REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE
DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI E DELLE SEDI OPERATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
Art. 1.) Definizione dell'Accreditamento
1. L'accreditamento è l’atto con cui la Regione Piemonte riconosce alle sedi operative di un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione - orientamento finanziati con risorse pubbliche oppure di cui viene richiesto il riconoscimento.
2. L’accreditamento è rivolto a introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento.
3. L’accreditamento viene concesso ai soggetti, di cui all’art. 3, a prescindere dalle scelte organizzative e a condizione che i soggetti da accreditare rispettino il contratto collettivo di lavoro di riferimento, per il personale dipendente, o le normative e gli accordi relativi a forme flessibili di impiego ed accettino il sistema di controlli pubblici.
Art. 2 ) Ambito
1. L’accreditamento è rilasciato all’ organismo, con specificazione delle tipologie e delle macrotipologie per ogni sede operativa , previo controllo dei requisiti, strumenti e procedure di cui agli artt. 5, 6 bis, 7 e 9, con riferimento sia alle sedi operative sia all’organismo.
2. Per sede operativa si intende quell’insieme di risorse (umane, organizzative, finanziarie e strutturali) presente stabilmente in località specifiche e correlate alle differenti macrotipologie e tipologie specifiche dell’accreditamento. La sede operativa dispone di aule e laboratori per lo svolgimento di attività formative e/o di orientamento. L’indicazione di tale dotazione strutturale potrà costituire requisito per il contingentamento all’interno dei dispositivi di affidamento delle attività
3. La sede operativa può utilizzare anche altri locali per l’erogazione della formazione e dell'orientamento , che possono essere definiti come sedi occasionali della sede operativa, che è responsabile di tutti gli adempimenti. Presso la sede operativa avviene il controllo dei requisiti dell’accreditamento, compresi quelli relativi all’art. 5, comma e) – interrelazioni maturate sul territorio. Regione e Province decidono, attivando se necessario anche modalità di reciproca consultazione, ciascuna per le attività ascrivibili ai dispositivi di competenza, se una sede occasionale è considerabile come tale in riferimento alla distanza chilometrica (o ad altri parametri di accessibilità), al bacino per l’impiego e alla tipologia di corso.
4. Per l’accesso alle risorse pubbliche, l’accreditamento delle sedi operative degli organismi, opera nell’ambito di quanto disciplinato dalle leggi di settore vigenti.
5. Per attività di orientamento si intendono gli interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l’auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all’inserimento occupazionale.
6. Per attività di formazione si intendono gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o a distanza.
Art. 3) - I destinatari dell’accreditamento
1) Sono tenute all'accreditamento le sedi operative di organismi, pubblici e privati, che organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale, finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.
2) Sono inoltre tenute all'accreditamento anche le sedi operative di organismi pubblici e privati, che organizzano ed erogano attività di orientamento e di formazione professionale di cui chiedono il riconoscimento ai sensi dell'art. 14 della L.R. 63/95.
3) Le sedi operative devono disporre di risorse gestionali, logistiche ed umane, aver maturato livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse e mantenere interazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo predefiniti standard.
4) Non sono soggetti all'accreditamento:
a) i singoli datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, stabilite dalla Regione e dalle Province. In sede di emanazione delle diverse direttive sono definite le modalità di valutazione di tali soggetti in quanto proponenti;
b) le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
c) le aziende singole in cui si svolgono corsi finalizzati all’assunzione;
d) le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza tecnica;
e) gli Atenei, esclusivamente per le azioni di sistema riferite alle lauree professionalizzanti, purchè abbiano almeno una sede operativa accreditata;
f) tutti gli operatori, esclusivamente per i bandi di formazione formatori / operatori e limitatamente alle linee che prevedono formazione sulle procedure regionali.
5) Nel caso di iniziative formative o di orientamento promosse da un'associazione di soggetti devono risultare accreditate tutte le sedi operative che attuano tali iniziative. Tale obbligo non è applicabile alle aziende presenti nell’associazione, limitatamente alle fattispecie previste ai commi a), b) e c) del precedente punto 4. Per le disposizioni relative alle associazioni che gestiscono progetti integrati di istruzione-formazione, si rimanda al successivo art. 4 comma 6.
Art. 4.) Tipologie di accreditamento
1. L'accreditamento viene rilasciato alle sedi operative in relazione agli ambiti dell’orientamento e/o della formazione professionale.
2. L'accreditamento per l'orientamento viene rilasciato, per tutte le tipologie di destinatari e in riferimento alle macroaree informazione orientativa, formazione orientativa, consulenza orientativa e sostegno all’inserimento al lavoro.
3. L'accreditamento per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione a tre macrotipologie formative:
A. formazione volta all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione per 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica professionale ai sensi dell’art. 2 della l. 53/03: comprende i percorsi realizzati nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato, di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, previsti dalla L. 53/2003, art. 2 comma 1 lett. c) e h),
B. formazione superiore: comprende la formazione superiore o percorsi formativi successivi all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, la Istruzione Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;
C. formazione continua: destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto il diritto- dovere all’istruzione e formazione.
4. L’accreditamento per la formazione nell’area dello svantaggio e per adulti disoccupati viene rilasciato all’interno di ciascuna macrotipologia, a condizione che vengano rispettati gli ulteriori specifici requisiti.
