PROVINCIA DELLA SPEZIA SETTORE TECNICO SERVIZIO EDILIZIA
PROVINCIA DELLA SPEZIA SETTORE TECNICO SERVIZIO EDILIZIA
Ripristino e risanamento definitivo fronti danneggiati da eventi meteo alluvionali anno 2018 edificio via Montepertico La Spezia
SCHEMA DI CONTRATTO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Totale importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso) Euro | 306.634,95 |
di cui Xxxxx della manodopera | 223.569,93 |
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 4.893,59 |
Importo totale lavori edili (lavori + costo personale+oneri sicurezza) | 311.528,54 |
IVA 22% lavori edili | 68.536,28 |
Compenso incentivante ex art. 113 , Dlgs 50/16 | 2.492,23 |
imprevisti | 8.097,10 |
Accantonamento di legge per accordi bonari | 9.345,86 |
Totale progetto Euro | 400.000,00 |
IL PROGETTISTA
Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Visto ai sensi degli artt. 31 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 IL R.U.P.
Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
SCHEMA DI CONTRATTO
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto ha per oggetto l’intervento come da computo metrico allegato al progetto, allo scopo di Ripristino e risanamento definitivo fronti danneggiati da eventi meteo alluvionali anno 2018 edificio via Montepertico La Spezia.
2. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
3. L’aggiudicazione dell’appalto di cui al presente schema di contratto e al C.S.A. sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi.
ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto ammonta presuntivamente a € 306.634,95 (diconsi € trecentoseimilaseicentotrentaquattro/95) (di cui per costo della manodopera euro 223.569,93), oltre ad € 4.893,59 per Oneri della Sicurezza, oltre IVA al 22% come risulta dal prospetto riportato nel C.S.A. all’art. 1 .
2. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), a norma di legge; tutti gli importi citati nel presente atto e nel C.S.A. si intendono I.V.A. esclusa.
ART. 3
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA
Gli operatori economici vengono a conoscenza del codice identificativo della gara (CIG) a cui intendono prendere parte attraverso l’avviso pubblico, la lettera di invito o qualunque richiesta formale o informale di offerta.
Il pagamento della contribuzione avviene con le modalità riportate nelle Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati scaricabili dal sito web xxx.xxxx.xx
Il versamento è pari a euro € 35,00
ART. 4
OPERE COMPRESE NELL’APPALTO
FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE PROGETTATE
1. Le opere comprese nell’appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 106, D.Lgs. 50/2016, risultano dagli elaborati progettuali di seguito elencati:
• A: Relazione Tecnica Generale;
• E1: Stima dei costi della sicurezza;
• E2: Quadro di incidenza costi del Personale;
• F1: Computo Metrico Estimativo;
• F2: Quadro Tecnico Economico;
• H: Elenco Prezzi Unitari;
• I: Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto;
2. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati tecnici del progetto, nonché dalle specifiche tecniche riportate nel C.S.A.
3. In concreto l'appalto comprende le seguenti opere:
• Risanamento della facciata del plesso scolastico di montepertico la spezia consistente della demolizione di parti ammalo rate di intonaco, rasatura armata con applicazione di tasselli tali da garantire idonea stabilità all’ intonaco esistente, pitturazione finale con vernici silossaniche.
4. Le indicazioni di cui sopra, nonché gli elaborati tecnici che fanno parte del contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 5
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) Il Capitolato Generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, parte vigente;
b) Il presente schema di contratto e il capitolato speciale di appalto;
c) Gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo;
d) Il piano operativo di sicurezza - il piano sostitutivo del PSC;
e) Il DVR (documento valutazione rischi);
f) Il Cronoprogramma;
g) L’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
h) Le polizze di garanzia.
2. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. E’ autorizzata la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, c. 13, X.Xxx. 50/2016 e fatto salvo quanto previsto nella C.M. 29/2009.
ART. 6
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE.
1. Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal C.S.A. e dal contratto, l’esecuzione dell’appalto è soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti statuizioni:
– legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per la parte ancora vigente;
– il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
– Capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, parte vigente, per quanto compatibile con il D.Lgs. 50/2016;
– D.M. 31/2008;
– X.Xxx. 81/2008 e s.m.i. e relativi atti attuativi, incluso il DM 22/01/2019.
– D.M. 11/1/2017criteri minimi ambientali;
– il D.Min. infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018;
– Le norme emanate dal CNR, le norme C.E.I. e le tabelle CEI – UNEL;
– le tabelle UNI per l’accettazione dei materiali ferrosi;
– tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, nonché tutte le norma tecniche che l’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.
ART. 7
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL C.S.A.
1. In caso di discordanza tra documenti facenti parte del contratto si osserverà il seguente ordine di prevalenza:
I. Capitolato generale d'appalto D.M. 145 del 19/04/2000, parte vigente;
II. Contratto d’appalto;
III. Lettera di invito o bando di gara;
IV. C.S.A.;
X. Xxxxxxxxx del progetto esecutivo posto a base d’appalto come da elenco di cui all’articolo 4.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del C.S.A., deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato. In caso di norme del contratto e capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
In caso di contrasto tra gli elaborati grafici prevarrà quello di scala grafica superiore. In caso di discordanze rilevate nell’ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
ART. 8
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in via d’urgenza se il responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui al successivo art. 12.
ART. 9
DOMICILIO DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L’appaltatore ha altresì l’obbligo di inviare al d.l. ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia di apposita dichiarazione di accettazione dell’incarico conferito rilasciata dal d.t.c..
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione delle persone di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
CAPO 3 – DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 10
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’impresa deve procedere con diligenza alla predisposizione e consegna di tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto, entro i termini indicati all’art. 32, D.Lgs. 50/2016; il ritardo o la consegna parziale della documentazione entro detto termine saranno valutabili dalla S.A. quale grave inadempimento, con le conseguenze di legge (decadenza dell’aggiudicazione/facoltà di risolvere il contratto, segnalazione ad ANAC, escussione cauzione provvisoria, facoltà di applicare l’art. 110, D.Lgs. 50/2016, ecc.).
