CONTRATTO DI DEPOSITO “A TITOLO ONEROSO”
CONTRATTO DI DEPOSITO “A TITOLO ONEROSO”
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti:
- il Sig./la Sig.ra1 , nato/a a , il
, residente in via , C.F./ Partita IVA ,
○ in proprio quale persona fisica;
○ quale legale rappresentante pro tempore della Ditta , con sede legale in
, CAP , Via iscritta la n. del Registro delle imprese della Camera di Commercio di ; (barrare l’opzione che interessa)
di seguito indicato/a quale “depositante”
E
- il Sig./la Sig.ra2 , nato/a a , il
, residente in via , C.F./ Partita IVA ,
○ in proprio quale persona fisica;
○ quale legale rappresentante pro tempore della Ditta , con sede legale in
, CAP , Via iscritta la n. del Registro delle imprese della Camera di Commercio di ; (barrare l’opzione che interessa)
di seguito denominato/a “depositario”:
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Conclusione del contratto
Il depositante, consegna in deposito al depositario, che riceve e accetta, con obbligo di custodirli e restituirli in natura, i seguenti beni mobili: (indicazione dettagliata degli oggetti depositati).
2) Durata del contratto
Il contratto avrà durata di giorni/mesi , con inizio dalla data di consegna e termine al
, inteso quale termine a favore della parte depositante.
1 Qualora una delle parti, o entrambe, siano società di persone o di capitale, la legge 88/2009, all’articolo 42, prevede che debbano essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni:
- sede della società
- ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione
- capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di capitali)
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento
- stato di unipersonalità (società di capitali)
Tutte le società che omettano o ritardino gli adempimenti previsti, incorreranno nella sanzione stabilita da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro - secondo la previsione dell’art. 2630 del codice civile – da porsi a carico di ciascun componente l’organo amministrativo.
Il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della società.
2 Vale quanto affermato nella nota 1.
3) Corrispettivo e modalità di pagamento
Il depositante si impegna a versare al depositario, per ciascun mese di deposito dei beni mobili, l'importo di euro . Ove i mobili venissero ritirati prima della scadenza del mese, il corrispettivo sarà dovuto in funzione del periodo di effettivo deposito.
Il corrispettivo suddetto verrà versato entro il primo giorno di ciascun mese, anticipatamente, presso il depositario.
In caso di ritardo sarà dovuto l'interesse di mora annuo pari al tasso ufficiale di sconto.
4) Spese di deposito
Le spese necessarie per la conservazione del bene si intendono ricomprese nel corrispettivo pattuito alla clausola 3) del presente contratto di deposito, salvo che per le spese anticipate per conto del depositante, che saranno rimborsate dietro esibizione della documentazione relativa.
5) Obblighi di custodia
Il depositario, nel ritirare gli oggetti descritti alla clausola 1) se ne dichiara responsabile ai sensi di legge e si impegna a custodirli, nell’interesse del depositante, per tutta la durata contrattuale con ogni diligenza, fino al momento della restituzione, nel proprio immobile, sito in , via n.
6) Obblighi di restituzione
Il depositario si obbliga, salvo caso fortuito o forza maggiore, a restituire i mobili presso di lui depositati a semplice richiesta del depositante [purché ne sia avvertito entro un congruo termine e comunque almeno
giorni prima].
7) Obblighi del depositario
Il depositario si impegna a non servirsi dei beni depositati, né a darli in deposito ad altri.
8) Responsabilità del depositario
Il depositario rimane responsabile nei confronti del depositante per qualsiasi pregiudizio che dovesse verificarsi ai beni, i quali vengono consegnati in normale stato di usura.
9) Effetti del ritiro dei beni in deposito
Il ritiro dei beni, in ogni caso, libera il depositario da qualsiasi responsabilità in ordine allo stato ed alla consistenza dei beni stessi.
10) Risoluzione espressa del contratto
Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:
11) Prova del deposito
Salva l’applicazione delle disposizioni di legge relative ai mezzi e ai limiti di prova del contratto, al fine di agevolare la prova del rapporto e la restituzione del bene, il depositario, contestualmente alla consegna dello stesso, rilascia al depositante un contrassegno contenente la descrizione della cosa depositata e il termine di consegna.
Il depositante che senza dolo o colpa grave adempia nelle mani del possessore di tale documento è liberato anche se questi non è il depositante
12) Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di e risolte secondo il Regolamento da questa adottato3.
3 Nel caso di contratto concluso con un consumatore si dovrà aggiungere la presente clausola: «Qualora le Parti
13) Spese di bollo e registrazione
La registrazione del contratto verrà effettuata a cura del 4.
Le relative spese per imposta di registro e bollo saranno ripartite fra le parti come segue: .
14) Tutela dei dati personali
Il depositario tutela la riservatezza del depositante e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
I dati personali anagrafici e fiscali del depositante acquisiti direttamente e/o tramite terzi dal depositario, vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in relazione alle modalità di trattamento per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il servizio richiesto (art. 24, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 196/2003)5.
Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali, è il depositario al quale il depositante potrà indirizzare presso la sede , ogni richiesta.6
Il depositario si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal depositante e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate.
I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza dei dati stessi, solo a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto stipulato e comunicati esclusivamente nell'ambito di tale finalità.
L’interessato, in relazione all'attività di predetto trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 d.lgs. n. 196/2003 tra i quali: il diritto di accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, contattando direttamente il depositario.
In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in maniera sicura.
Tutto quanto dovesse pervenire all’indirizzo di posta (anche elettronica) del depositario (richieste, suggerimenti, idee, informazioni, materiali ecc.) non sarà considerato informazione o dato di natura confidenziale, non dovrà violare diritti altrui e dovrà contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e veritiere, in ogni caso non potrà essere attribuita al depositario responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è esclusivamente regolato dalle norme del Codice civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
(Data e luogo) Lì , in
IL DEPOSITANTE
IL DEPOSITARIO
intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore, inderogabile ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. 206/2005».
4 Indicare se la registrazione deve essere effettuata dal “depositante” o dal “depositario”.
5 Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali “Guida pratica di misure di semplificazione per le piccole e medie imprese” del 24 maggio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2008, n. 142.
6 “Salvo che non sia stato nominato dall’impresa un responsabile nella persona del Sig. ”.
Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui ai cui punti: 10 (Risoluzione espressa del contratto), 12 (Risoluzione delle controversie), 13 (Spese di bollo e di registrazione), 14 (Tutela dei dati personali), le cui clausole – rilette e approvate – vengono dal Depositante stesso accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Letto, confermato e sottoscritto.
(Data e luogo) Lì , in
IL DEPOSITANTE
IL DEPOSITARIO