POLIZZA DI ASSICURAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
"ALL RISKS - PROPERTY"
POLIZZA - CONDIZIONI
stipulata tra
TERME MERANO S.p.A
Piazza Terme, 9 – 00000 Xxxxxx (XX)
X. XXX 00000000000
e
la Spettabile
..................
che agisce nell'interesse proprio e delle Società Coassicuratrici (di seguito chiamata Società)
Decorrenza: ore 24,00 del 31.05.2021
Scadenza: ore 24,00 del 31.05.2024 Scadenza rate annuali: Al 31.05 di ogni anno.
SOMMARIO
A) DEFINIZIONI GENERALI 3
B) ENTI E SOMME ASSICURATE 4
C) ALTRE DEFINIZIONI 5
D) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI 5
D.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 5
D.2) ESCLUSIONI 6
D.3) DELIMITAZIONI DI GARANZIA 7
E) CONDIZIONI PARTICOLARI 12
F) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 18
G) LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI 24
A) DEFINIZIONI GENERALI
Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurato: Assicurazione: Comunicazioni:
Contraente: Assicurazione: Franchigia:
Indennizzo/ risarcimento:
Partita:
Polizza: Premio:
Primo rischio assoluto: Scoperto:
Sinistro:
Società: Broker:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; il contratto di assicurazione;
quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati PEC;
il soggetto che stipula l’assicurazione; il contratto di assicurazione;
l’importo che viene detratto dall’ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato;
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; insieme delle cose assicurate con un unico capitale; il documento che prova l’assicurazione;
la somma dovuta dal Contraente alla Società;
l’assicurazione prestata senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile;
la quota in percento dell’ammontare del danno, determinata a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato;
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
l’impresa assicuratrice;
il mandatario incaricato dall’Assicurato per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Impresa (fino alla scadenza del contratto);
B) ENTI E SOMME ASSICURATE
n.
Partite
Capitali Assicurati
Euro
Xxxxx Xxxxx
Lordo ‰
……
……
……
……
……
P.R.A.
aggiunta a quanto previsto all’Art.25 “E -
OVUNQUE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
1. Fabbricati | 65.796.722,00 |
2. Macchinari | 39.367.419,00 |
3. Macchine ed impianti elettronici | 3.690.454,00 |
4. Opere di presa e condotta forzata | 3.992.521,00 |
5. Merci – P.R.A. | 400.000,00 |
6. Indennità Aggiuntiva 15% partita 1-2-3-4-5 | 1.000.000,00 |
7. Ricorso Terzi | 1.000.000,00 …… |
Spese di demolizione e sgombero (in 8. | 1.000.000,00 …… |
Condizioni particolari”) | |
Totale | 116.247.116,00 |
C) ALTRE DEFINIZIONI
Fabbricati - Per "Fabbricati" si intendono tutte le costruzioni (fondazioni, opere in cemento armato, impianti idrosanitari, opere esterne, nonché le spese indirette come la progettazione, la direzione dei lavori, i collaudi, l’organizzazione cantiere, ecc…)
Macchinari - Per "Macchinari" si intendono le macchine, gli impianti specifici, gli impianti generici (idrici, termici, elettrici, condizionamento, riscaldamento ecc…), le attrezzature generali e speciali, i mobili e le macchine ordinarie d’ufficio, i mezzi interni di trasporto e di sollevamento.
Macchine ed impianti elettronici - Per “Macchine ed impianti elettronici” si intendono i server, i personal computer, stampanti, scanner, plotter, audio-video, lettori badge, apparecchiature di rete, fotocopiatrici, fax, impianti controllo accessi, impianti telefonici, sistema antintrusione, impianti rilevazione fumi, impianti cercapersone e controllo presenze, nonché in generale, tutti quei beni od impianti contenenti rilevante componente elettronica.
Opere di presa e condotta forzata – Per “Opere di presa e condotta forzata” si intende le gallerie con tutte le opere di captazione dell’acqua di sorgente, i fabbricati tecnici di servizio, la condotta di convogliamento dall’opera di presa allo stabilimento delle terme.
D) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI
D.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio delle Terme di Merano
S.p.A. salvo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinari".