5. All’interno di ogni macrotipologia sono individuati anche requisiti necessari esclusivamente per l’adozione di alcune metodologie specifiche e per alcune tipologie specifiche d’utenza, fatti salvi gli altri requisiti. In specifico, in relazione all’utenza vengono individuate le seguenti tipologie: la formazione per l’area dello svantaggio (tipologia d), per l’handicap (tipologia h), per adulti disoccupati e formazione continua a domanda individuale (tipologia ad), per gli apprendisti (tipologia ap), per la formazione a distanza (tipologia fad), lauree (tipologia L)
6. Per i progetti integrati di istruzione-formazione, gestiti da associazione di soggetti, a condizione che il capofila possieda l’accreditamento previsto ai commi precedenti, la formazione e l’orientamento possono essere erogate anche da istituti scolastici accreditati su una tipologia ridotta che prevede un numero minore di parametri ed evidenze denominata integrazione istruzione/ formazione (tipologia iif). Nella determinazione di approvazione del manuale operativo riferito a tale tipologia ridotto, saranno specificate le modalità con cui le scuole accreditate per la Macrotipologia B potranno erogare formazione in qualità di membri dell’ associazione di soggetti anche in percorsi di diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione
7. Le sedi operative possono essere accreditate per una o più macrotipologie e per una o più tipologie specifiche.
8. La sede operativa accreditata per la formazione assicura le attività orientative direttamente o avvalendosi di sedi operative accreditate per l'orientamento
9. In sede di approvazione dei manuali operativi di cui al successivo art. 7 è possibile effettuare accorpamenti fra le tipologie, qualora si evidenziasse omogeneità dei requisiti necessari
10. L'accreditamento per le sedi operative che richiedono esclusivamente il riconoscimento dei corsi si avvarrà di specifici manuali operativi da cui saranno esclusi i parametri e le evidenze non applicabili (ad esempio quelli relativi agli aspetti finanziari e di rendicontazione) ed eventualmente integrati da altri parametri dedicati.
11. Le sedi operative accreditate per le macrotipologie A, B e C sono automaticamente accreditate anche per i riconoscimenti nelle rispettive macrotipologie e sono tenute ad applicare gli eventuali parametri dedicati di cui al comma precedente.
Art. 5 ) Struttura dell'Accreditamento e sistema regionale
1. Per poter essere accreditate le sedi operative devono garantire il rispetto dei requisiti di cui al modello operativo dell’Allegato 2 del DM 166/01 come modificato dall’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2002 e degli ulteriori requisiti regionali specificati nei manuali operativi di cui all’art. 7, relativi ai seguenti criteri:
a) capacità gestionali (a1) e logistiche (a2)
b) situazione economica
c) competenze professionali
d) livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate
e) interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio
2. Per sviluppare la qualità complessiva del sistema formativo piemontese, l’accreditamento si basa su una soglia minima regionale irrinunciabile, di risorse (umane, organizzative, finanziarie e strutturali) di cui la sede operativa e/o l’organismo deve dotarsi nonché di evidenze per dimostrare l’osservanza dei requisiti e su ulteriori indicatori facoltativi. Tali indicatori facoltativi consentono di accedere ad alcuni livelli di valutazione ex ante dei progetti o di individuare insiemi di organismi per particolari sperimentazioni e/o azioni. Tali procedure ed indicatori facoltativi possono inoltre dar luogo a “classi", tali da permettere di porre ulteriori soglie per l'accesso a sperimentazioni e/o ad interventi di carattere limitato.
3. requisiti, le procedure e gli indicatori obbligatori e facoltativi sono definiti nei manuali operativi di cui all’art. 7 e sono differenziati per macrotipologie e tipologie specifiche..
2. Nello sviluppo del sistema, le procedure e gli indicatori attualmente definiti come facoltativi possono essere riclassificati in obbligatori e possono essere previsti ulteriori procedure ed indicatori sia obbligatori che facoltativi. Tali sviluppi sono prescritti sotto forma di revisione dei manuali operativi di cui all’articolo seguente.
3. Gli indicatori di efficienza ed efficacia sono costruiti con riferimento al DM 166 /01 ed indicati come sperimentali nel successivo Accordo Stato- Regioni del 1 agosto 2002. Le soglie degli indicatori sono calcolate mediante scostamenti predefiniti dagli indicatori di cui al precitato DM o, qualora, tali soglie si rivelino inapplicabili, dalle mediane dei dati regionali, specificate per macrotipologie e tipologie, riferiti all’anno precedente. Nel caso di non raggiungimento delle soglie previste per l’anno in esame, è ammessa un’ulteriore verifica tramite compensazione con le due annualità precedenti... La Giunta regionale in accordo con le Province delibera gli indicatori che vengono progressivamente tenuti sotto controllo e le eventuali variazioni delle soglie.
4. Gli indicatori da tenere sotto controllo al momento attuale sono i seguenti
a. Indicatori di EFFICACIA:
i. Attuazione: Rapporto tra ore allievi rendicontate e ore allievi approvate.,
ii. Abbandono: Rapporto tra allievi frequentanti e allievi iscritti
iii. Successo formativo: rapporto allievi frequentanti, allievi qualificati
b. Indicatori di EFFICIENZA.
i. Livello di spesa Rapporto tra importi rendicontati e importi approvati,
ii. Costo allievo: Rapporto tra importo rendicontato sugli allievi frequentanti e importi approvati su valore atteso
iii. Costo allievo formato: Rapporto tra importo rendicontato su allievi formati e importi approvati su valore atteso
Art. 6 ) Ruolo delle Province
1) Gli atti deliberativi relativi alle disposizioni generali per l’accreditamento, le eventuali successive modificazioni delle stesse, le deliberazioni inerenti le soglie di efficienza e di efficacia e le indicazioni relativi ai compensi per i valutatori e le estensioni di cui all’art.8, comma 3 sono emanati d’intesa con le Province
2) Le Province inoltre esprimono in sede tecnica parere obbligatorio:
a) l’emanazione delle determinazioni riguardanti i manuali operativi,
b) le regole del Nucleo di valutazione,
c) le disposizioni ai valutatori e le modalità di assegnazione ai medesimi delle sedi operative da valutare,
d) le regole relative alle visite di accreditamento e sorveglianza,
e) le modalità di calcolo degli indicatori di efficienza ed efficacia ed i provvedimenti relativi,
f) le modalità di controllo delle procedure e degli indicatori volontari di cui si richiede l’aggiornamento.