2. La Stazione appaltante procederà in via d’urgenza alla consegna dei lavori, nelle more della stipulazione del contratto, che dovrà essere necessariamente stipulato entro il termine indicato al successivo comma 6; il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Ricevuta la consegna dei lavori l'Appaltatore è tenuto ad iniziarli, secondo le indicazioni di cui ai successivi punti.
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto qualora l’appaltatore non trasmetta i documenti necessari alla consegna dei lavori in via d’urgenza, di cui al precedente comma 2, richiesta espressamente inoltrata e di addivenire all’affidamento dei lavori al concorrente risultato secondo miglior offerente. In tal caso si applicano gli artt. 108 e 110, D.Lgs. 50/2016.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. Non si può dar luogo all’inizio dei lavori neppure in via di urgenza ove l’appaltatore e tutte le imprese esecutrici non provvedano a consegnare – nei casi previsti da legge – una dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. In mancanza della presentazione dei documenti suddetti entro il termine stabilito per la consegna dei lavori si applicheranno gli artt. 108, 110, D.Lgs. 50/2016 e 90 c. 9, D.Lgs. 81/2008.
Inoltre si fa presente che trattasi di appalto finanziato con fondi di cui al DCD 558 n. 4/19 e DPCM 17/2019 che prevedono la perdita del finanziamento se non si rispettano gli obblighi prescritti, dai quali deriva la necessità di stipula del contratto entro il 30/9/2019. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile dei danni qualora detto termine non possa essere rispettato per fatto in capo allo stesso. In caso di violazione di detto termine, l’amministrazione può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1456, c.c.
7. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato.
8. Nel caso di cui all’art. 5, D.M. 49/2018, si applicano i limiti ivi previsti.
ART. 11
TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI
RITARDI - PENALITA' – INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
0.Xx tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di violazione di detto termine, l’amministrazione può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1456, c.c.
2. Entro tale termine si intendono compresi anche i lavori di sgombero di ogni residuo di materiali e di tutte le attrezzature di cantiere.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della incidenza statistica delle avverse condizioni meteorologiche
4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori che
potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’ 1 (uno) per mille (Euro uno ogni mille Euro) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’art. 113 bis, c. 2, D.Lgs. 50/2016.
6. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al periodo precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto al termine massimo di quindici giorni dalla data del verbale di consegna, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 10, comma 4;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
La penale di cui al periodo precedente, lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al periodo precedente, lettera c), è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10%, trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
7. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente C.S.A. o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
ART. 12 PROGRAMMA DEI LAVORI
1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera f), D.M. 49/2018, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve: riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro due giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti, diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma di predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale diagramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al secondo comma.
ART. 13 SOSPENSIONE E PROROGA
1. Per sospensioni e proroghe si applica l’art. 107, D.Lgs. 50/2016 e il D.M. 49/2018.
Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice è così quantificato, ai sensi dell’art. 10, D.M. 49/2018:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione;
b) la lesione dell'utile e' riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Detto importo soddisfa interamente il danno derivante all’esecutore, senza che lo stesso possa avanzare ulteriori pretese.
2. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
4. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. La concessione di proroghe non costituisce titolo per l’appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.
5. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
6. Le visite presso il cantiere in periodo di sospensione lavori devono comunque essere fatte in contraddittorio con l’appaltatore, che ha l’obbligo di partecipare. In assenza, l’accesso si intende autorizzato con la sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna sotto riserva nei casi consentiti da legge ed il d.l. redigerà verbali accertativi della situazione alla presenza di due testimoni, anche dipendenti della stazione appaltante.
ART. 14
MODIFICHE AI LAVORI IN CORSO D’OPERA
0.Xx applica l’art. 106, D.Lgs. 50/2016.
2. Sono ammessi, ai sensi dell’art. 106, c.1, lett. a), D.Lgs. 50/2016, gli interventi disposti dal direttore dei lavori - su preventiva autorizzazione del RUP anche nell’ambito
dell’autorizzazione alla consegna dei lavori - per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
3. Sono ammesse, ai sensi dell’art. 106, c.1, lett. e), D.Lgs. 50/2016, le modifiche, in aumento o in diminuzione, che non comportino modifiche sostanziali. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.
4. La Direzione Lavori potrà ordinare all’Appaltatore di demolire e rifare, a totale sua cura e spese, quelle opere che essa avrà accertato essere state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti per qualità, misura, peso, ovvero con una minor lavorazione, oppure potrà a sua scelta, ridurre i prezzi convenuti in proporzione delle diminuite dimensioni della diversa lavorazione.
5. Se l’Appaltatore non ottempera all’ordine ricevuto, la Direzione Lavori potrà procedere direttamente alla demolizione ed al rifacimento dei lavori riscontrati difettosi.
6. Qualora successivamente venga riconosciuto che i lavori non erano difettosi, l’Appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per i lavori di demolizione e ripristino, se da lui eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.
7. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, si applica quanto previsto dal D.M. 49/2018.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 15 ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE
Ai sensi dell’art. 35, c.18, DLgs 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale con le modalità ivi previste, dopo la stipula del contratto ed entro 15 gg. dalla data dell’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
ART. 16
PAGAMENTI IN ACCONTO –VERIFICHE
1. I pagamenti avverranno in unica soluzione, al netto delle trattenute e ritenute operate a qualsiasi titolo, oltre la rata finale.
2. La contabilità dei lavori eseguiti è effettuata ai sensi dell’art. 7, C.S.A; all’ importo dello stato d’avanzamento lavori, da redigersi entro 7 gg. dall’ultimazione dei lavori sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui all’articolo 1, C.S.A.; il certificato di pagamento sarà redatto entro 7 gg. dal rilascio dello stato di avanzamento unico.
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.Lgs. 50/2016
4. Per quanto attiene ai termini di pagamento, si applica il D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., conformemente a quanto emerge dalla nota del Ministero dello sviluppo economico 23/1/2013 - prot. 0001293 in merito alla applicabilità del D.Lgs. 231/2002 anche ai lavori pubblici, orientamento recepito nella legge 161/2014 e all’art. 113 bis; per la rata saldo si applica quanto previsto negli artt. 102, c. 4, 103, c. 6 e 113 xxx, x. 0, X.Xxx. 00/0000, xxxxx restando il rispetto dei tempi massimi di rendicontazione dei lavori imposti dall’ente finanziatore.