Ciò premesso la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche di proprietà di terzi da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si assicurano i fabbricati, le strutture, le opere e gli impianti, le opere di presa, nonché la condotta forzata che porta l’acqua termale dalla fonte sul Monte San Vigilio allo stabilimento di Merano, i macchinari, le vasche, i laghetti, la piazza delle Terme, i parchi, i giardini, l’autorimessa, gli uffici, i servizi, variamente costruiti e realizzati, disposti su una vasta area nel centro cittadino, nei quali e con i quali l'Assicurato svolge le proprie attività.
Si fa presente che sulla piazza delle Terme e su parte del parco Terme grava la servitù di passaggio a piedi per uso pubblico a favore del Comune di Merano.
Quanto premesso è adibito principalmente a stabilimento termale con tutte le attività collegate, complementari, collaterali, sussidiarie ed accessorie connesse.
I processi di lavorazione, l’impiego di forza motrice, la detenzione e/o l’impiego di sostanze infiammabili, di sostanze pericolose e di merci speciali, la preparazione ed il trattamento di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i depositi e tutti i servizi ausiliari ed accessori, sono quelli che la tecnica inerente all’attività svolta insegna o consiglia di usare e che l’Assicurato ritiene di adottare; l’assicurazione si intende perciò operante per il ciclo completo; è escluso solo l’impiego di energia nucleare, ma è tuttavia compreso l’utilizzo di apparecchi e di materiali radianti o ionizzanti o altri.
D.2) ESCLUSIONI
La Società non è obbligata in alcun caso per:
a) i danni verificatisi in occasione di:
a1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, razionalizzazione e confisca guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
a2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a3) eruzioni vulcaniche, maremoto;
a4) bradisismo;
a5) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
a6) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
a7) movimentazione delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
b) i danni causati da o dovuti a:
b1) assestamenti, restringimenti o dilatazioni di macchinari e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
b2) interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
b3) deterioramenti, logorio, usura, ‘corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, evaporazioni;
b4) guasti meccanici a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; nel caso che in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte del danno non altrimenti esclusa;
b5) dolo dell'Assicurato/Contraente;
b6) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione;
b7) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
b8) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
b9) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto
precisato nelle condizioni particolari di polizza;
b10) difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
b11) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
c) sono altresì esclusi:
c1) i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.
ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
- il valore del terreno;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi se garantiti da specifica polizza;
- aeromobili e natanti.
D.3) DELIMITAZIONI DI GARANZIA
01) Disegni, modelli, stampi, archivi, software
Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri, stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
02) Occupazione non militare
Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
03) Eventi atmosferici
I danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sottotetto dei fabbricati previsti in polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.
Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, si intendono esclusi dalla garanzia i danni al macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto.
Si intendono in ogni caso compresi in garanzia, anche agli effetti degli eventi atmosferici, i danni a macchinari, impianti ed attrezzature posti all’aperto e fissi per destinazione.
04) Atti vandalici, dolosi, sociopolitici
Relativamente ai danni materiali diretti occorsi a seguito od in occasione di tumulti popolari, scioperi sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.
05) Terremoto
Relativamente ai danni materiali e diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa
che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione.
06) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
Relativamente ai danni materiali e diretti causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti si intendono esclusi gli enti mobili posti all'aperto. Si intendono in ogni caso compresi in garanzia, anche agli effetti di tali eventi, i danni a macchinari, impianti ed attrezzature posti all’aperto e fissi per destinazione.
07) Relativamente all'assicurazione per i danni materiali e diretti causati da terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti o occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi la Società e l'Assicurato possono recedere, in qualunque momento, dalla garanzia con preavviso di giorni 180 da darsi con lettera raccomandata e/o pec, con effetto dalla scadenza dell’annualità assicurativa in corso.
08) Sovraccarico neve
Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
09) Furto e rapina
La garanzia assicurativa, relativamente a Furto/Rapina è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
10) Gelo
Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:
- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.
11) Xxxxxxxx, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà dipendenti
La Società si obbliga ad indennizzare i danni derivanti da ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, o infedeltà dipendenti.
12) Portavalori
Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'assicurazione è prestata anche contro:
a) il furto avvenuto in seguito ad improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
e) commessi sui dipendenti dell'Assicurato mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.