3) Le Province ricevono, a seguito di ogni nucleo di valutazione, notifica di tutti i procedimenti avviati. Le Province possono accedere alla visione delle pratiche inerenti all’accreditamento delle sedi operative poste sul loro territorio e chiederne l’eventuale revisione.
4) Al fine di realizzare efficaci sinergie tra l’azione di controllo delle sedi operative accreditate e il monitoraggio delle attività finanziate, viene sviluppata una procedura, supportata dal sistema informativo che consenta:
a) alle Province di ricevere in tempo reale le non conformità rilevate dai Valutatori nel corso delle sorveglianze dell’accreditamento e le informazioni relative all’avvio, da parte della Regione, dei procedimenti di cui al successivo art. 10. Ciò per consentire sia la tempestiva esecuzione dei provvedimenti ivi previsti, sia per rendere possibile l’individuazione di situazioni di particolare criticità sulle quali concentrare prioritariamente l’azione ispettiva;
b) alla Regione di disporre delle informazioni, rilevanti ai fini del mantenimento dell’accreditamento, provenienti dall’attività di monitoraggio svolta dalle Province.
5) L’attività di monitoraggio delle Province esplica rilevanza anche rispetto alle visite di sorveglianza di cui all’art. 11
Art. 7) Strumenti dell'accreditamento. I manuali operativi.
1. Ogni manuale operativo è strutturato come segue:
a) si articola in Criteri, Indicatori, Parametri ed Evidenze secondo la seguente struttura:
b) Per ogni Parametro sono individuati i requisiti e le evidenze richiesti; i Parametri sono descritti sinteticamente e aggregati in Indicatori riconducibili ai Criteri di cui all’art. 5;
c) Per ogni parametro e/o evidenza vengono riportati inoltre:
c1) il Riferimento: ; cioè dove l’Evidenza è verificata (presso l'Organismo o la Sede operativa, presso entrambi, o ancora presso l’organismo o la sede a scelta dell’organismo medesimo);
c2) la Tipologia: si specifica se il parametro o l’evidenza sono validi per tutte le tipologie o se sono riferibili solo a qualche tipologia particolare. Quando non specificato il parametro o l’evidenza valgono per tutte.
c3) le “Note Prescrittive", che indicano per quale tipologia il requisito e l'evidenza sono prescritti; c4) l’indicazione di parametri ed evidenze volontari che possono servire come base procedurale per quanto precisato all'art. 5, comma2 o per assegnare alcuni punteggi nella valutazione ex
ante (criteri/parametri e evidenze così indicati non sono obbligatori per l'accreditamento);
2. I manuali operativi sono elaborati su proposta del Comitato Guida per la Qualità, costituito ai sensi dell’art. 25 della L.R. 63/95 e approvati con le procedure di cui al successivo art. 9 comma 13.
Art. 8) Rapporto tra accreditamento e certificazione sistema qualità ISO 9001 e successivi.
1. Considerate le analogie tra accreditamento e certificazione, gli organismi in possesso della certificazione sistema qualità ISO 9001 possono essere accreditati con un iter abbreviato che esclude la completa verifica dei requisiti già controllati in sede di certificazione ISO 9001; devono comunque essere sempre verificati i requisiti e le evidenze non esplicitamente contenuti nella ISO 9001.
2. La certificazione, per consentire l’iter previsto nel comma precedente, deve essere rilasciata da organismi di certificazione dei Sistemi Qualità accreditati nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA) da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation) Le modalità dell'iter abbreviato sono specificate al successivo art. 9, comma 5.
3. Con Deliberazione di Giunta, tale iter abbreviato può essere esteso anche ad altre tipologie di certificazione sistema qualità rilasciate e/o riconosciute da altri organismi pubblici di livello europeo, nazionale o regionale.
Art. 9) Procedure per l'accreditamento
1. La Regione approva la lista dei valutatori di accreditamento. Di tale lista fanno parte valutatori dei Sistemi Qualità, i cui requisiti corrispondano a quelli stabiliti nel bando pubblicato dalla Regione Piemonte, che abbiano frequentato -con esito positivo- i corsi appositamente istituiti dalla Regione e resi pubblici tramite il bando suddetto, e superato la successiva prova di simulazione pratica presso una sede operativa. Tale lista , è pubblica ed aggiornabile, contiene l’elenco dei valutatori con relativo organismo di certificazione di riferimento. La regione verifica il mantenimento dei requisiti da parte dei valutatori, sulla base di analisi documentali, verifiche in affiancamento presso le sedi accreditate/accreditande ed esiti dei monitoraggi in itinere; sulla base di tale verifica, provvede alla conferma, sospensione o esclusione dei valutatori dalla Lista approvata
2. L'organismo che intende accreditarsi presenta domanda alla Regione almeno trenta giorni prima della verifica (fa fede la data di protocollo regionale) , specificando se richiede accreditamento con iter completo o abbreviato in quanto già in possesso della certificazione del sistema qualità ISO 9001 e specificando la decade in cui intende sostenere la visita di accreditamento.
3. La Regione tramite la procedura automatizzata, abbina alla richiesta un nominativo dall’elenco dei valutatori (che non siano sospesi dalla qualifica di valutatori o che non versino nella condizione di
avvio di procedimento di sospensione della stessa) di cui al punto precedente e provvede ad eventuali sostituzioni in caso di sopraggiunta indisponibilità del medesimo..
