DIRITTI DI OPZIONE DERIVANTI DALL’AUMENTO DI CAPITALE DI BANCA C.R. ASTI SPA
DIRITTI DI OPZIONE DERIVANTI DALL’AUMENTO DI CAPITALE DI BANCA C.R. ASTI SPA
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
(art. 1 comma 5, lett. e) e comma 5– sexies del D.Lgs. 58/98)
1. Oggetto del Regolamento
La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (la “Banca”) svolge un servizio di mediazione che comprende l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, raccogliendone le proposte di compravendita e rendendo così possibile la conclusione di operazioni aventi ad oggetto i diritti di opzione (i “Diritti di Opzione”) derivanti dall’aumento di capitale a pagamento della Banca C.R. Asti S.p.A. (l’“Aumento di Capitale a Pagamento”) approvato dall’Assemblea straordinaria della Banca in data 27 dicembre 2012 (cod. ISIN IT0004890049). In pari data l’Assemblea straordinaria degli azionisti ha inoltre approvato un aumento di capitale a titolo gratuito (l’“Aumento di Capitale Gratuito”). Ai fini dell’offerta in opzione ed all’offerta al pubblico delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale a Pagamento, la Banca ha pubblicato il Prospetto Informativo approvato dalla Consob con nota n. 13010304 del 6 febbraio 2013. Per ogni informazione sull’Aumento di Capitale a Pagamento e sull’Aumento di Capitale Gratuito si rinvia al Prospetto Informativo.
L’attività di mediazione della Banca consiste nell’incrociare gli ordini di vendita con gli ordini di acquisto ricevuti dai clienti ed è posta in essere al fine di agevolare il trasferimento e la negoziazione dei Diritti di Opzione.
La Banca ha adottato il presente regolamento al fine di disciplinare sulla base di regole non discrezionali la prestazione dell’attività di mediazione avente ad oggetto i Diritti di Opzione.
La suddetta attività si configura quale prestazione di servizi di investimento ed in particolare attività di mediazione, di cui all’art. 1, comma 5 e comma 5-sexies del D. Lgs. 58/98. L’attività di mediazione di cui al presente Regolamento non è pertanto riconducibile né all’attività di gestione di un sistema di internalizzazione sistematica prevista dall’art. 78 del D. Lgs. 58/98 né a quella di gestione di un sistema multilaterale di negoziazione prevista dall’art. 77-bis del D. Lgs. 58/98.
2. Meccanismo di asta
2.1 Modalità di raccolta ed esecuzione degli ordini.
Possono usufruire del servizio di mediazione di cui al presente Regolamento i clienti della Banca o di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (“Biverbanca”), società controllata dalla Banca, o di altri intermediari finanziari che abbiano sottoscritto un contratto di prestazione di servizi di investimento, rispettivamente, con la Banca o Biverbanca o tali altri intermediari finanziari, o altri intermediari finanziari autorizzati in conto proprio (ivi inclusa la Banca stessa in nome proprio, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dall’Assemblea degli azionisti).
La Banca raccoglie le proposte di negoziazione sui Diritti di Opzione nelle giornate e secondo gli orari descritti di seguito.
Gli ordini si intendono validi dalla data di inserimento fino all’ultima asta dei Diritti di Opzione.
Gli ordini sono immodificabili. La Banca potrà annullare gli ordini non eseguiti su richiesta di revoca del cliente da far pervenire alla Banca entro le ore 12.00 del giorno in cui si tiene l’asta
L’esecuzione degli ordini ricevuti avviene tramite un meccanismo di asta ad un unico prezzo denominato «prezzo di riferimento». Per esecuzione degli ordini si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita aventi ad oggetto i Diritti di Opzione.
