Accordo generale concernente i privilegi e
Accordo generale concernente i privilegi e
le immunità del Consiglio d’Europa
Conchiuso a Parigi il 2 settembre 1949
Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 19651
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965 Entrato in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965
I Governi del Regno di Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, del Regno di Grecia, della Repubblica Irlandese, della Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia, della Repubblica Turca e del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord;
considerato che secondo l’articolo 40, paragrafo a dello Statuto del Consiglio d’Europa2, il Consiglio d’Europa, i rappresentanti dei Membri e la Segreteria godo- no, nei territori dei Membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’esercizio del loro ufficio;
considerato che secondo il paragrafo b dell’articolo citato, i Membri del Consiglio si sono obbligati a conchiudere un Accordo inteso a dare piena attuazione alle disposi- zioni del detto paragrafo;
considerato che il Comitato dei Ministri ha risolto di raccomandare ai governi dei Membri l’approvazione delle disposizioni seguenti;
hanno convenuto:
Titolo I
Personalità – capacità
Art. 1
Il Consiglio d’Europa ha la personalità giuridica. Esso ha la capacità di contrattare, acquistare e alienare beni immobili e mobili e di stare in giudizio.
Il Segretario Generale prende in nome del Consiglio i provvedimenti necessari a tale scopo.
RU 1966 797
1 RU 1966 795
2 RS 0.192.030
Art. 2
Il Segretario Generale collabora in ogni tempo con le autorità competenti dei Mem- bri per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare la osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare ogni impiego abusivo dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolezze menzionate nel presente Accordo.
Titolo II
Beni, fondi e averi
Art. 3
Il Consiglio, i suoi beni e averi, quale che ne sia la sede o il possessore, godono dell’immunità da giurisdizione, in quanto il Comitato dei Ministri non vi abbia rinunciato espressamente in casi singoli. È nondimeno inteso che la rinuncia non può essere allargata a provvedimenti coercitivi o esecutivi.
Art. 4
Le stanze e gli edifici del Consiglio sono inviolabili. I suoi beni e averi, ovunque si trovino e qualunque ne sia il possessore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di coercizione amministrativa o giudizia- ria.
Art. 5
L’archivio del Consiglio e, in generale, ogni documento che gli appartiene o è da esso posseduto sono inviolabili ovunque si trovino.
Art. 6
Senz’essere astretto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziari:
a. il Consiglio può possedere divise d’ogni sorta e avere conti in qualunque moneta;
b. il Consiglio può trasferire liberamente i suoi fondi da un paese a un altro o nell’interno d’ogni paese, e convertire in qualsiasi moneta ogni divisa che possiede;
c. nell’esercizio dei diritti concessigli in virtù delle lettere a e b, il Consiglio di Europa terrà conto di tutte le osservazioni che gli fossero fatte dal governo di qualsiasi Membro, in quanto stimi possano essere considerate senza pregiu- dizio dei suoi interessi.
Art. 7
Il Consiglio, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti:
a. da ogni imposta diretta; tuttavia, il Consiglio non domanderà l’esenzione da imposte, tasse o diritti corrispondenti alla pura rimunerazione di servizi di pubblica utilità;
b. da ogni diritto doganale, proibizione e restrizione d’importazione e di espor- tazione per le cose destinate al suo uso ufficiale; le cose In tal modo importa- te in franchigia non saranno vendute sul territorio del paese nel quale saran- no state introdotte, se non nelle condizioni accordate dal governo di tale paese;
c. da ogni diritto doganale, proibizione e restrizione d’importazione e di espor- tazione per le sue pubblicazioni.
Titolo III Comunicazione
Art. 8
Il Comitato dei Ministri e il Segretario Generale godono sul territorio di ciascun Membro, per le loro comunicazioni ufficiali, un trattamento almeno favorevole quanto quello accordato da questo Membro alla missione diplomatica di ogni altro governo.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali del Comitato dei Mini- stri e della Segreteria non potranno essere sottoposte a censura.
Titolo IV
Rappresentanti al Comitato dei Ministri
Art. 9
I rappresentanti al Comitato dei Ministri godono, nell’esercizio del loro ufficio e nei viaggi al o dal luogo dell’adunanza, i privilegi e le immunità seguenti:
a. immunità da arresto o detenzione e da sequestro del bagaglio personale e, quanto agli atti da essi compiuti ufficialmente come tali, comprese le parole e gli scritti, immunità da ogni giurisdizione;
b. inviolabilità d’ogni carta e documento;
c. diritto di valersi della crittografia e di ricevere documenti o corrispondenza mediante corrieri o valigie sigillate;
x. xxxxxxxxx per sé e i loro coniugi da ogni provvedimento restrittivo circa l’immigrazione, da ogni forma di registrazione degli stranieri, nei paesi da essi visitati o traversati nell’esercizio del loro ufficio;
e. agevolezze quanto alle restrizioni monetarie e di cambio, uguali a quelle concesse ai membri delle missioni diplomatiche di grado equiparabile;
f. immunità e agevolezze quanto al bagaglio personale, uguali a quelle conces- se ai membri delle missioni diplomatiche di grado equiparabile.