0.Xx fini del pagamento, la stazione appaltante verifica la regolarità contributiva mediante
D.U.R.C. e procede agli ulteriori controlli di legge.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. La verifica di cui all’art. 48-bis, D.P.R 602/1973, nel caso di R.T.I., in cui le mandanti non emettano fattura alla stazione appaltante, andrà effettuata, per ogni singola impresa, con riguardo alla parte dell’importo in pagamento parametrato alla quota di partecipazione al raggruppamento, così come previsto dalla C.Min. Economia e finanze n. 22/29.7.2008.
Si richiamano gli obblighi ex art. 3, legge 136/2010 e s.m.i..
ART. 17
CONTO FINALE – PAGAMENTO A SALDO
1. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento a termini di legge. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo, col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
ART. 18 REVISIONE DEI PREZZI
La revisione prezzi non è ammessa, stante la specificità e durata dell’appalto, né è applicabile il primo comma dell’art. 1664 del codice civile.
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
ART. 19 CAUZIONE PROVVISORIA
Per la cauzione provvisoria si rinvia a quanto stabilito dalla lettera d’invito/bando/disciplinare di gara e, comunque, all’art. 103, D.Lgs. 50/2016.
ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA
1. Si applica quanto previsto all’art. 103, D.Lgs. 50/2016.
2. La garanzia fidejussoria deve essere resa, pena la non accettazione, conformemente alle schede tipo di cui al Decreto, Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n° 31 e deve espressamente prevedere: la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c., il pagamento a semplice richiesta da parte dell’Ente beneficiario e comunque entro 15 giorni dalla richiesta stessa, l’esclusione della preventiva escussione dell’assicurato di cui all’art. 1944 c.c., che il mancato pagamento del premio o dei premi di proroga non sono opponibili all’Ente beneficiario, che la durata della copertura si estende fino al collaudo dell’opera e comunque fino a 12 mesi dall’ultimazione dei lavori e che essa è resa ai sensi dell’art.103, D.Lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
ART. 21 GARANZIE
Non essendo presenti impianti nelle opere da eseguire, in merito alle garanzie, si rinvia alle disposizioni generali di cui all’art. 29, avente per oggetto “Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione”.
ART. 22 COPERTURA ASSICURATIVA
1. L’Appaltatore è altresì obbligato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati a errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. In particolare, l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari a
Sezione A:
partita 1: all’importo di aggiudicazione dei lavori – scoperto 10% minimo non superiore a
1.000 euro
partita 2 (opere preesistenti): €. 100.000,00 – scoperto 10% minimo non superiore a 1.000 euro
partita 3 (demolizione e sgombero in caso di sinistro) €. 50.000,00 – scoperto minimo non superiore a 1.000
Sezione B:
euro 100.000,00 per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori
Sia per la Sezione A che per la Sez. B, in caso di franchigie o scoperti superiori a quelli indicati, la polizza dovrà espressamente prevedere che l’assicurato dà mandato al soggetto assicuratore di pagare alla stazione appaltante (beneficiario) in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico.
La polizza dovrà espressamente indicare che essa è resa ai sensi dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del soggetto che ha sottoscritto la polizza, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società assicuratrice nei confronti della stazione appaltante.
0.Xx copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.
3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento.
CAPO 6 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 23 SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché effettuato nelle modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dall’Ente appaltante per le lavorazioni/categorie indicate all’art. 1 del C.S.A. e alle condizioni e nei limiti previsti nel bando/lettera invito/disciplinare di gara e all’art. 105, D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 105, c. 13, D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi ivi previsti.
L’Appaltatore è tenuto, al fine della liquidazione dell’importo dovuto e con riferimento anche al disposto di cui all’art. 105, comma 22 del D.Lgs. 50/2016, a seguire le indicazioni di cui alla nota ANCE prot. n. 29044 del 20/06/2017.
Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, l’Appaltatore è tenuto a presentare alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In difetto, si provvederà a trattenere cautelativamente l’importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore dall’ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all’Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.
L’Amministrazione committente non risponde dei ritardi imputabili all’Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.
L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 105, commi 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell’art. 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto all’articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018, il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90, c. 4 del D.Lgs n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste da legge.
Ad ogni sal, attraverso il casellario informatico, la stazione appaltante accerterà che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
CAPO 7 – DANNI, CONTROVERSIE, MANODOPERA, SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
ART. 24
DANNI DI FORZA MAGGIORE
In caso di danni da forza maggiore, la denuncia del danno dovrà essere fatta per iscritto al direttore lavori immediatamente e comunque entro un massimo di cinque giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli causati da precipitazioni e da geli, anche se di notevole entità, quali: gli smottamenti, l'interramento dei cavi o dei manufatti, gli ammaloramenti di pavimentazioni in fase di esecuzione o eseguiti, ecc
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.
ART. 25 DANNI ALLE OPERE
1. L’impresa affidataria non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore di cui al precedente articolo 24.
2.Xxxxxx compenso sarà dovuto per danni o perdita di materiali non ancora posti in opera, opere provvisionali, ecc.
3. I danni causati ai materiali ed a tutti i lavori eseguiti in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo provvisorio, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore cui gli stessi materiali e lavori competono per contratto.
4. Qualora l’Appaltatore nell’eseguire i lavori abbia ad arrecare danni a strutture ed immobili di proprietà della Stazione Appaltante, questi sarà tenuto a ripararli a propria cura e spesa.
ART. 26
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ai sensi dell'art. 9. D.M. 49/2018, in merito a contestazioni e riserve, si applica la disciplina riportata nel D.M. cit., nonché quanto previsto nel C.S.A./schema di contratto e nel presente articolo.
2. Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile
del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
3. Ai sensi dell'art. 3, c. 1, D.M. cit., l’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine suindicato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
4. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal Ipresente atto. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente atto con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi, tra il resto, le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui sopra.
La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 6, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.
6.Per le controversie, si applica quanto previsto nella parte VI titolo I, D.Lgs. 50/2016. 0.Xx caso di controversie in fase di gara potrà essere richiesto parere ad ANAC.
8. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di La Spezia. Non si applica la clausola compromissoria.
9. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
ART. 27 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
La stazione appaltante ha: il diritto di risolvere in danno il contratto, ai sensi dell’art.108, DLgs. 50/2016 e di recesso ex art.109, D.Lgs. 50/2016, nonché la facoltà di valersi delle azioni ex artt. 1453, 1463 e segg., 1467 e segg., c.c. . E’ causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.
ART. 28 TRATTAMENTO DEL PERSONALE
1.L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare a quanto
previsto dagli artt. 30, 105, D.Lgs. 50/2016 e dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. relativa alle norme per il diritto al lavoro dei disabili.
0.Xx sensi dell’art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 e del comma 3 dell’art. 2 del Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, si applica all’esecutore il Codice del comportamento approvato dall’amministrazione con deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 21/03/2014 e scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxx.xx.xx. Sono tenuti all’osservanza dei Codici suindicati anche i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione. In caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici, si procederà alla risoluzione del contratto.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 29
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Si applica l’art. 12, D.M. 49/2018.
ART. 30
TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso nei termini previsti dall’art. 237, D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi dell’art. 216, c. 16, X.Xxx. 50/2016, fermo restando il rispetto dei tempi massimi di rendicontazione dei lavori eventualmente disposti dall’ente finanziatore.
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso nei termini previsti dall’art. 237, D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi dell’art. 216, c. 16, D.Lgs. 50/2016 entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
ART. 31
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. E’ facoltà della Stazione appaltate richiedere, prima dell’ultimazione dei lavori o del collaudo (o c.r.e.), l’uso anticipato delle opere eseguite senza che l’Appaltatore abbia diritto a speciali compensi. In tal caso, previ i necessari accordi con l’Appaltatore in merito all’incolumità degli occupanti ed alla decadenza delle responsabilità inerenti, si procederà al preventivo collaudo provvisorio delle opere che il Committente intende utilizzare, redigendo apposito verbale circa lo stato delle stesse, a garanzia di eventuali danni che potessero ad esse derivare.
2. Non appena ultimati i lavori, l’Appaltatore deve darne comunicazione scritta alla Direzione Lavori con Pec; subito dopo deve consegnare al Committente la costruzione/l’opera in stato di perfetta efficienza, fermo restando l’obbligo di provvedere a quei ritocchi che si rendessero necessari per i lavori di sua competenza.
3. Constatata l’ultimazione di tutti i lavori e prestazioni dovuti da parte dell’Appaltatore, la Direzione Lavori redigerà il verbale dell’avvenuta ultimazione, e la presa in consegna, per conto del Committente, dei lavori eseguiti.
4. La presa in consegna dei lavori eseguiti, anche se effettuati senza riserva da parte della Direzione Lavori e del Committente, non farà ritenere l’opera favorevolmente accettata,
accettazione che si verificherà soltanto dopo che si sia proceduto al collaudo tecnico- amministrativo definitivo (o c.r.e.).
5. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
CAPO 9 - NORME FINALI
ART. 32
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Oltre gli oneri e gli obblighi di cui agli artt. 4, 6, del D.M. 145/2000, del D.Lgs. 50/2016 e gli altri specificati nel presente schema di contratto, nonché nel Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi sotto specificati:
1) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.
2) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte quelle opere a tal uopo occorrenti, quali la recinzione del cantiere stesso da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3) L'Appaltatore è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla Direzione dei Lavori, restando altresì obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dei lavori. Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l'appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari della Stazione Appaltante e sarà obbligato ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione dei Lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni qualunque ne sia l’estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.
4) L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
5) L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa un'adeguata illuminazione del cantiere.
6) La conservazione delle vie e dei passaggi che venissero intersecati o comunque interessati con l'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con opere provvisionali e provvedendo altresì alle necessarie segnalazioni diurne e notturne.
7) La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, in sito ben visibile indicato dalla Direzione, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli, in numero adeguato all'estensione del cantiere, dovranno avere dimensioni non inferiori a m. 1,00x2,00 e recare impresse a colori indelebili le diciture, ed i relativi dati, riportate nello schema tipo allegato alla Circolare n. 1729/UL del 01/06/1990 del Ministro dei Lavori Pubblici, aggiornato con le indicazioni previste dalla normativa sopravvenuta nonché le eventuali prescrizioni dai provvedimenti di finanziamento. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
8) L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità delle persone e cose circolanti sulla viabilità ordinaria in relazione alla segnalazione del cantiere, restando a suo carico l’onere della segnaletica prevista dal vigente codice della strada
9) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo non sia avvenuta la consegna delle opere alla Stazione Appaltante.
10) La fornitura di locali uso ufficio, idoneamente rifiniti, forniti dei servizi necessari ed arredati, per la permanenza ed il lavoro di ufficio del personale della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature in dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
11) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai quali tettoie, ricoveri, spogliatoi e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
12) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
13) Le eventuali spese derivanti da oneri di trasporto e smaltimento a discarica per i materiali provenienti dagli scavi e demolizioni di cantiere.
14) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di aree che non siano nella proprietà o disponibilità della Provincia, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, passi carrabili, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
15) L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Enti territoriali, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
17) L’appaltatore ha l’onere di provvedere tempestivamente a comunicare agli Enti erogatori dei servizi interessanti il cantiere e l’unità produttiva che lo ospita ogni notizia che possa influire sul servizio erogato dagli stessi o comportare danno o nocumento all’Ente erogatore, alla stazione appaltante od all’unità produttiva che ospita il cantiere stesso, in relazione alle attività di cantiere od in previsione ovvero conseguenza di queste. L’appaltatore ha l’onere di provvedere agli obblighi propri della stazione appaltante nei confronti degli Enti erogatori dei servizi interessanti il cantiere e l’unità produttiva che lo ospita, in relazione alle attività di cantiere od in previsione ovvero conseguenza di queste; in ciò comprendendo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le necessarie richieste, ricerche, comunicazioni, liquidazione di oneri. L’appaltatore dovrà farsi carico di provvedere tempestivamente a propria cura e spese a quanto necessario per l’installazione del cantiere nonché per l’esercizio delle attività di cantiere od in previsione ovvero conseguenza di queste.