L’asta si svolge ogni mercoledì alle ore 12.00 (o, in caso di festività, il giorno lavorativo precedente), dalla data di inizio dell’Offerta in Opzione e sino alla conclusione del Periodo di Offerta in Opzione (così come indicato nel Prospetto Informativo per l’Aumento di Capitale a Pagamento). Per rendere maggiormente efficiente e accessibile il servizio, è inoltre previsto che l’asta si svolga anche nelle giornate di lunedì e venerdì alle ore 12.00 (o, in caso di festività, il giorno lavorativo precedente), dalla data di inizio dell’Offerta in Opzione e sino alla conclusione del Periodo di Offerta in Opzione.
Le proposte di negoziazione vengono conferite nei giorni di apertura al pubblico delle filiali della Banca. Nella giornata in cui si tiene l’asta, le proposte possono essere conferite sino alle ore 12.00.
Le proposte di negoziazione vengono conferite dal cliente con “limite di prezzo” od “al meglio”.
Per “proposta di negoziazione con limite di prezzo” si intende, nel caso di proposta di acquisto, una proposta di negoziazione immessa indicando il prezzo massimo al quale può essere eseguita, e, nel caso di proposta di vendita, una proposta di negoziazione immessa indicando il prezzo minimo al quale può essere eseguita. Partecipano, di volta in volta, all’asta gli ordini con limite di prezzo compreso nella seguente banda di oscillazione (“Banda di Oscillazione”):
1) Per quanto riguarda la prima asta:
✓ limite massimo pari al prezzo teorico del diritto di opzione, aumentato del 50%;
✓ limite minimo pari al prezzo teorico del diritto di opzione, diminuito del 50%.
Ai fini del calcolo del prezzo teorico del diritto di opzione si applicherà la seguente formula:
DOT = (PRIF ex – CS) x (NAN/NAV)
laddove:
DOT = prezzo teorico del diritto di opzione
PRIF ex = prezzo di riferimento dell’azione rilevato nell’ultima asta valida (pari a € 14,50 il giorno 23/01/2013) rettificato in base al rapporto di assegnazione utilizzato per l’aumento gratuito e ponderato con il costo di sottoscrizione delle nuove azioni emesse ciascuno per il proprio numero di azioni.
CS = costo di sottoscrizione delle nuove azioni emesse (pari a € 12,35)
NAN = numero di azioni nuove derivanti dall’aumento a pagamento (pari a numero azioni 1)
NAV = numero di azioni vecchie partecipanti all’aumento a pagamento (pari a numero azioni 9)
NAN/NAV = rapporto di esercizio pari a numero 1 azione nuova ogni 9 azioni possedute
2) Per le aste successive:
✓ limite massimo pari al prezzo del diritto di opzione dell’asta precedente aumentato del 50%;
✓ limite minimo pari al prezzo del diritto di opzione dell’asta precedente diminuito del 50%.
Gli ordini di negoziazione con limite di prezzo che indichino limiti di prezzo non compresi entro la Banda di Oscillazione non partecipano all’asta e, pertanto, non potranno essere eseguiti.
Gli ordini al meglio trovano esecuzione in tale Banda di Oscillazione, come previsto di seguito al paragrafo 2.2.
I prezzi delle proposte di negoziazione variano per valori pari o multipli di valori («tick») pari a 0,01 euro per azione. “Tick” indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione per gli strumenti finanziari.
Il quantitativo minimo negoziabile è pari a n. 1 diritto di opzione (Lotto Minimo). I quantitativi superiori al lotto minimo possono essere negoziati solo se multipli del lotto medesimo.
2.2 Criteri per la determinazione del “prezzo di riferimento”
Gli ordini di compravendita pervenuti durante i giorni antecedenti l’asta ed il giorno in cui si tiene l’asta (giorno di esecuzione degli ordini) entro le ore 12.00, aventi un prezzo limitato compreso entro la Banda di Oscillazione o inviati al meglio vengono eseguiti e regolati al
«prezzo di riferimento» (come definito qui di seguito).