Art. 10
Per assicurare ai rappresentanti del Comitato dei Ministri intera libertà di parola e indipendenza nell’adempimento dei loro ufficio, l’immunità da giurisdizione quanto alle parole, agli scritti o agli atti da essi emanati nell’adempimento del loro ufficio continuerà a essere loro accordata anche dopo la cessazione del loro mandato.
Art. 11
I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri, non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all’esercizio del loro ufficio per quanto concerne il Comitato dei Ministri. Conseguentemente, un Membro non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l’immunità del suo rappresentante in tutti i casi dove, a suo parere, la stessa impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.
Art. 12
a. Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui la persona è cittadina oppure è o è stata rappresentante;
b. è rappresentante secondo gli articoli 9, 10, 11 e 12a, ogni rappresentante, delega- to aggiunto, consigliere, perito tecnico e segretario di delegazione.
Titolo V
Rappresentanti all’Assemblea Consultiva
Art. 13
Nessuna restrizione amministrativa o d’altra natura può essere apportata al libero spostamento dei rappresentanti dell’Assemblea Consultiva, e dei loro supplenti, che si recano al luogo d’adunanza della stessa o ne tornano.
I rappresentanti e i loro supplenti ricevono in materia doganale e di controllo dei cambi:
a. dal loro governo, le medesime agevolezze riconosciute agli alti funzionari, che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;
b. dai governi degli altri Membri, le medesime agevolezze riconosciute ai rap- presentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Art. 14
I rappresentanti dell’Assemblea Consultiva e i loro supplenti non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a cagione delle opinioni o dei voti da loro emessi nell’esercizio dei loro uffici.
Art. 15
Durante le sessioni dell’Assemblea Consultiva, i rappresentanti alla stessa e i loro supplenti, siano o no parlamentari, godono:
a. sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Par- lamento del loro paese;
b. sul territorio d’ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedi- mento di detenzione e da ogni perseguimento giudiziario.
L’immunità li copre parimente allorché si recano al luogo d’adunanza dell’As- semblea Consultiva oppure ne tornano. Essa non può essere fatta valere in caso di flagrante delitto né porre ostacolo al diritto dell’Assemblea di levare l’immunità d’un rappresentante o d’un supplente.
Titolo VI
Agenti del Consiglio
Art. 16
Oltre che dei privilegi e immunità previsti nell’articolo 18, il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto, così per sé, come per il loro coniuge e figli minorenni, godono dei privilegi, delle immunità, esenzioni e agevolezze accordati secondo il diritto internazionale agli inviati diplomatici.
Art. 17
Il Segretario Generale determinerà le categorie degli agenti ai quali si applicano, interamente o in parte, le disposizioni dell’articolo 18. Egli le comunicherà ai gover- ni di ciascun Membro. I nomi degli agenti compresi nelle stesse saranno comunicati periodicamente ai governi dei Membri.
Art. 18
Gli agenti del Consiglio d’Europa:
a. godono dell’immunità da giurisdizione per gli atti, parole e scritti compresi, da essi compiti ufficialmente come tali e nel limite delle loro competenze;
b. sono esenti da ogni imposta su gli stipendi ed emolumenti pagati dal Consi- glio d’Europa;
c. non sono soggetti, del pari che i loro coniugi e congiunti viventi a loro cari- co, alle disposizioni limitanti l’immigrazione, né alle forme di registrazione degli stranieri;
x. xxxxxx, quanto alle agevolezze di cambio, dei privilegi concessi ai funziona- ri di grado equiparabile delle missioni diplomatiche accreditate presso il governo interessato;
x. xxxxxx, come anche i loro coniugi e congiunti viventi a loro carico, delle agevolezze di rimpatrio concesse agli inviati diplomatici in tempo di crisi internazionale;
f. godono del diritto d’importare in franchigia la mobilia e le masserizie loro in occasione del primo entrare in ufficio nel paese interessato e di riesportarle in franchigia nel loro paese di domicilio al cessare del loro ufficio.
Art. 19
I privilegi, le immunità e le agevolezze sono concesse agli agenti nell’interesse del Consiglio, non a vantaggio personale. Il Segretario Generale può e deve levare l’immunità concessa a un agente in tutti i casi nei quali, a suo parere, essa impedisca l’esercizio normale di un’azione giudiziale e possa essere levata senza recare pre- giudizio agli interessi del Consiglio. Rispetto al Segretario Generale e al Segretario Generale aggiunto, la competenza a levare le immunità spetta al Comitato dei Mini- stri.
Titolo VII
Accordi completivi
Art. 20
Il Consiglio può conchiudere con uno, o parecchi Membri, degli accordi completivi per adeguare le disposizioni del presente Accordo Generale quanto agli stessi.