13) Furto, Rapina ed Estorsione
La Società risponde dei danni derivanti dal furto delle cose assicurate.
È condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose assicurate siano riposte
in complessi e/o fabbricati protetti da porte e/o finestre e/o recinzioni munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere, purché sottratte fraudolentemente, al detentore, e/o false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi. L'assicurazione è estesa:
a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
b) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, purché alle dipendenze dell'Assicurato.
14) Fenomeno Elettrico
la Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “FENOMENO ELETTRICO”.
15) Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche
La Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.
Sono esclusi i danni:
a) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
f) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
g) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
h) derivanti da fenomeno elettrico.
16) Ricostruzione archivi
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce archivi, documenti, disegni, supporti dati, senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici ed altri supporti di dati e “Programmi di utente”.
Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.
Per “Programmi di utente”: si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati. È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
17) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
A parziale deroga della esclusione di cui al punto a7), gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano a condizione che, per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.
Per i danni da furto, rapina, scippo e caduta accidentale, l’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza.
18) Cristalli
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri, cristalli, fragili in genere all’interno o all'esterno dei fabbricati qualunque ne sia la causa. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti dalle partite 1) – 2) e 3).
19) Ricorso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il
massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
Si intendono comunque compresi in garanzia i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, le cose sugli stessi mezzi;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.
20) Grandine
La Società risponde dei danni causati dalla grandine a:
a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
b) lastre in cemento, cemento/amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
21) Guasti Macchine
Si intendono tutti i danni derivanti al macchinario da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione, fenomeni elettrici e simili, salvo quelli causati da incendio, esplosione e scoppio.
A titolo esemplificativo ma non limitativo, si precisa che per guasti meccanici ed elettrici si intende:
I. difetti di fusione, del materiale e di costruzione, errori di progettazione e di montaggio;
II. incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, tormento molecolare, forza centrifuga, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, colpo d’ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
III. caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
IV. effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio.
Cose escluse dall’assicurazione guasti macchine
Sono esclusi dall’assicurazione: olio diatermico di caldaie, pali di legno a sostegno di cavi, crogioli ed elettrodi di forni, cilindri di laminatoi, nastri dei forni di preriscaldo, elettrodi, elettroliti e vasche in impianti per il trattamento galvanico, preplastificatori, cilindri ondulatori per macchine per carta e cartone ondulato, dischi e matrici di fotocompositrici, fustelle e fustellatrici, cliches di macchine fotografiche, retine di incisione di apparecchi per riproduzione e duplicazione, aste, frese e tubazioni di impianti di perforazione, cisterne di autostazioni e di autofficine, mazze battenti e blocchi incudine di magli.
Trasformatori
Per i trasformatori con oltre 12 anni di esercizio, il degrado degli avvolgimenti è pari al 5% per
ogni anno o sua frazione, con il massimo del 50%; il degrado dei pacchi lamellari costituenti il nucleo è pari al 2% per ogni anno o sua frazione con il massimo del 30%.
E) CONDIZIONI PARTICOLARI
01) Deroga alla Proporzionale
A parziale deroga dell’art. 20 delle condizioni generali di polizza, si conviene tra le parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
02) Rinuncia al Diritto di Surrogazione
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.
03) Anticipo Indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze fino a quel momento acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni, comunicate per iscritto, sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 200.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
04) Onorari dei Periti e Consulenti
La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari dallo stesso sostenuti per il perito di parte e/o per i consulenti in genere nonché la quota parte di spese e/o onorari relative al terzo perito in caso di perizia collegiale.
La cifra massima risarcibile per questa condizione resta comunque fissata in € 100.000,00 per ciascun sinistro.
05) Onorari Architetti - Ingegneri - Consulenti
Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti, includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati e macchinari, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
06) Operazioni Peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
07) Scoppio da usura
Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.
08) Modifiche e Trasformazioni
Nell'ambito degli impianti, depositi e uffici possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.
L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società.
09) Macchinario in Leasing
Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione.
10) Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)
In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:
- per i fabbricati, il costo di costruzione stimato a termini dell'art. 19 – “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” delle CGA;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
b) il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere o secondo le modalità descritte al successivo punto e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro diciotto mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
5. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività o in fase di collaudo o inattivi a causa di operazioni di manutenzione o per fermata temporanea; o inattivi a causa di operazioni di manutenzione o per fermata temporanea;
6. È data facoltà all'Assicurato di:
a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile
reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività dell’Ente;
c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito;
d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c) d).
Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.
11) Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche - valore assicurabile Limitatamente alle “apparecchiature elettroniche” la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile, alle cose assicurate, viene eseguita con le seguenti norme:
a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.
12) Parificazione dei Danni
Vengono parificati ai danni materiali diretti oltre che i guasti arrecati per ordine dell'autorità, anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare il danno.
13) Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’Ente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
14) Compensazione tra partite
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l’art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.
Resta convenuto che:
1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;
3) la compensazione può avere luogo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.
15) Denuncia circostanziata dei sinistri
A parziale deroga dell’art. 15 delle condizioni generali, si stabilisce che l’obbligo della denuncia circostanziata viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data del sinistro.
Ferma restando la facoltà della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone il Contraente o l’Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutti i beni garantiti esistenti al momento del sinistro, il Contraente o l’Assicurato viene esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.
La Società rinuncia all’osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora il Contraente o l’Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi.
16) Merci speciali
Nella partita “Contenuto” si intendono comprese merci speciali e infiammabili.
17) Xxxxxx ed etichette materiale propagandistico e pubblicitario
Si conviene fra le Parti che nella partita “Contenuto” si intendono compresi marchi ed etichette, materiale propagandistico e pubblicitario.
18) Ordinanze di Autorità - Oneri di Urbanizzazione
A deroga di quanto previsto al comma b12) Esclusioni, in caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o delle loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.
La presente estensione inoltre copre:
a) i costi e le spese necessariamente sostenute dall'Assicurato per demolire, sgomberare, trasportare e scaricare nel più vicino e praticabile scarico autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) lo smantellamento, lo sgombero, o la demolizione del patrimonio non danneggiato, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
19) Assicurazione con dichiarazione di valore – Stima
1. L’Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite 1, 2, 3 e 4 comprendono il valore della totalità dei Fabbricati, dei Macchinari ecc… (anche all’aperto) costituenti le partite medesime e siti nell’ ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione della spettabile S.It.Val. – Società Italiana Valutazioni S.r.l. (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall’Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all’elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono -
non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all’applicazione della regola proporzionale di cui norme che regolano l’Assicurazione.
Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come «stima accettata» agli effetti dell’art 1908, secondo comma, del codice civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda la predetta regola proporzionale di cui norme che regolano l’Assicurazione.
3. L’Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi anche alla scadenza della polizza -, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore non anteriore ne posteriore di 60 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 150 giorni dalla data della loro effettuazione.
4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari
b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all’ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti
a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento quest’ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.
Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme
I) imputabili all’introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell’aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione
II) relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate l’entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione, la Società Delegataria provvederà all’emissione di apposita appendice per l’aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell’Assicurato che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.
Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori dei 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l’assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
6. Con le appendici di aggiornamento di cui al p. 5. si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al p. 4. a) e b), circa i quali l’Assicurato e tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.
8. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all’Assicurato il relativo conto di regolazione. Si precisa che il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni decorrerà dalla data di ricevimento del documento di regolazione risultante all’ufficio protocollo del Contraente.
9. Se il Contraente non effettua, nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società dovrà fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale
non ha avuto luogo il pagamento della differenza attiva.
10. 0ltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga alle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale.
20) Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
Limitatamente alle garanzie FURTO - RAPINA - PORTAVALORI in caso di sinistro la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. delle Condizioni Generali di Assicurazione.
21) Garanzie Accessorie per Uffici (FURTO - RAPINA)
L'assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per i furti commessi:
a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine, purché fisse e le porte vetrate purché efficacemente chiuse rimangono protette da solo vetro fisso;
b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.
22) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (FURTO - RAPINA - PORTAVALORI)
Resta convenuto tra le parti che in caso di sinistri indennizzabili a termini della presente convenzione la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente una somma superiore a € 100.000,00 per annualità assicurativa.
23) Reintegro automatico delle somme assicurate in seguito a sinistro furto e rapina
Reintegro automatico delle somme assicurate in seguito a sinistro furto e rapina.