4. La domanda presentata alla Regione Piemonte deve essere corredata da documentazione attestante lo Stato giuridico dell’organismo, e attestante l’affidabilità economico – finanziaria del legale rappresentante come previsto dall’allegato 2 al DM 166/01 per l’indicatore B.1.b (assenza di condanne per reati di natura amministrativo – finanziaria, assenza di dichiarazioni di procedure di fallimento). Le verifiche di corrispondenza con la legislazione di settore vigente, sono effettuate in sede di iscrizione anagrafica ed attribuzione del relativo codice. Tale iscrizione deve precedere la domanda.
5. Il valutatore pianifica la visita presso l'organismo all’interno dell’arco temporale previsto. Della data di tale visita, il valutatore informa la Regione con un anticipo di almeno trenta giorni, in modo che la medesima possa programmare l’eventuale partecipazione di propri funzionari con compiti di supervisione. Durante la visita avviene la verifica di conformità dei requisiti compresi quelli relativi alle strutture dichiarate. Al termine della visita il valutatore consegna all'organismo il rapporto sulla visita, contenente i punti di forza e di debolezza del sistema ed eventuali non conformità, nonché la lista di riscontro contenente le evidenze verificate. Per la tipologia lauree i valutatori, di cui al comma 1, devono essere affiancati da Esperti Tecnici; a tal fine, viene predisposto un elenco di Esperti Tecnici Universitari per l'Accreditamento (ETUA), con le medesime modalità di cui al comma 1. Di tale lista fanno parte esperti tecnici indicati dagli atenei e che abbiano una documentata esperienza di valutazione dei Corsi di Studi Universitari (partecipazione a progetti CRUI-Campus, CRUI- CampusOne, in qualità di valutatore o di formatore; membri dei Nuclei di Valutazione Universitari ex DM 370/99; partecipazione a corsi su Sistemi Qualità) Tale lista è approvata con determinazione dirigenziale, è pubblica ed aggiornabile, contiene l’elenco degli ETUA con relativo Ateneo di riferimento
6. I precedenti commi 2 e 4, per quanto riguarda le tipologie lauree sono da integrarsi come segue: l'Ateneo che intende accreditarsi presenta domanda sia alla Regione Piemonte, sia all'ETUA, prescelti fra quelli presenti nelle rispettive Liste approvate; l'ETUA prescelto non deve avere rapporti stabili, di qualunque tipo, con l'Ateneo che richiede l'accreditamento. In caso di indisponibilità dell'ETUA, nei tempi richiesti, l'Ateneo deve effettuare un'altra scelta e darne comunicazione. Il valutatore pianifica la visita, previo accordo con l'ETUA.
7. Per le sedi in possesso di certificazione del sistema qualità ISO 9001, il valutatore segna sulla lista di riscontro le evidenze, contenute nella norma ISO 9001 che sono già correttamente tenute sotto controllo dal Sistema qualità certificato della sede operativa e procede alla verifica delle restanti evidenze, riportandole sulla lista stessa..
8. L'organismo invia alla Regione, entro la decade successiva alla visita avvenuta presso l’ultima sede verificata, pena l’invalidità della medesima, il manuale per ogni sede verificato e il rapporto del valutatore, corredato delle eventuali azioni correttive; la Regione, previa istruttoria operata dal nucleo regionale di valutazione, integra il manuale con i dati di efficienza ed efficacia e rilascia l’accreditamento o richiede adeguamenti, indicandone la tempistica, o l’eventuale ulteriore documentazione necessaria, ed inserisce nel sistema informativo i dati relativi all’accreditamento della sede operativa dell’organismo.
9. Le sedi operative accreditate, con la specificazione della tipologia di accreditamento, vengono inserite in un apposito elenco regionale, che viene costantemente aggiornato.
10.Agli organismi cui appartengono le sedi che non ottengono il rilascio dell’accreditamento devono essere comunicate le motivazioni.
11.All’accreditamento, al suo mantenimento e ai provvedimenti contemplati al successivo art.10 provvede il Direttore della Formazione Professionale - Lavoro su proposta del responsabile del Settore Standard Formativi — Qualità ed Orientamento Professionale, che si avvale a tal fine dell’istruttoria operata dal nucleo regionale di valutazione e del relativo parere. Il nucleo regionale di valutazione (NRV), è composto. da funzionari regionali della Direzione Formazione Professionale - Lavoro. Tale nucleo di valutazione è nominato dal Direttore e comprende la presenza del segretario del Comitato Guida per la Qualità o suo sostituto. Il nucleo può operare l’istruttoria in sottogruppi di almeno tre funzionari. I Il nucleo e i sottogruppi possono comprendere la presenza di funzionari delle Province in cui insistono le sedi operative. L'elenco delle sedi operative accreditate e del relativo organismo è approvato con determinazione dirigenziale, in cui vengono specificate le tipologie, ed integrato con la stessa tipologia di provvedimento.
00.Xx responsabile del Settore Standard Formativi — Qualità ed Orientamento Professionale provvede , previo parere obbligatorio delle Province, all’emanazione delle determinazioni di cui all’art.6, comma 2.
00.Xx responsabile del Settore Standard Formativi — Qualità ed Orientamento Professionale provvede inoltre alle determinazioni di approvazione della modulistica per le domande, alle comunicazioni di
moratoria, di prescrizione e di avvio di procedimento di cui al successivo art. 9 bis, alle variazioni di cui al successivo comma.
00.Xx Regione predispone un sistema informatizzato per la gestione delle pratiche di accreditamento Contestualmente all’attivazione delle successive tranche di procedura vengono approvate con determinazione eventuali variazioni circa le modalità di comunicazione.
00.Xxxx'avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti viene data contestualmente comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art. 10) Effetti dei provvedimenti relativi all’accreditamento sulle procedure ad evidenza pubblica e sull’erogazione dei finanziamenti.
1) Accoglimento e diniego.
a) Il procedimento di accreditamento si conclude entro 60 giorni dalla ricezione del verbale di audit, e comunque entro 150 giorni decorrenti dalla data di consegna, da parte dell’Organismo di formazione e/o di orientamento, della domanda di accreditamento con l’inserimento dell’Organismo accreditato nell’apposito elenco regionale oppure con il provvedimento di xxxxxxx.
b) Con il provvedimento di xxxxxxx si rigetta la domanda di accreditamento presentata dall’Organismo nei casi di non conformità rilevate nella visita di audit e/o nei controlli predisposti in sede di istruttoria, nonché nei casi in cui la stessa non venga compilata integralmente sul modulo, comprensivo degli allegati, predisposto dall’Amministrazione e disponibile sull’apposito sito Internet.
c) L’Organismo non ha titolo per realizzare attività di formazione professionale e d’orientamento con risorse pubbliche nella sede operativa la cui domanda di accreditamento sia stata respinta.
d) Il diniego inibisce la presentazione di ulteriori domande di accreditamento per un anno.
2) Moratoria.
a) Lo stato di moratoria, sospende l’iter del procedimento fino a quando non vengano emendati e/o integrati, entro i termini perentori stabiliti, gli elementi che hanno determinato la moratoria stessa.
b) Qualora l’Organismo produca quanto richiesto dall’Amministrazione, i termini del procedimento di accreditamento riprendono a decorrere a partire dalla data di consegna della documentazione.
c) Qualora l’Organismo non produca quanto richiesto entro i termini stabiliti, il procedimento si conclude con il provvedimento di xxxxxxx secondo le modalità di cui al comma 1°, lett. a).
3) Prescrizione.
a) In caso di marginali non conformità o lievi inadempienze da parte delle sede operativa accreditata, l’Amministrazione prescrive la documentazione da produrre ai fini della messa in regola dei requisiti.
b) Qualora l’Organismo non produca quanto richiesto nei termini stabiliti dalla relativa comunicazione viene disposta la sospensione di cui al comma 4.
c) Nel caso in cui la sede operativa ottemperi nei tempi stabiliti e la documentazione sia considerata esaustiva, l’Amministrazione comunica all’ Organismo medesimo,, la chiusura della prescrizione.
4) Sospensione.
a) La sospensione del provvedimento di accreditamento viene determinata nei casi di rilevanti inadempienze o non conformità, secondo quanto previsto nelle regole per il nucleo di valutazione, nonché nell’ipotesi di cui al precedente comma 3 lett. b).
b) La sospensione può essere disposta nei confronti di una sede operativa accreditata per tutte le macrotipologie formative e per tutte le macroaree dell’orientamento, nonché per una sola di esse, per una specifica tipologia o per un parametro volontario. Nel provvedimento è specificato il campo di applicazione degli effetti della sospensione.
c) Qualora la documentazione richiesta pervenga nei termini stabiliti nella comunicazione di avvio del procedimento e sia considerata esaustiva, l’Amministrazione comunica all’Organismo la chiusura del procedimento avviato.
d) Nel caso in cui l’Organismo non produca quanto richiesto nei termini stabiliti, viene disposta la sospensione.
e) Per il ritiro del provvedimento di sospensione, l’Organismo deve produrre quanto richiesto dall’Amministrazione entro i termini perentori stabiliti nell’atto medesimo.
f) Qualora la documentazione richiesta pervenga nei termini stabiliti, e sia considerata esaustiva, l’Amministrazione comunica all’Organismo, nonché contestualmente alla Provincia competente, il ritiro del provvedimento di sospensione.
g) Effetti del provvedimento di sospensione:
i) Le attività formative e di orientamento già avviate al momento del ricevimento, da parte dell’Organismo, della comunicazione del provvedimento di sospensione, possono essere proseguite con autorizzazione in deroga, nell’esclusivo interesse dell’utenza, subordinatamente alla presentazione, da parte dell’Organismo, di una dichiarazione all’Amministrazione competente, con la quale si assume la piena responsabilità di tutte le spese sostenute nell’ipotesi che il provvedimento di sospensione non venga ritirato. Gli interventi a voucher che
prevedono il concorso di spesa da parte dell’utente e quelli rivolti agli apprendisti possono essere proseguiti, nell’esclusivo interesse dell’utenza, previo consenso da parte dell’Amministrazione competente. In caso contrario, tutte le attività in corso di svolgimento sono sospese d’ufficio. In caso contrario, le attività formative e di orientamento sono sospese d’ufficio.
ii) Le attività formative e di orientamento autorizzate ma non ancora attivate possono essere iniziate, se non espressamente escluso dall’avviso pubblico, previa verifica della dichiarazione e degli accertamenti di cui al precedente punto i). Le attività formative e d’orientamento
iii) L’Amministrazione che ha emanato l’avviso pubblico sospende, per l’Organismo destinatario dei di un provvedimento di sospensione,, l’erogazione delle somme per le attività avviate o autorizzate. Le spese relative agli interventi terminati prima della sospensione sono riconoscibili, salvo riscontro d’irregolarità.
iv) In caso di ritiro del provvedimento di sospensione, le spese sostenute per le attività avviate o proseguite ai sensi dei precedenti punti i) e ii) sono ammissibili. L’Amministrazione competente può comunque revocare parzialmente o totalmente il finanziamento assegnato nell’ipotesi di accertata parziale o totale non rispondenza dell’attività condotta rispetto a quanto previsto nell’avviso pubblico. Il provvedimento di sospensione non interrompe i termini per la presentazione dei rendiconti. Nell’ipotesi di revoca parziale o totale del finanziamento concesso, l’Amministrazione competente provvederà al recupero delle somme non dovute già corrisposte all’Organismo.
v) Qualora la sospensione intervenga in corso d’istruttoria delle domande di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica indette per l’affidamento di attività di formazione professionale e d’orientamento, gli interventi sono inseriti in graduatoria, ma non sono validamente attivabili sino al ritiro della sospensione. Qualora il provvedimento di sospensione non venga ritirato entro la data di avvio delle attività formative e di orientamento prevista dalla procedura selettiva pubblica, i relativi interventi sono annullati d’ufficio.
vi) La sospensione impedisce il rilascio dell’autorizzazione di avvio corsi per le attività a catalogo non soggette a graduatoria, fino a quando non sopraggiunga il ritiro del provvedimento di sospensione. Per le restanti attività a catalogo si rinvia a quanto previsto nel precedente punto ii).
vii) Il provvedimento di sospensione preclude all’Organismo, fino a quando non venga ritirato, la possibilità di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica indette per l’affidamento di attività di formazione professionale ed orientamento.
viii) I corsi riconosciuti non possono essere attivati durante la sospensione. I corsi già attivati possono essere proseguiti, esclusivamente nel caso di accertato interesse dell’utenza, fino al conseguimento della qualifica, previa autorizzazione in deroga rilasciata dalla Provincia competente.
ix) È fatto divieto di utilizzare e/o esporre, durante la sospensione, i certificati di accreditamento già rilasciati dall’Amministrazione.
x) Qualora l’Organismo non produca quanto richiesto dall’Amministrazione ai fini del ritiro della sospensione è adottato il provvedimento di revoca dell’accreditamento di cui al successivo comma 5.
5. Revoca.
a) la revoca del provvedimento di accreditamento viene determinata nei casi di gravi non conformità o notevoli inadempienze e/o anomalie procedurali da parte dell’Organismo, secondo quanto previsto nelle regole per il nucleo di valutazione , nonché nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, lettera g), punto x) ed al successivo comma 10 lettera b)
b) Il provvedimento di revoca preclude all’Organismo la possibilità di realizzare con risorse pubbliche interventi formativi e d’orientamento e di svolgere corsi riconosciuti, nonché la partecipazione alle relative procedure selettive ad evidenza pubblica.
c) La revoca dell’accreditamento preclude l’avvio delle attività formative e d’orientamento non ancora iniziate e comporta l’annullamento d’ufficio delle attività già avviate. Previo consenso dell’Amministrazione competente, gli interventi a voucher che prevedono il concorso di spesa a carico dei partecipanti e quelli rivolti agli apprendisti possono essere proseguiti, se in corso di svolgimento, nell’esclusivo interesse dell’’utenza. Nei casi di attività gestite da associazioni temporanee di soggetti, qualora intervenga la revoca nei confronti del capofila, l’Amministrazione competente può consentire la prosecuzione degli interventi già avviati in capo a nuovo capofila, già componente dell’associazione e formalmente individuato dalla medesima.
d) La revoca impedisce l’erogazione dei finanziamenti per le attività in corso di svolgimento, escluse quelle di cui l’Amministrazione competente consente la prosecuzione,ai sensi della precedente lettera c). In tali ultimi casi, i finanziamenti sono erogati solo in seguito alla conclusione degli interveti, salvo accertamenti di irregolarità.
e) Le spese relative alle attività terminate prima della revoca sono ammissibili, salvo riscontro d’irregolarità.
f) Xxxxx salvi i casi di interventi proseguiti ai sensi della precedente lettera c), l’Amministrazione competente, provvederà al recupero delle somme non dovute già corrisposte all’Organismo, anche valendosi della fideiussione presentata a titolo di garanzia dal medesimo.
g) La revoca dell’accreditamento impedisce il rilascio dell’autorizzazione di avvio corso per le attività a catalogo non soggette a graduatoria, mentre i corsi riconosciuti non possono essere validamente attivati, nonché proseguiti nei casi di attività formative e d’orientamento eventualmente in corso.
h) Il provvedimento di revoca preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di accreditamento nei tre anni successivi decorrenti dalla data in cui il provvedimento stesso è divenuto efficace. Qualora il provvedimento di revoca attenga esclusivamente ad una Macrotipologia o a una Tipologia, il suddetto termine è abbreviato ad un anno.
6. Decadenza.
a) La decadenza viene determinata nell’ipotesi in cui non venga effettuata la visita per la verifica di sorveglianza entro i termini stabiliti all’art. 4 dell’Allegato alla D.D. n. 266 del 7.4. 2003. Il provvedimento di decadenza è altresì adottato a seguito di espressa rinuncia dell’Organismo all’accreditamento.
b) Qualora la visita di sorveglianza risulti eseguite, con esito positivo nei termini stabiliti dalla comunicazione di avvio del procedimento, l’Amministrazione comunica all’Organismo. la chiusura del procedimento stesso.
c) Il provvedimento di decadenza impedisce all’Organismo la partecipazione alle procedure selettive ad evidenza pubblica per l’affidamento di attività di formazione professionale e di orientamento
d) La decadenza preclude l’avvio degli interventi non ancora iniziati e comporta l’annullamento d’ufficio di tutte le attività formative e d’orientamento già avviate. Gli interventi a voucher che prevedono il concorso di spesa da parte dell’utente nonché quelli rivolti agli apprendisti possono essere proseguiti previo consenso dell’Amministrazione competente e nell’esclusivo interesse degli utenti. Nei casi di attività gestite da associazioni temporanee di soggetti, qualora intervenga la decadenza nei confronti del capofila, l’Amministrazione competente può consentire la prosecuzione degli interventi in capo ad un nuovo capofila, già componente dell’associazione e formalmente individuato dalla medesima, in regola con l’accreditamento.
e) La decadenza impedisce l’erogazione dei finanziamenti per le attività in corso di svolgimento, salvo quelle di cui l’Amministrazione competente consente la prosecuzione ai sensi della precedente lett. b). In tali casi, i finanziamenti possono essere erogati solo a saldo, al termine degli interventi, salvo riscontro di irregolarità.
f) Sono erogati i finanziamenti per le attività formative e d’orientamento terminate precedentemente alla decadenza.