18) Gli elaborati tecnici esecutivi relativi alle strutture isolate o meno realizzate con elementi generalmente prefabbricati necessari alla esecuzione dell’intervento, che in ragione della loro specificità e particolarità legata alla modalità di esecuzione della ditta fornitrice dello specifico modello e tipo non sono stati oggetto di progettazione esecutiva
e strutturale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scale metalliche di sicurezza, solai, parapetti, opere provvisionali ecc.), devono essere redatti da tecnici abilitati a spese dell’appaltatore e depositati presso la stazione appaltante ed il competente ufficio prima della esecuzione dei lavori.
19) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando liberi ad indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale.
20) L'esecuzione e le spese per prelievi e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
21) La preventiva campionatura di componenti, materiali, impianti, arredi e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica, da eventuali grafici illustrativi e, ove richiesto dalla Direzione Lavori, da calcoli giustificativi atti ad individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini dell’approvazione da parte della Direzione dei Lavori. L’Appaltatore dovrà provvedervi, a propria iniziativa o su richiesta della Direzione Lavori, prima dell’inizio della fornitura, senza che ciò dia titolo a compensi particolari. I campioni e le relative documentazioni accettati dal Direttore dei Lavori dovranno essere conservati fino a collaudo, nei locali messi a disposizione della Stazione Appaltante, da parte dell’Appaltatore.
22) L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.
23) L'esecuzione di esperienze ed analisi (come anche verifiche, assaggi, ecc.) e relative spese che venissero in ogni tempo ordinate dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
24) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità, in idonei locali o negli uffici direttivi.
25)Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché il loro scarico, la sistemazione nei luoghi di deposito all'interno del cantiere, la conservazione e la custodia, garantendo a propria cura e spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
26)I danni, che per cause dipendenti o per negligenza dell'Appaltatore fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivamente dell'Appaltatore stesso.
27)L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavori o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti nel presente atto e nel Capitolato.
28)L'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale a dette imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come la Stazione Appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
29)La pulizia quotidiana del cantiere, col personale necessario, anche se occorra per sgombrare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o maestranze.
30)La forniture di fotografie, e relativi negativi o file jpeg, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato d'avanzamento, nel formato 18x24.
31)L'assunzione di un Direttore di cantiere, come previsto all'articolo 9 ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto
all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Al tecnico dovrà essere conferito il mandato con atto pubblico. Detto atto dovrà essere depositato presso l'Amministrazione committente che provvede a dare comunicazione alla direzione lavori (secondo quanto previsto all'art. 4 del D.M. 145 del 19/04/2000).
33)L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (D.P.R. 128/1959), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
34) Lo sgombero e la pulizia del cantiere, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere.
35)Le spese per le operazioni di collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti, solo escluso l'onorario per i collaudatori.
36)Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini. Il Direttore dei Lavori o l’organo di collaudo possono pertanto disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell’impresa affidataria.
37)Il divieto di pubblicare o autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori.
38)Produrre ad ultimazione dei lavori, alla Direzione, una planimetria, in triplice copia, con l'ubicazione e le dimensioni esatte delle opere realizzate, nonché con le indicazioni esatte dei percorsi delle eventuali tubazioni (fognature-elettriche-idriche, ecc ).
39)L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.
40)Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
41)La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente atto o dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
42)L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; l’appaltatore ha l’onere della messa in sicurezza e riapprestamento del cantiere causati da sospensioni lavori legittime nonché ogni eventuale altra ipotesi di sospensione lavori individuata dal presente atto o dal c.s.a. a carico della ditta.
43)E’ fatto obbligo all’impresa appaltatrice di munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento, come prescritto dall’art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e dalla legge 136/2010.
44)I rifiuti prodotti a seguito dell’esecuzione dei lavori in contratto sono di proprietà della ditta esecutrice; sono quindi a completo carico di quest’ultima gli adempimenti per il loro smaltimento.
45)L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante, di cui all’art. 22.
46)Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
❖ le spese contrattuali;
❖ le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
❖ le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
❖ le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
❖ le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
❖ per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
❖ A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
47) E’ in capo all’appaltatore – previa semplice richiesta da parte del Direttore dei lavori – l’esecuzione di eventuali carotaggi – nel numero richiesto – per la verifica dello spessore degli strati posti in opera.
48) E' causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. A tal fine una copia del suindicato D.P.R. 62/2013 è inviata via pec all'indirizzo del contraente o gli è comunicato il link al file scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente.
2. Rimane espressamente convenuto che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori e che quindi non spetterà altro compenso all'Appaltatore qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti da legge, fatto salvo quanto previsto nello Schema di contratto, nel C.S.A. e nella vigente normativa, ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessi da legge, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.
3. sono altresì a carico dell’appaltatore le prescrizioni tecniche di cui all’Allegato 2 al DM 11/1/17 in particolare quanto previsto ai punti:
• 2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi;
• 2.5 Specifiche tecniche del cantiere;
• 2.7 Condizioni di esecuzione.
La mancata applicazione dei criteri sopra richiamati comporterà l’applicazione di sanzioni a carico dell’appaltatore.
ART. 33
OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal C.S.A. e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L’appaltatore dovrà inviare ogni comunicazione alla stazione appaltante a qualsiasi titolo denominata negli elaborati progettuali od atti amministrativi o norme di legge e regolamenti presso il Servizio Viabilità – c/o Provincia della Spezia, via Xxxxxxxx Veneto 2, salvo che non sia specificatamente e diversamente detto nel bando di gara per quanto attiene agli atti di gara. Sempre in La Spezia, via Xxxxxxxx Veneto 2 sono domiciliati tutti gli organi del procedimento della stazione appaltante, a titolo indicativo e non esaustivo: responsabile del procedimento, direttore dei lavori, responsabile dei lavori, direttore operativo, coordinatori della sicurezza, progettisti di ogni livello e specialità, assistenti ai suddetti ed ogni altro soggetto individuato da atti, elaborati, leggi e regolamenti.