In caso di sinistro, la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatesi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità.
Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”.
24) Vicinanze pericolose
Con riferimento al disposto degli artt. 4 e 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurato è sollevato dall’obbligo di segnalare se all’esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
25) Spese demolizione e sgombero
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’Art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, oltre all’eventuale ulteriore somma assicurata in polizza.
Per la presente condizione particolare non è operante il disposto dell’art. 20 – Assicurazione Parziale – delle Condizioni Generali di Assicurazione.
26) Garanzia fideiussoria sull’indennizzo
A parziale deroga dell’art. 23 delle C.G.A. l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria – se aperta - purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa pari al controvalore del risarcimento convenuto, maggiorato degli interessi legali, a garanzia che dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dei diritti di polizza.
27) Indennità aggiuntiva
La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di si obbliga a risarcire all’Assicurato le perdite sotto forma di “Indennità aggiuntive” che possano derivare allo stesso da interruzione o intralcio dell’attività, svolte nelle località indicate. L’ammontare dell’indennizzo per tale voce si determina aumentando il risarcimento dovuto dalla Società per il relativo danno alla Sezione I a ciascuna partita presa separatamente, al netto delle spese di demolizione e sgombero.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C..
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “INDENNITA’ AGGIUNTIVA”.
F) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1. Effetto e durata della polizza
La presente polizza viene stipulata per la durata di TRE ANNI con inizio dalle ore 24.00 del 31.05.2021 e con scadenza al 31.05.2024. Il contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari a un altro ANNO: La decisione del Contraente di prorogare il contratto deve essere comunicata alla Società almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
Tale proroga potrà essere richiesta anche in caso di recesso in caso di sinistro da parte della Società.
Art. 2. Buona Fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 3. Colpa Grave
A parziale deroga delle condizioni di polizza, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:
· dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
· colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e/o persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge.
Art. 4. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 5 e 6 della presente Sezione e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 5 dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art. 5. Variazione del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente o dell'Assicurato (xx.xx. variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
Il Contraente e l'Assicurato non sono tenuti a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali
Art. 6. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’art. 5 della presente Sezione e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7. Clausola di recesso
In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 25 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 8. Pagamento del premio, decorrenza della garanzia, durata e proroga
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 90 giorni dalla decorrenza suddetta.
Previa comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni.
I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.
Art. 9. Modifiche dell'assicurazione
- Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 10. Oneri Fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 11. Foro Competente
Il foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell’Assicurato.
Art. 12. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13. Titolarità dei diritti nascenti della polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 14. Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 15. Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso al Broker incaricato oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l'Assicurato devono altresì:
a) fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro, e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 16. Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 17. Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti;
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 18. Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'art. 5 – variazione del rischio - nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 15 – Obblighi in caso di sinistro;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 17 - lettera b) - Procedura della valutazione del danno - i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 19. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I Fabbricati compresi gli impianti generici e specifici e di allarme - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
II Contenuto, compresi i macchinari, le attrezzature, gli arredamenti - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali
III Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale
compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; le merci finite vengono valutate in base al prezzo medio pagato al Contraente/assicurato e dallo stesso validamente dimostrato nei 15 giorni di vendita precedenti al sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
Art. 20. Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro fermo quanto disposto dall'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 21. Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto dalla presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto coperto sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
In deroga al disposto dell’srt.1910 Cod.Civ., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 22. Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 23. Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti al capitolo "Esclusioni".
Art. 24. Coassicurazione e delega
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
La Spettabile ………, all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile La cui
firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Sia nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato a Coassicurazione che a Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituitosi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese o coassicurate sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
Art. 25. Clausola Broker
Xxxxxx incaricato dal Contraente/Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall’impresa assicuratrice per la gestione ed esecuzione della presente polizza è Inser S.p.A. – sede di 00000 Xxxxxx, Viale Xxxxxxx Xxxxxxxx 36, tel. 0000 000000, pec xxxxxxxx@xxx.xx, CF e PIVA n. 01628540229, R.E.A. TN 165.581, iscrizione al RUI n. B000073708. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente contratto sono gestiti per conto del Contraente/Assicurato dal predetto broker.