Il «prezzo di riferimento» è determinato nel rispetto delle seguenti regole, in ordine di priorità:
✓ il «prezzo di riferimento» è il prezzo al quale è negoziabile la maggior quantità di diritti;
✓ il «prezzo di riferimento» è il prezzo al quale è negoziabile la quantità che produce la minor differenza tra il volume delle compere ed il volume delle vendite;
✓ il «prezzo di riferimento» è il prezzo più prossimo al «prezzo di riferimento» dell'ultima seduta, nel caso di pari quantità negoziabili a prezzi diversi ed uguali differenze di volume degli acquisti e delle vendite;
✓ il «prezzo di riferimento» - in presenza di pari quantità negoziabili a prezzi diversi, uguale differenza fra il volume degli acquisti e delle vendite ed equidistanza dal
«prezzo di riferimento» dell'ultima seduta - è il prezzo che risulti maggiore fra i due equidistanti.
Nel caso di sbilancio tra quantitativi in acquisto ed in vendita di ordini potenzialmente eseguibili al «prezzo di riferimento», nell'esecuzione di tali ordini si darà priorità inizialmente agli ordini “al meglio”; in caso residuino ordini non eseguiti, si darà priorità alle proposte di negoziazione in base al prezzo ordinando le stesse in ordine di prezzo decrescente se in acquisto e in ordine di prezzo crescente se in vendita nonché a parità di prezzo in base alla priorità temporale determinata dalla data e dall’orario di ricezione dell’ordine.
Gli ordini vengono eseguiti integralmente o parzialmente ovvero non sono eseguiti. Gli ordini totalmente o parzialmente ineseguiti sono riproposti automaticamente sino all'ultima «asta» dei Diritti di Opzione (salvo revoca o annullamento degli ordini) mantenendo il medesimo ordine temporale di priorità determinato dalla data e dall’orario di ricezione degli stessi.
Il regolamento delle compravendite ha luogo lo stesso giorno di esecuzione degli ordini, con pari valuta, al prezzo di riferimento e senza applicazione di commissioni.
3. Criteri per la cessione di Diritti di Opzione concordata tra i clienti (cross order)
I clienti possono richiedere di concludere scambi abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità al di fuori del meccanismo di asta sopradescritto.
Il quantitativo minimo trattabile è pari a n. 1 diritto di opzione. Le regole per l’esecuzione di tali ordini sono le seguenti:
✓ gli ordini devono essere trasmessi alla Banca dalle ore 14,30 alle ore 16,00 nel giorno di svolgimento dell’asta;
✓ l’asta deve avere determinato un prezzo di riferimento valido;
✓ gli ordini devono contenere un limite di prezzo pari al prezzo di riferimento dell’asta svoltasi nella stessa giornata;
✓ gli ordini devono contenere l’indicazione della modalità di esecuzione prevista per tale fase.
Il regolamento delle compravendite ha luogo lo stesso giorno di esecuzione degli ordini, con pari valuta, al prezzo di riferimento e senza applicazione di commissioni.
4. Pubblicazione e divulgazione dei dati relativi ai contratti conclusi
I clienti prestano il loro consenso all’aggregazione dei dati relativi alle operazioni di compravendita effettuate con l’intervento del servizio di mediazione della Banca. La Banca registra le informazioni relative alle proposte di negoziazione immesse nel servizio ed i relativi contratti conclusi per il tramite del servizio. Tali informazioni sono conservate per un periodo non inferiore a 5 anni e sono, in qualsiasi momento, disponibili per la consultazione da parte dell’Autorità di Vigilanza.
La Banca mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni: quantità scambiate e relativo controvalore e prezzo di riferimento registrato nell’asta.
La pubblicazione e la divulgazione dei dati relativi ai contratti conclusi avvalendosi del servizio di mediazione della Banca, e per le quali la Banca ha agevolato la negoziazione incrociando gli ordini di vendita con gli ordini di acquisto ricevuti, rappresentano esclusivamente informazioni storiche sulle operazioni concluse per il tramite della Banca e non costituiscono quotazioni di prezzi, offerta al pubblico di prodotti finanziari, né offerta pubblica di acquisto o scambio.