4. Comportamenti e cautele che deve prestare l’appaltatore:
- L’appaltatore è reso edotto del fatto che può effettuare i lavori i lavori con la presenza contemporanea in cantiere di altre ditte e questo fatto non può essere oggetto di riserva, né essere motivo di richieste di maggiori compensi, né giustificare maggiori oneri a carico dell’appaltatore, intendendosi compreso nel prezzo d’appalto ogni onere relativo.
- Ai sensi dell’art. 27, c. 1, D.M. 145/2000, l'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
ART. 34 PROPRIETÀ DEI MATERIALI
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’appaltatore.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali suddetti devono essere trasportati e regolarmente accatastati, secondo le indicazioni del presente atto, del capitolato speciale o le disposizioni del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
ART. 35 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
1. L’Appaltatore è responsabile dei danni, manomissioni, guasti che possono derivare dai suoi lavori e dal suo personale ad opere e persone anche non di sua pertinenza nei confronti del cliente e di terzi.
2. L’Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e di terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati.
3. In caso di infortuni/danni ogni responsabilità civile e penale ricadrà sullo stesso e non sul Committente o sul responsabile dei lavori o sul personale addetto alla Direzione Lavori e sorveglianza.
ART. 36
ESSENZIALITÀ DI TERMINI E COMMINATORIE
I termini e le comminatorie contenuti nello schema di contratto, nel C.S.A. e nel Capitolato generale operano in pieno diritto, senza obbligo per l’Ente appaltante della costituzione in mora dell’Appaltatore.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(descrizione delle lavorazioni e specificazione delle prescrizioni tecniche)
PARTE 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI
ART. 1 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori a misura compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a
€uro 306.634,95 (diconsi €uro trecentoseimilaseicentotrentaquattro/95), oltre O.S. e oltre IVA, come risulta dal seguente prospetto:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
N° Ord. | Categoria OG/OS | Designazione dei gruppi delle lavorazioni omogenee complessive dell’opera | Importo complessivo di ogni lavorazione (inclusi gli o.s. ex lege*, di cui alla determinazione n. 4/2006 dell’Autorità di vigilanza) | In % (nel caso di lavori il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura) | ||
Voci a corpo | Voci a misura | TOTALE | ||||
1 | OG1 | 306.634,95 | 306.634,95 | 1 | ||
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI EURO | 306.634,95 | |||||
L'importo degli oneri di sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta), ai sensi del punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, ammonta a EURO | 4.893,59 | |||||
TOTALE APPALTO EURO | 311.528,54 |
2. Le cifre che nel precedente quadro indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste che la Stazione Appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente atto o nel
Capitolato o prezzi diversi da quelli offerti, purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti e nell’osservanza consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.
L’appaltatore dà atto che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui a tal fine approfonditamente verificati e ritenuti validi.
L’appaltatore nel formulare l’offerta dovrà tenere conto che l'importo degli oneri di sicurezza, calcolati ai sensi del punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non è soggetto al ribasso d’asta.
Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.
PARTE 2 – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 1 – MODALITA’ DI ESECUZIONE – MATERIALI – PROVE- CONTROLLI E NORME GENERALI
ART. 2
CONDIZIONI DI APPALTO E PRESCRIZIONI AMBIENTALI
1. Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:
❖ di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico- estimativo, ove redatto
❖ di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori
❖ di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché degli impianti relativi
❖ di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori, delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli organi competenti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori
❖ di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto
❖ di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori che sono quindi ritenuti congrui.
❖ di aver letto lo schema di contratto, nonché il C.S.A., di aver preso visione degli allegati elaborati di progetto e di accettare tutte le condizioni in tali atti contenute, giudicando che in base agli elaborati ed i controlli in loco, l’opera è immediatamente realizzabile senza necessità di integrazioni o varianti.
❖ di aver valutato, nel formulare l'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
❖ di conoscere tutte le spese e gli obblighi generali a carico dell'appaltatore previste da legge e dal presente atto.
❖ di aver giudicato equo e remunerativo l’onere per la sicurezza determinato in progetto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme dello schema di contratto o del Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere mezzi tecnici e finanziari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
2. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
3. L’appaltatore è tenuto al rispetto dell’ambiente ed in particolare all’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui all’Allegato 2 al DM 11/1/17 con particolare riferimento ai punti:
• 2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi;
• 2.5 Specifiche tecniche del cantiere;
• 2.7 Condizioni di esecuzione.
ART.3
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
-PREMESSA-
Tutti i materiali forniti dovranno essere rispondenti ai criteri minimi ambientali di cui all’ all’allegato 2 al D.M. 11/1/17 ed in particolare al punto 2.4. “specifiche tecniche dei componenti edilizi” e in subordine a quanto di seguito.
I materiali occorrenti per la realizzazione del presente appalto proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualsiasi provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, e i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese dell'appaltatore.
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura dell'Impresa la quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora, in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, ecc., i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave in località diverse od a diverse provenienze; si intende che anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensioni dei singoli materiali.
Il materiale utilizzabile proveniente dalle demolizioni dai tagli e dagli scavi di ogni specie che residuerà, dopo provveduto ai riempimenti e rilevati, potrà essere impiegato dall'impresa, in quanto sarà stato riconosciuto idoneo dalla direzione lavori.
Esso viene ceduto all'impresa nel quantitativo utilizzabile per i lavori stessi, salvo quanto sopra, senza alcun pagamento, essendosi già tenuto conto nei singoli prezzi di tale possibilità di impiego.
Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni degli artt. 16 e 17 del D.M. 145 del 19/04/2000 e, per la scelta ed accettazione dei materiali stessi, saranno a seconda dei casi applicabili le norme ufficiali in vigore, ivi comprese quelle emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Comitato Elettronico Italiano, in osservanza delle quali l'Impresa è tenuta ad ogni effetto.
L’accettazione definitiva, da parte del D.L., dei materiali e dei componenti si ha solo con la loro posa in opera.
-PROVENIENZA E QUALITA DEI MATERIALI
Tutti i materiali e i componenti di consumo o di impiego che non sono descritti nelle voci dei capitolati speciali tipo per le varie categorie di lavori, dovranno essere scelti fra le migliori qualità esistenti in commercio; dovranno esattamente corrispondere allo scopo per i quali
sono destinati e fornire le più ampie garanzie di durata e funzionalità. La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l'impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie.