La remunerazione del broker è a carico dell’impresa di assicurazione nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 5%.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente/Assicurato. Qualora l’impresa di assicurazione intenda avvalersi di intermediari per l’amministrazione dei contratti (art. 109 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 209/2005) appartenenti alla propria rete distributiva, garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
L’impresa assicuratrice inoltre garantirà al Contraente/Assicurato che nessuna erogazione, mediante pagamento o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, a titolo di intermediazione assicurativa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato o a Società o persone ad esso collegate, in eccedenza alle provvigioni regolarmente indicate nel bando e nei documenti di gara.
L’impresa assicuratrice si impegna altresì a rendicontare annualmente al Contraente/Assicurato di ogni somma corrisposta al Broker in esecuzione del presente contratto.
Qualora il Contraente/Assicurato dovesse affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ad un diverso broker, la clausola broker presente nelle condizioni di polizza verrà automaticamente volturata da parte dell’impresa di assicurazione su indicazione del Contraente/Assicurato, pertanto le provvigioni del premio alla firma saranno di esclusiva competenza del broker uscente, mentre le provvigioni relative ai successivi premi saranno di esclusiva competenza del subentrante broker.
Il Contraente e l’impresa assicuratrice si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all’impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall’impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
Art. 26. Tracciabilità dei flussi
L’assicuratore ……. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.
Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art. 27. Produzione di informazione sui sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.
Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
- la data di accadimento dell’evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell’evento;
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
sinistro denunciato;
sinistro liquidato, in data _ con liquidazione pari a € _ ;
sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva, stimato pari a €_ _; sinistro agli atti, senza seguito;
sinistro respinto.
La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
Al riguardo il Contrente deve fornire adeguata motivazione.
Art. 28. Sanctions Limitations Exclusion Clause
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
G) LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
GARANZIE | LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO E PER ANNO | FRANCHIGIE, SCOPERTI PER SINISTRO Euro |
Franchigia frontale per sinistro | Nessuna | |
Eventi atmosferici | 60% dei capitali globalmente assicurati | Scop. 10% del danno min. € 1.500,00 |
Socio politici | 60% dei capitali globalmente assicurati | Scop. 10% del danno min. € 1.500,00 |
Atti vandalici | 30% dei capitali globalmente assicurati | Scop. 10% del danno min. € 1.500,00 |
Sovraccarico neve | 50% dei capitali globalmente assicurati | € 5.000,00 |
Inondazioni, allagamenti, alluvioni | 50% dei capitali globalmente assicurati | € 10.000,00 |
Terremoto | 50% dei capitali globalmente assicurati | € 10.000,00 |
Terrorismo | 50% dei capitali globalmente assicurati | Scop.10% del danno min. € 5.000,00 |
Franamento, cedimento, | 50% dei capitali globalmente | € 15.000,00 |
smottamento, valanghe, slavine | assicurati | |
Grandine | 30% dei capitali globalmente assicurati | € 2.500,00 |
Fenomeno elettrico | € 500.000,00 | € 500,00 |
Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche | € 200.000,00 | € 250,00 |
Guasti macchine | € 500.000,00 | € 1.000,00 |
Gelo | € 150.000,00 | € 2.000,00 |
Archivi, documenti, disegni, supporti dati | € 25.000,00 | Nessuna |
Onorari periti | € 100.000,00 | Nessuna |
Furto, rapina | € 200.000,00 | Scop.10% |
Furto con destrezza | € 20.000,00 | Scop.15% |
Furto e rapina delle cose, denaro, valori consegnati | € 100.000,00 | Scop.10% |
Guasti cagionati dai ladri | € 50.000,00 | Nessuna |
Furto e rapina di denaro/valori dell’esercente e dal portavalori | € 20.000,00 | Scop.10% |
Ammanchi | € 10.000,00 | € 250,00 |
Spese di ricerca/riparazione guasti | € 50.000,00 | € 500,00 |
Spese di rimozione e ricollocamento | € 100.000,00 | € 1.000,00 |
Dispersione liquidi, gas e/o altre sostanze estinguenti | € 250.000,00 | € 2.500,00 |
Ricostituzione archivio informatico | € 20.000,00 | € 500,00 |