sui fondi disponibili sulle contabilità speciali. Qualora alle scadenze stabilite siano insufficienti le somme della Provincia necessarie per il pagamento delle rate, e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. Articolo l0 - OBBLIGHI DELLA PROVINCIA
1. La Provincia dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe e digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione, di pagamento, accettazione e svincolo cauzioni, nonché tutte le variazioni successive.
2. La validità delle comunicazioni decorrerà dalla ricezione delle stesse da parte del Tesoriere.
3. La Provincia si obbliga a trasmettere al Tesoriere:
◻ copia del vigente Regolamento di Contabilità del Provincia;
◻ copia della delibera consiliare di nomina del Collegio dei Revisori e delle deliberazioni di modifica dello stesso;
◻ all'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'elenco provvisorio dei residui attivi e passivi e, successivamente, la rideterminazione degli stessi, sulla base delle variazioni apportate in sede di riaccertamento;
◻ copia del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
◻ copie delle deliberazioni relative a variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva;
◻ copia della nota di trasmissione del conto della gestione di Tesoreria alla competente Sezione della Corte dei conti.
◻ la delibera di approvazione del rendiconto, e copia del conto consuntivo medesimo;
◻ il decreto di discarico della Corte dei conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza del giudizio di conto
Articolo 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL TESORIERE
1. Il Tesoriere deve tenere aggiornato e conservare il Giornale di Cassa contenente le registrazioni, in ordine cronologico, delle riscossioni e dei pagamenti, con l'indicazione:
◻ delle risultanze di cassa presso il Tesoriere e presso la Tesoreria Provinciale dello Stato rilevabili nella contabilità speciale
◻ i sospesi di entrata e di spesa (rispettivamente operazioni di incasso effettuate in difetto di reversali e pagamenti eseguiti senza la preventiva emissione del relativo mandato)
◻ l’importo dei fondi vincolati.
2. Il Giornale di Xxxxx verrà inviato giornalmente alla Provincia mediante un flusso informatico che rispetti la normativa in vigore in materia di documenti firmati digitalmente e che possa essere agevolmente visualizzato in chiaro e
stampato dalla Provincia.
3. Il Tesoriere deve altresì:
◻ compilare, trasmettere e conservare le rilevazioni periodiche, previsionali e consuntive, previste dalla legge, delle cui risultanze la Provincia viene tempestivamente informata;
◻ tenere il bollettario informatico delle riscossioni, distinto tra quello per la riscossione ordinaria e quello per la riscossione dei depositi di terzi;
◻ conservare le reversali e i mandati di pagamento, cronologicamente ordinati, corredati dei relativi allegati;
◻ aggiornare quotidianamente lo stato delle riscossioni e dei pagamenti, al fine di rendere certa, in ogni momento, la situazione degli introiti e delle spese, anche per quanto attiene le contabilità speciali, e consentire la costante definizione del saldo di cassa;
◻ procedere mensilmente al raccordo delle risultanze della propria contabilità con la situazione delle contabilità speciali, trasmessa al Tesoriere dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. Copia di tale raccordo sarà inviata alla Provincia, con la dichiarazione di riscontrata regolarità.
◻ aggiornare, conservare e trasmettere alla Provincia la documentazione relativa alla gestione dei titoli anche per quelli connessi alle operazioni di reinvestimento delle giacenze di cassa;
◻ tenere eventuali altre evidenze previste dalla legge;
◻ partecipare alla stipula dei contratti nei quali fosse richiesta la sua presenza.
4. Il Tesoriere, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, dovrà rendere il conto della gestione di cassa dell'esercizio scaduto per conto della
Provincia, presso la sede della Provincia, redatto in conformità alle disposizioni di legge e accludendo gli allegati di svolgimento per ciascuna voce di bilancio nonché gli eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
5. La documentazione relativa agli ordinativi di pagamento informatici e alle relative quietanze dovrà venir resa in formato digitale non riscrivibile, seguendo le modalità stabilite dagli standard CNIPA pro tempore vigenti
6. Qualora il Tesoriere non provveda a consegnare il conto della gestione nei termini stabiliti, provvederà la Provincia a spese del Tesoriere.
7. In generale il Tesoriere provvederà a dare esecuzione con la massima diligenza a tutto quanto previsto dalla normativa in vigore e dalla presente convenzione nonché a dare attuazione, senza alcun onere per la Provincia, a quanto venisse in futuro disposto in virtù di nuovi atti normativi.
8. Per eventuali danni subiti dalla Provincia o dai terzi per responsabilità del Tesoriere, quest'ultimo risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio ai sensi degli articoli 211 e 217 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Il Tesoriere è inoltre responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.
Articolo 12 – VERIFICHE ED ISPEZIONI
1. I componenti l'Organo di revisione economico-finanziaria e i Responsabili del Settore Bilancio e del Servizio Ragioneria, o altro dipendente della Provincia a tal fine incaricato, hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli articoli 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ogni qual volta lo ritengano necessario od opportuno.
2. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta; tutta la documentazione relativa alla gestione della Tesoreria. Deve altresì conservare i verbali delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie, da trasmettere in copia alla Provincia.
Articolo 13 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E UTILIZZO SOMME VINCOLATE
1. A norma dell'articolo 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il Tesoriere, su richiesta della Provincia presentata, di norma, all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo Esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata della Provincia accertate nel Rendiconto di Gestione del penultimo anno precedente.
2. Il Tesoriere mette a disposizione della Provincia l'ammontare dell'anticipazione su un apposito conto corrente bancario, franco di spese, sul quale viene attribuita la valuta del giorno dell' operazione sia alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, sia a quelle di accredito, in sede di rimborso. In caso di effettivo utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria, vengono applicate le condizioni di cui all'articolo 16.
3. L'utilizzo avrà luogo di volta in volta per le somme necessarie a sopperire a momentanee esigenze di cassa, su disposizione del Responsabile del Servizio Ragioneria della Provincia.
4. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate, libere da vincoli, eccedenti i pagamenti.
5. In caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, la Provincia si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria
derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse della Provincia.
6. La Provincia potrà utilizzare per la gestione corrente le somme vincolate a specifica destinazione, a norma dell'articolo 195 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante apposita richiesta formulata dal Responsabile del Servizio Ragioneria, previa apposita deliberazione dell'Organo esecutivo da adottarsi ad inizio esercizio finanziario. Il Tesoriere provvederà apponendo un corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria.
7. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano sul conto di tesoreria o sulle contabilità speciali.
8. La Provincia ha altresì la facoltà di attivare l'utilizzo per spese correnti delle somme a specifica destinazione giacenti nelle contabilità speciali, a fronte dei crediti maturati nei confronti dello Stato ma non ancora riscossi, formulando apposita richiesta al Tesoriere corredata dell'indicazione dell'importo massimo svincolabile.
9. In caso di eventuale dichiarazione dello stato di dissesto della Provincia, ai sensi dell'articolo 246 del D.Lgs. n. 267/2000, si applicano le conseguenti disposizioni in materia di utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria e delle somme vincolate a specifica destinazione.
Articolo 14 - GARANZIE FIDEJUSSORIE
Il Tesoriere si impegna, su richiesta della Provincia, a rilasciare polizze fidejussorie nei casi previsti dalle norme vigenti. L'attivazione di tale garanzia è correlata all' apposizione del vincolo di una quota corrispondente
dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente articolo 13. Articolo 15 - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del Provincia, senza oneri per quest'ultima.
2. Alle stesse condizioni del precedente comma, saranno altresì custoditi ed amministrati dal Tesoriere i titoli e i valori depositati da terzi, in base a semplice richiesta dei presentatori, per cauzioni a favore della Provincia, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell' operazione
3. Il Tesoriere potrà procedere alla restituzione dei valori depositati solo a fronte di ordini della Provincia comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.
4. Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornata la situazione delle movimentazioni di carico e scarico dei titoli e valori in custodia sia di terzi che della Provincia, e di trasmettere trimestralmente la relativa rendicontazione. Articolo 16 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Il Tesoriere applicherà le seguenti condizioni definite in sede di gara:
Articolo 17 -ESECUZIONE FORZATA
1. L'esecuzione forzata dei fondi provinciali è ammessa nei limiti e con le procedure previsti dall'articolo 159 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.
2. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 dell'articolo159 sopra citato, l'organo esecutivo della Provincia, con deliberazione da notificare al tesoriere, quantifica preventivamente gli importi
delle somme destinate alle suddette finalità.
Articolo 18 - CONTI CORRENTI COLLATERALI AL CONTO DI TESORERIA
1. La Provincia ha la facoltà di aprire presso il Tesoriere, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, appositi conti correnti bancari intestati alla Provincia medesima, a valere sui quali possono operare gli agenti contabili di volta in volta individuati per l'effettuazione di minute spese economali, anche mediante utilizzo di carte di credito prepagate, preventivamente coperte da apposito versamento.
2. Su tali conti correnti si applicano le medesime condizioni definite in sede di gara per il conto corrente ordinario di cui all'articolo 16.
3. La Provincia ha la facoltà di aprire presso il Tesoriere un apposito conto corrente per l'impiego temporaneo, al di fuori del regime di tesoreria unica, delle somme rinvenienti dall' emissione di prestiti obbligazionari o dalla contrazione di mutui, non assistiti da contribuzione pubblica, con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti.
4. Il Tesoriere utilizza le somme depositate nel predetto conto corrente, previo giro al conto ordinario di tesoreria, per effettuare i pagamenti richiesti dagli investimenti a fronte dei quali sono stati emessi i prestiti e/o contratto i mutui.
5. Su tale deposito, franco di commissioni a altre spese (salvo l'addebito dell'imposta di bollo a carico della Provincia), si applicano le seguenti condizioni definite in sede di gara: …………………………………………….
6. La liquidazione degli interessi avrà luogo trimestralmente e il tasso applicato in ciascun trimestre sarà quello ufficiale, rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre.
7. Il Tesoriere potrà addebitare alla Provincia l'imposta di bollo dovuta a suo
carico.
8. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma precedente, nelle more del loro impiego per le spese di investimento sottostanti l'emissione dei prestiti o la contrazione dei mutui, possono essere temporaneamente impiegate in strumenti finanziari da depositare presso il Tesoriere (quali ad es. titoli obbligazionari - compresi Buoni emessi dal Provincia stesso - acquistati con operazioni Pronti/Termine), con garanzia di restituzione al conto corrente suddetto delle somme prelevate, nei tempi necessari per far fronte ai pagamenti richiesti dagli investimenti predetti.
9. La Provincia si riserva la facoltà di indicare al Tesoriere gli strumenti finanziari nei quali investire temporaneamente le somme indicate nel paragrafo precedente.
10. L'operazione di trasferimento dei relativi fondi alla controparte, anche se soggetto diverso dal Tesoriere, per il perfezionamento delle singole operazioni di investimento dovrà avvenire senza alcun onere a carico della Provincia, con valuta compensata Provincia/altro soggetto controparte dell'operazione d'investimento e con le modalità tecniche previste per i bonifici di importo rilevante (B.I.R.).
11. Gli interessi prodotti dall'impiego temporaneo delle somme di cui al comma precedente, al netto dei relativi oneri fiscali, vengono girati dal Tesoriere sul conto ordinario di tesoreria su indicazione del Dirigente del Servizio Ragioneria, o di soggetto da esso incaricato, e costituiscono entrate liberamente disponibili.
Articolo 19 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Qualora si verificassero da parte del Tesoriere gravi inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi convenzionali, la Provincia ha facoltà, di
risolvere la convenzione, previa regolare diffida ad adempiere in un termine assegnato, da comunicare mediante raccomandata A/R.
2. La comunicazione della risoluzione del rapporto convenzionale avverrà con semplice preavviso di giorni 60 (sessanta), trasmesso mediante raccomandata A/R.
3. Oltre alla risoluzione del rapporto convenzionale, la Provincia si riserva di richiedere la corresponsione dei danni patiti e patiendi anche per i maggiori oneri eventualmente derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l’eventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura di affidamento.
4. Qualora le dichiarazioni rese in sede di gara risultassero successivamente non corrispondenti alla realtà, tale fatto vale come condizione risolutiva, fatta sempre salva la facoltà della Provincia di agire per il risarcimento dei danni.
5. Il Tesoriere non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento dell’eventuale danno al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
6. Oltre alla risoluzione del rapporto convenzionale, la Provincia ha facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, qualora la Provincia dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
7. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, la Provincia si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio fino alla designazione di un nuovo Tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività
d'incasso e di pagamento.
Articolo 20 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi che il Tesoriere assume con la sottoscrizione della presente convenzione, e dell’eventuale risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più oltre al dovuto, e di quant’altro previsto dalle vigenti normative, il Tesoriere ha costituito la cauzione definitiva di € 30.000,00 (Euro trentamila /00) mediante polizza fidejussoria assicurativa / fideiussione bancaria n. ……..rilasciata il ………….dalla Compagnia /Banca
…………..con sede in ……………..via………., in atti, contenente la clausola di pagamento entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Provincia e l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione. La suddetta garanzia sarà svincolata dal Dirigente del Servizio Ragioneria e quindi cesserà di avere efficacia alla data……………………..
Articolo 21 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Il Tesoriere si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
2. Quanto alla tutela dei dati personali viene nominato con apposito atto allegato alla presente convenzione Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
Articolo 22 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Le spese di stipula e registrazione della convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.
2. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 (imposta di registro in misura fissa). Articolo 23 - DOMICILIO DELLE PARTI
Per qualsiasi comunicazione inerente lo svolgimento del servizio disciplinato nella presente convenzione, le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo dalla medesima.
Articolo 24 – CONTROVERSIE
La definizione delle controversie inerenti l’interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione insorte in corso o al termine del rapporto convenzionale è deferita al Foro di Bologna.
Articolo 26 - NORMA DI RINVIO
1. Per quanto eventualmente non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia anche ora per allora.
Letto, confermato e sottoscritto in Bologna il 2009.
Per la Provincia di Bologna Per …………..
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx
Allegati :
Ai sensi e per gli effetti previsti dal comma 2 dell’articolo 1341 del Codice Civile , dichiara di avere letto e di approvare specificamente i seguenti
articoli della presente convenzione: Articolo 19 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE; Articolo 20 CAUZIONE DEFINITIVA; Articolo 21
RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI; Articolo 24
CONTROVERSIE N.B. la presente elencazione di clausole cosiddette vessatorie è da ritenersi non esaustiva e sarà completata, modificata o integrata a seguito della stesura definitiva che potrà avvenire solo in seguito all’aggiudicazione del servizio.
Letto, confermato e sottoscritto in Bologna il 2009.
Per……………………….
Firma del legale sottoscrittore della Banca Tesoriere