Titolo VIII Controversie
Art. 21
Ogni controversia tra il Consiglio e i privati circa forniture, lavori o acquisti d’immobili per conto del Consiglio è sottoposta a un arbitrato amministrativo i cui modi sono stabiliti per decreto del Segretario Generale, approvato dal Comitato dei Ministri.
Titolo IX Disposizioni finali
Art. 22
Il presente Accordo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. L’Accordo entrerà in vigore dopo il deposito dello strumento di ratificazione da parte di sette firmatari.
Tuttavia, nell’attesa dell’entrata in vigore dell’Accordo secondo le condizioni previ- ste nel precedente paragrafo, i firmatari convengono, per evitare ogni ritardo nel buon andamento dei Consiglio, d’applicarlo temporaneamente a contare dalla firma, conformemente alle regole costituzionali di ciascuno.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo Generale.
Fatto a Parigi, il 2 settembre 1949, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Consi- glio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia, certificata conforme, a tutti i governi firmatari.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 16 marzo 20223
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Albania | 4 giugno | 1998 A | 4 giugno | 1998 |
Andorra | 24 novembre | 1998 A | 24 novembre | 1998 |
Armenia | 25 giugno | 2001 A | 25 giugno | 0000 |
Xxxxxxx | 9 maggio | 1957 A | 9 maggio | 1957 |
Azerbaigian | 16 gennaio | 2002 A | 16 gennaio | 0000 |
Xxxxxx | 5 aprile | 1951 | 10 settembre | 1952 |
Bosnia e Erzegovina | 3 ottobre | 2003 A | 3 ottobre | 0000 |
Xxxxxxxx | 7 maggio | 1992 A | 7 maggio | 1992 |
Ceca, Repubblica | 28 aprile | 1995 A | 28 aprile | 1995 |
Cipro | 30 novembre | 1967 A | 30 novembre | 0000 |
Xxxxxxx | 11 ottobre | 1997 A | 11 ottobre | 1997 |
Danimarca | 2 settembre | 1953 | 2 settembre | 0000 |
Xxxxxxx | 11 gennaio | 1995 A | 11 gennaio | 1995 |
Finlandia | 16 novembre | 1989 A | 16 novembre | 1989 |
Francia | 10 marzo | 1978 | 10 marzo | 1978 |
Georgia | 25 maggio | 2000 A | 25 maggio | 2000 |
Germania | 10 settembre | 1954 A | 11 luglio | 0000 |
Xxxxxx | 17 novembre | 1953 | 17 novembre | 0000 |
Xxxxxxx | 21 settembre | 1967 | 21 settembre | 1967 |
Islanda | 11 marzo | 1955 A | 11 luglio | 1956 |
Italia | 7 febbraio | 1952 | 10 settembre | 1952 |
Lettonia | 15 gennaio | 1998 A | 15 gennaio | 0000 |
Xxxxxxxxxxxxx | 16 maggio | 1979 A | 16 maggio | 1979 |
Lituania | 22 luglio | 1998 A | 22 luglio | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 10 settembre | 1952 | 10 settembre | 1952 |
Macedonia del Nord | 10 aprile | 1997 A | 10 aprile | 1997 |
Malta | 22 gennaio | 1969 A | 22 gennaio | 0000 |
Xxxxxxx | 2 ottobre | 1997 A | 2 ottobre | 1997 |
Monaco | 30 novembre | 2005 A | 30 novembre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 11 luglio | 2008 A | 11 luglio | 0000 |
Xxxxxxxx | 1° dicembre | 1949 | 10 settembre | 1952 |
Paesi Bassi | 18 marzo | 1950 | 10 settembre | 1952 |
Polonia | 16 marzo | 1993 A | 16 marzo | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 6 luglio | 1982 A | 6 luglio | 1982 |
Regno Unito | 25 settembre | 1950 | 10 settembre | 1952 |
Romania | 4 ottobre | 1994 A | 4 ottobre | 1994 |
San Marino | 22 marzo | 1989 A | 22 marzo | 1989 |
Serbia | 26 aprile | 2005 A | 26 aprile | 2005 |
Slovacchia | 5 dicembre | 1996 A | 5 dicembre | 1996 |
3 RU 1966 797, 1968 1486, 1971 1344, 1982 1935, 1990 533, 1994 1085, 2004 1125, 2006
3253, 2012 4495, 2022 248.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore |
Xxxxxxxx | 0 xxxxxxxx | 0000 X | 0 xxxxxxxx | 0000 |
Xxxxxx | 23 giugno | 1982 A | 23 giugno | 1982 |
Svezia | 25 settembre | 1950 | 10 settembre | 1952 |
Svizzera | 29 novembre | 1965 A | 29 novembre | 1965 |
Turchia | 7 gennaio | 1960 | 7 gennaio | 0000 |
Xxxxxxx | 6 novembre | 1996 A | 6 novembre | 1996 |
Ungheria | 6 novembre | 1990 A | 6 novembre | 1990 |