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di prove eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte quelle spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.
L'Impresa avrà l’onere di sostenere le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità.
a) per lavori edilizi tutte le norme contenute negli articoli dal n° 6 al n° 23 del capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. con atto n° 170 del 14/12/90 nella versione conservata agli atti d’ufficio e consultabile previo appuntamento al numero 0187/742218;
1. In particolare per quanto riguarda i requisiti di accettazione e modalità di prova dei materiali, valgono le norme stabilite nel D.M. 9.1.1996, Allegati da 1 a 8, ovvero quelle stabilite dal D.Lgs. 14/01/2008 “Applicazione delle nuove norme sulle costruzioni” nell’Allegato 9, in quanto applicabili.
2. Per quanto concerne la qualità dei materiali specifici per l'impianto di riscaldamento, valgono le norme che fanno riferimento al D.M. 1/12/1995 e successive modificazioni, la legge 10/1991 e successive modificazioni ed il D.P.R. 12/1/98 n. 37 e s.m.i.. La centrale termica dovrà essere rispondente a quanto stabilito dalle norme vigenti ed in particolare dalla legge 9/1/1991 n° 10 e relativo regolamento attuativo D.P.R. 26/8/93 n° 412 e successive variazioni, dalla legge 615 del 13/7/1966 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per quanto applicabili, dalla legge n° 1083 del 6/12/1971, dalle norme UNI-CIG, dalle norme ISPESL, dalle norme CEI e dalle norme antinfortunistiche.
3. Per quanto concerne la qualità e le caratteristiche dei materiali specifici per gli impianti elettrici, valgono le norme contenute nell'articolo 31 del Capo III del capitolato speciale tipo per impianti elettrici, redatto dal Ministero dei LL.PP. ultima edizione; in particolare, per quanto riguarda i requisiti di accettazione dei materiali e dei componenti dell'impianto elettrico, valgono il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le norme UNI-CEI particolarmente le 11/4, 11/8, 16/1, 16/4, 17/5, 20/19, 23/3, 23/18, 64/7, 64/8, 11/1. Tutti i materiali, inoltre, dovranno essere marchiati CE ad eccezione di quelli in cui il marchio non è stato ancora reso obbligatorio.
4. Tutti i materiali e i componenti di consumo o di impiego che non sono descritti nelle voci dei capitolati speciali tipo per le varie categorie di lavori, dovranno essere scelti fra le migliori qualità esistenti in commercio; dovranno esattamente corrispondere allo scopo per i quali sono destinati e fornire le più ampie garanzie di durata e funzionalità. La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l'impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie.
5. In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di prove eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte quelle spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. L'Impresa avrà l’onere di sostenere le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.
6. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità.
ART. 4
MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI
Per tutto quanto concerne le modalità di esecuzione delle varie categorie di lavori valgono le norme di seguito riportate:
DISFACIMENTI, SMONTAMENTI, DEMOLIZIONI
Questa categoria di lavori dovrà venire eseguita nei limiti strettamente necessari in base alle disposizioni che di volta in volta impartirà la direzione lavori all'atto esecutivo.
Dovrà inoltre essere posta la massima cura da parte dell'impresa al fine di evitare che i materiali reimpiegabili non vengano comunque danneggiati. Sarà inoltre responsabile della loro custodia e conservazione nell'ambito del cantiere di lavoro.
Qualora dovessero verificarsi danneggiamenti, perdite, asportazioni di materiali reimpiegabili di qualsiasi genere l'impresa dovrà provvedere alla fornitura di altrettanti materiali dello stesso tipo, dimensioni e stato di conservazione. l materiali reimpiegabili dovranno riunirsi od accatastarsi nelle vicinanze del punto del loro reimpiego se questo avviene immediatamente; in caso diverso dovranno invece accatastarsi distintamente per ogni tipo in posizione da destinarsi appositamente nel cantiere di lavoro.
MALTE E CONGLOMERATI IN GENERE
Dovranno confezionarsi con gli ingredienti e nella dosatura fissata dalle singole voci dei prezzi unitari annessi al presente Capitolato.
La mescolanza degli ingredienti verrà realizzata con mezzi meccanici e dovrà venire prolungata fino ad ottenere un miscuglio perfetto ed omogeneo dei medesimi per la massa della malta e del conglomerato. È fatto obbligo tassativo all'impresa di eseguire tutte le operazioni connesse con la confezione, il trasporto, il deposito provvisorio, etc., delle malte e conglomerati sopra appositi tavolati.
ART. 5
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
1. L’appaltatore si impegna a sviluppare lavori secondo il programma definito all’articolo 12 dello schema di contratto.
2. I tempi di esecuzione o di compimento dei lavori previsti nel programma saranno verificati dal Direttore dei Lavori.
3. Al riguardo l’appaltatore si impegna, altresì, a rispettare le variazioni che la D.L. si riserva di apportare successivamente, al fine di assicurare un processo esecutivo compatibile con i tempi a disposizione, in particolare potranno essere imposti più turni giornalieri di lavori, al fine di rispettare la progressione prevista dall’appaltatore nel programma citato, ovvero per garantire il completamento dell’opera negli inderogabili tempi previsti.
4. La Direzione lavori si riserva inoltre in ogni modo il diritto di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
5. Sarà cura dell'Appaltatore di condurre i lavori in modo non solo da non interrompere, ma anche solamente da non ostacolare o rendere meno sicura l'accessibilità alle proprietà circostanti, con o senza carico, con o senza veicoli od animali, provvedendo se del caso, con rampe, ponticelli o gradinate provvisorie di sicura praticabilità ed a tutte cure e spese dell'Appaltatore.
ART. 6
CONTROLLO E MONITORAGGIO LAVORI
1. Si applica il D.M. 49/2018.
2.L’osservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un’obbligazione contrattuale dell’Appaltatore medesimo verso l’Amministrazione committente; pertanto qualora emergessero irregolarità e inadempienze da parte dell’Appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la risoluzione del contratto, con rivalsa da parte della Stazione Appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e gli altri istituti posti a garanzia dei debiti contrattuali, nonché a quant’altro previsto dalla vigente normativa.