g) L’Amministrazione competente, nel caso di disposto annullamento degli interventi formativi e d’orientamento, provvederà al recupero delle somme non dovute già versate all’Organismo, anche valendosi della fideiussione presentata a titolo di garanzia dal medesimo.
h) La decadenza inibisce per un anno la presentazione di una nuova domanda di accreditamento. Tale inibizione non agisce nei confronti della decadenza dalla Macrotipologia A disposta a seguito di rinuncia dell’Organismo all’accreditamento per la non applicazione del CCNL della formazione professionale. In tal caso, qualora venga dimostrata al tavolo regionale di concertazione per la macrotipologia A l’avvenuta applicazione della contrattazione collettiva di settore, l’Organismo può presentare una nuova domanda di accreditamento. L’Amministrazione competente nel caso di disposto annullamento degli interventi formativi provvederà al recupero della somma eventualmente versata a vario titolo all’Organismo, anche valendosi della fideiussione presentata a titolo di garanzia dal medesimo
7. Ricaduta sulla sede operativa dei provvedimenti adottati nei confronti dell’Organismo.
a) Qualora uno dei provvedimenti di cui al presente articolo venga adottato a seguito di non conformità rilevate sui parametri relativi all’Organismo gli effetti dei suddetti atti si estendono a tutte le sedi operative dell’Organismo medesimo.
8. Avvio del procedimento
a) Nella comunicazione all’Organismo di avvio dei procedimenti di sospensione, revoca e decadenza, sono stabiliti i termini perentori e le modalità entro i quali presentare quanto richiesto dall’Amministrazione.
b) L’avvio dei procedimenti di cui alla lettera precedente è contestualmente comunicato alla Provincia competente che, sulla base delle verifiche degli elementi di fatto e degli interessi dell’utenza coinvolta, provvede a segnalare all’Amministrazione lo stato dei procedimenti di propria competenza inerenti l’Organismo interessato, nonché eventuali esigenze o problematiche specifiche.
9. Adozione ed efficacia del provvedimento.
a) I provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza adottati dall’Amministrazione individuano espressamente le conseguenze derivanti dagli stessi, secondo quanto previsto dai commi da 4 a 7, tenuto motivatamente conto dei dati e delle segnalazioni fornite dalla Provincia competente.
b) I provvedimenti di cui alla lettera precedente, assunti con determinazione del Direttore regionale della Formazione Professionale – Lavoro secondo le modalità di cui all’art.9, comma 11) sono comunicati all’Organismo destinatario nel giorno stesso in cui vengono assunti , nonché contestualmente alla Provincia competente. Tali provvedimenti sono pubblicati sul sito dell’Amministrazione regionale, nella sezione dedicata all’accreditamento e spiegano i loro effetti dal giorno successivo a quello di avvenuta comunicazione all’Organismo destinatario.
10. Mancato raggiungimento delle soglie degli indicatori di efficienza ed efficacia.
Nei casi in cui anche la compensazione con i dati relativi alle due annualità precedenti non consenta il raggiungimento della soglia prevista per uno o più indicatori di efficacia e/o di efficienza, l’Amministrazione prescrive il termine entro il quale l’Organismo deve provvedere a sanare la non conformità. Tale termine può variare in relazione alla tipologia di indicatore cui è riferito in modo da garantire all’Organismo un periodo di tempo congruo per riportare l’indicatore stesso in soglia.
Qualora l’Organismo non dovesse riportare gli indicatori in soglia nei termini indicati nella comunicazione, l’Amministrazione provvede alla revoca dell’accreditamento.
Le modalità di sanatoria e il meccanismo di compensazione sono specificati nelle disposizioni relative al calcolo degli indici.
Art. 11) Durata temporale dell'accreditamento e suo aggiornamento.
1. La Regione provvede a verificare almeno annualmente, per tutte le sedi comprese quelle di cui al successivo art. 12, tramite ricezione del verbale di visita dei valutatori e valutazione del nucleo, il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l’accreditamento.
2. In via sperimentale, per gli Organismi accreditati per la Macrotipologia A, che hanno ricevuto la verifica di accreditamento e almeno 3 successive visite di sorveglianza e non sono stati destinatari dei provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.10 , tenuto conto che sono ricorsivamente monitorati dalle Province, le successive sorveglianze sull’intero sistema di accreditamento, possono essere operate direttamente dai funzionari regionali, in base al criterio di campionamento e su un numero selezionato di parametri individuati secondo modalità concordate con le Province medesime. La sperimentazione potrà dare in esito l’allargamento di tale modalità ad altri target di organismi, da disporre con deliberazione di Giunta e/o variazione delle indicazioni per i valutatori, da disporre con la revisione della relativa determinazione.
3. L'accreditamento può essere sospeso o revocato in caso di riscontrata difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.
4. La Regione, qualora riscontri l'esistenza di rilevanti non conformità in sedi operative con certificazione del sistema qualità, oltre ad adottare i provvedimenti di cui all’articolo precedente, procederà alla segnalazione delle difformità riscontrate all'organismo certificatore.
5. Gli indicatori di accreditamento relativi all’efficienza e all’efficacia vengono aggiornati automaticamente in base ai dati rilevati.
6. Procedure e indicatori volontari dell’accreditamento possono essere aggiornati su domanda dell'organismo e a seguito della relativa istruttoria. le modalità di controllo in sono stabilite in base alla natura delle procedure e degli indicatori di cui si richiede l’aggiornamento.
Art. 12.) Definizione di standard di competenze professionali delle figure di sistema e dei formatori
1. La Regione Piemonte attiva un processo:
a) Di definizione delle competenze delle figure di sistema e dei formatori.
b) Di certificazione delle medesime
2. Tale processo potrà concorrere, oltre che all’ammissibilità dell’accreditamento e del suo mantenimento, alla formazione delle procedure di contingentamento nei dispositivi per l’affidamento delle attività. Le modalità di certificazione e di accertamento sono determinate con la stessa procedura di approvazione dei manuali operativi.
Art. 13.) Nuovi accreditamenti : Accreditamento provvisorio per organismi e/o sedi. – Trasferimenti di sedi
1. L’accreditamento costituisce requisito obbligatorio per l’accesso ai dispositivi per l’affidamento delle attività relative ad interventi d’orientamento e di formazione professionale, salvo i casi di esclusione di cui all’art. 3 comma 4. A far data dal 1 luglio 2003 la Regione e le Province emanano bandi riservati ai soggetti in regola con la normativa sull’accreditamento. Dalla medesima data l'accreditamento viene concesso, per il diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, alle sedi operative in cui si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale.
2. Gli organismi accreditati in altre regioni e in altri Paesi dell’U.E. acquisiscono, per via di tale accreditamento, titolo all’accesso a tali procedure e devono accreditare la sede operativa in Piemonte e in relazione alle disposizioni dei bandi entro l’inizio delle attività, pena esclusione dalle graduatorie.
3. A far data dal 1 luglio 2003 l'accreditamento costituisce requisito obbligatorio anche per la concessione del riconoscimento. Sono esclusi dall’accreditamento per i riconoscimenti i corsi di area professionalizzante all’interno di un iter che porta al Diploma.
4. Per gli organismi e/o le sedi operative di nuovo accreditamento che non possono disporre dei requisiti relativi ai criteri d) ed e) del comma 1) dell’art. 5, viene richiesto l’accreditamento provvisorio, che comprende gli stessi criteri delle sedi preesistenti con la sola esclusione di quelli precitati. La Regione e le Province, ciascuna per i bandi di competenze, possono stabilire, per ogni direttiva, se conferire un punteggio simbolico a tali dati mancanti.
5. Fatto salvo il comma precedente, tali organismi e/o sedi, deve essere comunque dimostrata la conformità delle attività svolte ai criteri di cui all’art.5, comma 3. Nei manuali operativi, nelle regole per i valutatori e per la sorveglianza sono date indicazioni per il controllo dei parametri rispetto a cui tali sedi non possono produrre evidenze oggettive. Tali controlli dovranno consentire di rilevare la conformità dell’organismo/sede operativa, in base ad analoghe altre attività precedentemente realizzate.
6. L’accreditamento provvisorio decade non appena i dati di efficienza ed efficacia vengono rilevati – e comunque entro due anni - e può essere trasformato in definitivo, qualora ne sussistano le condizioni. La rilevazione dei criteri di efficacia ed efficienza, in sede di mantenimento viene fatta sui dati a mano a mano disponibili.
7. La sede operativa accreditata per la formazione e/o per l’orientamento che intende trasferire in modo permanente le proprie attività presso un'altra struttura, comunica tramite fax il nuovo indirizzo al Settore Standard Formativi della Regione e alla Provincia territorialmente competente almeno 45 giorni prima del trasferimento. La sede operativa provvede inoltre, in accordo con il Settore Standard Formativi, alla programmazione di un audit in loco del valutatore per la verifica dell’adeguatezza della struttura che ospiterà le attività formative e/o orientative. Tale audit viene realizzato prima dell’avvio di nuove attività e/o di prosecuzione di attività già avviate presso la precedente sede operativa. In casi di particolare urgenza è data, comunque, facoltà alla sede operativa di presentare motivata richiesta al Settore Standard Formativi per l’avvio e/o la prosecuzione delle attività presso la nuova struttura prima dell’avvenuta verifica.
Art. 14) Norme transitorie –
1 I commi 1,2,4,5, dell’art. 13 di cui alla dgr. 74 10240 del 1 agosto 2003 sono convalidati per il trascorso periodo sperimentale e non vengono qui riportati, in quanto non applicabili alle situazioni future.
2 Per quanto riguarda il diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione (macrotipologia A e tipologia ap in diritto dovere) eventuali nuove ammissioni devono essere valutate al tavolo di concertazione per la Macrotipologia A di cui alla determinazione n. 115 del 17/01/04.
3 Per i centri per l’impiego pubblici (istituiti ai sensi della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41), la rispondenza agli standard regionali dei servizi per l’impiego vale come accreditamento fino ad ulteriori disposizioni in merito. Qualora i medesimi esternalizzino i servizi di orientamento sono tenuti ad avvalersi di sedi operative accreditate
4 Per gli organismi già accreditati, le disposizioni di cui alla DGR. 74 10240 del 1 agosto 2003 vengono gradualmente sostituite da quelle presenti in occasione della visita di mantenimento. Per gli organismi destinatari dei provvedimenti di sospensione e di revoca vengono immediatamente applicate le disposizioni di cui alla presente determinazione, applicando alle sospensioni, sia parziali che totali, le regole qui indicate per la sospensione. Gli organismi destinatari di provvedimenti di diniego e di decadenza precedenti alla data della presente deliberazione sono esentati dall’obbligo di dover attendere un anno prima di presentare una nuova domanda di accreditamento.
5 Gli atti dirigenziali di approvazione di procedure di cui all’art. 9, mantengono la loro efficacia fino a che non vengono sostituiti dagli atti previsti nelle presenti regole.
6 Nel periodo di predisposizione delle procedure informatizzate, viene concordata con le Province la modalità provvisoria di gestione delle procedure.
7 Non sono soggetti all'accreditamento i soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali (L.R. 1/04) per lo svolgimento dei corsi di riqualificazione per Operatori Socio Sanitari (OSS) di 360 ore (destinati a operatori occupati da almeno due anni alla data di entrata in vigore della citata L.R.) e dei moduli didattici integrativi di 50 ore per riqualificare gli Assistenti Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADeST) in Operatori Socio Sanitari (OSS), in quanto corsi in via di esaurimento.