ART. 7
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
1. L'Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e delle provviste o dovrà farsi rappresentare da persona a ciò delegata; in caso di rifiuto a presenziare si procederà alle misure in presenza di due testimoni.
2. L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la direzione dei lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare.
3. Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla direzione dei lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.
4. Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantità verranno misurate con sistema geometrico e decimale, escluso ogni altro metodo e valutate secondo le norme contenute nei Capitolati Speciale Tipo richiamati nei precedenti articoli e riguardanti i lavori stradali, di edilizia, di impianti termici e di impianti elettrici.
5. Per le opere o provviste a corpo il prezzo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di detti lavori.
A) LAVORI A MISURA
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente C.S.A. e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari allegati al contratto.
B) LAVORI A CORPO
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il responsabile del procedimento e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
Nei casi di cui al periodo precedente, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, ai sensi delle vigenti disposizioni. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal C.S.A. e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei lavori secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
ART. 8
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE SOMMINISTRAZIONI INVARIABILITA' DEI PREZZI
I prezzi in base ai quali saranno pagate le somministrazioni, risultanti dall’offerta presentata dall’Impresa comprendono, oltre alle spese generali ed all'utile per l'Impresa e agli oneri indicati nello schema di contratto e nel C.S.A.:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali per gli infortuni ed accessorie di ogni
specie, beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera o in funzionamento i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori;
d) per i lavori a misura ed a corpo tutte le spese per:
▪ i mezzi d'opera e le forniture occorrenti e per le loro lavorazioni ed impiego;
▪ le assicurazioni d'ogni specie;
▪ le indennità di cava, di passaggio, di deposito, di discarica, di cantiere, di occupazione temporanea e diverse;
▪ i mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, compresi i ponteggi ;
▪ i carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa ecc.;
▪ quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono offerti dall'Appaltatore, in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili per tutto il periodo di lavoro ed indipendenti da qualsiasi eventualità, fatto salvo quanto previsto all’art. 18 dello schema di contratto.
ART. 9
ELENCO DESCRITTIVO DELLE SINGOLE VOCI
• Si vedano le singole voci dell’elenco prezzi allegato;
CAPO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
A) NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. Il d.l. ed il c.s.e. (ove nominato) redigeranno una scheda di rilevazione periodica (con periodicità uguale a quella dell’appaltatore) inerente l’andamento dei lavori, le principali attività di cantiere, la sicurezza in cantiere, e notizie sul d.l. e c.s.e.
B) SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 26 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
C) PIANI DI SICUREZZA
Il cantiere oggetto dell’appalto regolato col presente Capitolato Speciale non rientra nelle ipotesi previste dall’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
D) MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
E) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza (art. 89, comma 1, lettera h, X.Xxx. 81/2008) comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, e gli adempimenti di cui agli articoli 18 e 96 del D.Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81, alle condizioni ivi disposte, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, D.Lgs. n. 81 del 2008.
F) OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15, D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 15, 17 e 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero il piano di sicurezza ai sensi del punto 3) dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 3 – PRESCRIZIONI TECNICHE
ART. 11
MODALITÀ TECNICHE E COSTRUTTIVE DELLE OPERE
In concreto l'appalto comprende le seguenti opere:
Risanamento della facciata del plesso scolastico di Montepertico la spezia consistente della demolizione di parti ammalo rate di intonaco, rasatura armata con applicazione di tasselli tali da garantire idonea stabilità all’ intonaco esistente, pitturazione finale con vernici silossaniche.
Le indicazioni di cui sopra, nonché gli elaborati tecnici che fanno parte del contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori.
IL PROGETTISTA
Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Visto ai sensi dell’art. 31 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 IL R.U.P.
Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
SCHEMA DI CONTRATTO
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
ART. 3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA
ART. 4 OPERE COMPRESE NELL’APPALTO. FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE PROGETTATE
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
ART. 6 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE
ART. 7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL C.S.A.
ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO ART. 9 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
CAPO 3 – DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L’ESECUZIONE ART. 10 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
ART. 11 TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI - RITARDI - PENALITA' – INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
ART. 12 PROGRAMMA DEI LAVORI ART. 13 SOSPENSIONE E PROROGA
ART. 14 MODIFICHE AI LAVORI IN CORSO D’OPERA
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 15 ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE ART. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO -VERIFICHE ART. 17 CONTO FINALE – PAGAMENTO A SALDO ART. 18 REVISIONE DEI PREZZI
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE ART. 19 CAUZIONE PROVVISORIA ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA ART. 21 GARANZIE
A) SUGLI IMPIANTI
B) PER OGNI ALTRO TIPO DI LAVORO ART. 22 COPERTURA ASSICURATIVA
CAPO 6 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ART. 23 SUBAPPALTO
CAPO 7 – DANNI, CONTROVERSIE, MANODOPERA, SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
ART. 24 DANNI DI FORZA MAGGIORE ART. 25 DANNI ALLE OPERE
ART. 26 RISERVE - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ART. 27 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
ART. 28 TRATTAMENTO DEL PERSONALE
CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 29 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
ART. 30 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
ART. 31 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
CAPO 9 - NORME FINALI
ART. 32 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE ART. 33 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
ART. 34 PROPRIETÀ DEI MATERIALI ART. 35 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
ART. 36 ESSENZIALITÀ DI TERMINI E COMMINATORIE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI
ART. 1 AMMONTARE DELL'APPALTO
PARTE 2 – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 1 – MODALITA’ DI ESECUZIONE – MATERIALI – PROVE- CONTROLLI E NORME GENERALI
ART. 2 CONDIZIONI DI APPALTO E PRESCRIZIONI AMBIENTALI ART. 3 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ART. 5 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
ART. 6 CONTROLLO E MONITORAGGIO LAVORI
ART. 7 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
A) LAVORI A MISURA
B) LAVORI A CORPO
ART. 8 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE SOMMINISTRAZIONI - INVARIABILITA' DEI PREZZI
ART. 9 ELENCO DESCRITTIVO DELLE SINGOLE VOCI
CAPO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ART. 10 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA